Anche qui la questione può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice.
|
|
- Aniello Raffaello Mazzoni
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Decorrenza degli interessi legali e prescrizione: la decisione della Corte dei Conti Corte dei Conti, sez. II appello, sentenza n. 457 (Massimo Cassiano) I nostri attenti lettori ricorderanno che ci siamo già occupati del problema poco più di quattro anni fà (Pensione privilegiata: sulla decorrenza degli interessi legali e anatocistici) commentando una sentenza della Sezione Emilia-Romagna della Corte dei Conti: siamo stati, però, troppo ottimisti nello scrivere che la Corte dei Conti ha fatto definitivamente giustizia giacchè se ne è dovuta far carico ancora una volta oggi. La questione, oltretutto era ancora più delicata, perché non si impugnava un errato provvedimento dell Amministrazione, ma una Decisione della stessa Corte dei Conti, in primo grado! Anche qui la questione può apparire complessa, ad una prima lettura della Sentenza che oggi pubblichiamo, ma in realtà è semplice. Per le solite lungaggini delle questioni pensionistiche, il Giudice aveva deciso, nel 2003, su un ricorso del 1996, che al povero ricorrente spettava la pensione privilegiata militare tabellare vitalizia sin dal 1983 (!): fin qui tutto normale, ma il problema era che gli riconosceva gli interessi legali soltanto dal ritenendo prescritti - oltre il limite di legge dei cinque anni dalla presentazione del ricorso - gli interessi dovuti per il periodo precedente! Quindi, ancora una volta, oltre al danno la beffa! La Sezione d Appello della Corte, ricostruita con estrema chiarezza e linearità sia la specifica vicenda sia il quadro normativo a cui fare riferimento, ha ribadito che: la causa del credito pensionistico (elemento fondamentale del rapporto obbligatorio) è comune sia alla sorte principale che agli accessori (quali l indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui relativi ratei arretrati). Ricordato, quindi, che ai sensi dell art c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che (art. 143, comma 5, del D.P.R. 1092/73) il termine di prescrizione non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell assegno riconoscibile sia portato a conoscenza dell interessato, la Sentenza ha riconosciuto e sarebbe falsa modestia non esserne orgogliosi come difensori che : Si deve convenire. con la difesa dell appellante che all interessato non può essere imputata alcuna inerzia, avendo lo stesso dopo la domanda iniziale presentata nel sempre continuato ad esercitare il suo diritto con continue richieste, istanze di sollecito, atti di diffida, domande di aggravamento ed - infine con ricorso alla Corte dei Conti. Insomma, seppure dopo ben ventisei anni, Giustizia è fatta! (Altalex, 11 dicembre Nota di Massimo Cassiano) interessi legali prescrizione corte dei conti Massimo Cassiano Corte dei Conti Sezione II d'appello Sentenza 23 settembre 2009, n. 457 REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Sergio Maria Pisana Presidente dott. Angelo Antonio Parente Consigliere dott. Stefano Imperiali Consigliere dott. Josef Hermann Rössler Consigliere dott. Cesare Vetrella Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n /PM del Registro di Segreteria Sull APPELLO proposto dal Sig. **** nato il **** a **** - rappresentato e difeso dall Avv. Massimo Cassiano, presso il cui studio legale in Roma, via F. Civinini, n. 12, è elettivamente domiciliato, CONTRO Il Ministero della Difesa AVVERSO la Sentenza n. ****/2003 del **** 2003 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti. UDITI nella pubblica Udienza del 30 giugno 2009 tenuta con l assistenza del Segretario, Sig.ra Laura Ricciotti il Consigliere Relatore Dott. Cesare Vetrella e l Avv. Massimo Cassiano, per il ricorrente; assente il rappresentante del Ministero della Difesa; ESAMINATI gli atti ed i documenti tutti della causa; Ritenuto in FATTO Con Sentenza n. ****/2003 del **** 2003 (non notificata alla controparte) la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti in composizione monocratica ha accolto il ricorso giurisdizionale proposto dal Sig. **** ed ha riconosciuto allo stesso affetto dall infermità esiti di
3 meniscectomia mediale ginocchio dx con lesione dei crociati, già dipendente da causa di servizio il diritto ad ottenere la pensione privilegiata militare tabellare di 8a Catg. Tab. A a vita con decorrenza dal La predetta Sentenza ha, inoltre, disposto che spettano gli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) dalla data del 22 febbraio 1991, quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso, come eccepito dall Amministrazione, secondo il cd. principio dell assorbimento: l importo dovuto a titolo di interessi (legali) va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione (monetaria). Avverso tale Sentenza il Sig. **** ha proposto appello (notificato alla controparte il 29 gennaio 2003 e depositato il 10 febbraio 2004) esclusivamente nella parte relativa alla decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, denunciando il seguente motivo di diritto: violazione di legge, errata applicazione degli articoli 2934 e 2948 c.c. e conseguente pronuncia in tema di decorrenza degli interessi legali e rivalutazione monetaria. La difesa del ricorrente ha in particolare richiamato la Sent. n. 10/2002/QM delle SS.RR. della Corte dei conti ed ha messo in evidenza che, come da giurisprudenza maggioritaria in materia, gli interessi (legali) e (la) rivalutazione monetaria spettano a decorrere dalla data di maturazione del credito principale che nel caso di specie, come riconosce lo stesso Giudice di 1 grado, è il In tema di prescrizione la predetta difesa ha sostenuto che per la determinazione del dies a quo si deve avere riguardo al giorno in cui il diritto può essere fatto valere e successivamente alla scadenza di ciascun rateo, richiamando in proposito giurisprudenza della Corte dei conti e, più in particolare, la Sent. n. 10/1999/QM delle SS.RR., e facendo presente che all interessato non può essere imputata alcuna inerzia, avendo lo stesso dopo la domanda iniziale presentata nel 1983 sempre continuato ad esercitare il suo diritto con continue richieste, istanze di sollecito, atti di diffida, domanda di aggravamento ed infine ricorso alla Corte dei conti quando non era decorso alcune termine prescrizionale, per cui non si comprende per quale motivo al Sig. ****, al quale viene riconosciuto un diritto pensionistico che decorre dal 1983, debbano invece essere corrisposti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria solo a decorrere dal In conclusione, la difesa del ricorrente ha chiesto l accoglimento dell appello con il riconoscimento in parziale riforma della Sentenza impugnata del diritto a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli arretrati del trattamento pensionistico di 8a Catg. (Tab. A) vitalizia, da calcolare a far data dal 1983 (data di decorrenza del credito principale), da ogni singola scadenza e sino all effettivo soddisfo. Con Memoria depositata il 19 maggio 2009 la difesa del Sig. **** ha ripercorso la vicenda in causa, con richiami alla giurisprudenza delle SS.RR. in sede giurisdizionale e delle Sezioni Giurisdizioanli Centrali e Regionali della Corte dei conti, ed ha insistito per l accoglimento dell appello nei termini sopra indicati. Il Ministero della Difesa con Nota depositata il 16 aprile 2009 ha trasmesso il fascicolo amministrativo ed una Memoria difensiva, con la quale ha sostenuto che gli oneri accessori che seguono il principio della prescrizione quinquennale si maturano solo con l emanazione del provvedimento da cui sorge il diritto, anche se esso ha effetto retroattivo. Il Ministero della Difesa ha, quindi, chiesto il rigetto dell appello. Nella Udienza pubblica del 30 giugno 2009 l Avv. Massimo Cassiani, per conto del ricorrente, ha ulteriormente argomentato a sostegno dell accoglimento del ricorso ed ha concluso in conformità agli atti scritti.
4 La causa è, quindi, passata in decisione. Considerato in DIRITTO 1. La Sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto del Sig. **** ad ottenere la pensione privilegiata militare tabellare di 8a Catg. Tab. A a vita con decorrenza dal 1983, ma accogliendo l eccezione sollevata dal Ministero della Difesa ha disposto che spettano gli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) dalla data del 22 febbraio 1991 (quinquennio anteriore alla proposizione del ricorso) secondo il cd. principio dell assorbimento. Il Sig. **** ha proposto appello avverso la riferita Sentenza n. ****/2003 esclusivamente nella parte relativa alla decorrenza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, chiedendo che venga riconosciuto il diritto a percepire gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sugli arretrati del trattamento pensionistico di 8a Catg. (Tab. A) vitalizia, da calcolare a far data dal 1983 (data di decorrenza del credito principale). 2. Richiamato quanto sopra, si fa presente subito che il ricorso di appello in esame è parzialmente fondato e da accogliere. Il Collegio ritiene di dover evidenziare innanzitutto che, ai sensi dell art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (che, sostituendo l art. 2 del R.D.L. n. 295 del 1939, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ha, per le rate di pensione, indicato il termine di prescrizione quinquennale, in luogo di quello biennale precedente), nella dizione rate di pensione dovute dallo Stato, di cui all ultimo comma del suddetto art. 2, rientrano tutte le pensioni statali (ivi comprese le pensioni privilegiate c.d. tabellari) ed ogni componente del trattamento pensionistico. In proposito, si ritiene di dover precisare che la causa del credito pensionistico (elemento fondamentale del rapporto obbligatorio) è comune sia alla sorte principale che agli accessori (quali l indennità integrativa speciale, la tredicesima mensilità, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui relativi ratei arretrati), i quali ultimi come componenti del complessivo credito cui attengono partecipano alla natura di questo e soggiacciono al medesimo regime, anche per quanto attiene al termine prescrizionale. Esposto quanto sopra, venendo più concretamente al merito del ricorso in esame, occorre fare riferimento alla chiara disposizione contenuta nell art c.c. (in base alla quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ) ed a quella, altrettanto chiara, contenuta nel comma 5 dell art. 143 del D.P.R. n del 29 dicembre 1973 (in base al quale il termine di prescrizione non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell interessato ). In base a tali disposizioni è di tutta evidenza che fino a quando non è intervenuto il riconoscimento del diritto a pensione, ed il relativo provvedimento di liquidazione, non può sussistere alcuna possibilità di far decorrere la prescrizione né per la pensione né tantomeno per i suoi accessori (quali interessi legali e rivalutazione monetaria, ecc.), non potendosi rinvenire in una situazione del genere nemmeno il dies a quo da cui dovrebbe iniziare a decorrere il termine prescrizionale (cfr., in termini, Corte dei conti, II Sez. Giurisd. Centrale Appello, Sent. n. 15/2007, cit. Sent. n. 207/2009 e cit. Sent. n. 210/2009 ; III Sez. Giurisd. Centrale Appello, Sent. n. 126/2007). Si deve convenire a quest ultimo riguardo con la difesa dell appellante che all interessato non può essere imputata alcuna inerzia, avendo lo stesso dopo la domanda iniziale presentata nel 1983 sempre continuato ad esercitare il suo diritto con continue richieste, istanze di sollecito, atti di diffida, domande di aggravamento ed infine con ricorso alla Corte dei conti, quando convenendo ancor con la difesa dell appellante non era decorso alcune termine prescrizionale.
5 Come si è anticipato, nel caso di specie il riconoscimento ad ottenere la pensione privilegiata di 8a Catg. Tab. A a vita con decorrenza dal 1983 è intervenuto, in favore del Sig. ****, soltanto a seguito della impugnata Sentenza n. ****/2003 del **** 2003 della Sez. Giurisd. Reg. Campania e del conseguente successivo Decreto emanato dal Ministero della Difesa in esecuzione della predetta Sentenza. Ebbene, in relazione a tutto quanto sopra esposto è di tutta evidenza che non si è venuta a determinare, nel caso di specie, alcuna possibilità di decorrenza del termine prescrizionale quinquennale in relazione agli invocati benefici accessori degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, che come si è detto in precedenza soggiacciono al medesimo regime del credito principale, anche per quanto attiene al termine prescrizionale, per cui tali accessori spettano a decorrere dalla data di maturazione del credito principale, che nel caso di specie è il 1983, come riconosciuto per quanto attiene al predetto credito principale dal Giudice di 1 grado nella stessa Sentenza impugnata. Ne consegue che il ricorso di appello indicato in epigrafe va accolto con il riconoscimento, in favore dell appellante, del diritto alla corresponsione sul trattamento pensionistico privilegiato tabellare in precedenza specificato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 1983 (data di decorrenza del credito principale), senza applicazione di alcuna prescrizione. 3. Quanto alla pronuncia sugli interessi legali e la rivalutazione monetaria che il Sig. **** ha diritto a percepire sugli arretrati a lui spettanti, il Collegio condivide i principi affermati dalle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti sia con la Sent. n. 10/2002/QM e sia da ultimo con la Sent. n. 6/2008/QM relativamente alla natura di norma generale per tutti i tipi di pensione (ordinarie, militari tabellari e di guerra) da attribuire al richiamo operato dall art. 5 della legge n. 205 del 21 luglio 2000 agli articoli del codice di procedura civile ivi indicati, tra cui - essenzialmente - all art. 429, comma 3. c.p.c.. Pertanto, per le pensioni civili e per quelle militari tabellari e di guerra spetta anche la rivalutazione monetaria, che va riconosciuta d ufficio in aggiunta agli interessi legali per la sola parte della svalutazione (ex art. 150 disp. att. c.p.c.) non coperta da detti interessi legali. Tanto, però, a decorrere dalla data di entrata in vigore della precitata legge n. 205/2000 (10 agosto 2000). Per quanto attiene in particolare al caso di specie, gli interessi legali vanno, quindi, corrisposti a decorrere dal 1983 (data di maturazione del credito principale), mentre la rivalutazione monetaria non compete per il periodo anteriore al 1991, non facendosi, poi, luogo a pronuncia sempre relativamente alla rivalutazione monetaria per il periodo successivo, per evitare che venga a determinarsi la reformatio in peius in capo al ricorrente. 4 In conclusione, in base a tutto quanto sopra considerato ed argomentato, il Collegio ritiene che l appello proposto dal Sig. **** debba essere accolto parzialmente nei termini in precedenza specificati. In considerazione della particolarità della fattispecie e dei contrasti giurisprudenziali finora manifestatisi in ordine alla problematica relativa alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, il Collegio ritiene nel caso di specie che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio ai sensi dell art. 92, comma 2, c.p.c.. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
6 definitivamente pronunciando, ACCOGLIE PARZIALMENTE l appello, iscritto al n /PM del Registro di Segreteria, proposto dal Sig. **** contro il Ministero della Difesa ed avverso la Sentenza n. ****/2003 del **** 2003 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, e, per l effetto, RIFORMA PARZIALMENTE la citata Sentenza n. ****/2003 del **** 2003 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, dichiarando che al Sig. **** va riconosciuto il diritto alla corresponsione sul trattamento pensionistico privilegiato militare tabellare in godimento a decorrere dal 1983 degli interessi legali con decorrenza dalla medesima data del 1983 del credito principale, senza applicazione di alcuna prescrizione, mentre al citato interessato la rivalutazione monetaria non compete per il periodo anteriore al 1991, non facendosi luogo a pronuncia sempre relativamente alla rivalutazione monetaria per il periodo successivo per evitare che venga a determinarsi la reformatio in peius in capo all appellante. SPESE compensate. MANDA alla Segreteria per gli ulteriori necessari adempimenti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 giugno Il Relatore Estensore Il Presidente (Cesare Vetrella) (Sergio Maria Pisana) F.to Cesare Vetrella F.to Sergio Maria Pisana Depositata in Segreteria il 23 SET Il Direttore della Segreteria F.to Andreana Basoli ( da )
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
Dettagli(Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127)
Giudizi pensionistici Corte dei Conti: notificazione ai sensi del 144 c.p.c. (Corte dei Conti, Sez. seconda centrale, sentenza 11 marzo 2004 n. 127) In tema di inammissibilità del ricorso per mancata notifica
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 8 Materia: reversibilità assegni benemerenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE
REPUBBLICA ITALIANA 113/2009 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE Composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Dott. Rocco DI PASSIO Dott. Piera
DettagliCorte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
Corte Conti Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015, n. 11; Materia: cumulo indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI. Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 98 Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI Sezione Prima Giurisdizionale Centrale
DettagliPrivilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n.
Privilegiata tabellare: la prescrizione dei ratei è quinquennale (Corte dei Conti, II sez. giurisdizionale di appello, Sentenza 2 novembre 2004 n. 40) Nel testo sostituito dall'art. 2 della legge n. 428
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 02.02.2015 n. 31; Materia: rivalutazione monetaria ratei pensione REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA
Pensioni Inpdap: il termine di prescrizione delle rate è quinquennale (Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Appello, Sentenza 21 settembre 2004 n. 311) Ancora in tema di prescrizione delle rate di pensione
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) SENTENZA
N. 03046/2012 REG.PROV.COLL. N. 10099/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato
DettagliSENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA SENTENZA
SENTENZA 73/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA Il Giudice Unico Consigliere Maria Riolo ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sent. 454/2014 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA In composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso,
Dettaglisul ricorso iscritto al n /PM del registro di Segreteria, proposto dal sig.
REPUBBLICA ITALIANA sent.754/2003 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto
DettagliS E N T E N Z A N. 179/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.02.2015 n. 62; Materia: benefici invalidi e mutilati guerra REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI IIª SEZIONE GIURISDIZIONALE
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda Bis ha pronunciato la seguente Reg. Sent. Anno N. 10225 Reg. Gen. Anno
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI S E N T E N Z A
. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO n. 1/09 LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Nella persona del Primo Referendario dott.ssa. ha pronunciato la seguente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
SENT. 224/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14480
DettagliAdesso le sentenze favorevoli sono 21.
Adesso le sentenze favorevoli sono 21. Anche la Corte dei Conti del Lazio si è pronunciata in senso favorevole ai segretari sulla nota questione sull'inserimento della maggiorazione della retribuzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 764/2011. In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello
Pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA 764/2011 In Nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d Appello composta dai seguenti Magistrati : Dott. Angelo DeMarco Dott.
DettagliIL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA SENTENZA. sul ricorso n. 2303/1995 proposto dai signori Pierluigi Erriu, Eligio Carrus,
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 1000/2007 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. n. 2303/1995 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 2303/1995
DettagliReversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n.
Reversibilità guerra: domanda decade trascorsi 5 anni dal verificarsi dell inabilità (Corte dei Conti appello, Sentenza 28 maggio 2004 n. 372) In tema di pensione di reversibile di guerra, è noto che il
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliDeliberazione n. 7 /2001
Deliberazione n. 7 /2001 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA Composta dai signori: Presidente: Domenico ORIANI Componenti: Anna BOMBINO, Quirino LORELLI,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO
SENTENZA N. 373/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA IL GIUDICE UNICO Nella persona della dr.ssa Paola Briguori, nella
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) SENTENZA.
Consiglio di Stato, Sez. IV, 05.02.2015 n. 558 Materia: indennità trasferimento - prescrizione R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
DettagliCORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO SENT.388/2012 rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal consigliere dr. Andrea Lupi, assistito dal segretario
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dal Sigg.ri Magistrati dott. Giuseppe David dott. Davide Morgante dott.ssa Piera
DettagliREPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Sentenza n. 120/2012 A REPUBBLICA ITALIANA = = IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Piera MAGGI Presidente Dott.ssa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE DELLA LIGURIA
Doppia I.I.S.: si al diritto con prescrizione ordinaria dei ratei. (Corte dei Conti Ligura, Sentenza 21 maggio 2004 n. 525) In tema di corresponsione della I.I.S. in misura intera, qualora l'interessato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliS E N T E N Z A N. 183/A/2013. nel giudizio in materia di pensioni iscritto al n del registro di
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Terza) SENTENZA
Pubblicato il 12/10/2018 N. 01312/2018 REG.PROV.COLL. N. 02170/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)
N. 00434/2016 REG.PROV.COLL. N. 00658/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02866/2012 REG.PROV.COLL. N. 01865/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.
N. 02812/2014REG.PROV.COLL. N. 06363/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 03699/2012REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
N. 00869/2016 REG.PROV.COLL. N. 00520/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha
Dettaglicontro nei confronti di e con l'intervento di
N. 00963/2011 REG.PROV.COLL. N. 00810/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. XXXXX/2015 REG.PROV.COLL. N. XXXXX/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 11/05/2018 N. 05253/2018 REG.PROV.COLL. N. 05542/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Dettagliha pronunciato la presente
Torna alla pagina precedente N. 00032/2016REG.PROV.COLL. N. 09950/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 7 N. 02795/2012 REG.PROV.COLL. N. 01026/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
Pubblicata il 16/12/2016 N. 03003/2016 REG.PROV.COLL. N. 03536/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
SENT. 1106/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA
Sent. n.2/2018 pronuncia la seguente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A
REPUBBLICA ITALIANA 403/2008 A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta dai seguenti magistrati: Dott. Giuseppe DAVID Presidente Dott. Davide MORGANTE
DettagliS E N T E N Z A N.191/A/2012. nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n del
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA dott. Luciana
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
N. 00901/2014 REG.PROV.COLL. N. 00975/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliEsame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza
Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 6 03/03/2014 8.01 N. 00636/2014REG.PROV.COLL. N. 05090/2010 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, SEZIONE LAVORO
N. R. G. 2754 / 2012 All esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l esposizione delle ragioni di
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 68/2018 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA pronuncia la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24100 del registro
Dettagliha pronunciato la presente
N. 02538/2013REG.PROV.COLL. N. 03865/2007 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 01026/2014REG.PROV.COLL. N. 07670/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
(Tar Lazio Sentenza n. 2468/16 Trasferimenti di studenti provenienti da Università straniere - Il Tar Lazio ha affermato che la limitazione al previo superamento dei test preselettivi per i corsi di laurea
DettagliContro: il decreto n. emesso in data dal Ministero della Difesa;
Sent. n. 49/2015/M REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata sul ricorso iscritto al n. 8238/M del registro di Segreteria, proposto
DettagliCon il secondo motivo, la ricorrente lamenta il mancato ricorso allo strumento del sorteggio per individuare l aggiudicataria.
Legittimo il comportamento di una Stazione Appaltante: alla gara, indetta a trattativa privata dal Presidente del tribunale, avevano preso parte tre ditte presentando offerte tra loro eguali, cosicché
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6193/05 REG.DEC. N. 7643 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1994 ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso
DettagliL indennità per il personale di radiologia
L indennità per il personale di radiologia Autore: sentenza In: La normativa statale (l.n. 460/1988) prevede una indennità mensile di rischio radiologico per il personale medico e tecnico di radiologia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00733/2016 REG.PROV.COLL. N. 00348/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliPensione di guerra: assegno di superinvalidità si prescrive in cinque anni (Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n.
Pensione di guerra: assegno di superinvalidità si prescrive in cinque anni (Corte dei Conti, I^ Sezione appello, Sentenza 4 maggio 2005 n. 153) Innanzi tutto la prescrizione quinquennale del diritto a
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE SENTENZA. (Numero 360/2006)
Carabinieri: spetta la retribuzione del parigrado in forza presso Polizia di Stato (Corte dei Conti, II^ sezione di appello, Sentenza 26.10.2006 n. 360) In particolare è stato ritenuto che, in seguito
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei conti. Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia - Presidente. dott. Salvatore
DettagliSezione: Esito: Numero: Anno: Materia: Data pubblicazione:
Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO Esito: SENTENZA Numero: 86 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 01/03/2018 Sent. n.86/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano CORTE DEI
DettagliDipendenti sanitari: svolgere mansioni superiori di fatto è di regola irrilevante ( Consiglio di Stato, decisione n.
Dipendenti sanitari: svolgere mansioni superiori di fatto è di regola irrilevante ( Consiglio di Stato, decisione 29.03.2004 n. 1654 ) Anche in campo sanitario, lo svolgimento in via di fatto di mansioni
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
N. 00730/2016 REG.PROV.COLL. N. 00132/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 9 Torna alla pagina precedente N. 00286/2016 REG.PROV.COLL. N. 00307/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
DettagliPremessa. Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale. Roma, 04-01-2013. Messaggio n. 220
Direzione Centrale Pensioni Coordinamento Generale Legale Roma, 04-01-2013 Messaggio n. 220 Allegati n.1 OGGETTO: Prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
N. 00377/2015 REG.PROV.COLL. N. 00175/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 9382 Anno 2019 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: CORRENTI VINCENZO Data pubblicazione: 04/04/2019 2017 2851 SENTENZA sul ricorso 13404-2014 proposto da: GARANTE PROTEZIONE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5378/04 Reg.Dec. N. 5970 Reg.Ric. ANNO 2003 DECISIONE sul ricorso
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria.
N. 00510/2015 REG.PROV.COLL. N. 00912/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
N. 00164/2016 REG.PROV.COLL. N. 00231/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00566/2012 REG.PROV.COLL. N. 00399/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato
Dettagliha pronunciato la presente
1 di 5 N. 04781/2014REG.PROV.COLL. N. 03164/2014 REG.RIC. ha pronunciato la presente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglicontro nei confronti di per l'annullamento
Page 1 of 6 N. 01510/2012 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliSEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA PENSIONI 26/04/2016
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE MARCHE SENTENZA/ORDINANZA 17 2016 PENSIONI 26/04/2016 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LE MARCHE nella
DettagliLimiti al rimedio dell ottemperanza
Limiti al rimedio dell ottemperanza Autore: sentenza In: Ai sensi dell'art.37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 per la rituale introduzione del ricorso inteso ad ottenere l'esecuzione di sentenze pronunciate
Dettagliha pronunciato la presente
Pubblicato il 02/05/2019 N. 00426/2019 REG.PROV.COLL. N. 00481/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione
Dettagliha pronunciato la presente
N. 05732/2014 REG.PROV.COLL. N. 08803/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00696/2012 N. 03142/2010 REG.PROV.COLL. REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pronunciato la presente (Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. n. R.G. 6821/07 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio composto dai signori magistrati: - Sezione Seconda Bis - Dott. Francesco Corsaro
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19638 Anno 2015 Presidente: AMOROSO GIOVANNI Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 01/10/2015 SENTENZA sul ricorso 23428-2010 proposto da: MORELLO FRANCESCA C.F. MRLFNC43S49G698I,
DettagliRepubblica Italiana. In nome del popolo italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore Cilia Presidente dott. Pino Zingale
DettagliIl ricorrente, dirigente generale di pubblica sicurezza, impugnava, chiedendone l annullamento, la nota prot. n del con la quale l
Sezione: SICILIA Esito: SENTENZA Numero: 210 Anno: 2018 Materia: PENSIONI Data pubblicazione: 13/03/2018 REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Prima) SENTENZA
Pubblicato il 23/05/2017 N. 00728/2017 REG.PROV.COLL. N. 00130/2017 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione
Dettagli