Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
|
|
- Gianmaria Valli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia di revisione dell assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione. Principio ribadito dalla Cassazione con la Sentenza n. 3922/2012. Il caso. Il coniuge separato chiede la modifica delle condizioni di divorzio, in particolare, la cessazione dell obbligo di versare l assegno di mantenimento in favore della figlia, che ha costituito un proprio nucleo familiare, nonché la revoca dell assegnazione della casa familiare all ex moglie. Il Tribunale di Trieste accoglie le richieste con decorrenza dalla data del anteriore rispetto a quella di proposizione della domanda, ovvero da quando la figlia si era resa autonoma. Il Tribunale inoltre aumentava l assegno in favore della ex moglie, in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla perdita dell assegnazione della casa coniugale. La Corte di Appello di Trieste, accogliendo il reclamo incidentale della moglie, disponeva che l efficacia delle modifiche decorresse dal momento della proposizione del ricorso, ribadendo, in particolare, l infondatezza della inchiesta concernente l estensione dell efficacia delle statuizioni, confermate, a un momento anteriore alla domanda di modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio. Avverso tale pronuncia, l ex marito ha promosso ricorso per Cassazione, rigettato dalla Suprema Corte. Il ricorrente sostiene che l accertamento del cessare dei presupposti dell obbligo di mantenimento, avuto riguardo alle modifiche di natura sostanziale al provvedimento rebus sic stantibus, se, da un lato, determina la non ripetibilità delle somme versate, dall altro dovrebbe estendere la propria efficacia nei confronti delle obbligazioni non adempiute, in considerazione dell accertamento relativo alla pregressa insussistenza del diritto sostanziale, inoltre, il ricorrente contesta che il la cessazione dell assegnazione della casa coniugale possa costituire un indice di un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge già assegnatario. Entrambi i motivi sono infondati. La Corte ribadisce il principio, secondo cui, in materia di revisione dell assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia fino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione. Il ricorrente sembra attribuire alla decisione impugnata l affermazione di un meccanismo automatico, in base al quale alla revoca della casa coniugale deve necessariamente corrispondere un incremento dell assegno divorzile. In realtà il giudice di appello ha affermato la congruità dell aumento dell assegno divorzile in favore della ex in considerazione della cessata assegnazione alla stessa della casa coniugale, circostanza, questa, idonea a modificare in peius le sue condizioni economiche complessive. Ora, è evidente che una valutazione di congruità sottende una
2 giudizio di merito, scevro da qualsiasi automatismo, in merito alla necessità di riequilibrare la situazione deteriore, accertata in concreto, determinatasi in seguito alla perdita dell assegnazione della casa coniugale, pur se disposta in funzione esclusiva dell interesse della prole. Si è affermato, con numeroso pronunce, che la revoca dell assegnazione della casa familiare costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell assegno di divorzio, in quanto la stessa incide negativamente sulla situazione economica della parte che deve ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Anna Teresa Paciotti Corte di Cassazione Sentenza n. 3922/2012 Marzo 12, 2012 Categoria Leggi e Sentenze Circolari Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Corte di Cassazione Sez. Prima Civ. Sent. del , n Presidente Felicetti Relatore Campanile Svolgimento del processo 1 Con ricorso presentato in data 29 settembre 2006 V. M. chiedeva, ai sensi dell art. 9 della l. n. 898 del 1970, la revoca del proprio obbligo di contribuire, con decorrenza del 9 ottobre 2003, o, in subordine, dal 18 dicembre 2003, al mantenimento della figlia P., la quale aveva costituito un proprio nucleo familiare, nonché, sempre in modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio della Corte d appello di Trieste, divenuta definitiva a seguito della sentenza di questa Corte n del 2006, la revoca dell assegnazione della casa familiare all ex coniuge L. U.,
3 1.1 Il Tribunale di Trieste, con decreto del 19 aprile 2007, accoglieva le richieste del M. con decorrenza dalla data del 1 giugno 2005, anteriore rispetto a quella di proposizione della domanda; accogliendo, inoltre, specifica istanza dell U., aumentava l assegno in favore della stessa, in considerazione dei maggiori oneri derivanti dalla perdita dell assegnazione della casa coniugale. 1.2 La Corte di appello di Trieste, con il decreto indicato in epigrafe, depositato in data 21 novembre 2007, accogliendo il reclamo incidentale dell U., disponeva che l efficacia delle modifiche decorresse dal momento della proposizione del ricorso ai sensi dell art. 9 della 1, n. 898 del 1979 (29 settembre 2006), ribadendo, in particolare, l infondatezza della inchiesta concernente l estensione dell efficacia delle statuizioni che venivano confermate ad un momento anteriore alla domanda di modifica delle condizioni stabilite dalla sentenza di divorzio. 1.3 Avverso tale decreto il M. propone ricorso, affidato a due motivi ed illustrati da memoria. Resistono con controricorso L. M. e P. U., avanzando richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell art. 385, quarto comma, c.p.c.. Motivi della decisione. 2 Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima decisione. 2.1 Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell art. 710 c.p.c, in relazione agli artt C.c., 100 e 1 2 C.p.C. e 9 della l. n. 898 del Si sostiene che l accertamento del venir meno dei presupposti dell obbligo di mantenimento, avuto riguardo alle modifiche di natura sostanziale al provvedimento rebus sic stantibus, se, da un lato, determina la non ripetibilità delle somme versate, dall altro dovrebbe estendere la propria efficacia nei confronti delle obbligazioni non ancora adempiute, in considerazione dell accertamento relativo alla pregressa insussistenza del diritto sostanziale. Viene a riguardo formulato il seguente quesito di diritto: Qualora, nell ambito dell azione ex art. 9 della l. n. 898/70 e 710 c.p.c. il ricorrente, obbligato a versare un assegno di mantenimento in forza di un provvedimento reso rebus sic stantibus, manifesti concreto interesse ad ottenere un accertamento della data anteriore alla proposizione della domanda a partire dalla quale sono venuti meno i presupposti sostanziali del suo obbligo (consistendo l interesse nella possibilità di escludere l efficacia esecutiva di un titolo con riguardo a somme non ancora corrisposte), si chiede se detto ricorrente possa, ai sensi degli artt. 100 C.p.c., 710 c.p.c n. 898 del 1970 e 2909 c. c., ottenere un accertamento del verificarsi di tali fatti aventi efficacia estintiva dell obbligazione, ferma restando la validità formale del provvedimento sino alla data della domanda ex art n. 898/70 e, dall altro, la caducazione del titolo stesso solo dalla data della domanda in poi. 2.2 Il motivo è infondato, ragion per cui deve rispondersi negativamente al proposto quesito. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato i principio, che il Collegio condivide, secondo cui in materia di revisione dell assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di
4 omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass., 10 dicembre 2008, n , in motivaz.,; Cass., 17 luglio 2008, n ; Cass., 19 ottobre 2006 n ; Cass., 14 aprile 2005, n. 6975; Cass., 16 giugno 2000, n. 8235). 3 Con il secondo motivo si deduce violazione dell art. 155 C.C., contestandosi che il venir meno dell assegnazione della casa coniugale possa costituire un indice di un peggioramento delle condizioni economiche del coniuge già assegnatario. Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: Se la revoca dell assegnazione dell abitazione coniuge Le al genitore affidatario dei figli minori, con conseguente restituzione della stessa all altra parte, possa costituire ex se un indice astratto di un significativo peggioramento delle condizioni economiche del coniuge già assegnatario e legittimi, quindi, un aumento dell assegno divorzile senza ulteriore indagine in concreto da parte del giudice del merito o se debba costituire un indice di valutazione del caso concreto e possa legittimare un aumento dell assegno solo qualora ricorrano specifiche condizioni, da accertare motivatamente da parte del giudice del merito. 3.1 Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Sotto il primo profilo deve rilevarsi che, soprattutto in considerazione della formulazione del quesito di diritto, il ricorrente sembra attribuire alla decisione impugnata l affermazione di un meccanismo automatico, in base al quale alla revoca della casa coniugale debba necessariamente corrispondere un incremento dell assegno divorzile. In realtà la Corte di appello ha affermato la congruità dell aumento dell assegno divorzile in favore della U., in considerazione del venire meno dell assegnazione alla stessa della casa coniugale, circostanza, questa, idonea a modificare in peius le sue condizioni economiche complessive. Orbene, è evidente che una valutazione di congruità sottende una giudizio di merito, scevro da qualsiasi automatismo, circa la necessità di riequilibrare la situazione deteriore, accertata in concreto, determinatasi in seguito alla perdita dell assegnazione della casa coniugale, pur se disposta in funzione esclusiva dell interesse della prole. Rilevato che, avendo il M. dedotto soltanto il vizio di cui all art. 360, n. 3, c.p.c., non è consentito un riesame in parte qua della motivazione della decisione impugnata (essendosi per altro richiamati elementi fattuali, quali la comproprietà dell immobile e I ammontare dei rispettivi redditi, che non risultano esaminati dalla corte territoriale e che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non si indica quando e come siano stati introdotti nel giudizio di merito), deve constatarsi come, sotto il profilo giuridico, la decisione impugnata sia sostanzialmente corretta, in quanto conforme a un orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. Si è infatti affermato, con numeroso pronunce, che la revoca dell assegnazione della casa familiare costituisce elemento valutabile ai fini del riconoscimento dell assegno di divorzio, in quanto essa incide negativamente (e, normalmente, in modo rilevante) sulla situazione economica della parte che debba ottenere in locazione altro immobile per far fronte alle proprie necessità abitative, e ne può, quindi, derivare un peggioramento della situazione economica dell ex coniuge tale da renderla insufficiente ai fini della conservazione di un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (Cass., 30 marzo 2005, n. 6712; Cass., 15 gennaio 2005, n. 408; Cass., 9 settembre 2002, n ).
5 4 Il ricorso incidentale, in quanto espressamente condizionato all accoglimento del principale, rimane assorbito. 5 Al rigetto del ricorso segue la condanna del M. al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo. Non ricorrono le condizioni per l applicazione dell art. 385, comma ultimo, C.p.c. introdotto dall art. 13 d.lg. n. 40 del A tal fine, invero, occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria nel caso del tutto insussistente che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula a condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all art. 2 cost., non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass., 18 gennaio 2010, n. 654; Casso Il dicembre 2005, n ). P. Q. M. Riunisce i ricorsi. Rigetta il principale, assorbito l incidentale. Rigetta altresì la domanda ex art. 385, c. 4, c.p.c.. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in 1.200,00, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati in sentenza. Depositata in Cancelleria il
Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. Vitrone; Rel. Didone) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Assegno divorzile Quantum
DettagliSEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliA001031 FONDAZIONE INSIEME onlus. FAMIGLIA LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
A001031, 1 A001031 FONDAZIONE INSIEME onlus. FAMIGLIA LEGGE REGOLATRICE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Importante sentenza della Corte di cassazione, con cui la
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliLegge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice
DettagliCAPITOLO III CAPITOLO IV
CAPITOLO I GLI EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO 1. Gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio.... 2 2. La relazione con il c.d. regime primario della famiglia.... 5
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliIl Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o
Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliIl mantenimento dei figli maggiorenni
Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliSvolgimento del processo
Suprema Corte di Cassazione I^ Sezione civile Sentenza n. 285 Del 27 settembre 2004 10 gennaio 2005 Svolgimento del processo M. M. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Latina G. I., lo Scau e l
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliMantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it
Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante
DettagliDIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C.
DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C. Carnevale; Rel. M. Dogliotti) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Diagnosi di shopping
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliComune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;
N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
SEPARAZIONE E DIVORZIO Prefazione... XIII I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 1 SEPARAZIONE CONSENSUALE E CONIUGI ECONOMICAMENTE AUTONOMI La questione... 3 Analisi dello scenario... 3 Inquadramento strategico...
DettagliIl sottoscritto C. F. Prov./Stato residente a CAP Prov./Stato Via/Piazza n. Tel. e-mail. Residente in
ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER PROCEDIMENTI CIVILI AMMINISTRATIVI CONTABILI (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
DettagliREVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO
22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della
DettagliGIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO
GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO con CD-rom allegato SOMMARIO PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE LA PROCURA ALLE LITI E LE NOTIFICAZIONI 3 1. ATTO DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA
DettagliA) OPPOSIZIONI CARTELLE ESATTORIALI
Contributo unificato, diritti di copia, indennità ex art. 30 t.u. spese di giustizia e imposta di registro nei procedimenti, in materia di sanzioni amministrative, di opposizione alle cartelle esattoriali,
DettagliRedazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 106/2015 Luglio/16/2015 (*) Napoli 29 Luglio 2015 La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con la Sentenza n 2597 del 16 aprile
DettagliINTERESSE DEL MINORE ED ATTRIBUZIONE DEL COGNOME PATERNO
INTERESSE DEL MINORE ED ATTRIBUZIONE DEL COGNOME PATERNO Il tribunale per i minorenni, considerato che il minore Tizietto, di sette anni, già riconosciuto dalla madre Caia, era stato successivamente riconosciuto
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. 487 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliLA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA
LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati : Dott. ROSA CASABUR I PRESIDENTE Dott. FAUSTA PALAZZO CONSIGLIERE Dott. MAURIZIO PETRELLI
DettagliRoma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,
DettagliRISOLUZIONE N. 123/E
RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.: Dott. Antonella NUOVO Presidente Dott. Geo ORLANDINI
DettagliRISOLUZIONE N. 105/E
RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello
DettagliCORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni
N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.
DettagliRISOLUZIONE N. 119 /E
RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
Dettagliwww.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dettagliper l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,
N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliServizio INFORMATIVA 730
SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento
DettagliCONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013. Processo civile ordinario (1)
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi
DettagliLa disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1 dicembre 2011.
Pensione ai superstiti ed art. 18 della L. 111/2011 Staiano Rocchina riduzione sulle pensioni ai superstiti Art. 18, comma 5, della L. 111/2011: premessa Il comma 5 dell art. 18 della L. 111/2011 dispone,
DettagliNelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).
IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliINDICE. Prefazione...p.
INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione
DettagliCorte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
DettagliCOMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI
REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento
DettagliCODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che
DettagliINDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA
Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. SENTENZA 11 gennaio 2007, n. 407. (Presidente Luccioli Relatore Giuliani) Svolgimento del processo
Mantenimento del figlio maggiorenne in presenza di contratto di apprendistato Cassazione, sez. I civile, sentenza 11.01.2007 n. 407 (Federica Malagesi) L obbligo dei genitori di concorrere tra loro, secondo
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Di Palma; Rel. Acierno) Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della separazione Ripresa della convivenza
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliTRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.
TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine
DettagliLE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA
LE NUOVE QUESTIONI SUL RIPARTO DELL ONERE DELLA PROVA Bergamo, 13 Novembre 2015 Gian Paolo Valcavi 2 I punti centrali delle novità introdotte Art. 3, 2 comma sul punto dal D.lgs. 23/2015 «Esclusivamente
Dettagliper l'esecuzione del giudicato
Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
DettagliLa correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita
1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione
Dettagli--www.minoriefamiglia.it -
&RUWHGLFDVVD]LRQHSULPDVH]LRQHFLYLOHVHQWHQ]DQGHOO 6YROJLPHQWRGHOSURFHVVR P.G. in data 27 settembre 2000, con il consenso della moglie, chiese al Tribunale per i minorenni di Roma l autorizzazione ad inserire
DettagliSEPARAZIONE DEI CONIUGI. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI
SEPARAZIONE DEI CONIUGI. PROVVEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI MAGGIORE ETÀ. CASS. CIV., SEZ. I, 22 NOVEMBRE 2010 N. 23590. Il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliDECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)
DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109
DettagliDIRITTO DI ABITAZIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE: È PRELEGATO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE
DIRITTO DI ABITAZIONE SPETTANTE AL CONIUGE SUPERSTITE: È PRELEGATO DEL DIRITTO DI ABITAZIONE Tribunale di Cuneo, 17 febbraio 2010, n. 100 Alberto Serpico L art. 540, comma II, c.c., dispone che al coniuge,
DettagliASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO
ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO DELLE PARTI CASS. CIV., SEZ. I, 4 NOVEMBRE 2010, N. 22501. In tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 l. n. 898/70,
DettagliASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO.
ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO. CASS. CIVILE, SEZ. I, 25 NOVEMBRE 2010, N. 23968. Non può disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento senza la prova del miglioramento del tenore di vita dell'ex moglie
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
DettagliAPPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
DettagliSENTENZA N. 18367 DEL 23/08/2006
SENTENZA N. 18367 DEL 23/08/2006 Famiglia Divorzio- Assegno Soppressione Condizioni MASSIMA: In tema di revisione dell assegno di divorzio, allorchè a fondamento dell istanza dell ex coniuge obbligato,
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
DettagliCOMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499
COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998
DettagliRISOLUZIONE N. 212/E
RISOLUZIONE N. 212/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ROMA 22 maggio 2008 Oggetto: Consulenza giuridica Interpello IVA Fornitura di energia elettrica ai consorzi per uso irriguo, di sollevamento
DettagliSEPARAZIONE E DIVORZIO
CARLO GUGLIELMO IZZO con la collaborazione di ADRIANO IZZO, ANDREA FALZONE, VALERIO CIONI SEPARAZIONE E DIVORZIO Cacucci Editore - Bari 2009 INDICE Capitolo Primo Il procedimento di separazione giudiziale
DettagliDETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA
DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A decorrere dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per oneri di famiglia previste dall art. 12 del TUIR sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, co.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliL iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.
L iscrizione di un ipoteca su un immobile a seguito di somme non pagate relative a sanzioni amministrative per violazioni al C.d.S- problemi procedurali Come è noto l ipoteca è un diritto reale di garanzia
DettagliIL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO
IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo
Dettagliius canonicum.it-- il sito web del diritto canonico
Corte di Cassazione, I Sezione civile Sentenza 18 settembre 2013, n. 21331 Matrimonio concordatario: delibazione della pronuncia ecclesiastica dichiarativa della nullità e richiesta di revisione dell assegno
DettagliANIMI Associazione Nazionale per l immigrazione PRESIDENZA
Anche la moglie ripudiata ha diritto al ricongiungimento familiare di Mario Pavone *** Un innovativa sentenza della Cassazione ha riconosciuto il diritto della moglie ripudiata,di religione islamica,ad
DettagliOGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO
RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente
DettagliLa nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari
Milano, 30 marzo 2015 La nuova disciplina dei licenziamenti disciplinari Presentazione a «Tutto Lavoro» Avv. Angelo Zambelli Licenziamento disciplinare espressione del potere disciplinare del datore di
DettagliISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30. Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza
ISTANZE DA PRESENTARE COME DA CALENDARIO DALLE ORE 12.30 ALLE ORE 13.30 Attenzione è necessario depositare pena il non accoglimento dell istanza UNA ISTANZA ORIGINALE COMPLETA DI TUTTI I DOCUMENTI E COMPILATA
DettagliDies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n. 21737/2012) commento e testo
Dies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n. 21737/2012) commento e testo Staiano Rocchina Diritto.it Massima La conversione della pensione di invalidità in pensione
Dettagli3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio.
Conseguenze dell istanza Conseguenze dell istanza 3. Conseguenze dell istanza. 3.1. Chiamata in giudizio e costituzione in giudizio. Le conseguenze della presentazione dell istanza di mediazione possono
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
Dettagli