Istituzioni di diritto privato corso L -Z
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1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA Istituzioni di diritto privato corso L -Z anno accademico 2010/2011 secondo semestre - seconda parte SCHEMI LEZIONI 4 Prof. Avv. Laura Cavandoli CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 1. IN BASE ALL OGGETTO: a) OBBLIGAZIONE CUMULATIVA b) OBBLIGAZIONE ALTERNATIVA (artt ss.): SCELTA DEL DEBITORE SCELTA DEL CREDITORE SCELTA DEL TERZO c) OBBLIGAZIONE FACOLTATIVA d) OBBLIGAZIONI PECUNIARIE (artt ss., D.lgs. 231/2007) DI VALORE DI VALUTA INDICIZZATE INTERESSI (artt ss.) e) OBBLIGAZIONI FUNGIBILI E INFUNGIBILI f) OBBLIGAZIONI DIVISIBILI E INDIVISIBILI (artt ss.) 2
2 CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 2. IN BASE AI SOGGETTI TITOLARI: a) OBBLIGAZIONI SOLIDALI (artt ss.) PASSIVE ATTIVE b) OBBLIGAZIONI PARZIARIE PASSIVE ATTIVE c) OBBLIGAZIONI COLLETTIVE PASSIVE ATTIVE 3 VICENDE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO 1. VICENDE COSTITUTIVE 2. VICENDE MODIFICATIVE A) SUCCESSIONE NEL CREDITO - SURROGAZIONE PER PAGAMENTO - CESSIONE DEL CREDITO B) SUCCESSIONE NEL DEBITO - DELEGAZIONE - ESPROMISSIONE -ACCOLLO 3. VICENDE ESTINTIVE A) MODI SATISFATTORI - ADEMPIMENTO - COMPENSAZIONE - CONFUSIONE B) MODI NON SATISFATTORI -NOVAZIONE - REMISSIONE - IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE C) INADEMPIMENTO 4
3 VICENDE COSTITUTIVE LE VICENDE COSTITUTIVE RIGUARDANO LA NASCITA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO SONO FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (art. 1173): 1) CONTRATTO (artt ss.) 2) ATTO ILLECITO (art ss.) 3) «OGNI ALTRO ATTO O FATTO IDONEO A PRODURLE IN CONFORMITÀ DELL ORDINAMENTO GIURIDICO», AD ESEMPIO: TITOLI DI CREDITO (artt ss.) PROMESSE UNILATERALI (artt ss.) GESTIONE DI AFFARI ALTRUI (artt ss.) PAGAMENTO DELL INDEBITO (art. 2033) ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA (artt ss.) IL SISTEMA DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI È APERTO 5 VICENDE MODIFICATIVE NOZIONE: LE VICENDE MODIFICATIVE CONSISTONO IN MODIFICAZIONI ACCESSORIE DEL REGOLAMENTO DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO (art. 1231), OSSIA CHE NON INCIDONO SUI SUOI ELEMENTI CARATTERIZZANTI (OGGETTO E TITOLO: art. 1230) LE VICENDE MODIFICATIVE POSSONO INCIDERE: 1) SULLE MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE (art. 1231) 2) SULLA TITOLARITÀ ATTIVA E PASSIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO (MODIFICAZIONI SOGGETTIVE: art. 1235) 6
4 VICENDE MODIFICATIVE A) SUCCESSIONE NEL CREDITO (=NELLA TITOLARITÀ ATTIVA): I. SURROGAZIONE PER PAGAMENTO -SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL CREDITORE (art. 1201) -SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL DEBITORE (art. 1202) - SURROGAZIONE LEGALE (art. 1203) 7 VICENDE MODIFICATIVE A) SUCCESSIONE NEL CREDITO: II. CESSIONE DEL CREDITO (artt ss.) NOZIONE CON LA CESSIONE IL CREDITORE ORIGINARIO (CEDENTE) TRASFERISCE AD ALTRI (CESSIONARIO) IL DIRITTO DI PRETENDERE LA PRESTAZIONE DAL DEBITORE (CEDUTO) SECONDO LA FONTE: - CESSIONE NEGOZIALE DEL CREDITO - CESSIONE LEGALE - CESSIONE GIUDIZIALE STRUTTURA - CONTRATTO BILATERALE - CONTRATTO TRILATERALE - NEGOZIO UNILATERALE TIPI DI CESSIONE - CESSIONE A TITOLO ONEROSO (VENDITA DEL CREDITO) - CESSIONE A TITOLO GRATUITO (DONAZIONE DI CREDITO) - CESSIONE SOLUTORIA (art. 1198) - CESSIONE A SCOPO DI GARANZIA 8
5 VICENDE MODIFICATIVE INCEDIBILITÀ DEI CREDITI: -PER LEGGE (art co. 1) + NULLITÀ ex art PER CONVENZIONE (art co. 2): IL PATTO D INCEDIBILITÀ NON È OPPONIBILE, SALVO CHE IL CESSIONARIO NE SIA A CONOSCENZA AL MOMENTO DELLA CESSIONE GARANZIE - IL CEDENTE GARANTISCE L ESISTENZA DEL CREDITO (art. 1266) -IL CEDENTE PUÒ GARANTIRE LA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE CEDUTO SOLO CON APPOSITO PATTO (art. 1267) -LA CESSIONE è EFFICACE NEI CONFRONTI DEL CEDUTO SE È A LUI NOTIFICATA, DA LUI ACCETTATA O CONOSCIUTA (art. 1264) -LA NOTIFICAZIONE O L ACCETTAZIONE RENDONO LA CESSIONE OPPONIBILE AI TERZI (art. 1265) ECCEZIONI -IL CEDUTO PUÒ OPPORRE AL CESSIONARIO LE ECCEZIONI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO CHE LO LEGAVANO AL CEDENTE - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE (art. 1248): È OPPONIBILE AL CESSIONARIO PER I CREDITI SORTI PRIMA DELLA NOTIFICA È INOPPONIBILE AL CESSIONARIO SE - IL CEDUTO HA ACCETTATO SENZA RISERVE LA CESSIONE -IL CREDITO DEL CEDUTO è SORTO DOPO LA NOTIFICA 9 VICENDE MODIFICATIVE A) SUCCESSIONE NEL CREDITO, NELLA TITOLARITÀ ATTIVA: III. FACTORING (legge 52/1991): CESSIONE DEI CREDITI DI IMPRESA Normativa speciale che si applica se: a) il cedente è un imprenditore b) i crediti ceduti sorgono da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa; c) il cessionario è una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal TU 385/1993 in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa 10
6 VICENDE MODIFICATIVE B) SUCCESSIONE NEL DEBITO: -VICENDA MODIFICATIVA DELLA TITOLARITÀ PASSIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO -LA SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE È ASSUNZIONE DI DEBITO ALTRUI -PER IL CREDITORE NON È INDIFFERENTE LA PERSONA DEL DEBITORE IN RAGIONE DELLE QUALITÀ PERSONALI E DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE, PERTANTO L ASSUNZIONE DEL DEBITO E LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO NECESSITANO DEL CONSENSO DEL CREDITORE -LA LIBERAZIONE DEL DEBITORE ORIGINARIO ESTINGUE LE GARANZIE ANNESSE, SALVO CHE IL GARANTE CONSENTA IL MANTENIMENTO - ASSUNZIONE «EX LEGE» O NEGOZIALE 11 DELEGAZIONE (art ss.) NOZIONE UN SOGGETTO DEBITORE (delegante) FA ASSUMERE UN OBBLIGO DA UN ALTRO SOGGETTO (delegato) A FAVORE DI UN TERZO SOGGETTO CREDITORE (delegatario) RAPPORTI SOTTOSTANTI - RAPPORTO DI VALUTA: IL DELEGANTE È DEBITORE DEL DELEGATARIO - RAPPORTO DI PROVVISTA: IL DELEGANTE È CREDITORE DEL DELEGATO STRUTTURA DOPPIA AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE DEL DEBITO 12
7 DELEGAZIONE (art ss.) LA DELEGAZIONE DI DEBITO HA STRUTTURA TRILATERALE: 13 DELEGAZIONE (art ss.) TIPOLOGIE DI DELEGAZIONE 1 - DELEGAZIONE DI DEBITO o «PROMITTENDI»: QUANDO IL DEBITORE (delegante) ASSEGNA AL CREDITORE (delegatario) UN NUOVO DEBITORE (delegato) CHE SI OBBLIGA A PAGARE (art. 1268) - DELEGAZIONE «PURA» E «TITOLATA» REGIME DELLE ECCEZIONI (art. 1271) DEROGABILITÀ E «TITOLAZIONE» -DELEGAZIONE CUMULATIVA e LIBERATORIA (art. 1268) 14
8 DELEGAZIONE (art ss.) TIPOLOGIE DI DELEGAZIONE 2 -DELEGAZIONE DI PAGAMENTO O «SOLVENDI»: QUANDO IL DEBITORE (delegante) INVITA IL TERZO (delegato) A PAGARE AL CREDITORE (delegatario) UN DEBITO CHE HA VERSO DI LUI (art. 1269): DOPPIA DELEGA CON FUNZIONE IMMEDIATAMENTE SOLUTORIA - DELEGAZIONE «PURA» E «TITOLATA»: Ripetibilità del pagamento 15 ESPROMISSIONE (art. 1272) NOZIONE: -UN SOGGETTO (espromittente) ESTRANEO AL RAPPORTO OBBLIGATORIO ASSUME SPONTANEAMENTE NEI CONFRONTI DEL CREDITORE (espromissario) L OBBLIGAZIONE DEL DEBITORE (espromesso). -CONTRATTO BILATERALE O NEGOZIO UNILATERALE DEL TERZO ESPROMITTENTE (art co. 1) - RAPPORTO DI VALUTA (TITOLAZIONE) - ESPROMISSIONE CUMULATIVA - ESPROMISSIONE LIBERATORIA - ESPROMISSIONE TITOLATA: L ESPROMITTENTE PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LE STESSE ECCEZIONI CHE AVREBBE POTUTO OPPORGLI IL DEBITORE ESPROMESSO (tranne quelle personali), LA COMPENSAZIONE E QUELLE DERIVANTI DA FATTI SUCCESSIVI ALL ESPROMISSIONE (art co. 3) L ESPROMITTENTE NON PUÒ OPPORRE AL CREDITORE LE ECCEZIONI RELATIVE AL SUO RAPPORTO CON IL DEBITORE ESPROMESSO, SE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO (art co. 3) 16
9 ESPROMISSIONE (art. 1272) È UN CONTRATTO A STRUTTURA BILATERALE STIPULATO TRA CREDITORE E TERZO: 17 ACCOLLO (art. 1273) NOZIONE CONTRATTO CON CUI IL DEBITORE (accollato) E UN TERZO (accollante) CONVENGONO CHE QUESTI ASSUMA IL SUO DEBITO NEI CONFRONTI DEL CREDITORE (accollatario). L ACCOLLO HA STRUTTURA BILATERALE: 18
10 ACCOLLO (art. 1273) - ACCOLLO INTERNO - ACCOLLO ESTERNO - ACCOLLO CUMULATIVO - ACCOLLO LIBERATORIO o PRIVATIVO DICHIARAZIONE ESPRESSA CONDIZIONE DELL ACCOLLO - REGIME DELLE ECCEZIONI -GARANZIE 19 VICENDE ESTINTIVE L ESTINZIONE DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO È DIVERSA DALL ESTINZIONE DEL CONTRATTO (fonte dell obbligazione). TIPI DI ESTINZIONE: - TOTALE o PARZIALE - SATISFATTORIA e NON SATISFATTORIA 20
11 L ADEMPIMENTO -NOZIONE: ESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA - REQUISITI: OGGETTIVI (esattezza) SOGGETTIVI (legittimazione e capacità del creditore) -EFFETTI: ESTINTIVO DELL OBBLIGAZIONE SOLUTORIO DEL CREDITO - NATURA: atto dovuto -CAPACITÀ: ATTIVITÀ MATERIALE ATTIVITÀ GIURIDICA 21 L ADEMPIMENTO -ESATTEZZA DELLA PRESTAZIONE (CORRETTEZZA, DILIGENZA: artt. 1175, 1176) QUANTITÀ (art. 1181) QUALITÀ (art co. 1) -PRESTAZIONE IN LUOGO DI ADEMPIMENTO (art. 1197) -L ADEMPIMENTO È FATTISPECIE ESTINTIVA DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO: È ATTO DOVUTO QUALIFICATO DALLA CAUSA SOLVENDI(NON RILEVA L INCAPACITA NATURALE O D AGIRE DEL DEBITORE: art. 1191) 22
12 L ADEMPIMENTO DISCIPLINA LEGALE DELL ADEMPIMENTO 1. SOGGETTI: a) SOGGETTI TENUTI AD ADEMPIERE DEBITORE, SUOI EREDI UNIVERSALI - ADEMPIMENTO DEL TERZO (art. 1180) b) DESTINATARI DEL PAGAMENTO (art co. 1) CREDITORE (DEVE ESSERE CAPACE: art. 1190) RAPPRESENTANTE LEGALE PERSONA INDICATA DAL CREDITORE O AUTORIZZATA DAL GIUDICE -PAGAMENTO A SOGGETTO NON LEGITTIMATO A RICEVERE LA PRESTAZIONE (art co. 2) - ADEMPIMENTO AL CREDITORE APPARENTE (art. 1189) 23 L ADEMPIMENTO DISCIPLINA LEGALE DELL ADEMPIMENTO 2. LUOGO DELL ADEMPIMENTO (art. 1182): -SI DESUME DAGLI USI NORMATIVI, DALLA NATURA DELLA PRESTAZIONE O DA ALTRE CIRCOSTANZE. SE NULLA è STATO DISPOSTO: (regole suppletive) a) CONSEGNA DI COSA CERTA E DETERMINATA: LUOGO IN CUI SI TROVA LA COSA AL MOMENTO DELLA NASCITA DELL OBBLIGAZIONE b) PAGAMENTO DI SOMMA DI DENARO: DOMICILIO DEL CREDITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA c) ALTRI CASI: DOMICILIO DEL DEBITORE AL TEMPO DELLA SCADENZA 24
13 L ADEMPIMENTO 3. TEMPO DELL ADEMPIMENTO (artt ss.) a) TERMINE DI ADEMPIMENTO (art. 1184) INIZIALE E FINALE A FAVORE: DEL DEBITORE (presunzione) DEL CREDITORE DI ENTRAMBI (art co. 1) b) DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE (art. 1186): INSOLVENZA E GARANZIE c) SE NON È FISSATO IL TERMINE: - PRESTAZIONE IMMEDIATAMENTE ESIGIBILE -SE IL TERMINE È NECESSARIO: VIENE FISSATO DAL GIUDICE (art. 1183) 25 L ADEMPIMENTO DISCIPLINA LEGALE DELL ADEMPIMENTO 4. IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO (artt ss.): SPETTA AL DEBITORE TRANNE CHE PER INTERESSI SE NON VIENE DICHIARATO CRITERI EX art DIRITTO DEL DEBITORE ALLA QUIETANZA (art. 1199) 6. LIBERAZIONE DALLE GARANZIE (art. 1200) 26
14 L ADEMPIMENTO 7. MORA DEL CREDITORE (art ss.) - PER RIFIUTO ILLEGITTIMO DELLA PRESTAZIONE OFFERTA IN FORMA SOLENNE - PER MANCATA COOPERAZIONE ALL ADEMPIMENTO LA LIBERAZIONE COATTIVA DEL DEBITORE DERIVA DALLA PROCEDURA: a) COSTITUZIONE IN MORA CON OFFERTA FORMALE, OFFERTA REALE O PER INTIMAZIONE (artt s.) - EFFETTI DELLA COSTITUZIONE IN MORA (art. 1207): RISARCIMENTO DANNI PATITI DAL DEBITORE NON SONO DOVUTI GLI INTERESSI ED I FRUTTI PASSAGGIO DEL RISCHIO DELL IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA b) DEPOSITO DEI BENI MOBILI (artt ss.) o NOMINA DI SEQUESTRATARIO PER IMMOBILI (art. 1216) LA LIBERAZIONE COATTIVA NON OPERA PER LE OBBLIGAZIONI DI FARE: COSTITUZIONE IN MORA SOLO CON L INTIMAZIONE A RICEVERE LA PRESTAZIONE (art. 1217) L OFFERTA NON FORMALE DEL DEBITORE EVITA SOLTANTO LA SUA 27 MORA (art. 1220) VICENDE ESTINTIVE MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL ADEMPIMENTO 1. COMPENSAZIONE: - RECIPROCITÀ DI CREDITI E DEBITI (artt ss.) - NON RILEVABILE D UFFICIO (art co. 1) - COMPENSAZIONE LEGALE (art co. 1) - REQUISITI: CREDITI OMOGENEI, LIQUIDI, ESIGIBILI - COMPENSAZIONE GIUDIZIALE (art co. 2) - REQUISITI: CREDITI OMOGENEI, ESIGIBILI, DI PRONTA E FACILE COMPENSAZIONE - COMPENSAZIONE VOLONTARIA (art. 1252) 28
15 VICENDE ESTINTIVE MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL ADEMPIMENTO 2. CONFUSIONE (art. 1253): -viene a mancare la struttura bilaterale del rapporto obbligatorio 3. NOVAZIONE OGGETTIVA -ELEMENTI: ANIMUS NOVANDI(art co. 2) MODIFICAZIONE DELL OGGETTO O DEL TITOLO (art co. 1) 4. REMISSIONE (art ss.): - negozio unilaterale recettizio 29 VICENDE ESTINTIVE MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSI DALL ADEMPIMENTO 5. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE (art ss.) - REQUISITI DELL IMPOSSIBILITÀ: SOPRAVVENUTA ASSOLUTA TOTALE (v. art. 1258) DEFINITIVA (v. art. 1256) 30
16 1. ASSOLUTO: L INADEMPIMENTO - INATTUAZIONE DEFINITIVA DEL RAPPORTO - CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DILIGENZA (art. 1176) CORRETTEZZA (BUONA FEDE: art. 1175) - IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE (art. 1218) -OBBLIGAZIONI DI MEZZI e OBBLIGAZIONI DI RISULTATO: CRITICA DELLA DISTINZIONE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE (art. 1218) ALL INADEMPIMENTO ASSOLUTO SEGUE L OBBLIGO DI RISARCIRE IL DANNO (responsabilità per inadempimento) 31 L INADEMPIMENTO 2. RELATIVO: - SEMPLICE RITARDO: NON PRODUCE CONSEGUENZE TRANNE CHE PER LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - RITARDO QUALIFICATO: «MORA» SI VERIFICA CON LA COSTITUZIONE IN MORA: a) «MORA EX PERSONA» - INTIMAZIONE AD ADEMPIERE FATTA PER ISCRITTO (art co. 1) b) «MORA EX RE»(AUTOMATICA) IN 4 CASI (art co. 2) - DEBITO DA FATTO ILLECITO - DICHIARAZIONE SCRITTA DEL DEBITORE DI NON VOLER ADEMPIERE -PRESTAZIONE DA ADEMPIERE AL DOMICILIO DEL CREDITORE (ES. OBBLIGAZIONE PECUNIARIA) -RITARDO DEI PAGAMENTI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (D.lgs. 231/2002) 32
17 L INADEMPIMENTO 2. RELATIVO (segue): - EFFETTI DELLA COSTITUZIONE IN MORA (art. 1221): a) PASSAGGIO DEL RISCHIO DI IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA SUL DEBITORE (SALVO PROVA LIBERATORIA) b) INTERESSI MORATORI (OBBLIGAZIONI PECUNIARIE) (art. 1224) c) RISARCIMENTO DANNO DA RITARDO (artt e 1123) - INTERRUZIONE DEGLI EFFETTI DELLA MORA: OFFERTA NON FORMALE (art. 1220) + risarcimento dei danni -È POSSIBILE LA PURGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA MORA (ELIMINAZIONE EX NUNC) DOPO L ADEMPIMENTO TARDIVO (+ risarcimento dei danni) -PER LE OBBLIGAZIONI DI NON FARE: OGNI VIOLAZIONE COSTITUISCE INADEMPIMENTO DEFINITIVO (art. 1222) 33 L INADEMPIMENTO - RISARCIMENTO DEL DANNO (art. 1223) -IL DANNO DEVE ESSERE CONSEGUENZA IMMEDIATA E DIRETTA DELL INADEMPIMENTO E CONSISTE: DANNO EMERGENTE LUCRO CESSANTE - INADEMPIMENTO COLPOSO RISARCIMENTO DANNO PREVEDIBILE (art. 1225) - INADEMPIMENTO DOLOSO RISARCIMENTO DI TUTTI I DANNI (art. 1225) -CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE (art. 1227) LIMITAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE 34
18 L INADEMPIMENTO DEROGHE PATTIZIE ALLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE: a) DEROGHE AI CRITERI DI RESPONSABILITÀ - ASSUNZIONE DEL RISCHIO (AMPLIAMENTO) -CLAUSOLE DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ (art. 1129) b) DEROGHE AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL DANNO -CLAUSOLA PENALE (INADEMPIMENTO, RITARDO: artt ) - CAPARRA CONFIRMATORIA (INADEMPIMENTO: art. 1385) - CAPARRA PENITENZIALE (art. 1386) 35 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE -ART. 2740: IL DEBITORE RISPONDE DELL ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CON TUTTI I SUOI BENI PRESENTI E FUTURI -LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE PRESUPPONE L INADEMPIMENTO SIA DELL ORIGINARIA OBBLIGAZIONE SIA DELL OBBLIGAZIONE RISARCITORIA 36
19 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE ESECUZIONE FORZATA: TIPOLOGIE 1) ESECUZIONE FORZATA IN FORMA GENERICA -ESPERIBILE QUANDO LA SITUAZIONE CREDITORIA HA PER OGGETTO (ORIGINARIAMENTE O QUALE RISARCIMENTO) LA CONSEGNA DI UNA SOMMA DI DENARO -L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA GENERICA È ATTUATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE; SODDISFA L INTERESSE CREDITORIO SOLTANTO SE LA PRESTAZIONE ORIGINARIA INADEMPIUTA ERA PECUNIARIA 2) ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA -ESPERIBILE QUANDO L INADEMPIMENTO RIGUARDA OBBLIGAZIONI DI DARE, DI FARE, DI NON FARE, DI CONTRARRE: ESECUZIONE FORZATA PER CONSEGNA O RILASCIO (artt e 605 ss. C.P.C.) ESECUZIONE FORZATA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE (artt. 2931, 2933 e 612 ss. C.P.C.) ESECUZIONE FORZATA DELL OBBLIGO DI CONTRARRE (art. 2932) -L ESECUZIONE FORZATA IN FORMA SPECIFICA È SEMPRE SATISFATTORIA DELL INTERESSE CREDITORIO: È STRUMENTO DI REALIZZAZIONE COATTIVA DEL CREDITO -PRINCIPIO DELLA PARITÀ DEI CREDITORI (art co. 1): TUTTI I CREDITORI HANNO EGUALE DIRITTO DI SODDISFARSI SUI BENI DEL DEBITORE - DIVIETO DEL PATTO COMMISSORIO (art. 2744) 37 RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE IL PRINCIPIO DELLA «PAR CONDICIO CREDITORUM» È DEROGATO DALLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE (art co. 2) CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE SONO: 1) PRIVILEGIO (artt e 2746) GENERALE (SU BENI MOBILI: artt e 2747 co. 1) SPECIALE (MOBILI E IMMOBILI: artt. 2746, 2747 co. 2, 2748) 2) PEGNO (artt ss.) 3) IPOTECA (artt ss.) MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE DEL DEBITORE: 1 -LA GARANZIA GENERICA È IL PATRIMONIO (art. 2740) 2 -TALI MEZZI SONO: - AZIONE SURROGATORIA (2900) - AZIONE REVOCATORIA (2901 ss.) - SEQUESTRO CONSERVATIVO (2905 ss.) 38
20 SISTEMA DELLE «GARANZIE»: REALI 1. DIRITTI REALI DI GARANZIA: PEGNO E IPOTECA CARATTERI COMUNI -FUNZIONE DI GARANZIA SPECIFICA -REALITÀ - ACCESSORIETÀ - INDIVISIBILITÀ 39 SISTEMA DELLE «GARANZIE»: REALI a) PEGNO (MOBILI NON REGISTRATI, UNIVERSALITA DI MOBILI, CREDITI, DIRITTI SU MOBILI: artt ss.) SI COSTITUISCE CON CONTRATTO REALE (art co. 1) O ATTO UNILATERALE ACCESSORIETÀ INDIVISIBILITÀ (art. 2799) SPOSSESSAMENTO PRELAZIONE (art s.) LIMITATA FACOLTÀ DI GODIMENTO DEL CREDITORE PIGNORATIZIO (art. 2792) FACOLTÀ DI FARE PROPRI I FRUTTI (art. 2791) CONSERVAZIONE DELLA COSA (art. 2790) ASSEGNAZIONE DELLA COSA IN PAGAMENTO (art. 2798) ESTINZIONE DEL PEGNO 40
21 SISTEMA DELLE «GARANZIE»: REALI b) IPOTECA (IMMOBILI, MOBILI REGISTRATI, USUFRUTTO, SUPERFICIE, ENFITEUSI: art ss.) IN BASE AL TITOLO L IPOTECA SI DISTINGUE IN: VOLONTARIA (CONTRATTO, ATTO, 2821 SS.) LEGALE (2817) GIUDIZIALE (2818 SS.) -L IPOTECA SI COSTITUISCE CON L ISCRIZIONE (art ss.) - ORDINE DELLE IPOTECHE (art ss.) - PURGAZIONE DELLE IPOTECHE (art. 2858) - RIDUZIONE (art ss.) - DIRITTO DI SEGUITO - ESTINZIONE DELLE IPOTECHE (art ss.) 41 SISTEMA DELLE «GARANZIE»: PERSONALI 2. FIDEIUSSIONE (artt ss.) -FIDEIUSSIONE SOLIDALE (BENEFICIO D ORDINE: art co. 1) -FIDEIUSSIONE CON BENEFICIO DI ESCUSSIONE: art co. 2 -FIDEIUSSIONE PER OBBLIGAZIONI FUTURE O CONDIZIONALI, FIDEIUSSIONE «OMNIBUS»: art ACCESSORIETÀ FIDEIUSSORIA: artt. 1939, 1941, 1942, 1945, SURROGAZIONE (art. 1949) E REGRESSO DEL FIDEIUSSORE (artt e 1951) - ESTINZIONE DELLA FIDEIUSSIONE (artt ss.) 42
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