STRUMENTI FINANZIARI, TITOLI DI DEBITO e PATRIMONI DESTINATI

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1 1 REGISTRO DELLE IMPRESE STRUMENTI FINANZIARI, TITOLI DI DEBITO e PATRIMONI DESTINATI 1/2006 febbraio

2 2 INDICE PREMESSA SOCIETA PER AZIONI: STRUMENTI FINANZIARI PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE...3 a) Patrimoni...3 Assemblea speciale...5 Nomina e modifica rappresentante comune della categoria degli strumenti finanziari...5 Rendiconto finale...7 b) Finanziamenti S.R.L. - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO COOPERATIVE: STUMENTI FINANZIARI...9 2

3 3 PREMESSA Per diritti e bolli vedi la sezione DIRITTI BOLLI COSTI Per le modalità di predisposizione, firma, spedizione della pratica telematica e degli allegati vedi la sezione GUIDA E SOFTWARE DELLA PRATICA TELEMATICA 1. SOCIETA PER AZIONI: STRUMENTI FINANZIARI 1 Il legislatore della legge 366/2001 aveva dettato il principio di "prevedere, al fine di agevolare il ricorso al mercato dei capitali. la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi". (art.4, co.6, lett.c). Il legislatore delegato ha tradotto il principio nell'art ultimo comma, indicando anche che "..In tale caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono.." Questa informazione quindi verrà data al Registro delle imprese con lo statuto, in sede di costituzione o modifica statutaria, riportando il contenuto del relativo articolo nel riquadro primario 24 (scelta codici con F4), sia per il modello S1 che S2. L'art. 2376, 1 comma, dispone poi che in caso di emissione di strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti della categoria, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti ad essa. Il 2 comma prevede che ad esse si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria. 1.1 PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE La disciplina contenuta negli artt. dal 2447-bis al 2447-decies c.c. costituisce una novità con la quale si mira a favorire sia lo sviluppo sia la diversificazione dell'attività economica della società per azioni, senza creazione di nuovi soggetti giuridici (costituzioni, scissioni) bensì tramite ricorso a patrimoni o finanziamenti da destinare ad uno specifico affare. Le definizioni contenute nell'art bis comma 1 c.c. identificano infatti due possibili vie: nella ipotesi della lettera a) si individua una parte del patrimonio sociale 2 destinandolo in via esclusiva ad uno specifico affare al quale sono ricondotti i beni separati; nella ipotesi b) si individua un flusso di reddito, destinandolo ad uno specifico affare, al quale sono ricondotti non i beni ma i risultati derivanti (proventi). a) Patrimoni Il contenuto della deliberazione, adottata dall'organo amministrativo salvo diversa disposizione dello statuto, è elencato nell'art ter. Il successivo art quater dispone che la delibera sia depositata ed iscritta dal notaio entro 30 gg. a norma dell'art ; i creditori sociali anteriori all'iscrizione (quindi i creditori della società) possono fare opposizione entro 60 gg. dalla data dell'iscrizione stessa. Il Tribunale può comunque disporre che la deliberazione sia eseguita. 1 azioni ordinarie, altre categorie di azioni, obbligazioni convertibili e non, cambiali finanziarie 2 anche in questa ipotesi è possibile, ma non necessario, ricorrere ad un finanziamento (art ter comma 1 lettera e) che rimane sussidiario alla principale separazione patrimoniale 3 art.2436 c.c. "Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione.entro trenta giorni ne richiede l'iscrizione nel Registro delle imprese " 3

4 4 Ci sono pertanto due adempimenti da eseguire: 1 ) TERMINE: 30 GIORNI dalla data dell atto. SOGGETTO OBBLIGATO: Notaio Modello S2 informatico riquadro A, B (codice atto A24) e 25, codice tipo relativo alla fattispecie (creazione, modifica o cessazione di un patrimonio) ed int. P nel caso di nomina di società di revisione Copia della delibera 4 dell organo amministrativo (salvo diversa previsione statutaria) redatta per atto pubblico 2 ) Trascorsi i 60 gg. dall iscrizione della delibera, se non ci sono state opposizioni o se il Tribunale ha comunque autorizzato l operazione, è necessario depositare la comunicazione di esecuzione della delibera stessa: SOGGETTO OBBLIGATO: Amministratori TERMINE: nessuno Modello S2 informatico, quadri A e B (A24) e riquadro 25 con la specifica "esecuzione della delibera del." recante come data effetto almeno 60 gg. successivi alla data di iscrizione della delibera nel Registro delle imprese, L'art septies dispone poi che per ogni patrimonio destinato deve essere redatto un rendiconto a parte da allegare al bilancio di esercizio. 4 Costitutiva, modificativa o estintiva del patrimonio 4

5 5 Se la deliberazione concernente il patrimonio destinato contempla l'emissione di strumenti finanziari 5 di partecipazione allo specifico affare, l'art octies prevede la costituzione di una assemblea speciale dei possessori di ogni categoria di strumenti finanziari stessi. Le delibere dell assemblea speciale sono disciplinate dalle norme sulle assemblee straordinarie, per esplicito richiamo, mentre per la nomina del rappresentante comune della categoria degli strumenti finanziari è richiamato l'art sul rappresentante comune degli obbligazionisti: entro 30 gg. dalla notizia della sua nomina ne deve richiedere l'iscrizione al Registro delle imprese. TERMINE: non previsto SOGGETTO OBBLIGATO: Notaio Assemblea speciale Modello S2 informatico, codice atto A99 Copia del verbale di assemblea dei possessori di strumenti finanziari, redatto per atto pubblico Nomina e modifica rappresentante comune della categoria degli strumenti finanziari TERMINE: - 30 gg. dalla notizia della nomina del rappresentante comune SOGGETTI OBBLIGATI: - Notaio per l iscrizione della delibera - rappresentante comune per l iscrizione della nomina Il notaio che ha redatto l atto può adempiere all obbligo pubblicitario. Non sono necessarie altre formalità se il soggetto nominato è presente in assemblea, altrimenti il rappresentante comune dovrà firmare digitalmente la distinta di presentazione della pratica. Se il rappresentante non ha la firma digitale, il notaio potrà comunque richiederne l iscrizione della nomina, allegando alla domanda copia tratta da scanner di un modello cartaceo di contenuto liberamente scelto dal notaio stesso, recante la dichiarazione di accettazione carica con la firma autografa del rappresentante nominato, autenticata dallo stesso notaio oppure accompagnata, in separato file, dalla copia del documento di identità. In entrambi i casi il file contenente la copia scannerizzata del documento cartaceo recante le firme autografe dei soggetti dovrà essere firmato digitalmente dal notaio che ne attesterà la conformità all'originale cartaceo ai sensi del DPR 445/2000. Modello S2 codice atto A99 Int. P copia del verbale di Assemblea speciale MODELLO S2 Il modello deve essere scelto come modello base per poter inserire gli estremi della domanda e dell atto; pertanto selezionare RIQUADRI PRIMARI lasciando le righe 1,2 già selezionate automaticamente 5 art ter lettera e) 5

6 6 Il codice atto da inserire è quello residuale A99, in quanto non ne esiste uno specifico nella lista proposta da FEDRA Al modello base va aggiunto il Mod. Int. P per i dati anagrafici del Rappresentante Comune dei possessori di strumenti finanziari. Il mod. Int. P deve essere aperto come NUOVA PERSONA pertanto selezionare la voce relativa E nella successiva finestra selezionare le righe 1,2 e 3 6

7 7 Infine inserire i dati anagrafici e la carica Qualora si stia comunicando la sostituzione del Rappresentante comune, gli Int. P da aggiungere al modello base S2 devono essere due: uno per la cessazione del vecchio Rappresentante uno per la nomina del nuovo Rendiconto finale L'art novies disciplina la cessazione dell'istituto, che può avvenire nei seguenti casi: quando si realizza, oppure quando è divenuto impossibile l'affare al quale era stato destinato il patrimonio; quando la deliberazione costitutiva ha previsto altre cause di cessazione; per fallimento della società. In ciascuna di queste ipotesi (escluso il fallimento) gli amministratori redigono un rendiconto finale che deve essere depositato presso il Registro delle imprese; dalla data del deposito decorrono i 90 gg. a disposizione dei creditori non soddisfatti dal patrimonio per richiedere la messa in liquidazione della società. TERMINE: - non previsto SOGGETTO OBBLIGATO: Amministratori Modello S2 informatico, codice atto A24, Allegati: rendiconto finale, relazione dell organo di controllo sulla gestione, relazione dell organo di controllo contabile 7

8 8 b) Finanziamenti Il contratto di finanziamento di uno specifico affare può prevedere che al suo rimborso, totale o parziale, siano destinati in via esclusiva tutti o parte dei proventi dell'affare stesso. (art decies comma 1 c.c.). A differenza del patrimonio destinato qui la garanzia non è costituita dalla effettiva separazione del patrimonio di una società, ma soltanto dai proventi di un affare. Essi costituiscono un patrimonio separato a due condizioni (art.2447-decies comma 3): che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso il Registro delle imprese; che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare i proventi dell'affare e a tenerli separati dal restante patrimonio della società. TERMINE: - non previsto SOGGETTO OBBLIGATO: Amministratori Modello S2 informatico, codice atto A24, codice tipo a seconda che si tratti di creazione, modifica o cessazione di un finanziamento Allegato: copia del contratto 6 relativo al finanziamento 6 nulla la norma dice sulla forma del contratto il quale, per gli aspetti civilistici e negoziali potrebbe anche limitarsi alla forma scritta ma che, per le garanzie di sicurezza e paternità procedimentali, dovrebbe essere quella di atto pubblico 8

9 9 2. S.R.L. - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO Il legislatore della legge 366/2001 aveva dettato il principio di " disciplinare condizioni e limiti per l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori qualificati..".(art. 3 co.2 lett. g) Il legislatore delegato ha tradotto il principio nell'art stabilendo, al comma 1, che la previsione deve essere contenuta nell'atto costitutivo, con l'attribuzione della competenza per l'emissione 7 o ai soci (stabilendo contestualmente anche le maggioranze dell'assemblea) oppure agli amministratori, indicandone poi limiti e modalità. Per le srl non si parla quindi di strumenti finanziari, ma di titoli di debito, che possono essere sottoscritti solo da investitori professionali. Si tratta di titoli emessi dalla società per acquisire finanziamenti; rappresentano debiti pecuniari che la società assume verso i terzi dai quali ha ricevuto un prestito (una categoria di titoli di debito sono ad esempio le obbligazioni). Non ci sono disposizioni in materia, ma si ritiene di poter applicare le disposizioni del prestito obbligazionario (artt e seguenti), comprese quelle relative all assemblea speciale e al rappresentante comune. Il comma 3 dell art dispone che l'emissione dei titoli deve prevedere sia le condizioni del prestito che le modalità di rimborso e deve essere iscritta dagli amministratori presso il Registro delle imprese; si ritiene che analoga iscrizione vada fatta in caso di modifica delle condizioni e delle modalità dell'emissione, seguendo le medesime istruzioni concernenti l emissione. TERMINE: non previsto SOGGETTO OBBLIGATO: Amministratori Modello S2 informatico, codice atto A99 Allegato: copia del verbale o del documento dell organo competente previsto nello statuto 3. COOPERATIVE: STUMENTI FINANZIARI L art c.c. stabilisce che l atto costitutivo può prevedere l emissione di strumenti finanziari, da attribuire ai soci finanziatori, secondo la disciplina della spa. L art c.c. dice invece che l assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari nomina il rappresentante comune. Non c è alcuna previsione circa la pubblicità di tale nomina. Poiché però c è generale rinvio alle norme della spa, si applica l artt ter e, per rinvio, l art c.c. Per le modalità di compilazione della pratica si faccia riferimento al paragrafo delle società per azioni. 7 si ricorda che titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali (Banche, Sim); comma 2 9

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