CARMINE GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA
|
|
- Marcellino Angeli
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 LA SFIDA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE NELLA PA: CRITICITÀ, OPPORTUNITÀ E BUONE PRASSI
2 LE FIRME ELETTRONICHE
3 LE TIPOLOGIE DI FIRMA 1/2 D.LGS. 82/2005 ART. 1 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
4 LE TIPOLOGIE DI FIRMA 2/2 D.LGS. 82/2005 ART. 1 r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
5 LA FIRMA ELETTRONICA - GENESI DPR 445/2000 ART. 1 INS. CON DPR 137/2003 cc) FIRMA ELETTRONICA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; ABROGATO CON D.LGS.82/205
6 LA FIRMA ELETTRONICA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica; VERSIONE ORIGINALE q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica; AGG. D.LGS. 159/2006, TUTTORA VALIDO AUTENTICAZIONE -> IDENTIFICAZIONE
7 LA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 q-bis) NON ESISTENTE NELLA VERSIONE ORIGINALE q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati; AGG. D.LGS. 235/2010, TUTTORA VALIDO ADEGUAMENTO ALLA DIRETTIVA 93/99 CE
8 LA FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica; VERSIONE ORIGINALE r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma; AGG. D.LGS. 235/2010, TUTTORA VALIDO
9 LA FIRMA ELETTRONICA DIGITALE - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; VERSIONE ORIGINALE s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici; AGG. D.LGS. 235/2010, TUTTORA VALIDO
10 IL DOCUMENTO INFORMATICO
11 IL DOCUMENTO INFORMATICO D.LGS. 82/2005 ART Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del presente codice. PIENA EQUIPARAZIONE TRA DOCUMENTO CARTACEO E DOCUMENTO INFORMATICO
12 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI CODICE PENALE ART. 491-bis INS. L. 547/1993 Per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. POI CANCELLATO CON L. 48/2008 PRIMA DEFINIZIONE NORMATIVA L. 59/1997 ( LEGGE BASSANINI ) ART Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. RILEVANZA GIURIDICA
13 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI DPR 513/1997 POI ABROGATO DAL DPR 445/2000 Art. 2 Il documento informatico da chiunque formato, l'archiviazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente regolamento Art. 4 - Il documento informatico munito dei requisiti previsti dal presente regolamento soddisfa il requisito legale della forma scritta. Art. 5 Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 10, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile. Art 11 - I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente regolamento sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. FORMA SCRITTA, SCRITT. CARMINE GALLUZZI PRIVATA, aldo.lupi@sinetinformatica.it ANCITEL VALIDITA LOMBARDIA E RILEVANZA
14 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI DPR 445/2000 ART. 10 POI ABROG. DAL D.LGS. 82/ Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del Codice civile. DISCONOSCIBILITA DA PARTE DELL AUTORE (AGGIORNAMENTO D.LGS. 10/2002, ATTUATIVO DELLA DIR. 1999/93/CE SULLE FIRME ELETTRONICHE) 1. Il documento informatico ha l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile, riguardo ai fatti ed alle cose rappresentate. 3. Il documento informatico, quando e' sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata, e la firma e' basata su di un certificato qualificato..., fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto. EFFICACIA PROBATORIA, CARMINE GALLUZZI aldo.lupi@sinetinformatica.it PIENA PROVA ANCITEL LOMBARDIA SE QUALIFICATA
15 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 21 VERSIONE ORIGINALE 1. Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita' e sicurezza. 2. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dipositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. EFFICACIA DI SCRITTURA PRIVATA
16 IL DOCUMENTO INFORMATICO - GENESI MOD. D.LGS. 235/2010 D.LGS. 82/2005 ART. 21 E D.L. 179/ Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'. 2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita' del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma [elettronica qualificata o digitale] si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. RILEVANZA E RICONDUCIBILITA DELLE FIRME AVANZATA, CERTIFICATA E DIGITALE
17 L EFFICACIA DEL DOCUMENTO INFORMATICO CON FIRMA AVANZATA, CERTIF. O DIG C.C. D.LGS. 10/ C.C. DPR 513/97 DPR 445/00 D.LGS. 82/05 T
18 I REATI DI FALSIFICAZIONE DELLA FIRMA REATO Falsità in scrittura privata (art. 485 Cod. Pen) Falsità in scrittura privata (art. 485 Cod. Pen) prevale cmq sul falso consentito (art. 50 Cod. Pen.) Falso ideologico in atto pubblico (art. 483 Cod. Pen.) SOTTOSCRIZIONE ANALOGICA Imitazione autografa di firma altrui a sua insaputa Imitazione autografa di firma altrui con il suo consenso SOTTOSCRIZIONE DIGITALE Sottoscrizione digitale con altrui certificato a sua insaputa Apposizione di firma digitale altrui con il suo consenso Falsificazione della richiesta di firma digitale Nel mondo informatico si perde il concetto di indissolubilità tra il soggetto e lo strumento di firma. Si scinde la nozione di validità da quella di autenticità della firma.
19 COPIE E DUPLICATI DI ATTI E DOCUMENTI
20 LA LOGICA DEL DOPPIO BINARIO Formato analogico e formato digitale hanno la stessa forza ed efficacia. Vengono equiparati, sotto il profilo della efficienza probatoria, le copie le duplicazioni e gli estratti che si possono trarre dai documenti.
21 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale. COPIE AUTENTICHE E COPIE CONFORMI TRAMITE FIRMA DIGITALE O QUALIFICATA. SPEDIZIONE RILASCIO
22 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71. COPIE RILASCIATE CON PARI EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ORIGINALI (SE CONFORMITA ATTESTATA DA PUBBLICO UFF.)
23 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale non e' espressamente disconosciuta. COPIE RILASCIATE SENZA AUTENTICAZIONE CONFORMI SALVO DISCONOSCIMENTO
24 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI ANALOGICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5. COPIE POSSONO SOSTITUIRE ORIGINALI ANALOGICI (SALVO DOCUMENTI ESPRESSAMENTE INDICATI CON DPCM)
25 COPIE ANALOGICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. COPIE RILASCIATE CON PARI EFFICACIA PROBATORIA DEGLI ORIGINALI (SE CONFORMITA ATTESTATA DA PUBBLICO UFF.)
26 COPIE ANALOGICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. COPIE RILASCIATE SENZA AUTENTICAZIONE CONFORMI SALVO DISCONOSCIMENTO
27 DUPLICATI E COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 1 i-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari; INS. D.LGS. 235/2010 i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; INS. D.LGS. 235/2010
28 DUPLICATI DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 bis INS. D.LGS. 235/ I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. I DUPLICATI HANNO LA STESSA NATURA, FORMA, SOSTANZA E VALORE GIURIDICO DEGLI ORIGINALI
29 COPIE INFORMATICHE DI DOCUMENTI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 bis INS. D.LGS. 235/ Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. COPIE INFORMATICHE CON MEDESIMA EFFICACIA PROBATORIA SE CONFORMITA ATTESTATA DA PUBBLICO UFFICIALE O NON ESPRESSAMENTE DISCONOSCIUTA
30 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/ Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. INFORMAZIONE PRIMARIA ED ORIGINALE
31 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/ I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art del codice civile. ATTI ENDOPROCEDIMENTALI SOTTOSCRITTI CON FIRMA AVANZATA -> EFFICACIA DELLA SCRITTURA PRIVATA
32 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/ Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico. COPIE DI DOC FORMATI O DETENUTI DA PA ATTRAVERSO FIRMA DIGITALE O QUALIFICATA
33 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI D.LGS. 82/2005 ART. 23 ter INS. D.LGS. 235/2010 MOD. D.L. 179/ Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, tramite il quale e' possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita' TIMBRO DIGITALE
34 LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
35 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI DPR 445/2000 ART. 14 VERSIONE ORIGINALE 1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. 2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico sono opponibili ai terzi. 3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalita' che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. CONOSCENZA ATTI PERVENUTI ALL INDIRIZZO DEL DESTINATARIO (CFR. ART C.C.)
36 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI DPR 445/2000 ART. 14 AGG. DPR 68/ Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore. ABOLITO CON D.LGS. 82/2005 (DPR 68/2005 DIVENTA TESTO DI RIFERIMENTO) RUOLO DEI GESTORI DELLE CASELLE; MITTENTE E DESTINATARIO
37 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI D.LGS. 82/2005 ART. 1 INS. D.LGS. 235/2010 u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante la posta elettronica certificata; v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi; DEFINIZIONI
38 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI D.L.185/2008 CONV. CON L. 2/2009 ART Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia' costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata CFR. ANCHE D.L.185/2008 CONV. CON L. 35/2012 ART. 37 C. 6-bis (SOSPENSIONE PER 3 MESI DOMANDA ISCRIZIONE SENZA PEC) PEC OBBLIGATORIA PER LE IMPRESE
39 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - GENESI D.L.193/2009 CONV. CON L. 24/2010 ART Nel processo civile e nel processo penale, tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, mediante posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni PEC STRUMENTO DI COMUNICAZIONE STANDARD
40 ALBO PRETORIO ON LINE
41 ALBO PRETORIO ON LINE L. 69/2009 ART A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. PUBBLICITA LEGALE ON LINE
42 CONTENUTI DA PUBBLICARE La consultazione dei documenti deve sempre riportare all utente, chiare e ben visibili (informazioni minime): a. l Ente che ha pubblicato l atto; b. la data di pubblicazione; c. la data di scadenza; d. la descrizione (o oggetto); e. la lista degli allegati, consultabili, riferiti alla pratica.
43 TIPOLOGIA DI ATTI DA PUBBLICARE E RESPONSABILITA DELLA FIRMA FORMATO DEL DOCUMENTO ORIGINALE Documento informatico Estratto informatico da documento informatico o documento informatico con omissis RESPONSABILITÀ DELLA FIRMA DIGITALE Sottoscrittore del documento Sottoscrittore dell estratto o del documento con omissis NOTE Se l estrazione e l inserimento di omissis sono compito del Responsabile del procedimento di pubblicazione, sarà questi ad apporre la firma digitale. FONTE: Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo online
44 TIPOLOGIA DI ATTI DA PUBBLICARE E RESPONSABILITA DELLA FIRMA FORMATO DEL DOCUMENTO ORIGINALE Estratto cartaceo da RESPONSABILITÀ DELLA FIRMA DIGITALE NOTE Responsabile del Necessità di produrre una copia procedimento di conforme all originale. Qualora il documento pubblicazione documento informatico sia ottenuto cartaceo o (che appone la come copia per immagine del documento firma sulla copia documento cartaceo originale, per cartaceo con per immagine rispondere ai requisiti di accessibilità omissis dell originale cartaceo) dovrà essere associata all immagine una descrizione testuale alternativa, secondo le modalità indicate in precedenza. FONTE: Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo CARMINE online GALLUZZI ANCITEL LOMBARDIA
45 FONTI WikiJus - Linee Guida per i siti web per le PA: Vademecum Modalità di pubblicazione dei documenti nell Albo online
46 Grazie per l attenzione
CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE D.Lgs. 82/2005 come modificato dal D.Lgs. 235/2010 DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Art.1 c 1 DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO p) DOCUMENTO INFORMATICO:
DettagliFirma elettronica: come cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il diffondersi dei nuovi dispositivi di firma
Firma elettronica: come cambierà la gestione dei contratti e dei documenti aziendali con il diffondersi dei nuovi dispositivi di firma Udine, 27 novembre 12 Avv. David D'Agostini Centro Innovazione & Diritto
DettagliSottoscrizione dell accordo
Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82. Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al:
DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. Vigente al: 19 1 2015 Capo II DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; ((TRASFERIMENTI)), LIBRI E SCRITTURE Sezione I Documento
DettagliValore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata
Confindustria Udine 6 maggio 2011 Valore legale del documento informatico e della posta elettronica certificata Avv. David D'Agostini Sommario - principali definizioni (d.lgs. 82/05 aggiornato da d.lgs.
DettagliFirme elettroniche e documenti informatici
Firme elettroniche e documenti informatici Pordenone, 12 maggio 2017 Avv. David D'Agostini Informatica & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento dei dati personali I&D e privacy Documenti
DettagliProfili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata
Profili legali delle firme elettroniche e della posta elettronica certificata Udine, 6 dicembre 2013 Avv. David D'Agostini Centro Innovazione & Diritto Proprietà intellettuale e industriale Trattamento
DettagliPON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H
PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell Amministrazione Digitale H - 4 - FSE - 2012-1 COPIE E DUPLICATI
DettagliIl nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.
Il nuovo CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro normativo Percorso lungo e complesso: normativa sulla
DettagliIl punto sul processo civile telematico
Il punto sul processo civile telematico Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Università degli studi di Bologna www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro generale di riferimento
DettagliDal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La formazione del documento digitale:il documento e la firma digitale, gli originali e le copie Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova,
DettagliDecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell amministrazione digitale 1. Capo I Principi generali Sezione I Definizioni, finalità e ambito di applicazione A RT. 2 * Comma sostituito dall art. 2,
DettagliUniversità degli Studi di Bergamo Studio Legale Bellofiore. IL COMMERCIO NELL ERA DIGITALE seminario sugli aspetti economici e legali dell'e-commerce
Diapositiva 1 Studio Legale Valcavi Università degli Studi di Bergamo Studio Legale Bellofiore IL COMMERCIO NELL ERA DIGITALE seminario sugli aspetti economici e legali dell'e-commerce LA FIRMA DIGITALE
DettagliMacerata 26 ottobre Documenti Digitali
Macerata 26 ottobre 2012 Documenti Digitali La normativa di riferimento Il Codice dell Amministrazione Digitale e I suoi fratelli DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005 n. 82, integrato e modificato dal DECRETO
DettagliDecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale. G.U. 16 maggio 2005, n Supplemento Ordinario n.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Supplemento Ordinario n. 93 1 Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: p. documento informatico: la rappresentazione
DettagliCittà di Asolo provincia di Treviso
Città di Asolo provincia di Treviso Piazza G. D Annunzio n.1-31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262 Centralino 0423 5245 - Fax 0423 950130 PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIA
DettagliCittà di Asolo provincia di Treviso
Città di Asolo provincia di Treviso Piazza G. D Annunzio n.1-31011 Asolo (TV) - C.F. 83001570262 Centralino 0423 5245 - Fax 0423 950130 PEC: comune.asolo.tv@pecveneto.it DICHIARAZIONE CONFORMITA' COPIA
DettagliIl documento informatico e le firme elettroniche
Il documento informatico e le firme elettroniche Lezione n. 2 Claudio Di Cocco 1 Il documento Documenti = tutti quegli oggetti materiali che sono in qualsiasi maniera idonei a rappresentare o a dare conoscenza
DettagliL efficacia probatoria del documento informatico Gaetano Bruno - Pietro Falletta. Roma 07 marzo 2019
L efficacia probatoria del documento informatico Gaetano Bruno - Pietro Falletta Roma 07 marzo 2019 La disciplina del CAD sull efficacia del documento informatico Art. 20, comma 1-bis Il documento informatico
DettagliCAMERA CIVILE VENEZIANA
CAMERA CIVILE VENEZIANA L'E-COMMERCE E I DOCUMENTI INFORMATICI Venerdì 13 aprile 2012 ore 15:00 18:00 CENTRO CARDINAL URBANI ZELARINO, VIA VISINONI 4/C Il documento informatico: formazione, efficacia,
DettagliQuestioni teoriche e prassi operativa nel PCT
Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT Prof. Avv. Giusella Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Il quadro normativo (1/2) Percorso
Dettagli- Un documento firmato in modo digitale può essere modificato? No, ed in ogni caso perderebbe la sua validità legale..
- Cosa è il Codice dell'amministrazione Digitale (CAD)? è un atto con valore di legge che contiene la raccolta organica e sistematica delle disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti e delle tecnologie
DettagliDOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE Prof.ssa Annarita Ricci Università degli Studi G. D Annunzio Chieti Pescara annarita.ricci@unich.it IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO Regolamento eidas n. 910/2014
DettagliSanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie?
Materiale didattico - Avv. Silvia Stefanelli Sanità 2.0: quali strumenti per le Strutture Sanitarie? PROFILI GIURIDICI SU DOCUMENTO INFORMATICO E IDENTITÀ DIGITALE Segreteria Organizzativa Via V.Gemito,
DettagliFirma Digitale. Avv. Gianmarco Cenci
Firma Digitale 1 Avv. Gianmarco Cenci g.cenci@studiocenci.it Le Funzioni della Firma Digitale rendere manifesta la provenienza di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici verificare
DettagliLE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO. a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro
LE NUOVE REGOLE SU FIRME ELETTRONICHE E DOCUMENTO INFORMATICO a curadi Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro 1 modulo Il quadro normativo IL QUADRO NORMATIVO percorso lungo e complesso
DettagliPerugia, 13 settembre Avv. Maurizio Reale
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Perugia, 13 settembre 2017 Avv. Maurizio Reale COSA DOBBIAMO CONSERVARE? COSA POSSIAMO CONSERVARE? PERCHE DOBBIAMO
DettagliDocumento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD
Documento informatico, firme elettroniche e conservazione nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il quadro normativo
DettagliPESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO
PESARO 18 SETTEMBRE 2017 PROCESSO CIVILE TELEMATICO SESSIONE APERTA DI APPROFONDIMENTO: DEPOSITI TELEMATICI, ATTESTAZIONI DI CONFORMITA E NOTIFICHE IN PROPRIO A MEZZO PEC LA FIRMA DIGITALE Art. 1 lettera
Dettaglifirma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete
E Privacy 2003 Firenze, Palazzo Vecchio 14 giugno 2003 firma digitale tra sicurezza per l utente ed esigenza della Rete Presidente Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it presidente@csig.it Cos
DettagliSTUDIO LEGALE DELLA CORTE
IACP Napoli 10 Novembre 2014 La firma digitale ed i nuovi strumenti processuali La firma digitale, il documento informatico e la P.E.C. LA FIRMA DIGITALE La rivoluzione documentale Il documento ed il supporto
DettagliPRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE
PRODUZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI CON VALORE LEGALE Documento informatico 2 Art 40 comma 1 CAD: Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le
DettagliLe notifiche degli avvocati tramite PEC
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Asti, 8 novembre 2018 Maurizio Reale NOTIFICHE PEC L. 53/94: GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE Corte di Cassazione
DettagliDIGITALIZATION AND AGREEMENT
DIGITALIZATION AND AGREEMENT avv. silvia stefanelli Studio Legale Stefanelli & Stefanelli impatto delle tecnologia nelle nostre vite che cosa è cambiato nel mondo giuridico? discipline ad hoc sviluppo
DettagliDocumento informatico e firme elettroniche nel CAD
Documento informatico e firme elettroniche nel CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il documento informatico Documento
DettagliVI Forum Centri Servizi Digitali. Le firme elettroniche nel CAD La firma grafometrica Milano, 20 giugno 2013
VI Forum Centri Servizi Digitali Le firme elettroniche nel CAD La firma grafometrica Milano, 20 giugno 2013 Quadro normativo firma digitale D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (modificato con L. 17 dicembre 2012,
DettagliDicembre La Firma Digitale
1 La Firma Digitale Agenda 2 Introduzione La normativa La tecnologia: - la crittografia, il certificatore, i dispositivi Validità nel tempo I vantaggi Introduzione 3 La firma digitale è un sistema che
DettagliNORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al )
NORME COLLEGATE ALLE NOTIFICHE VIA PEC (testo aggiornato al 11.01.2016) D.Lgs. n.82/2005 Codice Amministrazione Digitale Articolo 22 (Copie informatiche di documenti analogici). (1) 1. I documenti informatici
DettagliCorso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio. Il documento informatico
Corso di diritto pubblico di internet (A.A. 2016/17) dott. Simone Calzolaio Il documento informatico Il documento informatico: l unità di misura della amministrazione digitale (e non solo ). I due principali
DettagliLezione. 4 Il valore giuridico del documento informatico
Lezione. 4 Il valore giuridico del documento informatico 1 Riconoscimento del valore giuridico al documento informatico Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con
DettagliIntroduzione al Protocollo informatico
Introduzione al Protocollo informatico Milano - 28 gennaio 2004 Maurizio Piazza Consulente Ancitel Lombardia Normativa di riferimento PRINCIPALI NORME FIRMA ELETTRONICA DPR 513/97 PROTOCOLLO INFORMATICO
DettagliCodice dell amministrazione digitale
Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Codice dell amministrazione digitale Versione consolidata 01 Maggio 2006 Filodiritto editore [Versione consolidata
Dettagli04/04/2012 ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE. P.A. e informazioni. Ignoranza informatica nella P.A.
ABILITA INFORMATICHE E TELEMATICHE Informatica e Pubblica Amministrazione A.A. 2011-12 1 P.A. e informazioni Enorme mole di informazioni Informazioni distribuite e frammentate Necessità di integrare informazioni
DettagliAllegato 5 Definizioni
Allegato 5 Definizioni Ai fini del Manuale di gestione documentale dell Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po si intende per: AMMINISTRAZIONE, l ; TESTO UNICO, il D.P.R. 20.12.2000,
Dettaglifirme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche
ART. 15 Rilevanza non più solo a documento cartaceo, ma a documento informatico stabilendone la rilevanza a tutti gli effetti di legge Demanda a successiva emanazione regolamentare le modalità di applicazione
DettagliDocumento informatico
Documento informatico CAD Firme elettroniche Protocollo informatico Sistema di conservazione Documento informatico Progetti speciali Regole tecniche art. 71 CAD DPCM 22 febbraio 2013 Firme elettroniche
DettagliAvv. Daniele Lussana convegno del della Commissione Informatica dell Ordine degli Avvocati di Torino
Le attestazioni di conformità dell avvocato Avv. Daniele Lussana convegno del 18.04.2018 della Commissione Informatica dell Ordine degli Avvocati di Torino Fonti D.L. 179/2012 CAD (DLgs 82/2005) dpcm 13
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 dicembre 2013 - "Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell amministrazione digitale
DettagliAtto notarile informatico
Angelo Busani Atto notarile informatico Norme & ICT: digitalizzazione, bilanci, IAS-IFRS, e-commerce 26.11.2010 ICT DOTTCOMM Politecnico di Torino D.Lgs. 2-7-2010 n. 110 Disposizioni in materia di atto
DettagliLa firma digitale e la posta elettronica certificata
La firma digitale e la posta elettronica certificata Ing. Giulio Borsari Ministero della giustizia Direttore dell Ufficio Coordinamento Tecnologie «Firma analogica» Ciao Autenticità Non ripudio Integrità
DettagliL. N. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008. Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
L. N. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008 Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
DettagliLa trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche. D.P.R. n.
La trasmissione di documenti informatici mediante la posta elettronica certificata: fondamenti giuridici e regole tecniche D.P.R. n. 513/1997 Art. 12 - Trasmissione del documento 1. Il documento informatico
DettagliGli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale. XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008
Gli strumenti tecnologici della pubblica amministrazione digitale XXVIII Convegno Nazionale ANUSCA Riccione 18 Novembre 2008 Avvertenze per l uso ===== 2 ===== Nei prossimi 15 minuti parleremo di strumenti
DettagliPOSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE Le norme, i principi, gli strumenti normativi e le problematiche Camera Civile Como Auditorium Biblioteca Comunale Como 30 marzo 2012 Il Codice dell Amministrazione
DettagliFIRMA DIGITALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Roberto De Duro r.deduro@hotmail.it FIRMA DIGITALE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA Udine Gorizia - Trieste 27 novembre 2012 La storia della firma digitale in ITALIA Firma elettronica Firma elettronica 2005
DettagliIL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO NELLE PROCEDURE CONCORSUALI LE FONTI NORMATIVE DPR n. 68 del 11 febbraio 2005 Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
DettagliAvv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso
Avv. Stefano Fulcheri e Avv. Rodolfo Rosso Biella, 1 marzo 2013 Prove precostituite Funzione della prova = permettere la corretta ricostruzione e dimostrazione dei fatti affermati dalle parti nel processo
DettagliPON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H
PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità istituzionale - Obiettivo H Percorso formativo su Semplificazione e nuovo Codice dell Amministrazione Digitale H - 4 - FSE - 2012-1 Organizzazione
DettagliLa gestione dell'istruttoria. su pratiche digitali. (problematiche e soluzioni)
La gestione dell'istruttoria su pratiche digitali (problematiche e soluzioni) Ing. Alberto Cervellati Servizio Tecnico Bacino Romagna Regione Emilia-Romagna SIS Attività informative e formative http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/
Dettaglia cura di Mara Bonitta - I.S. "Malignani" Udine - 21 febbraio 2017
Azione # 11 PNSD Digitalizzazione dei servizi amministrativi e gestione documentale: documento informatico e sua produzione, firma digitale, flussi documentali, conservazione a norma 1 Azione #11 P.N.S.D.
DettagliInformatica Giuridica Sample Test Modulo 4 Gestione Documentale e Dematerializzazione
Informatica Giuridica Sample Test Modulo 4 Gestione Documentale e Dematerializzazione 1. Individua il "Consiglio Nazionale del Notariato" quale "certificatore attivo per la firma elettronica", per mezzo
DettagliLe notifiche degli avvocati tramite PEC
Le notifiche degli avvocati tramite PEC La conservazione a norma del documento informatico Vercelli, 22 novembre 2018 Maurizio Reale NOTIFICHE PEC L. 53/94: GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE Corte di
DettagliIl nuovo CAD. Prof. Avv. Giusella Finocchiaro. Studio legale Finocchiaro.
Il nuovo CAD Prof. Avv. Giusella Finocchiaro Studio legale Finocchiaro www.studiolegalefinocchiaro.it www.blogstudiolegalefinocchiaro.it Il nuovo CAD Il nuovo Codice dell Amministrazione digitale D.lgs.
DettagliIL CONTROLLO FORMALE S.I.S.- SISTEMA INFORMATIVO SISMICA BOLOGNA, 28 GENNAIO 2016 /ORE 9:00 13:00. Arch./Ing. Grilli Germano
IL CONTROLLO FORMALE - L ISTRUTTORIA DEI PROGETTI - LA PROCURA SPECIALE - FIRME ANALOGICHE E IN DIGITALE - DOCUMENTI ANALOGICI E IN DIGITALE - EFFICACIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - CERTIFICATO DI RUOLO
DettagliLa trasmissione del documento
Dal cartaceo al digitale: la dematerializzazione degli a1 La PEC e la trasmissione del documento informatico Notaio Gea Arcella garcella@notariato.it Mantova, 17 maggio 2013 1 La trasmissione del documento
DettagliL attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c è da sapere?
L attestazione di conformità è valida anche senza sottoscrizione. Criticità e potenzialità nel PCT. Quanto ancora c è da sapere? Autore: Redazione In: Diritto civile e commerciale, Informatica giuridica
DettagliCittà di Giugliano in Campania
Città di Giugliano in Campania Provincia di Napoli REGOLAMENTO DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.28 del 15.03.2013
DettagliLa sede legale virtuale dell impresa. Michele Bossi
La sede legale virtuale dell impresa Michele Bossi Il funzionamento Art. 4, comma 1, DPR 68/05 La posta elettronica certificata (PEC) consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti
DettagliIl valore giuridico del documento elettronico: condizioni e applicazioni
Il valore giuridico del documento elettronico: condizioni e applicazioni Riconoscimento del valore giuridico al documento informatico Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e
DettagliGESTIONE DOCUMENTALE E DEMATERIALIZZAZIONE. Syllabus Versione 2.0
GESTIONE DOCUMENTALE E DEMATERIALIZZAZIONE Syllabus Versione 2.0 Informatica Giuridica Modulo 4 Gestione documentale e dematerializzazione (Versione 2.0) Il seguente Syllabus riguarda il Modulo 4 Gestione
DettagliDISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA
DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con Deliberazione di G.C. n. 44 del 07/03/2013 1 INDICE Art. 1 Finalità...pag. 3 Art. 2 Redazione e sottoscrizione...pag
DettagliCOMUNE DI ROCCA D EVANDRO PROVINCIA DI CASERTA Medaglia d Argento al Merito Civile. Contratti stipulati in modalità elettronica REGOLAMENTO
REGOLAMENTO CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA Approvato con delibera del Consiglio Comunale N 5 Del 13/03/2013 DISCIPLINA ORGANIZZATIVA PER CONTRATTI STIPULATI IN MODALITA ELETTRONICA ARTICOLO
DettagliServizio di Firma Elettronica Avanzata BMW Bank GmbH Succursale Italiana Caratteristiche tecniche e conformità
Servizio di Firma Elettronica Avanzata BMW Bank GmbH Succursale Italiana Caratteristiche tecniche e conformità Il presente documento, (il Documento ) è redatto da BMW Bank GmbH Succursale Italiana (in
DettagliEIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno
EIPASS Personale ATA MODULO 3 Posta Elettronica Certificata (PEC) Prof. Luca Basteris Prof.ssa Maria Cristina Daperno 1 I nuovi scenari Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005
DettagliCodice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line
GIORNATA DELL INNOVAZIONE Codice dell Amministrazione Digitale in pillole: istruzioni per presentare le pratiche on line Barbara Gramolotti Ufficio S.I.T. Settore Urbanistica, Comune di Novi Ligure IL
DettagliPREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL INQUINAMENTO. Lo sportello IPPC - informatizzazione e presentazione domanda on-line
PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL INQUINAMENTO informatizzazione e presentazione RIFERIMENTI NORMATVI D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale D. Lgs. 30 dicembre 2010, n.
DettagliGestione Documentale e Dematerializzazione: Sample Test
: Questo è un sample test che può essere utilizzato da parte dei Candidati che intendono sostenere l esame di certificazione per il modulo Gestione Documentale e Dematerializzazione, di Informatica Giuridica.
DettagliBOZZA Pagina 1 di 11
Schema di D.P.C.M. gg mm 2011 Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché di formazione
DettagliRegione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 38 del 09 agosto 2004 Allegato A1 Regione Campania DISCIPLINARE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA MANUALE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
DettagliLE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE
LE MODIFICHE AL CODICE DELL AMMINISTRAZIONE DIGITALE. PRIME BREVI NOTE Il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, rubricato Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
DettagliROMA, 11 luglio 2018 Avv. Ernesto Belisario FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI
ROMA, 11 luglio 2018 Avv. Ernesto Belisario DOCUMENTI INFORMATICI: OBBLIGHI NORMATIVI E PROFILI GIURIDICI IL FUTURO E ARRIVATO LA FATTURAZIONE ELETTRONICA EVOLUZIONE DELLA FE GIUGNO 2014: obbligo di FE
DettagliLa gestione dell istruttoria su pratiche digitali
La gestione dell istruttoria su pratiche digitali - PREMESSA - LA PROCURA SPECIALE - FIRME ANALOGICHE E IN DIGITALE - DOCUMENTI ANALOGICI E IN DIGITALE - EFFICACIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI - CERTIFICATO
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998)
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Gazz. Uff. n. 60 del 13 marzo 1998) Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti
DettagliFirma elettronica e firma digitale
La direttiva europea n. 93 del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche distingue tra firma elettronica e firma elettronica avanzata. Nel testo della direttiva non si
DettagliStrumenti per la Cittadinanza Digitale
Strumenti per la Cittadinanza Digitale Giulia Bimbi GOLEM 2017 Fonte: http://www.forumpa.it/ Parleremo di... PEC Firma Digitale CNS e CIE SPID Fonte: https://federa.lepida.it/ La PEC P.E.C. = Posta Elettronica
DettagliVenerdì 22 Maggio 2009
La gestione dei documenti informatici in ambito sanitario Pierfrancesco Ghedini Venerdì 22 Maggio 2009 1 Normativa in materia di archiviazione sostitutiva La normativa di riferimento così come appare dal
DettagliGea Arcella Notaio in Buja
L atto notarile informatico le copie Abano Terme 11 maggio 2013 Gea Arcella Notaio in Buja Le copie : caratteristiche La copia è un documento che rappresenta un altro documento in modo giuridicamente rilevante.
DettagliIl valore giuridico della firma digitale
Il valore giuridico della firma digitale Autore: Concas Alessandra In: Diritto amministrativo Ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005,
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO CORSO BASE SUL PCT COPIE DEGLI ATTI E POTERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 16 febbraio 2016 Avv. Vincenzo A. Spezziga Cosa si può autenticare 1) Copie estratte da fascicolo
DettagliDecreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 Regolamento contenente i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 513. Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici,
DettagliMichela Rossi La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano delnomeedelcognomeincalceadundocumento.
Documento informatico e Firma digitale Michela Rossi michela.rossi@unibo.it Firma autografa e documento La sottoscrizione autografa consiste nella scrittura a mano delnomeedelcognomeincalceadundocumento.
DettagliI nodi operativi alla luce del nuovo CAD
Innovazione amministrativa e gestione documentale. Normativa, prassi, strumenti. Esperienze a confronto Casalecchio di Reno 12 maggio 2011 I nodi operativi alla luce del nuovo CAD Giampiero Romanzi Soprintendenza
DettagliAzioni infrastrutturali. (Progetti Speciali)
Azioni infrastrutturali (Progetti Speciali) 2017 ((u-quater) identita' digitale: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 C A R M E L O L E O T T A
IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 numero 163 BUSTO 11 LUGLIO 2014 ARSIZIO SINDACATO AVVOCATI C A R M E L O L E O T T A ATTIVITA TELEMATICHE TRAMITE S.I.Gi.T. abilitazione
DettagliLegge 16/2/1913 n. 89
Legge 16/2/1913 n. 89 Autore: Redazione Maggioli EditoreTITOLO II - Dei notari Capo II - Dell'esercizio delle funzioni notarili 1. Il notaio per l'esercizio delle sue funzioni deve munirsi della firma
DettagliREGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA
REGOLAMENTO PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA Approvato con deliberazione n. 11/CC del 28 gennaio 2016 1 Art. 1 Definizioni 1. Si riportano alcune definizioni tratte dal D.Lgs.
DettagliIL SITO ISTITUZIONALE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE
IL SITO ISTITUZIONALE DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'applicazione della Trasparenza Amministrativa nel Portale Istituzionale DomosWeb.PA MEM Informatica Srl - Nuoro PANORAMICA SULLE NORMATIVE PRINCIPALI
Dettagli