STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI
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- Patrizia Viviani
- 7 anni fa
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1 STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: MODALITA DI VERSAMENTO IMPOSTE F24 TELEMATICO 1. PREMESSE, DECORRENZA E RIFERIMENTI NORMATIVI Con l approssimarsi della scadenza del 1 ottobre 2014, data a partire dalla quale tutti i modelli F24 contenenti compensazioni, oppure con un saldo finale superiore ad 1.000, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici, riteniamo opportuno riprendere ed ampliare i concetti già espressi nella nostra precedente Circolare di Studio n. 9 del 12 maggio u.s., dal momento che si tratta di un cambiamento destinato ad avere un impatto rilevante sulle abitudini dei contribuenti. In premessa ricordiamo che le nuove regole per il versamento tramite modello F24 sono state introdotte dall art. 11 comma 2 del D.L. 24 Aprile 2014 n AMBITO SOGGETTIVO Le nuove modalità di versamento riguarderanno indistintamente tutti i contribuenti, comprese le persone fisiche non titolari di partita IVA che in passato potevano presentare il modello F24 cartaceo, senza alcun vincolo, in banca o in posta. Ora la modalità di presentazione cartacea sarà riservata a pochi casi residuali (assenza totale di compensazioni e saldo finale della delega di pagamento inferiore ai ). Il primo impatto significativo si potrebbe avere quindi in occasione del prossimo versamento della TASI, in scadenza il 16 ottobre (sempreché il versamento sia superiore ai o contenga compensazioni).
2 3. PRINCIPALI NOVITA Le novità introdotte si limitano alla sfera del pagamento del Mod. F24, in particolare a tre precise tipologie di modelli F24: 1. con saldo finale uguale a zero: ovvero i modelli il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate sia stato azzerato; 2. con saldo a debito, risultato di compensazioni effettuate: ovvero i modelli nei quali le compensazioni effettuate non hanno totalmente esaurito il saldo a debito, indipendentemente dall ammontare del saldo a debito finale; 3. con saldo a debito superiore ad ,00 e nessuna compensazione effettuata: delle tre tipologie di mod. F24 interessate dalle novità fiscali è l unica che non prevede l utilizzo delle compensazioni Mod. F24 con saldo finale uguale a zero. Tale tipologia di mod. F24 dovrà esser presentata unicamente attraverso uno dei tre seguenti canali telematici, offerti dall agenzia delle entrate: F24 Cumulativo: riservato ai professionisti intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (quali dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro). Tale servizio si realizza mediante addebito diretto su c/c del cliente, previo conferimento di apposita delega. F24 Online: accessibile da tutti i contribuenti muniti di pincode di abilitazione solo se in possesso di un c/c acceso presso Poste Italiane o una banca convenzionata con l agenzia delle entrate, sul quale addebitare direttamente le somme; va evidenziato che deve esistere coincidenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario abilitato ad operare con firma disgiunta). Ad esempio il padre non potrà pagare un F24 intestato al figlio addebitandolo sul proprio conto corrente;
3 F24 Web: accessibile direttamente da ogni contribuente senza necessità di installare alcun software. Il pagamento avviene direttamente online, con un ordine di addebito sul c/c bancario del contribuente. I termini di versamento sono uguali a quelli previsti per i pagamenti effettuati con i mezzi tradizionali, con il vantaggio che l'addebito effettivo sul conto corrente è eseguito alla data di scadenza del versamento indicata dal contribuente, anche se la richiesta di pagamento viene trasmessa in anticipo. Consente inoltre il risparmio di spese bancarie e/o postali. Anche in questo caso, come nel precedente, è necessaria la coincidenza tra il codice fiscale del contribuente indicato nel modello F24 e quello del titolare del conto corrente di addebito (o del cointestatario abilitato ad operare con firma disgiunta). Non è quindi più possibile pagare queste tipologie di Mod. F24: in formato cartaceo per i contribuenti non titolari di P.IVA (per i titolari di partita IVA il divieto è già in vigore dal 2007); a mezzo di sistemi di internet banking collegati al circuito CBI (Corporate Internet banking) o altri sistemi di internet banking offerti dagli istituti di credito Mod F24 con saldo a debito, frutto di compensazioni effettuate. Per tale tipologia di Mod. F24 i metodi di pagamento a disposizione sono i seguenti: F24 Cumulativo, F24 Web e F24 on line ovvero i tre servizi telematici erogati dall agenzia entrate così come dettagliati nel paragrafo precedente; Banche, Poste e Agenti di Riscossione ovvero i cd. intermediari della riscossione convenzionati con l agenzia delle entrate. Si tratta in pratica degli stessi canali proposti per i modelli con saldo a ZERO, con l aggiunta dei canali tradizionali di home banking. Non è quindi più possibile pagare queste tipologie di Mod. F24:
4 in formato cartaceo per i contribuenti non titolari di P.IVA (per i titolari di partita IVA il divieto è già in vigore dal 2007) Mod F24 con saldo a debito superiore ad ,00 e nessuna compensazione effettuata L ultima tipologia di Mod. F24 potrà essere pagata tramite gli stessi canali sopra descritti ovvero: 1. F24 Cumulativo, F24 Web e F24 on line ovvero i tre servizi telematici erogati dall agenzia entrate; 2. Banche, Poste e Agenti di Riscossione ovvero i cd. intermediari della riscossione convenzionati con l agenzia delle entrate. Non è quindi più possibile pagare queste tipologie di Mod. F24: in formato cartaceo per i contribuenti non titolari di P.IVA (per i titolari di partita IVA il divieto è già in vigore dal 2007). 4. IMPATTO DELLE COMPENSAZIONI VERTICALI o INTERNE Risulta necessario non trascurare l impatto che le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta ( cd. compensazioni verticali o interne ) possono avere sul saldo del Mod. 24. Ad esempio gli acconti IRPEF/IRES per l anno in corso possono essere compensati con le eccedenze a credito relative all anno precedente, diminuendo il saldo a debito del Mod. F24, sino anche all azzeramento. Sembra che i nuovi obblighi riguardino solo le compensazioni orizzontali e non quelle verticali. 5. ULTERIORI LIMITAZIONI GIA VIGENTI I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, tra cui preme segnalare: 1. la compensazione di crediti IVA di importo superiore a 5.000, che richiede necessariamente l utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate, oltre alla presentazione
5 preliminare della dichiarazione (per il credito annuale eccedente i è necessaria anche l apposizione del visto di conformità); 2. la compensazione di crediti relativi alle imposte sui redditi per importi superiori a annui, che richiede l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui scaturiscono (anche se il versamento può essere effettuato utilizzando i normali canali bancari e postali). 6. CONCLUSIONI E INDICAZIONI OPERATIVE Le novità normative oggetto della presente circolare rientrano nel più ampio insieme di misure volte ad evitare frodi ed abusi nell utilizzo di crediti in compensazione e per alleggerire i costi di riscossione a carico dell amministrazione fiscale. A partire dal 1 ottobre sarà necessario verificare a quale delle tre tipologie appartenga il Modello F24 e scegliere di conseguenza la modalità più adatta. In particolare, si consiglia alla clientela di prendere confidenza con il nuovo canale F24 Web che allo stato dell arte appare essere quello di più semplice approccio, almeno per i modelli con saldo finale a ZERO per effetto di compensazioni. Il sito web dell agenzia entrate fornisce una pagina descrittiva delle caratteristiche dell F24 Web 1 e un pagina di accesso 2. Riportiamo qui di seguito le principali caratteristiche del servizio: Addebito diretto su c/c bancario del contribuente; l'addebito effettivo sul conto corrente eseguito alla data di scadenza del versamento indicata dal contribuente anche se la compilazione avviene in momento precedente; risparmio di commissioni bancarie e/o postali, ovvero del servizio di addebito diretto sul conto del cliente offerto dal nostro Studio; non necessita di alcun software installato, tutta la procedura si svolge direttamente sul sito dell agenzia delle entrate, in maniera criptata Versare/F24/Compilazione+invio+F24+via+web/
6 Per l accesso è necessaria la consueta registrazione ai servizi online dell agenzia entrate. Resta fermo che i clienti abituati ad utilizzare il canale di home banking (titolari di partita IVA e non) potranno continuare a farlo in tutti i casi diversi da quello di F24 a SALDO A ZERO. Viceversa i clienti privati (non titolari di partita IVA) abituati a pagare in contanti gli F24 cartacei in banca o in posta dovranno attivarsi per aprire tempestivamente un conto corrente sul quale addebitare le somme da versare. Infine, per i clienti che non intendessero usufruire del canale F24 Web, lo Studio si rende disponibile ad offrire il servizio di compilazione e trasmissione del modello F24 Cumulativo al costo di 30,00 per ogni modello presentato, previo conferimento della delega che autorizzi l addebito sui propri conti correnti. Per una migliore comprensione delle nuove modalità di versamento si ritiene utile sintetizzarle nella seguente tabella:
7 TITOLARI DI NON TITOLARI DI Deleghe a zero o che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale di importo positivo NON TITOLARI DI Deleghe che per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale pari a zero Modalità di presentazione del modello F24 dal Versamenti con F.24 di imposte, contributi ecc che NON evidenzino un saldo pari a zero Versamenti con F.24 di imposte, contributi ecc che evidenzino un saldo pari a zero Versamenti in compensazione con credito Iva (annuale o dei primi tre trimestri) per importi superiori a Euro 5.000,00 annui (limite già previsto) Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). Modello cartaceo Servizi telematici dell agenzia delle entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo) Home banking o remote banking NO SI SI NO SI NO NO SI NO NO SI SI NO SI NO
8 NON TITOLARI DI Deleghe il cui saldo finale a debito è di IMPORTO SUPERIORE A EURO NON TITOLARI DI Deleghe il cui saldo finale a debito è di importo UGUALE O INFERIORE A EURO Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Si può presentare la delega anche in modalità cartacea, presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). NO SI SI SI SI SI *** *** *** Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 17 settembre 2014 STUDIO DPM
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