La valutazione. 1. La valutazione ordinaria

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1 Modulo sei La valutazione 1. La valutazione ordinaria L art. 16 della legge quadro fa esplicito riferimento alla valutazione degli alunni in situazione di handicap, in esso è stabilito che: - la valutazione degli alunni diversamente abili deve avvenire sulla base del piano educativo individualizzato; - la valutazione dell alunno diversamente abile è effettuata da tutti gli insegnanti; - deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati particolari criteri didattici. (Ad esempio, per alunni con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali possono essere semplificati in funzione di una loro traduzione pratica); - bisogna indicare quali attività integrative o di sostegno sono state svolte, in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline (ad esempio: per un alunno con minorazione motoria o visiva il disegno può essere sostituito con lo studio teorico. In questi casi se il consiglio di classe ritiene che l apprendimento sia globalmente riconducibile agli apprendimenti ritenuti idonei per una valutazione positiva rispetto ai programmi ministeriali, promuove l alunno alla classe successiva; - sono ammessi tempi più lunghi per l effettuazione delle prove scritte e prove equipollenti. Le prove equipollenti possono essere molteplici: a) sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare; b) sostituzione di un colloquio con una prova scritta; c) uso di strumenti tecnici; d) svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli ufficiali. Tali prove sono diverse nei modi di accertamento ma non nei risultati, devono cioè consentire una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio. Negli esami di licenza media l art. 10, comma 11 dell OM n. 65/98 stabilisce che nel quadro delle finalità della scuola media gli alunni che sono ammessi agli esami di licenza possono svolgere prove differenziate. Esse devono essere coerenti con il percorso formativo svolto e debbono permettere di misurare i progressi realizzati rispetto ai livelli iniziali di apprendimento, tenuto conto delle potenzialità dell alunno. Negli esami di licenza media le prove possono essere differenziate, mentre nella scuola superiore possono essere solo equipollenti. L art. 16 della Legge quadro fa riferimento anche alla valutazione finale nella scuola superiore. La legge n. 425/97 all art. 3, comma 7 rinvia la disciplina degli esami di Stato degli alunni in situazione di handicap al

2 Regolamento applicativo. Il Regolamento approvato con DPR n. 323/98 disciplina che negli esami di Stato conclusivi degli studi, il consiglio di classe deve fornire alla commissione tutti gli elementi necessari all eventuale predisposizione delle prove equipollenti, ai criteri di valutazione adottati e allo svolgimento dell assistenza per l autonomia e la comunicazione. Per l uso di mezzi tecnologici la commissione può avvalersi anche di esperti esterni. Secondo la CM n. 163/83 per gli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali è consentita anche la presenza di interpreti gestuali per i candidati audiolesi che ne facciano richiesta. Il comma 2 ribadisce l obbligo del ministero di inviare alle commissioni, per i candidati con forte disabilità visiva che ne facciano richiesta per tempo, il testo delle prove scritte trascritto con caratteri puntiformi braille. 2. La valutazione differenziata Nel caso in cui la programmazione individualizzata contempli obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, l alunno può essere ammesso alla classe successiva con l attribuzione di voti relativi solo al PEI, quindi senza valore legale. In tal caso deve essere apposta sulla pagella la seguente annotazione: la presente votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell art. 13 dell om n. 80 del 09/03/95. L om 20/04/2000 n. 126 conferma le norme precedenti precisando che ai voti riportati nello scrutinio finale ed ai punteggi assegnati in esito agli esami, si aggiunge l indicazione che la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. La normativa per le scuole secondarie contiene le seguenti disposizioni: - gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi differenziati vanno valutati con i voti; - i voti sono riferiti ai contenuti del PEI e non dei programmi ministeriali, ciò deve essere riportato in calce alla pagella. Non deve essere fatta, invece, alcuna annotazione nei tabelloni esposti all albo della scuola; Tutti gli alunni che seguono un PEI differenziato possono essere promossi o ripetenti. In quest ultima ipotesi occorre abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. In caso di esito positivo, gli alunni vengono ammessi alla frequenza della classe successiva, quindi, formalmente, non si ha una promozione. La famiglia dell alunno con handicap deve essere preventivamente informata dell eventuale valutazione differenziata. Se non c è assenso, l alunno viene valutato secondo i normali parametri. Negli esami di licenza media, l OM sulla valutazione degli alunni del 2001 introduce la possibilità per gli alunni con ritardo mentale grave che non riescono a conseguire il diploma di licenza media, di essere ammessi alla frequenza della prima classe di scuola superiore, al solo fine di poter completare l adempimento dell obbligo scolastico e di conseguire un attestato con il riconoscimento dei crediti formativi maturati.

3 Negli Istituti Superiori gli alunni che hanno conseguito un Piano Educativo Individualizzato sono ammessi agli esami di Stato ma al solo fine di ottenere il rilascio dell attestato di cui all art. 13, comma 2 del regolamento, DPR 323/98. Le prove d esame sono differenziate, cioè coerenti con il percorso didattico differenziato svolto e sono predisposte dalla commissione d esame. Gli allievi valutati secondo il P.E.I. possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d arte svolgendo prove differenziate secondo il loro percorso diattico, per il conseguimento di un attestato delle abilità e competenze raggiunte spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione professionale. 3. La valutazione orientativa La valutazione considerata come ambito pedagogico didattico teso ad accertare il patrimonio psico-intellettivo dell alunno in cui confluiscono i contenuti ed i prodotti dell azione educativa e formativa dell integrazione scolastica, va confrontata con le aspirazioni ed attitudini personali al fine di equilibrare risorse e potenzialità personali proprie dell alunno stesso con ideali e requisiti richiesti per l attuazione delle sue scelte future. Questo processo inerisce quegli ambiti normativi che trattano dell orientamento scolastico e professionale. L orientamento rientra tra le finalità della scuola in quanto implicito nella formazione della persona.giuridicamente se ne rintracciano i riferimenti in tutte le leggi fondamentali, dalla Costituzione alla L. 104/92 (art. 14 : Il MPI provvede all attivazione di forme sistematiche di orientamento ) ed alle altre leggi della Scuola. In particolare la L.1859/62 istitutiva della Scuola Media che concorre a promuovere la formazione dell uomo e del cittadino e favorisce l orientamento dei giovani ai fini della scelta dell attività successiva., L.59/97 per l autonomia delle istituzioni scolastiche (v. regolamento DPR. 275/99), L. 144/99 per la frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età e la recente L. 53/2003. DPR. 275/99 Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche Art. 4 Autonomia didattica 1).. 4) Nell esercizio dell autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli EE.LL. in materia di interventi integrati.. DPR. 257/2000 Regolamento di attuazione dell art. 68 L.144/99 Art.3 (Adempimenti delle istituzioni scolastiche) 1. L amministrazione scolastica periferica, d intesa con la regione, promuove con le province l organizzazione di appositi incontri di informazione e

4 orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico, per gli alunni che compiono, nell anno successivo, il quindicesimo anno di età, al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui all articolo 1, comma Le istituzioni scolastiche ovvero, qualora già funzionante, l anagrafe degli alunni a livello provinciale, gli uffici dell amministrazione scolastica periferica, comunicano, ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l impiego decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni che compiono nell anno successivo il quindicesimo anno di età, con l indicazione del percorso scolastico da essi seguito. 3. All atto delle iscrizioni per l anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche rilevano le scelte degli alunni soggetti all obbligo formativo, con riferimento alla prosecuzione dell itinerario scolastico ovvero all inserimento nel sistema della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero all accesso all apprendistato e comunicano entro 15 giorni i relativi esiti ai servizi per l impiego decentrati per gli adempimenti di loro competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato alcuna scelta. 4. Le istituzioni scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l impiego decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell anno scolastico, hanno chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di frequentare l istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta dall istituzione scolastica per la quale l alunno ha ottenuto il passaggio. 5. Almeno trenta giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano ai servizi per l impiego i dati di coloro che hanno frequentato l istituto, unitamente a quelli definitivi di cui al comma Le istituzioni scolastiche concordano con i servizi per l impiego e con l ente locale competente le modalità. di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni di cui al presente articolo e ai fini dell istituzione e della tenuta dell anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l obbligo scolastico, di cui all art. 68, comma 3 della legge 17 maggio 1999, n.144. Art.4 (Iniziative formative e di orientamento per l assolvimento dell obbligo di frequenza di attività formative) 1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull elevamento dell obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell adempimento dell obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l impiego e degli enti locali nonchè degli altri servizi individuati dalle regioni. 2. Attività di istruzione finalizzate all assolvimento dell obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell esercizio della loro autonomia, anche d intesa con gli enti locali.

5 Si richiama l attenzione sul fatto che le connotazioni pedagogiche didattiche e metodologiche del processo di orientamento non investono soltanto i soggetti coinvolti della scuola (Organi Collegiali, docenti, capi d istituto e discenti), ), nonché i diversi ordini di scuole, dalla Materna alle Università ma anche Enti Locali, UU.SS.LL. e Università In questa prospettiva aiutare l alunno a scegliere significa aver valutato le sue risorse ed attitudini, valorizzato le sue capacità, sottolineato le valenze educative del suo curricolo culturale e formativo in vista di obiettivi raggiungibili a breve, media e lunga scadenza perché il suo processo formativo è connaturato al processo orientativo. Il compito dell insegnante specializzato destinato ad operare in presenza di situazioni di handicap può pertanto essere considerato un sistema cui concorrono i seguenti fattori costitutivi: sul versante della scuola: il coinvolgimento del capo d istituto e dei docenti per la promozione dei rapporti con gli EE.LL. e le UU.SS.LL. e la costituzione dei gruppi di lavoro cui compete la formulazione degli strumenti metodologici didattici per la formazione e l orientamento; riguardo il Provveditorato agli Studi attraverso la promozione di iniziative tese a facilitare l orientamento mediante il proprio ufficio allo scopo istituito; l apporto della famiglia in grado di dare informazioni sulle aspirazioni dell alunno e guidare le scelte. 4. Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap (Circolare Ministeriale 20 luglio 2001, n. 125) Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente valore legale. Si fa riferimento, in particolare: al D.P.R. n.323 del Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore - che, all'art.13, stabilisce che "qualora l'alunno in situazione di handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un attestato recante gli elementi informativi" relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame; all'o.m. n.90 del 21 maggio relativa agli scrutini e agli esami nelle scuole di ogni ordine e grado -, che, all'art.15, prevede che gli alunni disabili, valutati in modo

6 differenziato, possono "partecipare agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla attestazione delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali". Al riguardo, per quanto concerne la certificazione relativa al credito formativo da rilasciare ai candidati che sostengono gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, si confermano i modelli già adottati nel decorso anno scolastico. Anche per quanto concerne la certificazione relativa agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte sostenuti su prove differenziate da alunni disabili, i modelli che si propongono sono già stati validamente sperimentati, nei decorsi anni da molte istituzioni scolastiche. Per altro, per le due tipologie, i modelli in questione sono stati approvati dall'osservatorio Nazionale sull'handicap e sono allegati alla presente circolare unitamente ad una nota esplicativa. In ordine a tutti i suddetti modelli di certificazione, si ritiene utile porre in evidenza, da una parte, che essi fanno riferimento alle direttive europee sulla trasparenza delle certificazioni, e, dall'altra, che essi rispondono alla esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema formativo pubblico. Nell'ottica suddetta, si sottolinea che la modulistica allegata è in grado di: descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi; permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno; fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi; essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.

7 Modulo n. 6 I attività I contenuti formativi e formali dell'integrazione 1. Il compito del docente di sostegno nell'orientamento scolastico e professionale del diversamente abile. Individuare i fattori determinanti per una azione efficace. 2. L'alunno diversamente abile ha il diritto di essere valutato e conseguentemente ricevere un attestato o un certificato. Chiarire la differenza. 3. Quale principio formativo è alla base del diritto all'educazione/istruzione dell'alunno diversamente abile? 4. Gli esami: momento di verifica finale dell'alunno? del P.E.I.? dell'interazione alunno/docente? 5. Certificazioni:C.M. 125/2001 definisce l'obbligatorietà dei "modelli certificativi"? II attività: I primi quattro stimoli della I attività possono essere liquidati in poche righe ma contengono fondamentali principi giuridici e pedagogici risalenti alle matrici dell integrazione scolastica degne di commento più approfondito.

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