TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Sentenza n. 2051/05 Pronunziata il Depositata il Matrimonio e divorzio Divorzio: assegno di mantenimento dei figli Figlio maggiorenne Lavoro temporaneo Attualità o reviviscenza dell obbligo al mantenimento Esclusione Matrimonio e divorzio Divorzio: procedimenti Mantenimento del figlio Titolo nella sentenza di separazione Attinenza del rito divorzile a domande con efficacia ex nunc Procedimento di modifica delle condizioni di separazione Prevalenza Abitazione in comproprietà tra i coniugi e casa coniugale Domande reciproche di rivalsa economica Improponibilità Rif.Leg. art.433 cc;artt.3,4 L.898/70;artt.31,32,34,35,36,40,187,189,710 cpc; TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Modena II Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sigg.ri 1) - dr. GUIDO STANZANI - Presidente 2) - dr. ALBERTO ROVATTI - Giudice 3) - dr. MICHELE CIFARELLI - Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta col n 3080/93 al Ruolo Generale e vertente TRA XX, [rectius: coniuge separato (marito) e affidatario, NdR] elettivamente domiciliato in Modena presso lo studio dell avv. Mirella Guicciardi, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo; -ATTORE- E YY, [rectius: coniuge separato (moglie) e affidatario, NdR] elettivamente domiciliata in Modena presso lo studio dell avv. Michelangelo Strammiello, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione -CONVENUTA- con l intervento del P.M. in sede oggetto: scioglimento di matrimonio civile

2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: riportate nello svolgimento del processo 2 Il P.M. conclude perché venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato l 8 luglio 2003 XX [rectius: coniuge separato (marito) e affidatario, NdR], chiedeva al Tribunale la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in (omissis) (Mn) il 3 marzo 1977 fra esso ricorrente e YY [rectius: coniuge separato (moglie) e affidatario, NdR], dando atto che dall unione erano nati i figli Lavinia (in data 3 agosto 1978) e Sempronio (in data 3 marzo 1983), e che essi coniugi si erano separati in forza di sentenza del Tribunale di Modena n 385 del 14 marzo Rappresentava, inoltre, il mutamento della situazione di fatto apprezzata in detta sentenza, poiché anche Lavinia, precariamente occupata, era venuta a convivere con esso ricorrente e con Sempronio ancora studente. In relazione a ciò, chiedeva che il Tribunale ponesse a carico della moglie un contributo al mantenimento di Sempronio, in ragione di.300,00 mensili +istat a decorrere dal maggio 2000, oltre alla metà delle spese straordinarie, nonché pari contributo al mantenimento di Lavinia, nell ipotesi di sua sopravvenuta disoccupazione. Chiedeva, infine, l assegnazione della casa coniugale in sentenza di separazione assegnata alla moglie in ragione della convivenza con Lavinia, non più attuale, o comunque la sua liberazione da parte della moglie, ovvero in subordine la condanna di costei al pagamento di un canone di locazione in ragione di.300,00 mensili. YY, [rectius: coniuge separato (moglie) e affidatario, NdR], costituta già nella fase presidenziale, non si opponeva alla richiesta di scioglimento del vincolo; chiedeva invece il rigetto delle ulteriori avverse richieste, rappresentando che la figlia Lavinia era da considerarsi economicamente indipendente, e che la casa coniugale era già stata rilasciata in esito a procedura di sfratto intentata nei suoi confronti dal marito. Nell ipotesi di determinazione di un suo concorso al mantenimento dei figli, chiedeva in via riconvenzionale il pagamento di un importo di a titolo di omesso godimento per gli anni dell appartamento in comproprietà occupato in via esclusiva dal marito. Chiedeva, infine, il rimborso della somma di.2.582, indebitamente corrisposta al marito quale canone di occupazione della casa coniugale ricevuta in assegnazione. Il Presidente del Tribunale fissava l'udienza in camera di consiglio per la comparizione dei coniugi all'esito della quale, non andato a buon fine il tentativo di conciliazione, fissava l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice istruttore, senza adottare alcun provvedimento temporaneo ed urgente. Con atto introduttivo della fase contenziosa, il ricorrente riproponeva le originarie richieste, tranne quella di assegnazione o liberazione della casa coniugale, chiedendo inoltre la condanna di controparte al pagamento di un canone locatizio di.300 mensili dall aprile 2003 fino alla liberazione della casa coniugale, avvenuta nel novembre Chiedeva inoltre il rigetto delle avverse domande riconvenzionali. YY, [rectius: coniuge separato (moglie) e affidatario, NdR], costituitasi in giudizio, riproponeva le difese e domande originarie.

3 Nel corso della fase istruttoria: -in data 16 febbraio 2004 il G.I. disponeva a carico della convenuta di contribuire per il futuro al mantenimento del figlio Sempronio in ragione di.300 mensili + Istat, nonché mediante assunzione del 50% delle spese straordinarie, purché previamente concordate fra i genitori, rigettando contestualmente analoga istanza relativa alla figlia Lavinia; -in data 18 maggio 2004, in sede di udienza ex 183 c.p.c., le parti sottoscrivevano un accordo che prevedeva il concorso della convenuta al mantenimento del figlio Sempronio in ragione di.400 mensili +istat, oltre al 50% delle spese straordinarie intendendosi per esse soltanto quelle imprevedibili, con rinuncia ad ogni altra istanza e spese di causa compensate, sicché il G.I., adottato tale accordo quale nuovo provvedimento temporaneo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. In detta udienza richiesto dal P.M., intervenuto, lo scioglimento del vincolo la convenuta revocava il proprio consenso all accordo precedente, ed il ricorrente allora chiedeva l immediata pronuncia di sentenza sullo stato. Le parti, pertanto, concludevano come da rispettive istanze originarie, e la causa, scaduti in data 18 ottobre 2004 i termini concessi ex art.190 c.p.c., veniva rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Va premesso che, nonostante il sistematico riferimento delle parti a matrimonio concordatario, esse si sono unite in vincolo con rito civile come attestato dalla certificazione in atti ad esso relativa, sicché la pronuncia da rendersi è di scioglimento di matrimonio civile e non di cessazione degli effetti civili di matrimonio religioso. Ciò posto, ricorrono i presupposti di detta pronuncia, ex art. 3 n 2 lett. B) della legge 1 dicembre 1970 n 898, in quanto: -le parti si sono giudizialmente separate con sentenza di questo Tribunale in data 14 marzo 1998, pacificamente passata in giudicato; -dall avvenuta anteriore comparizione delle parti dinanzi al Presidente in detta procedura, cui è conseguita la separazione, sono trascorsi ben più di tre anni e, in assenza di eccezioni, deve ritenersi che detta separazione sia ininterrottamente proseguita fino ad oggi, senza soluzione di continuità. 2) Quanto al resto, va preliminarmente precisato in diritto che il collegio, pur investito della sola decisione anticipata sul divorzio, ex art.4, comma 9, della legge n 898/70, legittimamente può decidere l intera causa, ove ritenga inutile ogni ulteriore approfondimento istruttorio, in quanto, per regola generale fissata dall art.189, comma 2, c.p.c., in relazione (tra l altro) all ipotesi di cui all art.187, comma 2, c.p.c. di cui la fattispecie regolata dell art.4, comma 9, cit. costituisce una speciale articolazione la rimessione investe il collegio di tutta la causa. 3) Le domande della convenuta, volte alla condanna dell attore al pagamento di a titolo di omesso godimento per gli anni dell appartamento in comproprietà occupato in via esclusiva dal marito, nonché al rimborso della somma di.2.582, indebitamente corrisposta al marito quale canone di occupazione della casa coniugale, così come la domanda dell attore, volta ad ottenere la condanna di controparte al pagamento di un canone locatizio relativo alla casa coniugale, siccome astrattamente assoggettate a rito ordinario (o speciale locatizio), vanno 3

4 dichiarate improponibili nell ambito del presente giudizio divorzile, che è procedimento soggetto al rito speciale previsto dall art.4 della legge n 898/70 caratterizzato da una iniziale fase pre-contenziosa e dal rito camerale in sede di gravame, ad oggetto vincolato e limitato alla decisione sul divorzio e sulle questioni connesse, in quanto il cumulo di domande soggette a riti diversi in unico processo è dall art.40, comma 3, c.p.c. (nonché dall art.40 comma 4, c.p.c., che fa evidentemente riferimento alla connessione individuata dal comma precedente) consentito soltanto in caso di connessione qualificata (artt.31, 32, 34, 35 e 36 cpc) e non anche nell ipotesi di semplice connessione soggettiva di cui all art.104 c.p.c., unica nella specie ricorrente, essendo evidente che fra le domande suddette e quella di divorzio l unica interrelazione è costituita dall identità delle parti in causa, essendo le rispettive causae petendi del tutto diverse, autonome e distinte (vedi, in casi analoghi, Cass. civ., sez.i, sentt. n 266 del 12 gennaio 2000 e n 6660 del 15 maggio 2001). 4) La domanda dell attore volta ad ottenere il concorso della convenuta al mantenimento della figlia Lavinia nell ipotesi in cui la stessa, maggiorenne e già occupata con successivi contratti a tempo determinato a partire dal maggio 2000, non riuscisse in futuro a trovare altra occupazione, non merita accoglimento. Invero, come già evidenziato dal G.I. nel suo provvedimento in data 16 febbraio 2004, allorché il figlio maggiorenne abbia, come nella specie, iniziato con carattere di stabilità un'attività lavorativa conforme alla professionalità acquisita, traendone il relativo reddito, viene meno l'obbligo di mantenimento per entrambi i genitori, e quindi anche il diritto del genitore con il quale il figlio convive di percepire dall'altro il contributo al suo mantenimento (così Cass., sez.i, sent. n 2392 del 4 marzo 1998; conforme Cass., sez.i, sent. n 496 del 23 gennaio 1996), senza alcuna possibilità di sua reviviscenza per effetto di successive vicende della storia lavorativa del figlio. In effetti, ogni genitore ha il dovere di assicurare ai figli un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle loro capacità (oltre che alle condizioni economiche e sociali dei genitori medesimi), fornendo a tal fine gli aiuti economici necessari, onde consentirne il compiuto inserimento nel consesso sociale adulto attraverso l acquisizione di una attività lavorativa coerente con dette capacità e condizioni, tale da determinare il raggiungimento dello status di autosufficienza economica. Una volta, però, che ciò si verifichi, il definitivo ingresso del figlio nel modo del lavoro determina la cessazione di ogni obbligo civilistico dei genitori in quanto tali nei suoi confronti, dovendo a detto momento considerarsi esaurita la loro funzione di sostegno materiale della prole per raggiungimento dello scopo. Se, per vicende successive, il figlio perda quell indipendenza economica ormai acquisita, tale fatto non determina la reviviscenza dell obbligo di mantenimento a carico dei ganitori, atteso l irreversibile effetto liberatorio suddetto; la sua situazione sarà invece quella di un qualunque adulto disoccupato, che può, in caso di bisogno e nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, invocare il diverso diritto agli alimenti (artt.433 ss c.c.), che compete a chiunque nei confronti di parenti ed affini prossimi. A ciò consegue il rigetto della domanda, siccome proposta dal XX, [rectius: coniuge separato (marito) e affidatario, NdR], genitore convivente, in relazione ad una situazione di raggiunta indipendenza economica della figlia Lavinia (come da costei 4

5 dichiarato per iscritto: v. doc.13 dell attore), che ha fatto, definitivamente e senza possibilità di reviviscenza, venir meno ogni obbligo di mantenimento in capo ad essi genitori e quindi, alla madre convenuta. 5) La domanda dell attore volta ad ottenere il concorso della convenuta al mantenimento dell altro figlio Sempronio, che convive con lui ed è maggiorenne ma ancora studente, può anch essa essere decisa senza necessità di approfondimenti istruttori. Tale domanda, peraltro, risulta articolata dall attore che, oltre all ordinaria istanza di mantenimento ontologicamente proiettata nel futuro, a partire dalla domanda giudiziale ha altresì richiesto il mantenimento ante-causam, ordinario e straordinario, a partire dal maggio 2000 (ovvero a partire dall epoca in cui l altra figlia Lavinia ha trovato per la prima volta un occupazione retribuita), evidentemente ritenendo da detta epoca dovuta la contribuzione materna in favore di Sempronio precedentemente compensata nell ambito di uno stato di fatto, certificato nella sentenza di separazione, che vedeva ciascuno dei due figli, non autonomi, convivere con uno dei due genitori ed a suo integrale carico per effetto del venir meno del suo dovere di mantenimento di Lavinia. Per tale parte, però, la domanda non può essere accolta in quanto, se per un verso costituisce principio acquisito in giurisprudenza che la domanda di mantenimento dei figli proposta in sede (di separazione o) di divorzio, in mancanza di espresse limitazioni, deve essere accolta dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza (Cass. n 21087/04, n 317/98, n 3050/94), per altro verso è altrettanto certo che, ove gli obblighi di mantenimento trovino titolo nella sentenza di separazione, essi non vengono meno ex lege per effetto del mutamento sostanziale della situazione di fatto apprezzata in sentenza, ma soltanto ex nunc attraverso la rimozione o modificazione del titolo, attraverso il procedimento speciale previsto dall art.710 c.p.c., che regola ogni tipo di modificazione delle statuizioni contenute nelle sentenze di separazione (vedi, ex multis, Cass n 8235/00). Ne consegue che l attore, per conseguire l immediato concorso dell altro coniuge al mantenimento del figlio Sempronio, a fronte di una sentenza di separazione che stabiliva il suo obbligo al mantenimento integrale, speculare all altrui obbligo al mantenimento integrale dell altra figlia Lavinia, avrebbe dovuto promuovere per tempo procedimento di modifica delle condizioni di separazione, ex art.710 c.p.c., deducendo in quella sede la cessazione dell obbligo altrui nei confronti di Lavinia e la conseguente necessità di introduzione dell altrui concorso al mantenimento di Sempronio. Tale domanda, siccome invece proposta per la prima volta con il ricorso divorzile, non può in questa sede apprezzarsi che per la sua naturale attitudine a regolare i rapporti a partire dalla sua proposizione. 5.1) Così delimitato l ambito temporale di valutazione della domanda, essa risulta all evidenza meritevole di accoglimento: essendo il figlio Sempronio, convivente col padre, pur maggiorenne, non ancora autosufficiente, risulta doveroso il concorso al suo mantenimento dell altro genitore, che non versa in condizioni economicopatrimoniali tali da giustificarne l esonero. In ordine alla quantificazione di tale concorso: a) quanto al futuro contributo ordinario, si ritiene corretta la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti a suo tempo 5

6 operata dal G.I. Pertanto, all attualità, l entità del contributo viene determinata in.320,00 mensili; b) quanto al contributo omesso per sette mesi, dalla domanda (luglio 2003) al febbraio 2004, epoca in cui l obbligo è stato introdotto senza soluzione di continuità fino ad oggi, pare equo determinarne l entità (tenuto conto del suo valore reale, del ritardo nella corresponsione e del fatto che il contributo è stato poi consensualmente determinato in misura superiore a quella attuale) nella somma omnicomprensiva di.2000,00; c) quanto all ulteriore contribuzione che, visto il conflitto fra le parti, è il caso di determinare analiticamente pare il caso di porre a carico della YY, [rectius: coniuge separato (moglie) e originariamente affidatario, NdR],: -il 50% delle spese di istruzione relative al figlio, comprensive di tasse universitarie, libri di testo e spese di viaggio relative; -il 50% delle spese mediche ed odontoiatriche concernenti il figlio, unitariamente eccedenti l importo di.50,00; -il 50% delle spese voluttuarie, preventivamente concordate fra essi genitori. Detta contribuzione, per il futuro, avverrà mediante anticipazione o rimborso al XX [rectius: coniuge separato (marito) e affidatario, NdR], dietro semplice presentazione dei documenti giustificativi, al più tardi all epoca di pagamento della rata di contribuzione ordinaria in scadenza immediatamente successiva; intendendosi ogni altra spesa come sopra non individuata ricompresa nella contribuzione ordinaria della madre, e quindi a totale carico del padre convivente; d) muovendosi in tale ottica, il rimborso dovuto dalla YY [rectius: coniuge separato (moglie) e originariamente affidatario, NdR], per le spese della specie indicata sostenute dal XX [rectius: coniuge separato (marito) e affidatario, NdR], in pendenza della presente controversia relative all iscrizione universitaria, ai costi di viaggio ed all acquisto di un computer portatile (che si stima necessario complemento di ogni studente universitario) per il figlio Sempronio si determina forfettariamente nella somma omnicomprensiva di.1000,00. In tal senso si provvede in dispositivo. 6) La situazione di reciproca soccombenza determinata dall accoglimento di una delle due domande di mantenimento proposte dall attore, e dalla pronuncia di inammissibilità delle altre contrapposte domande delle parti giustifica l integrale compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunziando nel giudizio introdotto da XX [rectius: coniuge separato (marito) e affidatario, NdR], nei confronti di YY [rectius: coniuge separato (moglie) e originariamente affidatario, NdR], con ricorso depositato il 8 luglio 2003, in cui è intervenuto il P.M., ogni altra istanza rigettata o ritenuta improponibile, come da motivazione, così provvede: 1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in (omissis) (Mn) il 3 marzo 1977 da XX, nato a (omissis) (Mo) il (omissis) 1947 e YY, nata ad (omissis) (Mn) il (omissis) 1945 ed iscritto nei registri dello stato civile dello stesso comune al n 1, parte prima, dell anno 1977; DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della 6

7 cancelleria di questo Tribunale, all ufficiale dello stato civile del comune di (omissis) (Mn) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al al DPR 3 novembre 2000 n 396 (nuovo ordinamento dello Stato Civile); 2) PONE A CARICO di YY [rectius: ex moglie, NdR] l obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Sempronio mediante: a) corresponsione a XX [rectius: ex marito, NdR], entro il giorno dieci di ogni mese, della somma mensile di.320,00, soggetta a futura rivalutazione annuale secondo indici nazionali FOI dell Istat a partire dal gennaio 2007, con primo riferimento a gennaio 2006; b) accollo del 50% delle spese: b1) di istruzione, comprensive di tasse universitarie, libri di testo e spese di viaggio relative; b2) mediche ed odontoiatriche, unitariamente eccedenti l importo di.50,00; b3) voluttuarie, preventivamente concordate fra essi genitori; attraverso anticipazione o rimborso al XX [rectius: ex marito, NdR], dietro semplice presentazione dei documenti giustificativi, al più tardi all epoca di pagamento della rata di contribuzione ordinaria in scadenza immediatamente successiva; 3) CONDANNA la medesima al pagamento, in favore di controparte, a titolo di contribuzione ordinaria e straordinaria concernente il figlio Sempronio relativa al periodo ricompreso fra la domanda giudiziale e l epoca di introduzione temporanea ed urgente dell obbligo, dell importo complessivo di.3.000,00; 4) DICHIARA le spese di giudizio integralmente compensate fra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Modena il 7 marzo 2005 IL PRESIDENTE -Guido Stanzani- IL GIUDICE ESTENSORE -Michele Cifarelli- 7 Depositato in Cancelleria il 01 dicembre 2005

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