CONTRATTO DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DI DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

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1 Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi CONTRATTO DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DI DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI SOMMARIO INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI Edizione in vigore dal 2 gennaio 2014 Informazioni generali Informazioni sui servizi Modalità di comunicazione Rendicontazione Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse Compensazione INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI REGOLAMENTO DEI SERVIZI SEZIONE I NORME GENERALI SEZIONE II VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA DI PORTAFOGLIO CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI - OPERAZIONI RICHIESTE DAL CLIENTE VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA SEZIONE III NORME PARTICOLARI PER IL COLLOCAMENTO / DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI ALLEGATI: ALL. 1 POLICY SUI CONFLITTI D INTERESSE ALL. 2 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI ALL. 3 TRATTAMENTO FISCALE DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI ALL. 4 POLICY SUGLI INCENTIVI 1 di 9 Data 02/01/2014 Versione n. 2

2 Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi INFORMAZIONI GENERALI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI Informazioni generali La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria (di seguito anche Banca ) ha sede legale in Ancona, Via Menicucci 4/6 e Direzione Generale in Jesi, Via Ghislieri 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona La Banca è: capogruppo del Gruppo Bancario Banca delle Marche, iscritto al n dell Albo dei Gruppi Bancari presso Banca D Italia; iscritta al n. D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Informazioni sui servizi La Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria è stata autorizzata dalla Banca d Italia ( Via Nazionale n. 91, ROMA) a prestare i seguenti servizi di investimento: Negoziazione per conto proprio Attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta e in relazione ad ordini dei clienti Esecuzione di ordini per conto dei clienti Conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti Ricezione e trasmissione di ordini Trasmissione degli ordini ricevuti dal cliente ad altri intermediari o messa in contatto di due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un operazione tra loro (mediazione) Collocamento di strumenti finanziari Attività che consiste nell acquisire richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, di determinati strumenti finanziari e nell inoltrare le stesse richieste all offerente o al soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, a condizioni di prezzo e (frequentemente) di tempo predeterminate. Il collocamento può essere distinto in: o Sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell emittente o Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell emittente Consulenza in materia di investimenti Prestazione di raccomandazioni personalizzate riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario Gestione di portafogli Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari, nell ambito di un mandato conferito dal Cliente Inoltre la Banca svolge le seguenti attività e servizi accessori: Custodia ed amministrazione di strumenti finanziari Attività di custodia degli strumenti finanziari cartacei e registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati e di tutela/amministrazione dei diritti inerenti agli strumenti finanziari stessi Cambio connesso alla fornitura di servizi di investimento Servizio di cambio, eventuale, espletato in connessione con la prestazione dei servizi d investimento Distribuzione di strumenti finanziari Distribuzione di strumenti finanziari anche di propria emissione Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi Acquisizione di richieste di sottoscrizione, da parte dei clienti, delle polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all art. 2, comma 1. del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e inoltro delle stesse richieste alla Impresa di assicurazione Modalità di comunicazione Per ogni esigenza i clienti possono mettersi in contatto con la Banca scrivendo alla Direzione Generale all indirizzo sopra riportato ovvero con all indirizzo info@bancamarche.it. La lingua utilizzata sia nei rapporti con i clienti sia nella redazione della documentazione è quella italiana. Rendicontazione La Banca invia al Cliente un rendiconto dei servizi prestati, con le modalità e la frequenza indicate, per ciascun servizio, nelle rispettive sezioni del presente contratto. Tutela delle somme e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto dei clienti. La Banca è responsabile nei confronti dei clienti delle somme e degli strumenti finanziari (cartacei e dematerializzati) depositati presso di essa. La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati. La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato, depositari abilitati, intermediari o altri organismi che effettuano servizi di gestione accentrata o di custodia di strumenti finanziari. La Banca ha adottato le misure previste dalla normativa al fine di ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione in strumenti finanziari e liquidità di ciascun cliente, nonché per la selezione dei depositari e sub depositari. Resta comunque ferma, anche relativamente agli strumenti finanziari sub-depositati, la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente. Per quanto riguarda la tutela dei depositi, la Banca aderisce: al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, ai sensi degli articolo 96 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993. Il Fondo è un consorzio obbligatorio di diritto privato riconosciuto dalla Banca d Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle banche consorziate nel caso di liquidazione coatta 2 di 10 Data 01/01/2014 Versione n. 2

3 Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi amministrativa o di amministrazione straordinaria. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo. Il limite massimo di copertura per depositante è attualmente pari a ,00 Euro; al Fondo Nazionale di garanzia ai sensi dell articolo 59 del TUF. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. Sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse In relazione alle misure che la Banca ha adottato per l individuazione e la gestione dei conflitti di interesse, diretti o indiretti, che potrebbero insorgere tra la Banca ed il Cliente o tra clienti, il Cliente prende atto di quanto indicato nel documento policy sui conflitti di interesse, redatto in forma sintetica ed allegato al presente contratto (All. n. 1.), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Tale policy è disponibile presso la Direzione Generale della Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca, fermo restando che, su richiesta del Cliente, la Banca fornirà, su supporto duraturo, maggiori dettagli circa la politica adottata in materia di conflitti di interesse. Compensazione Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Ad esclusione dei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei cointestatari. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA L obiettivo della classificazione consiste nell assegnazione del corretto livello di tutela in funzione della tipologia di cliente. La tutela sarà modulata in base alla classificazione assegnata al Cliente, di seguito riportata in ordine crescente di protezione: Cliente controparte qualificata : i clienti professionali individuati all art. 58 della delibera Consob (Regolamento Intermediari) ai quali sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. Sono controparti qualificate, nell ambito della prestazione di tali servizi, a mero titolo esemplificativo, le imprese e gli enti di investimento, le banche, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo e le società di gestione di tali organismi, i fondi pensione e le società di gestione di tali fondi, gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati. Cliente professionale : cliente che possiede l esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I Clienti Professionali possono essere classificati come tali di diritto o su richiesta. Sono considerati Clienti Professionali di diritto i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri, quali: o banche; o imprese di investimento; o altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; o imprese di assicurazione; o organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; o fondi pensione e società di gestione di tali fondi; o negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; o soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); o altri investitori istituzionali; o o o o agenti di cambio; le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: totale di bilancio pari a 20 milioni EUR, fatturato netto pari a 40 milioni EUR, fondi propri pari a 2 milioni EUR; gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie; i soggetti e gli Enti classificabili come professionali sulla base di quanto previsto dal Ministero dell Economia e delle Finanze con apposita regolamentazione. Possono essere trattati come Professionali su richiesta i clienti al dettaglio che ne facciano espressa richiesta alla Banca. Cliente al dettaglio. I clienti al dettaglio vengono individuati in maniera residuale, in quanto soggetti che non è possibile classificare in alcuna delle precedente due categorie. Agli stessi è riservato il maggior grado di tutela. In base alle informazioni in proprio possesso ed in applicazione dei criteri sopra indicati, la Banca classifica il Cliente come al dettaglio, professionale o controparte qualificata : l esito di tale qualificazione viene comunicato per iscritto al cliente. Il Cliente classificato al dettaglio può richiedere per iscritto alla Banca di essere trattato come professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione d investimento o tipo di operazione o di prodotto. In tal caso la Banca, dopo aver comunicato per iscritto al Cliente le conseguenze che deriverebbero dalla diversa classificazione ed aver ottenuto conferma scritta della richiesta, la accoglierà solo nel caso in cui, all esito delle prescritte valutazioni di cui alla Sez. 2. dell allegato 3. del Regolamento Intermediari, ritenga che il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. 3 di 10 Data 01/01/2014 Versione n. 2

4 Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi Il Cliente considerato professionale di diritto può richiedere per iscritto alla Banca un trattamento quale cliente al dettaglio e la Banca può convenire di fornirgli un più elevato livello di protezione concludendo, a tal fine, un accordo scritto che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applicherà il trattamento quale Cliente al dettaglio. La controparte qualificata ha facoltà di chiedere espressamente, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattata come cliente professionale ovvero come cliente al dettaglio. Tale richiesta è soggetta al consenso della Banca. Nel caso in cui la Banca consideri controparte qualificata uno dei soggetti di cui all art. 58 comma 2. del Regolamento Intermediari, la Banca ottiene dallo stesso l espressa accettazione di tale qualificazione. In ogni caso, l eventuale nuova classificazione avrà effetto dal momento in cui la comunicazione, da parte della Banca, di accoglimento della richiesta del Cliente sia stata da questi ricevuta o l accordo sia stato sottoscritto. Resta comunque salva ed impregiudicata la prestazione dei servizi di investimento sino a quel momento effettuata sulla base della precedente classificazione. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI Per l illustrazione delle informazioni sugli strumenti finanziari si rinvia all Allegato 2. SEZIONE I NORME GENERALI REGOLAMENTO DEI SERVIZI Art. 1 Oggetto del contratto Il contratto ha per oggetto la prestazione da parte della Banca del servizio di collocamento di strumenti finanziari e dell attività di distribuzione di strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi, così come definiti nel Capitolo Informazioni generali sulla Banca e i suoi servizi, di seguito anche servizi. Art. 2 Strumenti finanziari e prodotti finanziari assicurativi oggetto dei servizi Oggetto dei servizi possono essere gli strumenti finanziari di cui all art. 1 comma 2 del D. Lgs. 12 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF) e relativa normativa di attuazione (sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e relativa normativa di attuazione) e le polizze ed operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all art. 2., comma 1 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e quindi: valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), derivati, prodotti finanziari assicurativi. Art. 3 Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente Nei rapporti con il Cliente la Banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell attività svolta, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell art c.c.. La Banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni di cui al presente contratto; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e, comunque, tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. In relazione agli incarichi assunti la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall art cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all art cod. civ. a farsi sostituire nell esecuzione dell incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell art cod. civ., l incarico conferito alla Banca finché l incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di tale esecuzione. Art. 4 Obblighi del Cliente Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicati nel presente contratto, nonché le eventuali imposte e tasse tempo per tempo vigenti. Il corrente trattamento fiscale dei principali strumenti finanziari è esposto sinteticamente nell Allegato 3 del presente contratto. Il Cliente prende atto della possibilità che, in relazione alle operazioni connesse a strumenti finanziari o a servizi di investimento, emergano altri costi, comprese eventuali imposte, che non verranno pagati tramite la Banca né da questa imposti. I summenzionati oneri resteranno a carico del Cliente. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, al regolamento di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. Art. 5 Vendita degli strumenti finanziari in caso di inadempimento del Cliente - Compensazione Se il Cliente non adempie alle obbligazioni di cui al precedente articolo, la Banca, salva la facoltà riconosciutale dall ultimo comma di detto articolo, lo diffida a mezzo lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di quindici giorni. Se il Cliente permane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 c.c., disponendo la vendita degli strumenti finanziari in deposito nella misura idonea a soddisfare il proprio credito, previo invio di altra raccomandata A.R. con cui avverte il Cliente del suo proposito, accordando un termine di ulteriori dieci giorni. Una volta soddisfatta sul ricavo netto della vendita, la Banca tiene il residuo a disposizione del Cliente. In caso di vendita parziale, gli strumenti finanziari non venduti permangono in deposito senza variazione delle condizioni. 4 di 10 Data 01/01/2014 Versione n. 2

5 Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, ancorché intrattenuti presso diverse Filiali della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall art c.c. o di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente, sino a concorrenza dell intero credito risultante, anche nei confronti di conti e rapporti di pertinenza di uno solo dei contestatari. La facoltà di compensazione prevista nel comma 6 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi del D. Lgs. 206/2005, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso. Art. 6 Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche Le condizioni economiche applicate sono indicate nel presente Contratto e, per quanto in esso non espressamente previsto, nei fogli informativi a disposizione nei locali della Banca. Al ricorrere di un giustificato motivo, la Banca si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali ed economiche pattuite, comunicando le variazioni al Cliente su supporto duraturo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all atto dell apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto; potranno altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel caso in cui il Cliente sia titolare di servizi on line. L attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere ogni documentazione comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l invio in forma cartacea. Dette variazioni saranno comunicate con preavviso di trenta giorni dalla data di decorrenza indicata, salva la facoltà del Cliente di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione senza penalità e spese di chiusura, con diritto all applicazione delle condizioni previgenti. La Banca si riserva la facolta di modificare il contenuto degli Allegati al presente contratto in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i servizi d investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente con le modalità indicate negli Allegati stessi o, in alternativa, con quelle indicate al successivo articolo 9. La Banca osserverà le prescrizioni di cui all art. 118 del D.Lgs. 385/93 se ed in quanto applicabili. Art. 7 Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie Per eventuali cointestazioni in ordine ai servizi di investimento e accessori di cui al presente contratto, il Cliente può rivolgersi all Ufficio Reclami della Banca, mediante lettera raccomandata A/R (all indirizzo Banca delle Marche S.p.A. in amministrazione straordinaria, Ufficio Reclami, Via Ghislieri, Jesi, AN) o per via telematica all indirizzo reclami@bancamarche.it. La Banca si pronuncia entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nei termini sopra indicati, può rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario. Se il Cliente o la Banca intendono instaurare il procedimento di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28/2010 dovranno ricorrere alla procedura di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario o altro organismo concordato tra le Parti. Art. 8 Durata del contratto Recesso Il presente contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà dando un preavviso non inferiore a quindici giorni. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A/R.. Una volta perfezionato il recesso, qualora non sia pervenuta diversa disposizione da parte del Cliente, la Banca potrà vendere in qualunque momento gli strumenti/prodotti finanziari presenti nel dossier, accreditandone il controvalore nel conto di regolamento o, in assenza, in una partita infruttifera intestata al Cliente. Il recesso dal presente contratto si estende a tutti i contratti che disciplinano i servizi di investimento e che costituiscono atti integrativi del presente contratto. Nel caso di cointestazione con facoltà per ciascuno dei cointestatari di operare disgiuntamente, l estinzione del rapporto può essere disposta anche da uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. La Banca potrà altresì recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Cliente e senza preavviso qualora non sussistano strumenti finanziari/prodotti in deposito e non siano state effettuate operazioni per un periodo pari o maggiore a dodici mesi. Gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso, sono trasmessi/eseguiti, ma la Banca non darà in nessun caso esecuzione alle disposizioni impartite dal Cliente durante il periodo di preavviso, qualora le stesse non possano essere regolate entro il suddetto termine. Divenuto efficace il recesso, cesserà la prestazione da parte della Banca di tutti i servizi che costituiscono oggetto del contratto. Art. 9 Invio della corrispondenza e documentazione relativa alle operazioni L invio della corrispondenza e della documentazione relativa alle operazioni eseguite nonché tutte le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca, ivi comprese quelle attinenti alle modifiche unilaterali, saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice con pieno effetto all indirizzo (anche di posta elettronica) indicato all atto dell apertura del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto; potranno altresì essere validamente effettuate mediante pubblicazione in apposita area riservata nel caso in cui il Cliente sia titolare di servizi on line erogati dalla Banca. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di diverso accordo scritto, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. L attivazione anche futura di servizi on line erogati dalla Banca, con accesso a specifica area riservata implica la scelta di ricevere ogni documentazione comunicazione o notifica in forma non cartacea, senza applicazione di alcun costo aggiuntivo, salva la facoltà del Cliente di richiedere in qualunque momento l invio in forma cartacea. 5 di 10 Data 01/01/2014 Versione n. 2

6 Regolamento contratto collocamento/distribuzione strumenti e prodotti finanziari assicurativi Nell ipotesi di cui al comma precedente, in caso di cointestazione la documentazione sopra indicata verrà inviata solo su supporto duraturo non cartaceo, anche se i servizi on line con accesso a specifica area riservata siano stati attivati da uno solo dei cointestatari e sarà conseguentemente resa disponibile solo al/ai cointestatario/i titolare/i del Servizio Self Bank, salva la facoltà per l altro/gli altri cointestatario/i di richiedere in qualunque momento l accensione di un servizio on line o l invio in forma cartacea all indirizzo di corrispondenza del rapporto. In caso di irreperibilità la Banca potrà inviare la corrispondenza e la documentazione sopra citate alla casa comunale del luogo in cui è sorto il rapporto, in cui il Cliente elegge a tal fine domicilio. Gli ordini, le comunicazioni e le notifiche dirette alla Banca debbono pervenire alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. Tutta la corrispondenza e le comunicazioni saranno redatte in lingua italiana. Art. 10 Identificazione del Cliente e di altri soggetti autorizzati Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Art.11 Deposito delle firme autorizzate e poteri di rappresentanza Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca dovranno essere depositate presso la filiale ove è intrattenuto il rapporto. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati alla rappresentanza devono essere nominati per iscritto da tutti i cointestatari. In deroga all art c.c., la facoltà di rappresentanza potrà essere revocata anche da uno solo dei cointestatari, che dovrà informarne tempestivamente gli altri, con pieno effetto nei confronti degli stessi. Per contro, le richieste di modifica dei poteri di rappresentanza conferiti dovranno pervenire da tutti i cointestatari. L autorizzazione a disporre sul rapporto conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle stesse, saranno opponibili alla Banca a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Art.12 Cointestazione del rapporto I cointestatari rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario. Gli strumenti finanziari nominativi verranno intestati in conformità alle disposizioni impartite di volta in volta dal Cliente con riferimento alle singole operazioni. Art. 13 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo congiunto Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni congiuntamente, sarà necessario il concorso di tutti i cointestatari per disporre degli strumenti finanziari presenti nel deposito e per impartire gli ordini. Art.14 Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, i cointestatari si conferiscono vicendevole e reciproco mandato ad operare sul deposito, cosicché ciascuno dei cointestatari ha la facoltà di disporre di tutti gli strumenti finanziari depositati, indipendentemente dall intestazione degli stessi e di impartire i relativi ordini sottoscrivendo la necessaria documentazione contrattuale - anche attraverso il servizio di trading on line, disciplinato da apposito e separato contratto, fermo restando quanto previsto nel successivo art.4 della sezione III - con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre del deposito o per dar corso agli ordini quando da uno di loro le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente degli strumenti finanziari nel rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti normative anche fiscali. Analogamente, lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell incapace, sempre e comunque nel rispetto degli obblighi imposti dalle vigenti normative anche fiscali. Invece, la Banca dovrà pretendere il concorso di tutti i cointestatari superstiti e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Nei casi di opposizione previsti nel presente articolo, la relativa comunicazione sarà opponibile alla Banca a partire dal giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento. La Banca effettuerà le valutazioni di appropriatezza e di adeguatezza, per quanto di pertinenza, sulla base del livello di conoscenza ed esperienza e degli obiettivi di investimento del solo cointestatario richiedente il servizio. Art. 15 Esonero da responsabilità La Banca è esonerata da ogni responsabilità per eventuali disguidi che possano intervenire nella trasmissione ed esecuzione degli ordini dovuti a: - interruzione anche temporanea o malfunzionamento delle linee di trasmissione degli ordini e/o dei sistemi elettronici di comunicazione e di negoziazione o ad altre cause ad essa non imputabili o comunque non prevedibili (es. ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi); - causa di forza maggiore e/o eventi, ancorché non imprevedibili, comunque indipendenti dalla propria volontà e diligenza. 6 di 10 Data 01/01/2014 Versione n. 2

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