Prot. n. F63/RNS Bologna, 3 aprile 2012
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1 Prot. n. F63/RNS Bologna, 3 aprile 2012 OGGETTO: Decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative [c.d. "Decreto Milleproroghe"], convertito con modificazioni dalla legge n. 14 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2011), in corso di conversione. Il Decreto Legge , n. 216, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative [c.d. "Decreto Milleproroghe"], è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge , n. 14 (S.O. n. 36/L alla Gazz. Uff. n. 48 del ). La Legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (28 febbraio 2012). Con la presente siamo ad evidenziarvi, rispetto a quanto illustrato con nostra circolare n. RNS F32 dell sul decreto legge n. 216, le modificazione apportate dalla legge di conversione. Nella sotto riportata tabella riepilogativa le modifiche sono evidenziate in colore giallo. SOSTITUTI D IMPOSTA Art. 29, commi 2 e 3 REDDITI DI CAPITALE MODIFICHE ALLA DECORRENZA DELLA RITENUTA ALLA FONTE NELLA NUOVA MISURA DEL 20% SU TALUNI INTERESSI E PROVENTI Come noto il D.L n. 138 ha effettuato un riallineamento delle aliquote delle ritenute alla fonte: sulla maggior parte dei redditi di capitale. Le precedenti aliquote del 12,5% e del 27% sono state modificate nella misura del 20% (si veda ns. circolare n. RNS F131 del ). Sono rimasti esclusi dall adeguamento, tra gli altri, gli interessi, premi e altri proventi derivanti da: obbligazioni e titoli di Stato obbligazioni emesse da Stati White List titoli di risparmio per l economia del Mezzogiorno risultato netto delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252/05 Il decreto 138/2011 prevedeva varie decorrenze per l applicazione della nuova misura della ritenuta alla fonte. Il decreto in oggetto, modifica le decorrenze di taluni interessi.
2 2 In particolare: per gli interessi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali (anche se rappresentati da certificati): la ritenuta è passata dal 27% al 20% ed il D.L. n. 138/2011 prevedeva che la nuova misura fosse applicabile dagli interessi divenuti esigibili dall Il decreto in oggetto prevede, invece, che la nuova misura si applica dagli interessi maturati a partire dall Ne consegue che gli interessi maturati entro il , anche se esigibili dopo tale data, continueranno a scontare la ritenuta del 27%; per i proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine su titoli e valute (art. 44, comma 1, lett. g-bis) del Tuir): secondo le disposizioni del decreto in commento, la nuova ritenuta del 20% è applicabile dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato anteriormente all e avente durata non superiore a 12 mesi; per gli interessi e proventi delle obbligazioni e titoli similari: il decreto in oggetto prevede che la nuova ritenuta del 20% si applica agli interessi maturati a decorrere dall ; per gli interessi derivanti da prestiti sociali effettuati da soci persone fisiche a piccole e micro cooperative: la ritenuta a titolo d imposta del 12.5% passa al 20% ed è applicabile nella nuova misura sugli interessi divenuti esigibili dall (per i prestiti alle cooperative medio grandi la ritenuta era già al 20%); per i dividendi percepiti dall da persone fisiche su partecipazioni non qualificate: la ritenuta a titolo d imposta passa dal 12,5% al 20% (quelli percepiti da persone fisiche su partecipazioni qualificate e quelli percepiti da soggetti diversi dalle persone fisiche, continuano a non essere soggetti a ritenuta alla fonte). Art. 29, comma 6-bis In sede di conversione in legge, è stata prorogata anche per il 2012 la possibilità di beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia per i soggetti non residenti.
3 3 DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A SOGGETTI NON RESIDENTI Si ricorda che le detrazioni per carichi di famiglia possono essere applicate ai soggetti non residenti a condizione che gli stessi dimostrino con idonea documentazione che i propri familiari non residenti in Italia non possiedono redditi superiori a 2.840,51 euro e che non godono nel proprio Paese di residenza di alcun beneficio similare (art. 1, comma 1324 L. 296/2006). La detrazione relativa all anno 2012 non rileva ai fini della determinazione dell acconto Irpef per l anno Art. 29, comma 7 PROROGA DEI TERMINI PER L AVVIO DELLA PRESENTAZIONE DEL MOD. 770 SEMPLIFICATO MENSILE Il termine per l avvio, in via sperimentale, della presentazione telematica del mod. 770 semplificato mensile, da ultimo prorogato al dal D.L n. 225, è stato ulteriormente prorogato all Decorrenza: dall Art. 29, comma 14 ADDIZIONALI REGIONALI ALL IRPEF PROROGA DEL TERMINE PER LE DELIBERAZIONI REGIONALI Per l anno 2011, è stato prorogato al il termine entro il quale le Regioni possono deliberare l aumento o la riduzione delle aliquote dell addizionale regionale all Irpef. In ogni caso l aumento o la diminuzione si applicano all aliquota di base dell 1,23% e le maggiorazioni già vigenti alla data di entrata in vigore del decreto ( ) si intendono applicate sulla predetta aliquota base dell 1,23%. Art. 29, comma 16-quinquies AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI RIENTRATI IN ITALIA In sede di conversione il legge, sono state modificate le disposizioni relative all ottenimento dei benefici fiscali (riduzioni dell imponibile per lavoratori e lavoratrici con redditi di lavoro dipendente e autonomo e d impresa), da parte dei soggetti (persone fisiche) che rientrano a lavorare in Italia (ns. circolare n. RNS F112 del ). In particolare sono state apportate modifiche sia alla durata del beneficio fiscale che alle condizioni soggettive. DURATA DEL BENEFICIO: i benefici fiscali sono previsti
4 4 dalla data di entrata in vigore della legge n. 238/2010 ( ) fino al periodo d imposta in corso al (era ). CONDIZIONE SOGGETTIVA: hanno diritto ai benefici i cittadini della UE che a partire dalla data del sono in possesso dei requisiti richiesti dall art. 2 della legge n. 238/2010. (precedentemente la condizione si doveva avere alla data del ). Art. 29, comma 16-sexies LAVORATORI TRANSFRONTALIERI In sede di conversione in legge, è stato prorogata anche per l anno 2012 la disposizione che prevede che i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorrono alla formazione del reddito per la parte che eccede euro La suddetta proroga è stata attuata mediante una modifica all art. 1, comma 204 della legge n. 244/2007. VARIE Art. 29, comma 6 PROROGA REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITA Il decreto milleproroghe riapre il termine (scaduto il 4 ottobre 2011) per la chiusura delle partite IVA inattive già previsto dall art. 23, comma 23, D.L. n. 98/2011. Il termine è stato riaperto e prorogato al 2 aprile Per un approfondimento si rinvia alle nostre circolari sull argomento n. RNS F100 del 27 luglio 2011 e n. RNS F127 del 23 settembre Art. 29, comma 8 RICONOSCIMENTO RURALITA IMMOBILI Come già segnalatovi con ns circolare Prot. n. RNS F08 del 12/01/2012, ai sensi del comma 8, art. 29, D.L. n. 216/2011 in commento, era stata disposta una proroga al 31 marzo 2012 per la presentazione delle domande da inoltrare per il corretto classamento dei fabbricati rurali. In sede di conversione del D.L. 216/2011, è stata disposta una ulteriore proroga. La norma, nel testo finale risultante, dispone, infatti, che restano salvi gli effetti delle domande di variazione
5 5 della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità... Le domande da inoltrare per il corretto classamento dei fabbricati rurali possono, pertanto, essere utilmente presentate fino alla suddetta data del 30 giugno p.v.. Art. 29, comma 15 e 15-bis PROROGA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI ALLUVIONE LIGURIA Il comma 15, dell art. 29 in commento, dispone la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari nonché dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi INAIL che scadono: - nel periodo dal 1 ottobre 2011 al 30 giugno 2012 per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara; - nel periodo dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 4 all 8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova e di Livorno, nonché nel territorio del comune di Ginosa e della provincia di Matera; - nel periodo dal 22 novembre al 30 giugno 2012 per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina senza che sia possibile il rimborso di quanto eventualmente già versato. Il versamento delle somme oggetto della suddetta proroga andrà invece effettuato a decorrere dal 16 luglio 2012 in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo. La sospensione si applica limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attività svolte nelle predette aree. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri saranno stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione. A tal fine sarà predisposto dai Commissari delegati (avvalendosi dei Comuni) l elenco dei soggetti beneficiari dell agevolazione.
6 6 Art. 29, comma 16- bis RIAPERTURA DEFINIZIONE LITI PENDENTI NON SUPERIORI A EURO Sull argomento si veda la nostra circolare n. RNS F59 del 27/3/2012. Cordiali saluti. Allegato: - Art. 29 del D.L. n. 216 del , convertito dalla legge n. 14 del
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