RUBRICA DELLE NOVITA NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE

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1 ANNO 00 NUMERO 26 Dal 12 al 19 novembre 2014 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE Il Segretario Generale Avv. Francesco Zeoli Il Responsabile di Progetto Dr.ssa Paola Martullo 1

2 Indice In Aggiornamenti normativi : 1.DPCM Riorganizzazione province in G.U. n. 263 del pagg.3/6 2.LEGGE 11 novembre 2014, n Cosiddetta Sblocca Italia in G.U , S.G. n 262 pagg.6/49 ( gli articoli sono riportati in sintesi.le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono riportate in corsivo i sottoparagrafi sono riportati per la complessità delle disposizioni estraibili dal testo, in neretto o in rosso chiaro e le disposizioni maggiormente afferenti ai Comuni sono rubricate in rosso scuro con caratteri grafici di maggiore dimensione) In Informative pagg. 50/54 1. Comunicato Min Int Regolazioni contabili comunali 2. Comunicato Min.Int Elenco comuni debitori verso lo Stato 3. C.Dd.Pp Rimborsi anticipati mutui 4. Comunicato Min.Int risorse finanziarie a unioni di comuni e comunità montane 5. Comunicato Min Lavoro nuovi modelli ISEE 6. Comunicato Min.Lavoro Contributi per volontariato- presentazione di progetti sperimentali 7. Comunicato Min.Int Trasmissioni telematiche in materia elettorale 8. Comunicato Min Int Linee guida piano neve sito Polizia di Stato 9. Comunicato INAIL quaderni tecnici per sicurezza cantieri PARERI vari (ARAN Ministero Interno ) Pagg. 55/56 Aggiornamenti giurisprudenziali : pagg. 57/59 Altre informative : pagg. 60 e segg. 2

3 AGGIORNAMENTI NORMATIVI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 settembre 2014 Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali-in G.U. n. 263/ Il contenuto del decreto In rubrica viene schematizzato 1.funzioni fondamentali 2.funzioni trasferite dalle Regioni 3.funzioni trasferite dallo Stato Funzioni delle Province 1.Funzioni fondamentali Sono funzioni fondamentali delle province ex art. 1 co. 85 e 86 - legge n. 56/2014 : a)pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell'edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale. ( art. 1 co. 85 legge 56) oltre a : g)cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo; h) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. ( Art. 1 co. 86 legge n. 56/2014) Le province con territorio interamente montano e confinanti con paesi stranieri sono assegnatarie delle ulteriori seguenti funzioni fondamentali : a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo ; b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti Attività di assistenza ai Comuni da parte di province e Città metropolitane La provincia, d'intesa con i comuni, esercita le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure 3

4 selettive e raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. ( art. 1 co. 88- legge n. 56/2014) 2.Funzioni trasferite dalle Regioni- Art. 7 DPCM L'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante delle funzioni trasferite dalle Regioni sara' determinato dalle singole Regioni con l'atto attributivo delle funzioni oggetto del trasferimento ( art. 7 co. 2 decreto) 3. Funzioni amministrative trasferite dallo Stato di competenza esclusiva statale-art. 6 DPCM in materia di tutela delle minoranze, delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, o di 1/3 dei consiglieri comunali dei medesimi comuni, di cui all'art. 3, co1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482; in materia di tutela delle minoranze : determinazione di provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalita' la salvaguardia delle minoranze linguistiche, se nel territorio provinciale sussistono le minoranze ; in materia di tutela delle minoranze linguistiche : istituzione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali. Per quanto le funzioni su elencate riguardanti le province, sono esercitate dal momento dell'entrata in vigore del decreto Adempimenti per l avvìo del funzionamento-art. 2 DPCM I FASE : Adempimenti provinciali :le province anche quelle non coincidenti con le città metropolitane sono tenute ad effettuare una ricognizione sulle funzioni effettivamente esercitate dalle province con individuazione di beni e risorse impiegate per tutte le funzioni svolte dalle province Le province distinguono : le funzioni fondamentali ( ibidem paragrafo A) ; le funzioni non fondamentali ( individuate dalle Regioni non rientranti in elencazione); Le province effettuano altresì una rilevazione del contingente numerico complessivo e dell equivalente finanziario in termini di spesa del personale riferito alle singole funzioni tenendo conto anche del personale in posizione di comando o di distacco. II FASE :Adempimenti provinciali ciascuna provincia trasmette i dati ricognitivi di cui sopra entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di recepimento dell accordo (entro il ) alla Regione e all Osservatorio regionale appositamente istituito in sede di conferenza unificata, secondo il modello adottato dall Osservatorio in conferenza unificata III FASE : Adempimenti dell Osservatorio regionale l Osservatorio verifica la coerenza dei dati trasmessi dalle province e ne valida i contenuti entro i successivi 15 giorni, trasmettendo tempestivamente all Osservatorio Nazionale la documentazione finale 4

5 Se l Osservatorio regionale rileva incongruenze, individua e propone alle province interessate soluzioni per rendere conforme la ricognizione. In caso di inadempimenti provinciali, cioè se la provincia non effettua la ricognizione o si rilevino incongruenze, la Regione assume le relative determinazioni IV FASE : Adempimenti delle amministrazioni interessate : accordi su trasferimenti di risorse In corrispondenza con le funzioni non fondamentali diverse da quelle su elencate ( al punto n. 1- pag. 1 ), le Amministrazioni concordano, secondo termini e modalità disposti dalle Regioni, sulla base del documento validato dall Osservatorio ( III fase) il trasferimento dei beni e risorse finanziarie comprese quelle trasferite dallo Stato in c/capitale e in c/interessi Individuazione delle risorse per l avvìo delle attività-art. 3 DPCM L individuazione delle risorse finanziarie a disposizione delle province avviene -sulla base dei rendiconti di bilancio dell ultimo triennio; -sui dati riferiti alle spese sostenute dalle province per funzioni o gruppi omogenei di funzioni; -tenendo conto della necessità che siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, gia' spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 Cost. detratte quelle per lo svolgimento di funzioni fondamentali, di gestione del personale e altre spese di gestione. L assegnazione delle risorse finanziarie agli enti subentranti,è effettuata al netto di quelle spettanti, per l esercizio delle funzioni fondamentali, incluse le spese per i rapporti di lavoro e altre spese di gestione Le risorse finanziarie trasferite non potranno, in ogni caso, superare l'ammontare di quelle utilizzate dalle Province per l'esercizio delle funzioni precedente al riordino Incidenza sulla determinazione del patto di stabilità : In applicazione dell art. 1 co. 94 legge n. 56/2014,con DPCM tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dal trasferimento di esercizio delle funzioni, possono essere modificati gli obiettivi e le facoltà assunzionali Incidenza sull indebitamento : Gli effetti finanziari derivanti dal trasferimento delle funzioni per gli enti subentranti, non rilevano ai fini della disciplina sui limiti dell'indebitamento Determinazioni in materia di riorganizzazione del Personale-ART. 4 DPCM Il personale trasferito mantiene : -la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, -l'anzianità di servizio maturata; -le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente dove il personale è trasferito ; -le spese destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. -I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione CCDI sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente 5

6 legge ( Art. 1 co. 96 L. n. 56/2014) -devono essere rispettati i limiti finanziari e numerici previsti dall'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 2, co 4, del decreto - le spese di personale per gli enti riceventi sono neutre ai fini del rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dalla normativa vigente e sono considerati per le province trasferenti come riduzioni di spesa. -devono essere garantiti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, di quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista; -il personale deve svolgere, alla data dell 8 aprile 2014 ferme restando le cessazioni eventualmente intervenute, in via prevalente compiti correlati alle funzioni oggetto di trasferimento; -deve essere garantito il subentro nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, e, con riferimento ai posti di organico correlati alle funzioni oggetto di trasferimento, le procedure concorsuali e le graduatorie vigenti - facoltà con esame in sede sindacale di adottare criteri integrativi nel rispetto di principi di trasparenza ed imparzialita', tenendo altresi' conto dei carichi di famiglia, delle condizioni di disabilita' e delle condizioni di salute, dell'eta' anagrafica, dell'anzianita' di servizio e della residenza. A seguito di tali trasferimenti dalle province, gli enti subentranti trasmettono una relazione ai rispettivi osservatori regionali e gli osservatori regionali all osservatorio nazionale Determinazione delle spese per beni Art. 5 DPCM Beni immobili demaniali : sono trasferiti dalle province al valore loro attribuito, risultante nell'ultimo bilancio approvato dall'ente che trasferira' il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi. Beni del patrimonio immobiliare : sono trasferiti dalle province al loro costo storico desumibile dall'ultimo inventario dell'ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili. Beni mobili: sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come risultante dall'ultimo inventario dell'ente.in sede di trasferimento, si tiene conto del loro valore contabile. Partecipazioni: le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto, asseverato dal collegio sindacale della societa'. Trasferimenti di proventi ricavati dai beni: il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti Società che esercitano le funzioni oggetto di riordino art. 5 co. 4 e segg Le partecipazioni sono trasferite secondo le disposizioni statutarie e normative in materia Società oggetto di scioglimento o liquidazione Le societa' o altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o in liquidazione al momento del trasferimento della funzione o per i quali sussistano i presupposti per lo 6

7 scioglimento o la messa in liquidazione non sono soggetti al subentro dell'ente cui la funzione e' trasferita LEGGE 11 novembre 2014, n. 164 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive. (In GU Serie Generale n.262 del Suppl. Ordinario n. 85) c.d. Sblocca Italia Art. 1- Sblocco interventi assi ferroviari e tratte aeroportuali L art. 1 contiene : -Disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi sugli assi ferroviari Napoli - Bari e Palermo- Catania-Messina ed altre misure urgenti per sbloccare interventi sugli aeroporti di interesse nazionale con competenze amministrative assegnate all amministratore delegato di Ferrovie per dello Stato in qualità di commissario ; - disposizioni per l approvazione del contratto di programma parte investimenti, stipulato tra M.I.T. e R.F.I. dell 8 agosto disposizioni per l avvio di investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale. Per tali aeroporti, il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati nei piani regolatori aeroportuali in applicazione del regolamento sui procedimenti di localizzazione delle opere di interesse nazionale ex DPR n. 383/94 equivale alla verifica di conformità urbanistica delle opere inserite nei prg Integrazione - disposizioni per gli enti locali eliminazione di passaggi a livello Agli enti locali che hanno sottoscritto, entro il 31 dicembre 2013, apposite convenzioni con la Rete Ferrovie Italiane Spa per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione di passaggi a livello, anche di interesse regionale, pericolosi per la pubblica incolumita', e' concesso di escludere, dal computo del patto di stabilità le spese da essi sostenute per la realizzazione di tali interventi, a condizione che la societa' RFI Spa disponga dei relativi progetti esecutivi, di immediata cantierabilita', alla data dell 11 novembre Art. 2 Semplificazioni procedimentali per infrastrutture strategiche di interesse nazionale in concessione L art. 2 contiene disposizioni in materia di semplificazioni procedimentali per le infrastrutture strategiche affidate in concessione Le disposizioni riguardano le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale relative al procedimento per l approvazione dei progetti e per la loro realizzazione, individuate mediante programma predisposto dal M.I.T., d intesa con i ministri competenti, le regioni e le province autonome e inserito previo parere del CIPE e previa intesa con la conferenza unificata, nel Documento di Programmazione economico- finanziaria, ex art. 1 legge n. 443/2001.Tali infrastrutture sono realizzabili con: a) concessioni di costruzione e gestione b) affidamento unitario a contraente generale Con disposizione innovativa e integrativa dell art. 174 d.lgs. n. 163/2006, attraverso l inserimento 7

8 del co. 4 bis, è stato previsto che il bando di gara per l affidamento in concessione, può prevedere che in caso di realizzazione per stralci funzionali, il concedente può rimettere a gara la concessione per realizzare l intera opera se entro un termine non superiore a 3 anni, non sia stata attestata la sostenibilità economico- finanziaria di stralci successivi da parte di primari istituti finanziari.la disposizione non si applica alle concessioni e ai progetti di finanza con bandi gia pubblicati al Art. 3 Incrementi Fondo Ministero Infrastrutture e Trasporti L art. 3 contiene disposizioni relative ad incrementi del Fondo M.I.T. per consentire la continuità dei cantieri gia aperti per le opere e interventi elencati all art. 3 Art. 4 Semplificazioni per le opere incompiute segnalate dagli Enti locali - integrato Semplificazioni per opere incompiute segnalate dagli enti locali Procedimenti attivabili In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte in un procedimento amministrativo, volto alla realizzazione delle opere pubbliche segnalate dai Comuni dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di quelle inserite nell elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute,istituito presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti e articolato in sezioni regionali facenti capo agli assessorati competenti ( art. 44 bis legge n. 214/2011) l amministrazione procedente può riconvocare la conferenza di servizi anche se gia conclusasi definitivamente per riesaminare i pareri ostativi alla realizzazione dell opera.se l amministrazione procedente ha riconvocato la conferenza, i termini per i lavori della conferenza di servizi di cui all art. 14 ter della legge n. 241/90, sono dimezzati Il Comune o le unioni di Comuni procedenti possono chiedere di rimettere il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la deliberazione ex art. 14 quater co. 3 l. n. 241/90, che procede con termini dimezzati In caso di ulteriori difficoltà amministrative per la conclusione del procedimento è data facoltà di avvalersi della cabina di regìa istituita presso la PCM, per consulenza e accelerazione del procedimento Esclusioni dei pagamenti per investimenti per le opere segnalate alla PCM dal patto di stabilità Sono esclusi dal patto di stabilità i pagamenti per investimenti in opere oggetto di segnalazione alla PCM entro il 15 giugno 2014, entro un limite di 250 milioni di per il L esclusione opera a seguito di istruttoria di accertamento da parte della PCM da concludere entro il 30 ottobre Per la esclusione dalle spese da patto di stabilità devono sussistere le seguenti condizioni: a)le opere alle quali si riferiscono i pagamenti devono essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle opere pubbliche; b) i pagamenti devono riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali sia possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente; c) i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione del patto di stabilita' devono essere effettuati entro il 31 dicembre c bis ) i pagamenti riguardanti prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale 8

9 Individuazione dei Comuni beneficiari della esclusione dal patto di stabilità e calcolo degli importi da escludere dai calcoli :sono individuati con DPCM entro il 28 ottobre 2014 Pagamenti dei debiti dell amministrazioni : esclusioni dal patto di stabilità :sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno, per un importo complessivo di 300 milioni, i pagamenti sostenuti dopo il 13 settembre 2014, relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e L'esclusione opera per 200 milioni di euro relativamente all'anno 2014 e per 100 milioni di euro relativamente all'anno Presupposti I suddetti pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 o che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimita' entro il Alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno, si procede soltanto se i debiti sono stati registrati sulla piattaforma elettronica MEF per la certificazione dei crediti connessi a spese ascrivibili ai codici SIOPE ( per i Comuni) Comunicazioni dei Comuni L esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno si verifica a seguito di comunicazione da parte dei Comuni al MEF mediante il sito web della Ragioneria generale dello Stato: entro il termine perentorio del 30 settembre 2014 degli spazi finanziari necessitati per sostenere nel 2014 i pagamenti dei debiti in conto capitale : a) certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre entro il 28 febbraio 2015 degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare i pagamenti nel 2015 Le comunicazioni effettuate nei termini perentori del 30 settembre 2014 e 28 febbraio 2015 sono condizioni per il riparto degli importi da escludere Modifiche alle disposizioni normative sul patto di stabilità interno integrazione E stato modificato il testo dell art.31 co. 9-bis della.legge n. 183/2011 Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di milioni di euro, di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province, i pagamenti in conto capitale sostenuti nel I semestre dalle province e dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario determinato attraverso il comma 2-quinquies,fino a concorrenza del predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi finanziari derivanti dall esclusione del periodo precedente esclusivamente per pagamenti in conto capitale da sostenere entro il 2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 entro il termine perentorio previsto 9

10 Per le Regioni l esclusione per il 2014 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del 1 luglio 2014 Disposizioni per zone colpite da eventi sismici in Abruzzo Integrazione I commi da 8 bis a 8 octies disciplinano interventi che prevedono in sintesi: - la garanzia illimitata e incondizionata dello Stato sui finanziamenti effettuati dalle banche alle imprese del posto per ricostruzioni e riparazioni ; - la proroga di contratti di locazione e di interventi di sostegno abitativo alternativo fino al 2016, per i nuclei familiari con presenza di componenti disabili o in situazioni di disagio sociale ed economico - obbligo per il commissario ad acta di procedere entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento per erogazione di contributi disposti dai comuni - misure per assegnatari di alloggi progetto casa e map Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle - risorse a titolo di contributo per la ricostruzione in Abruzzo, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa - acquisisce le richieste di anticipazione di liquidita' da parte degli enti locali non pervenute entro i termini - stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica. Liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali Per l assegnazione di liquidità a valere sul fondo per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e Regioni e per erogare le risorse riconosciute agli enti locali con DMEF 14 maggio 2013 non ancora erogate, sono considerati anche i debiti fuori bilancio riconoscibili alla data del anche se riconosciuti in data successiva, incrementando gli stanziamenti di bilancio per una quota di pari importo, per consentire il pagamento di debiti pregressi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei Conti.Le disposizioni si applicano anche alle regioni per i debiti pregressi a carico dei bilanci per servizi di trasporto regionale e locale Per l'anno 2014,per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente,a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali, effettuati a valere sulla liquidita' riveniente sui trasferimenti per il pagamento dei debiti verso i fornitori Art. 4 bis Pubblicazione dati sulle opere di cui all art. 1, 3 e 4 disposizione inserita I dati e le informazioni delle opere individuate negli articoli su scritti di stato, regioni ed enti locali devono essere pubblicati in formato aperto sul sito internet del Ministero infrastrutture e dei trasporti,in applicazione del d.lgs. n. 82/2005 Art. 5 Concessioni autostradali nazionali - integrato E prevista la facoltà per i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il anche con il prevederne una gestione unitaria,di proporre modifiche al rapporto concessorio con la predisposizione di un nuovo piano economico finanziario e riaffida mento delle concessioni delle concessioni autostradali di cui al co. 4 La documentazione è trasmessa dal Ministro Infrastr.e Trasorti al CIPE che rilascia il parere entro 10

11 30 giorni.gli introiti derivanti dall applicazione delle disposizioni sono destinate ad ANAS spa per interventi di manutenzione delle reti autostradali, per incrementare il fondo per oneri sostenuti dagli enti locali per il servizio di trasporto pubblico locale e per incrementare il fondo nazionale per la montagna Art. 6 Disposizioni per incentivare nuove infrastrutture digitali In via sperimentale sino al 31 dicembre 2015 possono essere ammessi ai benefici consistenti in crediti di imposta a valere sull IRES e IRAP, entro un limite massimo del 50% del costo dell investimento, interventi infrastrutturali per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, per interventi su reti a banda ultralarga secondo le definizioni di cui al co 7 quater., su impianti di connessione individuati al co. 1, che realizzino un obiettivo di interesse pubblico previsto dalla A.D.I. e che prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie elencate al co. 1 Completamento degli interventi : nei Comuni con oltre 10 mila abitanti, l investimento non deve essere inferiore a 1 milione e deve attuarsi per completare interventi infrastrutturali entro 12 mesi dalla data di prenotazione da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica Il termine di completamento delle opere è esteso a 24 mesi per investimenti superiori a 10 mln e a 30 mesi per investimenti superiori a 50 mln No benefici :Non sono ammessi ai benefici gli interventi ricadenti in aree nelle quali gia' sussistono idonee infrastrutture ed operi gia' un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga e non possono essere concessi i suddetti benefici a piu' di un soggetto nella stessa area, mentre sono ammessi benefici nei Comuni con oltre 50 mila abitanti per potenziamento degli interventi di cui all art. 33 co. 7 quater della legge n. 221/2012 Procedimento per ottenere benefici l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per la specifica area attraverso prenotazione tramite apposito formulario pubblicato sul sito web dedicato alla classificazione delle aree ai fini del Piano Strategico banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico Emanazione decreti attuativi : E prevista l emanazione di decreti attuativi M.I.S.E da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del d.l. ( dall ) Posa in opera di infrastrutture a banda larga e ultralarga Per favorire la diffusione della banda larga e ultralarga nel territorio nazionale attraverso l'utilizzo di tecniche innovative di scavo che non richiedono il ripristino del manto stradale,e la posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti con decreto MISE, da adottare entro 60 giorni dalla data dell , sono definite ulteriori misure relative alla posa in opera delle infrastrutture a banda larga e ultralarga, anche modificative delle specifiche tecniche adottate con decreto MISE 1 ottobre 2013 Semplificazioni per variazioni non sostanziali degli impianti per la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile gia in possesso dei titoli abilitativi 11

12 -per gli impianti che comportano variazioni di altezza non superiore a 1 metro e aumenti di superfici di sagoma non superiori a 1,5 mq : in questo caso basta una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale da trasmettere contestualmente alla attuazione dell intervento agli stessi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi ; - non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica l installazione o la modifica di impianti di radiotelefonìa mobile da eseguìre su edifici e tralicci preesistenti che comportino l autorizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 m. e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 mq Per favorire la installazione di reti a banda larga e ultralarga su immobili pubblici affidati in gestione o concessione a qualsiasi pubblica amministrazione o organismo di diritto pubblico o privato, e nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le societa' a partecipazione pubblica possono esentare l'operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art 93 d.lgs. n. 259/2003 Disposizioni relative a campi elettromagnetici modifica all art. 14 co. 8 a-n. 2 legge n. 221/2012 I valori di attenzione indicati nella tab. 2 all. B del DPCM 8 luglio 2003 per la protezione da possibili effetti sono assunti come misura di cautela per la protezione da possibili effetti connessi con la esposizione a campi magnetici all interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenza non inferiore a 4 ore al giorno; solo nel caso di utilizzazione degli edifici come per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anticaduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini). Art. 6 bis Sistema informatico federato delle infrastrutture- di nuovo inserimento I contenuti, le modalità di utilizzo e la prima costituzione sono contenuti in decreto M.I.S.E. da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 133/2014 Art. 6 ter Disposizioni per infrastrutturale gli edifici con impianti di comunicazione elettronica di nuovo inserimento Sono apportate integrazioni al D.P.R. n. 380/2001 E inserito l art. 135 bis - Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire 12

13 Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. Gli edifici che siano dotati di tali interventi possono beneficiare dell etichetta volontaria e non vincolante di edificio predisposto alla banda larga, rilevante come elemento qualificante in caso di vendita o locazione Art.7 Mitigazione rischio idrogeologico integrato Modifiche al d.lgs. n. 152/2006 Parte Terza Alla parte III del d.lgs. n. 152/2006,recante Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, le parole autorità d ambito sono sostituite da ente di governo dell ambito in qualsiasi disposizione ricorrano.le disposizioni si riferiscono alla riorganizzazione degli ambiti territoriali per lo svolgimento dei servizi pubblici locali ex art. 3 bis l. n. 148/2011 Art. 147 co. 1 : è prevista la partecipazione obbligatoria dei Comuni all ente di governo dell A.T.O. individuato dalla Regione,cui è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.* *L Art. 8 prevede che il Presidente CdM su proposta del Ministro competente per materia assegna alla Regione un termine per procedere all individuazione degli ATO.Se il termine assegnato sia decorso inutilmente, il Consiglio dei Ministri adotta i provvedimenti necessari o nomina un apposito commissario. Art. 147co. 1 bis è previsto l esercizio del potere sostitutivo del Presidente della Regione in caso di non adesione degli enti locali all ente di governo dell ATO Art. 147 co. 2 bis individua la dimensione geografica dell ATO,per l affidamento del servizio idrico integrato : è previsto che se l ATO coincida con l'intero territorio regionale, se si renda necessario per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a abitanti istituite ai sensi del comma 5dell'articolo 148 d.lgs. 152/2006 Art. 149 bis co. 1 Affidamento del servizio e gestioni in house : L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d ambito di cui all art. 149 del d.lgs. n. 152, per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo 13

14 provvedendo,conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.l'affidamento diretto puo' avvenire a favore di societa' in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell ATO Il co. 2 detta disposizioni in caso di scadenza del termine di gestione d ambito, per cui l ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento al gestore unico di ambito entro i 6 mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente. Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale. Per ottenere un'offerta piu' conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l'affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio Art. 151 Rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato Il rapporto tra l'ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall'autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (Co.1) Il contenuto delle convenzioni e dei disciplinari è descritto al co. 2.In particolare, è prevista una durata dell'affidamento, non superiore a 30 anni, e la possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione espressa da parte dell ente di governo dell ATO Sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza di questa, sulla base della normativa vigente, l'ente di governo dell'ambito predispone uno schema di convenzione con relativo disciplinare, da allegare ai capitolati della procedura di gara. Le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall'autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico Art. 153 Dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato Co. 1 Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'art. 143, sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ( ), salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'art. 172, co 1, ( in caso di subentro alla data del 13 settembre 2014 ai soggetti operanti nell ATO o in caso di subentro alla data di scadenza stabilita nel contratto di servizio) gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini su indicati, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172, ovvero scatta il potere sostitutivo della Regione. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale. Il co. 2 invece stabilisce gli adempimenti del subentrante al precedente soggetto gestore Art.158 bis Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorita' espropriante L art.158 bis norma: 14

15 -modalità di approvazione di progetti di opere definitive e interventi inclusi nei piani di investimento inseriti nei piani d ambito da parte degli enti di governo attraverso conferenze di servizi.l approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità dell opera, costituisce titolo abilitativo e, se occorre, variante agli strumenti urbanistici, esclusi i piani paesaggistici. Se l'approvazione costituisce variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, tale variante deve essere coordinata con il piano di protezione civile secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei costituisce autorita' espropriante per la realizzazione degli interventi, potendo delegare i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell ambito di quanto stabilito con convenzione L art.172 Gestioni esistenti stabilisce che gli enti di governo inadempienti degli ATO che non hanno ancora adottato i piani di ambito o avviato le procedure di affidamento,devono procedere entro il 30 settembre 2015, disponendo l affidamento del servizio al gestore unico Per garantire la unicità di gestione nell ATO, il gestore subentra alla data del 30 settembre 2014 agli ulteriori soggetti operanti nel medesimo ATO e l ente di governo dispone l affidamento al gestore unico di ambito alla scadenza di una o più delle gestioni esistenti Se l ente di governo dell ATO non provvede nei termini, il Presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi dandone comunicazione alla AEEG e al Ministero Ambiente Se il Presidente della Regione non provvede, la AEEG segnala l inadempimento al Presidente Consiglio Ministri che nomina un commissario ad acta La violazione delle disposizioni comporta responsabilità erariale e le spese a carico dell ente inadempiente Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal d.lgs. n. 152/2006, in particolare: a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell'ambito; b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per l'affidamento del servizio idrico integrato; c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell'ambito e in merito all'affidamento in concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio L art.124 norma le autorizzazioni agli scarichi di competenza delle Regioni.Risulta modificato il co. 6 che amplia il potere in materia delle Regioni che oltre a disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio ha competenza ad autorizzare, se già in esercizio, lo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea, o interventi di potenziamento funzionale, ristrutturazione o dismissione. Programmazione 2015 e interventi integrati : le risorse destinate a finanziare gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate in attuazione degli accordi di programma Regione interessata-ministero Ambiente. Gli interventi sono definititi con DPCM, mentre l attuazione è affidata al Presidente della regione, con la previsione di revoca dei finanziamenti 15

16 assegnati dallo Stato per i quali alla data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o non e' stato disposto l'affidamento dei lavori e per gli interventi che risultano difformi dalle finalita'. L'ISPRA assicura l'espletamento degli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria entro il 30 novembre (art.7 co.3). Le risorse sono prioritariamente destinate agli interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita' o per la realizzazione degli obiettivi Posti dalla direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque e della direttiva 2000/70/CE in materia di valutazione e gestione dei rischi di alluvione.inoltre sono individuate prescrizioni tecniche per interventi su reticoli idrografici Tali interventi integrati, cosiddetti, perché capaci di garantire contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversita', in ciascun accordo di programma deve essere destinata una percentuale minima del 20 % delle risorse. Nell ambito di tali interventi assume priorita' la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumita' L attuazione di tali interventi è garantita dal Presidente della Regione in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico Attività di progettazione e esecuzione interventi di mitigazione del rischio idrogeologico delle Regioni.Le regioni possono avvalersi di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica prescritte dal d.lgs n. 163/2006 e delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato.( art. 7 co.4),sulla base degli accordi di programma stipulati dalle Regioni Occupazioni d urgenza e competenze regionali I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico inclusi negli accordi di programma redigono lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti territoriali interessati ( art. 7 co. 5) Istituzione fondo per finanziamento interventi relativi a risorse idriche presso Min.Ambiente.I presidenti delle Regioni comunicano al Ministero entro il 31 ottobre 2014 l elenco degli interventi per i quali siano stati adottati atti giuridicamente vincolanti con verifiche nei successivi 60 giorni da parte dell ISPRA.L utilizzo del fondo è subordinato all avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico (art. 7 co.6) Adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione oggetto di procedura di infrazione o di provvedimento di condanna della Corte di Giustizia dell'unione europea in ordine all'applicazione della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane:per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento, entro il , il Governo esercita il potere sostitutivo ( art. 7 co.7) Situazioni di criticita' ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e Alluvione Assegnazione risorse finanziarie alle regioni ( art. 7 co.8) Esclusione di applicazione della normativa in materia di gestione di rifiuti (Parte IV d.lgs. n. 152/2006) integrazione art. 185 co. 3 d.lgs. n. 152/2006 Sono esclusi dall ambito di applicazione della Parte Quarta dlgs. n. 152 i sedimenti spostati 16

17 all interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. Estensione dell applicazione delle disposizioni contenute nell art. 7 anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Tn e Bz. Territori colpiti da eventi sismici Le disposizioni contenute nei commi da 9 ter a 9 octies riguardano interventi per le zone colpite da eventi sismici Art.8 Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto Contiene disposizioni delega per la prossima emanazione di un regolamento attuativo con D.P.R.,sulla base di criteri direttivi contenuti al co. 1 lett. da a ) a d ter) La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase di consultazione pubblica per la durata di 30 giorni. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' tenuto a pubblicare entro 30 giorni eventuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute Art.9 Semplificazioni procedimentali per interventi di estrema urgenza Definizione di estrema urgenza ( co. 1) : situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per : a) la messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni in sostituzione di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente; b) la mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; c) il procedere agli adeguamenti alla normativa antisismica; d) la tutela dell ambiente e del patrimonio culturale. Le disposizioni in materia di interventi definibili di estrema urgenza si applicano ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria( euro) Disposizioni applicabili per interventi di estrema urgenza contenute nel d.lgs. n.163/2006-( co. 2 ). Per gli interventi di estrema urgenza si applicano fasi procedimentali semplificate, fatta eccezione per: - gli affidamenti dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV, del d.lgs. n. 163/ gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice ( art. 53 co. 2 lett. b- d.lgs. n. 163); - gli appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta( art. 53 co. 2 lett.c d.lgs. n. 163) 17

18 Strumenti procedimentali di semplificazione che si applicano ai lavori di estrema urgenza con costo entro la soglia comunitaria e con le esclusioni su elencate ( appalti di servizi di attinenti all architettura e ingegneria, e quelli ex art. 53 co. 2 lett b) e c) d.lgs. n. 163 Non si applicano le seguenti disposizioni : Art. 11 co 10 d.lgs. 163 /2006 termine dilatorio per la stipula del contratto : la nuova disposizione semplificativa per i lavori di estrema urgenza, di cui sopra, esclude l attesa dei 35 giorni dalla trasmissione dell ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prima di procedere alla stipula del contratto Art. 11 co.10 ter d.lgs. n. 163 sospensione dei termini di stipula del contratto non si applica la sospensione contrattuale in caso di ricorso proposto contro l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare Per tali contratti di lavori le amministrazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'art. 75 del d.lgs. 163 Modalità di pubblicazione dei bandi di gara I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a 500 mila, sono pubblicati soltanto sul sito informatico della stazione appaltante ( non anche sulla Gazzetta Ufficiale) Termini per il ricevimento delle domande di partecipazione e di ricevimento delle offerte art.122 co. 6 d.lgs. n. 163 : sono dimezzati Procedure per l affidamento di lavori di importo inferiore a : i lavori possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'art. 57, co 6,d.lgs. n. 163/2006. In base all art. 57 co. 6 d.lgs. 163, l amministrazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e invita di almeno 10 operatori economici I lavori affidati, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 % dell'importo della medesima categoria Lavori di messa in sicurezza edifici scolastici e quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a euro, purche' nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno 5 operatori economici Incremento di autorizzazione di spesa per il 2014 per la realizzazione di interventi di edilizia e per l acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle accademie di belle arti, dell accademia nazionale di danza, dell accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le iniziative artistiche, dei 18

19 conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Interpretazione delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale che devono sussistere per mantenere in vita un contratto di appalto ex art. 121 co. 4 d.lgs. n. 104/2010 Sinteticamente si richiamano le disposizioni contenute nell art. 121 d.lgs. n Il Co. 1 stabilisce i casi tassativi che rendono illegittima una aggiudicazione definitiva dell appalto che pertanto è annullata dal giudice in caso di ricorso e che conseguentemente rendono inefficace il contratto se stipulato..i casi che comportano tali effetti sono: violazione di legge sui procedimenti di appalto indicati al co. 1 con i correlati tassativi adempimenti e la violazione della norma che impone il rispetto del termine dilatorio prima di stipulare il contratto ( ex art. 11 co. 10 d.lgs. n. 163), fatta eccezione per i casi in cui è la legge ad escluderlo. Il co. 2 dell art. 121 invece prevede che il contratto resta efficace anche se sussistono le illegittimità su indicate, quando è accertato che le esigenze imperative connesse ad un interesse generale siano ritenute prevalenti rispetto alle illegittimità rilevate. Con l integrazione ex co. 2 sexies dell art. 9, è stato precisato cosa si intende per esigenze imperative connesse ad un interesse generale : sono quelle funzionali alla incolumità pubblica. Pertanto soltanto in questi casi è consentito all amministrazione pubblica di procedere con le fasi della esecuzione dell appalto nonostante le illegittimità in cui è incorsa, perchè il contratto resta efficace In caso di istanza cautelare : si alla sospensione del procedimento di appalto Nel caso in cui sia stato proposto un ricorso al TAR con contestuale istanza cautelare avverso procedimenti ad evidenza pubblica, contro la documentazione che ha disposto lavori di somma urgenza e nei casi di appalto di somma urgenza ex co. 1 e 2 di questo articolo, il TAR sospende il procedimento, disponendo le misure cautelari, soltanto quando i requisiti di estrema urgenza che portano all accoglimento della richiesta di sospensiva ( fondatezza del ricorso e pregiudizio grave e irreparabile che può verificarsi al danno del ricorrente ) prevalgano rispetto alla esigenza di tutela della incolumità pubblica evidenziate dalla amministrazione appaltante.in tal caso di applica l art. 119 co. 3 d.lgs. n. 104/2010 Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con DPCM tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, ex art. 2 co. 380 legge n. 191/2009 non si applicano le disposizioni sul rispetto del termine dilatorio per la stipula dei contratti (art. 11 co. 10 d.lgs. n. 163/2006), non si applica la sospensione contrattuale in caso di ricorso proposto contro l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare ( art.11 co. 10 ter ) Art.10 Finanziamenti da parte di Cassa DDPP Sono state modificate disposizioni contenute nella legge n. 326/2003 nei commi 7 e 11 con ampliamento dei soggetti ammessi al finanziamento con risorse della CDDPP,ovvero i soggetti privati che intendano compiere operazioni nei settori di interesse generale, individuati con decreto del M.E.F. e per opere, impianti, reti e dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilità e investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza 19

20 garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125,)) possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.A. e il M.E.F. Art. 11 Defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali delle pp.aa ( inclusi i Comuni) attraverso l applicazione di crediti di imposta IRAP e IRES Sono state modificate le disposizioni contenute nell art. 33 l.n. 221/2014 prevedendo incentivi non più soltanto per opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale, ma anche per opere pubbliche previste in piani o programmi delle pubbliche amministrazioni di importo superiore a 50 mila attraverso l utilizzo di contratti di partenariato pubblico-privato ex art. 3 co. 15 ter d.lgs. n Pertanto, il nuovo testo dell art. 33 co. 1 prevede che per favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 mila, mediante l'utilizzazione dei contratti di :partenariato pubblico-privato di cui all'art 3, co 15-ter- d.lgs. 163/2006, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2 di competenza del CIPE, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, comprese le società di progetto di cui all'art. 156 d.lgs. 163/2006, un credito di imposta a valere sull'ires e sull'irap generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure su indicate stabilite all art 33 l. n. 221 /2012, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro Art.12 Potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei -In caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'attuazione di piani, programmi ed interventi cofinanziati dall'ue; - in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili dell'utilizzo dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, propone al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche prevedendone l'attribuzione ad altro livello di governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della tempistica e degli obiettivi previsti da piani e programmi comunitari, pena l attivazione dei poteri sostitutivi dal medesimo esercitabili Art.13 Misure a favore dei project bond modifiche all Art. 157 d.lgs. n.163/

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