REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI MASSA- CARRARA E DEL PROCESSO SANZIONATORIO
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1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA PROVINCIA DI MASSA- CARRARA E DEL PROCESSO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE 689/1981.
2 INDICE Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione Art. 2 Competenze e funzioni dell Ufficio Contenzioso Art. 3 Scritti e memorie difensive Art. 4 Pagamento in misura ridotta Art. 5 Rapporto all Autorità Competente Art. 6 Audizione Art. 7 Controdeduzioni dell organo accertatore Art. 8 Ordinanza di ingiunzione Art. 9 Ordinanza di archiviazione Art. 10 Criteri per la determinazione della sanzione Art. 11 Sanzioni amministrative accessorie Art. 12 Opposizione all ordinanza di ingiunzione Art. 13 Pagamento rateale della sanzione amministrativa Art. 14 Norme finali
3 ART. 1 FINALITA ED AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina l organizzazione ed il funzionamento dell Ufficio Contenzioso Amministrativo. 2. Sono disciplinate dal presente regolamento le procedure per l irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli illeciti amministrativi rilevati in materie di competenza provinciale. ART. 2 COMPETENZE E FUNZIONI DELL UFFICIO CONTENZIOSO 1. L Ufficio Contenzioso è inserito nello Staff affari legali e contenzioso e rogito contratti e ad esso sono attribuite specifiche competenze in relazione ai procedimenti amministrativi di irrogazione delle sanzioni amministrative in tutte le materie di competenza provinciale. 2. La responsabilità dell Ufficio Contenzioso è affidata al Dirigente dello Staff affari legali e contenzioso e rogito contratti. 3. L Ufficio Contenzioso provvede: a) all esame dei verbali di accertamento e contestazione di illecito amministrativo elevati dagli organi addetti al controllo sull osservanza delle disposizioni in materie di competenza provinciale; b) alla notifica, nelle diverse forme di Legge consentite, dei verbali di accertamento e contestazione non contestati direttamente, ex art. 14 della Legge 689/1981, dal personale della Polizia Provinciale e delle Guardie Venatorie e Ittiche Volontarie; c) all esame degli scritti e memorie difensive presentate dai trasgressori e/o dagli obbligati in solido; d) di concerto con il Dirigente, competente per materia, alla fissazione delle date di audizione e convocazione dei soggetti interessati; e) alla richiesta, agli organi accertatori, di controdeduzioni, al fine di fornire, al Dirigente competente, tutte le informazioni utili alla definizione del processo sanzionatorio; f) alla gestione della fase istruttoria fino all emissione della ordinanza (ingiunzione o di archiviazione); g) all attività di supporto, a tutti i settori della Provincia di Massa- Carrara, nelle diverse fasi del procedimento sanzionatorio amministrativo; h) al controllo dei pagamenti dei verbali di accertamento e contestazione elevati e delle ordinanze di ingiunzione di pagamento, tramite il sistema Banco Posta di Poste Italiane s.p.a.;
4 i) alla predisposizione dei ruoli esattoriali nelle ipotesi di mancato pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza-ingiunzione o dei verbali contestazione di violazioni del Codice della Strada nei termini previsti dalla legge, con conseguente invio delle minute di ruolo al competente ufficio del Settore Finanze e Bilancio; l) alla rendicontazione, in tempo reale, ai vari settori, sullo stato delle pratiche di competenza; m) alla ripartizione, per materia, degli incassi mensili, con successiva trasmissione dei risultati al competente ufficio del Settore Finanze e Bilancio; n) alle comunicazioni, agli organi accertatori, dell esito dei processi sanzionatori amministrativi. ART. 3 SCRITTI E MEMORIE DIFENSIVE 1. Ai sensi dell art. 18 della Legge n. 689/81, i soggetti interessati potranno presentare scritti difensivi e documenti, nonché richiesta di audizione personale al Presidente della Provincia di Massa- Carrara, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione. 2. Gli scritti difensivi dovranno contenere tutti gli elementi utili per l individuazione del procedimento al quale si riferiscono e i motivi del ricorso. Gli stessi dovranno essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l obbligato in solido ovvero legale rappresentante o procuratore speciale. 3. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione potranno essere depositati all Ufficio Protocollo della Provincia di Massa- Carrara entro il termine indicato nel precedente comma 1, inviati con lettera raccomandata, (in quest ultimo caso si intendono presentati a far data dal giorno della spedizione), oppure consegnati brevi manu presso l Ufficio Contenzioso che provvederà a rilasciare relativa ricevuta attestante la data di presentazione. 4. E facoltà del Dirigente competente per materia, di esaminare e tenere conto di scritti difensivi e documenti pervenuti oltre il termine di cui all art. 18 comma 1 della Legge 689/1981. ART. 4 PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto, consiste nel versamento di una somma di denaro pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido avrà effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l obbligazione.
5 3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell estinzione dell obbligazione. In questo caso la somma versata viene tenuta in acconto per la completa estinzione dell obbligazione. 4. Il pagamento in misura ridotta estingue l obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento diretto all applicazione della sanzione amministrativa. ART. 5 RAPPORTO ALL AUTORITA COMPETENTE 1. Fatte salve le ipotesi di cui all articolo 24 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall articolo 16 della Legge citata, l ufficio, il comando o l ente, da cui dipende il verbalizzante, trasmetteranno alla Provincia di Massa- Carrara: a) l originale del processo verbale d accertamento; b) la prova dell avvenuta contestazione o notificazione nonché gli eventuali scritti difensivi ricevuti; c) un sintetico rapporto a completamento del processo verbale d accertamento. ART. 6 AUDIZIONE 1. Qualora venga presentata apposita istanza di audizione personale dall interessato, su ordine del Dirigente competente per materia, l Ufficio Contenzioso comunicherà al richiedente il luogo, la data e l ora in cui avverrà l audizione, con preavviso di almeno 7 giorni. 2. Gli interessati potranno comparire personalmente o tramite legale di fiducia munito di apposita delega. 3. Sarà cura dell Ufficio Contenzioso procedere alla redazione del verbale di audizione che sarà sottoscritto dagli interessati, dal Dirigente competente e dai componenti dello stesso ufficio. Copia del verbale sarà consegnata ai soggetti ascoltati. 4. Nel caso di grave impedimento o giustificato motivo gli interessati potranno richiedere il rinvio ad altra data dell audizione, previa presentazione di un documento giustificativo. 5. L assenza del richiedente a due date di audizione, già fissate e debitamente comunicate, senza presentare idonea giustificazione, comporterà l emanazione dell ordinanza di ingiunzione di pagamento, senza che possa essere invocato il pregiudizio del diritto di difesa.
6 ART. 7 CONTRODEDUZIONI DELL ORGANO ACCERTATORE 1. Qualora, a seguito dell esame di scritti difensivi, di documenti o di dichiarazioni del trasgressore e/o dell obbligato in solido, in sede di audizione, si rendessero necessari dei chiarimenti o delle conferme sulla fondatezza dell accertamento e contestazione, l Ufficio Contenzioso, previo nulla osta del Dirigente competente per materia, provvederà a richiedere, per iscritto, le controdeduzioni all organo accertatore. ART. 8 ORDINANZA DI INGIUNZIONE 1. Esaminati gli eventuali scritti difensivi, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e acquisite le controdeduzioni degli organi verbalizzanti, il Dirigente competente per materia, ove ritenga fondato l accertamento, dovrà emettere ordinanza motivata di ingiunzione determinando la somma dovuta, quale sanzione per la violazione, in base ai principi di cui all art. 11 della Legge 689/1981 criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, ingiungendone il pagamento, insieme con le spese notifica, all autore della violazione ed alle persone solidalmente obbligate. 2. Il provvedimento ingiuntivo costituirà titolo esecutivo ai sensi dell art. 18 comma 7 della Legge 689/1981. ART. 9 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE 1. Se dall esame degli scritti difensivi, dei documenti allegati agli stessi e dall esito dell audizione, apparissero fondate le obbiezioni sollevate dall interessato ed emergesse la mancanza di responsabilità delle persone individuate nel verbale di accertamento come trasgressore o come obbligato in solido, o se l accertamento non fosse sufficientemente circostanziato in riferimento ai fatti della violazione e ai suoi responsabili, il Dirigente competente per materia emetterà ordinanza motivata di archiviazione, trasmettendone copia ai soggetti indicati nel verbale e all organo accertatore. ART. 10 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE 1. Il Dirigente competente per materia, nell emettere l ordinanza-ingiunzione per l applicazione delle sanzioni amministrative, determinerà l ammontare delle stesse, secondo quanto previsto dall art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n La gravità della violazione sarà desunta dall entità del danno o dal pericolo conseguente all illecito e dall opera svolta dall agente per attenuare le conseguenze dell illecito nonché dalla
7 natura, dalla specie, dai mezzi, dall oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore. 3. La personalità del trasgressore sarà valutata tenendo conto di precedenti illeciti amministrativi a lui contestati della stessa materia e fattispecie. 4. Le condizioni economiche saranno valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d ufficio o da specifica documentazione presentata. ART. 11 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE 1. Al di fuori dei casi di cui all art. 24 della Legge 689/1981, il Dirigente competente per materia, potrà applicare, con l ordinanza di ingiunzione di pagamento, le sanzioni amministrative accessorie di cui all art. 20 della Legge 689/81, sulla base di una attenta considerazione della natura della violazione e della personalità del trasgressore, come disposto dall art. 11 della Legge 24 novembre 1981, n ART. 12 OPPOSIZIONE ALL ORDINANZA DI INGIUNZIONE 1. Ai sensi dell art. 22 della Legge 689/1981, contro l ordinanza di ingiunzione di pagamento e contro l ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati potranno proporre opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell art. 22 bis della stessa Legge, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. ART. 13 PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA 1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione per la rilevanza dell importo e potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale, lavorativa e sulla situazione familiare, potranno richiedere, al Dirigente competente per materia, il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta, potrà essere contenuta negli scritti difensivi presentati ai sensi dell art. 18 della Legge 689/81 o avanzata in sede di audizione. 2. Il Dirigente competente per materia potrà richiedere, al richiedente, un autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea atta a comprovare la rilevanza dell incidenza economica della sanzione sulla sua attività imprenditoriale, lavorativa e sulla sua situazione familiare. 3. Il pagamento rateale della sanzione potrà essere concesso con la stessa ordinanza che determina la sanzione o con apposita lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La sanzione potrà essere rateizzata in un minimo di tre rate ed un massimo di trenta.
8 5. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Dirigente competente per materia, l obbligato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione. ART. 14 NORME FINALI 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicheranno le disposizioni di cui alla Legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente Regolamento si adeguerà alle eventuali modificazioni della Legge 689/1981 successive alla sua approvazione.
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