RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO

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1 T R I B U T I STEFANO SETTI RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO GUIDA AI NUOVI BONUS FISCALI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE ACQUISTO MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FOCUS AGGIORNAMENTO

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3 Stefano Setti Ristrutturazioni e risparmio energetico Guida ai nuovi bonus fiscali aggiornamento 15 ottobre 2013

4 Copyright Cesi Multimedia s.r.l. Via V. Colonna 7, Milano Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione dell opera, anche parziale e con qualsiasi mezzo. L elaborazione dei testi, pur se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo all autore e/o all editore per eventuali involontari errori o inesattezze. ISBN prima pubblicazione agosto 2013

5 Indice 1. Bonus fiscali: le novità 1.1 Il d.l. 63/2013 e il potenziamento del previgente regime di detrazioni fiscali 2. Ristrutturazioni edilizie 2.1 Premessa 2.2 Le diverse novità 2011 per beneficiare della detrazione del 36% (che dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passa al 50%) 2.3 Limiti alla detrazione del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) 2.4 Ambito soggettivo 2.5 Interventi agevolabili 2.6 Fattura della spesa detraibile 3. Risparmio energetico 3.1 Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico In cosa consiste tale agevolazione Chi può usufruire della detrazione fiscale Cumulabilità con altre agevolazioni Aliquota IVA applicabile alle operazioni di riqualificazione energetica Interventi agevolati Spese agevolate Adempimenti Modello di comunicazione Comunicazione di fine lavori Cesi Multimedia III

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7 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità 1. Bonus fiscali: le novità 1.1 Il d.l. 63/2013 e il potenziamento del previgente regime di detrazioni fiscali Il d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2013, n. 130) convertito con modificazioni dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.181 del 3 agosto 2013), ha prorogato i bonus fiscali per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti. Il citato d.l. 63/2013, che recepisce la direttiva 19 maggio 2010, n. 2010/31/Ue sulla prestazione energetica degli edifici, è entrato in vigore il 6 giugno Gli obiettivi del decreto legge in esame sono: promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale. In particolare, con l approvazione del d.l. 63/2013 è stato previsto un potenziamento del precedente regime di detrazioni fiscali, che dal 6 giugno 2013 è passato dal 55% per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti (detrazione che era precedentemente in scadenza il 30 giugno 2013) al 65%, e il suo prolungamento fino a tutto il Ulteriori 6 mesi di agevolazione per le spese sostenute fino al 30 giugno 2014 sono riconosciuti agli interventi che riguardano le parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Lo stesso decreto legge ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e l estensione di tale detrazione anche all acquisto di mobili finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione fino a euro (quindi, un bonus fiscale di euro 5.000). In sede di conversione del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (Legge n. 90 del 3 agosto 2013), è stata estesa la detrazione per l acquisto di mobili ai grandi elettrodomestici. Infatti, è stato previsto che anche i condizionatori in grado di fare caldo e freddo possono rientrare nel perimetro dell agevolazione fiscale. Inoltre, rientrano nel bonus ristrutturazioni del 50% anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Quest ultima detrazione va calcolata su un imponibile di 10mila euro che è aggiuntivo rispetto ai 96mila euro previsti per le opere di ristrutturazione immobiliari. Infine, sono stati inclusi anche gli interventi per il miglioramento antisismico, fra quelli cui si applicano le proroghe agli sgravi del 50% e del 65%. Da ultimo, l Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla portata delle nuove agevolazioni fiscali. I principali chiarimenti della circolare n. 29/E/2013 Per beneficiare della nuova detrazione fiscale del 50%, per un importo massimo di euro , sull acquisto di mobili ovvero grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, i pagamenti per l acquisto di tali arredi devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante carta di credito o di debito. Inoltre, anche le società di capitali e le cooperative possono detrarre dall IRES il 65% dei costi sostenuti per le misure antisismiche. Questi, in sintesi, i due principali chiarimenti e- mersi dalla circolare dell Agenzia delle Entrate n. 29/E del 18 settembre Bonus fiscali e limiti temporali Con riferimento agli specifici interventi agevolati, il d.l. n. 63/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, Cesi Multimedia 1

8 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità n. 90 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 181 del 3 agosto 2013) ha stabilito: la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (la proroga è fino al 30 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio); l aumento dal 55 al 65% dell aliquota della detrazione di cui sopra; la detrazione del 65% delle spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per interventi antisismici su costruzioni ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità; la proroga fino al 31 dicembre 2013 della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di spesa di 96mila euro; la detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica A+ (classe A per i forni), finalizzati all arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di 10mila euro. Bonus ristrutturazioni Per le spese documentate relative agli interventi di cui all art. 16-bis, comma 1, del TUIR, sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013, si applica una detrazione dall imposta lorda pari al 50% delle spese, fino a un ammontare complessivo delle spese stesse non superiore a euro (quindi, raddoppiato rispetto ai precedenti euro ) per unità immobiliare. Interventi antisismici La circolare n. 29/E/2013 ha chiarito che rientrano nel citato bonus anche le opere antisismiche per le quali è prevista, però, una detrazione nella misura del 65% fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro per unità immobiliare. Inoltre, tale detrazione torna applicabile oltre che per i soggetti IRPEF, anche per quelli IRES. Tali interventi, al fine dell agevolazione, devono prendere a riferimento la localizzazione territoriale ed il tipo di utilizzo, a prescindere dalla categoria catastale assegnata. Infatti, gli edifici devono essere collocati nelle zone ad alta pericolosità (codici 1 e 2 - allegato A ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003) nonché adibiti ad abitazione principale ovvero ad attività produttive. Nei casi in cui un unico edificio, localizzato in una zona sismica ad alta pericolosità, comprenda unità immobiliari destinate ad attività produttive, ad abitazioni principali, nonché ad altre abitazioni, la detrazione IRPEF ed IRES del 65% potrà essere fruita solo per le spese sostenute, fino al 31 dicembre 2013, sulle unità immobiliari destinate ad attività produttive e ad abitazione principale, invece per le altre unità immobiliari residenziali, anche a uso promiscuo, si applicherà, solo ai fini IRPEF la detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2013 e del 36% a decorrere dal 1 gennaio Bonus risparmio energetico La circolare in commento ha chiarito che anche gli interventi: di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, introdotti a decorrere dal 2008 dall art. 1, comma 286, della legge n. 244/2007, con un comune limite massimo della detrazione pari a 30mila euro; di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, introdotti a decorrere dal 2012 dall art. 4, comma 4, del d.l. n. 201/2011 con un comune limite massimo della detrazione pari a 30mila euro; beneficiano della detrazione del 65% già a decorrere dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto, e non a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione. L Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che in merito alla corretta imputazione delle spese: le persone fisiche, artisti, professionisti, enti non commerciali devono applicare il criterio di cassa (data dell effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono). Quindi, ad esempio, nel caso di un intervento iniziato ad aprile del 2013 eseguito da una persona fisica (non imprenditore) con pagamenti effettuati ad aprile, maggio, settembre e novembre, l aliquota del 55% deve essere applicata sui pagamenti eseguiti in aprile e maggio, invece, l aliquota del 65% tornerà applicabile per i pagamenti eseguiti a settembre e novembre. Va da sé che l applicazione della maggiore aliquota comporta, di fatto, la riduzione dei limiti massimi di spesa agevolabile, stante la previsione di un limite di importo detraibile fissato a monte; le imprese individuali, società, enti commerciali devono applicare il criterio di competenza (data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti). Infine, è stato ricordato che la detrazione in esame si applica nella misura del 65% alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, quindi, per i condomini la detrazione è prolungata di 6 mesi rispetto al termine generale pre- 2 Cesi Multimedia

9 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità visto per il 31 dicembre Bonus acquisto mobili/grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ L agevolazione in esame torna applicabile per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di 10mila euro. Così come chiarito dalla circolare n. 29/E/2013 la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese edilizie siano sostenute prima di quelle per l arredo. La data di avvio potrà essere comprovata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia. Il limite di euro si riferisce alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione (i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi). A tal fine non rileva il numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. È stato fatto presente che l acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi in commento. Inoltre, le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile, purché siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile al quale essi sono destinati. Con riferimento all effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali è stato precisato che non è consentito ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare ma solo per quelli da destinare all arredo delle parti comuni come guardiole o appartamento del portiere. Mobili agevolati(*) A mero titolo esemplificativo la circolare n. 29/E/2013 ha chiarito che rientra nell agevolazione l acquisto dei seguenti mobili: Letti Armadi e cassettiere Librerie Scrivanie Tavoli e sedie Comodini Divani e poltrone Credenze Materassi Apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile. Non sono invece agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi d arredo. Grandi elettrodomestici agevolati(*) Con riferimento all individuazione dei grandi elettrodomestici è stato affermato che si può fare riferimento all allegato 1B del d.lgs. n. 151/2005 tra cui rientrano: Frigoriferi e congelatori Lavatrici Asciugatrici Lavastoviglie Apparecchi di cottura Stufe elettriche Piastre riscaldanti elettriche e forni a microonde Apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Nel caso di acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non ne sia ancora previsto l obbligo. (*) Rientrano nell agevolazione anche le spese di trasporto e montaggio dei mobili ovvero grandi elettrodomestici oggetto di agevolazione fiscale. Il pagamento per l acquisto degli arredi potrà avvenire oltre mediante il già previsto bonifico bancario o postale anche mediante carta di credito o di debito. Invece, per il pagamento non sono ammessi assegni bancari o contanti. Bonifico bancario o postale Devono indicare: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Carta di credito o di debito La data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Cesi Multimedia 3

10 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità Infine, l acquisto degli arredi dovrà essere documentato da fattura (con l usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquisiti) intestata al medesimo soggetto che usufruisce anche del bonus fiscale sulla ristrutturazione dell immobile. Focus: detrazione del 50% sull acquisto dei mobili Il comma 2 dell art. 16 del d.l. n. 63/2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90) stabilisce che per i contribuenti che fruiscono dell agevolazione per il recupero edilizio è prevista una ulteriore detrazione del 50% per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell abitazione ristrutturata. Da ultimo la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito la portata della nuova agevolazione fiscale. Le novità in sede di conversione in legge In sede di conversione del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (legge 3 agosto 2013, n. 90), è stata estesa la detrazione per l acquisto di mobili ai grandi elettrodomestici. Infatti, rientrano nel bonus ristrutturazioni del 50% anche i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni e per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. Così come sostenuto dall associazione nazionale produttori di apparecchi domestici e professionali, rientrano nell agevolazione anche le cappe ed i piani cottura per i quali non è prevista l etichetta ma che sono parte integrante dell isola tecnologica della cottura in cucina. È opportuno precisare che la detrazione in esame va calcolata su un imponibile di 10mila euro che è aggiuntivo rispetto ai 96mila euro previsti per le opere di ristrutturazione immobiliari. Così come chiarito dalla circolare n. 29/E/2013 il limite di euro si riferisce alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell edificio oggetto di ristrutturazione (i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi). A tal fine non rileva il numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. La circolare citata ha fatto presente che l acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se tali beni sono destinati all arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi in commento. Ambito oggettivo Il nuovo bonus fiscale del 50% attiene alle spese documentate e sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore ad euro , da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo indipendentemente dall età del contribuente. Conseguentemente il nuovo bonus annuo, dall imposta lorda, non potrà superare euro 500. Si tratta, in sostanza, di un ulteriore detrazione IRPEF del 50% cumulabile con lo sconto principale della ristrutturazione. Così come previsto dalla norma in commento, la nuova detrazione per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici deve essere abbinato agli interventi di recupero edilizio per i quali si beneficia della detrazione nella misura del 50%. Tra tali interventi rientrano: la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, gli interventi per superamento delle barriere architettoniche, la cablatura degli edifici, il contenimento dell inquinamento acustico, il risparmio energetico, la sicurezza statica e antisismica, la messa a norma degli edifici, la protezione dai furti e infortuni domestici. La circolare n. 29/E/2013 ha chiarito che l effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all arredo della propria unità immobiliare ma solo per quelli da destinare all arredo delle parti comuni come guardiole o appartamento del portiere. Le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell immobile, purché siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell immobile al quale essi sono destinati. La Circolare n. 29/E/2013 ha fatto presente che non si può beneficiare dell agevolazione in esame per l acquisto di mobili/grandi elettrodomestici usati. Inoltre, a mero titolo esemplificativo, ha chiarito che rientra nell agevolazione l acquisto dei seguenti mobili: Letti Armadi e cassettiere Librerie Scrivanie Tavoli e sedie Comodini 4 Cesi Multimedia

11 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità Divani e poltrone Credenze Materassi Apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell arredo dell immobile. Non sono invece agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi d arredo. Con riferimento all individuazione dei grandi elettrodomestici, l Agenzia ha affermato che si può fare riferimento all allegato 1B del d.lgs. n. 151/2005, tra cui rientrano: Frigoriferi e congelatori Lavatrici Asciugatrici Lavastoviglie Apparecchi di cottura Stufe elettriche Piastre riscaldanti elettriche e forni a microonde Apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. La circolare n. 29/E/2013 ha chiarito che nel caso di acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non ne sia ancora previsto l obbligo. Si rileva che rientrano nell agevolazione anche le spese di trasporto e montaggio dei mobili ovvero grandi elettrodomestici oggetto di agevolazione fiscale. Ambito soggettivo La nuova detrazione del 50% prevista per l acquisto di beni mobili è riservata allo stesso contribuente che beneficia della detrazione per le spese di ristrutturazione. Più in particolare, l agevolazione in esame spetta ai proprietari degli immobili nonché ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili che ne sostengono le spese. Risulta opportuno precisare che beneficiano dell agevolazione fiscale in commento anche i familiari conviventi con il proprietario ovvero il detentore dell immobile, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. Conseguentemente l acquisto dei mobili dovrà essere documentato da fattura (con l usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni acquisiti) intestata al medesimo soggetto che usufruisce anche del bonus fiscale sulla ristrutturazione dell immobile. Termini L agevolazione in esame torna applicabile per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, fino a un limite massimo di 10mila euro. Così come chiarito dalla circolare n. 29/E/2013, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese edilizie siano sostenute prima di quelle per l arredo. La data di avvio potrà essere comprovata da eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia. Documentazione e modalità di pagamento Al fine ti potere beneficiare della detrazione per l acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici non è necessaria la presentazione di alcuna istanza né tantomeno risulta necessario effettuare comunicazioni preventive. La circolare n. 29/E/2013 ha chiarito che i pagamenti, per l acquisto dei mobili/grandi elettrodomestici, devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale (che dovranno indicare: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato), carta di credito o di debito (in tal caso la data di pagamento è quella del giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, indicata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non il giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso). Al riguardo è stato fatto presente che non sono ammessi assegni bancari o contanti. Il caso Intervento di recupero edilizio dell immobile eseguito nel novembre 2013 (che beneficia in capo al contribuente della detrazione al 50%). Nel mese di novembre 2013 vengono acquistati tre armadi come arredo dell immobile oggetto di recupero edilizio per un ammonta- Cesi Multimedia 5

12 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità re pari ad euro Al contribuente spetterà, oltre alla detrazione del 50% prevista per il recupero edilizio, anche l ulteriore detrazione del 50% su un ammontare di euro 5.000, quindi, pari ad euro da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (pari ad euro 250). Conseguentemente in sede di UNICO 2014 (ovvero 730/2014) beneficerà di una detrazione per mobili pari ad euro 250. Focus: la ritenuta d acconto sui bonifici per beneficiare dei bonus fiscali in tema di ristrutturazioni e risparmio energetico L art. 25 del d.l. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 1 luglio 2010, le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a operare una ritenuta d acconto del 10% sulle somme accreditate con bonifico alle imprese che hanno eseguito lavori di ristrutturazione edilizia o risparmio energetico. La Manovra correttiva 2011 (art. 23 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111 del 15 luglio 2011) ha stabilito, con decorrenza 6 luglio 2011, la riduzione della ritenuta d acconto dal 10% al 4%. Con tale modifica, pur non cambiando l impianto normativo esistente, vengono stemperati gli effetti finanziari a carico delle piccole realtà imprenditoriali. Tale ritenuta opera a titolo d acconto dell imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO. La Manovra correttiva ha modificato, per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011, la misura della ritenuta d acconto d applicare; infatti, si è passati dal 10% al 4%. Per fare fronte all operatività della ritenuta, l Agenzia delle Entrate aveva emanato il provv. n del 30 giugno 2010, riguardante l effettuazione delle ritenute alla fonte, ai sensi dell art. 25 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sui pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d imposta. In particolare, con il provvedimento in esame l Agenzia ha individuato le tipologie di pagamento effettuate mediante bonifico bancario o postale, in relazione alle quali trova applicazione la ritenuta alla fonte, nonché gli adempimenti di certificazione e di dichiarazione a carico delle banche e delle Poste Italiane S.p.A., che devono: operare, all atto dell accreditamento delle somme, la ritenute d acconto, con obbligo di rivalsa; effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; rilasciare la certificazione delle ritenute d acconto eseguite al beneficiario stesso; indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati. Di notevole importanza è stata la precisazione fornita dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate citato, il quale ha stabilito che la ritenuta d acconto deve essere effettuata unicamente sui pagamenti relativi ai bonifici disposti per: le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell art. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; le spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dei commi 344, 345, 346 e 347, art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Infine, con tale provvedimento l Agenzia delle Entrate ha specificato gli altri adempimenti, successivi e collegati, cui sono tenuti gli operatori finanziari e più precisamente: versare la ritenuta con F24, utilizzando il codice tributo 1039, istituito con la ris. n. 65/E del 30 giugno 2010; certificare la stessa al beneficiario del bonifico, entro il 28 febbraio dell anno successivo, riportandola nella dichiarazione dei sostituti d imposta (modello 770). Ambito di applicazione della ritenuta del 4% Per quanto attiene all ambito soggettivo, come ribadito anche dal provvedimento dell Agenzia delle Entrate, l adempimento riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati tramite banche o Poste Italiane S.p.A. Pertanto, ove un contribuente decida di effettuare un operazione in contanti, se da una parte lo stesso perde il diritto a beneficiare della detrazione, ad esempio quella relativa alle agevolazioni fiscali riservate alle ristrutturazioni, dall altra il beneficiario del pagamento non subisce alcuna ritenuta. Riguardo all ambito oggettivo, l obbligo di effettuare la ritenuta di acconto nella misura del 4% (per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011; prima di tale data, la ritenuta era pari al 10%) riguarda esclusivamente i pagamenti effettuati 6 Cesi Multimedia

13 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità dai contribuenti tramite bonifico bancario per «beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta». A tale riguardo, il provvedimento dell Agenzia delle Entrate, richiamato precedentemente, ha stabilito che la ritenuta va applicata unicamente sui bonifici riferiti: alle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell art. 1, l. 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni; alle spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dei commi 344, 345, 346 e 347, art. 1, l. 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. Gli adempimenti delle Banche e delle Poste Italiane SpA Risulta opportuno ricordare che, al fine di potere beneficiare delle detrazioni fiscali per il risparmio energetico ovvero ristrutturazioni, il contribuente deve effettuare il versamento delle suddette spese detraibili tramite bonifici bancari o postali che contengano: il codice fiscale del soggetto che paga (beneficiario dell agevolazione); il codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento (destinatario del bonifico); la causale del versamento, con gli estremi della legge di riferimento: Legge n. 449/1997 per le ristrutturazioni edilizie e Legge n. 296/2006 per il risparmio energetico. Sono esclusi da tali modalità di pagamento gli oneri di urbanizzazione, le imposte di bollo, le ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, che non possono essere pagate tramite bonifico. Secondo quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010, le banche e le Poste Italiane S.p.A., dopo avere operato la ritenuta, devono effettuare il versamento della stessa con le modalità di cui all art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, tramite F24, e utilizzando il codice tributo 1039, a tal fine istituito con la ris. 30 giugno 2010, n. 65/E. I succitati operatori finanziari sono tenuti, inoltre, a certificare al beneficiario, entro i termini previsti dal c. 6-quater, art. 4, del d.p.r. 322/1998, l ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate. Infine, banche e Poste devono anche indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta di cui al c. 1, art. 4, dello stesso decreto, i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate. I sostituti d imposta che non eseguono tali adempimenti sono assoggettati a sanzioni amministrative, variabili dal 120 al 240% dell ammontare delle ritenute non versate, di cui al d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e penali, di cui all art. 10-bis della l. 10 marzo 2000, n. 74 (che dispone la reclusione da sei mesi a due anni a chiunque non versi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti) per un ammontare superiore a euro per ciascun periodo d imposta. Il corretto calcolo della ritenuta d acconto Le Poste Italiane S.p.A. e le banche, nel momento in cui sarà effettuato l accredito dei bonifici (riferiti alle detrazioni spettanti per il risparmio energetico e le ristrutturazioni) dovranno trattenere il 4% ai beneficiari. Il 4%, come specificato dalla circ. dell Agenzia delle Entrate 28 luglio 2010, n. 40/E (che era intervenuta a chiarire le modalità di applicazione della ritenuta quando la stessa era pari al 10%), deve essere conteggiato sull imponibile e non sull intero importo dell incasso. I chiarimenti forniti dalla circolare dell Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2010, n. 40/E (dal 6 luglio 2011, ritenuta pari al 4%) Come deve essere computata la base imponibile sulla quale calcolare la ritenuta d acconto del 4%? Allo scopo di effettuare in modo corretto l applicazione della ritenuta d acconto, risulta opportuno individuare in modo puntuale la base imponibile sulla quale operare la ritenuta. A tale riguardo è opportuno rilevare come i pagamenti eseguiti mediante bonifico da parte di chi ha disposto i lavori sono comprensivi dell IVA; si fa presente che l aliquota applicata può variare a seconda del tipo di spesa che si va a pagare. A puro titolo esemplificativo, l aliquota IVA è pari al 10% per i lavori di ristrutturazione su immobili abitativi, così come su i c.d. beni significativi forniti dall impresa, quali infissi, sanitari, ascensore, eccetera; tale aliquota IVA passa invece al 21% nel caso di interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi. Risulta evidente come la base di calcolo (base imponibile) su cui operare la ritenuta non deve comprendere l IVA, proprio in virtù del Cesi Multimedia 7

14 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità principio di neutralità dell imposta (infatti, in caso contrario si avrebbe una doppia tassazione ). Dal momento che chi effettua la ritenuta del 4% non può sapere né quale è l ammontare dell IVA compresa nell importo del bonifico, né quale è l aliquota applicata di volta in volta, per esigenze di semplificazione e di economicità e per evitare possibili errori, l Agenzia delle Entrate con la circ. n. 40/E ha chiarito che dall importo del bonifico va scorporata l IVA del 21% (l aliquota IVA ordinaria dal 17 settembre 2011 è passata dal 20% al 21%) e su questa base va operata la ritenuta d acconto del 4%. Come ci si deve comportare nel caso in cui sia stata effettuata un altra ritenuta d acconto? Se le prestazioni, per cui tornano applicabili le agevolazioni fiscali in commento, sono assoggettate ad altri tipi di ritenuta d acconto, dovrà essere applicata solo la nuova ritenuta d acconto del 4%, considerando il carattere speciale della disciplina dell art. 25, d.l. n. 78/2010. Con la circ. n. 40/E, l Agenzia delle Entrate ha fatto l esempio delle prestazioni relative a contratti d appalto di opere o servizi, effettuate nei confronti di condomini, alle quali si applica solo la ritenuta del 4%, nel caso in cui le spese siano agevolate dalle detrazioni fiscali in commento, e non anche quella ordinaria del 4% (art. 25-ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600). Solo in tale modo sarà possibile evitare un doppio prelievo alla fonte sullo stesso corrispettivo. Tale interpretazione vale anche nei casi in cui i professionisti fatturino prestazioni detraibili al 36% (percentuale aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) a ditte individuali o a società di persone, per le quali non è più applicabile l ordinaria ritenuta d acconto del 20%. A tal riguardo sarebbe opportuno che i committenti comunichino, al prestatore/all'impresa che esegue i lavori, che hanno intenzione di usufruire delle agevolazioni fiscali del 36% (percentuale aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) o del 55% (percentuale aumentata al 65% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013); tutto ciò allo scopo di consentire al prestatore/all'impresa di emettere fattura senza evidenza della ritenuta d acconto. La ris. n. 47/E del 5 luglio 2013 ha precisato che la ritenuta sui bonifici non va operata nel caso in cui i prestatori rientrino nel nuovo regime dei minimi. Più nel dettaglio è stato stabilito che «[ ] i contribuenti che rientrano nel [ ] regime di vantaggio e che risultano essere destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici in argomento, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d acconto prevista dall art. 25 del citato decreto legge n. 78 del 2010, laddove abbiano rilasciato la prevista dichiarazione alla banca o all ufficio postale presso il quale risultano correntisti». Esempi Di seguito, alcuni esempi di calcolo della ritenuta (per i bonifici effettuati prima del 6 luglio 2011, quindi, con l applicazione della ritenuta nella misura del 10%) per lavori di ristrutturazione edile, eseguiti su abitazione, pari a euro, oltre IVA pari al 10% (1.000 euro). Trattamento fiscale fino al 30 giugno 2010 Imponibile IVA 10% Totale fattura Compenso totale di competenza dell impresa edile euro euro euro euro Trattamento fiscale a decorrere dal 1º luglio 2010 fino al 5 luglio 2011 Imponibile euro IVA 10% euro Totale fattura euro Ritenuta del 10% sul bonifico effettuato eseguita da banche 916,66 euro e da Poste Italiane S.p.A Formula di calcolo: 10% * (11.000/1,2) = euro 916,66 (somma che si ottiene scorporando dall importo complessivo fatturato l IVA a forfait del 20%, così come chiarito dalla circ. n. 40/E/2010) Totale incassato dall impresa che ha eseguito i lavori ,33 euro Trattamento fiscale per i bonifici effettuati a decorrere dal 6 luglio 2011 al 16 settembre Cesi Multimedia

15 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità Imponibile IVA 10% Totale fattura Ritenuta del 4% sul bonifico effettuato eseguita da banche e da Poste Italiane S.p.A. Totale incassato dall impresa che ha eseguito i lavori euro euro euro 366,66 euro Formula di calcolo: 4% * (11.000/1,2) = euro 366,66 (somma che si ottiene scorporando dall importo complessivo fatturato l IVA a forfait del 20%; infatti, fino al 16 settembre 2011 l aliquota IVA ordinaria era pari al 20%) ,33 euro (quindi, a decorrere dal 6 luglio 2011 l impresa si vedrà accreditato un importo superiore rispetto a quanto avveniva fino a tale data!) Tale ritenuta opera a titolo d acconto dell imposta sul reddito dovuta dalle imprese che eseguono tali opere e potrà, dalle stesse, essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO. Trattamento fiscale per i bonifici effettuati a decorrere dal 17 settembre 2011 (da tale data l aliquota IVA ordinaria è passata al 21%; tale informazione serve al fine del corretto calcolo della ritenuta del 4% con il metodo dello scorporo) Imponibile euro IVA 10% euro Totale fattura euro Ritenuta del 4% sul bonifico effettuato eseguita da banche e da Poste Italiane S.p.A. Totale incassato dall impresa che ha eseguito i lavori 363,64 euro Formula di calcolo: 4% * (11.000/1,21) = euro 363,64 (somma che si ottiene scorporando dall importo complessivo fatturato l IVA a forfait del 21%) ,36 euro Cesi Multimedia 9

16 Capitolo 1 Bonus fiscali: le novità 10 Cesi Multimedia

17 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 2. Ristrutturazioni edilizie 2.1 Premessa Si ricorda che il decreto salva Italia (d.l. 201/2011, pubblicato sulla G.U. 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha stabilito che la detrazione IRPEF del 36% prevista per le ristrutturazioni, dal 1 gennaio 2012 diventa strutturale: quindi, non vi sarà bisogno delle consuete proroghe a cui gli operatori, periodicamente, sono abituati. Più nel dettaglio, l art. 4 del d.l. 201/2011 rubricato «Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali» a fare data dal 1 gennaio 2012, ha inserito le nuove norme direttamente nel TUIR e più nel dettaglio all interno dell art. 16-bis. Inoltre, si fa presente che la Manovra Monti è intervenuta anche chiarendo un incertezza che era nata con l ultima legge di stabilità (d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011), e più in particolare in merito alla possibilità di trasferire, in presenza di cessione dell immobile sul quale erano stati effettuati interventi di recupero, le quote agevolative non ancora fruite 1. Sul punto è stato chiarito che, in tale ipotesi, vi è l automatico trasferimento delle quote non ancora pienamente godute, salvo che nel rogito notarile non vi sia un diverso accordo fra le parti 2. Si ritiene che tale disposizione torni applicabile sia ai trasferimenti a titolo oneroso (compravendita), sia a quelli a titolo gratuito (donazioni) 3. Di conseguenza, all interno degli atti stipulati dal 1 gennaio 2012, le quote agevolative non ancora godute rappresenteranno una componente sicuramente rilevante ai fini della fissazione del prezzo di vendita e sarà fondamentale specificare nel rogito l eventuale diverso accordo fra le parti. Le principali novità in tema di detrazione IRPEF del 36% (dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013 pari al 50%) La detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) a decorrere dal 1 gennaio 2012 diventa strutturale. A partire dal 26 giugno 2012 (entrata in vigore del d.l. 83/2013 convertito con modifiche dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012) e fino al 31 dicembre 2013 (a seguito delle novità apportate dal d.l. 63/2013) la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia passa dal previgente 36% (percentuale valida fino al 25 giugno 2012) al 50% (ciò è quanto stabilito dall art. 11 del d.l. 83/2012 e dal d.l. 63/2013). Inoltre, dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 è stata anche incrementata la soglia massima di spesa passando dai previgenti euro (soglia valida fino al 25 giugno 2012) a euro Ne consegue che i contribuenti potranno detrarre, per le spese di ristrutturazione (per meglio dire: spese di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione di Agevolazione immobili residenziali nonché manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali) un importo massimo di euro (50% di euro ). L Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, ha chiarito che il contribuente che fino al 25 giugno 2012 ha sostenuto spese per euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno Infatti, come noto, con la manovra di fine estate era stato previsto che in caso di alienazione del bene immobile sui cui fossero stati effettuati interventi di recupero edilizio, l ammontare delle detrazioni non ancora beneficiate dal dante causa potessero essere cedute, unitamente al bene, all acquirente persona fisica o continuare a essere usufruite dallo stesso. 2 Di fatto è stata confermata la facoltà, mediante l utilizzo della locuzione «[ ] salvo diverso accordo delle parti [ ]». 3 Chiarimento dell Agenzia delle Entrate fornito in sede di videoconferenza di ItaliaOggi, nel Cesi Multimedia 11

18 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie Salvo diversi interventi del legislatore, dal 1 gennaio 2014, la detrazione sarà di nuovo del 36%, per un ammontare massimo di euro per unità immobiliare. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Tabella riepilogativa Spese sostenute fino al 25 giugno 2012 Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 Spese sostenute dal 1 gennaio 2014 Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa di euro Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa di euro Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa di euro Spese agevolabili Decorrenza L art. 16-bis del TUIR, introdotto dall art. 4, comma 1, lett. c), contiene la disciplina della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Sono comprese nell agevolazione anche altre tipologie di intervento: le attività necessarie alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza; la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di un edificio residenziale. Le parti comuni sono: suolo su cui sorge l edificio, fondazioni, muri maestri, tetti e lastrici solari, scale, portoni d ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, parti necessarie all uso comune, locali per la portineria e per l alloggio del portiere, ascensori, pozzi, cisterne, fognature, ecc...; la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune; l eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi; la realizzazione di strumenti adatti a favorire la mobilità interna ed esterna all abitazione, per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità; l adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell inquinamento acustico; la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo alle fonti rinnovabili (ad es. fotovoltaico); l adozione di misure antisismiche; la bonifica dall amianto; l esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici. Le disposizioni introdotte dalla Manovra Monti si rendono applicabili a decorrere dal 1 gennaio per le spese effettuate dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 la detrazione spetta nella misura del 50%. Trasferimento Possibilità di trasferire in capo all acquirente e passaggio in capo all erede se lo stesso conserva la detenzione materiale e diretta dell unità immobiliare. 12 Cesi Multimedia

19 Capitolo 2 Ristrutturazioni edilizie 2.2 Le diverse novità 2011 per beneficiare della detrazione del 36% (che dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 passa al 50%) Si ricorda che il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato in G.U. 13 maggio 2011, n. 110 (c.d. Decreto sviluppo, in vigore dal 14 maggio 2011) ha apportato delle semplificazioni operative allo scopo di poter beneficiare, ai fini delle ristrutturazioni edilizie, della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) e più precisamente: a fare data dal 14 maggio 2011, il Decreto sviluppo ha abrogato il comma 19 dell art. 1, legge 244/2007. Con l abrogazione di tale comma è venuto meno anche per l agevolazione IRPEF del 36%, aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (infatti, per beneficiare dell aliquota IVA ridotta del 10% non sussisteva più tale obbligo già a decorrere dal 1 gennaio 2008) l obbligo di distinta indicazione nella fattura del costo della manodopera impiegata per l esecuzione degli interventi agevolati; l art. 1, c. 1, lett. a), d.m. 41/1998, a fare data dal 14 maggio 2011, sostituendo la precedente formulazione, stabilisce che al fine di beneficiare dell agevolazione fiscale IRPEF del 36%, aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 il contribuente dovrà «indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate». In base a quanto sopra, si evince, al fine di potere beneficiare della detrazione IRPEF del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013), viene meno l obbligo di preventivo invio della Comunicazione di inizio lavori all Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara. Il soggetto che vorrà fruire della detrazione fiscale del 36% (aumentata al 50% dal periodo 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta in cui si sono effettuati i lavori (a puro titolo esemplificativo: UNICO 2013 ovvero 730/2013 per l anno d imposta 2012), le seguenti informazioni: dati catastali dell immobile oggetto degli interventi; estremi di registrazione dell atto (comodato in forma scritta o contratto di locazione), nel caso in cui i lavori siano eseguiti non dal possessore dell immobile ma dal detentore (comodatario ovvero locatario); gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Devono, infine, essere conservati ed esibiti, a richiesta degli Uffici, i documenti che sono stati indicati all interno del provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 novembre Più precisamente (oltre alla comunicazione all Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente dovrà essere in possesso: della domanda di accatastamento (se l immobile non è ancora censito); delle ricevute di pagamento dell ICI (dal 1 gennaio 2012 IMU), se dovuta; della delibera assembleare di approvazione dell esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; della dichiarazione di consenso del possessore dell immobile all esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell immobile, se diverso dai familiari conviventi; delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, ecc...) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, della dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili. 2.3 Limiti alla detrazione del 36% (aumentata al 50% nel periodo dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013) Anche a decorrere dal 1 gennaio 2012, la detrazione compete per le spese sostenute nell anno, in applicazione del c.d. principio di cassa. Si fa presente che la detrazione in questione spetta fino al limite massimo di spesa di euro da suddividere in dieci anni. Così come stabilito dal d.l. 83/2012 e dal d.l. 63/2013, a decorrere dal 26 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia passa dal previgente 36% (percentuale valida fino al 25 giugno 2012) al Cesi Multimedia 13

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