RIVISTA DI DIRITTO DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE. Cino Benelli Gaetano Murano Marcello Presilla

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1 RIVISTA DI DIRITTO DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE Cino Benelli Gaetano Murano Marcello Presilla Analisi e commento a prima lettura dell art. 1, commi legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011) Comma Al fine di rendere più efficaci ed efficienti l azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro, in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché l azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82. Il 21 dicembre 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la legge 13 dicembre 2010, n. 220, intitolata Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2011 ed in vigore dal 1 gennaio 2011, che, ai commi da 64 a 82, reca disposizioni di notevole importanza con riferimento al settore dei giochi e delle scommesse. Il comma 64 individua anzitutto i criteri e gli obiettivi ai quali è ispirato l intero articolato contenuto nella legge di stabilità ( al fine di [ ] si applicano le disposizioni di cui ai commi da 65 a 82 ) ed originariamente contrassegnato dal legislatore con la rubrica misure in materia di giochi. Tali criteri ed obiettivi i quali dovrebbero fungere anche da canone interpretativo in ipotesi di incertezza sull ambito di applicabilità delle disposizioni normative in rassegna consistono, in particolare: 1

2 a) nel contrasto del gioco illegale ed irregolare ( l azione per il contrasto del gioco gestito e praticato in forme, modalità e termini diversi da quelli propri del gioco lecito e sicuro ) e nella protezione dell ordine e sicurezza pubblica ( dell ordine pubblico, della lotta contro [ ] le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi ); b) nella riaffermazione della riserva allo Stato e del monopolio in materia di giochi e scommesse di cui all art. 1 decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 ( in funzione del monopolio statale in materia di giochi di cui all articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342 ) attraverso il potenziamento del ruolo e dei compiti attributi all Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS); c) nella tutela dei consumatori e, in particolare, dei minori ( l azione per la tutela dei consumatori, in particolare minori di età [ ] della lotta contro il gioco minorile ); d) nella salvaguardia delle entrate erariali e nel contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale riscontrabili nel settore de quo ( garantendo altresì maggiore effettività al principio di lealtà fiscale nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettito a fronte di fenomeni di elusione ed evasione fiscali nel medesimo settore ). Dette esigenze sono in parte riaffermate nel successivo comma 77 che, come si vedrà, prevede l aggiornamento senza indugio da parte dell AAMS dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici. Tale disposizione, infatti, diversamente da quanto previsto dalla disposizione in commento, si riferisce anche al perseguimento di un corretto equilibrio degli interessi pubblici e privati nell ambito dell organizzazione e della gestione dei giochi pubblici ed ai princìpi, anche dell Unione europea, in materia di selezione concorrenziale validi per il settore. L esigenza del contrasto al gioco illegale ed irregolare nonché della protezione dell ordine e della sicurezza pubblica connota le seguenti disposizioni: - l incipit del comma 66, che mantiene ferma l obbligatorietà di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, comminando l immediata chiusura dell esercizio nel caso in cui il titolare risulti sprovvisto dei necessari titoli abilitativi; - il comma 72, che sostituisce il comma 5-bis dell articolo 38 legge 20 dicembre 2000, n. 388, disponendo la decadenza automatica del nulla osta quando gli apparecchi e congegni risultino temporaneamente non collegati alla rete telematica, in considerazione della collocazione degli stessi in stato di magazzino, ovvero, di manutenzione straordinaria, per un periodo superiore a 90 giorni, anche non continuativi, in luogo dei 60 giorni previsti dalla normativa previgente; - il comma 81, che contempla: a) un programma straordinario di controlli in materia di giochi pubblici da parte dell AAMS, avvalendosi della collaborazione della SIAE e della Guardia di finanza; b) un accurata ricognizione della distribuzione sul territorio degli apparecchi da gioco al fine di identificare la titolarità di ciascun esercizio, comunque definito, nonché la riferibilità di ciascun apparecchio alla rete 2

3 del corrispondente concessionario per la raccolta del gioco; c) l identificazione di quali e quanti apparecchi risultino installati in ciascun esercizio in eccedenza rispetto ai parametri numerico - quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali dell AAMS; d) la previsione che ciascun concessionario fornisca all AAMS i dati, i documenti, le informazioni utili ai fini della prevista ricognizione. In caso di inottemperanza, è prevista l irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500,00 a un massimo di 1.500,00, per ogni mancata comunicazione; e) il consenso a ciascun concessionario di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, previo pagamento di una somma mensile pari ad 300,00, dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi; f) la previsione del pagamento delle somme anche per gli apparecchi non muniti del nulla-osta, da parte dei soggetti responsabili dell installazione degli apparecchi medesimi; g) l adozione di un nuovo decreto direttoriale dell AAMS di determinazione dei parametri numericoquantitativi per l installazione e l attivazione in ciascun esercizio commerciale, locale o punto vendita degli apparecchi da gioco, considerando la tipologia di locali in relazione alla esclusività dell attività di gioco esercitata e l estensione della superficie; - il comma 82, che prevede l istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2011, di un elenco riportante i soggetti proprietari o possessori degli apparecchi e terminali per l esercizio dei giochi, i concessionari per la gestione della rete telematica dei predetti apparecchi e terminali nonché ogni altro soggetto che svolga attività relativa al funzionamento e al mantenimento in efficienza degli apparecchi ovvero qualsiasi altra attività funzionale alla raccolta di gioco, disciplinando le modalità di tenuta di tale elenco e le modalità di iscrizione allo stesso, nonché la revoca della concessione in casi particolari. La riaffermazione della riserva allo Stato e del monopolio in materia di giochi e scommesse, anche attraverso il potenziamento del ruolo e dei compiti attribuiti all AAMS, emerge dalle seguenti disposizioni: - dal comma 71, il quale stabilisce che, a partire dall anno 2011, i concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che abbiano conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all 80%, sono tenuti a versare all erario il 20% della differenza lorda così maturata; - dal comma 74, il quale integra il comma 9-ter dell articolo 110 Tulps relativamente alla competenza territoriale per le cause di opposizione a sanzioni amministrative di cui agli artt. 22 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689, attribuendola al Giudice del luogo in cui ha sede l ufficio dell AAMS che ha emesso l ordinanza ingiunzione; - dal comma 75, che prevede che, anche allo scopo di aggiornare l attuale palinsesto dei giochi, con decreto direttoriale dell AAMS sono introdotte e disciplinate nuove tipologie di giochi e, ove necessario, avviate le procedure amministrative occorrenti al loro affidamento in concessione; - dal comma 76, che interviene in merito alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale dell AAMS 3

4 (prevista dall articolo 4-septies, comma 5, del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129), che fermo il numero degli incarichi di livello dirigenziale generale conferibili deve essere effettuata nel rispetto del principio dell invarianza finanziaria complessiva; - dal comma 77, il quale prevede che l aggiornamento senza indugio da parte dell AAMS dello schema tipo di convenzione accessiva alle concessioni per l esercizio e la raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica, dei giochi pubblici fermo restando, in ogni caso, quanto già stabilito al riguardo dall articolo 24 legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), e dai successivi comma 78, che reca l elenco analitico dei requisiti che devono possedere i concessionari dei giochi che accettino di sottoscrivere le convenzioni di cui al comma precedente e dei relativi obblighi ai quali gli stessi sono tenuti ad adempiere, e comma 79, che prevede che i soggetti già concessionari possono sottoscrivere l atto di integrazione della convenzione accessiva per adeguarne i contenuti ai suddetti principi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità; - dal comma 80, il quale consente all AAMS di esercitare una serie di poteri in materia di controllo, di indirizzo, di segnalazione alle autorità competenti e di sanzioni in merito allo svolgimento dell attività da parte dei concessionari dei giochi, anche avvalendosi, mediante convenzioni non onerose, di soggetti qualificati nell ambito delle pubbliche amministrazioni. Alla tutela dei consumatori e, in particolare, dei minori si ispira: - il comma 70, il quale prevede l adozione, con decreto interdirigenziale, di linee d azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero della ludopatia conseguente a gioco compulsivo, vietando nel contempo ai minori degli anni 18 la partecipazione a giochi pubblici con vincita in denaro sotto comminatoria di sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive a carico del titolare dell esercizio. Alla soddisfazione dell esigenza di salvaguardia delle entrate erariali e di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale sono infine finalizzati: - il comma 65, che reca rilevanti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, relativo alle sanzioni amministrative tributarie in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, introducendo, in particolare, il divieto di giocate simulate ; - il comma 66, che assoggetta agli obblighi tributari anche gli operatori economici che raccolgono gioco terrestre o a distanza in assenza di concessione rilasciata dall AAMS ovvero in ipotesi di inefficacia di quest ultima; - il comma 67, che stabilisce che la base imponibile sottratta, accertata ai fini dell imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, sia posta a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) eventualmente applicabili a detti operatori; 4

5 - il comma 68, che integra il comma 3 dell articolo 39-quater decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i., relativo all accertamento della base imponibile e ai controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU), prevedendo che l importo forfetario o, se maggiore, quello effettivo accertato ai fini della determinazione del PREU, determinato per quegli apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non corretto o siano stati alterati, sia posto a base delle rettifiche e degli accertamenti ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto (IVA) e dell imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) eventualmente applicabili ; - il comma 69, il quale interviene in merito ai rapporti tra le autorità preposte all attività ispettiva e di vigilanza in materia tributaria ed amministrativa e gli organi di polizia giudiziaria, al fine di rafforzarne il coordinamento e la relativa azione; - il comma 73, il quale è volto a specificare, in due disposizioni legislative, l esatto riferimento normativo relativo all imposta unica richiamata dal D. Lgs. n. 504 del Pur nel silenzio della legge, talune disposizioni contenute nella legge di stabilità ad esempio, il citato comma 66 che assoggetta all imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse anche gli operatori sprovvisti di titoli abilitativi possono rispondere anche alla ratio di garantire i beni giuridici della lealtà della concorrenza e della par condicio tra gli attori della filiera. Comma L articolo 5 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art (Sanzioni). 1. Il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all imposta unica dei concorsi pronostici o delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggiore imposta e, se la base imponibile sottratta è superiore a euro , anche con la chiusura dell esercizio da uno a sei mesi. 2. Il soggetto passivo che, nell ambito degli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, omette, in tutto o in parte, ovvero ritarda il pagamento dell imposta dovuta è punito con una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. 3. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro In caso di giocate simulate, fermo restando che l imposta unica è comunque dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla chiusura dell esercizio da tre a sei mesi. In caso di recidiva è disposta la chiusura dell esercizio da sei mesi 5

6 a un anno. Qualora, dopo l applicazione della sanzione prevista nel periodo precedente, sia accertata un ulteriore violazione, è disposta la revoca della concessione. 5. Nell esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l adempimento dei propri compiti, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. 6. Salvo quanto previsto dal comma 7 del presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n Tuttavia, ai fini dell applicazione dell articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, le sanzioni previste dal presente articolo si applicano separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo Le sanzioni in materia di concorsi pronostici e di scommesse, previste dal presente articolo, sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza: a) a un dodicesimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo, se esso è eseguito nel termine di trenta giorni dalla data dell omissione o dell errore; b) a un decimo del minimo, se la regolarizzazione delle violazioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dalla violazione. 8. Il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma 7 deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno». Il comma 65 riscrive integralmente l articolo 5 D. Lgs. n. 504 del 1998 in materia di sanzioni relative all imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 1 di competenza dell AAMS 2 in un ottica di salvaguardia delle entrate erariali e di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale riscontrabili nel comparto. 1 La disposizione previgente così recitava: Nell ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell imposta è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d inizio di attività è soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila. Si applicano le disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie recate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ; sull imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, in dottrina, per tutti, L. MARZANO, L imposta unica delle scommesse transita indenne al vaglio della Corte Costituzionale, in Diritto e Pratica Tributaria, 2008, 1, pagg. 83 e ss.; sulla natura speciale di tale imposta, Cass. Civ., sez. un., 23 aprile 2009, n. 9672, in questa Rivista. 2 L articolo 25, comma 2, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall art. 1 decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 dispone che l Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonché in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati. 6

7 Con il novellato articolo 5, il legislatore, da una parte, con i commi da 1 a 4, enuclea quattro fattispecie di illecito amministrativo tributario, presidiandole con un apparato repressivo particolarmente afflittivo, e, dall altro, con i commi 7 e 8, cerca di incentivare il ricorso al cd. ravvedimento operoso, stabilendo riduzioni del quantum sanzionatorio assai consistenti in ipotesi di regolarizzazione postuma delle violazioni. Il comma 1 introduce un illecito tributario a condotta tendenzialmente libera, comminando la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento della maggior imposta nell ipotesi di sottrazione in qualsiasi modo di base imponibile 3 da parte del soggetto passivo 4 dell imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse; qualora la base imponibile sottratta risulti superiore ad ,00, è altresì prevista l applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell esercizio da uno a sei mesi. Il comma 2 punisce con la sanzione amministrativa pari al 30% degli importi non pagati nel termine prescritto il soggetto passivo che, nell ambito degli adempimenti previsti dal D.P.R. 8 marzo 2002, n. 66 5, omette, in tutto o in parte ovvero ritarda il pagamento dell imposta dovuta. Il comma 3 assoggetta alla sanzione amministrativa da 516,00 ad 2.000,00 il soggetto che non presenta ovvero presenta con indicazioni inesatte la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall art. 1 D.P.R. citato 6. Il comma 4 si propone di contrastare il fenomeno delle giocate simulate, prevedendo in tale ipotesi l applicazione di una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata simulata, oltre alla sanzione accessoria della chiusura dell esercizio da tre a sei mesi e, in caso di recidiva, da sei mesi ad un anno, nonché la revoca della concessione qualora, dopo l applicazione di tale sanzione, venga accertata un ulteriore violazione, e fermo restando che l imposta unica è comunque dovuta. Trattasi di disposizione con evidente finalità antielusiva, in quanto il legislatore ha inteso precludere ai soggetti passivi dell imposta unica di conseguire vantaggi fiscali indebiti attraverso la simulazione di giocate, sanzionando severamente lo svolgimento di tale pratica. Nella relazione tecnica al disegno di legge di stabilità 7, si afferma che, si è in presenza di giocate simulate, quando il gestore delle scommesse, direttamente o tramite familiari, congiunti o prestanome, effettua una giocata fittizia al fine di far comparire una vincita che, per il gestore, costituisce un costo a sua volta fittizio. 3 A mente dell art. 2 D. Lgs. n. 504 del 1998, la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall intero ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. 4 Ai sensi dell art. 3 D. Lgs. citato, per soggetti passivi dell imposta unica si intendono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. Tale disposizione, tuttavia, è incisa dalla disposizione interpretativa contenuta nel successivo comma 66 della legge di stabilità. 5 In questa Rivista. 6 L utilizzo dell espressione segnalazione certificata di inizio attività in luogo della precedente dichiarazione d inizio di attività è ascrivibile alle recenti modifiche apportate all art. 19 legge 7 agosto 1990, n. 241 dall art. 49, comma 4-bis decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n Ibidem. 7

8 La legge n. 220 del 2010 non definisce tuttavia la nozione di giocate simulate, con la conseguenza che sarà rimesso all interprete l onere di riempire in concreto la fattispecie. Il successivo comma 5 prevede che, nell esercizio delle attribuzioni e dei poteri riconosciuti all AAMS, si applicano, con riferimento alle violazioni commesse, gli articoli 9 ( Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità ) e 11 ( Altre violazioni in materia di imposte dirette e di IVA ) di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante la Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi. A mente del comma 6, alle nuove fattispecie di illecito amministrativo tributario in materia di imposta unica si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall articolo 7 decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, rubricato Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica 8. Il comma 6 prevede, inoltre, che, ai fini dell applicazione della disciplina del concorso di violazioni e violazioni continuate, le sanzioni previste dal novellato articolo 5 debbano applicarsi separatamente rispetto a tutti gli altri tributi indicati nel comma 4 dello stesso articolo 12 D. Lgs. n. 472 del Con i successivi commi 7 e 8, si introduce una disciplina del ravvedimento operoso più favorevole rispetto a quella contenuta nell art. 13 D. Lgs. n. 472 del , consentendo ai soggetti passivi dell imposta unica i quali intendano correggere spontaneamente le violazioni commesse di ottenere una riduzione assai consistente delle sanzioni previste, oltre ad evitare l applicazione delle sanzioni accessorie di nuovo conio (chiusura dell esercizio e revoca della concessione) ed escludere la violazione regolarizzata dal novero delle infrazioni della stessa indole su cui applicare l istituto della recidiva previsto dall art. 7, comma 3 del D. Lgs. citato. Analogamente a quanto previsto dal predetto art. 13, l entità dell attenuazione della sanzione è diversa (un dodicesimo oppure un decimo del minimo edittale) in funzione della natura della violazione e del tempo intercorrente tra la data in cui l infrazione è stata commessa e quella in cui interviene il ravvedimento. In ipotesi di mancato pagamento del tributo ovverosia di omesso versamento (comma 2 del novellato articolo 5) la sanzione è ridotta nella misura di un dodicesimo del minimo in caso di pagamento entro 30 giorni dalla data dell omissione o dell errore. 8 A mente dell art. 7 D.L. n. 269 del 2003, 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili. 9 L art. 1, comma 20 della legge di stabilità prevede, in particolare, che, a decorrere dal 1 febbraio 2011, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni: a) all articolo 13, comma 1, alla lettera a), le parole: «un dodicesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; alla lettera b), le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ottavo»; alla lettera c), le parole: «un dodicesimo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un decimo». 8

9 La lettera b) del comma 7 prevede invece la riduzione della sanzione a un decimo del minimo per tutti gli altri illeciti amministrativi tributari in materia di imposta unica, incidenti o meno sulla determinazione e sul versamento di quest ultima, ovverosia quelli previsti dai commi 1, 3 e 4 del novellato articolo 5, purché la regolarizzazione avvenga entro un anno dalla violazione. La disposizione in commento stabilisce, inoltre, che non è comunque possibile effettuare la regolarizzazione postuma della violazione quando: a) la violazione è già stata oggetto di comunicazione di omesso versamento; b) siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di contestazione dei quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il comma 8 dispone infine, in coerenza con quanto disposto dal comma 2 dell art. 13 D. Lgs. n. 472 del 1997, che il pagamento della sanzione ridotta di cui al comma precedente deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Comma Ferma restando l obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e conseguentemente l immediata chiusura dell esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l articolo 1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d imposta è chiunque, ancorché in assenza o in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Ministero dell economia e delle finanze-amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l attività è esercitata per conto di terzi, il soggetto per conto del quale l attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell imposta e delle relative sanzioni. Il comma 66 reca due disposizioni interpretative finalizzate a contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale connessi alla raccolta di scommesse e concorsi pronostici, anche a distanza, praticata da operatori economici sprovvisti di concessione ovvero muniti di titolo da intendersi inefficace ai sensi dell art. 2, comma 2-ter decreto legge 25 marzo 2010, n. 10, convertito nella legge 22 maggio 2010, n A mente di tale disposizione, l articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è 9

10 Il legislatore ha avuto cura di precisare che si tratta di disposizioni che operano esclusivamente sul piano tributario ( ai soli fini tributari ), confermando espressamente, nell incipit della disposizione il quale riveste natura anche prescrittiva, l obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazioni e concessioni nazionali per l esercizio dei concorsi pronostici e delle scommesse, e l immediata chiusura dell esercizio nel caso in cui il titolare risulti sprovvisto di tali titoli abilitativi. L inciso iniziale è ispirato non soltanto alla condivisibile esigenza di contrastare il gioco illegale ed irregolare e proteggere l ordine e della sicurezza pubblica in coerenza con quanto stabilito dal precedente comma 64 esigenza particolarmente avvertita nella parte in cui si ribadisce l obbligo per l autorità di pubblica sicurezza di disporre l immediata chiusura dell esercizio in ipotesi di riscontrata assenza ovvero inefficacia dei titoli abilitativi 11 ma anche dalla preoccupazione di evitare che, conferendo dignità tributaria ai predetti operatori economici, si sia di fatto proceduto ad una larvata regolarizzazione dei medesimi ovvero ad una sorta di asettica presa d atto della loro esistenza. Invero, sulla scorta di quanto disposto dalla cd. normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151, che ha introdotto la lettera e-bis all art. 14 D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che imponeva obblighi di adeguata verifica della clientela in capo ai soggetti che svolgono attività di offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell economia e delle Finanze 12, non è mancato chi, in giurisprudenza, ha avuto modo di sostenere che il legislatore italiano ha attribuito un formale riconoscimento (assegnando peculiari oneri/obblighi) ad una categoria di soggetti non titolari di autorizzazioni e che l ordinamento ha preso atto della loro esistenza conferendo loro anche un ruolo di controllo 13. D altra parte, l esigenza di assoggettare all imposta unica anche i bookmakers sprovvisti di titoli abilitativi era già emersa nella dottrina specialistica di settore, la non aveva mancato di osservare che l art.1 D.lgs. n. 504 del 1998 individua i soggetti passivi d imposta in coloro che siano provvisti della licenza di P.S., per cui le vigenti disposizioni si applicano unicamente ai soggetti legalmente abilitati in Italia alla raccolta delle scommesse, rimanendo esclusi gli operatori non autorizzati. Tale ingiustificata esclusione, oltre a falsare la concorrenza a danno degli operatori nazionali autorizzati, ha comportato finora notevoli danni per l Erario nazionale, per cui, in sede di riordino della normativa de qua, occorrerebbe collegare l applicazione dell imposta unica sui giochi e sui concorsi pronostici all esercizio della raccolta di scommesse, prescindendo dalla qualificazione soggettiva dell operatore 14. da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 11 Sul punto, da ultimo, A. SCARCELLA, L'attività di raccolta di scommesse da parte di bookmakers stranieri ancora in bilico tra libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, in Cass. Pen., 2010, 11, pagg e ss., e giurisprudenza e dottrina ivi citata. 12 La disposizione è stata poi modificata con successivo art. 2, comma 4-septies decreto legge n. 40 del 2010, convertito nella legge n. 73 del In questi termini, T.A.R. Sardegna, sez. I, 12 ottobre 2010, n. 2292, in questa Rivista. 14 Così F. ANTONACCHIO, Regime tributario delle attività di raccolta scommesse on line da parte di bookmaker stranieri, in cfr. V. SUPPA, Indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse, in Rivista della Guardia di Finanza, 2002, 4, pagg e seguenti. 10

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