Cassazione civile, Sez.VI, 13 ottobre 2014, n

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1 La morte di una parte nel corso del processo di divorzio dopo il giudicato sullo status non determina la cessazione della materia del contendere ove residui un interesse alla prosecuzione finalizzato all ottenimento della pensione di reversibilità Cassazione civile, Sez.VI, 13 ottobre 2014, n Il diritto all assegno divorzile può essere dichiarato anche dopo il decesso dell ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l interesse dell altro coniuge alla pronuncia. A fronte del riconoscimento giudiziale dell assegno de quo, è possibile dichiarare il diritto del soggetto titolare dello stesso ad una quota della pensione di reversibilità dell ex coniuge. Precedenti concernenti lo stesso principio ma applicato agli arretrati di mantenimento Cass. civ. Sez. I, 3 agosto 2007, n Cass. civ. Sez. I, 2 settembre 1997, n Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1996, n Cass. civ. Sez. I, 3 agosto 2007, n Nell ambito del giudizio per la revisione delle condizioni di divorzio volto ad accertare la sussistenza del diritto - non riconosciuto in sentenza - alla corresponsione di un assegno a carico dell ex coniuge, la morte di quest ultimo avvenuta nelle more del giudizio non determina la cessazione della materia del contendere, poiché il principio dell intrasmissibilità, dal lato passivo, del relativo obbligo non trova applicazione, una volta proposta la domanda giudiziale, per il periodo successivo all inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell ex coniuge, periodo nel quale permane l interesse della parte istante alla definitiva regolamentazione del diritto all assegno. Cass. civ. Sez. I, 2 settembre 1997, n La pronuncia di divorzio che intervenga in pendenza del giudizio di separazione (o, come nella specie, in pendenza del giudizio di modifica delle condizioni di separazione) non determina la cessazione della materia del contendere di quest ultimo solo ove residui un interesse delle parti alla sua prosecuzione, sia in relazione alla definitiva regolamentazione dell assegno per il periodo successivo all inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio, sia in relazione alla pronuncia dell addebitabilità della separazione (in quanto influente sull obbligo di somministrazione periodica e sulla determinazione della sua misura e suscettibile di essere valutata sia nel successivo sviluppo del giudizio in caso di sentenza non definitiva ex art. 4, comma 9, l. n. 818 del 1970, sia in sede di revisione). Difetta pertanto l interesse alla prosecuzione del giudizio di modifica delle condizioni di separazione in relazione alla spettanza della casa familiare, atteso che l eventuale pronuncia - ovviamente rivolta al futuro - non sarebbe suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio, né il relativo accertamento potrebbe esercitare influenza alcuna ai sensi all art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 nell ipotesi di sentenza non definitiva e di prosecuzione del processo anche in ordine alla spettanza della casa familiare. Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1996, n Quando nel corso di una fase di impugnazione di capo della sentenza di divorzio - passata in giudicato quanto alla cessazione degli effetti civili del matrimonio - relativo alla quantificazione della misura dell as- 1

2 segno stabilito, per il mantenimento di un figlio, a favore di uno degli ex coniugi (il quale può vantare un diritto iure proprio per il contributo dell altro genitore anche quando il figlio sia divenuto maggiorenne, se lo stesso non sia autosufficiente) si verifica la morte della parte beneficiaria dell assegno, non si determina la cessazione della materia del contendere, perché il principio della irrinunciabilità e intrasmissibilità del diritto al mantenimento non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda giudiziale, per le rate scadute. La prima sezione della Cassazione, prendendo a prestito e applicando principi espressi in passato su questioni connesse al diritto agli arretrati di mantenimento, sostiene ora che la morte di un coniuge dopo il giudicato sullo status non determina la cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui vi sia un interesse alla prosecuzione del processo ai fini dell emissione di un provvedimento di natura economica. Nella specie si discuteva - in un procedimento camerale azionato appositamente dall ex coniuge - del diritto alla pensione di reversibilità (negato dal tribunale di Tivoli e concesso dalla Corte d appello di Roma). Il punto controverso stava nel fatto che l assegno divorzile era stato sì riconosciuto ma dopo la morte del coniuge obbligato (sia pure dopo la sentenza non definitiva di divorzio). L obbligato era deceduto nel corso del procedimento che veniva interrotto ma riassunto dall ex coniuge. Il coniuge superstite reclamava l intera pensione di reversibilità sostenendo che la morte del coniuge avrebbe dovuto provocare la cessazione della materia del contendere mentre l ex coniuge reclamava ugualmente il riconoscimento dell assegno per poter godere della reversibilità. Deriva dalla interpretazione della Cassazione che a) la morte del coniuge prima del giudicato sullo status determina la cessazione della materia del contendere; b) viceversa la morte che intervenga dopo il giudicato sullo status nel corso della causa proseguita per la determinazione dell assegno di mantenimento (causa che porrebbe durare anche molti anni) non fa cessare la materia del contendere. Il messaggio rivolto agli ex coniugi è quello di tirare più a lungo possibile una causa perché si potrebbe sempre sperare in un provvedimento che concede l assegno divorzile (sul quale l obbligato deceduto non può difendersi!) e quindi sulla reversibilità. L interpretazione non è affatto convincente e lo si può desumere dalle sentenze richiamate dall estensore (che ne cita peraltro solo una) dove l interesse alla prosecuzione della causa dopo la morte del coniuge obbligato era determinato dalla soddisfazione - legittima fino alla morte dell obbligato - dell adempimento di un obbligazione di mantenimento che non era stata ancora stabilita. Non certo dalla soddisfazione di esigenze successive alla morte dell obbligato. Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., 13 ottobre 2014, n Svolgimento del processo e motivi della decisione In un procedimento relativo all attribuzione di quota di pensione, spettante al defunto coniuge divorziato, il Tribunale di Tivoli, con decreto 8/11/2007, rigettava la domanda della ex moglie. La Corte d Appello di Roma, con decreto 11/6/2012, in riforma, disponeva che la quota di pensione fosse attribuita alla moglie divorziata per il settanta per cento e alla vedova, per il trenta per cento. Ricorre per cassazione la B.. Resiste con controricorso la moglie divorziata. La ricorrente deposita memoria difensiva, che peraltro nulla sostanzialmente aggiunge alle argomentazioni del ricorso. Va innanzitutto osservato che la presente controversia è soggetta a rito camerale, caratterizzato da più 2

3 ampia libertà di forma rispetto a quello contenzioso, purché sia rispettato il diritto alla difesa e i principi del giusto processo che, nella specie, non risultano violati. Né si può parlare di ampliamento del thema decidendum o della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte di merito correttamente ha posto a fondamento della decisione, l intervenuto riconoscimento giudiziale del diritto all assegno divorzile, considerando lo stesso bene della vita, invocato in primo e secondo grado, e cioè l attribuzione di quota della pensione di reversibilità. Sulla decisione di merito, le argomentazioni del giudice a quo sono ineccepibili e si fondano sulle risultanze di una consolidata giurisprudenza di questa Corte. La L. n. 263 del 2005, art. 5 precisa che le disposizioni dell art. 9, L. Divorzio, inerenti alla pensione di reversibilità, si interpretano nel senso che per titolarità dell assegno deve intendersi l avvenuto riconoscimento di esso da parte del Tribunale. Tale riconoscimento è intervenuto, ancorché nelle more del presente giudizio, in quanto la moglie divorziata ha riassunto quello interrotto per morte del coniuge (essendo già in giudicato la sentenza di divorzio ed in corso il giudizio per la determinazione dell assegno), e il Tribunale ha dichiarato il diritto della moglie all assegno. Questa Corte ha più volte affermato che il diritto all assegno può essere dichiarato anche dopo il decesso dell ex coniuge nel corso del giudizio, permanendo l interesse dell altro coniuge alla pronuncia (tra le altre, Cass. n del 2007). Non rileva che la pronuncia sull assegno di divorzio sia stata impugnata: è comunque soddisfatto il requisito del riconoscimento giudiziale del diritto all assegno divorzile, sicuro requisito della fondatezza della presente domanda, e può quindi dichiararsi il diritto della odierna resistente ad una quota della pensione di reversibilità dell ex coniuge. Va pertanto rigettato il ricorso. La natura della causa, la posizione delle parti, i contenuti delle attività difensive richiedono la compensazione delle spese. La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 8 luglio Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014 Cass. civ. Sez. I, 3 agosto 2007, n Svolgimento del processo Con ricorso depositato il , L.M.A. chiedeva che il Tribunale di Ravenna disponesse la revisione delle condizioni di cui alla sentenza del 10/ , mediante la quale lo stesso Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il con G.F., segnatamente domandando che le venisse riconosciuto un assegno di divorzio da porre a carico dell ex coniuge. Deduceva la ricorrente che, dopo la pronuncia anzidetta, erano sopravvenuti giustificati motivi e che, in particolare, essa istante versava in condizioni economiche tali da rendere indispensabile l attribuzione a suo favore dell assegno richiesto. Si costituiva in giudizio il convenuto, chiedendo la reiezione della domanda avversaria. Il Giudice adito, con decreto del 6/ , rigettava il ricorse, assumendo che il pur intervenuto mutamento della situazione della medesima ricorrente, la quale aveva raggiunto l età del pensionamento con relativa diminuzione della capacità reddituale, non integrasse la situazione di bisogno richiesta per fare luogo al riconoscimento dell assegno in parola. Avverso la decisione, proponeva tempestivo reclamo la soccombente, instando per la totale riforma del provvedimento impugnato. Resisteva al gravame il reclamato. 3

4 La Corte territoriale di Bologna, con decreto del 19.7/ , rigettava il reclamo medesimo, assumendo: a) che dovesse, preliminarmente, essere corretto, in punto di diritto, il richiamo operato dal Tribunale allo stato di bisognò quale presupposto del riconoscimento dell assegno di divorzio, subordinato, invece, alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive; b) che, nella specie, peraltro, l indagine fosse da portare sulla sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti alla pronuncia di divorzio, quali fatti idonei a fondare la richiesta della L.M.; c) che erroneamente, quindi, il Tribunale avesse, per un verso, valutato lo stato di bisogno della ricorrente e si fosse, per altro verso, limitato a riscontrare un mutamento della situazione fattuale causato dal pensionamento della parte istante, senza procedere alla relativa verifica sulla base dell anzidetto criterio legale; d) che lo stato di pensionata, il quale era all origine del deterioramento del reddito della L.M., non potesse venire valutato come giustificato motivo, attesane la volontarietà da parte dell istante medesima, essendosi quest ultima posta per propria scelta nella situazione che costitutiva il fatto nuovo, onde il motivo sopravvenuto non appariva giustificato. Avverso tale decreto, ricorre per cassazione la stessa L.M., deducendo due motivi di gravame, ai quali resiste con controricorso P.I., nella qualità di erede di G.F., frattanto deceduto, mentre non resiste l altra coerede, pure intimata, G.M.G.. Motivi della decisione Deve, innanzi tutto, escludersi che il decesso dell ex coniuge ( G.F.) della L.M., intervenuto in data e di cui la medesima L.M. ha espressamente dato atto nel ricorso, possa avere determinato la cessazione della materia del contendere in relazione all attuale giudizio, atteso che la ricorrente odierna ha del pari significato che, dopo la cassazione del decreto, per la quale sì agisce, si chiederà al Giudice del rinvio di determinare l assegno divorzile con suo riconoscimento sin dal momento della notifica del primo ricorso avanti il Tribunale, come è principio di questa materia, onde deve farsi richiamo all ulteriore principio secondo cui, quando, nel corso di una fase di impugnazione del procedimento per la revisione delle disposizioni in materia di divorzio riguardanti il riconoscimento dell assegno di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, e successive modifiche, si verifichi la morte della parte (astrattamente) tenuta alla corresponsione dell assegno stesso, non si determina la cessazione della materia del contendere, atteso che il principio dell intrasmissibilità, dal lato passivo, dell obbligo corrispondente non trova applicazione, una volta proposta la relativa domanda giudiziale, per il periodo successivo all inizio del procedimento e fino alla data del decesso dell ex coniuge, residuando, in tal caso, l interesse della parte istante alla prosecuzione del giudizio in riferimento alla definitiva regolamentazione del diritto all assegno de quo per il periodo anzidetto (Cass. 23 ottobre 1996, n. 9238; Cass. 2 settembre 1997, n. 8381). La Corte Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 21 marzo Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2007 Cass. civ. Sez. I, 2 settembre 1997, n Svolgimento del processo I coniugi S.C. e R.T. in sede di separazione consensuale - omologata dal Tribunale di Catania con decreto 2 agosto stabilirono che i due figli nati dal matrimonio vivessero con la madre nella casa familiare (di proprietà della stessa T.), assumendo il C. l obbligo di versare alla moglie un assegno mensile per il mantenimento dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica. 4

5 Asserendo che i figli (Salvatore divenuto maggiorenne e Francesco già maggiorenne al tempo della separazione) avevano spontaneamente deciso di vivere con il padre trasferendosi nella sua abitazione, il C. ricorreva al Tribunale a norma degli artt. 710 e 711 c.p.c. perché fosse a lui assegnata - quale genitore con il quale convivono i figli oltre la maggiore età ma economicamente non indipendenti - la casa familiare rimasta nella detenzione della T. pur dopo il trasferimento dei figli. Il Tribunale con decreto 31 maggio 1993 accoglieva l istanza sul duplice rilievo - in fatto - che il C. non disponeva di altro appartamento in Catania (non avendo ottenuto il rilascio dell appartamento di sua proprietà ma abitato dalla suocera) e - in diritto - che la casa coniugale per costante giurisprudenza può essere assegnata non soltanto al coniuge assegnatario dei figli minorenni, ma anche a quello con il quale convive la prole di età maggiore e a carico, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sull immobile. Su reclamo della T. la Corte di Appello di Catania riformava il decreto impugnato e rigettava l istanza del C.. Rilevava la Corte di merito che del tutto ininfluente doveva ritenersi - rispetto alla finalità di cui al disposto dell art. 155, quarto comma, c.c. - la circostanza della asserita indisponibilità di altro appartamento da parte del C., mentre la decisione dei figli maggiorenni di sistemarsi presso il padre rivelava in loro il venir meno dell interesse alla preservazione dell habitat in cui essi sono cresciuti. Aggiungeva che l assegnazione della casa familiare implica in ogni caso anche la considerazione comparativa delle condizioni economiche dei coniugi (esprimendo l art. 155, quarto comma, c.c. un criterio preferenziale) sicché la modificazione della condizione della separazione che attenga all abitazione nella casa familiare non può prescindere dalla valutazione della incidenza sull assetto complessivo dei rapporti patrimoniali (valutazione invece del tutto assente nel provvedimento del Tribunale). Sicché doveva nella specie ritenersi inaccettabile che l autonoma determinazione dei figli maggiorenni di trasferirsi presso il padre (nell appartamento di sua proprietà) comporti automaticamente l assegnazione dal C. della casa di proprietà della moglie e da lei abitata. Contro questo decreto ha proposto ricorso in cassazione il C. deducendo un unico motivo di impugnazione. Ha resistito la T. con controricorso, eccependo la cessazione della materia del contendere a seguito della intervenuta sentenza che ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Ricorrente e controricorrente hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con l unico motivo di impugnazione il C. deduce violazione e falsa applicazione dell articolo 155 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,, rilevando che la interpretazione dalla Corte di merito data al disposto in discussione introdurrebbe una limitazione contraria allo spirito della norma, poiché il beneficio di abitare nella casa familiare sarebbe garantito soltanto a figli minorenni affidati ad uno dei coniugi che continuino a vivere con lui anche dopo aver conseguito la maggior età, con l effetto di condizionare la loro libera determinazione. Contesta il ricorrente che la pronuncia in ordine all assegnazione della casa familiare possa essere influenzata da considerazioni d ordine economico e in ogni caso rileva che nella specie la decisione del Tribunale corrisponde al più equo assetto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, poiché il C. non è proprietario di alcun appartamento in Catania (oltre a quello abitato dalla suocera che non intende lasciarlo), mentre la T. è proprietaria di altri due prestigiosi appartamenti nella stessa città. Resistendo con controricorso, la T. ha eccepito la cessazione della materia del contendere, poiché nel frattempo è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dalle parti, con sentenza passata in giudicato, essendo stata tale sentenza impugnata limitatamente alle questioni attinenti ai provvedimenti conseguenti. A tale eccezione il ricorrente oppone l orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o, come nella specie, nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione) che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l interesse di un delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali. Ma si deve rilevare che la giurisprudenza richiamata identifica in concreto la persistenza dell interesse alla definitiva regolamentazione dell assegno da determinarsi, nel giudizio di separazione o in quello di cui agli artt. 155, ultimo comma, c.c. e 710 c.p.c., per il periodo successivo all inizio del procedimento e fino alla sentenza di divorzio; nonché dell interesse alla pronuncia di addebitabilità della separazione, giacché tale accertamento, attenendo alle ragioni della decisione di divorzio, è influente sull obbligo di somministrazione periodica - e sulla determinazione della sua misura - di cui all art. 5, comma sesto, della legge sul divorzio e potrà essere fatto valere nello sviluppo del giudizio nel caso di sentenza non definitiva ex art. 4, comma 9, stessa legge e anche in sede di revisione. La persistenza dell interesse è dunque configurabile in funzione della definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi separati, fino alla pronuncia di scioglimento del vincolo, o nei limiti in cui l accertamento nel giudizio di separazione possa proiettare la sua influenza sul regime patrimoniale da definirsi a norma dell art. 4, commi 9 e 10 dell art. 9, primo comma, legge 898/1970. Non può contestarsi quindi che nel caso di specie il ricorrente totalmente difetti di interesse alla richiesta pronuncia di modifica delle condizioni convenute per la separazione consensuale, con riferimento alla spettanza della casa familiare nel regime di separazione e a norma dell art. 155, 5

6 comma quarto, c.c. quando una tale pronuncia, ovviamente rivolta al futuro, non è suscettibile di esecuzione nel nuovo regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio; né il relativo accertamento potrebbe esercitare influenza alcuna sulla decisione a norma dell art. 6, comma 6 della legge 898/1970 nell ipotesi in cui, pronunciata sentenza non definitiva ex art. 4, comma nono, il processo sia continuato anche in ordine alla spettanza della casa familiare (ipotesi ammessa in giurisprudenza: Cass. n. 4873/1993) o in sede di revisione ex art. 9, ovvero nella diversa ipotesi in cui, impugnata la sentenza di divorzio limitatamente alle questioni attinenti al regime patrimoniale e alla assegnazione della casa familiare, ancora penda in appello il relativo giudizio. A quest ultima ipotesi (come afferma, non contraddetta dal ricorrente, la resistente) corrisponde il giudizio di scioglimento del vincolo, ancora in corso tra le parti e, poiché sulla relativa conclusiva pronuncia non potrebbe in alcun modo influire - per le ragioni ora espresse - la definizione del presente giudizio, è venuto meno l interesse al riguardo del C. e, cessata la ragione della controversia, si deve procedere alla relativa declaratoria - compensate tra le parti le spese del giudizio. Dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Roma, 14 gennaio Depositato in Cancelleria il 2 settembre 1997 Cass. civ. Sez. I, 23 ottobre 1996, n Svolgimento del processo Con ricorso del 7 ottobre 1971 Francesco De Nitto ha chiesto al tribunale di Bari che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto il 24 luglio 1961 con Maria Teresa Bavaro. Il tribunale, con sentenza del 27 maggio 1980, ha accolto la domanda, affidando la figlia minore Alessandra, nata il 14 luglio 1964, alla madre e determinando il concorso del padre nel mantenimento della figlia in L mensili, a decorrere dal giorno della domanda. La corte d appello di Bari, con sentenza 13 maggio 1981, ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, fissando la decorrenza dell assegno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ma tale decisione è stata cassata con sentenza di questa Corte n del 1983, per l omessa pronuncia sulla domanda di adeguamento del contributo per il mantenimento della minore per il periodo anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Anche la successiva sentenza della corte barese in data 21 giugno 1984, che aveva proceduto all adeguamento del contributo di mantenimento, dalla data della domanda (4 febbraio 1972) alla pronuncia di divorzio (27 maggio 1980), è stata nuovamente cassata con sentenza 1803 del 1990 di questa Corte, che ha rinviato la causa per l esame della domanda di rivalutazione monetaria dell assegno per il periodo successivo alla sentenza di divorzio. Nel frattempo, con atto di citazione del 24 gennaio 1986, la Bavaro ha convenuto il De Nitto davanti al tribunale di Lecce, chiedendo la rivalutazione del contributo di mantenimento della figlia dal 1 giugno Avverso la sentenza di detto tribunale in data 27 maggio 1989, che ha rigettato la domanda, al momento della pronuncia della sentenza in questa sede impugnata, pendeva giudizio di appello. Con sentenza 29 gennaio 1993, la corte d appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio, ha rivalutato l assegno di mantenimento per la figlia Alessandra a decorrere del giugno Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il De Nitto; resiste con controricorso, la Bavaro. Entrambe le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione La prospettazione del ricorrente non è fondata. È pacifico infatti che il capo relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è passato in giudicato molto tempo prima della morte della B. e che tutte le fasi del giudizio, successive alla sentenza 6

7 del Tribunale di Bari del 27 maggio 1980, hanno avuto ad oggetto esclusivamente la determinazione del contributo per il mantenimento della figlia Alessandra. Per quanto riguarda il diritto al mantenimento in sé, è indiscutibile che il diritto di chiederne la corresponsione non è rinunciabile né trasmissibile, per atto tra vivi né mortis causa e, per quanto riguarda il passato, la domanda deve rispettare i limiti di cui all art. 445 c.c. Ma cosa diversa dal diritto di chiedere gli alimenti è il credito alimentare che sorge quando se ne verifichino i presupposti, avendo la sentenza la sola funzione di renderne certa l esistenza, determinandone l ammontare. Il credito avente ad oggetto le rate scadute è pertanto rinunciabile (Cass. n. 616 del 1966, n. 308 del 1965, n. 173 del 1961, n. 860 del 1960; mentre non può condividersi la contraria affermazione contenuta nella isolata sentenza n del 1984) e trasmissibile mortis causa, perché l art. 448 c.c. dispone che la morte estingue l obbligo di versare gli alimenti per il periodo successivo alla morte, ma non prevede anche l estinzione del diritto e dell obbligo di versare le rate scadute anteriormente alla data del decesso. Né in contrario può invocarsi il broccardo in praeteritum non alitur, perché, al contrario, dalla disposizione di cui all art. 445 c.c. si ricava che un limite è previsto per quanto riguarda le prestazioni maturate prima dell inizio del giudizio, mentre nulla impedisce all alimentando di richiedere i ratei scaduti in corso di causa. Nella specie può ritenersi anche che la persistenza della materia del contendere, con riferimento alle prestazioni maturate e non riscosse in corso di causa e fino alla data della morte della B., discenda dalla circostanza che, come è pacifico (Cass. n del 1994, n del 1992, n del 1990, n del 1984, n del 1982, n del 1981, n del 1981) il genitore che agisce per ottenere la determinazione del contributo dell altro genitore per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, esercita un diritto proprio, che una volta acquisito al suo patrimonio è soggetto alle ordinarie regole della trasmissione mortis causa. Le spese seguno la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in L oltre a L di onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, l 1 luglio Depositato in Cancelleria il 23 ottobre

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