VALUTAZIONE. La valutazione delle DISCIPLINE

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1 VALUTAZIONE La valutazione delle DISCIPLINE Nella valutazione delle verifiche scritte di tipo oggettivo si assegnerà ad ogni esercizio un punteggio. Il punteggio complessivo della prova verrà quindi convertito in percentuale e trasformato in voti espressi in decimi. Per la valutazione delle competenze idiografiche basate sugli standard di apprendimento, saranno privilegiati momenti quali: laboratori, incontri con esperti, progetti di istituto, visite e viaggi di istruzione, interventi strutturati da parte degli alunni, assunzione di compiti all interno della classe e della scuola. Le competenze individuate saranno concretizzate nei seguenti voti espressi in decimi: 10 = competenza raggiunta in modo completo ed approfondito 9 = competenze completamente raggiunta 8 = competenza sostanzialmente raggiunta 7 6 = competenza parzialmente raggiunta 5-4 = competenza non raggiunta o raggiunta in modo limitato

2 La valutazione complessiva scaturirà dall osservazione dei comportamenti relativi agli obiettivi specifici della disciplina, agli obiettivi educativi trasversali e alle competenze acquisite. I principali criteri valutativi riguarderanno quindi: il grado di competenza raggiunto se vi sono stati progressi rispetto alla situazione di partenza se l alunno ha dimostrato interesse per le diverse discipline se ha partecipato con attenzione e impegno alle diverse attività esito delle Prove Invalsi La valutazione del COMPORTAMENTO Decreto legge 137, 1 settembre 2008 Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente

3 durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. DPR 22 giugno 2009, n.122 Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione.. 8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11,comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

4 Art. 7. Valutazione del comportamento 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del

5 piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana PROVE INVALSI Legge 28 marzo 2003, n.53 Art. 3, comma 1, lettera b Ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto Direttiva del 3/10/2011 n. 88 Con questa direttiva, ai sensi dell art.1, comma 5, della legge 25 ottobre 2007, n.176, vengono fissati, per l anno scolastico , gli obiettivi della valutazione esterna

6 sui livelli di apprendimento degli studenti, effettuata dall INVALSI mediante le rilevazioni nazionali sulle conoscenze e abilità degli studenti. [ ] ai sensi dell art.1, comma 5, della legge 25 ottobre 2007, n.176, la seguente direttiva fissa, per l anno scolastico , gli obiettivi della valutazione esterna sui livelli di apprendimento degli studenti, effettuata dall INVALSI mediante le rilevazioni nazionali sulle conoscenze e abilità degli studenti della seconda e quinta classe della scuola primaria, della prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e della seconda e quinta classe della scuola secondaria di II grado. [ ] Saranno oggetto delle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le conoscenze e le abilità acquisite in italiano e matematica dagli allievi delle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e quinta della scuola secondaria di secondo grado. Nello specifico: [ ] - per gli alunni delle classi prime e terze della scuola secondaria di I grado costituiranno riferimento, per la definizione delle prove e per la valutazione dei loro esiti, le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del d.lgs.19 febbraio 2004, n.59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 2007; in particolare per le classi terze si terrà conto degli obiettivi di apprendimento stabiliti dalle Indicazioni per il curricolo relativamente alle due discipline considerate e la rilevazione avrà luogo mediante la prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell esame di Stato conclusivo del primo ciclo d istruzione. Gli esiti delle rilevazioni, unitamente a tutti gli elementi di conoscenza

7 acquisiti dalla scuola mediante le fonti e gli strumenti previsti dalla programmazione d istituto, potranno concorrere a costituire la base informativa per la descrizione e la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione; [ ] Obiettivo di sistema della valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti nel nostro Paese, avendo riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base. [ ] La produzione delle prove avverrà ad opera dell INVALSI sulla base dell ormai consolidata esperienza scientifica del Servizio nazionale di valutazione, tenendo conto dei metodi condivisi a livello internazionale e ricorrendo alla validazione di ciascuna prova mediante un pre-test. [ ] Alle singole istituzioni scolastiche dovrà essere fornito, in forma riservata e in tempi adeguati, un rapporto sui risultati degli apprendimenti relativi alle singole classi e recante l analisi delle risposte domanda per domanda. In tal modo la restituzione dei risultati consentirà alle scuole di cogliere l andamento generale dei livelli di apprendimento e, nel contempo, di evidenziare gli elementi di criticità relativi alle singole classi e aree disciplinari, in relazione ai quali promuovere azioni di miglioramento. Il rapporto evidenzierà anche il valore aggiunto realizzato dalle scuole che costituisce utile base per i processi di autovalutazione di istituto.

8 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI Nel sito del MIUR si legge: Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di norma, a valutazioni differenziate.per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). L individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. I criteri di valutazione degli alunni disabili sono indicati dalla legge 104/92 art. 16. Questi criteri valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione disposta secondo il piano educativo individuale (PEI), piano che può prevedere anche modifiche dei contenuti dei programmi di alcune materie (comma 1). Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve, comunque, tener conto dei progressi realizzati e

9 riferiti ai livelli di partenza e delle capacità effettive degli alunni con handicap (comma 2). Legge 104/92 Art 16. Valutazione del rendimento e prove d'esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. [ ] 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.

10 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DSA LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati DSA. Tra diverse finalità la legge indica quella di adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessita formative degli studenti. Tra le misure educative e le didattiche di supporto prevede che: gli studenti con diagnosi di DSA abbiano diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilita didattica ; che agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche. garantiscano: a) l uso di una didattica individualizzata e personalizzata b) l introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonche misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualita dei concetti da apprendere. c) per l insegnamento delle lingue straniere, l uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilita dell esonero

11 LINEE GUIDA 12 LUGLIO 2011 Disturbo di lettura In fase di verifica e di valutazione, lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente. Disturbo di scrittura Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti Area del calcolo Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell abilità di calcolo, riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario

12 personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze. Didattica per le lingue straniere In relazione alle forme di valutazione, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente. Decreto N Articolo 6 Forme di verifica e di valutazione 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all abilità deficitaria.

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