Città di Recco Provincia di Genova REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

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1 Città di Recco Provincia di Genova REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.124 del 10/12/1999 Modificato: deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 24/2/2000 deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 15/2/2001 deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 21/2/2002 deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 20/3/2003 Integrato: deliberazione di Consiglio Comunale n 28 del 22/5/2003 Modificato: deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 25/3/2004 deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 03/3/2005 Modificato ed integrato: deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 16/3/2006 deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 21/3/2007 deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 29/5/2008 deliberazione di Consiglio Comunale n.67 del 24/11/2011

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione dell imposta comunale sugli immobili nel Comune di Recco nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo , n. 446, e da ogni altra disposizione normativa. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo , n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. 1

3 TITOLO II NORME ANTIELUSIVE ART. 2 AREE FABBRICABILI - DEROGHE 1. Per considerare le aree non fabbricabili ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 504/92 devono verificarsi le seguenti condizioni: 1) in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2 dell art. 58 del D.Lgs. 446/97, il soggetto passivo dell ICI deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall art. 11 della legge , n. 9, con obbligo dell assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell anno successivo. 2) La quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all attività agricola da parte del soggetto passivo dell imposta e dei componenti il proprio nucleo familiare, deve comportare un reddito superiore al 50 per cento del reddito imponibile lordo totale prodotto nell anno precedente ai fini IRPEF. ART.3 IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI 1. L esenzione dall ICI concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali per l esclusivo utilizzo di particolari attività indicate tassativamente dalla lettera i) dell art. 7, comma 1, del D.Lgs. 504/92, compete esclusivamente per i fabbricati, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall Ente non commerciale di cui all art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a titolo di proprietà o di altro diritto reale immobiliare. 2. La esenzione di cui al precedente comma si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera i), che non abbiano esclusivamente natura commerciale. 2

4 TITOLO III NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA' FISCALE ART. 4 ABITAZIONI E PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI 1. Le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza. A queste abitazioni, nonché alle relative pertinenze di cui all art.4/bis, è applicata la stessa aliquota stabilita per le abitazioni principali; non compete invece la detrazione di cui all art. 8, comma 2 e comma 2-bis, del D. Lgs. 504/ L unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano dovuto trasferire la residenza da tale unità in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata né abitata da altri soggetti, a qualunque titolo. ART. 4/BIS PERTINENZE DELL ABITAZIONE PRINCIPALE 1. Agli effetti dell applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integranti dell abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, si considerano parti integranti dell abitazione principale una soffitta e una cantina, nonché il box o posto auto, limitatamente ad uno solo di essi, senza alcun limite relativamente all ubicazione. 3. Resta fermo che l abitazione principale o le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, a ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30 dicembre La detrazione d imposta è unica per l abitazione principale e pertinenze riconosciute, per cui l unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell imposta dovuta per l abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell imposta dovuta per le pertinenze dell abitazione principale medesima, appartenenti al titolare di questa. 4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. 5. Le norme di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento agli anni d imposta successivi al

5 ART.4/TER DECORRENZA RIDUZIONE RENDITA CATASTALE DA PARTE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA 1. In caso di pronuncia definitiva del ricorso in via amministrativa presso l Ufficio del Territorio o del procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria relativamente alla riduzione della rendita catastale di un immobile assoggettabile all imposta comunale sugli immobili, la nuova rendita attribuita sostituisce quella messa in atti dal catasto ma contestata dal contribuente. 2. Tale norma vale anche per gli anni precedenti. ART.5 VALORE DELLE AREE FABBRICABILI 1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti in un apposita tabella da approvarsi da parte della Giunta. Tali valori dovranno essere applicati all intera superficie necessaria al rilascio del permesso di costruire, compresa anche quella asservita o da asservire, indipendentemente dalla proprietà della stessa. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento. 3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta comunale e avrà decorrenza dall'anno d'imposta successivo a quello della sua adozione. Qualora non si deliberi diversamente nei termini del bilancio di previsione, la tabella approvata rimane in vigore anche per gli anni successivi. Per l anno 1999, il termine di adozione della suddetta deliberazione è fissato al 31 marzo Ai fini dell applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo. ART. 6 FABBRICATI INAGIBILI OD INABITABILI 1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche, i fabbricati che siano oggetto di uno dei sottoindicati provvedimenti e che risultino effettivamente inutilizzati: a) ordinanza di sgombero a seguito di calamità naturali; b) ordinanza di sgombero per motivi di pubblica incolumità; c) ordinanza di demolizione; 4

6 d) dichiarazione di inagibilità o inabitabilità; 2. Il contribuente potrà presentare una richiesta di dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, corredata da una perizia tecnica giurata, redatta da un professionista abilitato alla progettazione, purché sussistano, riferite all intero fabbricato, almeno due delle seguenti condizioni non rimediabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria: a) instabilità strutturale tale da rendere rischioso l accesso e la permanenza di persone all interno di una parte dei locali il cui volume lordo risulti complessivamente non inferiore al 30% dell intero edificio; b) caratteristiche igieniche incompatibili con la destinazione d uso delle unità immobiliari purché non determinate dalla presenza di rifiuti solidi, rifiuti ingombranti o liquami; c) assenza di servizi igienici all interno delle unità immobiliari destinate ad uso residenziale o destinate ad usi che comportino la permanenza di persone all interno dei locali; d) condizioni di notevole degrado della copertura, dei rivestimenti esterni e dei serramenti esterni; e) assenza o totale inadeguatezza degli impianti necessari in relazione alla destinazione d uso delle unità immobiliari ubicate all interno dell edificio. 3. Le stesse prescrizioni valgono in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ; 4. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità e per tutto il periodo durante il quale sussistono dette condizioni. 5. La riduzione è computata per l intero mese solo se è presentata entro i primi quattordici giorni del mese stesso. ART.7 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE 1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l ammontare pagato corrisponda al totale dell imposta dovuta. In tal caso, il soggetto che ha eseguito il versamento complessivo dell imposta, non ha diritto di chiedere il rimborso delle quote dovute dagli altri contitolari. 2. Se l imposta versata per conto dei contitolari è inferiore a quella dovuta da questi ultimi, la predetta regolarizzazione avverrà solamente su espressa istanza del contitolare che ha effettuato il versamento nella quale il medesimo dovrà indicare gli importi versati per conto degli altri. L istanza dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l imposta versata; se sarà presentata successivamente all emissione di avvisi di accertamento/liquidazione, per tale violazione sarà applicata una sanzione amministrativa di euro 15, Le predette norme valgono anche per gli anni precedenti. 5

7 ART.8 DICHIARAZIONI 1. I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione ai fini ICI, utilizzando esclusivamente il modello approvato con decreto ministeriale, nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti attengono a riduzioni di imposta e nei casi in cui dette modificazioni dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. 2. Il modello di dichiarazione di cui al comma 1 deve essere, altresì, utilizzato in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini ICI non sono acquisibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale e, comunque, nei casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell obbligazione tributaria. 3. La dichiarazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui le modificazioni si sono verificate. 4. Il modello di cui ai commi precedenti deve essere consegnato direttamente all Ufficio tributi del Comune, che rilascia ricevuta, o può essere spedito a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno. La spedizione può essere fatta anche dall estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In ogni caso la data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione. 5. Nel caso in cui più persone siano contitolari di diritti reali sull immobile, ciascun titolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. E consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta purché comprensiva dei dati di tutti i contitolari. 6. Le comunicazioni ICI relative all anno di imposta 2007, presentate nei termini, si intendono aventi lo stesso valore dato dalla legge alla dichiarazione ICI di cui al primo comma. 6

8 TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE ART. 9 RISCOSSIONE DELL IMPOSTA 1. La riscossione dell imposta è effettuata direttamente dal Comune. 2. L imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti passivi è versata alla Tesoreria del Comune direttamente o tramite conto corrente postale. Il versamento può essere effettuato anche tramite il sistema bancario, con accredito alla Tesoreria comunale, secondo le modalità che saranno stabilite dai decreti attuativi previsti dall art. 17, comma 87, della Legge 127/ Con successive determinazioni del Funzionario responsabile della gestione ICI, in accordo con la Tesoreria comunale e con l Ente Poste, sono stabilite le caratteristiche delle distinte per il versamento diretto e del bollettino di conto corrente postale, nonché le modalità di trasmissione dei dati all ufficio tributi ai fini dell attività di controllo. 4. Fino all emanazione della predette determinazioni di cui al punto 3 il versamento, sia diretto, sia tramite il servizio postale, è effettuato utilizzando il bollettino di conto corrente postale, intestato alla Tesoreria comunale, avente le caratteristiche stabilite dal Decreto Interministeriale del 12 maggio 1992 e, in caso di ravvedimento utilizzando il bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, conforme al Decreto Interministeriale del 5 agosto A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è soppressa la riscossione dell imposta a mezzo di versamento al concessionario della riscossione, prevista dall art. 10, comma 3, del D.Lgs. 504/ Non si fa luogo al versamento se l imposta comunale sugli immobili da versare annualmente è non superiore a euro 3,00. ART. 10 DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO 1. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere differiti i termini ordinari dei versamenti e di presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari per tutti o per categorie interessate dalle predette calamità. 2. Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile può stabilire con provvedimento motivato differimenti di termini per la presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni e per il versamento dell'imposta per un periodo contingente non superiore a mesi sei nel caso di successione ereditaria in corso. 7

9 ART. 11 RIMBORSI 1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. Gli interessi sui rimborsi decorrono dalla data dell eseguito versamento. 3. Non si fa luogo a rimborso se l importo da rimborsare, comprensivo degli interessi, è inferiore a euro 12, Il predetto termine di prescrizione di cinque anni non si applica nell ipotesi di versamenti relativi ad immobili situati in altri Comuni. 5. Qualora la domanda di cui al comma 1 risulti incompleta ai fini dell operatività del rimborso richiesto, l integrazione deve essere effettuata, a pena di archiviazione della domanda stessa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione formulata dall Ufficio Tributi. 6. Il rimborso dell imposta riconosciuta non dovuta è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda del contribuente. Detto termine viene interrotto se il responsabile del procedimento richiede all interessato o ad altra pubblica amministrazione dati, notizie e documenti rilevanti per il rimborso stesso e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Tale disposizione vale anche per gli anni precedenti. 8

10 TITOLO V NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI 1. L attività di accertamento può essere effettuata anche secondo criteri selettivi, stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario responsabile della gestione del tributo, sulla base della capacità operativa dell Ufficio Tributi, attenendosi ai seguenti criteri di massima: - selezione casuale dei soggetti passivi da controllare rispetto al totale; - individuazione di alcune tipologie di immobili; - individuazione di alcune categorie catastali; - selezione di contribuenti con determinate agevolazioni; - selezione di immobili da controllare in base ad una determinata ubicazione; - selezione in base ad altri criteri che la Giunta Comunale riterrà opportuno stabilire. 2. Il predetto ufficio pone in essere le azioni di controllo stabilite dalla Giunta, con onere di riferire alla stessa, a consuntivo, i risultati conseguiti, nonché di proporre eventuali iniziative in merito alle verifiche da condurre in futuro. 3. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell imposta. ART.13 ACCERTAMENTO DELL IMPOSTA 1. Il Comune verifica le dichiarazioni, comunicazioni e pagamenti del tributo ed emette motivato avviso di accertamento in caso di violazioni alle disposizioni vigenti in materia, di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni o degli interessi. 2. L avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l imposizione. 3. Relativamente alle annualità pregresse all'entrata in vigore del presente regolamento è eliminato il controllo formale delle dichiarazioni. Il medesimo potrà essere effettuato secondo criteri selettivi stabiliti dalla Giunta comunale. 4. Non si procede all'attività di liquidazione e/o accertamento per importi al di sotto di euro 12,00, cumulativi di imposta, sanzioni e interessi. 9

11 ART. 14 POTENZIAMENTO ATTIVITA UFFICIO TRIBUTI 1. Al fine di potenziare le attività del Servizio Tributi, in particolare sul fronte dell accertamento di forme di evasione totale o parziale dell I.C.I. o degli altri tributi locali, ai sensi dell art. 3, comma 57, della legge 662/96 e dell art. 59, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 446/97, viene destinata una percentuale del gettito I.C.I. riscosso annualmente nelle misure e per la costituzione dei fondi sottoindicati: a) percentuale I.C.I. pari allo 0,5 per cento per un fondo incentivante da ripartire annualmente tra i dipendenti del Servizio Tributi; b) percentuale I.C.I. pari allo 0,4 per cento per un fondo relativo al potenziamento della struttura organizzativa. 10

12 TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART.15 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Nell esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall art. 52 del D.Lgs , n. 446 e come consentito dall art. 50 del D.Lgs. 449/1997, viene introdotto l istituto di accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 218 del 19 giugno L ambito applicativo dell accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili per la quale interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo dell Ufficio sulla base dei diversi criteri di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell imposta l istituto dell accertamento con adesione viene meno, in quanto l obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, così come viene meno, per lo stesso motivo, nei casi di tardivo, parziale, omesso versamento accertato in base ad elementi denunciati/comunicati all ufficio ICI dal contribuente stesso. ART.16 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DEFINITORIO 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) a cura dell ufficio, prima della notifica dell avviso di accertamento. b) su istanza del contribuente, subordinatamente all avvenuta notifica dell avviso di accertamento. ART.17 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL UFFICIO 1. L Ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati: a) i periodi d imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno, l ora e il luogo della comparizione per definire l accertamento con adesione; c) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 2; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte di cui alla lettera c). 11

13 2. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell invito di cui al comma 1 rinunciando pertanto alla possibilità di successivi accertamento con adesione o contenzioso tributario - mediante comunicazione all Ufficio tributi e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell articolo 22, comma 1, è ridotta alla metà. 3. Il pagamento delle somme dovute indicate nell invito di cui al comma 1 deve essere effettuato con le modalità di cui all articolo 8 del D.Lgs. 218/1997, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. 4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 2, l Ufficio tributi provvederà al recupero coattivo mediante formazione di apposito titolo esecutivo e si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all art. 8, comma 3-bis del D.Lgs. 218/ Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell esercizio dell attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del comma 1 per l eventuale definizione dell accertamento con adesione. 6. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all invito stesso non è sanzionabile, così come l attivazione del procedimento da parte dell ufficio non riveste carattere di obbligatorietà. 7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune. ART.18 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE 1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall invito di cui all art. 17, può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima dell impugnazione dell atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 2. L impugnazione dell avviso comporta rinuncia all istanza di definizione dell accertamento con adesione. 3. La presentazione dell istanza produce l effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell istanza sia i termini per l impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell istanza di definizione, l Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l invito a comparire. 5. Con riferimento al presupposto dell accertamento con adesione e cioè la presenza di materia concordabile (aree edificabili - art. 15, comma 2), al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, si evidenzia che l eventuale presentazione dell istanza di accertamento con adesione per avvisi di accertamento non relativi ad aree edificabili è priva di effetto. 12

14 ART.19 INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L ACCERTAMENTO 1. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell invito, comporta rinuncia alla definizione dell accertamento con adesione. 2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 3. Il Funzionario incaricato del procedimento dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato. ART.20 ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE 1. A seguito del contraddittorio, ove l accertamento venga concordato con il contribuente, l Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile. 2. Nell atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione. ART.21 PERFEZIONAMENTI ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE 1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell atto stesso. 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire all Ufficio la quietanza dell avvenuto pagamento. L Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l esemplare dell atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 3. E ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale quando l importo dovuto è superiore a Euro 2.600,00 con le modalità previste dall art. 8 del D.Lgs. 218/ Il perfezionamento dell atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile da parte dell ufficio. 5. L intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima. 13

15 6. Qualora l adesione sia conseguente alla notifica dell avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione. ART.22 RIDUZIONE DELLE SANZIONI 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione della sanzione amministrativa relativa a ritardati, parziali od omessi versamenti per la quale, per legge, non è prevista alcuna riduzione. 2. L infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all accertamento del Comune, rendono inapplicabile l anzidetta riduzione. 3. Le sanzioni scaturenti dall attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione. 14

16 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE ART.23 SANZIONI 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 51, Se la dichiarazione presentata è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta. 3. Se l omissione o l errore attengono ad elementi non incidenti sull ammontare dell imposta si applica la sanzione amministrativa da 51,00 a 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. 4. Nei casi di omesso e parziale versamento, sia in acconto che a saldo, si applica la sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato, prevista dall art. 13 del D.Lgs. n. 471/ Per il tardivo versamento dell imposta, sia in acconto che a saldo, si applica la sanzione amministrativa del 30% dell importo tardivamente versato; la sanzione è ridotta ad 1/15 (2%) per ciascun giorno di ritardo qualora il versamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 15 giorni. 6. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l identificazione del soggetto che li esegue e per l imputazione della somma versata, si applica, ai sensi dell art. 15 del D.Lgs. n. 471/1997, la sanzione da 103,00 a 516, Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. 7 bis. Qualora un avviso di accertamento, emesso in materia di aree fabbricabili, non sia stato preceduto dall invito al contradditorio di cui all art. 17, comma 1, le sanzioni di cui al comma precedente saranno ulteriormente ridotte alla metà a favore del contribuente che rinuncia ad impugnare l avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenendo conto delle predette riduzioni. 8. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi giornalieri nella misura fissata dal Regolamento per la determinazione del calcolo degli interessi e delle modalità di compensazione in materia di tributi comunali. 9. Per gli avvisi di accertamento in rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, e gli avvisi di accertamento d ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti rimasti parzialmente o totalmente impagati, il Comune attiva, entro il termine fissato dalle vigenti disposizioni di legge, la procedura necessaria per la riscossione coattiva mediante formazione dell apposito titolo esecutivo previsto dalla legge vigente (ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 o cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973). Qualora si ricorra all ingiunzione fiscale ogni spesa relativa verrà imputata in capo al contribuente insolvente. 10. Su richiesta del contribuente che ha ricevuto un atto notificato dal Comune, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di 15

17 obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento secondo le modalità previste dall art. 19 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602, in quanto compatibili. ART.24 ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ge nnaio ART.25 NORME TRANSITORIE 1. A seguito della soppressione, con il precedente art. 8, dell obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno

18 INDICE TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 1 TITOLO II NORME ANTIELUSIVE Art. 2 - Aree fabbricabili deroghe Art. 3 - Immobili utilizzati da Enti non commerciali pag. 2 pag. 2 TITOLO III NORME SEMPLIFICATIVE E DI EQUITA FISCALE Art. 4 - Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti. Art. 4bis - Pertinenze dell abitazione principale pag. 3 pag. 3 Art. 4ter Decorrenza riduzione rendita catastale da parte di Commissione Tributaria Art. 5 - Valore delle aree fabbricabili Art. 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili. Art. 7 - Versamenti effettuati da un contitolare Art. 8 - Dichiarazioni e comunicazioni pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 6 TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE Art. 9 - Riscossione dell imposta Art Differimento dei termini per il versamento pag. 7 pag. 7 Art Rimborsi pag. 8 17

19 TITOLO V NORME IN MATERIA DI ACCERTAMENTO Art Disposizioni in materia di controlli Art Accertamento dell imposta Art Potenziamento attività Servizio Tributi pag. 9 pag. 9 pag. 10 TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE Art Ambito di applicazione Art Attivazione del procedimento definitorio Art Procedimento ad iniziativa dell ufficio Art Procedimento ad iniziativa del contribuente Art Invito a comparire del definire l accertamento Art Atto di accertamento con adesione Art Perfezionamento ed affetti della definizione Art. 22 Riduzione delle sanzioni pag. 11 pag. 11 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 13 pag. 13 pag. 14 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art Sanzioni Art Entrata in vigore Art Norme transitorie pag. 15 pag. 16 pag

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