Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.637
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1 Collegio di Milano, 30 giugno 2010, n.637 Categoria Massima: Capital gain, Deposito titoli in amministrazione / Successione mortis causa Parole chiave: Attribuzione del valore di carico dei titoli, Capital gain, Deposito di titoli in amministrazione, Successione Nell attribuzione del valore di carico nel proprio dossier di titoli caduti in successione, rilevante al fine di evitare maggiori oneri impositivi conseguenti all eventuale vendita dei predetti titoli, che potrebbero presentare delle plusvalenze rispetto al costo di acquisto (o valore di carico), occorre tener presente quanto specificato dalla Risoluzione del 24/7/2001 n. 120 delle Agenzie delle Entrate (in particolare al punto 2, Valorizzazione dei titoli pervenuti in successione), secondo cui [...] il comma 5 dell articolo 82, del TUIR, prevede che ai fini della determinazione delle plusvalenze [...] nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell imposta sulle successioni. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che per i titoli esenti da tale imposta, si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione [...] qualora i titoli siano stati dichiarati ai fini dell imposta sulle successioni, ancorché la stessa non sia dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l applicazione della stessa, si debba assumere quale costo di acquisto quello dichiarato o definito ai medesimi fini. Testo sentenza: IL COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: - Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente) - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d Italia) - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d Italia - Pagina 1 di 5
2 Estensore) - Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario) - Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.) nella seduta del 10 giugno 2010 dopo aver esaminato - il ricorso e la documentazione allegata; - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; - la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Il ricorrente è erede unico di una cliente della convenuta deceduta il 3/11/2008, intestataria di dossier titoli mantenuto in regime di risparmio amministrato. A seguito della definizione della successione i valori sono stati trasferiti sul conto di deposito dell erede legittimo. Con lettera del 14/10/2009, il ricorrente ha inoltrato reclamo alla banca per contestare la correttezza del valore di carico dei predetti titoli in quanto il valore preso in considerazione non risulterebbe coincidente né con il prezzo di quotazione alla data di decesso della de cuiusné con il prezzo di carico originale effettivo delle azioni. In relazione a ciò, ha chiesto alla banca di rideterminare il valore di carico dei predetti titoli, tenendo come parametro di riferimento il prezzo di carico originale, al fine di evitare di dover pagare un capital gain non dovuto. In sede di ricorso, il ricorrente ha rappresentato le medesime circostanze riportate nel reclamo. Pertanto ha chiesto che il Collegio si pronunci: sull accertamento del prezzo di carico dei citati valori; su eventuali rimborso danni e sul rimborso dovuto di un capital gain pagato in più per erroneo caricamento del prezzo del titolo. Le controdeduzioni sono pervenute il 13/4/2010. La resistente, con riguardo alla contestazione concernente il capital gain, ha fatto presente che non risultano chiaramente identificati l operazione in discussione e gli addebiti ritenuti non dovuti. Pagina 2 di 5
3 Per quanto concerne i valori detenuti dalla de cuiusla banca ha precisato che: Lo scarico dei titoli dal dossier originario è stato eseguito al prezzo di carico originario, senza pertanto gravare sull asse ereditario (e quindi sul ricorrente) eventuali addebiti per capital gain; Il trasferimento sul dossier del legittimo erede è stato effettuato attribuendo alle attività i valori dichiarati ai fini dell imposta sulle successioni dal ricorrente nella dichiarazione di successione presentata al Ministero delle Finanze e nei termini prescritti dal d.lgs 461 del 21/11/97 (art. 6, comma 6) e dalla risoluzione n. 120 del 24/7/2001 emanata dall Agenzia delle Entrate. La resistente ha poi fatto presente che dalle verifiche effettuate soltanto per un titolo non era stata eseguita la modalità di carico di cui sopra. Sul punto la banca ha fatto presente di aver provveduto a correggere l anomalia. Infine, la convenuta, ritenendo di avere operato correttamente, ha chiesto al Collegio di voler respingere il ricorso e di non riconoscere alcun rimborso per indebito pagamento del capital gain. Con lettera del 3/5/2010, il ricorrente ha fatto tenere le proprie osservazioni e integrazioni alle controdeduzioni dell intermediario. In particolare, ha precisato che: a suo tempo, onde evitare di ritardare oltremodo la chiusura della successione, ha dovuto dichiarare nella pratica successoria i valori che gli venivano imposti, seppure ritenuti non corretti; il valore da dichiarare nella successione, a suo parere, avrebbe dovuto essere il prezzo di carico originale; tale situazione lo ha posto nella condizione di dover pagare un capital gainnon dovuto nel caso di una eventuale vendita dei titoli detenuti, come già avvenuto nella vendita di un titolo di cui ha chiesto il rimborso. Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 10 giugno DIRITTO Pagina 3 di 5
4 Prima di entrare nel merito della vicenda, questo Collegio ritiene opportuno affrontare la questione della propria competenza. E noto che il contratto di deposito titoli in amministrazione rientra tra i contratti bancari, presenta una causa tipica e può avere rilevanza e finalità autonoma. Le Disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari della Banca d Italia del , infatti, contemplano il servizio di custodia e amministrazione tra quelli cui le stesse si applicano. Tale contratto, peraltro, riveste una funzione normalmente accessoria rispetto alla prestazione di servizi d investimento. Nella prassi si assiste, infatti, in prima battuta alla stipulazione di un contratto c.d. quadro che il TUF chiama contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento con cui l intermediario assume l obbligo di attivarsi per conto e nell interesse del cliente, prestando tutti i servizi necessari o utili per l investimento. A servizio del contratto da ultimo menzionato, si accompagna normalmente la stipulazione di altri contratti bancari collegati, di norma individuabili in un contratto di conto corrente e/o di deposito titoli. Poiché, quindi, ci si trova innanzi ad un ipotesi di rapporto contrattuale complesso, viene in rilievo il criterio della prevalenza delle finalità (di investimento o meno) previsto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d Italia del , utilizzato per l individuazione della disciplina di trasparenza quella recata dal TUB in alternativa a quella del TUF applicabile al prodotto composto. Orbene, dato che la questione sottoposta all esame dell ABF riguarda aspetti relativi non tanto alla prestazione di servizi di investimento, quanto al fatto dell esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione può concludersi che la questione in esame rientra tra quelle di competenza dell ABF. Ciò chiarito, resta ora da affrontare la questione relativa alla responsabilità dell intermediario nella vicenda de qua. Nella fattispecie, la richiesta del ricorrente è connessa alla corretta attribuzione del valore di carico nel proprio dossier di titoli caduti in successione; ciò al fine di evitare maggiori oneri impositivi conseguenti all eventuale vendita dei predetti titoli, che potrebbero presentare delle plusvalenze rispetto al costo di acquisto (o valore di carico). Orbene, non pare a questo Collegio che la condotta dell intermediario possa in alcun modo prestare il fianco a critiche di sorta. Pagina 4 di 5
5 Invero, anche secondo quanto specificato dalla Risoluzione del 24/7/2001 n. 120 delle Agenzie delle Entrate (in particolare al punto 2, Valorizzazione dei titoli pervenuti in successione), [ ] occorre tener presente che il comma 5 dell articolo 82, del TUIR,prevede che,ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e cter),comma 1, dell articolo 81, nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell imposta sulle successioni. Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che per i titoli esenti da tale imposta, si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione. Pertanto, con riferimento al primo quesito, si ritiene che, qualora i titoli siano stati dichiarati ai fini dell imposta sulle successioni, ancorché la stessa non sia dovuta, in quanto la quota spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l applicazione della stessa, si debba assumere quale costo di acquisto quello dichiarato o definito ai medesimi fini. Né risulta in alcun modo documentata l affermazione del ricorrente in ordine al fatto che abbia dichiarato nella pratica successoria valori che gli venivano imposti, seppure ritenuti non corretti. Conseguentemente, nessuna negligenza pare possa ravvisarsi in capo all intermediario, il quale, quindi, non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per il risarcimento dei danni lamentati. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso IL PRESIDENTE Antonio Gambaro Pagina 5 di 5
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