REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
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1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Saverio Felice Mannino Dott. Renato Grillo Dott.ssa Guida Mulliri Dott. Andrea Gentili Dott. Alessio Scarcella - Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere rel. - Sent. n. sez.)// CC - 26/05/2015 R.G.N /2014 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere c/: - MUSCO TERESA, n. 27/06/1986 a Caserta avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di SANTA MARIA CAPUA VETERE in data 13/03/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Spinaci, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 13/03/2014, depositata in data 11/04/2014, il tribunale del riesame di SANTA MARIA CAPUA VETERE rigettava l'appello cautelare proposto dal P.M. avverso il decreto del GIP del medesimo tribunale che rigettava la richiesta del medesimo P.M. di sequestro preventivo dei beni meglio indicati nel verbale di sequestro; giova precisare, per migliore intelligibilità del ricorso, che si procede nei confronti dell'indagata MUSCO TERESA per il reato di cui all'art. 4, legge n. 401 del 1989 in quanto, a seguito di un accertamento di PG eseguito in data 23/01/2014 presso i locali all'insegna TM Games Goldbet Scommesse Sportive di cui è titolare l'indagata, si appurava che la stessa svolgeva attività di CTD per conto del bookmaker austriaco Goldbet, e che la TM s.r.l. ha ad oggetto attività di raccolta di scommesse per conto del predetto bookmaker su eventi sportivi e di ogni altro genere, interni ed esteri, per riscossione delle poste e pagamento delle vincite, attività che veniva svolta mediante monitor che mostravano eventi sportivi (al momento del controllo, corse di cani e cavalli) e con una postazione di PC che trasmetteva per via telematica i dati delle scommesse alla società estera con sede in Austria (la Goldbet) nonché l'apparecchiatura per la raccolta delle scommesse e il pagamento delle vincite; la stessa indagata, a seguito degli accertamenti, risultava sprovvista della licenza ex art. 88 TULPS e della concessione ad operare in Italia della Goldbet; l'indagata, per quanto emerge dall'impugnata ordinanza, aveva anche richiesto alla Questura di Caserta il rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS, negatale tuttavia in quanto la Goldbet non risulta essere titolare di alcuna licenza da parte dell'aams; detto bookmaker straniero, peraltro, aveva ottenuto due concessioni, poi revocate per la violazione dell'art. 23, comma 3, dello schema di Convenzione, disposizione contrattuale, si legge nell'impugnata ordinanza, che era stata ritenuta non conforme ai principi comunitari ed, in particolare, agli artt. 43 e 49 del Trattato CE, per difetto di chiarezza, precisione ed univocità. 2. Ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE, impugnando l'ordinanza predetta con cui deduce un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2
3 2.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) e d), cod. proc. pen., per violazione dell'art. 4, legge n. 401 del 1989 nonché per vizio motivazionale, in particolare, per il vizio di motivazione apparente. In sintesi, pur riconoscendo che sulla materia in esame v'è una nutrita esegesi giurisprudenziale sia della CGUE sia del Consiglio di Stato che di questa Corte Suprema, la censura investe l'impugnata ordinanza per non aver, anzitutto, preso in considerazione due diverse decisioni che il tribunale non avrebbe valutato (la sentenza CGUE 12/09/2014 in causa Biasci ed altri; la sentenza del CdS 27/11/2013); il PM, nell'affrontare una prima questione (quale effetto abbia, nel caso concreto, la decisione della CGUE richiamata), sostiene che dalla decisione in esame emessa dai giudici eurounitari non deriverebbe alcuna automatica estensione dei principi affermati dalla nota sentenza Costa/Cifone nei confronti della Goldbet, spettando al giudice di merito stabilite se detto bookmaker è stato effettivamente discriminato, in caso contrario, escludendosi l'applicabilità della sentenza Costa/Cifone alla Goldbet. Passando, poi, ad esaminare ulteriori questioni (quali sono le concrete circostanze in cui si è trovato ad agire il predetto bookmaker che asserisce di essere discriminato; necessità di accertare l'effettiva discriminazione; necessità di verificare, per procedere alla disapplicazione delle norme nazionali asseritamente pregiudizievoli della posizione del bookmaker, se detto pregiudizio sia stato effettivo e concreto), sostiene il PM ricorrente: a) che la Goldbet non sarebbe stata discriminata dalla normativa italiana in materia di scommesse; b) che la stessa era titolare di una concessione CONI nel 1999; c) che la stessa era divenuta titolare in Italia, prima dello svolgimento delle gare previste dal c.d. bando Bersani, di un concessione CONI; d) che il predetto bando Bersani aveva previsto ed attuato il divieto di aprire nuovi punti vendita al di sotto di una distanza di sicurezza da quelli già esistenti, clausola di cui la Goldbet avrebbe usufruito, non avendo titolo per invocarne la disapplicazione; e) che, pertanto, la Goldbet sembrerebbe non aver partecipato alla gara di cui al bando Bersani non per essere stata illecitamente esclusa, ma per una diversa ragione di diritto, ossia perché già un'altra società dalla stessa controllata (la Goldbet Italia), partecipava alla medesima procedura di gara (il PM ricorrente richiama il 4.2. del capitolato d'oneri del predetto bando). Quanto, poi, alla mancata valutazione della sentenza del Cons. St. n del 27/11/2013, il PM, dopo averne riportato ampi stralci della motivazione, sostiene che - pur in presenza dei rinvii pregiudiziali alla CGUE disposti nel 2004 da questa Corte e da altre autorità giudiziarie italiane - non vi sarebbero elementi per ritenere che i bandi di gara successivi (c.d. bando Monti di cui al d.l. n. 16 3
4 del 2012) non siano conformi ai principi UE, dovendosi, conclusivamente, ritenere, allo stato, che l'attività svolta dall'indagata, in quanto esercitata in assenza di autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS e senza previamente ottenere la concessione AAMS renda configurabile il reato per cui si procede. 3. Con una memoria pervenuta preso la cancelleria di questa Corte in data 11/05/2015, il difensore della Musco ha depositato memoria difensiva deducendo la sopravvenuta carenza delle esigenze preventive per via della "regolarizzazione" di cui alla legge di stabilità Il difensore dell'indagata fa presente che la stessa ha aderito alla c.d. "sanatoria" di cui alla Legge di Stabilità In proposito viene evidenziato che, con l'art. 1 comma 643 Legge 190 del 23 dicembre 2014, il legislatore ha introdotto una procedura in forza della quale gli esercizi che, al 30 ottobre 2014, svolgevano attività di raccolta scommesse su rete fisica in favore di bookmakers esteri, in difetto di concessione italiana e di licenza ex art 88 TULPS, possono regolarizzare tale propria attività così da ren-derla pienamente conforme alla normativa interna vigente. In particolare, per poter aderire alla procedura occorre che il titolare dell'esercizio (o il bookmaker in favore del quale egli opera) versi l'imposta unica pregressa, pagando un acconto iniziale di euro ,00 e procedendo poi al saldo in due ulteriori tranches. Si ricorda che, ai sensi della lettera g) dell'art. 1 co. 643 sopra citato, con l'adesione alla procedura l'esercente consegue un diritto avente contenuto analogo a quello degli operatori titolari di concessione rilasciata dall'agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), in forza del quale è pienamente legittimato a svolgere l'attività di raccolta scommesse. Ai sensi delle lettere a) e d) della stessa norma, l'adesione alla procedura di regolarizzazione vale poi anche come domanda di rilascio della licenza ex art 88 TULPS. E poiché la domanda di regolarizzazione dev'essere inoltrata ad ADM, sarà quest'ultima (lett. d) a trasmettere il fascicolo a ciascuna Questura competente, ai fini del rilascio della licenza di PS. Vale però sottolineare - evidenzia ancora il difensore dell'indagata nella memoria - che, ai sensi della lettera g), il diritto sopra menzionato consegue immediatamente all'adesione alla procedura, dunque l'esercente è legittimato a svolgere l'attività di raccolta scommesse fin da tale momento. In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1 co. 643 lettera a) della L. 190/2014, ADM ha pubblicato il 5 gennaio 2015 il previsto Modello di dichiarazione di impegno alla regolarizzazione, nel quale ha previsto due diverse possibilità di adesione alla "sanatoria". A pagina 2, lettera A) si prevede l'ipotesi di un CTI) 4
5 che intenda collegarsi ad un bookmaker già dotato di concessione italiana; alla lettera B) si consente invece la regolarizzazione a quei soggetti, titolari di rete fisica che ricomprenda almeno 50 centri e che presentino determinati requisiti (si veda anche la nota 8). Con questa seconda previsione si è quindi consentito ai bookmakers operanti in Italia tramite CTD di farsi parte diretta della regolarizzazione, con il vantaggio per l'agenzia di non dover trattare centinaia di posizioni singolarmente e di veder gestire sia la raccolta dei documenti sia il pagamento degli importi previsti da parte di un unico soggetto. Ebbene, il difensore dell'indagata fa presente che in data 2 febbraio 2015 (termine prorogato dal 28 gennaio indicato nella legge, che cadeva di sabato), GoldBet ha aderito alla procedura regolarizzando ben 985 CTD. In particolare, la società ha inviato ad ADM a mezzo pec il modello F24 riportante il pagamento di euro (10.000,00 euro per 985 ctd), il modulo di adesione sottoscritto dal legale rappresentante, e 985 "Parte C" del modulo riportanti l'indirizzo dell'esercizio regolarizzato e la firma del relativo titolare. La circostanza che il CTD dell'indagata sia ricompreso fra quelli oggetto di regolarizzazione è comprovata dall'inclusione del suo nominativo nell'elenco pubblicato in data 19 marzo 2015 da ADM - Sezione Monopoli sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo elenco che il difensore allega alla memoria. Alla luce della intervenuta regolarizzazione, lo svolgimento dell'attività di raccolta scommesse da parte dell'indagata nei locali e tramite le attrezzature oggetto di sequestro non potrebbe in alcun modo costituire reato, dunque viene meno ogni forma di strumentalità dei beni sequestrati, ed i presupposti di cui all'art. 321 c.p.p. risultano integralmente decaduti. In ogni caso, il difensore, per completezza, ritiene di riepilogare la "questione Goldbet" attraverso vari punti: 1) Goldbet e il Bando Bersani e le sentenze di questa Corte di Cassazione; 2) Goldbet e il Bando Monti, con richiesta subordinata di pregiudizialità comunitaria e una sintesi sulle ragioni della partecipazione di Goldbet alla gara, con la giurisprudenza sul tema; 3) Goldbet e la licenza austriaca, l'istanza ex art. 88 TULPS. Chiede, perciò, in via principale che questa Corte Suprema rigetti il ricorso del Procuratore della Repubblica di SANTA MARIA CAPUA VETERE. In subordine, chiede a questa Corte di sollevare questione pregiudiziale presso la Corte di Giustizia europea In data 22/05/2015, infine, la difesa dell'indagata ha fatto pervenire un'appendice alla predetta memoria difensiva, con cui, richiamando la 5
6 sopravvenuta carenza delle esigenze preventive per via della regolarizzazione di cui alla legge di stabilità 2015, insiste nel rigetto del ricorso del P.M., richiamando analoghe decisioni di questa Corte assunte all'udienza del 15/05/2015, allegando infine copia della sentenza non irrevocabile della sentenza assolutoria dell'indagata medesima per il fatto contestato come commesso in data 23/01/2011. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Premessa la non valutabilità in questa sede dell'appendice alla memoria difensiva pervenuta in data 22/05/2015 perché tardivamente pervenuta (Sez. 1, n del 07/02/ dep. 07/03/2012, Mangione, Rv ), il ricorso è infondato. 5. Il ricorso proposto dal PM va, infatti, rigettato in ragione, per i motivi che si andranno a specificare, dello ius superveniens costituito dall'art. 1, comma 643 della L. n. 190 del 2014 contenente la c.d. sanatoria per le agenzie estere di scommesse sportive già operanti in Italia senza concessione. 2. Va ricordato, in punto di diritto che, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., la concessione del sequestro preventivo è subordinata alla sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati. Ebbene, nel caso che ci occupa -come correttamente rilevato dal difensore dell'indagata nella memoria depositata- l'attività di raccolta scommesse svolta da MUSCO TERESA per conto della società austriaca Goldbet deve ritenersi legittimamente esercitata. Con l'art. 1, comma 643 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (la c.d. Legge di stabilità 2015) pubblicata sulla GU n.300 del Suppl. Ordinario n. 99, in vigore dal , così prevede: " 643. In attesa del riordino della materia dei giochi pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per assicurare la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché' delle fasce sociali più deboli e dei minori di età, a decorrere dal 1 gennaio 2015 ai soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del fatto 6
7 che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle seguenti condizioni: a) non oltre il 31 gennaio 2015 i soggetti inoltrano all'agenzia delle dogane e dei monopoli, secondo il modello reso disponibile nel sito istituzionale dell'agenzia entro il 5 gennaio 2015, una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché' di collegamento al totalizzatore nazionale, anche mediante uno dei concessionari di Stato per la raccolta di scommesse, con il contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro , da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e); b) le domande sono sottoscritte dal titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta che offre le scommesse di cui all'alinea. Si considerano tempestive anche le domande delle quali una copia dell'originale risulta pervenuta per posta elettronica entro il 31 gennaio 2015, con la copia del modello di versamento quietanzato, all'indirizzo reso disponibile entro il 5 gennaio 2015 nel sito istituzionale dell'agenzia delle dogane e dei monopoli; c) le domande recano altresì l'esplicito impegno di sottoscrizione presso l'agenzia delle dogane e dei monopoli, non oltre il 28 febbraio 2015, del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'agenzia, recante condizioni e termini appositamente coerenti con quelle sottoscritte dai concessionari di Stato per la raccolta delle scommesse e con il regime di regolarizzazione; d) l'agenzia delle dogane e dei monopoli, subito dopo la sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse di cui alla lettera c), trasmette alla questura territorialmente competente le domande pervenute, nonché la documentazione allegata dal richiedente a comprova dei prescritti requisiti; e) la regolarizzazione fiscale si perfeziona con il versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015; f) gli atti di accertamento e di irrogazione di sanzioni già notificati entro il 31 dicembre 2014 perdono effetto a condizione che l'imposta versata per la regolarizzazione, con riguardo 7
8 al periodo d'imposta oggetto degli atti medesimi, non sia di importo inferiore a quello in essi indicato; g) con la presentazione della domanda al titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta è riconosciuto il diritto, esclusivamente fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse, di gestire analoga raccolta, anche per conto di uno degli attuali concessionari; h) il titolare dell'esercizio ovvero del punto di raccolta perde il diritto di cui alla lettera g) in caso di mancato rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico n. 773 del 1931 ovvero di mancato versamento anche di una sola delle rate di cui alla lettera e). Il provvedimento di diniego della licenza dispone la chiusura dell'esercizio; i) con provvedimento del direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, pubblicato nel sito istituzionale dell'agenzia entro il 15 gennaio 2015, sono adottate le disposizioni attuati ve del presente comma, ivi incluse quelle eventualmente occorrenti per consentire ai soggetti che si regolarizzano ai sensi del presente comma l'annotazione e la contabilizzazione delle scommesse raccolte fino al momento del loro effettivo collegamento al totalizzatore nazionale". Orbene, il difensore della MUSCO TERESA ha evidenziato che, come risulta dall'elenco aggiornato alla data del 30/04/2015 pubblicato sul sito dell'aams, il punto di raccolta scommesse sito in San Prisco (T.M. srl) risulta essere tra quelli per cui la Goldbet ha provveduto alla regolarizzazione. Ne deriva, giusto il disposto di cui sopra sub g) che, dal momento in cui ha aderito alla sanatoria fiscale e almeno fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse - e indipendentemente dalla sussistenza o meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte poste in essere fino a quella data e alla risoluzione della questione di pregiudizialità proposta da questa Corte in sede comunitaria - la stessa potrà legittimamente svolgere l'attività in essere, per cui la libera disponibilità delle apparecchiature di cui il Gip prima e il tribunale del riesame, poi, hanno negato il sequestro, non può in alcun modo aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Indipendentemente, dunque, dalla legittimità o meno delle argomentazioni poste dal tribunale campano alla base del proprio provvedimento impugnato, il ricorso proposto dal P.M. va rigettato in quanto, per lo ius superveniens di cui si è detto, sono venute meno le condizioni che potrebbero legittimare il ripristino del sequestro preventivo. P.Q.M.
9 La Corte rigetta il ricorso del P.M. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 26/05/2015 Il Presidente Saverio elice Mannino 9
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