Volontario in ferma breve Vaccinazioni obbligatorie Leucemia mieloide acuta Diritto all indennizzo Soggetti a carico
|
|
- Federica Gianni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Volontario in ferma breve Vaccinazioni obbligatorie Leucemia mieloide acuta Diritto all indennizzo Volontario in ferma breve Vaccinazioni obbligatorie Leucemia mieloide acuta Diritto all indennizzo Soggetti a carico Deve ritenersi tuttora vigente la limitazione del riconoscimento dell'assegno una tantum esclusivamente in favore dei familiari "a carico" della persona deceduta a causa delle vaccinazioni o in conseguenza delle patologie contratte per emotrasfusioni. Tribunale di Lecce Sezione lavoro, dott. Cinzia Mondatore - Sentenza n del 21 luglio 2010 (*) (.*) Sentenza riformata dalla Corte di Appello di Lecce Sentenza n del 24 giugno 2014 TRIBUNALE DI LECCE Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice del lavoro dott.ssa Cìnzia MONDATORE, ha pronunciato la seguente 1 / 6
2 SENTENZA nella causa iscritta al n /2008 R.G., discussa all'udienza del 26/5/2010, promossa da M.P. e M.L., in proprio e quali eredi di M.F., rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Terruli, come da mandato in atti; RICORRENTI contro Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato; E Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Elio Spro, come da mandato in atti; E Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Shiroka, come da mandato in atti; RESISTENTI OGGETTO : Indennizzo ex art /92. 2 / 6
3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto ìntroduttivo del presente giudizio, i ricorrenti ìndicati in epigrafe hanno chiesto la condanna delle parti convenute, ciascuno per quanto di propria competenza, alla corresponsione dell'indennizzo costituito dall'assegno una tantum» pari a euro ,00 previsto dall'art /1992 e dall'art. 1 co /1997 deducendo che, per le ragioni specificate in ricorso, il decesso del proprio figlio M.F., avvenuto il 26/9/2001 per "leucemia mieloide acuta tipo M2", era causalmente riconducibile alle vaccinazioni a lui somministrate, quale volontario di ferma breve, nel periodo 3/7/2000-7/3/2001, in previsione di operazioni fuori area. Le parti convenute si costituivano, come specificato in epigrafe, ciascuna deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato. Circa l'individuazione del soggetto passivamente legittimato in relazione alla domanda giudiziale di pagamento dell'indennizzo ex /1992, va, preliminarmente, richiamato il più recente insegnamento della Corte di legittimità, secondo cui "In tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art: 123 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel conservare 'allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. j) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economia, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d.!gs. n. 112 de! 1998" (così Cass. 13/10/2009 n ). Quanto al merito del ricorso in esame, si deve, poi, evidenziare che, benché i ricorrenti abbiano agito "in proprio e quali eredi" del proprio figlio, in realtà l'unico oggetto della domanda è 3 / 6
4 costituito dall'assegno una tantum di cui alla legge 210/1992 e successive modifiche. L'art. 2 co /1992, in proposito, prevede: "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma l e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia." (così l'art. 2 co /1992, nel testo introdotto dall'art. 7 d.l. 548/1996, conv. con modif. in /1996). Alla stregua della norma ora citata, deve, invero, escludersi che gli odierni ricorrenti abbiano diritto all'assegno una tantum richiesto, per mancanza della condizione di "soggetti a carico" della persona deceduta ("sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: (... )"). Sul punto parte ricorrente ha sostenuto che il tenore letterale dell'art. 2 co /1992, in precedenza citato, che indubbiamente considera "aventi diritto" soltanto i familiari "a carico", è stato modificato dall'art. 1 co /1997, così formulato: "Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cuii al comma l e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benifici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro ii termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.". In realtà, la norma da ultimo citata, originariamente introdotta per il solo anno 1997 (secondo il co. 8), non ha affatto sostituito il testo dell'art. 2 co. 3 L 210/1992, in precedenza citato: nel concorso tra le due norme, quindi, e in mancanza di una espressa abrogazione dell'art. 2 co /1992, deve ritenersi tuttora vigente la limitazione del riconoscimento dell'assegno una tantum esclusivamente in favore dei familiari "a carico" della persona deceduta a causa delle vaccinazioni o in conseguenza delle patologie contratte per emotrasfusioni. 4 / 6
5 Con riferimento alle argomentazioni articolate dalla difesa dei ricorrenti con le note del 17/5/2010, in particolare, va osservato che il periodo "I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia è contenuto anche nel testo dell'art. 2 co /1992 (così come modificato dal d.l. 548/1996) e il suo significato è, in realtà, parzialmente limitativo proprio del requisito della vivenza "a carico", nel senso che tale requisito, precisa il legislatore, si ritiene sussistente anche nell'ipotesi in cui il soggetto deceduto concorra al mantenimento dei familiari "a carico", pur non essendo l'unica fonte di sostentamento della famiglia. Le norme che successivamente hanno introdotto benefici aggiuntivi, d'altra parte, hanno confermato, anche ai fini di tali benefici, il requisito della vivenza "a carico": così, ad esempio, l'art. 1 co. 3 l. 229/2005 (''Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare tra l'ulteriore indennizzo di cui al comma l e un assegno una tantum pari a euro, da corrispondere in cinque rate annuali di euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro."). Si tratta, invero, di un requisito coerente con la natura assistenziale e non risarcitoria dell'indennizzo ex /1992 (cfr., circa la natura assistenziale dell'indennizzo, ancora, tra le più recenti, Cass. 13/10/2009 n ). Ne consegue la pronuncia di cui in dispositivo. La particolarità della fattispecie e l'obiettiva incertezza circa l'interpretazione della normativa succedutasi nel tempo nella materia per cui è causa fanno apparire equa la compensazione tra le parti delle spese processuali. P.Q.M. Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, 5 / 6
6 definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 3/11/2008 da M.P- e M.L., in proprio e quali eredi di M.F., nei confronti di Regione Puglia, Ministero della Salute e Azienda USL Lecce, così provvede: a) rigetta il ricorso; b) dichiara compensate le spese processuali; c) fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza. Lecce, 26/5/2010 depositata in minuta il 21/7 /2010 resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21/7/ / 6
Sentenza n. 118/2018 pubbl. il 10/04/2018 RG n. 487/2016
GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri Causa iscritta al 487 / 2016 R.G. TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE SENTENZA CONTESTUALE (ARTT. 281 SEXIES, 420, 429 C.P.C.) promossa da LUCA GATTI (C.F.
DettagliTribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione Lavoro Sentenza n. 22-09-2010 (Composizione monocratica Giudice Gesumunno) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE C.P. DI VERONA SEZIONE LAVORO Nella causa
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda
N. 00417/2009 REG.SEN. N. 01129/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione
DettagliGazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 Marzo 1992.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 6 Marzo 1992. Legge 25 febbraio 1992, n. 210 così come successivamente modificata dal D.L. 23 ottobre 1996, dalla legge 25 luglio 1997, n 238 e dalla
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliN /2015 REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 00684/2015 REG.PROV.COLL. N. 00866/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato
Dettagli(2) Vedi, anche, la L. 25 luglio 1997, n. 238 e l'art. 4, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250.
L 25/02/1992 n.210 - Vigente alla G.U. 31/10/2007 n. 254 SANITA', SANITARI, ECC. (MALATTIE) LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
DettagliCorte di Appello di Lecce Sezione lavoro, relatore dott. Vittorio Delli Noci Sentenza n. 1712 del 24 giugno 2014 REPUBBLICA ITALIANA
Volontario in ferma breve Vaccinazioni obbligatorie contenenti mercurio ed alluminio - Leucemia mieloide acuta Probabile nesso causale Indennizzo per exitus di militare che non sostiene la famiglia Si
DettagliTRIBUNALE CIVILE DI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RICORSO EX ART. 442 C.P.C. ED ART. 5, COMMA 3, L. 210/92
TRIBUNALE CIVILE DI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RICORSO EX ART. 442 C.P.C. ED ART. 5, COMMA 3, L. 210/92 Il Sig.., nato a il, residente in Via a ed ivi elettivamente domiciliato alla Via presso lo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliNuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2).
(1). Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 novembre 1998, n. 277. (2) Vedi, anche, l'art. 82, L. 23 dicembre 2000, n.
DettagliN. 193/09 SENT. LAV.
N. 193/09 SENT. LAV. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
Dettagli3. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali.
Legge 25 febbraio 1992 n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Preambolo
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 00569/2011 REG.PROV.COLL. N. 00606/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la
DettagliDanni da emotrasfusione e soggetti legittimati a richiedere l indennizzo una tantum (Cass. civ., sez. lav., 8 novembre maggio 2018, n.
Danni da emotrasfusione e soggetti legittimati a richiedere l indennizzo una tantum (Cass. civ., sez. lav., 8 novembre 2017 11 maggio 2018, n. 11407) In tema di individuazione dei soggetti legittimati
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
Dettagli3. I benefìci di cui alla presente legge spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali (4) (5).
Pagina 1 di 10 Leggi d'italia L. 25-2-1992 n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00982/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.
Della violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, incapace ex lege, risponde in via diretta, a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli
DettagliLegge 104 del 1992 così come modificata dalla L. 183/2010 in vigore dal 24.11.2010. ( omissis) Art. 33 - (Agevolazioni) [1] [2]
Legge 104 del 1992 così come modificata dalla L. 183/2010 in vigore dal 24.11.2010 ( omissis) Art. 33 - (Agevolazioni) [1] [2] 1. [3] 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
Dettagli1 di 5 20/01/ :30
1 di 5 20/01/2014 09:30 LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7883 Anno 2016 Presidente: DI AMATO SERGIO Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 20/04/2016 SENTENZA sul ricorso 12779-2010 proposto da: LA GONA ALESSANDRO domiciliato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
N. 00009/2016 REG.PROV.COLL. N. 01472/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato
DettagliAbrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)
Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano. La Corte di Appello di Firenze
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano La Corte di Appello di Firenze Sezione lavoro nelle persone dei Magistrati: Dott. Raffaele Bazzoffi Dott. Fausto Nisticò Dott. Vincenzo Nuvoli Presidente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10594 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 23/05/2016 SENTENZA sul ricorso 444-2015 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587,
Dettagliconsiderati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Art.
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliLEGGE 25 febbraio 1992, n Vigente al: Art. 1
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210 Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Vigente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 8832 Anno 2017 Presidente: MACIOCE LUIGI Relatore: TORRICE AMELIA Data pubblicazione: 05/04/2017 SENTENZA sul ricorso 13571-2016 proposto da: LORENZONI GIACOMO C.F. LRNGCM53M27L046S,
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 01129/2011 REG.PROV.COLL. N. 00755/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Seconda)
N. 01135/2015 REG.PROV.COLL. N. 00067/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 6336 Anno 2014 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 19/03/2014 SENTENZA sul ricorso 11463-2008 proposto da: REGIONE CALABRIA C.F.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5605/06 Reg.Dec. N. 12147 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00357/2016 REG.PROV.COLL. N. 00163/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 01575/2015 REG.PROV.COLL. N. 01011/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
Dettaglicontro nei confronti di per l'accesso
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00421/2014 REG.PROV.COLL. N. 00045/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha. SENTENZA, in forma semplificata,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte 2^ Sezione ha pronunciato la seguente Sent. n. 1272 Anno 2004 R.g. n. 1706 Anno 2003 SENTENZA, in forma
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 00459/2010 REG.SEN. N. 02608/2008 02608/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliPensione di reversibilità ai figli maggiorenni solo se inabili al lavoro e a carico
di ANDREA ROSANA In caso di morte del titolare di pensione di invalidità, la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli minorenni, mentre ai figli superstiti maggiorenni spetta soltanto se
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
N. 00001/2016 REG.PROV.COLL. N. 00740/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00217/2012 REG.PROV.COLL. N. 01501/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO. dr.ssa Paola Ferretti. S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO del Tribunale di V E N E Z I A dr.ssa Paola Ferretti ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Seconda
N. 01641/2012 REG.PROV.COLL. N. 00532/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
DettagliN. 798/2011 Reg. Prov. Coll. N. 60 Reg. Ric. ANNO 1995 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 798/2011 Reg. Prov. Coll. N. 60 Reg. Ric. ANNO 1995 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19365 Anno 2015 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: PAGETTA ANTONELLA Data pubblicazione: 29/09/2015 ORDINANZA sul ricorso 21725-2013 proposto da: OLIMPIO ANNARITA LMPNRT90T67B180R,
Dettaglicontro per l'annullamento ha pronunciato la presente
N. 00497/2011 REG.PROV.COLL. N. 01325/2010 01325/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza
DettagliORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK
ORDINANZA N. 379 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Giovanni Maria FLICK Presidente Francesco AMIRANTE Giudice Ugo DE SIERVO " Paolo
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 04/03/2013 20.07 N. 00038/2013 REG.PROV.COLL. N. 00243/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliREPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI LIVORNO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA GIUDICE DI PACE DI LIVORNO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L'avvocato Michele Rutigliano, in funzione di giudice di pace, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento,
N. 01419/2011 REG.PROV.COLL. N. 04325/1999 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Interessi relativi a prestazioni previdenziali o assistenziali: competenza del Giudice di Pace. Prescrizione L'art. 7 c.p.c., come novellato dalla legge 69/2009, prevede la competenza del Giudice di Pace
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia. Lecce - Sezione Prima SENTENZA
N. 00482/2009 REG.SEN. N. 01557/2003 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha pronunciato la presente Lecce - Sezione
DettagliIl Giudice designato. nel procedimento iscritto al numero 4252/2015. SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e. contro
Il Giudice designato nel procedimento iscritto al numero 4252/2015 R.V.G. promosso ex art. 20 del D.Lgs. 150/2011 da SALIM HASSAN (SLMHSN70S07Z330Z), rappresentato e difeso dall avvocato NERI LIVIO - ricorrente
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2. Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 5 ti 7 6 I i Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FELICE MANNA - Presidente - Oggetto *LAVORO AUTONOMO Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO -
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00472/2014 REG.PROV.COLL. N. 00454/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliL indennità per il personale di radiologia
L indennità per il personale di radiologia Autore: sentenza In: La normativa statale (l.n. 460/1988) prevede una indennità mensile di rischio radiologico per il personale medico e tecnico di radiologia
DettagliAssociazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati
Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina L attività professionale dei praticanti abilitati 17.04.2014 Ricorso al Giudice del Lavoro Avv. Antonio Tesoro La Corte di Cassazione, con sentenza
Dettaglicontro per l'annullamento
N. 02488/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 24853 Anno 2016 Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO Relatore: RAGONESI VITTORIO Data pubblicazione: 05/12/2016 sul ricorso 9597-2015 proposto da: PUTORIT FOWFUNATA, elettivamente domiciliata
DettagliIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
N. 1563/2012 Reg. Prov. Coll. N. 528 Reg. Ric. ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 00723/2015REG.PROV.COLL. N. 09652/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliN /2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Ter)
N. 07516/2011 REG.PROV.COLL. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc.
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00399/2015 REG.PROV.COLL. N. 00724/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: - PRESIDENTE - GIUDICE - GIUDICE Est. SENTENZA
DettagliViceversa, il GdP adito ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente alla luce della normativa vigente in materia.
Infrazione al C.d.S. e successiva ordinanzaingiunzione: l'interruzione della prescrizione si realizza soltanto quando l'atto interruttivo viene a conoscenza del destinatario, così come previsto dall'art.
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4259 Anno 2018 Presidente: PICARONI ELISA Relatore: SCARPA ANTONIO Data pubblicazione: 21/02/2018 ORDINANZA sul ricorso 2240-2017 proposto da: COSTANZO ANDREA, elettivamente domiciliato
DettagliUna pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente
Una pronuncia sulla decurtazione dei punti della patente Autore: Matranga Alfredo In: Multe e autovelox La mancata comunicazione della decurtazione dei punti non consente di venire a conoscenza della progressiva
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella
DettagliCass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale.
Con la ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale iin materia di risarcimento del danno da c.d. micropermanente, l'art. 139, comma 2, del decreto legislativo
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
Pubblicata il 04/10/2016 N. 01287/2016 REG.PROV.COLL. N. 00346/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
DettagliN /2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.
N. 02981/2016 REG.PROV.COLL. N. 05780/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliCass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24096 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MERONE Antonio
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di
DettagliSentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliSentenza n. 604/2018 pubbl. il 13/12/2018 RG n. 4468/2015
N. R.G. 4468/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Grazia Roca, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagli