STRUMENTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA ALLO SVILUPPO. (L. 49/87, Artt. 6 e 7)

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2 2 STRUMENTI FINANZIARI DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA La Legge-quadro sulla cooperazione allo sviluppo n. 49/87 prevede (art. 6) la concessione, da parte del Ministero degli Esteri, di finanziamenti a tassi agevolati alle PMI dei paesi emergenti o in via di sviluppo con reddito annuo pro-capite inferiore a USD, affinché acquistino, tra l altro, beni e servizi di origine italiana, favorendo in tal modo l avvio di partenariati tra imprese che aiutano l integrazione del tessuto economico locale dei paesi partner. La medesima legge, all art. 7, prevede inoltre il finanziamento, da parte del MAE, fino al 70% della quota di partecipazione di imprese italiane in imprese miste costituite nei paesi terzi con reddito annuo pro-capite inferiore a USD. I finanziamenti MAE relativi agli artt. 6 e 7 della legge 49 sono tra loro cumulabili. Gli Enti territoriali italiani (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane), comunicano al Ministero degli Esteri di voler accompagnare le loro PMI in un iniziativa di cooperazione nel paese terzo, indicando la localizzazione geografica, gli obiettivi, le attività, gli attori e la metodologia, chiedendo al MAE l assistenza nei negoziati con la controparte attraverso la locale Ambasciata e l assistenza necessaria per attivare i finanziamenti erogati dal MAE (ex artt. 6 e 7 della L. 49/87). I finanziamenti ex art. 6 saranno concessi alle imprese del paese terzo per acquistare tecnologie e servizi da PMI italiane. I finanziamenti ex art. 7 vengono concessi alla PMI italiana che intende realizzare un impresa mista nel paese terzo. LINEA DI CREDITO PER LA PROMOZIONE DELLE PMI ATTRAVERSO L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DI ORIGINE ITALIANA (Art. 6 L. 49/87) Nel quadro della cooperazione bilaterale, l Italia ha accordato alla Tunisia un credito d aiuto pari a 36,5 milioni di euro a favore delle PMI tunisine. Eligibilità dei beni e dei fornitori Il credito è utilizzabile per l acquisizione, presso fornitori italiani, di attrezzature nuove, e dei servizi connessi, di origine italiana. Si potrà utilizzare fino al 35% del totale di ciascun credito per l acquisizione diretta presso fornitori tunisini di attrezzature nuove, e dei servizi connessi, di origine tunisina. Le modalità per definire l origine dei beni sono quelle stabilite dal Codice delle dogane dell Unione europea. Eligibilità delle imprese tunisine Possono accedere al credito concesso dall Italia le imprese private di diritto tunisino dei settori dell industria, dell agricoltura, della pesca e dei servizi (ad eccezione dei servizi commerciali, finanziari e turistici).

3 3 Ammontare del credito Il tetto massimo del credito per ciascun promotore, anche se ripartito in più operazioni e contratti, non dovrà superare 2,1 milioni di euro. La concessione minima è fissata a 100 mila euro. Condizioni del credito Le condizioni di concessione del credito ai beneficiari finali sono le seguenti: - Tasso d interesse del 3,25% massimo per anno, inclusa la commissione bancaria, per cediti in Euro; - Tasso d interesse del 6,25% massimo per anno, inclusa la commissione bancaria e la copertura del rischio di cambio, per un credito in Dinari; - Periodo di rimborso: massimo dieci anni; - Periodo di grazia: massimo tre anni. Operatori finanziari autorizzati Le banche che possono operare sulla linea di credito italiana sono le banche commerciali tunisine residenti accreditate dala Banca Centrale di Tunisia (ad esclusione, pertanto, delle banche in regime di off-shore), che saranno le sole responsabili della gestione dei crediti accordati. Modalità di concessione del credito Il promotore, all atto della richiesta di credito alla sua Banca, deve precisare che il credito deve valere sulla linea di credito italiana. Dopo l approvazione del credito, la banca trasmette all Ufficio di cooperazione dell Ambasciata d Italia a Tunisi una domanda per il suo accreditamento sulla linea di credito italiana. Il Direttore dell Ufficio di cooperazione notifica il proprio consenso all imputazione del credito alla Banca, al promotore, alla Banca Centrale di Tunisia e al Ministero tunisino degli Affari Esteri, nonché ad Artigiancassa. Contenuto del dossier La richiesta di finanziamento a valere sulla linea italiana da parte della banca deve essere accompagnata da: - Studio di fattibilità tecnico-econonomico completo; - Valutazione, effettuata dalla Banca, sia del progetto che della affidabilità del promotore, accompagnata da un parere motivato relativo alla concessione del credito; - Bilanci e conti economici degli ultimi tre anni dell impresa del promotore. Per i nuovi progetti, gli statuti societari registrati - Certificato dell Agenzia Nazionale per la Protezione dell Ambiente (ANPE) o, in alternativa, Studio di impatto ambientale del progetto e la lettera di trasmissione del medesimo all ANPE; - Contratto commerciale o Fatture pro-forma in originale, indicanti l origine dei beni, la validità dell offerta (minimo 6 mesi), i prezzi dettagliati nonché le modalità di pagamento, con timbro e firma del fornitore; - Dichiarazione giurata del promotore, in originale e autenticata dalla Municipalità, indicante l assenza di azionisti italiani nella società e l impegno ad informare l Ambasciata d Italia relativamente ad una loro futura presenza. In caso di presenza di azionisti italiani in posizione decisionale (presidente o membro del Consiglio di amministrazione), la dichiarazione dovrà menzionare i loro dati completi;

4 4 Nel caso in cui il fornitore sia tunisino, il dossier deve inoltre contenere: - Dichiarazione giurata del fornitore, in originale e autenticata dalla Municipalità, relativa alla presenza di azionisti italiani, ai procedimenti penali in corso o alle condanne penali dei rappresentanti legali dell impresa, all assenza di imputazioni per corruzione, ecc.; - Certificazione indipendente sulle eventuali irregolarità bancarie e sullo stato di salute finanziaria del fornitore (rapporto di solvibilità). Tempistica L Ufficio di cooperazione rilascia il consenso al finanziamento del credito entro un periodo medio di 3-4 giorni, a condizione che il dossier trasmesso dalla banca sia completo. Pagamento Dopo il consenso dell Ufficio di cooperazione, il promotore istruisce la sua banca per i pagamenti a favore del fornitore. Dietro domanda della banca, la Banca Centrale della Tunisia istruisce Artigiancassa per il pagamento al fornitore. (Per ulteriori informazioni, consultare il sito: ). CREDITI AGEVOLATI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETA MISTE (Art. 7 L. 49/87) L art. 7 della Legge 49/87 sulla Cooperazione consente il finanziamento agevolato, da parte del Ministero degli Esteri, di una parte del capitale di rischio italiano investito in un impresa mista di un paese in via di sviluppo con un reddito annuo pro-capite inferiore a USD, eventualmente cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed internazionali. Soggetti beneficiari Soggetti beneficiari sono le imprese italiane che acquisiscono quote di capitale di rischio in imprese miste di nuova costituzione o già esistenti in Tunisia, con la partecipazione di investitori pubblici o privati locali. Tipologia di investimento Il credito agevolato finanzia l apporto di capitale dell impresa italiana nell impresa mista localizzata in Tunisia. La partecipazione dell impresa italiana nel capitale della società mista non deve essere inferiore al 15% del capitale di rischio, mentre la partecipazione del partner locale (impresa o cittadino del paese beneficiario) non deve essere inferiore al 25%. E possibile accedere al finanziamento a fronte di conferimenti in denaro e/o natura in conto capitale sociale. Settori prioritari I settori prioritari sono i seguenti: agricolo, industriale, infrastrutturale (limitatamente a trasporti, telecomunicazioni, energia, settore idrico, settore sanitario).

5 5 Importo massimo dell agevolazione Il finanziamento agevolato può coprire fino al 70% della quota di pertinenza dell impresa italiana, per un importo non superiore a Euro Le iniziative che rivestono particolare rilievo per lo sviluppo del Paese beneficiario potranno usufruire di un ulteriore 50% della quota eccedente il predetto limite, fino a un massimo di Euro ESEMPIO: Investitore italiano (22,5%); Cofinanziamento MAE (52,5%); Investitore PVS (25%) Termini e condizioni del finanziamento Il credito agevolato viene concesso ad un Tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento stabilito per il credito agevolato al settore industriale, vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento e dovrà essere rimborsato entro 8 anni dopo un periodo di grazia (per interessi e capitale) non superiore a 2 anni dalla firma del contratto di finanziamento. Procedure L impresa italiana sottopone una richiesta di agevolazione finanziaria al MAE- DGCS, entro un anno dalla costituzione dell impresa mista e, comunque, prima dell avvio della produzione nei settori agricolo e industriale ovvero prima del completamento dell opera, nel caso di iniziative nel settore delle infrastrutture. Il MAE-DGCS effettua una prima valutazione tecnico-economica sul progetto da realizzare. Il Gestore del fondo rotativo di cui all art. 7 della L. 49/87 (Artigiancassa), acquisisce le garanzie appropriate ed effettua una valutazione finanziaria sull impresa italiana richiedente. L operazione viene sottoposta alla Cooperazione italiana per un parere. In caso di parere positivo, Artigiancassa stipula un contratto di finanziamento con l impresa italiana (a seguito di autorizzazione del Ministero dell Economia), sulla base del quale vengono poi erogati i fondi. Pagamenti L impresa può chiedere un anticipazione fino ad un importo massimo del 50% del finanziamento accordato, previa presentazione di garanzie idonee. (Il Manuale per l uso dell art. 7 può essere scaricato, assieme alla modulistica per la richiesta dei finanziamenti al sito Cercare il link: Leggi, idoneità e strumenti ).

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