COMUNICAZIONE TELEMATICA FATTURE 3.000,00 EURO Decreto Legge del 31 Maggio 2010 n. 78 e Circolare del 30 Maggio 2011 n. 24/E

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1 COMUNICAZIONE TELEMATICA FATTURE 3.000,00 EURO Decreto Legge del 31 Maggio 2010 n. 78 e Circolare del 30 Maggio 2011 n. 24/E Soggetti obbligati alla comunicazione Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta. Oggetto della comunicazione Oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali i corrispettivi dovuti sono di importo pari o superiore a euro al netto dell imposta sul valore aggiunto. Per le operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l obbligo di emissione della fattura il predetto limite è elevato a euro al lordo dell imposta sul valore aggiunto applicata. Tali operazioni devono essere comunicate dal 01 luglio Qualora siano stipulati più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite, si considera l ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti. Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l operazione è da comunicare qualora i corrispettivi dovuti in un anno solare siano complessivamente di importo pari o superiore a euro Per il periodo d imposta 2010 l importo è elevato ad euro e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all obbligo di fatturazione. Operazioni escluse dalla comunicazione Sono escluse dall obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: importazioni; esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 23 novembre 2001; operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ai sensi dell art. 78, comma 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e ai sensi dell art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 Dicembre 1997, n. 463; alle operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all obbligo di comunicazione previsto dall art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, così come previsto dall articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (per l individuazione dei detti operatori finanziari si fa rinvio al punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell Agenzia del 19 gennaio 2007 ed all elenco degli stessi allegato al provvedimento del Direttore dell Agenzia del 22 dicembre 2005); sono escluse le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario; sono esclusi i passaggi interni di beni tra rami d azienda, documentati con fattura; sono altresì escluse, in fase di prima applicazione, le operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l obbligo di emissione della fattura, effettuate fino al 30 giugno 2011; sono escluse le operazioni effettuate dai contribuenti minimi di cui alla Legge n. 244/2007.

2 Elementi da indicare nella comunicazione anno di riferimento; partita IVA o in mancanza il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605; i corrispettivi dovuti; l importo dell imposta sul valore aggiunto applicata con indicazione del tipo di operazione (non imponibile, esente); per le operazioni rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto per le quali non ricorre l obbligo della fattura, i corrispettivi comprensivi dell imposta sul valore aggiunto applicata. Invio comunicazione La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica. La periodicità dell adempimento è annuale. Per il solo anno di imposta 2010 la comunicazione può essere presentata entro il 31 ottobre Per i successivi anni di imposta la comunicazione deve essere presentata entro il 30 aprile dell anno successivo al periodo di imposta.

3 FUNZIONALITA Con la nuova versione, per ogni registrazione di prima nota rilevante ai fini iva, o per il trasferimento di fatture di vendita dalla contabilità di importo non inferiore a 3000 euro (25000 per il 2010), verrà aggiornato un apposito archivio richiamabile attraverso la voce di menù Contabilità -> Operazioni Annuali -> Comunicazione Dati Iva (3000 Euro) -> Manutenzione Dati Iva 3000 Euro. Oltre a questa funzione, è stata creata una funzione di ricostruzione dell archivio che non fa altro che andare a leggere tutte le registrazioni di prima nota ed in funzione della tipologia della contropartita (Beni/Servizi), verrà aggiornato l archivio per la comunicazione dei dati iva. La funzione è richiamabile attraverso la voce di menù : Contabilità -> Operazioni Annuali -> Comunicazione Dati Iva (3000 Euro) -> Ricostruzione Archivio Telem Euro, che oltre a riaggiornare l archivio, produce un file testo (log) dove verranno visualizzate tutte le anomalie che hanno impedito l aggiornamento dell archivio. A breve sarà disponibile la stampa dell archivio. Predisposizione dei dati Piano dei Conti. E importantissimo, dopo aver effettuato l aggiornamento, di eseguire una ricostruzione dell archivio, dove verranno elencate le contropartite a cui bisogna specificare la tipologia se Beni o Servizi, mentre per le note di credito è necessario specificare la registrazione a cui fa riferimento, per stornare la fattura e verificare se deve essere inviata.

4 Clienti e Fornitori. L archivio clienti e fornitori, è stato implementato con i campi: Persona Fisica o Soggetto Diverso e Data, Comune e Provincia di Nascita se persona Fisica, oltre ad un opzione utile per impostare se relativamente a quel cliente/fornitore, le fatture devono essere sempre inviate oppure deve essere escluso dall invio secondo la vigente normativa.

5 Per la generazione del file telematico, ogni registrazione deve essere controllata ed indicato attraverso l apposito flag. Il file telematico non verrà generato fino a quanto tutte le registrazioni saranno state controllate. Vogliamo ricordarle che l obbligo in oggetto è di fatto già in vigore per le fatture dell anno 2011 e le modalità di gestione sono particolarmente complesse. In particolare l importo di può essere composto da diverse fatture emesse nel corso dell anno solare, facenti riferimento allo stesso contratto di fornitura. Pertanto i riferimenti del contratto di fornitura (che ovviamente è un elemento tipicamente extra contabile), diventano elemento essenziale per l individuazione delle fatture da comunicare. Ciò rende fortemente raccomandabile la tempestiva adozione di una procedura informatica che consenta la rilevazione immediata dei dati necessari all individuazione delle operazioni oggetto della trasmissione per importo (collegate da unico contratto), causali di esclusione (es. perché già soggette a comunicazioni BlackLlist ), fatture di soggetti esclusi (es. Enel, Telecom ecc). In alternativa si sarebbe costretti alla successiva rielaborazione manuale per la mancanza di tutte le informazioni che possano identificare le operazioni da trasmettere.

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