IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI NELLA PROSPETTIVA DELL UME

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI NELLA PROSPETTIVA DELL UME"

Transcript

1 IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI NELLA PROSPETTIVA DELL UME VINCENZO VISCO * Alla fine di maggio del 96 illustrai gli orientamenti di politica fiscale ai quali il governo appena formato si sarebbe attenuto alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati. In quella sede istituzionale mi sembrò doveroso fare cenno all intenzione di affrontare, oltre ai numerosi altri problemi della fiscalità italiana, anche quello della tassazione dei redditi da capitale. Mentre stavo ancora parlando, quelle mie poche battute vennero riprese dalle agenzie internazionali e un agenzia inglese, traducendo in modo approssimativo il testo scritto del mio intervento, diramò dispacci che annunciavano la mia intenzione di reintrodurre la tassazione dei guadagni di capitale, che in Italia era stata sospesa dal In pochi minuti la Borsa ebbe una brusca caduta che venne recuperata solo dopo che feci diffondere comunicati tranquillizzanti in proposito. Questo episodio mi è tornato in mente quando, un anno più tardi, presentai al Parlamento il decreto delegato di riforma della tassazione dei redditi da capitale: in quel decreto era compresa, naturalmente, anche la reintroduzione della tassazione dei guadagni di Borsa. Ma la reazione dei mercati finanziari fu, in questo caso, positiva e numerosi osservatori attribuirono all annuncio di quella riforma parte dell origine dell impennata dei mercati borsistici che si ebbe in Italia nell estate del 97. Adesso che siamo alla vigilia dell entrata a regime della riforma, le aspettative dei mercati sono positive e si può riscontrare un generale favore verso il nuovo regime. Le uniche perplessità, infatti, riguardano alcuni settori del mondo bancario preoccupati della propria capacità di gestire tempestivamente dal punto di vista tecnico le nuove responsabilità che gli competono. Credo che due fattori siano alla base dell accoglienza positiva riservata ad una riforma che alcuni commentatori meno attenti avevano preconizzato come portatrice di gravi turbative sui mercati borsi- * Ministro delle Finanze. 11

2 STUDI E NOTE DI ECONOMIA - QUADERNI/3 stici e come potenziale deterrente capace di scoraggiare gli investimenti e stimolare la fuga dei capitali. In primo luogo un imposta semplice, razionalmente costruita e molto moderna come concezione appare preferibile ad una situazione in cui l imposizione può anche essere evitata ma il regime fiscale complessivo è disordinato, incerto, ambiguo: il costo degli arbitraggi fiscali non è infatti irrilevante, mentre i nuovi criteri di neutralità del prelievo rispetto alle tipologie di reddito (interessi, dividendi, plusvalenze) introducono, nei mercati, forti elementi di libertà nell allocazione degli impieghi. In secondo luogo un fattore di gradimento è certamente rappresentato dalle ampie possibilità di detrazione delle minusvalenze nei confronti di tutti i redditi da capitale, che per l Italia e non solo per essa, rappresenta una novità assoluta. Aggiungerei però anche un terzo elemento di rilievo: la forte spinta verso un mercato dei capitali ordinato rappresentata dalla più favorevole tassazione prevista per il risparmio gestito o amministrato. Su questi concetti tornerò più avanti per un maggiore approfondimento. Per ora è bene chiarire le ragioni che hanno determinato l urgenza di questa riforma, gli obiettivi che ci siamo prefissi e la loro convergenza con la politica fiscale che si sta cercando di affermare a livello europeo. Le principali finalità della riforma dell ordinamento italiano sono due: In primo luogo disegnare un sistema generale ed omogeneo di tassazione dei redditi finanziari, ivi comprese plusvalenze e proventi dei prodotti derivati, il più coerente possibile con la tassazione dei profitti societari nella consapevolezza che solo un sistema con queste caratteristiche può garantire l equità e l efficienza del prelievo e, in collegamento a ciò, può risultare capace di prevenire i diffusi fenomeni di elusione fiscale che alterano le condizioni di concorrenza sul mercato, hanno effetti distributivi non voluti e possono compromettere il gettito. In secondo luogo disegnare un sistema trasparente e comprensibile, e quindi semplice per il contribuente, riducendo al minimo gli adempimenti richiesti al contribuente stesso. Questa finalità è in particolare perseguita attraverso il mantenimento dell attuale sistema di prelievo sostitutivo sui redditi di capitale, anonimo e sufficientemente contenuto, anche ai fini di non incentivare la fuga di capitali verso altri paesi e il maggior coinvolgimento degli intermediari finanziari nell accertamento e nel prelievo dell imposta. Nella riforma viene quindi confermata ed accentuata la scelta di fondo, compiuta nel 1973 dal legislatore italiano, vale a dire assoggettare i proventi delle attività finanziarie ad un prelievo sostitutivo proporzionale, con ampio ricorso a ritenute alla fonte, piuttosto che al regime progressivo sui redditi personali. Nel tempo si erano andati 12

3 VINCENZO VISCO, IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI... stratificando numerosi interventi, quasi sempre suscitati dalla volontà politica di evitare il diffondersi di strumenti finanziari innovativi e quindi penalizzando di fatto le prospettive di evoluzione e ammodernamento dei mercati finanziari italiani. La situazione che si era creata, appariva pertanto caratterizzata: per quanto riguarda i redditi di capitale, e secondo un opinione ampiamente condivisa, da scarsa trasparenza, eccessiva complessità, iniquità e inefficienze, determinate dalla coesistenza di un insieme variegato di regimi, di aliquote ed esclusioni, non riconducibili ad un disegno razionale di prelievo; per quanto riguarda invece le plusvalenze, da una tassazione confinata al solo comparto dei titoli partecipativi e sospesa, da fine 92, per i titoli quotati. In sostanza, la situazione che si era creata conteneva il dato paradossale di rendere talune forme di reddito da capitale fortemente incentivate rispetto ai redditi d impresa, ma contemporaneamente si soffocava ogni possibilità di sviluppo e di crescita dei mercati finanziari. Si trattava, in tutta evidenza, di una situazione sulla quale era urgente intervenire anche per non vanificare i benefici effetti che la riforma fiscale si proponeva sul versante della tassazione dei redditi da impresa, incentivando la capitalizzazione delle aziende e riducendo fortemente il prelievo sugli utili. La necessità di un riordino di fronte a tale stratificazione era poi consigliata dal processo di internazionalizzazione degli scambi e all approssimarsi dell UME. A partire dal 1º luglio 1998 saranno colpiti dall imposta tutti i redditi derivanti dall impiego finanziario del risparmio: i «redditi di capitale», cioè interessi obbligazionari e/o da depositi ed i dividendi delle azioni, e i «redditi diversi», cioè i guadagni di capitale. Tra questi ultimi sono comprese tutte le plusvalenze, anche quelle sui titoli obbligazionari e/o pubblici, sulle valute, sull oro ed infine i proventi da operazioni sui derivati. La modifica del meccanismo del prelievo è articolata in modo tale da definire binari coerenti ed omogenei per la tassazione di tutte le tipologie di reddito finanziario così da permettere, attraverso un impianto normativo flessibile, un adeguamento alle possibili innovazioni provenienti dai mercati finanziari. È prevista dunque un articolazione con due sole aliquote di tassazione 12,5 e 27 per cento non riferite alla tipologia delle rendite finanziarie e prelevate alla fonte attraverso gli intermediari. Per quanto riguarda i «redditi di capitale» sui titoli pubblici, indipendentemente dalla loro scadenza, è confermato un prelievo del 12,5 per cento come previsto nella legge delega. Le aliquote relative alle altre attività finanziarie vengono invece differenziate in funzione sia della scadenza che della natura delle partecipazioni azionarie. In rela- 13

4 STUDI E NOTE DI ECONOMIA - QUADERNI/3 zione alla scadenza, sono soggetti al prelievo del 27 per cento i titoli a breve termine (sotto i 18 mesi), a quello del 12,5 le attività finanziarie a medio-lunga scadenza (oltre i 18 mesi). La tassazione dei «dividendi», invece, si articola secondo la natura della partecipazione: «qualificata» o «non qualificata». Per definire la natura «qualificata» delle partecipazioni le nuove regole seguono, rispetto al vecchio regime, criteri più ampi. Dal semplice riferimento alle percentuali di partecipazione al capitale della società (2, 5, 10 per cento, rispettivamente per Spa quotate, per Spa non quotate, per Srl e altre società) si passa a un doppio limite. Si tiene cioè conto del peso dei diritti di voto dell azionista (con soglie: del 2 per cento delle azioni con diritto di voto e/o 5 per cento del capitale, nel caso di società quotate; del 20 per cento delle azioni o quote con diritto di voto ovvero del 25 per cento del capitale, per le società non quotate e per le Srl e le altre società). Per le partecipazioni «non qualificate» è prevista la tassazione ordinaria: vale a dire l applicazione di una «cedolare secca» del 12,5 per cento. Anche i dividendi delle azioni non quotate oltre a quelli delle azioni quotate, delle azioni di risparmio e di quelle delle banche popolari saranno sottoposti al prelievo definitivo alla fonte. Il regime della «cedolare» sarà comunque lasciato alla scelta del risparmiatore il quale potrà scegliere l imposizione progressiva in dichiarazione annuale, senza prelievo alla fonte e con riconoscimento del «credito d imposta» per i tributi pagati a monte dalla società. In questo caso, il nome del risparmiatore sarà segnalato al Fisco. L imposizione personale progressiva riguarda, comunque, tutti i dividendi e gli altri utili derivanti da partecipazioni «qualificate». Con questi criteri si coniuga, del resto, anche la riforma della tassazione delle operazioni di ristrutturazioni aziendali (fusioni, acquisizioni e scissioni) e le norme volte a semplificare l imposizione sui dividendi degli investitori non residenti, particolarmente attente allo sviluppo della Borsa. Per queste ultime la misura del prelievo alla fonte viene ridotta dal 32,4 al 27 per cento; è altresì introdotta una procedura innovativa per consentire direttamente, attraverso la banca che corrisponde i dividendi, l applicazione della minore ritenuta prevista dai Trattati contro la doppia imposizione. Nel corso di un processo di privatizzazione e quotazione del sistema paese appare evidente il beneficio per la Borsa di un flusso fresco di capitali esteri che potrebbe derivare da dette misure. Per le plusvalenze (cioè su quelli che abbiamo definito «redditi diversi») viene applicata un aliquota del 27 per cento se la partecipazione societaria è «qualificata». Per le partecipazioni «non qualificate», l aliquota è al 12,5 per cento, alla stregua dei titoli di Stato e delle altre obbligazioni e attività finanziarie. Anche le procedure stabilite per gli adempimenti e per il versamento dell imposta rappresentano una rilevante novità. Esse favoriscono 14

5 VINCENZO VISCO, IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI... lo spostamento dell onere degli adempimenti dai contribuenti agli investitori istituzionali, banche e altri intermediari. Ai contribuenti è conferita la facoltà di scegliere fra tre diversi regimi per la tassazione delle plusvalenze: il regime della dichiarazione annuale dei redditi; quello del risparmio «amministrato» (nel caso in cui il risparmiatore abbia depositato in custodia presso la banca i propri titoli e questa curi l incasso delle cedole, il rimborso alla scadenza del titolo, il pagamento dei dividendi); quello del risparmio «gestito» (nel caso di un rapporto di gestione individuale, quando cioè il risparmiatore abbia affidato all intermediario l incarico di gestire il proprio patrimonio). L opzione fra l uno o l altro dei tre sistemi, tuttavia, non è consentita per le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate, per le quali il prelievo si effettua sempre in sede di dichiarazione annuale dei redditi nella misura proporzionale del 27 per cento: gli intermediari dovranno sempre segnalare il nominativo del percettore e il prezzo di vendita della partecipazione. In questi casi, l onere di calcolare e versare l imposta sulle plusvalenze ricade sempre sul singolo risparmiatore e il prelievo definitivo, proporzionale del 12,5 per cento, avviene in via definitiva e liberatoria nell anno successivo a quello in cui il guadagno è realizzato. Anche in questo caso, tuttavia, si potranno compensare le perdite subite e data l assenza di un prelievo alla fonte, l intermediario finanziario, di cui si avvalga il risparmiatore nelle operazioni, è tenuto in maniera sistematica ad effettuare una specifica segnalazione al Fisco. Diverso il caso in cui il risparmiatore si affidi ad un regime di «risparmio amministrato», o di «risparmio gestito». Se questa è la scelta, il contribuente si libera di ogni carico burocratico-amministrativo nell adempimento fiscale: il prelievo viene effettuato dall intermediario presso cui il deposito è in amministrazione o in gestione, senza alcun obbligo di segnalazione del contribuente che mantiene così l anonimato. Vi sono però due importanti differenze che vanno sottolineate fra i due regimi. La prima riguarda il momento del prelievo: per le gestioni patrimoniali il prelievo avviene al momento della mera maturazione; per i depositi amministrati avviene quando il guadagno è effettivamente realizzato. La seconda riguarda i diversi margini di compensazione fra perdite e guadagni. Da questo punto di vista, il regime del «risparmio gestito» appare più vantaggioso, in quanto è l unico che permette un approccio aggregato alla tassazione attraverso la deducibilità delle minusvalenze e delle altre perdite, non solo nei confronti delle plusvalenze, ma anche nei confronti di importanti categorie di redditi di capitali (quelli tassati al 12,5 per cento), interessi sulle principali tipologie di titoli 15

6 STUDI E NOTE DI ECONOMIA - QUADERNI/3 obbligazionari e dividendi. Tali redditi confluiscono infatti nel risultato di gestione, e ne costituiscono quindi una componente positiva, che può essere diminuita da componenti negative, rappresentate appunto dalle minusvalenze maturate o dalle perdite sui prodotti derivati. Anche per i fondi, come per le gestioni individuali, le perdite possono essere portate in deduzione su tutti i redditi conseguiti, senza distinzione tra interessi, dividendi, plusvalenze o altro genere di proventi. I risparmi collocati in diversi fondi, ma gestiti dalla stessa società, possono godere come ulteriore vantaggio di una innovativa forma di compensazione orizzontale. Il nuovo regime si applicherà ai guadagni che si configureranno a partire dal 1º luglio Per la determinazione delle plus/minusvalenze, il valore dovrà essere confrontato, in linea di principio, con il valore di mercato del titolo al 1º luglio 1998, secondo la media dei valori dell ultimo mese di giugno. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il contribuente di assumere, quale valore di riferimento, il costo effettivo d acquisto. Coerentemente con il riordino della tassazione delle attività finanziarie è stato varato un altro decreto che regola l imposizione indiretta sulle transazioni dei valori mobiliari: dal gennaio scorso la tassa sulle operazioni svolte sui mercati regolamentati è stata abolita eliminando le distorsioni che potevano favorire l attività degli intermediari esteri. A completamento ed integrazione del decreto di riforma il 3 giugno scorso il Governo ha approvato in via definitiva un ulteriore decreto. Con questo provvedimento viene introdotto il meccanismo del «silenzio-assenso» per permettere, in caso di mancato utilizzo dell opzione da parte del contribuente-risparmiatore, l automatica applicazione del regime di imposizione alla fonte, ribaltando in questo modo la precedente presunzione in favore dell intermediazione. Significativa inoltre è la norma integrativa che equipara in via generale i titoli dello Stato italiano a quelli emessi da organismi internazionali, tra cui la nuova Banca centrale europea. L avvento dell UME ha reso poi necessaria l introduzione di specifiche semplificazioni procedurali, nonché di un generale regime di esenzione dalla tassa sugli scambi per le operazioni di politica monetaria all interno del nuovo Sistema Europeo delle Banche centrali. Infine si sono semplificati gli adempimenti per la stima dei valori da assumere come costo iniziale di riferimento per il computo delle plus o minusvalenze e si è reso più agevole l assolvimento delle imposte sulle partecipazioni assoggettate al regime in vigore nel 1991, per le quali il risparmiatore desideri affrancare le plusvalenze maturate fino al 30 giugno. L intento principale del decreto correttivo è evidentemente quello di facilitare il più possibile l avvio del nuovo regime. 16

7 VINCENZO VISCO, IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI... L impianto così predisposto appare completo e le richieste di posporre la sua entrata a regime, anche alla luce di recenti incontri con operatori nazionali ed internazionali, appaiono ad una più attenta analisi infondate e velleitarie. A maggior ragione se si considera l entrata in vigore del suddetto decreto di rettifica nel quale, d altra parte, sono state accolte molte delle recenti osservazioni della Commissione dei Trenta come significativamente il differimento, in linea generale, delle procedure di prelievo e versamento dell imposta sostitutiva nel cosiddetto periodo transitorio con l evidente intento di agevolare l adattamento degli intermediari al nuovo sistema. Di fronte all accelerazione dei processi di globalizzazione dei mercati dei capitali, la tassazione delle attività finanziarie appare sempre più un elemento discriminante nella competizione fiscale per il risparmio ed induce a ridisegnare i sistemi tributari in modo da adattarli al mutato contesto finanziario. La liberalizzazione del mercato dei capitali e la loro accentuata mobilità impongono ai sistemi di tassazione di non penalizzare il capitale rispetto a quanto avviene negli altri paesi. Il contenimento della fuoriuscita di risorse e la correzione delle distorsioni fiscali possono e devono conseguirsi attraverso una più stretta convergenza dei sistemi tributari. In particolare, per ciò che riguarda la fiscalità del risparmio, il Governo italiano è in completa sintonia con la Commissione Europea sulla necessità di provvedere al più presto ad un coordinamento comunitario nella tassazione delle rendite finanziarie. Sembra infatti assodato che nella tassazione il fattore capitale sia privilegiato, grazie anche alla mobilità, caratteristica che gli è propria, a discapito di altri fattori di produzione ed in particolare del fattore lavoro, compromettendo come sembra evidente la competitività internazionale della Unione Europea nel suo complesso. Inoltre, l ormai certa realizzazione dell Unione Monetaria Europea accentuerà enormemente la caratteristica di mobilità e volatilità del capitale accentuando considerevolmente le distorsioni che provocano significative erosioni del gettito per alcuni paesi membri. A livello europeo, la direttiva sui proventi del risparmio, che combina l opzione della ritenuta alla fonte a quello dello scambio automatico delle informazioni, contribuisce al processo di armonizzazione tributaria e rappresenta un passo decisivo verso l applicazione del principio di residenza europea anche nella materia fiscale. Ciò nondimeno l adeguamento ad un maggiore e più efficace coordinamento fiscale ricade innanzitutto sugli ordinamenti nazionali dei paesi membri. La riforma varata in Italia muove anche da queste esigenze. Mira ad assicurare livelli dell imposizione compatibili con i vincoli posti dalla competizione fiscale e con quelli derivanti dal rigore che tuttora si impone nella finanza pubblica. Rispetto agli altri sistemi fiscali europei, la riforma italiana supera 17

8 STUDI E NOTE DI ECONOMIA - QUADERNI/3 l impostazione tradizionale che prevede (anche se spesso, almeno in parte, solo formalmente) la tassazione dei proventi finanziari in sede di imposizione personale progressiva e quella dei guadagni di capitale solo se realizzati con intento «speculativo», o in seguito a cessioni di partecipazioni azionarie «qualificate». Essa inoltre si caratterizza per una sostanziale omnicomprensività delle basi imponibili, tanto che il valore complessivo delle attività finanziarie delle famiglie inclusi i derivati soggette alla nuova disciplina si aggira intorno ai 2,5 milioni di miliardi. Alla maggiore estensione della base imponibile fa riscontro la ridotta incidenza del prelievo: 2 aliquote con una netta prevalenza dell aliquota del 12,5 per cento, rispetto a quella del 27 per cento il che evita ogni penalizzazione del mercato finanziario nazionale consentendo altresì un vantaggio di semplicità rispetto agli ordinamenti esteri tuttora caratterizzati da pluralità di aliquote, disomogeneità dei redditi tassabili, differenze nella modalità di applicazione delle imposte. Il nuovo sistema italiano, infine, è l unico in Europa che prevede la tassazione delle plusvalenze maturate e non solo realizzate e la corrispondente deducibilità delle minusvalenze maturate che possono essere compensate oltre che con le plusvalenze anche con interessi, dividendi, ecc. Il nuovo sistema determinerà effetti sull industria finanziaria italiana potenzialmente positivi. Canalizzerà gli investimenti verso le forme del risparmio gestito. In tal modo consentirà di conseguire i benefici offerti dalla professionalità degli intermediari nella gestione del portafoglio. Questi benefici supereranno, a detta degli stessi operatori, i maggiori costi amministrativi che ricadono nell immediato sugli intermediari. La funzionalità dei mercati sarà poi favorita anche dal superamento delle segmentazioni preesistenti. Vediamo ora quali sono le finalità principali dell intervento riformatore e la sua convergenza rispetto alle tendenze collegate all evoluzione del processo unitario europeo. Un sistema di tassazione dei redditi finanziari con aliquote non eccessivamente differenziate, al limite con un aliquota unica e contenuta, attenua gli effetti distorsivi dell imposizione sulle scelte dei risparmiatori. Le ragioni che al momento ostacolano il passaggio a un aliquota uniforme intermedia tra il 12,5 e il 27 per cento, attengono evidentemente alle esigenze di coordinamento in ambito europeo. Il grado di neutralità della fiscalità sul risparmio deve tenere conto anche del trattamento riservato al reddito di impresa. Se si considerano altri aspetti della riforma fiscale complessiva, come l introduzione dell IRAP o della DIT (dual income tax), appare evidente l intento di riavvicinamento delle aliquote sui redditi d impresa con quelle sulle rendite del capitale finanziario. Con l introduzione della DIT, l aliquota dell Irpeg viene a situarsi su valori compresi tra il 37 e il 27 per cento, in funzione della composizione del capitale dell impresa. Il reddito «normale» riconducibile agli incrementi di capitale e agli utili 18

9 VINCENZO VISCO, IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI... accantonati a riserva nell impresa è tassato a un aliquota ridotta del 19 per cento, in luogo dell aliquota ordinaria del 37. Per motivi di gettito, si è stabilito che l aliquota media gravante sul reddito complessivo delle imprese non possa comunque scendere al di sotto del 27 per cento. In assenza di tali vincoli, essa tenderebbe al 19 per cento e l eventuale maggiore carico fiscale graverebbe solamente sulla componente del profitto eccedente il rendimento «normale» del capitale proprio. A questo proposito una apposita Commissione di studio è stata già istituita al fine di predisporre ulteriori interventi che possano accelerare tale tendenza. Vista nel complesso la Riforma italiana opera un recupero consistente della neutralità fiscale nei confronti delle scelte di finanziamento delle imprese. In questo senso, la maggiore uniformità nel prelievo, conseguita con il riordino della tassazione delle rendite finanziarie, è coerente con le scelte compiute nel disegnare la riforma sulla tassazione dei redditi di impresa, ed in particolare con l introduzione della DIT. Come testimoniano i primi studi empirici sul tema, le due riforme, considerate congiuntamente, riducono enormemente, pur senza superarla integralmente, la discriminazione fiscale del preesistente regime nei confronti dei diversi canali di finanziamento delle imprese, che vedeva ampiamente favorito l indebitamento rispetto alle capitalizzazioni e quotazioni. La globalizzazione della finanza fa sì che la convergenza tra le aliquote di tassazione sui rendimenti del capitale reale e di quello finanziario tenda a realizzarsi su livelli contenuti rispetto a quelli gravanti sui redditi da lavoro. I motivi aderiscono principalmente alla diversa mobilità dei due fattori della produzione. Ad una elasticità elevata della mobilità del capitale ai differenziali tributari si contrappone, in Europa, un elasticità particolarmente bassa della mobilità del lavoro ai differenziali salariali e di disoccupazione tra aree. Nel contesto nazionale, come internazionale, le soluzioni dibattute e proposte comportano, alternativamente o congiuntamente, in primo luogo il ricorso all applicazione di ritenute alla fonte generali ed omogenee, in secondo luogo la trasmissione, da parte degli intermediari, di informazioni circa l identità e gli scambi effettuati dal beneficiario dei redditi corrisposti alle autorità fiscali del paese di residenza del beneficiario stesso. L applicazione di ritenute alla fonte o la gestione di altri prelievi sostitutivi, già previste nel nostro ordinamento, sono confermate con la riforma. A sua volta l utilizzo degli intermediari per trasmettere informazioni al Fisco, già ampiamente sperimentato nel nostro Paese (si pensi alla Legge 102/91 relativa ai capital gains e alla disciplina del monitoraggio) viene confermato ed ampliato. Sulla necessità di mantenere e di rafforzare queste caratteristiche nel sistema di imposizione sulle rendite finanziarie convergono anche le recenti proposte avanzate a livello comunitario sul trattamento 19

10 STUDI E NOTE DI ECONOMIA - QUADERNI/3 fiscale dei redditi di capitale percepiti da non residenti. Il dibattito sui problemi della competizione fiscale muove appunto verso il ricorso generalizzato a ritenute alla fonte omogenee operate dagli intermediari e la cooperazione nella trasmissione di informazioni tra le Autorità fiscali dei vari paesi. Su entrambi i fronti l Italia dispone oggi di strumenti forse più adeguati sotto il profilo normativo e amministrativo rispetto ad altri paesi. Si potrebbe addirittura affermare che l innovativo sistema di tassazione italiano delle attività finanziarie possa essere considerato un modello di riferimento negli ulteriori sviluppi del processo di armonizzazione comunitario nel campo della fiscalità del risparmio. In base a quanto stabilito nella riunione del Consiglio Ecofin dello scorso dicembre, la Commissione della UE ha presentato una proposta di Direttiva sulla tassazione dei proventi del risparmio di cui ci siamo occupati nella riunione di Lussemburgo del giugno scorso. La sottrazione alla tassazione degli interessi riconosciuti a non residenti, infatti, ormai divenuta prassi comune tra i paesi europei, genera distorsioni incompatibili con il mercato unico, provoca una perdita generale di gettito che mina la disciplina di bilancio voluta dagli accordi comunitari, rende, paradossalmente, i paesi della UE paradisi fiscali l uno nei confronti dell altro. La proposta di Direttiva prevede, pertanto, in base al principio della «coesistenza» un livello minimo di tassazione (pari al 20 per cento) da applicare da parte di ogni Stato membro sugli interessi versati a non residenti attraverso una ritenuta alla fonte operata dagli intermediari; in alternativa, impone all amministrazione finanziaria di rilasciare al Fisco del paese di residenza dell investitore le informazioni necessarie per gli accertamenti. Vediamo ora quali effetti benefici si aspettano sul mercato finanziario italiano dalla riforma. La riforma dell imposizione del risparmio elimina, dopo anni di attesa, le incertezze degli operatori istituzionali e degli stessi risparmiatori. Aumenta così la «stabilità regolamentare» della piazza finanziaria italiana. L accresciuta neutralità fiscale e la riduzione delle opportunità di comportamenti elusivi nelle scelte di portafoglio rafforzano l efficienza allocativa del mercato finanziario italiano. Con particolare riferimento al comparto obbligazionario vengono eliminate con la riforma alcune segmentazioni fiscali per categorie importanti di investitori (famiglie e fondi comuni). L abolizione per i fondi comuni dei prelievi alla fonte sui titoli obbligazionari rende più fluidi gli scambi; ne beneficia anche la gestione del debito pubblico. Il livello contenuto, anche nel confronto internazionale, dell aliquota base del 12,5 per cento limita l impatto che, l estensione del prelievo alle plusvalenze finanziarie di tali titoli potrebbe avere sul mercato dei capitali. Al contrario le modifiche apportate al sistema di tassazione dei dividendi dei soggetti non residenti, prima colpiti da 20

11 VINCENZO VISCO, IL RIORDINO DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI FINANZIARI... un aliquota del 32,4 per cento, favoriranno la domanda di investitori esteri sul mercato azionario. Il nuovo sistema, che prevede un applicazione diretta per i non residenti delle minori aliquote convenzionali, in genere non superiori al 15 per cento, aumenta il grado di attrattività del mercato italiano. L abolizione della tassa sui contratti di Borsa per gli scambi sui mercati regolamentati e nelle transazioni degli intermediari, compresi i fondi, agevola gli scambi. Soprattutto, la riforma rafforza le tendenze al consolidamento nell industria del risparmio gestito. Dal lato della domanda, le famiglie saranno incentivate ad affidare i propri risparmi ai gestori professionali, per liberarsi del peso «amministrativo» della dichiarazione dei redditi e per il beneficio dell anonimato che le gestioni consentono. Dal lato dell offerta, è ragionevole ipotizzare che gli intermediari, nel medio termine, trovino conveniente concentrare l offerta su prodotti congruenti con uno solo dei due regimi fiscali previsti, al fine di contenere costi che altrimenti finirebbero col gravare sui risparmiatori. Il «risparmio amministrato» potrà essere infatti più costoso per gli intermediari, richiedendo per la determinazione dell imponibile la raccolta di dati dei quali gli intermediari non terrebbero traccia. Ulteriori difficoltà nel calcolo dell imposta potrebbero derivare dall applicazione degli equalizzatori. Il regime del «risparmio gestito» sembra avere la flessibilità per soddisfare anche le esigenze di quei risparmiatori che non intendono delegare completamente la gestione del proprio portafoglio all intermediario. Gli incentivi indotti dal nuovo regime fiscale si inscrivono nella tendenza delle famiglie a trasferire titoli dalla custodia alla gestione professionale. Nel la riduzione dei titoli di Stato a custodia presso le banche (per conto della clientela) è stata di miliardi. Nello stesso biennio la raccolta affluita ai gestori professionali (fondi comuni e gestioni patrimoniali) è stata imponente, pari a miliardi. Lo spostamento verso la gestione professionale del risparmio è destinato a proseguire. Alla fine dello scorso anno le attività finanziarie amministrate dai gestori professionali ammontavano a un milione di miliardi, il 50 per cento del PIL; la stessa percentuale è dell ordine del 110 per cento nella media dei paesi dell OCSE. Una maggiore incisività ed efficienza nella tassazione del capitale, in particolare dei proventi del risparmio, non appare più una posizione ideologica ma una necessità economica. L impianto complessivo è in linea con le raccomandazioni dell OCSE onde rispondere nella maniera più efficace alle forze che stimolano alle riforme di politica economica nella UE e mettono l Italia nell avanguardia dei paesi membri che affrontano questi fattori di modifica in un contesto globale. In conclusione si può affermare che l impianto predisposto con la riforma appare completo e tale da rispondere in pieno alle tendenze emergenti in sede comunitaria. La convergenza della tassazione dei 21

12 STUDI E NOTE DI ECONOMIA - QUADERNI/3 capitali applicata nei diversi paesi dell Unione Europea, del resto, appare improcrastinabile proprio per evitare quelle forme di concorrenza fiscale illecita che la Direttiva vuole combattere e che sono stimolate vieppiù dal processo di unificazione che rende impraticabili altre forme di concorrenza impropria come il regime dei tassi o quello del cambio. Noi siamo convinti non solo di aver operato per introdurre in Italia un primo robusto intervento di riequilibrio fiscale, ma anche di aver fornito all Europa un esempio di buona volontà su un versante che alcuni paesi ancora giudicano con forti resistenze. 22

Scienza delle finanze 30018 Cleam2

Scienza delle finanze 30018 Cleam2 1 Scienza delle finanze 30018 Cleam2 La tassazione delle rendite finanziarie (1) Tassazione delle attività finanziarie Quadro generale 1. Problemi tradizionali. 2. Problemi nati dalla crescente integrazione

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2833

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2833 Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2833 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, PEDICA, DE TONI, CARLINO, RUSSO, CAFORIO, SBARBATI, DI NARDO, MUSI e PETERLINI

Dettagli

LA POLITICA FISCALE PER IL RISPARMIO. LE SCELTE FATTE. ALCUNI EFFETTI

LA POLITICA FISCALE PER IL RISPARMIO. LE SCELTE FATTE. ALCUNI EFFETTI LA POLITICA FISCALE PER IL RISPARMIO. LE SCELTE FATTE. ALCUNI EFFETTI Norberto Arquilla * L analisi di ciò che è stato fatto, nel corso degli ultimi anni, per la fiscalità del settore del risparmio non

Dettagli

Tassazione Attivita Finanziarie e Tassazione Internazionale deia.a Redditi 2015-16 1 / 20

Tassazione Attivita Finanziarie e Tassazione Internazionale deia.a Redditi 2015-16 1 / 20 Tassazione Attivita Finanziarie e Tassazione Internazionale dei Redditi Prof Giuseppe Migali Universita Magna Graecia a.a 2015-16 Tassazione Attivita Finanziarie e Tassazione Internazionale deia.a Redditi

Dettagli

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo

Alla luce di quanto sopra, siamo ad apportare le seguenti modifiche al Prospetto Completo: Modifica alla Parte I del Prospetto Completo SUPPLEMENTO AL PROSPETTO COMPLETO DI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE APERTI DI DIRITTO ITALIANO ARMONIZZATI APPARTENENTI AL SISTEMA INVESTITORI Investitori America

Dettagli

La tassazione delle attività finanziarie

La tassazione delle attività finanziarie La tassazione delle attività finanziarie Integrazione al libro di testo Le attività finanziarie sono le diverse forme di impiego del capitale, come ad esempio: acquisto di azioni o quote di capitale di

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Roma Riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria (D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011

Dettagli

Tassazione delle attività finanziarie

Tassazione delle attività finanziarie Tassazione delle attività finanziarie Principali problematiche Vedi quanto detto detto su: Reddito consumo (è opportuno esentare le rendite finanziarie?) Reddito prodotto e Reddito entrata È opportuno

Dettagli

Regime del risparmio gestito

Regime del risparmio gestito Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 323 25.11.2013 Regime del risparmio gestito Determinazione del risultato netto di gestione - R.M. 76/E/2013 - Categoria: Imposte dirette Sottocategoria:

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Nuova tassazione delle rendite finanziarie

Nuova tassazione delle rendite finanziarie Nuova tassazione delle rendite finanziarie a cura dell ufficio studi della Südtirol Bank Nuova tassazione delle rendite finanziarie 2014 Pagina 1 di 5 La normativa di riferimento Il Decreto Legge n. 66/2014,

Dettagli

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE

RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE RENDITE FINANZIARIE L articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011 n. 148, concernente ulteriori misure

Dettagli

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi

Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE

Redditi di capitale. Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE Redditi di capitale Capitolo 7 7.1 NOZIONE DI SOCIETÀ 7.2 LA TASSAZIONE DEI RISPARMI DELLE FAMIGLIE 7.3 ALTRI REDDITI DI CAPITALE 7.4 IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ 7.5 LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Dettagli

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO

Dettagli

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO

PARTE I DEL PROSPETTO COMPLETO SUPPLEMENTO per l aggiornamento dell informativa fiscale riportata nel Prospetto Completo relativo all offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano

Dettagli

ATTIVITÀ FINANZIARIE

ATTIVITÀ FINANZIARIE Università Commerciale Luigi Bocconi Anno Accademico 2012-2013 Scienza delle Finanze CLEACC classe 12 ATTIVITÀ FINANZIARIE Francesco Dal Santo ATTIVITÀ FINANZIARIE Ø Definizioni Ø Redditi di capitale Ø

Dettagli

La tassazione delle attività finanziarie. 30018 Scienza delle finanze Cles A.A. 2011/12 Classe 14

La tassazione delle attività finanziarie. 30018 Scienza delle finanze Cles A.A. 2011/12 Classe 14 La tassazione delle attività finanziarie 30018 Scienza delle finanze Cles A.A. 2011/12 Classe 14 Attività finanziarie - Regime sostitutivo per i redditi da capitale e le plusvalenze - Base imponibile -

Dettagli

Relazione Semestrale al 30.06.2012. Fondo Federico Re

Relazione Semestrale al 30.06.2012. Fondo Federico Re Relazione Semestrale al 30.06.2012 Fondo Federico Re Gesti-Re SGR S.p.A. Sede Legale: Via Turati 9, 20121 Milano Tel 02.620808 Telefax 02.874984 Capitale Sociale Euro 1.500.000 i.v. Codice Fiscale, Partita

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa

La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di finanziamento dell impresa La fiscalità degli strumenti di capitalizzazione e di Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Convegno del 16 gennaio 2012 Relatore:

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Effetti delle imposte nel mercato internazionale dei capitali. Economia dei tributi_polin 1

Effetti delle imposte nel mercato internazionale dei capitali. Economia dei tributi_polin 1 Effetti delle imposte nel mercato internazionale dei capitali Economia dei tributi_polin 1 Allocazione internazionale del capitale Si possono definire due principi di neutralità della tassazione del capitale

Dettagli

Guida alla Riforma della tassazione sui fondi

Guida alla Riforma della tassazione sui fondi Guida alla Riforma della tassazione sui fondi O.I.C.R. - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio 1 luglio 2011 1 luglio 2011 Entra in vigore la riforma del regime di tassazione degli Organismi

Dettagli

7 lezione. Tassazione delle attività finanziarie (2)

7 lezione. Tassazione delle attività finanziarie (2) 7 lezione Tassazione delle attività finanziarie (2) Imposizione sui redditi in un contesto internazionale Problema: come tassare i redditi che i residenti conseguono all estero? come tassare i redditi

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro - Studio Legale e Tributario Morri Cornelli e Associati 6 Aprile 2012, ore 15:42 In tema di rendite finanziarie Tassazione unificata ma con discrimine nella deducibilità degli interessi passivi Nell uniformare la misura dell aliquota da applicare alla tassazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE fondo pensione aperto aviva Fondo Pensione Istituito in Forma di Patrimonio Separato da AVIVA S.p.A. (Art. 12 del Decreto Legislativo 5 Dicembre 2005, n. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ

INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ INFORMATIVA SULLA FISCALITÀ Con la presente comunicazione si desidera fornire una breve sintesi del regime fiscale applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano, nonché del

Dettagli

Risparmio, investimenti e sistema finanziario

Risparmio, investimenti e sistema finanziario Risparmio, investimenti e sistema finanziario Una relazione fondamentale per la crescita economica è quella tra risparmio e investimenti. In un economia di mercato occorre individuare meccanismi capaci

Dettagli

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.

Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,

Dettagli

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed.

Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS. Mishkin, Eakins, Istituzioni e mercati finanziari, 3/ed. Gestione della politica monetaria: strumenti e obiettivi corso PAS 1 Anteprima Con il termine politica monetaria si intende la gestione dell offerta di moneta. Sebbene il concetto possa apparire semplice,

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

l evoluzione del listino: societa e titoli quotati

l evoluzione del listino: societa e titoli quotati L Evoluzione del Listino: società e titoli quotati Nel biennio 1997-98 la Borsa italiana ha compiuto importanti progressi, in termini sia di dimensione complessiva che di livello qualitativo del listino.

Dettagli

Periodico informativo n. 105/2014. Aumento tassazione rendite finanziarie

Periodico informativo n. 105/2014. Aumento tassazione rendite finanziarie Periodico informativo n. 105/2014 Aumento tassazione rendite finanziarie Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 luglio è stata modificata l aliquota

Dettagli

RISPARMIO, INVESTIMENTO E SISTEMA FINANZIARIO

RISPARMIO, INVESTIMENTO E SISTEMA FINANZIARIO Università degli studi di MACERATA Facoltà di SCIENZE POLITICHE ECONOMIA POLITICA: MICROECONOMIA A.A. 2009/2010 RISPARMIO, INVESTIMENTO E SISTEMA FINANZIARIO Fabio CLEMENTI E-mail: fabio.clementi@univpm.it

Dettagli

Per le società non quotate in mercati regolamentati

Per le società non quotate in mercati regolamentati Dividendi e Capital Gain I redditi derivanti da Dividendi e da Capital Gain e percepiti dalle persone fisiche, sono una tipologia di redditi di capitale e di natura finanziaria che trovano la loro collocazione

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

La tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano

La tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano www.abforum.it La tassazione dei fondi comuni di investimento (*) di diritto italiano (*) Quanto viene scritto con riferimento ai fondi comuni di diritto italiano vale anche per le sicav di diritto italiano

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 16/E QUESITO RISOLUZIONE N. 16/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Individuazione del soggetto tenuto all applicazione delle ritenute ed imposte sostitutive sui redditi

Dettagli

IL FONDO OGGI E DOMANI

IL FONDO OGGI E DOMANI IL FONDO OGGI E DOMANI Lo schema di gestione che ha caratterizzato il Fondo fin dalla sua origine nel 1986 prevede un unico impiego delle risorse su una linea assicurativa gestita con contabilità a costi

Dettagli

UD 7.2. Risparmio, investimento e sistema finanziario

UD 7.2. Risparmio, investimento e sistema finanziario UD 7.2. Risparmio, investimento e sistema finanziario Inquadramento generale In questa unità didattica analizzeremo come i risparmi delle famiglie affluiscono alle imprese per trasformarsi in investimenti.

Dettagli

Finanziare lo sviluppo con i Minibond

Finanziare lo sviluppo con i Minibond Finanziare lo sviluppo con i Minibond Implicazioni fiscali dello strumento Minibond Luca Luigi Tomasini dottore commercialista revisore legale STUDIO TOMASINI I vantaggi fiscali di emissione dei minibond

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE per Confcooperative L EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Novembre 2006 1 Legge Finanziaria art. 84 Fondo per l erogazione ai lavoratori dipendenti del TFR DM sul Fondo Tesoreria

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale OGGETTO: Aumento tassazione rendite finanziarie Premessa Gli articoli 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 intervengono sul livello

Dettagli

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO 1. Premessa La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS)

Dettagli

COSA HA VERAMENTE DETTO IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

COSA HA VERAMENTE DETTO IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE 75 i dossier www.freefoundation.com COSA HA VERAMENTE DETTO IL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE NEL RAPPORTO CONCLUSIVO DELLA MISSIONE IN ITALIA DEL 3-16 MAGGIO 17 maggio 2012 a cura di Renato Brunetta EXECUTIVE

Dettagli

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA

FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE APERTO AVIVA FONDO PENSIONE ISTITUITO IN FORMA DI PATRIMONIO SEPARATO DA AVIVA S.P.A. (ART. 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE FONDO PENSIONE

Dettagli

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione

Aviva Top Pension. Documento sul regime fiscale. Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Aviva Top Pension Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo - Fondo Pensione Forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 13 del

Dettagli

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003

Risoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Effetti dell imposizione societaria e personale sulle decisioni di finanziamento. Economia dei tributi_polin 1

Effetti dell imposizione societaria e personale sulle decisioni di finanziamento. Economia dei tributi_polin 1 Effetti dell imposizione societaria e personale sulle decisioni di finanziamento Economia dei tributi_polin 1 Decisioni di finanziamento L imposizione sulle società di capitali può risultare non neutrale

Dettagli

Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014

Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014 Circolare N.15 del 30 Gennaio 2014 Legge di stabilità per il 2014. Le novità in materia di imposta di bollo su deposito titoli e conti deposito Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

RISPARMIO: LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI RISPARMIO:LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI

RISPARMIO: LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI RISPARMIO:LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI RISPARMIO: LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI RISPARMIO:LE NOVITA' FISCALI SU INVESTIMENTI E DEPOSITO TITOLI INTRODUZIONE La tassazione è una materia in costante evoluzione,pertanto riteniamo

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

Anno Accademico 2009/2010 II semestre. Luca Savino

Anno Accademico 2009/2010 II semestre. Luca Savino Corso di Economia Pubblica Anno Accademico 2009/2010 II semestre Luca Savino Facoltà di Scienze Politiche Corso di laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche Università degli Studi di Trieste La tassazione

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 182 183 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto Economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015)

Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) Tecnica Bancaria (Cagliari - 2015) prof. Mauro Aliano mauro.aliano@unica.it 1 Premessa La redazione del bilancio da parte degli amministratori rappresenta un attività di valutazione, ma soprattutto di

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI

Dettagli

Dati significativi di gestione

Dati significativi di gestione 36 37 38 Dati significativi di gestione In questa sezione relativa al Rendiconto economico sono evidenziati ed analizzati i risultati economici raggiunti da ISA nel corso dell esercizio. L analisi si focalizza

Dettagli

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette

Circolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1

Dettagli

Risparmio e Investimento

Risparmio e Investimento Risparmio e Investimento Risparmiando un paese ha a disposizione più risorse da utilizzare per investire in beni capitali I beni capitali a loro volta fanno aumentare la produttività La produttività incide

Dettagli

Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società

Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società 7 Siegfried Mayr Dottore Commercialista in Milano Docente alla Scuola Superiore

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

L Ires e la tassazione dei redditi d impresa

L Ires e la tassazione dei redditi d impresa Lezione dodicesima L Ires e la tassazione dei redditi d impresa 1 TASSAZIONE REDDITI D IMPRESA PROFITTI = R C AM - IP Imprese individuali e società di persone Gli utili, a prescindere dalla loro distribuzione,

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Il presente decreto del Ministro dell economia e delle finanze, in attuazione di quanto disposto dall articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, stabilisce

Dettagli

Corso di Economia Pubblica Lezione 5 - La tassazione delle rendite finanziarie

Corso di Economia Pubblica Lezione 5 - La tassazione delle rendite finanziarie (materiale gentilmente concesso dalla Prof.ssa Alessandra Casarico) Corso di Economia Pubblica Lezione 5 - La tassazione delle rendite finanziarie Prof. Paolo Buonanno paolo.buonanno@unibg.it Tassazione

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

Finanziaria 2008. www.governo.it. Consiglio dei Ministri del 28.09.2007 FISCO. Ministero dell Economia e delle Finanze.

Finanziaria 2008. www.governo.it. Consiglio dei Ministri del 28.09.2007 FISCO. Ministero dell Economia e delle Finanze. Consiglio dei Ministri del 28.09.2007 FISCO Fisco semplice per i piccoli imprenditori Addio libri contabili, Iva e Irap. Per le piccole imprese solo un forfait. Un milione di imprenditori minimi e marginali,

Dettagli

Personal Financial Services Fondi di investimento

Personal Financial Services Fondi di investimento Personal Financial Services Fondi di investimento Una forma di investimento a rischio controllato che schiude interessanti prospettive di guadagno. Questo dépliant spiega come funziona. 2 Ottenete di più

Dettagli

LA MANOVRA ESTIVA 2008

LA MANOVRA ESTIVA 2008 Seminario LA MANOVRA ESTIVA 2008 Arezzo 8 ottobre 2008 Lucca 9 ottobre 2008 Firenze 14 ottobre 2008 D.L. n. 112/2008 Il nuovo regime fiscale dei fondi di investimento immobiliari Dott. Fabio Giommoni Fondi

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013

Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti

Dettagli

Il mercato mobiliare

Il mercato mobiliare Il mercato mobiliare E il luogo nel quale trovano esecuzione tutte le operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, ossia strumenti finanziari così denominati per la loro attitudine a circolare facilmente

Dettagli

Periodico informativo n. 150/2015

Periodico informativo n. 150/2015 Periodico informativo n. 150/2015 Bilancio: le principali novità dal 2016 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza che con il D.Lgs. n. 139 del

Dettagli

Approfondimenti ed esempi per il Corso di Scienza delle Finanze a.a. 2007/08 Studenti A-Z

Approfondimenti ed esempi per il Corso di Scienza delle Finanze a.a. 2007/08 Studenti A-Z Approfondimenti ed esempi per il Corso di Scienza delle Finanze a.a. 2007/08 Studenti A-Z Esempi relativi agli effetti delle deduzioni e delle detrazioni sulla struttura di progressività dell imposta sul

Dettagli

Entusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale.

Entusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale. Entusiasmo? «Ho voce in capitolo sul mio denaro.» Helvetia Piano di garanzia. Ottimizzare garanzia e rendimento in modo individuale. La Sua Assicurazione svizzera. Ecco come funziona le garanzie. Costruire

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Marcella Panucci direttore generale Confindustria Francesco Rivolta direttore generale Confcommercio Roma 10 dicembre 2015

Marcella Panucci direttore generale Confindustria Francesco Rivolta direttore generale Confcommercio Roma 10 dicembre 2015 La sanità nel welfare che cambia Marcella Panucci direttore generale Confindustria Francesco Rivolta direttore generale Confcommercio Roma 10 dicembre 2015 La sostenibilità del sistema Spesa pubblica per

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Circolare N.77 del 30 Maggio 2014

Circolare N.77 del 30 Maggio 2014 Circolare N.77 del 30 Maggio 2014 Interessi e capital gain. Sugli investimenti l imposta passa dal 20 al 26 per cento Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 66/2014 il

Dettagli

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Criteri, condizioni e modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale

Dettagli

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Documento sulle anticipazioni pagina 1 di 3 DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE La presente Nota informativa, redatta da PENSPLAN INVEST SGR S.p.A. in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta

Dettagli

aggiornato al 31 luglio 2014

aggiornato al 31 luglio 2014 aggiornato al 31 luglio 2014 Regime fiscale applicabile ai lavoratori iscritti a una forma pensionistica complementare dopo il 31 dicembre 2006 e ai contributi versati, a partire dal 1 gennaio 2007, dai

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio

Dettagli

Chiarimenti Agenzia delle Entrate

Chiarimenti Agenzia delle Entrate Chiarimenti Agenzia delle Entrate 1. Nuova misura dell'imposta sostitutiva sui risultati di gestione. La legge di stabilità del 2015 ha aumentando l'aliquota dell'imposta sostitutiva delle imposte sui

Dettagli

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio. consolidato IAS/IFRS e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio. consolidato IAS/IFRS e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011. Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato IAS/IFRS e il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 Valore della produzione consolidato a 6,91 milioni di Euro nel 2011 (6,39 milioni

Dettagli

Libero Domani. Documento sul regime fiscale

Libero Domani. Documento sul regime fiscale Società del Gruppo Sara Libero Domani Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5092 (art. 13 del decreto legislativo n. 252 del

Dettagli