DIRITTO PRIVATO. Parte Quarta Obbligazioni CESSIONE DEL CREDITO DELEGAZIONE ESPROMISSIONE ACCOLLO. SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO

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1 VINCENZO FRANCESCHELLI SCHEMI del Corso di DIRITTO PRIVATO - ad uso degli studenti vietata la riproduzione- (Avvertenza- Gli schemi costituiscono una traccia delle lezioni svolte. Possono servire per un ripasso della materia. Non sono sufficienti per la preparazione dell esame). DIRITTO PRIVATO Parte Quarta Obbligazioni Parte Quarta Obbligazioni XVI. CESSIONE DEL CREDITO DELEGAZIONE ESPROMISSIONE ACCOLLO Prof Vincenzo Franceschelli Sedicesima Lezione Argomenti della lezione Cessione del credito Garanzie nella cessione Cessione del credito d impresa (factoring) La successione nel debito. Delegazione Espromissione - Accollo - 1. LA CESSIONE DEL CREDITO Capo V del Libro IV art Factoring legge 21 febbraio 1991, N.52 - Al momento della sua origine il rapporto obbligatorio lega un determinato creditore ad un determinato debitore. Tuttavia i soggetti possono mutare. Il credito, può, (come i beni) circolare. In altre parole, il creditore può trasferire a titolo oneroso o a titolo gratuito il credito. 1

2 La cessione è libera e non è necessario il consenso del debitore CEDIBILITÀ DEI CREDITI Art IL CREDITORE PUÒ TRASFERIRE A TITOLO ONEROSO O GRATUITO IL SUO CREDITO, ANCHE SENZA IL CONSENSO DEL DEBITORE, PURCHÉ IL CREDITO NON ABBIA CARATTERE STRETTAMENTE PERSONALE O IL TRASFERIMENTO NON SIA VIETATO DALLA LEGGE Mutano i soggetti del rapporto obbligatorio Cessione del credito Vecchio creditore credito Cedente creditore originario Cessionario nuovo creditore, che acquista il credito Ceduto debitore Nuovo creditore Cessione del credito È un contratto con cui si realizza il trasferimento del credito dal creditore, cedente, al cessionario Il credito è trasferito al cessionario con gli stessi caratteri, garanzie ed eccezioni che aveva in capo al cedente 2

3 I soggetti Successione nel lato attivo Successione nel lato passivo Cedente creditore originario, che cede il credito Ceduto debitore Cessionario nuovo creditore, che acquista il credito Successione nel lato attivo Successione nel lato passivo Surrogazione Cessione del credito Delegazione Espromissione Accollo EFFICACIA DELLA CESSIONE Art LA CESSIONE HA EFFETTO NEI CONFRONTI DEL DEBITORE CEDUTO QUANDO QUESTI L HA ACCETTATA O QUANDO GLI E STATA NOTIFICATA 2. GARANZIE NELLA CESSIONE DEL CREDITO art art c.c Obbligo di garanzia del cedente. 1. Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio. 2. Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione. art. 1267c.c Garanzia della solvenza del debitore. 1. Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza effetto. 2. Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso 3

4 Garanzie nella cessione. Nella cessione di credito sorgono due problemi, relativi al credito stesso: 1 - Il problema dell'esistenza del credito (garanzia del credito o nomen verum) 2 - Il problema dell'adempimento (garanzia della solvenza o nomen bonum) GARANZIE NELLA CESSIONE NOMEN VERUM esistenza del credito (problema dell effettiva esistenza del credito) NOMEM BONUM adempimento (problema se il debitore sarà adempiente) garanzia del credito garanzia della solvenza Garanzia del credito (nomen verum). Occorre distinguere tra cessione a titolo oneroso Se la cessione è a titolo oneroso il cedente è tenuto a garantire al cessionario l'esistenza del credito cessione a titolo gratuito Nella cessione a titolo gratuito il cedente non deve garantire al cessionario l'esistenza del credito a meno che la garanzia non sia espressamente pattuita (cfr. 797 in tema di donazioni). Garanzia della solvenza (nomen bonum). Il codice dispone che, se nulla le parti hanno disposto, il cedente non risponde della solvenza del debitore (1267). Il rischio dell'insolvenza del debitore grava sul cessionario, a meno che il cedente non si sia assunto espressa garanzia. Si distingue, così, tra: cessio pro soluto il cedente non risponde della solvenza del debitore ceduto cessio pro solvendo il cedente, con apposito atto, garantisce la solvenza del debitore ceduto, cosicché, se il debitore ceduto non paga, dovrà lui pagare al cessionario Garanzia della solvenza Cessio pro soluto Il cedente non risponde della solvenza del debitore ceduto Cessio pro solvendo Il cedente con apposito atto garantisce la solvenza del debitore, ma il suo obbligo viene meno se il cessionario è negligente 4

5 3. FACTORING (cessione del credito d impresa) - Factoring legge 21 febbraio 1991, N.52 - Con il contratto di factoring un'impresa, detta factor, acquista da imprese venditrici i crediti non ancora esigibili che queste vantino presso la propria clientela, preoccupandosi di riscuoterli, anticipandone all'impresa in tutto o in parte l'importo. Il factor acquista il credito pro soluto, assumendosi così il rischio dell'insolvenza del debitore. In questo senso, per l impresa cedente assume una funzione di finanziamento FACTORING 1) il cedente deve essere un imprenditore; 2) i crediti ceduti devono sorgere da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; 3) il cessionario deve essere una società o un ente, pubblico o privato, avente personalità giuridica, sempre che, in ogni caso, l'oggetto sociale preveda anche l'acquisto di crediti d'impresa, e il cui capitale sociale o il fondo di dotazione sia non inferiore a dieci volte il capitale minimo previsto per le società per azioni. FACTORING - LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N.52 SOGGETTI CESSIONE DEL CREDITO (DIRITTO PRIVATO) CHIUNQUE PUÒ CEDERE IL CREDITO CESSIONE DEL CREDITO D IMPRESA IL CEDENTE DEVE ESSERE UN IMPRENDITORE E IL CESSIONARIO DEVE ESSERE UNA SOCIETA AUTORIZZATA FACTORING - LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N.52 GARANZIE NELLA CESSIONE CESSIONE DEL CREDITO (DIRITTO PRIVATO) IL CEDENTE NON GARANTISCE LA SOLVENZA DEL DEBITORE (SALVO PATTO CONTRARIO) CESSIONE DEL CREDITO D IMPRESA IL CEDENTE GARANTISCE, NEI LIMITI DEL CORRISPETTIVO PATTUITO, LA SOLVENZA DEL DEBITORE (SALVO PATTO CONTRARIO) FACTORING - LEGGE 21 FEBBRAIO 1991, N.52 NATURA DEI CREDITI CEDUTI CESSIONE DEL CREDITO (DIRITTO PRIVATO) NON VI E ALCUNA PARTICOLARE LIMITAZIONE CESSIONE DEL CREDITO D IMPRESA L OGGETTO DELLA CESSIONE DEVONO ESSERE I CREDITI SORTI DA CONTRATTI STIPULATI DAL CEDENTE NELL ESERCIZIO DELL IMPRESA 5

6 Sintesi delle distinzioni tra cessione del credito e factoring 4. SUCCESSIONE NEL DEBITO Delegazione Espromissione Accollo La successione nel debito indica il subingresso di un nuovo debitore nella posizione debitoria dell'obbligato originario. Il creditore resta immutato. Cambia la persona del debitore. Delegazione, espromissione e accollo attengono alla successione nel lato passivo del rapporto obbligatorio. Il creditore resta immutato: cambia il debitore. 5. DELEGAZIONE La delegazione è l'incarico conferito dal delegante al delegato di pagare (delegazione di pagamento) o di obbligarsi a pagare (delegazione a promettere) ad un terzo, detto delegatario DELEGAZIONE CON LA DELEGAZIONE IL DEBITORE ORIGINARIO (DELEGANTE) ASSEGNA UN NUOVO DEBITORE AL CREDITORE DELEGAZIONE La delegazione è l'incarico conferito dal delegante al delegato di pagare (delegazione di pagamento) o di obbligarsi a pagare (delegazione a promettere) ad un terzo, detto delegatario 6

7 DI PAGAMENTO (delegatio solvendi) DELEGAZIONE A PROMETTERE (delegatio promittendi) Vincenzo Franceschelli I) LA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (DELEGATIO SOLVENDI). Con la delegazione di pagamento Caio (A) detto delegante invita Tizio (B) detto delegato a pagare la somma direttamente a Sempronio (C) detto delegatario. II) LA DELEGAZIONE A PROMETTERE (DELEGATIO PROMITTENDI). Se il delegante invita il delegato non a pagare subito e direttamente al delegatario, ma a promettere di pagare (cioè a obbligarsi nei confronti del delegatario) a una certa scadenza futura, questa delegazione è detta delegazione a promettere Art Delegazione di pagamento Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi. 7

8 6. ESPROMISSIONE L'espromissione è il contratto tra un terzo e il creditore mediante il quale il terzo (espromittente) assume, nei confronti del creditore (espromissario) l'obbligazione del debitore originario (espromesso) ESPROMISSIONE L'ESPROMISSIONE È IL CONTRATTO TRA UN TERZO E IL CREDITORE MEDIANTE IL QUALE IL TERZO (ESPROMITTENTE) ASSUME, NEI CONFRONTI DEL CREDITORE (ESPROMISSARIO) L'OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO (ESPROMESSO) Art Espromissione Il terzo che, senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione. L'espromissione può essere liberatoria o cumulativa. espromissione liberatoria: il creditore espromissario libera espressamente il debitore espromesso solo l'espromittente rimane obbligato. espromissione cumulativa: il terzo espromittente è obbligato in solido con il debitore espromesso verso l'espromissario. 8

9 7. ACCOLLO L'accollo è il contratto mediante il quale un terzo e il debitore convengono che il terzo (accollante) si assume il debito del debitore (accollato) ACCOLLO L'ACCOLLO È IL CONTRATTO MEDIANTE IL QUALE UN TERZO E IL DEBITORE CONVENGONO CHE IL TERZO (ACCOLLANTE) SI ASSUME IL DEBITO DEL DEBITORE (ACCOLLATO) Art Accollo Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta. L'accollo può essere liberatorio o novativo, cumulativo, o semplice o interno. accollo liberatorio o novativo il creditore accollatario libera espressamente il debitore originario (accollato) che è sostituito dall'accollante accollo comulativo accollo semplice o interno il debitore originario (accollato) resta obbligato in solido con il terzo accollante cosicché il creditore accollatario può chiedere la prestazione ad entrambi (sia all'accollato che all'accollante) ed è garantito da entrambi è un accordo interno tra terzo accollante e il debitore originario accollato. Esso contratto non produce effetti per il creditore. Il contratto produce effetti solo tra accollante e accollato, e resta sempre modificabile o revocabile tra le due parti 9

10 accollo liberatorio o novativo il creditore accollatario libera espressamente il debitore originario (accollato) che è sostituito dall'accollante accollo comulativo il debitore originario (accollato) resta obbligato in solido con il terzo accollante cosicché il creditore accollatario può chiedere la prestazione ad entrambi (sia all'accollato che all'accollante) ed è garantito da entrambi accollo semplice o interno è un accordo interno tra terzo accollante e il debitore originario accollato. Esso contratto non produce effetti per il creditore. Il contratto produce effetti solo tra accollante e accollato, e resta sempre modificabile o revocabile tra le due parti 10

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