REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E N T E N Z A nel proc. n. /2011 RG promosso da P. E. con l avv. O. V. - ricorrente - contro A. con l avv. G. D. e l avv. L. R. - resistente - OGGETTO: lavoro subordinato indennità spettante, durante il congedo straordinario, a lavoratrice madre di soggetto con handicap in situazione di gravità ex art. 42, quinto comma, del decreto legislativo , n. 151 MOTIVAZIONE 1

2 P. E. è dipendente, con mansioni di ausiliaria A pos. 1, della convenuta A. (di seguito, A.). Nel periodo , il rapporto di lavoro si è trasformato in part-time orizzontale, con riduzione dell orario di lavoro da 30 a 20 ore settimanali. Durante tale periodo, e precisamente dal , al fine di assistere la figlia Z. Z. A. (nata il ), avente handicap grave accertato il ( dislalia in esito a malformazione facciale inquadrata nell ambito della sdr. di Pierre Robin; livello cognitivo borderline; dorsalgia cronica in dorso curvo con scapole alate ), la P. ha ottenuto dalla cit. datrice di lavoro il congedo biennale retribuito previsto dall art. 42, quinto comma, del decreto legislativo , n. 151 (norma dedicata appunto ai riposi e permessi per i figli con handicap grave). Durante detto periodo di congedo ordinario, e precisamente l , il part-time è terminato e il rapporto di lavoro della P. è tornato a tempo pieno, con 36 ore di lavoro alla settimana. La controversia tra la P. e l A. sorge proprio a causa di tale trasformazione del rapporto di lavoro da part time a tempo pieno durante il periodo di congedo: la lavoratrice sostiene infatti che la misura dell indennità spettantele dall al (termine del congedo), deve essere pari alla retribuzione calcolata sulla base del rapporto di lavoro a tempo pieno, con la conseguenza che l A. le dovrebbe la somma di euro ,84; l A., invece, afferma che l indennità resta ferma all ultima retribuzione corrisposta alla P. prima del periodo di congedo, calcolata quindi sulla base del rapporto di lavoro part time. 2

3 Delineato in tal modo l oggetto del giudizio, ricorda questo Tribunale che il cit. art. 42, comma 5, del decreto legislativo , n. 151 (nel testo vigente all epoca), prevedeva che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L attuale comma 5 ter (l originario comma 5 è stato infatti sostituito, con gli attuali commi da 5 a 5-quinquies, dalla lettera b) del comma 1 dell art. 4, decreto legislativo , n. 119), dispone ora che durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Ritiene questo Tribunale che la ratio di entrambe le norme sia - all evidenza - quella di non frapporre ostacoli ed anzi favorire il genitore che intenda prestare assistenza al figlio con handicap grave, garantendogli la corresponsione - a titolo di indennità - della stessa somma percepita a titolo di retribuzione fissa e continuativa immediatamente prima del periodo di congedo, senza alcuna diminuzione. In tal modo, il legislatore intende incentivare il genitore a prestare assistenza al figlio con handicap grave, garantendogli che egli, durante il periodo di congedo, non subirà alcuna diminuzione della retribuzione prima percepita, corrisposta ora sotto forma di indennità. Pertanto, il lavoratore che chiede ed ottiene il congedo, sa che, a causa del congedo, egli non subirà alcun pregiudizio relativamente all importo mensile che egli percepiva a titolo di 3

4 retribuzione prima del congedo. Il lavoratore che meritevolmente presta assistenza al figlio con handicap grave ed ottiene il congedo, sa che, durante tale periodo di congedo, può contare sulla stessa somma mensile che egli percepirebbe se egli lavorasse regolarmente. La norma intende favorire il congedo, garantendo al lavoratore lo stesso trattamento retributivo mensile che egli percepirebbe se egli, invece di essere in congedo, prestasse regolarmente la propria attività lavorativa. Il legislatore intende dunque neutralizzare gli eventuali effetti negativi della sospensione dell attività lavorativa sulla retribuzione, causati dal congedo, garantendo al lavoratore che, quanto a retribuzione mensile, egli percepirà - a titolo di indennità - la stessa somma che avrebbe percepito se avesse regolarmente lavorato. Se il lavoratore, a causa del congedo, subisse una diminuzione della retribuzione, egli sarebbe - all evidenza - disincentivato a richiederlo, soprattutto considerando che si tratta di retribuzioni non elevatissime, posto che l indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo annuale di euro ,06 annui. Il legislatore intende dunque evitare che il timore della diminuzione della retribuzione rispetto a quella che percepirebbe se lavorasse effettivamente, possa indurre il lavoratore a non chiedere il congedo. Applicando tale principio di neutralizzazione alla fattispecie concreta, una volta che il rapporto di lavoro della P. si è trasformato da part-time orizzontale a full time, appare necessario che, al fine di evitare che la P. subisca un pregiudizio a causa del congedo ottenuto al fine di assistere il figlio con handicap grave, l indennità venga 4

5 commisurata alla nuova retribuzione mensile full time alla quale ella avrebbe avuto diritto se avesse regolarmente lavorato, invece che essere in congedo per assistere la figlia. E chiaro che se si fosse verificata l ipotesi inversa (passaggio da full time a part time), per effetto del medesimo principio di neutralizzazione, anche la misura dell indennità avrebbe seguito la stessa sorte, andando quindi in diminuzione. Condivide pertanto questo Tribunale l interpretazione adottata anche da Inps al punto n. 4 della circolare n. 64 del , secondo cui Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale. In caso di variazioni successive nell orario di lavoro previsto nel corso del periodo di congedo richiesto (passaggio da un periodo part time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno e viceversa), la retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo straordinario: la retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre quella effettiva ). dispositivo. Di quid l accoglimento del ricorso, con le declaratorie di cui in Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P Q M Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, accerta che, dall fino al , l indennità e la contribuzione figurativa vanno calcolate con riferimento alla retribuzione (voci fisse e continuative) spettante alla ricorrente sulla base del contratto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali). 5

6 Condanna quindi la convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro ,84, con interessi legali e rivalutazione Istat dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al saldo; condanna inoltre la medesima convenuta al versamento dei contributi nella misura sopra detta. Condanna infine la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di 2.447,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali. In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano tassativamente omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche in esso indicate (art. 52 del decreto legislativo , n. 196; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali , in G.U ). Trento, 24 maggio 2012 Il Giudice del lavoro dott. Roberto Beghini 6

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