DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO

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1 DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO II parte INTERVENTI testo approvato dalla Commissione provinciale per l impiego con deliberazione n. 373 del 26 luglio 2011 ed adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n del 29 luglio 2011, con decorrenza immediata dell efficacia. Successivamente integrato e modificato con deliberazione numero 2957 di data 30 Dicembre 2011 e deliberazione numero 1217 di data 15 giugno 2012.

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3 V) SOSTEGNI AL REDDITO 3

4 24. SOSTEGNO AL REDDITO PROVINCIALE Ai sensi dell art. 1 ter della LP 19/1983 e ss.mm.ii. l'agenzia del lavoro eroga ai lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro forme di sostegno al reddito collegate a percorsi di politica attiva del lavoro, secondo quanto previsto da questo Documento degli Interventi di politica del lavoro, tenuto conto della normativa regionale vigente in materia di sostegno al reddito e del Protocollo d'intesa tra la Provincia e le parti economiche e sociali relativo alle "Nuove azioni per promuovere la produttività e la competitività del Trentino sottoscritto in data 5 dicembre I seguenti interventi di sostegno al reddito operano fino alla piena operatività di quanto previsto nella legge di attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali di cui all art. 2, co. 124, Legge 191/ A interventi a tutela dei disoccupati che cessano il rapporto di lavoro per ragioni riconducibili a crisi di mercato Finalità Assicurare a favore di determinate categorie di disoccupati (individuate nel paragrafo destinatari), non sufficientemente tutelati dal sistema di ammortizzatori statali, che cessano il rapporto di lavoro per ragioni riconducibili a crisi di mercato, un sostegno al reddito provinciale. Il sostegno è collegato ad interventi di politiche attive volte al mantenimento e all incremento delle competenze professionali, definiti in relazione alle specifiche situazioni e compatibilmente con le politiche del lavoro attivabili, anche sotto il profilo organizzativo. Ciò al fine di consentire un più agevole riassorbimento occupazionale e l aumento della loro occupabilità e adattabilità alle trasformazioni di mercato e della produzione. Destinatari 1. disoccupati beneficiari dell indennità di mobilità nazionale ai sensi della Legge 223/1991; 2. apprendisti licenziati o non confermati al termine del periodo di apprendistato; 3. soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stabilito con la propria adesione o successivamente all instaurazione al rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata; 4. collaboratori a progetto o coordinati e continuativi della Pubblica Amministrazione del territorio provinciale che hanno perso il lavoro; 5. associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera che hanno perso il lavoro; 6. disoccupati a seguito di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto; 7. beneficiari di indennità di mobilità in deroga, categorie a), b), c), di cui al protocollo di intesa per il 2012 tra la Provincia Autonoma di Trento e le parti sociali avente ad oggetto estensione all anno 2012 delle azioni per affrontare l emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica e degli ammortizzatori sociali in deroga. Sono esclusi dagli interventi: 4

5 a) i disoccupati provenienti da rapporti di lavoro domestico; b) i disoccupati provenienti da rapporti di lavoro in attività stagionali dei settori turistico e agricolo; c) i disoccupati provenienti da rapporti di lavoro costituiti in occasione di un intensificazione ricorrente dell attività produttiva; d) i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia; e) i disoccupati provenienti da rapporti di lavoro costituiti nelle attività previste dall Intervento 19 di questo Documento degli Interventi di politica del lavoro e nelle attività di cui alla legge provinciale n. 32 del 1990; f) i disoccupati provenienti da rapporti di lavoro costituiti per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Requisiti Requisiti comuni a tutte le categorie: a) essere domiciliati e residenti in provincia di Trento al momento della cessazione dell attività lavorativa; b) aver cessato la propria attività lavorativa dal 01/01/2013, per motivi riconducibili a crisi di mercato (ad eccezione di coloro che sono stati licenziati per inidoneità sopravvenuta alla prestazione o per superamento del periodo di comporto). I collaboratori coordinati e continuativi presso una pubblica amministrazione del territorio provinciale devono aver perso il lavoro per effetto di misure di contenimento della spesa pubblica; la data di cessazione dell attività lavorativa decorre dal 01/07/2012; c) essere in stato di disoccupazione ed essere privo di occupazione per almeno 30 giorni di calendario anche non continuativi; d) aver sottoscritto il Patto di servizio, svolgere regolarmente le attività ivi previste, nonché le attività formative, di inserimento lavorativo ed ogni altra attività proposta dai servizi competenti secondo le disposizioni provinciali; e) essere disponibili ad accettare ogni offerta di un lavoro proposta dai servizi competenti mobilità secondo le disposizioni provinciali. Requisiti specifici per alcune categorie di destinatari: I destinatari di cui al punto 2 (apprendisti) e 3 (soci lavoratori di cooperativa) devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: - essere stati licenziati o non confermati al termine del periodo di apprendistato per giustificato motivo oggettivo riconducibile a crisi di mercato; essere privi dei requisiti per ottenere una delle indennità statali di disoccupazione (ASPI o mini ASPI); avere un anzianità aziendale di almeno 90 giorni. I destinatari di cui ai punti 4 e 5 (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi della p.a. e associati in partecipazione) devono possedere i seguenti ulteriori requisiti: - aver svolto, in via esclusiva, attività di collaborazione per almeno 6 mesi nei 24 precedenti la cessazione dell attività lavorativa, di cui almeno 3 consecutivi nel periodo immediatamente antecedente la cessazione dell attività suddetta; 5

6 - aver operato in regime di monocommittenza; - aver percepito un reddito dall ultimo contratto pari ad almeno 600 lordi mensili e non superiori ad lordi mensili; I destinatari di cui al punto 6 (licenziati per inidoneità sopravvenuta o per superamento del periodo di comporto) devono avere un età inferiore ai 50 anni, avere un anzianità aziendale di almeno 180 giorni e una certificazione ai sensi di legge che attesti l inidoneità sopravvenuta alla prestazione. I destinatari di cui al punto 7 (beneficiari di mobilità in deroga) devono aver goduto di un periodo massimo di trattamento di mobilità in deroga inferiore agli 8 mesi. Nel caso in cui il lavoratore sia in possesso dei requisiti per attivare l intervento previsto dalla normativa statale, deve obbligatoriamente presentare domanda all INPS. Misura degli interventi Per i destinatari di cui al punto 1 (mobilità nazionale) è previsto il sostegno al reddito di euro 6,66 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, ad integrazione dell indennità di mobilità nazionale spettante. Per i destinatari di cui ai punti 2 e 3 (apprendisti e soci lavoratori di cooperativa) è previsto il sostegno al reddito di euro 20,00 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione. Per i destinatari di cui ai punti 4 e 5 (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione) è previsto il sostegno al reddito di euro 20,00 per ogni giorno. in cui il soggetto è privo di occupazione. L importo è cumulabile con l indennità prevista al comma 51 art. 2 della legge n. 92/2012, fino al importo sopra previsto. Per i destinatari di cui al punto 6 e 7 (licenziati per inidoneità sopravvenuta o per superamento del periodo di comporto e beneficiari di mobilità in deroga), è previsto il sostegno al reddito di euro 20 per ogni giorno in cui il soggetto è privo di occupazione. Per i disoccupati provenienti da un contratto di lavoro a tempo parziale, tutti gli importi sopra indicati, sono decurtati di una percentuale pari a quella di riduzione dell orario di lavoro svolto. Durata del sostegno al reddito 1. Il sostegno è erogato, a far data dal primo giorno in cui il soggetto è privo di occupazione, per un massimo di 180 giorni e comunque non superiore all anzianità aziendale maturata. Per i destinatari di cui al punto 6, beneficiari di mini ASPI, non viene erogato il sostegno al reddito per i giorni nei quali è stata percepita la mini ASPI. Per i destinatari di cui al punto 6 beneficiari di ASPI, il sostegno al reddito è erogato dal giorno successivo la fine del trattamento di ASPI per una durata massima di 120 giorni. L erogazione del sostegno viene sospesa nel caso in cui il disoccupato trovi altra 6

7 occupazione che dia titolo alla sospensione dello stato di disoccupazione, ai sensi del regolamento provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro e riprende automaticamente alla conclusione della stessa. Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione, il sostegno al reddito cessa con la medesima decorrenza. 2. Per i disoccupati in mobilità nazionale, beneficiari della relativa indennità, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180 giorni ad integrazione dell importo dell indennità di mobilità. L erogazione, la sospensione e l eventuale decadenza dal sostegno seguono le regole previste dalla Legge n. 223/ Per i beneficiari di mobilità in deroga di cui al punto 7, il sostegno al reddito è erogato per un periodo massimo di 180 giorni fermo restando che il cumulo tra la durata del sostegno al reddito e la mobilità in deroga non può comunque superare gli 8 mesi. Modalità di accesso e di erogazione Il sostegno al reddito viene concesso a seguito di domanda da presentarsi all Agenzia del Lavoro entro 60 giorni dalla data del licenziamento. I collaboratori coordinati e continuativi della Pubblica Amministrazione che hanno perso il lavoro nel periodo antecedente, presentano la domanda di sostegno al reddito entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente intervento. I beneficiari di mobilità in deroga sono autorizzati d ufficio. Il sostegno al reddito provinciale viene concesso subordinatamente alla sottoscrizione del Patto di servizio ed alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti previsti. L erogazione avviene con cadenza non inferiore al mese, secondo le modalità definite dall Agenzia. Norma transitoria I soggetti beneficiari del sostegno al reddito secondo la disciplina previgente, percepiscono l importo residuo spettante fino alla completa conclusione del procedimento. 24.B interventi a tutela dei lavoratori sospesi dal rapporto di lavoro per ragioni riconducibili a crisi di mercato Finalità Favorire l integrazione del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro mediante l erogazione di un sussidio aggiuntivo a quello assegnato dallo Stato per i periodi di sospensione. 24.B.1 Interventi straordinari di integrazione al reddito Contenuti La misura dell importo orario di integrazione salariale è fissata in due soglie, calibrate sull importo massimo dell assegno di cassa integrazione guadagni o di disoccupazione erogabile: 1. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all importo relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale sono corrisposti euro 1,5 per ogni ora di sospensione dal lavoro; 7

8 2. a favore dei lavoratori percettori di indennità fino all importo relativo al secondo scaglione di reddito previsto a livello nazionale, sono corrisposti euro 1 per ogni ora di sospensione dal lavoro. Per ciascun semestre l indennità è riconosciuta al singolo lavoratore solo a fronte di almeno 300 ore di sospensione. Destinatari Lavoratori sospesi per cassa integrazione guadagni o ai sensi dell art. 19 del DL 185/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Sono inclusi i lavoratori coinvolti nei contratti di solidarietà qualora non venga prorogata per il 2013 l integrazione salariale pari all 80% della retribuzione persa. Sono esclusi i lavoratori sospesi per evento meteorologico. Modalità di accesso Per la maturazione del diritto all integrazione del reddito è richiesta la partecipazione ad azioni di politica attiva del lavoro, secondo le procedure definite dall Agenzia del lavoro.il computo delle ore di sospensione per i rapporti di lavoro a tempo parziale avviene applicando la percentuale di riduzione dell orario di lavoro effettuato rispetto all orario contrattuale. 24.B.2 Sostegno al reddito tramite l intervento degli enti bilaterali Contenuti Nell ipotesi in cui gli enti bilaterali garantiscano ai lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro un sostegno al reddito integrativo di quello statale o riferito a soggetti non aventi titolo, l Agenzia del Lavoro eroga sostegni al reddito nella misura e secondo le modalità di seguito determinate: metà dell ultima indennità percepita dallo Stato; per i soggetti esclusi dall indennità statale, metà dell indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate di indennità nell anno solare. Destinatari Lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi dall ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in particolare i lavoratori sospesi, beneficiari dell indennità statale di disoccupazione ordinaria o con requisiti ridotti, al termine del periodo di erogazione della stessa ovvero i lavoratori sospesi esclusi dalle medesime indennità, con un anzianità presso l azienda interessata dal trattamento di almeno tre mesi di lavoro effettivo. Modalità di accesso L erogazione del sostegno al reddito è subordinata: a) ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del cinquanta per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, compresi quelli di 8

9 cui all articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni; b) all adozione di un regolamento secondo la normativa statale, la contrattazione collettiva e le disposizioni di questo intervento; c) alla gestione dell intervento da parte dell ente bilaterale, con oneri a proprio carico; d) all offerta da parte dell ente bilaterale di percorsi formativi a carattere specifico; e) alla presentazione all Agenzia del lavoro dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti bilaterali, dai quali risultino, tra le finalità degli enti medesimi, l'attuazione di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro in conseguenza di crisi di mercato; f) alla preventiva presentazione alla Provincia del regolamento degli interventi, che dovrà risultare conforme alla normativa statale, alla contrattazione collettiva ed a questo programma. Condizioni per l intervento. L intervento sarà attivato subordinatamente all esaurimento delle risorse statali stanziate per gli ammortizzatori in deroga. 9

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