Proposta di legge n. 25/10^ di iniziativa del consigliere Nucera recante: Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria

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1 Allegato alla nota prot. n /10^ leg Il Funzionario responsabile f.to Michele CENTO Il Presidente f.to Franco SERGIO

2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA La presente proposta di legge si inserisce nel contesto della più complessiva riorganizzazione del personale della Regione Calabria diretta a rendere razionali e funzionali le scelte organizzative dell'amministrazione, finalizzandole al raggiungimento degli scopi istituzionali e degli indispensabili obiettivi di efficienza e di efficacia assegnati, nonché alla riduzione della spesa di personale prevista dal decreto c.d. Salva Roma. Con il progetto di legge si intende riproporre la legge regionale n. 34/2010 che aveva introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Il progetto di legge è costituito da due articoli. L'articolo 1 disciplina i tratti dell'istituto in undici commi. Al comma 1 è definito l'ambito di applicazione della legge che si riferisce ai dipendenti della Regione Calabria assunti a tempo indeterminato che prestano la loro attività lavorativa da ameno cinque anni. I predetti soggetti possono presentare, nel triennio , domanda di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un indennizzo pari a sette dodicesimi della media di retribuzione lorda percepita nell'ultimo anno e per un periodo massimo fino al raggiungimento del limite di età e comunque non superiore a cinque anni.. I commi 2 e 3 disciplinano il procedimento di presentazione delle istanze di risoluzione da parte dei dipendenti regionali ed in particolare le diverse finestre temporali di presentazione. Il comma 4 definisce i criteri che la Regione Calabria dovrà seguire nell'accettazione delle istanze ed in particolare la verifica delle esigenze organizzative e delle capacità finanziarie del bilancio. L'introduzione di questo comma costituisce una condizione di salvaguardia per una eventuale onerosità sopravvenuta del provvedimento considerato che così formulata non configura un diritto soggettivo del dipendente a risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, ma lo subordina ad un procedimento valutativo motivato da parte dell'amministrazione. Il comma 5 definisce le modalità di erogazione dell'incentivo. Il comma 6 introduce un'ulteriore indennità suppletiva pari ad ulteriori tre mensilità sempre della retribuzione lorda definita al precedente comma 1. Il comma 7 introduce ulteriori precisazioni nelle modalità di determinazione dell'indennità Il comma 8 estende i benefici dell esodo anche al personale regionale trasferito alle province in virtù della l.r. 34/2002. Tale disposizione era già contenuta nella precedente norma regionale sull esodo di cui all art. 13 della l.r. 34/2010. Il comma 9 pone il divieto di instaurare rapporti di lavoro a qualunque titolo o comunque di stipulare con i dipendenti cessati dal servizio incarichi di consulenza, collaborazione studio ricerca con l'amministrazione regionale e con i suoi enti e società regionali per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il comma 10 introduce una specifica esclusione per coloro che hanno già raggiunto i requisiti di pensione alla data della risoluzione anticipata. Infine il comma 11 indica i capitoli ai quali imputare le somme necessarie alla copertura finanziaria. L'articolo 2 stabilisce la clausola di invarianza degli oneri finanziari che viene commentata nella successiva parte di relazione.

3 RELAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA Con il progetto di legge si intende riproporre la legge regionale n. 34/2010 che aveva introdotto nell'ordinamento regionale l'istituto della risoluzione anticipata del rapporto di lavoro. Si trattava di una norma del collegato ordinamentale che conteneva espressa clausola di invarianza degli oneri; il comma 16 dell'articolo 13 prevedeva infatti che le somme necessarie per la copertura finanziaria della spesa prevista venivano imputate ai capitoli del bilancio della regione relativi alle spese per retribuzioni del personale. Negli anni relativi all'attuazione della legge gli stanziamenti sono stati iscritti al capitolo U Spese per il personale che usufruisce dei benefici derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 34 spese obbligatorie. Da una visione aggregata delle spese di funzionamento della Giunta regionale iscritte all'upb Spese di funzionamento del personale regionale - si evince che dal 2012 al 2015 la relativa spesa subisce una riduzione consistente delle voci di spesa anche per effetto dell'istituto della risoluzione anticipata. Lo stanziamento del 2012 pari a ,00 si riduce progressivamente fino agli attuali ,00. La norma finanziaria contenuta all'articolo 2 contiene quindi la clausola di invarianza della spesa regionale. Considerato comunque che la proposta di legge mantiene un profilo finanziario che potrebbe determinare soltanto nei primi tre anni asincronie temporali nei flussi finanziari in uscita per il pagamento dell'incentivo previsto dai commi 1 e 6 dell art. 1 si prevede una clausola di salvaguardia che in via eccezionale e qualora dovesse registrarsi una temporanea scopertura permette di assicurare la corretta applicazione dell'articolo 81 della Costituzione. Consuntivo 2012 Consuntivo 2013 Bil Previsione 2014 Bil Previsione , , , ,02 Nel successivo quadro di riepilogo finanziario vengono individuati gli eventuali fabbisogni.

4 Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria) Titolo: Legge regionale "Disposizioni in materia di personale della Regione Calabria" La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento. Nella colonna 1 si indica l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata. Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa. Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento". Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "Pluriennale". Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente. Tab. 1 - Oneri finanziari: Articolo Descrizione spese Tipologia I o C Carattere Temporale A o P Importo Art. 1 Spesa personale Corrente Pluriennale ,30 Per una stima ancor più prudenziale nel disegno di legge qui proposto si prendono in considerazioni come elementi di costo le sfasature temporali che potranno riguardare un maggiore esborso finanziario nel primo triennio a fronte della corresponsione dell'indennità prevista (nella misura dei 10/12 della retribuzione lorda mensile) e quella dovuta in caso di mantenimento in servizio del personale cessando al quale dovrebbe corrispondersi comunque la retribuzione dovuta. Si è provveduto a confrontare la spesa del quinquennio nell'ipotesi in cui il personale resta in servizio e la spesa da sostenere per l'erogazione dell'incentivo. Il risultato di questa simulazione condotta nell'ipotesi che accedano ai benefici 180 dipendenti regionali è contenuta nella tabella seguente. SPESE NEL QUINQUENNIO SE IL PERSONALE RESTA IN SERVIZIO anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 totale , , , , , ,65 Spesa per incentivo esodo anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 totale , , , ,50 Differenza anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020 totale , , , , , ,15 Come si può notare dall'istituto della risoluzione anticipata discendono consistenti risparmi di spesa nel quinquennio anche se si registra un maggior esborso finanziario nei primi tre anni. Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Dalle rilevazioni effettuate sulle risoluzioni anticipate negli anni 2005 e 2010 si è provveduto a stimare un potenziale di beneficiari pari a circa 180 unità. I dati retributivi sono quelli rilevati dalla contrattazione collettiva nazionale che consentono una esatta quantificazione degli importi relativi alle mensilità previste dal disegno di legge.

5 Tab. 2 Copertura finanziaria: Nella Tabella 2 è indicata la U.P.B. e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella Tabella 1. n. UPB/Capitolo Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Totale Fondi per , , , ,90 provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente/u Totale , , , ,90

6 Art. 1 (Norme per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro del personale regionale) 1. Per accelerare il processo di riorganizzazione degli uffici regionali, senza aumentare la relativa spesa di personale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio regionale, con almeno cinque anni di servizio presso l Amministrazione regionale anche a diverso titolo, rispettivamente alla data del 31 dicembre 2015, 2016 e 2017, che presentino apposita istanza di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta di risoluzione da parte dell'ente, un'indennità supplementare, pari a sette mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia pensionistica e, tenuto conto anche delle frazioni di anno, comunque, per un massimo di cinque anni. 2. L'istanza di risoluzione anticipata di cui al comma 1, pena l'esclusione, deve essere presentata, per l'anno 2016 entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul BURC, mentre per gli anni 2017 e 2018 non prima del 1 luglio e non oltre il 31 agosto dell'anno precedente, secondo le modalità contenute in appositi avvisi pubblicati sui siti web di Giunta e Consiglio regionale. 3. Per le istanze presentate entro i termini di cui al comma 2 ed accettate dall'amministrazione regionale, la risoluzione del rapporto di lavoro, è fissata al 1 gennaio di ciascun anno. Le istanze di risoluzione del rapporto di lavoro, una volta presentate all'amministrazione, sono irrevocabili. 4. L'accettazione da parte dell'amministrazione regionale, delle istanze di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, è subordinata alla verifica delle esigenze organizzative, delle condizioni finanziarie dell'ente ed al rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale. 5. L'indennità supplementare, quantificata nella misura prevista dal comma 1, è corrisposta in tre quote, di pari importo, da erogarsi, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. 6. Ai dipendenti che, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, non abbiano ancora maturato, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, il diritto a pensione, è erogata in aggiunta al beneficio previsto dal comma 1, un'indennità ulteriore, pari a tre mensilità della retribuzione lorda risultante dalla media degli ultimi dodici mesi di servizio, per ciascuno degli anni necessari alla maturazione del diritto a pensione e, tenuto conto anche delle frazioni di anno, comunque, per un massimo di cinque anni. 7. La retribuzione lorda, quantificata secondo le modalità previste dal comma 1, è calcolata escludendo la tredicesima mensilità ed eventuali indennità di struttura percepite ai sensi delle leggi regionali 13 maggio 1996, n. 7 e 13 maggio 1996, n. 8. Per i dirigenti ed i titolari di posizioni organizzative, sono esclusi dal calcolo anche gli importi eventualmente spettanti a titolo di retribuzione di risultato. 8. I benefici previsti dalla presente legge sono estesi al personale trasferito alle province in seguito alla legge regionale n. 34/2002 e individuato sulla base del protocollo d'intesa Regione Province del 27 marzo A coloro che beneficiano della presente legge è fatto divieto assoluto di instaurare rapporti di lavoro o stipulare contratti per il conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca, a qualunque titolo, con la Regione e con gli enti, aziende e società regionali, per i cinque anni successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro. La stipula di contratti in contrasto con il presente divieto comporta responsabilità personale e patrimoniale del dirigente che lo ha sottoscritto. 10. La presente legge non si applica a coloro che, in coerenza con la normativa, tempo per tempo vigente, in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, raggiungano tali limiti alla data della risoluzione anticipata richiesta. 11. Le somme necessarie alla copertura finanziaria della spesa della presente legge sono da

7 imputare ai corrispondenti capitoli, relativi alle spese per le retribuzioni del personale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria e norma di salvaguardia) 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Per la compensazione degli eventuali effetti finanziari scaturenti dall'applicazione della proposta di legge quantificati nel triennio di applicazione della legge in euro ,00 si provvede con le risorse allocate alle UPB Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente - capitolo U del bilancio di previsione pluriennale La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettarla e di farla rispettare come legge della Regione Calabria.

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