DISCIPLINA DELL ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO, DEI RELATIVI CONTROLLI E DEL LAVORO STRAORDINARIO

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1 DISCIPLINA DELL E DI SERVIZIO, DEI RELATIVI CONTROLLI E DEL LAVORO STRAORDINARIO Delibera della Giunta municipale n. 113 del 09/06/2011 Indice Art.1 l orario di lavoro Art.2 Orario di servizio Art.3 Orario di apertura al pubblico Art.4 Flessibilità Art.5 Orario degli incaricati di posizione organizzativa Art.6 Turnazioni Art. 7 Mancata Timbratura Art.8 Permessi brevi Art.9 Deroghe Art.10 Lavoro straordinario Art.11 Pausa pranzo Art.12 Ferie Art.13 Irrinunziabilità e non Monetizzabilità Delle Ferie Art.14 Modalità di fruizione delle ferie. Programmazione Art.15 Rinvio delle ferie Art.16 Interruzione o sospensione delle ferie per motivi di servizio Art.17 Norme finali ART. 1 Si intende il periodo di giornaliero durante il quale, in conformità all orario d obbligo contrattuale (36 ore

2 settimanali), ciascun dipendente assicura la propria attività lavorativa nell ambito dell orario di servizio. L orario di lavoro di 36 ore settimanali è articolato, su cinque o sei giorni (dal lunedi al venerdi/sabato) con due rientri pomeridiani (martedì/giovedì). Vedi allegato A) ART.2 ORARIO DI SERVIZIO Si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare le funzionalità delle strutture degli edifici pubblici e l erogazione dei servizi all utenza. ART.3 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Si intende il periodo di tempo giornaliero che, nell ambito dell orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell utenza. ART.4 FLESSIBILITA Per tutti i servizi che non prevedono orari specifici (quali asili nido, polizia locale) è riconosciuta la possibilità di anticipare o posticipare l entrata in servizio, senza pregiudizio del normale svolgimento dei compiti d ufficio e nel rispetto dell orario di servizio e di apertura al pubblico. La flessibilità è un istituto previsto dal CCNL che consente di anticipare o posticipare (secondo quanto di seguito elencato), in deroga all orario ordinario di lavoro, l ingresso e/o l uscita sul posto di lavoro. L assenza dal servizio al di fuori dalla fascia di flessibilità deve sempre essere regolarizzata utilizzando gli istituti giuridici previsti dal contratto. Si precisa che la flessibilità positiva deve essere recuperata, in accordo con il responsabile del servizio, solo nelle fasce orarie di flessibilità in entrata, in uscita. Conseguentemente, non è possibile il recupero della flessibilità positiva assentandosi dal servizio ad ore, mezza o intera giornata. Il saldo tra la flessibilità positiva e la flessibilità negativa, maturato nell arco del mese, dovrà essere recuperato entro l ultimo giorno del mese successivo/in corso, dopo tale termini i minuti rimasti saranno cancellati d ufficio. Va rispettato scrupolosamente l orario di servizio in vigore e le relative fasce di flessibilità in entrata ed in uscita, pertanto l uscita in flessibilità partirà dalle ore 13,15 per i dipendenti che lavorano 6 giorni settimanali e dalle ore 13,45 o 17,45 per i dipendenti che lavorano su 5 giorni settimanali. Le uscite prima di tali orari sono da considerarsi permessi brevi e pertanto preventivamente autorizzate e poi recuperate. In caso di flessibilità negativa che si protrae per più di due mesi consecutivi, il responsabile del servizio, quale il dipendente fa capo,dovrà segnalare tale inadempienza al Direttore Generale per i provvedimenti di competenza. La flessibilità è così determinata: Al mattino per il personale amministrativo (con o senza sabato lavorativo) in entrata dalle ore 7.45 alle ore 8.25 in uscita dalle ore alle ore per i dipendenti che lavorano su 6 giorni settimanali. in uscita dalle ore alle ore per i dipendenti che lavorano su 5 giorni settimanali. Al pomeriggio per il personale amministrativo (con sabato lavorativo)

3 in entrata ed in uscita per i dipendenti che lavorano su 6 giorni settimanali non viene applicato l istituto della flessibilità in quanto l orario di lavoro coincide con l orario di apertura al pubblico è prevista una tolleranza di cinque minuti antecedenti e/o post orario di lavoro che deve essere recuperata in flessibilità entro l ultimo giorno del mese successivo e/o corso. Per i dipendenti che lavorano su 5 giorni settimanali. in entrata dalle alle 14,55 in uscita delle alle Si precisa che i minuti ante e post 18,25 non verranno conteggiati dall ufficio personale se non in presenza di foglio giustificativo di lavoro straordinario. nella giornata di sabato l istituto della flessibilità è applicato solo in entrata la mattina, mentre in uscita è prevista una tolleranza di 5 minuti ante orario di lavoro che deve essere recuperata in flessibilità entro l ultimo giorno del mese in successivo/corso. Per il personale della Polizia Locale, che opera su turni e per il personale autista/cantoniere, è prevista una flessibilità di 5 minuti pre e post orario di ingresso e pre e post orario di uscita che deve essere recuperata in giornata. ART.5 ORARIO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1. Agli incaricati delle posizioni organizzative dovranno essere assegnati obiettivi realisticamente raggiungibili. 2. L orario di lavoro di detti incaricati si uniformerà alle seguenti prescrizioni. 3. Al dipendente è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali. 4. Il titolare della posizione organizzativa articolerà il proprio orario in base alle esigenze prioritarie del settore di appartenenza, garantendo comunque una compresenza giornaliera minima di 4 ore con gli altri operatori del proprio servizio, fatte comunque salve le cause di legittima assenza (convegni, riunioni, malattia, ferie, permessi ecc.), nelle giornate di rientro pomeridiano la compresenza assume una diversa articolazione: Mattino dalle 9,00 alle 13,00 Pomeriggio dalle 15,00 alle 17, Non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine mese. ART.6 TURNAZIONE Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano. I turni diurni devono prevedere un orario di servizio continuativo di almeno 10 ore. Lo scopo delle turnazioni, infatti, è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore giornaliere.

4 La relativa indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno. In occasioni di ferie o malattia del personale di vigilanza, ai dipendenti rimasti in servizio che effettueranno un solo turno giornaliero non spetterà alcuna indennità. ART. 7 MANCATA TIMBRATURA Nel caso in cui un dipendente omettesse di timbrare, in entrata ed in uscita, oppure solo in entrata o uscita, dovrà presentare all ufficio personale una comunicazione indicante i motivi di tale omissione che dovrà essere vistata dal Segretario Comunale. Se nell arco di un mese, il fatto si verificasse per più di tre giorni (sia in entrata o in uscita), il responsabile di servizio comunicherà al Segretario Comunale per i provvedimenti di competenza. ART.8 PERMESSI BREVI E possibile usufruire di permessi brevi, previa autorizzazione da parte del Segretario Comunale in assenza dello stesso da parte del responsabile di servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell orario di lavoro giornaliero, purchè questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono superare le 36 ore annue. I permessi brevi dovranno essere recuperati entro il mese successivo, secondo le modalità individuate dal responsabile di servizio, in caso di mancato recupero si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione. ART.9 DEROGHE 1) Tutti gli uffici resteranno chiusi nei pomeriggi dei seguenti giorni: 5 gennaio 14 agosto 24 dicembre 31 dicembre 2) Apertura pomeridiana degli uffici al pubblico per un solo giorno la settimana solo per i mesi di luglio e agosto; Resta inteso che le ore non lavorate saranno recuperate entro i mesi di settembre e ottobre. ART.10 LAVORO STRAORDINARIO La gestione delle prestazioni di lavoro straordinario è di competenza dei singoli Responsabili di servizio che potranno autorizzarle unicamente per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali. La prestazione di lavoro straordinario è riconosciuta per almeno 30 minuti di lavoro iniziale e successivamente per ogni 15 minuti e multipli.

5 Eventuali prestazioni inferiori a quelle indicate al punto precedente saranno accumulate e serviranno per recuperi di flessibilità negativa o permessi brevi, entro il mese successivo a quello di riferimento, fermo restando la preventiva autorizzazione del Responsabile di servizio. ART.11 PAUSA PRANZO E CENA Il dipendente deve osservare una pausa minima obbligatoria di 30 minuti tra l uscita mattutina e l entrata pomeridiana ed analoga pausa tra l uscita pomeridiana e il rientro notturno. Il dipendente che compie lavoro pomeridiano e/o notturno deve essere impegnato al lavoro almeno due ore per ogni tipologia di orario. ART.12 FERIE In base all art. 18 del C.C.N.L. 05/07/1995 il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito nella misura di 32 o di 28 giorni lavorativi, a seconda che l orario settimanale di lavoro sia distribuito rispettivamente su 6 o su 5 giorni lavorativi. La durata delle ferie è comprensiva delle due giornate previste dall art. 1 comma 1 lett. a) della legge 23/12/1977 n.937. I dipendenti neo assunti hanno diritto a 30 giorni di ferie comprensivi delle 2 giornate previste dalla legge 937/1977, che si riducono a 26 nel caso in cui l orario di lavoro sia articolato su 5 giorni. A tale personale, decorsi tre anni di servizio, spettano i giorni di ferie di cui al primo comma. Per il personale che viene assunto o che cessa in corso d anno le ferie e le festività soppresse si calcoleranno in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. Festività soppresse Oltre ai giorni di ferie come sopra determinati, a tutti i dipendenti spettano le 4 giornate di riposo meglio note come recupero festività soppresse previste dalla legge n.937/1977, fruibili a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio, nel corso dell anno solare. Ricorrenza E considerata altresì giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono, ricadente il giorno 11 Novembre di ogni anno. ART.13 IRRINUNZIABILITÀ E NON MONETIZZABILITÀ DELLE FERIE. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, in quanto rispondono all esigenza costituzionalmente garantita (art. 36 della Costituzione) di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche nell interesse anche del datore di lavoro. Non sono monetizzabili, nel senso che il diritto alle ferie non può essere sostituito con l attribuzione di un compenso sostitutivo commisurato all ordinaria retribuzione spettante per il periodo di ferie non goduto. A questa regola fa eccezione l ipotesi in cui all atto della cessazione dal rapporto di lavoro, il dipendente non abbia fruito delle ferie spettanti a tale data per esigenze di servizio; in tal caso il dipendente ha diritto al pagamento sostitutivo delle stesse. Tale pagamento sostitutivo è subordinato, si ribadisce, ad una effettiva impossibilità del dipendente ad usufruire delle ferie per esigenze di servizio. Non potrà infatti essere corrisposto il compenso qualora il mancato godimento delle ferie sia stato determinato da volontà unilaterale del lavoratore e quando non risulti da atto certo che questi abbia avanzato richiesta in tempo utile perché il Responsabile possa comparare la compatibilità del periodo richiesto con le esigenze del servizio.

6 Per la corresponsione del compenso sostitutivo dovrà quindi essere trasmessa al Responsabile del Personale la documentazione comprovante che la mancata fruizione delle ferie è dovuta a motivate esigenze di servizio. Pertanto il Responsabile del Servizio dovrà curare che, in via ordinaria, i propri collaboratori che cessano dal rapporto durante l anno possano usufruire delle ferie spettanti prima della cessazione del rapporto. ART.14 MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE FERIE. PROGRAMMAZIONE. Al fine di garantire la continuità e l efficienza di ogni servizio, l art. 18 del C.C.N.L. 06/07/1995 prescrive che la fruizione delle ferie da parte del personale debba avvenire secondo turni prestabiliti, pertanto i singoli settori appronteranno ogni anno, preferibilmente entro il 30 aprile, il piano ferie. Tale piano dovrà coniugare le esigenze personali dei dipendenti a criteri di imparzialità e rotazione nel godimento dei periodi più appetibili. Il piano deve comunque garantire al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1 giugno/30 settembre. Considerato che, laddove alla cura di una determinata attività o processo siano previsti più soggetti, il loro diritto alle ferie dovrà conseguentemente conformarsi al metodo dell alternanza tra gli stessi. ART.15 RINVIO DELLE FERIE Le ferie potranno essere godute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza. In caso di motivate esigenze entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di spettanza, previa autorizzazione del Segretario/Direttore Generale. ART.16 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLE FERIE PER MOTIVI DI SERVIZIO Le ferie già in godimento possono essere interrotte o sospese per motivi di servizio.a tal fine, ove si verifichi tale evento, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché dell indennità di missione per la durata del viaggio. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. RT.17 NORME FINALI Tutta la documentazione afferente l orario di lavoro, anche ai fini della liquidazione dei diversi istituti contrattuali, va consegnata all ufficio personale entro il giorno cinque del mese successivo. Il presente regolamento si applica a tutto il personale dipendente del Comune di San Martino Siccomario a decorrere dalla data di pubblicazione. Da tale data cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare precedentemente prevista. SU 6 GIORNI SETTIMANALI

7 Mattino 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 12,30 Pomeriggio 15,00 17,00 15,00 17,00 TOTALE 5,30 7,30 5,30 7,30 5,30 4,30 36,00 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Mattino 8,30/12,30 8,30/12,30 8,30/12,30 8,30/12,30 8,30/12,30 8,30/12,30 Pomeriggio 15,00 17,00 15,00 17,00 TOTALE 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 4,00 28,00 SU 5 GIORNI SETTIMANALI Mattino 8,00 14,00 8,00 13,30 8,00 14,00 8,00 13,30 8,00 14,00 Pomeriggio 14,30 18,00 14,30 18,00 TOTALE 6,00 9,00 6,00 9,00 6,00 36,00 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Mattino 8,30/12,30 8,30/12,30 8,30/12,30 8,30/12,30 8,30/12,30 Pomeriggio 15,00 17,00 15,00 17,00 TOTALE 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 24,00 DELLA POLIZIA LOCALE CON TURNAZIONE (attualmente in vigore)

8 Mattino 7,00 13,00 7,00 13,00 7,00 13,00 7,00 13,00 7,00 13,00 7,00 13,00 36,.00 Pomeriggio 12,30 18,30 12,30 18,30 12,30 18,30 12,30 18,30 12,30 18,30 12,30 18,30 36,00 IPOTESI DELLA POLIZIA LOCALE CON TURNAZIONE (concordato con le OO.SS.) LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO DOMENICA Mattino 7,00 7,00 12,00 7,00 12,00 7,00 12,00 7,00 12,00 7,00 9,00 12,00 12,00 12,00 Pomeriggio 12,00 17,00 12,00 17,00 12,00 17,00 12,00 17,00 12,00 17,00 RIPOSO RIPOSO 17,00 20,00 17,00 20,00 OPERATORI DI SERVIZIO SU 6 GIORNI SETTIMANALI Mattino 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 13,30 8,00 12,30 Pomeriggio 15,00 17,00 15,00 17,00 TOTALE 5,30 7,30 5,30 7,30 5,30 4,30 36,00 OPERATORI DI SERVIZIO SU 5 GIORNI SETTIMANALI Mattino 8,00 14,00 8,00 13,30 8,00 14,00 8,00 13,30 8,00 14,00 Pomeriggio 14,30 18,00 14,30 18,00 TOTALE 6,00 9,00 6,00 9,00 6,00 36,00 L orario degli operatori di servizio potrà subire variazioni nel periodo estivo da concordarsi con il responsabile di servizio e con l Amministrazione comunale.

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