R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE

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1 S E N TENZA N AN N O 2008 R E P U B BLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E ZIONE PRIMA CIVILE C o mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D o tt. CRISCUOLO Alessandro - Presidente D o tt. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere D o tt. BONOMO Massimo - rel. Consigliere D o tt. SALME' Giuseppe - Consigliere D o tt. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere h a pronunciato la seguente: sul ricorso proposto da: sentenza I.P., elettivamente d o miciliato i n R o ma, V ia Tacito 90, p resso l'avv. Miuccio Giuseppe, che lo rappresenta e d i fende giusta p rocura a margine del ricorso; - ricorrente - contro D.M.R., elettivamente d o miciliata i n Roma, V iale Giuseppe Mazzini 25, p resso l'avv. Felicetti S ilvia, che l a rappresenta e difende g iusta p rocura speciale p e r scrittura p rivata a u tenticata d a l N o taio E d mondo Maria Capecelatro in data rep ; - controricorrente - a vverso l e sentenze della Corte d ' A ppello d i R o ma n /03, d e positata i l 9 maggio 2 003, e n /01, d epositata i l 16 febbraio ; 1

2 u dita l a relazione della causa svolta n e lla pubblica udienza del dal Consigliere Dott. BONOMO Massimo; u dito l ' A vv. Miuccio per l a p a rte ricorrente, che h a chiesto l ' a ccoglimento del ricorso; u dito l'avv. Felicetti per la parte controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso; u dito il P.M. in p e rsona d e l S o stituto P rocuratore Generale Dott. C aliendo Giacomo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. S vo lgimento del processo C on ricorso d e positato il 1 2 a g o sto 1998 I.P. p roponeva d o manda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con D.M.R., dalla q u ale si e r a separato, e chiedeva che gli venisse a ssegnata l a casa coniugale - a vendo il figlio C., n a to i l (OMISSIS), deciso di vivere con l ui - e che egli fosse e sonerato d a ll'obbligo di mantenimento n ei confronti della convenuta, ormai titolare di reddito. L a D., c o stituendosi, a d e riva alla domanda di d i vorzio ma contestava o g ni altra richiesta del ricorrente. Il Tribunale d i Roma, con s e n tenza d epositata il 1 0 marzo 2000, p ronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, assegnava l a casa coniugale a llo I., mentre riteneva p recluso ogni e same delle q u e stioni economiche in mancanza di domanda di assegno divorzile. L a C o rte d 'appello d i Roma, con sentenza non d e finitiva n. 536/01, d e positata il 1 6 febbraio 2 001, p ronunciando sull'impugnazione della D., confermava l ' a ssegnazione della casa coniugale allo I. e n on condivideva la p ronuncia n egatoria di carattere p rocessuale e messa i n p rimo g rado, ritenendo che fosse stata formulata una d o manda d i a ttribuzione dell'assegno divorzile, sicchè l a causa doveva proseguire p e r lo svolgimento della necessaria attività istruttoria. C on o rdinanza d e positata i n p a ri data, la Corte d'appello ammetteva la p rova p roposta d all'appellato e, p rovvedendo sull'istanza e x a rt. 700 c.p.c., d ella D., poneva p rovvisoriamente a carico dello I. un a ssegno d i d i vorzio di L , mensili (pari a ll'ammontare d e ll'assegno stabilito in sede di separazione), a d e correre d a lla p resentazione d ell'istanza. C on sentenza d e finitiva n. 2229/03, depositata i l 9 marzo , la C o rte d ' appello a ttribuiva alla D. u n a ssegno divorzile di E u ro 4 00,00, mensili, a decorrere dalla data d e lla sentenza e da rivalutarsi a n nualmente. A vverso entrambe le sentenze I. h a proposto ricorso p e r cassazione sulla base di quattro motivi. 2

3 D.M.R. ha resistito con controricorso. A l l 'udienza del 27 febbraio 2008 ha partecipato per la D. un n u o vo d i fensore, munito d i p rocura speciale conferita con scrittura privata a u tenticata. Motivi della decisione 1. L a controricorrente e ccepisce l ' inammissibilità d el ricorso p e r nullità d ella procura, apposta a margine del ricorso per cassazione, la q uale manca dell'indicazione d e l potere di rappresentanza e difesa d i nanzi a lla C o rte d i C assazione, facendo e ssa, riferimento solo a l p resente g iudizio e all'eventuale successivo di esecuzione o di appello. 2. L'eccezione n on è fondata, in quanto trattasi di p rocura apposta a margine del ricorso per cassazione. D e ve, infatti, ritenersi che il mandato apposto in calce o a margine del ricorso p e r cassazione rispetta p e r sua natura i l requisito della specialità, senza che occorra p e r l a sua validità alcuno specifico riferimento a l g i udizio i n corso ed a lla sentenza contro l a q u ale si rivolge, a tteso che i l rispetto di quel requisito è con certezza d e ducibile p e r il fatto che i l mandato forma materialmente corpo con il ricorso od il controricorso, di modo che risulta i rrilevante l 'uso d i formule normalmente adottate per il g iudizio di merito e p e r i l conferimento a l d i fensore d i p o teri per tutti i g radi d e l p rocedimento (sulla b a se d i tale principio la Corte di C a ssazione, con sentenza n del 9 marzo 2005, ha ritenuto valida la procura apposta a margine d el ricorso a n corchè e ssa risultasse conferita " nel presente giudizio ed e ventualmente i n quelli di a ppello"; in senso conforme C a ss. S e z. Un. 2 4 /11/2004 n , C a ss. 1 4 /3/2006 n. 5481, Cass. 21/5/2007 n ). 3. C on i l p r i mo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione d ell'art. 345 c.p.c., e della L. n. 898 del 1970, art. 4. L a Corte d 'appello a veva erroneamente consentito alla D. d i p roporre i n appello, per l a p rima volta, l a richiesta d i versamento d i u n a ssegno d i vorzile che, e ssendo una domanda n uova, d o veva e ssere d ' u fficio d i chiarata inammissibile. N è a ssumeva rilievo a l riguardo, contrariamente a q u anto ritenuto d a l Giud?ce d i appello, il ricorso e x a rt. 700 c.p.c., notificato il 20 l uglio C o n i l secondo motivo i l ricorrente d enuncia contraddittoria motivazione circa u n p u n to decisivo d ella controversia. L a sentenza parziale a veva a ffermato che l 'attribuzione d e ll'assegno d i vorzile e sulava dai p o teri del g i udice e p resupponeva u n a domanda d ella p a rte, che a ssume la forma della riconvenzionale, con tutte l e p reclusioni e d e cadenze d i rito, se l a p ropone la parte convenuta, 3

4 mentre poi la Corte d ' appello a veva concluso i n difformità d a q u e sto p rincipio. C onsiderata l'autonomia d ella d o manda p rincipale e d i quella riconvenzionale, n o n basta contestare, sottolinea i l ricorrente, l ' a tto d ell'attore p e r ritenere che, così facendo, il convenuto abbia voluto i n trodurre u n a domanda riconvenzionale, d o vendo q u e st'ultima e ssere p roposta con motivazioni, titoli, pretese giuridiche d i stinte d a quelle d ella domanda principale. 5. I d u e motivi, congiuntamente e saminabili p e r ragioni di connessione, sono infondati. D e ve anzitutto e scludersi l a sussistenza di u n a violazione dell'art c.p.c., che vieta la p roposizione di domande n uove in a ppello, p e rchè l a C orte territoriale, con l a sentenza n on definitiva, contro l a quale è stata formulata riserva di impugnazione, non h a ritenuto a mmissibile u n a tale domanda n el g iudizio di secondo grado, ma h a invece ritenuto che l a domanda di a ssegno di d i vorzio fosse stata formulata dalla D. g ià in primo grado. V a poi rilevato che questa C o rte h a a vuto modo d i a ffermare che n e l p rocedimento di divorzio trovano a pplicazione i p rincipi d e lla d o manda e del contraddittorio e l'attribuzione dell'assegno d i vorzile è subordinata, p e rtanto, a lla d o manda d i p a rte; p e raltro, tale domanda n o n n e cessita d i formule particolari e p u ò e ssere a n che i mplicita n o n chè ravvisabile in d e duzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell'assegno medesimo; per accertare se sia stata o meno p roposta, il Giudice di merito d e ve a vere riguardo al contenuto sostanziale della p retesa fatta valere con riguardo alle finalità che la p a rte i n tende p e rseguire, con la conseguenza che un'istanza non e spressamente e formalmente p roposta p uò ritenersi i mplicitamente i n trodotta e virtualmente contenuta nella d o manda d e dotta in giudizio q u ando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il "petitum" e l a "causa p e tendi" formulati sia dalla p a rte stessa, che dalla controparte, senza perciò i n trodurre u n n u o vo " thema d e cidendum" (Cass. 5 l u glio n. 9058; vedi anche, più i n generale, Cass. 9 a p rile 2004 n. 6972, Cass. 28 aprile 2004 n. 8128). N ella specie, la Corte d ' appello è p e rvenuta a lla conclusione che la D. a vesse chiesto l ' a ssegno già in p rimo g rado in base a ll'interpretazione d elle deduzioni contenute nella comparsa di risposta della D. dinanzi al Tribunale, i mprontata alla contestazione dell'assunto del ricorrente circa l a sua condizione e conomica ed a ll'affermazione del p roprio stato d i b isogno, tale da giustificare il p e rpetuarsi d ell'obbligo d i mantenimento da p a rte d e llo I.. A fronte d i tale univoca volontà - p rosegue il Giudice di secondo g rado - a ppare irrilevante la mancanza sia della esplicita formulazione della domanda, sussunta n ella richiesta 4

5 d i rigetto dell'istanza di e sonero (dall'assegno di mantenimento d i sposto in sede di separazione) formulata dal ricorrente, sia della d e terminazione d el quantum d ell'assegno, p e raltro specificato con l ' i stanza e x art. 700 c.p.c., in corso d i giudizio, sia a n cora l'imperfetta q u alificazione dell'assegno come di mantenimento. A g giunge poi l a C orte territoriale che giovava alla D. a n che il comportamento p rocessuale d ello I. rivolto all'accettazione del contraddittorio sulla questione di merito dell'assegno. Osserva l a C o rte che la decisione d el Giud?ce di secondo grado è coerente con i p rincipi sopra e nunciati, tenuto a n che conto, da u n lato, che è i rrilevante, ai fini d ell'accertamento della p roposizione di u na d o manda d i a ssegno da parte di u n coniuge i n sede d i d i vorzio, che i l contributo sia e rroneamente q ualificato come assegno di mantenimento a n zichè come a ssegno divorzile L. n. 898 del 1970, e x a rt. 5, e, d all'altro, che l a richiesta d ella I. a ffinchè n on fosse modificato il regime e conomico i n a tto implicava che l 'assegno d i d i vorzio dovesse e ssere erogato in misura pari a quello di separazione. 6. Il terzo motivo e sprime u n a doglianza d i violazione della L. n. 898 d el 1970, artt. 5 e 10. Il carattere assistenziale dell'assegno di d i vorzio determina l ' insorgenza del relativo diritto solo in p resenza di u na situazione p a trimoniale e reddituale tale da n on consentire la conservazione di u n tenore d i vita a n alogo a quello mantenuto i n costanza d i matrimonio e l ' onere della prova grava sul coniuge richiedente. Il ricorrente sostiene che l a D. n eanche n el ricorso i n appello a veva p roposto l 'indicazione specifica dei mezzi d i p rova, nè si era p reoccupata di indicare d o cumenti, n è a veva d i mostrato che non a veva mezzi a deguati o, comunque, n o n p o teva procurarseli p e r ragioni o g gettive. 7. C on i l q u a rto motivo il ricorrente lamenta violazione d ell'art c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.. L o I., d o po a ver sottolineato che la D. convive va con persona munita d i redditi e che la medesima lavorava come commessa, p recisa che l a sentenza d e finitiva impugnata a veva d a to a tto di tali circostanze, ma sostiene che la decisione finale e quelle precedenti "hanno vulnerato le n o rme i n vocate, con conseguente n ullità d e lle stesse" e che " pur nella riduzione d ell'assegno concesso come divorzile in E u ro 400,00 mensili, i l vizio o riginale denunciato a ffiora n e ll'epilogo, d e terminando l ' inutilità d elle pronunce". 8. Nemmeno i l terzo e d il quarto motivo d i ricorso, p u re congiuntamente e saminabili per ragioni d i connessione, sono fondati. 5

6 D e ve i n primo luogo e scludersi l a sussistenza d ella dedotta violazione d ella L. n del 1 970, a rt. 5, nella parte in cui condiziona i l d i ritto a ll'assegno d i d i vorzio a ll'assenza d i mezzi adeguati, e cioè tali d a consentire la conservazione di u n tenore di vita a n alogo a q uello mantenuto i n costanza di matrimonio (Cass. 2 8 febbraio 2007 n. 4764, C a ss. 17 n o vembre 2006 n , C a ss. 6 o ttobre n ), e d ell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. L ' a spetto d e l tenore di vita p regresso d ella coppia è stato e spressamente p reso in considerazione d alla C o rte territoriale, l a q u ale n e h a sottolineato l a solida agiatezza, i mprontato come e ra a i consistenti emolumenti p e rcepiti d a llo I. n ella sua q ualità d i docente u niversitario (mentre non risultava che la moglie a vesse svolto alcuna a ttività lavorativa). I mezzi di cui disponeva la D. (capacità lavorativa come commessa, pur se allo stato priva di stabile occupazione, e l a convivenza con u n a l tro u o mo, con cui divideva l e s p e se di mantenimento) n o n sono stati considerati d al Giudice di merito - il cui a pprezzamento non è censurabile i n sede di legittimità, se congruamente motivato - come sufficienti a consentirle di mantenere il tenore di vita di cui e lla a veva g o duto durante l a convi venza matrimoniale, con i l conseguente riconoscimento, i n coerenza con la regola stabilita dal citato a rt. 5, del d i ritto all'assegno d i d i vorzio (essendo i mplicita l'impossibilità per l a D., per ragioni o g gettive, d i p rocurarsi redditi a deguati, d a ta l a sua condizione lavorativa). L'assegno d i d i vorzio è stato p oi q u antificato d alla C o rte d 'appello tenendo conto n on solo d elle condizioni e conomiche delle par?i, ma a n che del contributo della D. alla cura d ella famiglia e all'allevamento del figlio n e i 1 5 anni d i durata d ell'unione matrimoniale, e cioè d el p a rametro, p u re i n dicato dal citato a rt. 5, d e l contributo p e rsonale dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare. L a valutazione dei suddetti elementi d i fatto e l a conseguente q u antificazione d ell'assegno d i divorzio nella misura d i E u ro 400,00, mensili appaiono sorrette d a motivazione sufficiente ed e senti d a vizi l ogici, mentre i l i miti del g iudizio di cassazione n on ne consentono u n n u o vo, diverso apprezzamento. 9. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. L e spese dei g iudizio di cassazione, l iquidate come nel d i spositivo, vanno poste a carico del ricorrente in ragione della soccombenza. P.Q.M. 6

7 L a C o rte r igetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese d e l g i udizio d i cassazione, l iquidate in E u ro ,00, per o n o rari ed E u ro 2 0 0,00, per e sborsi, o l tre a l le spese g enerali e d a ccessori di legge. C o sì deciso in Roma, il 27 febbraio D epositato in Cancelleria il 28 aprile

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