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1 [)J:::, f Regione Umbria L.," LUI] Clél21:J Consiglio Regionale. Tel /3380 Fax e-mai!: atti@crumbria.it ATTO N. 522 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere Tracchegiani "Disciplina delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2/4/1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e regolamentazione delle deroghe stesse, in base alcomma 1- lett. a) e c) - di detto articolo, per la stagione venatoria 2006/2007" Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno, Monitoraggio e Sviluppo Processi il Trasmesso alla III Commissione Consi/iare Permanente il 18.9,2006

2 Regione Umbria IU 111 Consiglio Regionale "~I Vice Presidente III Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura - Istruzione - Sport Palazzo Cesaron; Tel RELAZIONE Il progetto di legge in oggetto disciplina l'attuazione delle deroghe di cui agli artt. 5, 6 7 e 8 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici con riferimento alla stagione Le deroghe stesse sono attuate tenendo conto in via principale del livello di distribuzione geografica e del tasso di riproduzione che alcune specie hanno raggiunto, sempre che vengano stabiliti ed osservati limiti di prelievo predeterminati, avuto riguardo delle raccomandazioni di cui all'art. 9 e compatibilmente con il mantenimento della popolazione delle specie oggetto del prelievo ad un livello soddisfacente. La Regione adotta le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli selvatici presenti nel proprio territorio ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche e scientifiche. A tal fine un ruolo importante è svolto dalla Rete Natura 2000 che con l'istituzione delle ZPS e dei SIC completa, in maniera organica, i benefici delle oasi di protezione e del sistema dei parchi regionali e nazionali. Le modifiche della PAC e del prossimo Piano di Sviluppo Rurale contribuiranno in maniera 2

3 Regione Umbria III nl Consiglio Regionale '" Vice Presidente III Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura - Istruzione - Sport Tel determinante al recupero degli habitat considerati marginali e quindi con minore produttività, situati anche all'interno delle aree naturali protette sopra ricordate. Le azioni di sostegno sopra menzionate, oltre a privilegiare l'agricoltura biologica, daranno impulso al ripristino di antiche coltivazioni, favoriranno la reintroduzione delle siepi per il ruolo insostituibile che queste hanno per la protezione dell'ecosistema. Tutto ciò consentirà un ulteriore miglioramento delle condizioni di vita di alcune specie della fauna selvatica, come ad esempio la starna (Perdix Perdix). La presente legge recepisce quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett a) e c) della Direttiva Uccelli, attenendosi alle prescrizioni della medesima e dell'art. 19 bis della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo le prescrizioni della medesima come modificato dal Decreto Legge 251 del 16 agosto 2006, recependo a livello nazionale la normativa applicata in maniera ben più estesa in tutti i Paesi Membri della UE. La Regione per l'applicazione della presente legge si avvale della collaborazione dell'authority Venatoria regionale, dalla stessa legge istituita, quale organismo di controllo della corretta applicazione delle direttive comunitarie Uccelli 79/409/CEE e Habitat 92/43/CEE e sui reciproci regolamenti di attuazione nazionali di recepimento, quali il D.P.R. 8/9/1997 n. 357 e la legge 11 febbraio 1992, n L'Authority si compone di rappresentanti dell'istituto Zooprofilattico, della Facoltà di Veterinaria, della Facoltà di Agraria, ognuno per le competenze specifiche che hanno come riferimento l'etologia animale, la fenologia e la zoologia. All'ALLEGATO 1 della presente proposta, si possono individuare, tra quelle elencate, le specie che possono essere fatte oggetto di prelievo, contemplati tutti gli aspetti della normativa di cui all'art. 9 della legge 79/409/CEE ed evidenziata l'impossibilità di agire con altre soluzioni soddisfacenti per l'anno in 3

4 Regione Umbria In I Il ConsiglioRegionale "., Consigliere Regionale Alleanza Nazionale- Vice Presidente 111Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali -Igiene e Sanità - Cultura -Istruzione - Sport Tel esame. I mezzi utilizzabili per il prelievo sono quelli indicati dalla legge 11 febbraio 1992 all'art. 13 commi 1 e 2. Si prevede, in ogni caso, la possibilità da parte della Giunta regionale, qualora gli organismi scientifici di controllo riscontrino fluttuazioni negative dello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga, di adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati. Il prelievo per le specie "passero" e "storno", essendo queste stanziali, è previsto dalla terza domenica di settembre al 30 novembre di ogni anno. Per le specie come il "fringuello", che ha un'esigua nidificazione locale a fronte dell'aumento della consistenza per il passo autunnale, il prelievo va dal 15 ottobre al 30 novembre di ogni anno. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dagli ATC e dalle Province su disposizione delle Regioni. Fermo restando quanto previsto dall'art 27, comma 2 della legge n. 157/1992 la vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle Province. Le Province propongono ail'infs, per la parte di territorio di cui hanno la competenza, l'attuazione delle deroghe, sulla base della presente legge regionale, sentito il parere della Consulta Faunistica Venatoria, dell'osservatorio Faunistico e dell'authority Venatoria, autorità scientifica regionale indipendente. In definitiva il presupposto della presente normativa è quello di uniformare il prelievo in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 della direttiva /CEE. Infatti le modalità di attuazione avranno una caratteristica di estrema temporaneità e mobilità, il tutto rapportato alla consistenza delle specie oggetto di deroga. Il prelievo in deroga per essere irrilevante deve collocarsi intorno all'1% del tasso di mortalità naturale, eccezion fatta per la specie storno per la quale, come da guida interpretativa alla direttiva uccelli, può arrivare al 5%. 4

5 111.Il 1 Regione Umbria 111 1'11 Consiglio Regionale l.h Vice Presidente III Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura -Istruzione - Sport Tel A livello nazionale il tetto massimo del prelievo è stabilito dal protocollo d'intesa siglato dalla Conferenza Stato Regione, da tenersi entro il mese di Luglio, in base al quale ogni anno, su indicazione dell'infs e quindi su basi scientifiche di volta in volta verificate, al fine di assicurare il rispetto, in quanto Stato membro, del limite posto dalla direttiva relativamente alla quantità che può essere oggetto di prelievo, viene definita la "piccola quantità massima prelevabile" di singole specie e prevenzione del danno. La presente proposta di legge prevede e specifica tutte le motivazioni poste a supporto del prelievo in deroga, tenendo conto che tale provvedimento è un atto eccezionale che ha limiti di tempo ben definiti. Sono previste le modalità, le procedure e le attribuzioni delle autorità competenti tenendo conto che non può identificarsi a priori l'oggetto della stessa deroga, in quanto questo è il risultato di un'analisi e di una situazione variabile nel tempo alla quale dovranno attenersi le valutazioni della Consulta faunistico venatoria, dell'osservatorio regionale e dell'authority Venatoria. L'ALLEGATO 1 comprende una serie di specie che possono essere oggetto di deroga. La Giunta regionale può modificare, di anno in anno, le specie contenute in tale elenco. 5

6 1.1 I.1n Regione Umbria Consiglio Regionale '" Vice Presidente III Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura - Istruzione - Sport Palazzo Cesaron; Tel ART.1 ( Disposizioni generali) 1. La presente legge promuove e disciplina l'esercizio delle deroghe previste dall'art, 9 comma 1 lettera a) e c) della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, secondo le prescrizioni della stessa direttiva e dell'art. 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), modificata dal Decreto legge 251 del 16 agosto 2006, in attuazione dell'art 9 della direttiva 79/409/CEE. 6

7 1.1 I Il. Regione Umbria 111. li. :Consiglio Regionale, 'c,.. Vice Presidente III Commissione Consiliare Pennanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura - Istruzione. Sport Tel ART. 2 ( Istituzione dell'autority Venatoria ) 1. E' istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale l'authority Venatoria regionale, quale organismo a carattere scientifico, avente la funzione di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, recepita dall'art 19 bis della legge 11 febbraio 1992 n 157, tenuto conto del decreto 251 del 16 agosto L'Authority Venatoria regionale: a. collabora con l'infs al fine di coordinare la raccolta dei dati utili alla valutazione della quantità nazionale e regionale dei prelievi possibili. b. organizza i lavori scientifici riguardanti la direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, l'inanellamento, la conta degli avvistamenti, e quanto altro si ritenga utile allo scopo. 3. L'Authority Venatoria regionale collabora con Provincia e Regione per la individuazione e l'aggiornamento delle norme di conservazione per regolamentare SIC e ZPS di cui alla legge 91/394 (rete Natura 2000) e per la localizzazione di ulteriori ZPS come da raccomandazione della direttiva 79/409/CEE 4. L'Authority Venatoria regionale è composta da 7 membri di cui 2 membri designati dalle Province di Perugia e Terni, un membro rappresentante della Regione Umbria, i quali partecipano senza diritto di voto. Per la nomina degli altri 4 membri, che avranno diritto di voto, la Regione promuove un protocollo d'intesa con l'università di Perugia e con l'istituto Zooprofilattico interregionale. I rappresentanti di tali organismi dovranno avere specifiche competenze nel settore dell'etologia animale, della zoologia e della fenologia. Il presidente è scelto tra i rappresentanti con diritto al voto. 7

8 l,il 'In Regione Umbria Consiglio Regionale '" Vice Presidente 111Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali -Igiene e Sanità - Cultura -Istruzione - Sport Tet 075, ART3 (limitazioni e sospensioni alle deroghe) 1. La Giunta Regionale, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'infs e dagli altri organi di controllo di cui alla presente legge, adotta misure di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati in presenza di fluttuazioni negative dello stato di conservazione della specie. 2. Le Province entro il 30 aprile 2007 trasmettono alle regioni i dati relativi ai prelievi supportate dai comuni e dalle associazioni venatorie. 3. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dalle Province fermo restando quanto previsto dalla legge n 157/1992 all'art. 27 comma Entro il 31 maggio 2007 la regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro degli Affari Regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le Politiche Comunitarie nonché all'infs, una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Tale relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari. 8

9 III 111 Regione Umbria , Consiglio Regionale,~,~, Vice Presidente III Commissione Consiliare Pennanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura - Istruzione - Sport Tel ART. 4 (prelievo venatorio in deroga di esemplari appartenenti alle specie dell'allegato 1) 1. Per la stagione , in assenza di altre soluzioni e se le autorità preposte al controllo e alla stima delle popolazioni danno parere positivo, è possibile un prelievo in maniera selettiva e per i soli residenti negli ATC di appartenenza, con la precedenza per i cacciatori con età superiore a 60 (sessanta) anni e i portatori di limitazioni alla deambulazione al fine di consentire in condizioni rigidamente controllate, un impiego misurato di esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato 1 che non rientra tra le specie a rischio in quanto classificate con un favorevole stato di conservazione nell'areale europeo. 9

10 111. ni Regione Umbria 111 nl.consiglio Regionale "~I Vice Presidente 111Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura - Istruzione - Sport TeL ART. 5 (Esercizio del prelievo venatorio in deroga) L'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo avviene nel rispetto delle condizioni di seguito elencate: le specie oggetto del prelievo in deroga sono quelle dell'allegato 1 A) I mezzi gli impianti ed i metodi di prelievo sono quelli indicati all'art. 13 della legge 157/92 B) I soggetti abilitati sono i cacciatori residenti alla data del 31 maggio 2006 all'interno del territorio dell'atc, in numero prestabilito, avendo cura di privilegiare fino ad esaurimento dei posti, i soggetti con età superiore ad anni 60 (sessanta) e con difficoltà di deambulazione; C) I periodi, gli orari e i luoghi del prelievo variano in base alle condizioni contingenti nel rispetto di quanto stabilito dalle autorità preposte; D) Il numero dei capi prelevabili è in relazione alla consistenza ed alle indicazioni dell'osservatorio Regionale e dell'infs, sentito anche il parere dell'authority Venatoria regionale; E) Tutte le procedure di controllo relative al prelievo sono in capo alle amministrazioni provinciali di Perugia e Terni. 10

11 1.1.1 ni Regione Umbria In ni Consiglio Regionale '.I.. l. Vice Presidente 111Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali -Igiene e Sanità - Cultura - Istruzione - Sport TeL ART. 6 ( Prelievo in deroga per la stagione venatoria ) 1. Per la stagione venatoria , al fine di prevenire gravi danni alle colture può essere autorizzato il prelievo in deroga di esemplari appartenenti all'allegato I 2. L'esercizio delle deroghe qualora attivate avviene nel rispetto delle seguenti condizioni riportate: a. i mezzi di prelievo consentiti sono quelli dell'articolo 13 comma 1 e 2 della legge quadro nazionale n.157 /92; b. per la specie "fringuello" il prelievo è consentito dal 15 ottobre al 30 novembre. Per le altre specie il prelievo è consentito dalla terza domenica di settembre al 30 novembre; c. il prelievo può essere effettuato da appostamento fisso o in forma vagante; d. sono autorizzati al prelievo i cacciatori residenti degli ambiti territoriali di caccia privilegiando, fino ad esaurimento dei posti, i soggetti con età superiore ad anni 60 (sessanta) e con difficoltà di deambulazione: e. il prelievo massimo giornaliero qualora autorizzato è di cinque passeri (Passer Italiae), cinque passeri mattugie (Passer Montanus), cinque passeri oltremontani (Passer Domesticus), cinque fringuelli (Fringilla Coelebs), dieci storni (Sturnus Vulgaris), dieci corvi (Corpus Frugilevus) e dieci cornacchie (Corpus Corone); il prelievo massimo stagionale è rispettivamente venti passere mattugie, venti passeri oltremontani, venti fringuelli, cinquanta storni, cinquanta corvi e cinquanta cornacchie. f. i prelievi devono essere annotati sul tesserino venatorio secondo le modalità previste per la selvaggina migratoria della legislazione vigente. Entro il 28 febbraio 2007 i tesserini devono essere restituiti alle province competenti le quali provvedono, entro il 30 aprile, ad inviare alla regione i dati riassuntivi relativi ai prelievi effettuati ai sensi del presente articolo. 11

12 Regione Umbria 111 n1 Consiglio Regionale '" Consigliere Regionale Alleanza Nazionale- Vice Presidente III Commissione Consiliare Permanente Affari Sociali - Igiene e Sanità - Cultura -Istruzione - Sport TeL g. i controlli sono effettuati dalle amministrazioni delle Province di Perugia e di Terni. ALLEGATO 1 (elenco delle specie oggetto di prelievo in deroga) Passero ( Passer Italiae ), Passera mattugia Passera oltre montana Storno ( Passer Montanus) (Passer Domesticus) (Sturnus Vulgaris) Fringuello ( Fringilla Coelebs ) Corvo ( Corpus Frugilevus) Cornacchia nera ( Corpus Corone) Perugia, 6 settembre 2006 /I Consigliere Regionale 12 rru)?

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