AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA POCKET)
|
|
- Lidia Zani
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA POCKET)
2
3 MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Suppl. alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930). (Estratto) Libro I Dei reati in generale Titolo VI Della estinzione del reato e della pena Capo I Della estinzione del reato 157. ( 1 ) ( 2 ) Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.
4 Art. 157 MODIFICHE AL CODICE PENALE 4 Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di tre anni. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis ( 3 ) ( 4 ), nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo, ( 5 ) per il reato di cui all articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell articolo 609 bis ovvero dal quarto comma dell articolo 609 quater ( 6 ). La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. 5 dicembre 2005, n ( 2 ) Si veda l'articolo 10, commi 2 e 3, della L. 5 dicembre 2005, n. 251, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 285 del 7 dicembre 2005 ed entrata in vigore il giorno successivo, di cui si riporta il testo: «2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale, quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti. «3. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione (*)». (*) La Corte costituzionale, con sentenza n. 393 del 23 novembre 2006, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, limitatamente alle parole: «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché».
5 5 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 582 ( 3 ) Le parole: «589, secondo e terzo comma» sono state così sostituite dalle attuali: «589, secondo, terzo e quarto comma» dall'art. 1, comma 1, lett. c bis), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n Le medesime parole sono state poi così sostituite dalle attuali: «, 589, secondo e terzo comma, e 589 bis» dall'art. 1, comma 3, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 4 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 143 del 28 maggio 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo (art. 449, in riferimento all art. 423 del codice penale). ( 5 ) Le parole: «per i delitti di cui al titolo VI bis del libro secondo,» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, della L. 22 maggio 2015, n. 68. ( 6 ) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a), della L. 1 ottobre 2012, n Libro II Dei delitti in particolare Titolo XII Dei delitti contro la persona Capo I Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale 582. Lesione personale ( 1 )( 2 ) ( 3 ). Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi ( 4 ) a tre anni (583, 585, ; 1151 c.n.) ( 5 ). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così modificato dall'art. un. della L. 26 gennaio 1963, n. 24, recante modifica all'art. 582 del codice penale. ( 2 ) L'art. 1 della L. 25 marzo 1985, n. 107, recante le norme di attuazione delle Convenzioni per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, stabilisce che le pene previste per il
6 Art. 589 MODIFICHE AL CODICE PENALE 6 reato contemplato da questo articolo, commesso o tentato nei confronti di persone internazionalmente protette, sono aumentate da un terzo alla metà quando il reato è stato determinato anche indirettamente nelle funzioni esercitate dalla persona offesa. ( 3 ) Si veda anche la L. 9 ottobre 1967, n. 962, recante le norme per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. ( 4 ) Le parole: «da tre mesi» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi» dall'art. 1, comma 3, lett. b), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 5 ) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 ss., L. 24 novembre 1981, n ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 91 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 7 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 516 a o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a 6 mesi, a norma dell'art. 52, comma 2, lett. b), del D.L.vo 28 agosto 2000, n Per l'entrata in vigore si vedano gli artt del medesimo provvedimento. ( 8 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto previsto dal presente comma. Più precisamente, ai sensi dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace è competente per il delitto consumato o tentato previsto dal presente articoli, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, a decorrere dal 4 aprile Tuttavia la competenza per tali reati è del Tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n ( 9 ) Si veda l'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella L. 15 ottobre 2013, n Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa (43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 1 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ).
7 7 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 589 [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope] ( 5 ). Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ( 6 ) ( 3 ) ( 7 )( 8 ). ( 1 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. c), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 2 ) La parola: «cinque» è stata così sostituita dall'attuale: «sette» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 3 ) A norma dell'art. 157, sesto comma, c.p., i termini di prescrizione sono raddoppiati per i reati di cui a questo comma. ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n ( 5 ) Questo comma, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, lett. d), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 6 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 7 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 8 ) Le parole: «anni dodici» sono state così sostituite dalle attuali: «anni quindici» dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), salvo le deroghe riportate in nota. Fermo di indiziato di delitto: primo comma, non consentito; secondo comma, consentito (384 c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
8 Art. 589 bis MODIFICHE AL CODICE PENALE 8 Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 bis. ( 1 ) Omicidio stradale. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
9 9 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 589 ter Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: primo, quarto, quinto e settimo comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.), secondo e terzo comma, obbligatorio in flagranza (380 m quater c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.). 589 ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. 1. Nel caso di cui all'articolo 589 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) Lesioni personali colpose. Chiunque cagiona ad altri, per colpa (43), una lesione personale (582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 ( 5 ) ( 6 ). Se la lesione è grave (583 1 ) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a 619 ( 5 ) ; se è gravissima (583 2 ), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 a ( 5 ) ( 7 ).
10 Art. 590 MODIFICHE AL CODICE PENALE 10 Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] ( 8 ) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. [Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni] ( 9 ) ( 10 ). Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque ( 11 ). Il delitto è punibile a querela (120; 336 c.p.p.) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale ( 12 ). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n ( 2 ) Per i reati di competenza del giudice di pace previsti da questo articolo si applica la pena pecuniaria della multa da 258 a 2.582, a norma dell'art. 52, comma 2, lett.a), del D.L.vo 28 agosto 2000, n Per l'entrata in vigore si vedano gli artt del medesimo provvedimento. ( 3 ) Ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, al giudice di pace è devoluta la competenza per il delitto, consumato o tentato, previsto dal presente articolo, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti la malattia abbia una durata superiore a 20 giorni, a decorrere dal 4 aprile Tuttavia la competenza per tali reati è del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del D.L. 12 luglio 1991, n e 3 del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito in L. 25 giugno 1993, n. 205.
11 11 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 590 ( 4 ) A norma dell'art. 3, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189, l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. ( 5 ) Le multe stabilite dall'art. 2 della L. 11 maggio 1966, n. 296, sono state così triplicate dall'art della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. ( 6 ) Si veda l'art. 81 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, T.U. delle leggi in materia di stupefacenti. ( 7 ) L'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134, ha abrogato l'art. 60, L. 24 novembre 1981, n. 689, che prevedeva l'inapplicabilità delle pene sostitutive al reato previsto dal presente comma, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2),o dal secondo comma dell'articolo 583 del presente codice. ( 8 ) Le parole fra parentesi quadrate sono state soppresse dall'art. 1, comma 3, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 9 ) Questo periodo, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato soppresso dall'art. 1, comma 3, lett. f), della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo ( 10 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n ( 11 ) Si veda il D.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, recante l'esclusione delle misure restrittive della libertà personale per la flagranza di reati connessi con l'esercizio ferrotranviario, mantenuto in vigore dall'art delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale. ( 12 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 92 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione. Note procedurali: Arresto: non consentito. Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite.
12 Art. 590 bis MODIFICHE AL CODICE PENALE 12 Autorità giudiziaria competente: Giudice di pace (4 1, lett. a), D.L.vo n. 274/2000) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; Tribunale monocratico per le aggravanti (4 3, D.L.vo n. 274/2000). Procedibilità: a querela della persona offesa (336 c.p.p.), salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma dell'art. 590 c.p. 590 bis. ( 1 ) Lesioni personali stradali gravi o gravissime. Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186 bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una
13 13 R.D. 19 ottobre 1930, n Art. 590 bis velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette. ( 1 ) Questo articolo, inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: primo comma, non consentito; secondo, terzo, quarto e quinto comma, facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: primo, secondo comma, ipotesi lesioni gravi, terzo comma, ipotesi lesioni gravi, quarto e quinto comma non consentito, secondo e terzo comma, ipotesi lesioni gravissime, consentito (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: primo comma, non consentite; secondo e terzo comma consentite (280, 287 c.p.p.); quarto comma, ipotesi lesioni gravissime, consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.)
14 Art. 590 ter MODIFICHE AL CODICE PENALE ter. ( 1 ) Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nel caso di cui all'articolo 590 bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo Note procedurali: Arresto: non consentito in relazione all'art. 590 bis, primo comma e settimo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (381 c.p.p.) Fermo di indiziato di delitto: non consentito n relazione all'art. 590 bis, primo comma; consentito in relazione agli altri commi dell'art. 590 bis (384 c.p.p.) Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.) Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.) 590 quater. ( 1 ) Computo delle circostanze. Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589 ter, 590 bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590 ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo quinquies. ( 1 ) Definizione di strade urbane e extraurbane. Ai fini degli articoli 589 bis e 590 bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F bis del medesimo comma 2 ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016.
15 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 1. D.L.vo 30 aprile 1992, n Nuovo codice della strada (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 114 del 18 maggio 1992), avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 32 del 9 febbraio 1993 ed errata corrige in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 36 del 13 febbraio 1993 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ). ( 1 ) Con le modifiche e le integrazioni apportate dal D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 217 del 15 settembre 1993, in vigore dall'1 ottobre 1993 e con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica, relativo allo stesso provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 51 del 3 marzo Gli importi delle sanzioni amministrative sono stati aggiornati sulla base del D.M. 16 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del 31 dicembre 2014, a decorrere dal 1 gennaio ( 2 ) Sono state, altresì, inserite le rettifiche apportate, in seguito alla ripubblicazione del testo del codice sul Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 67 del 22 marzo ( 3 ) Le denominazioni di uffici e strutture ministeriali, contenute in questo provvedimento, sono state modificate a norma dell'art. 17 del D.L.vo 15 gennaio 2002, n. 9.IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Vista la L. 13 giugno 1991, n. 190;Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato «Codice della strada» in data 9 luglio 1991 e la successiva riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli altri Ministri interessati;uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della L. 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune
16 Art. 189 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 16 delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi;uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della L. 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Camera dei deputati in data 1 febbraio 1992;Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e per i problemi delle aree urbane;emanail seguente decreto legislativo (Estratto) Titolo V Norme di comportamento 189. Comportamento in caso di incidente. 1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza (593 c.p.) occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona ( 1 ). 2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione (140) e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità. 3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art Gli agenti in servizio di polizia stradale (12), in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente. 4. In ogni caso i conducenti devono altresì fornire le proprie generalità, nonché le altre informazioni utili anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 296 a In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80,
17 17 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 189 comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ( 2 ). 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ( 3 ). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti ( 4 ). 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni ( 5 ). Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI ( 6 ). 8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato ( 7 ). 8 bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 ( 8 ). 9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subìto il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 413 a Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
18 Art. 189 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 18 soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 83 a 331 ( 9 ). PUNTI Per le infrazioni indicate il punteggio della patente sarà decurtato di: Comma 5 primo periodo 4 Comma 5 secondo periodo 10 Comma 6 10 Comma 9 2 La decurtazione dei punti è prevista anche per i conducenti muniti di certificato di idoneità alla guida. I punti riportati per ogni singola violazione sono raddoppiati se le violazioni sono commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente, per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore. ( 1 ) A norma degli artt. 589 ter e 590 ter, codice penale, inseriti dall art. 1 della L. 23 marzo 2016, n. 41, nel caso di conducente di un veicolo a motore che, avendo cagionato per colpa la morte di una o più persone, ovvero lesioni gravi o gravissime, si sia dato alla fuga, si applicano le pene aggravate ivi previste. ( 2 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. a), della L. 9 aprile 2003, n. 72. ( 3 ) Le parole: «da tre mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da sei mesi a tre anni» dall'art. 4, comma 3, lett. a), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 4 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b), della L. 9 aprile 2003, n. 72. ( 5 ) Le parole: «da sei mesi a tre anni» sono state così sostituite dalle attuali: «da un anno a tre anni» dall'art. 4, comma 3, lett. b), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n ( 6 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), della L. 9 aprile 2003, n. 72.
19 19 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 222 ( 7 ) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. a), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 8 ) Questo comma è stato inserito dall'art. 2, comma 1, lett. d), della L. 9 aprile 2003, n. 72. ( 9 ) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 31, comma 2, della L. 29 luglio 2010, n Titolo VI Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni Capo II Degli illeciti penali Sezione II Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni penali 222. Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati. 1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (218) o della revoca (219) della patente. 2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida ( 1 ). La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ( 1 ). Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si ap-
20 Art. 222 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 20 plica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza ( 1 ) ( 2 ). 2 bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale ( 2 ). 3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente (130, 219) nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. 3 bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589 bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589 bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1 bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga ( 3 ). 3 ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589 bis, primo comma, e 590 bis del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2 bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1 bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga ( 3 ). 3 quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del
21 21 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Art. 223 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ( 3 ). ( 1 ) Il quarto periodo di questo comma, aggiunto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è stato da ultimo così sostituito dagli attuali periodi quarto, quinto e sesto, dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 2 ) L'originario comma 2 è stato così sostituito dagli attuali commi 2 e 2 bis dall'art. 1 della L. 21 febbraio 2006, n ( 3 ) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1 comma 6, lett. b), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n ( 1 ) Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato. 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonchè nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale ( 2 ). La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni ( 3 ). In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni ( 3 ). 2 bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti,
22 Art. 223 MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA (REATI STRADALI) 22 nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ( 4 ). 3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 43, comma 4, della L. 29 luglio 2010, n ( 2 ) Le parole: «, nonchè nei casi previsti dagli articoli 589 bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590 bis del codice penale» sono state inserite dall'art. 1, comma 6, lett. d), n. 1), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 3 ) Questo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 6, lett. d), n. 2), della L. 23 marzo 2016, n. 41. ( 4 ) Questo comma è stato inserito dall'art. 1, comma 6, lett. e), della L. 23 marzo 2016, n. 41.
23 MODIFICHE ALLA VOCE GIUDICE DI PACE 1. D.L.vo 28 agosto 2000, n Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 234 del 6 ottobre 2000) e avviso di rettifica in Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 119 del 24 maggio (Estratto) Titolo I Procedimento davanti al giudice di pace Capo I Soggetti, giurisdizione e competenza 4. Competenza per materia. 1. Il giudice di pace è competente: a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente ( 1 ), 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, [nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da sog-
24 Art. 4 MODIFICHE ALLA VOCE GIUDICE DI PACE 24 getto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,] ( 2 ) [593, primo e secondo comma,] ( 3 ) 594, 595, primo e secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 633, primo comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis, 637, 638, primo comma, 639, primo comma, ( 4 ) e 647 del codice penale; b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni: a) articoli 25 e 62, terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Testo unico in materia di sicurezza»; b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»; c) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante «Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»; d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante «Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»; e) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; f) articolo 15, secondo comma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»; g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante «Norme di riordino del settore farmaceutico»; h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»; i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»; l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante «Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»; m) articolo 17, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;
Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)
Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi) MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del
DettagliOmicidio stradale: il testo definitivamente approvato
Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato DISEGNO DI LEGGE RECANTE Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento
DettagliAGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)
AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI) MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA 1. D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della
DettagliLEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
DettagliXVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al
DettagliIntroduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche
DISEGNO DI LEGGE Testo proposto dalla Commissione Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche Art. 1. (Introduzione del delitto di omicidio
DettagliAGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI)
AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI) MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice
DettagliOmicidio stradale: il testo approvato dalla Camera
Omicidio stradale: il testo approvato dalla Camera Autore: Redazione In: Disegni di legge La Camera dei deputati ha approvato, il 28 ottobre 2015, la proposta di legge C. 3169-A, che introduce nel codice
DettagliLEGGE 23 marzo 2016, n. 41
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 2 marzo 2016, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dal Senato in un testo risultante dall unificazione dei disegni
DettagliLegge n. 41/ Omicidio stradale e lesioni personali stradali
Legge n. 41/2016 - Omicio stradale e lesioni personali stradali Autore: Redazione LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato omicio stradale e del reato lesioni personali stradali, nonche' sposizioni
DettagliSCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE
SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE a cura di Fabiana Pierbattista 2 marzo 2016 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-D Introduzione
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 10 giugno 2015 (v. stampato Camera n.
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 3169-B PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
Dettaglinuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2015 (V. Stampato Camera n. 3169-B)
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 859-1357-1378-1484-1553-D DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato della Repubblica il 10 giugno 2015, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge
DettagliLegislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015
LAVORI PREPARATORI Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015 NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN N. 859, 1357, 1378, 1484, 1553
DettagliTrasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 2015
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 859-1357-1378-1484-1553-B DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato della Repubblica il 10 giugno 2015, in un testo risultante dall unificazione dei disegni di legge
DettagliSCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO. a cura di Fabiana Pierbattista
Ufficio legislativo SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO a cura di Fabiana Pierbattista 11 dicembre 2015 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-B
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 2633 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori GIOVANARDI, AUGELLO, COMPAGNA e QUAGLIARIELLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 2016 Modifiche alle disposizioni
DettagliAppendice di aggiornamento al Codice Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41
Appendice di aggiornamento al Codice Penale a norma della L. 23 marzo 2016, n. 41 APPENDICE DI AGGIORNAMENTO AL CODICE PENALE R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice
DettagliPolizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE. Legge 23 marzo 2016 n. 41. a cura di Eugenio Amorosa
Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE Legge 23 marzo 2016 n. 41 a cura di Eugenio Amorosa LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME Art. 590-bis Codice Penale LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 giugno 2015, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall unificazione dei disegni di legge n. 859, d iniziativa del senatore
DettagliAPPENDICE DI AGGIORNAMENTO SULL OMICIDIO STRADALE La riforma è entrata in vigore.
APPENDICE DI AGGIORNAMENTO SULL OMICIDIO STRADALE La riforma è entrata in vigore. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è pubblicata la legge sull omicidio stradale. Il provvedimento è entrato
DettagliCITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi
CITTA' DI TORINO DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO ATTIVITÀ INTEGRATE Ufficio Studi e Formazione Ufficio Studi CIRCOLARE N. 34 Informativa OGGETTO: Circolazione Stradale Polizia Giudiziaria.
DettagliI SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK
Sezione Codice della Strada PRONTUARI/STUDI Autore MASSAVELLI Marco Vice Com.te Polizia Municipale Druento 6 aprile 2012 RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA IN CONSEGUENZA DI IPOTESI DI REATO casistiche operative
DettagliArticoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008
Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008 Articolo 186 - Guida sotto l influenza dell alcool Articolo 187 - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti Articolo
DettagliArticoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.
Articoli del codice della strada modificati Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. 1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in
DettagliAGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET)
AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE E DI PROCEDURA PENALE (COLLANA POCKET) MODIFICHE AL CODICE PENALE 1. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI LEGGE 23 marzo 2016, n. 41. Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo
DettagliIl reato di omicidio stradale
Il reato di omicidio stradale Lo scorso marzo è entrata in vigore la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali, nonché disposizioni
DettagliOMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI
Ufficio legislativo SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO a cura di Fabiana Pierbattista 9 dicembre 2015 A.S. 859-1357-1378-1484-1553-B Introduzione
DettagliI Reati di Omicidio e Lesioni stradali
I Reati di Omicidio e Lesioni stradali Argomento: Le novità introdotte dal legislatore con riferimento al Codice della strada, Codice Penale e Codice di Procedura Penale Docente: Ferdinando Longobardo
DettagliLa legge n. 41 del 25.03.2016: omicidio e lesioni personali stradali
P a g. 1 La legge n. 41 del 25.03.2016: omicidio e lesioni personali stradali di Mauro Masnaghetti Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016 n.41 che è
Dettagli- SCHEMA OPERATIVO -
- SCHEMA OPERATIVO - OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI E GRAVISSIME (Artt. 589-bis e 590-bis C.P.) UFFICIO STUDI ASAPS 1 - OMICIDIO STRADALE - (Art. 589 bis C.P.) Chiunque cagioni per
Dettagli1 Per la distinzione fra lesioni gravi e gravissime si rimanda al dettato dell art. 583 c.p.
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23 marzo 2016, n.41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché
DettagliPOLIZIA LOCALE PERUGIA
manuale operativo ipotesi di reato lesioni colpose, lesioni stradali gravi e gravissime, omicidio stradale N.B.: le ipotesi previste si riferiscono a soggetti che per colpa provochino lesioni ovvero la
DettagliLegge 23 marzo 2016, n. 41
Legge 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al
DettagliNUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;
WORLD S VEHICLE DOCUMENTS MODIFICA AL C.P. Dl 92/ CODICE PENALE Gli articoli modificati dal Dl 92/: Articolo 61 - Circostanze aggravanti comuni Articolo 235 - Espulsione od allontanamento dello straniero
Dettagli- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_
L art. 186 del C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992 n 285) fa DIVIETO generico di porsi alla GUIDA di veicoli (di qualsiasi genere, anche non a motore) in STATO D EBBREZZA, ovvero quella alterazione psicofisica dovuta
DettagliIntroduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B
Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B Dossier n 341/4 - Elementi per l'esame in Assemblea 18 gennaio 2016 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3169-B
DettagliSinistrosità stradale in Italia
Sinistrosità stradale in Italia http://dati.istat.it/index.aspx?datasetcode=dcis_mortiferitistr1 anno 2008 Sinistri con lesioni ITALIA 218 963 Sinistri con lesioni LOMBARDIA Sinistri con lesioni Prov CREMONA
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3274 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato BARBARO Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale, in materia di omicidio
DettagliNota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI
Lavori preparatori XVI Legislatura Senato della Repubblica Atto N. 692 Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI Il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge
DettagliNota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del
LAVORI PREPARATORI XVI Legislatura Camera dei deputati Atto n. 3274 Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del 22.12.2010 L atto n. C 3274 recante Modifiche agli articoli 589, 590
DettagliApprofondimenti. A cura della dott.ssa Maristella Giuliano, Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI
Approfondimenti Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo
DettagliCRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO
LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale, al
Dettagli1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;
Modifiche normative Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella l. 24 luglio 2008, n.125), nell introdurre misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, ha recato alcune modifiche al codice
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale,
DettagliArt. 12. Esercizio abusivo di una professione
Art. 12 Esercizio abusivo di una professione 1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione
DettagliISTANZE SOTTESE ALL ADOZIONE DELLA LEGGE SULL OMICIDIO STRADALE
ISTANZE SOTTESE ALL ADOZIONE DELLA LEGGE SULL OMICIDIO STRADALE Rischio di sostanziale impunità del reo a fronte della lesione di beni giuridici di primaria rilevanza Sfiducia nel complessivo assetto sanzionatorio
DettagliBozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime
Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime ART. 1 (Omicidio sul lavoro) 1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale,
DettagliSCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)
SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada) 1. All articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile
DettagliIntroduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-A
Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-A Dossier n 341/2 - Elementi per l'esame in Assemblea 23 ottobre 2015 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3169-A
DettagliArticolo 1 (Modifiche al codice penale)
Articolo 1 (Modifiche al codice penale) 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) l articolo 157 è sostituito dal seguente: «Articolo 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere).
DettagliLAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato GRECO
LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato GRECO Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
DettagliMODIFICHE AL CODICE PENALE. Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)
MODIFICHE AL CODICE PENALE Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere) Art. 157 (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere) La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente
DettagliScritto da Redazione Lunedì 14 Marzo :40 - Ultimo aggiornamento Giovedì 17 Marzo :05
In data 02 marzo 2016 il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge avente ad oggetto l introduzione nel nostro codice penale del reato di omicidio stradale e del reato di l esioni personali
Dettagli*(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3247-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati CIRIELLI *(1), AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI
DettagliSchema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e
DettagliQUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309
QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
DettagliIntroduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C B
Introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali A.C. 3169-B Dossier n 341/3 - Schede di lettura 16 dicembre 2015 Informazioni sugli atti di riferimento A.C. 3169-B Titolo: Introduzione
DettagliL omicidio stradale In 11 punti. Quando cambia tutto non cambiando niente
L omicidio stradale In 11 punti Quando cambia tutto non cambiando niente Cosa c era prima: I principali reati relativi al codice della strada non avevano una disciplina autonoma rubricati nella disciplina
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Art. 1 (Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale)
Onorevoli Senatori - Il presente disegno di legge intende introdurre, quale autonoma fattispecie di reato, la figura dell'omicidio e delle lesioni personali conseguenti alle violazioni delle norme sulla
DettagliLAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI
LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato NASTRI Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia
DettagliCITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione
CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 70 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge
DettagliCITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione
CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 70 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge
DettagliIl nuovo reato di omicidio stradale: quali intenzioni del legislatore?
Il nuovo reato di omicidio stradale: quali intenzioni del legislatore? Habemus Papam, veniva esclamato nel 1417, allorquando Martino V Colonna veniva eletto quale nuovo Pontefice; Habemus iustitiam, potranno
DettagliTESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA Nn. 859, 1357, 1378, 1484 e 1553-A Relazione orale Relatore CUCCA TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 27 maggio
DettagliQUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309
QUADRO STORICO DEL TESTO DELL ART. 73 DEL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1484 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore STUCCHI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 2014 Modifiche agli articoli 589, 590 e 590-bis del codice penale,
DettagliCamera penale di Monza 23 maggio 2016
Camera penale di Monza 23 maggio 2016 CAMERA PENALE DI MONZA Lunedì 23 maggio 2016 ore 15.00-18.00 Istituto Scolastico Leone Dehon Sala Grande Monza - Via Appiani n.1 L INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
DettagliPRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE
Sovr. Bruno Malusardi POLIZIA LOCALE DI MILANO UFFICIO CENTRALE ARRESTI E FERMI PRONTUARIO OPERATIVO DI POLIZIA GIUDIZIARIA STRADALE Legge 23 marzo 2016, n. 41 (in vigore dal 25 marzo 2016) ce introduce
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1475 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI CARRESCIA, GANDOLFI, BIONDELLI, CARRA, CASATI, CA- SELLATO, COCCIA, MARCO DI MAIO, D INCECCO,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2263 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato GRECO Modifiche al codice penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 3247-B DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei deputati CIRIELLI *, AIRAGHI, ARRIGHI *, ASCIERTO, BELLOTTI *, BORNACIN, BRIGUGLIO, CARRARA, CONTE Giorgio, CONTI Giulio,
DettagliLEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 in G.U. n. 64 del 17 marzo 2006; in vigore dal 1 aprile 2006)
LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 in G.U. n. 64 del 17 marzo 2006; in vigore dal 1 aprile 2006) Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. La Camera dei deputati ed il Senato
DettagliRIFERIMENTI NORMATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 131 bis c.p. Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto [1] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero
DettagliPenale-Circolazione stradale-articoli e commenti Omicidio stradale: tutte le modifiche ai codici
Penale-Circolazione stradale-articoli e commenti Omicidio stradale: tutte le modifiche ai codici Articolo, 04/03/2016 Pubblicato il 04/03/2016 Pubblichiamo le modifiche al codice penale, al codice di procedura
DettagliReati procedibili a querela: in Gazzetta il decreto che amplia l elenco. Decreto legislativo, 10/04/2018 n 36, G.U. 24/04/2018. di Redazione Altalex
Reati procedibili a querela: in Gazzetta il decreto che amplia l elenco Decreto legislativo, 10/04/2018 n 36, G.U. 24/04/2018 di Redazione Altalex Pubblicato il 26/04/2018 Nella Gazzetta del 24 aprile
DettagliDECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28
DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2015, n. 28 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
DettagliREATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ
L OMICIDIO E TUTTI GLI ALTRI REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ di Alessandro Buzzoni IMPORTANTE Le formule riportate in questo testo sono disponibili online e sono personalizzabili Le istruzioni
DettagliOMICIDIO STRADALE 02/03/2016. OMICIDIO STRADALE: ecco tutte le novità introdotte dalla nuova legge
OMICIDIO STRADALE L'omicidio stradale è legge dal 2016: sei anni dopo la presentazione in Parlamento della prima proposta, cinque passaggi nelle due Aule e due voti di fiducia, il Senato ha dato l ok definitivo.
Dettagli1, ,50 3 non previste
578 Art. 149 Distanza di sicurezza tra veicoli (art. 348 reg. c.s.) 1, 4 39 79,50 3 non previste Ipotesi di infrazione senza collisione o di collisione con danni lievi Alla guida del veicolo (indicare
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1378 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori MOSCARDELLI, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, GIACOBBE, MATTESINI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE,
DettagliL'Omicidio stradale è diventato legge dello Stato
L'Omicidio stradale è diventato legge dello Stato Autore: Concas Alessandra In: Diritto penale L'Aula del Senato di recente ha detto "si'" al voto di fiducia chiesto dal governo sul disegno di legge per
DettagliL.n. 41 del L introduzione del reato di omicidio stradale. Avv. Paolo Malaguti Avv. Alessandra Ceni
L.n. 41 del 23.03.2016 L introduzione del reato di omicidio stradale Avv. Paolo Malaguti Avv. Alessandra Ceni L.n. 41/2016 del 23.03.2016 - Pubblicata in G.U. nr. 70 del 24.03.2016 - Entrata in vigore
DettagliCodice penale
Www.carelladarcangelo.com Nuovo testo Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita
DettagliLa Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Vigente dal 25/03/2016 LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile
DettagliCITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione
CITTA' DI TORINO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SETTORE SICUREZZA STRADALE Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 48 Operativa OGGETTO: Circolazione Stradale. Modifiche al Codice della Strada. Decreto Legge
DettagliSchema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67.
Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n. 67. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87
DettagliNorme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1378 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori Moscardelli, Cuomo, Di Giorgi, Fabbri, Giacobbe, Mattesini, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Ruta,
Dettagli