REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI
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1 1 Sent. R.G. Cron. Rep. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Composto dai magistrati Dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. Dr. Nicola Saracino Giudice Dr. Renato Castaldo Giudice Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 63/07 promosso con ricorso depositato in data DA C. SERVICE J.V. s.r.l., quale mandataria di C. s.p.a. Gruppo Bancario C. (già Banca di s.p.a.), in persona dei procuratori P D L e R Di D, rappresentata e difesa dall avv. P S giusta procura in atti; RICORRENTE CONTRO G.M.. COSTRUZIONI s.r.l., in persona dell amministratore unico R.B., contumace; RESISTENTE OGGETTO: dichiarazione di fallimento.
2 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C. Service J.V., n.q. di mandataria di C. s.p.a., ricorreva al tribunale di Tivoli chiedendo che fosse dichiarato il fallimento di G.M.. Costruzioni s.r.l. ed allegando di essere creditrice di quest ultima della complessiva somma di ,80, oltre interessi successivi, in virtù di due contratti di mutuo fondiario e di un decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Roma in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale. Allegava, altresì, che la società debitrice risultava inattiva da oltre dieci anni e, per tale motivo, la relativa posizione era stata sospesa al registro delle imprese. In data il collegio delegava il giudice relatore all istruzione del procedimento ed il giudice delegato fissava l udienza del per l audizione delle parti, con il rispetto del termine libero a comparire, ed ordinava al debitore di depositare, entro sette giorni prima dell udienza, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, i bilanci degli ultimi tre esercizi sociali ed il libro iva vendite ed acquisti. All udienza del giorno il difensore di parte ricorrente faceva presente che il tentativo di notifica alla sede legale della società ed alla residenza del legale rappresentante non era andato a buon fine, ragione per cui chiedeva un rinvio per procedere a nuova notifica ex articolo 143 c.p.c.. All udienza del il difensore di parte ricorrente produceva il ricorso ed il decreto di fissazione dell udienza ed il verbale della precedente udienza regolarmente notificati alla società resistente nelle forme dell articolo 143 c.p.c.; nessuno compariva per la società resistente ed il difensore del creditore ricorrente insisteva nella domanda. Il processo era istruito con i documenti prodotti dalla parte ricorrente e quelli acquisiti d ufficio dal giudice.
3 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Sull instaurazione del contraddittorio. 1. Il contraddittorio è stato correttamente instaurato con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell udienza nelle forme dell articolo 143 c.p.c. con deposito dell atto nella casa comunale di Morlupo, ove ha avuto l ultima residenza l amministratore unico della società debitrice. L atto è stato depositato in data , sicché la notificazione si è perfezionata, per il debitore, in data Fra la data del perfezionamento della notifica e l udienza di comparizione del corre il termine di giorni 15 previsto dall articolo 15 della legge fallimentare. Sul presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento. 1. Nelle more del procedimento prefallimentare è entrato in vigore il d.lgs. n. 169/07 che ha sostituito l articolo 1 del r.d , n. 267, come già in precedenza sostituito dal d.lgs. n. 5/06, prevedendo che il possesso dei requisiti soggettivi necessari perché l imprenditore commerciale non sia dichiarato fallito deve essere provato dal resistente; 2. la società resistente non si è costituita nel procedimento e, quindi, nulla ha provato in proposito; 3. la disposizione, seppure sopravvenuta nel corso del procedimento, trova applicazione in virtù dell articolo 22 del predetto d.lgs. n. 169/07 che, in merito alla disciplina transitoria, stabilisce che le disposizioni dello stesso si applichino ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore ( );
4 4 4. né rileva che sia la stessa società ricorrente ad affermare che la debitrice da dieci anni sia inattiva e non depositi i bilanci al registro delle imprese, perché la nuova formulazione dell articolo 1 del r.d n. 267, e la conseguente disciplina che ha posto a carico di parte resistente l onere della prova del possesso dei requisiti soggettivi per andare esente dalla dichiarazione di fallimento, ha evidentemente posto a carico del debitore le conseguenze della mancanza di diligenza nell adempimento degli obblighi afferenti alla corretta tenuta delle scritture contabili. Sull esistenza dello stato d insolvenza. 1. Sull esistenza dello stato d insolvenza è sufficiente rilevare che il credito vantato dalla ricorrente è enorme ed è provato da atti pubblici (i contratti di mutuo fondiario) e da un decreto ingiuntivo non opposto, quindi da titoli tutti esecutivi; 2. su tale debito la società G.M.. Costruzioni s.r.l., rimasta contumace nel procedimento, non ha prospettato alcuna possibilità di pagamento, né risulta che la pretesa della ricorrente sia giudizialmente contestata; 3. a detto debito debbono essere aggiunti quelli nei confronti dell Agente della Riscossione, ammontanti ad ,02, come risulta dalla comunicazione della Gerit s.p.a., a seguito della richiesta avanzata d ufficio dal giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento; l acquisizione d ufficio di tale elemento istruttorio è avvenuto, direttamente con il decreto di fissazione dell udienza, prima dell entrata in vigore del d.lgs. n. 169/07: pertanto, essendo l acquisizione istruttoria legittimamente avvenuta sotto il vigore della precedente disciplina dell articolo 15 l.f. che ne prevedeva la possibilità (la
5 5 nuova disciplina di detto articolo, invece, prevede la possibilità di immediate acquisizioni istruttorie solo in caso di richiesta di informazioni urgenti ), la stessa può essere certamente utilizzata ai fini della decisione; 4. l entità dei debiti gravanti sulla società G.M.. Costruzioni s.r.l. rende pacifica l esistenza di un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad ,00 (nuovo limite stabilito dal novellato articolo 15, ultimo comma, l.f.). P.Q.M. Visti gli articoli 1, 5, 6, 16 e 28 del r.d n. 267, come modificati o sostituiti dal d.lgs n. 5 e dal d.lgs n. 169: 1. dichiara il fallimento di G.M.. COSTRUZIONI s.r.l., con sede legale in, via, c.f., in persona dell amministratore unico R.B.; 2. nomina giudice delegato per la procedura il dr. Stefano Scarafoni; 3. nomina curatore l avv. E S con studio in Roma, via ; 4. ordina alla società fallita di depositare, entro tre giorni, nella cancelleria di questo tribunale, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l elenco dei creditori; 5. stabilisce il giorno, alle ore 15,00, nella sede di questo tribunale in Tivoli, viale Nicolò Arnaldi 19, per l adunanza in cui si procederà all esame dello stato passivo avanti al giudice delegato; 6. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione. Così deciso in Tivoli in data IL PRESIDENTE ESTENSORE
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