SCHEDA DELLE NOVITA PREVIDENZIALI INTRODOTTE DALLA L. 111/2011 (D.L. 98/2011) E DALLA L. 148/2011 (D.L.138/2011).

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1 SCHEDA DELLE NOVITA PREVIDENZIALI INTRODOTTE DALLA L. 111/2011 (D.L. 98/2011) E DALLA L. 148/2011 (D.L.138/2011). Modifiche per chi dovrà accedere alla pensione (dipendenti del settore pubblico) 1. Anticipo al 2013 aumento età pensionabile legato all incremento della speranza di vita (art. 18, comma 4 L.111/2011); 2. Posticipo decorrenza della pensione di anzianità con 40 anni di contributi (art. 18, commi 22-ter, 22-quater e 22- quinques L. 111/2011); 3. riduzione pensioni ai superstiti, in ragione della differenza di età tra i coniugi e della durata del matrimonio (art. 18, comma 5 L. 111/2011). Pensioni vecchiaia e anzianità con quote e assegno sociale (solo Inps) La Legge 102/2009 (D.L. 78/09) all art.22-ter prevede che i requisiti anagrafici delle pensioni sia di vecchiaia (65 per donne e uomini dal ) che di anzianità a quote ( 61 età e 36 contrib. = quota 97 dal ), vengano adeguati agli incrementi della speranza di vita rilevato dall ISTAT a cadenza triennale.

2 Pertanto come successivamente stabilito dalla Legge 111/2011 (D.L. 98/2011) a decorrere dal i requisiti d età di entrambe le tipologie di pensione verranno adeguati all indice di speranza di vita, che in sede di prima applicazione non potrà superare i tre mesi (teoricamente le rilevazioni Istat potrebbe prevedere una maggiorazione anche minore o assente). Il successivo adeguamento sarà, eventualmente, effettuato dal (cadenza triennale) sempre sulla base delle rilevazioni Istat sulle variazioni della speranza di vita del triennio precedente. Ipotesi applicativa del massimo di aggiornamento (3 mesi) : PENSIONE D ANZIANITA A QUOTE ANNO REQUISITI QUOTA età + 36 contr. o 61 età e 35 contr età + 36 contr. o 61 età e 35 contr e 3* età + 36 contr. o 62 e 3 età + 35 contr. 97 e e 3* età + 36 contr. o 62 e 3 età + 35 contr. 97 e e 3* età + 36 contr. o 62 e 3 età + 35 contr. 97 e 3 *La stima dell incremento dei requisiti legati alla speranza vita è quello ipotizzato dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto legge sulla manovra. Dal 2016 è necessario attendere il risultato del calcolo della speranza di vita che verrà comunicato non meno di 12 mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento. Il pagamento della pensione decorrerà trascorsi 12 m dalla maturazione del requisito.(l.122/2010 art.12 c.1 e 2 )

3 Pensioni di anzianità con 40 anni di contributi: posticipo delle decorrenze di pagamento dei trattamenti(finestre) (art. 18, commi 22-ter, 22-quater e 22-quinquies) Posticipo delle decorrenze del pensionamento (in AGGIUNTA ai 12 mesi già previsti per requisiti maturati dall ): 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012; 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013; 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal La disposizione non si applica a coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011 e al comparto scuola. PENSIONI DI ANZIANITA CON 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE Decorrenza del pagamento della pensione 2011 Decorsi 12 mesi da maturazione requisito 2012 Decorsi 13 mesi da maturazione requisito 2013 Decorsi 14 mesi da maturazione requisito 2014 Decorsi 15 mesi da maturazione requisito Anno maturazione 40 a. di contributi

4 ANNO PENSIONI DI VECCHIAIA DONNE e UOMINI REQUISITO DONNE e UOMINI (con aumento per aspettativa di vita) DECORRENZA (finestra) pagamento pensione D - 65 U 62 D - 66 U e 3* mesi ** 66 e 3 mesi e 3* mesi ** 66 e 3 mesi e 3* mesi ** 66 e 3 mesi e 7* mesi ** 66 e 7 mesi *Incremento speranza di vita su ipotesi del Governo indicata nella relazione tecnica allegata al decreto legge sulla manovra. ** Decorrenze valide salvo per coloro che abbiano maturato il diritto con requisiti diversi. PROMEMORIA DATA MATURAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA + MINIMO 3 MESI INDICE SPERANZA DI VITA (dal 2013) + FINESTRA DI 12 MESI (+ 1 PER I 40 ANNI DI CONTRIB. dal 2012 a crescere = DATA DI PAGAMENTO DELLA PENSIONE

5 Pensioni ai superstiti (art.18 comma 5) Viene ridotta, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1/1/2012, l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti dell'assicurato o pensionato deceduto. La riduzione opera nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni: 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di 10. Le disposizioni non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, o inabili. Esempio: pensionato di 80 anni che si sposa con una donna di 59 anni: se il decesso del pensionato avviene trascorso 1 anno dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 90%; se il decesso avviene trascorsi 9 anni dal matrimonio, la reversibilità viene ridotta del 10%.

6 MANOVRA BIS ( D.L. 138 del 13 AGOSTO 2011 convertito con modificazioni nella Legge 148 del 14 settembre 2011 L art. 1 c.16 proroga la facoltà delle Amministrazioni Pubbliche (art.1 c.2 L.165/2001) di risolvere il rapporto di lavoro(collocare a riposo) coloro che maturano l anzianità massima contributiva di 40 anni di contribuzione anche negli anni (come già previsto per gli anni 2009,2010 e 2011 dall art.72 c.11 del D.L.112/2008 convertito con Legge 133/2008). Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari e salvo specifici decreti ai comparti sicurezza, difesa e esteri. SCUOLA E UNIVERSITA INSEGNANTI L Art.1 c.21 modifica quanto stabilito dall art.59 c.9 Legge 449/1997 specificando che con effetto dal per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico DELL ANNO SUCCESSIVO (1 SETTEMBRE e 1 NOVEMBRE), con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico(pagamento della pensione) nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno.resta ferma l applicazione della previgente disciplina all entrata in vigore del presente comma per coloro che maturano i requisiti al pensionamento entro il

7 TERMINI DI PAGAMENTO DEL TFS L art. 1 c.22 modifica quanto stabilito dall art.3 c.2 Legge 140/1997 specificando che alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio,comunque denominati, dei dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa che ne hanno titolo per le cause di volontarie dimissioni (pensioni d anzianità a quote o recessi volontari senza diritto a pensione secondo la normativa vigente) o recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall impiego, ecc), l ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. N.B.: La corresponsione agli aventi diritto avverrà entro i successivi tre mesi (che si aggiungono ai termini precedenti per un totale di 27 mesi), decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Nei casi, invece, di cessazioni dal servizio per raggiungimento dei limiti d età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, nonché le cessazioni dal servizio a seguito di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento della scadenza prevista dal contratto individuale, l ente erogatore provvederà decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. N.B.: La corresponsione agli aventi diritto avverrà entro i successivi tre mesi (che si aggiungono ai termini precedenti per un totale di 9 mesi), decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

8 I termini di cui sopra e come previsto dall art.1 c.23 D.L.138/2011 non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. I nuovi termini di liquidazione decorrono dal 13 agosto 2011 (entrata in vigore del D.L.138), con esclusione di colore che hanno maturato i requisiti pensionistici prima dell entrata in vigore del D.L. in questione e per il personale della scuola e dell università che maturano i requisiti entro il la cui decorrenza dei termini di pagamento rimane regolata dall art.59 comma 9 L.449/97. Rimane inalterata la modalità di erogazione rateale prevista dall art.12, commi 7-9 D.L.78/2010 convertito in L.122/2010 (prestazioni di importo superiore a euro).

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