IL QUADRO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011 Convegno organizzato da ILC 10 novembre 2014 Albergo Eden Valeggio sul Mincio Verona

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1 IL QUADRO APPLICATIVO DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011 Convegno organizzato da ILC 10 novembre 2014 Albergo Eden Valeggio sul Mincio Verona Avv. Ylenia Miglioranzo STUDIO LEGALE MIGLIORANZO 1

2 INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO UE 1169/2011 IL REGOLAMENTO CONSIDERA UN UNICA TIPOLOGIA DI CONSUMATORE: IL CONSUMATORE EUROPEO INFORMAZIONI DEVONO ESSERE ISPIRATE AL PRINCIPIO DI LEALTA, CHIARE, PRECISE, COMPRENSIBILI SI APPLICA IN ALCUNE SUE PARTI ANCHE A BANCHI DI VENDITA, RISTORANTI, MENSE, SCUOLE, OSPEDALI, IMPRESE DI RISTORAZIONE SI APPLICA ANCHE ALLE VENDITE ON LINE CON OBBLIGO DI DARE LE INFORMAZIONI PRIMA DELL ACQUISTO SI APPLICA IN ALCUNE SUE PARTI ANCHE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI NON PREIMBALLATI 2

3 IL REG UE 1169/2011 E IL DIRITTO ITALIANO COME SI INSERISCE IL REG UE 1169/2011 ALL INTERNO DELL ORDINAMENTO ITALIANO? IL REGOLAMENTO E DOTATO DI UNA FORZA MAGGIORE RISPETTO ALLA LEGGE ORDINARIA LA LEGGE ITALIANA GENERALE CHE DISCIPLINA LE INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NELL ETICHETTATURA DI PRODOTTI ALIMENTARI E IL DECRETO LEGISLATIVO 109/1992 IN CASO DI INCOMPATIBILITA TRA LA NORMATIVA DEL REGOLAMENTO E LA DISIPLINA ITALIANA DEVE ESSERE APPLICATO IL REG UE 1169/2011 PER GLI ASPETTI NON DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA EUROPEA, TROVA ANCORA APPLICAZIONE IL DIRITTO ITALIANO 3

4 DATA DI APPLICAZIONE ARTICOLO 55 REG UE 1169/2011 ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, Eccezione per la DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE dal 13 dicembre 2016!chi volontariamente inserisce la tabella nutrizionale prima del deve farla nel rispetto del Reg.! REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE CARNI MACINATE dal 1 gennaio

5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE ARTICOLO 54 REG UE 1169/2011 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito dall articolo 9 paragrafo 1 lettera l (DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE), possono essere commercializzati sino all esaurimento delle scorte NB. Per immissione in commercio ai sensi del Reg UE 178/2002 si intende la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta 5

6 SANZIONI Entro il 13 dicembre 2014 il Governo dovrà adottare un D.Lgs. recante le sanzioni per le violazioni degli obblighi contenuti nel Reg. 1169/2011, utilizzando la delega contenuta all articolo 2 della legge 96/2013 di delegazione europea che prevede un sistema sanzionatorio omogeneo dissuasivo, in ambito penale e amministrativo. PROGETTO DI D.LGS CD SANZIONI : da un minimo di 500 e di 3 mesi di pena detentiva e ad un massimo di 150, e di 5 anni di pena detentiva. 6

7 ALIMENTO ARTICOLO 2 REGOLAMENTO CE 178/2002 DEFINIZIONE DI ALIMENTO qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento Non sono compresi: A) i mangimi; B) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; C) i vegetali prima della raccolta; D) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio; E) i cosmetici ai sensi della direttiva; F) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva; G) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971; H) residui e contaminanti. 7

8 ARTICOLO 2 Reg UE 1169/2011 DEFINIZIONI DEFINIZIONI «alimento preimballato»: l unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l imballaggio; «alimento preimballato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta PASTICCERIE/PASTIFICI!! «ingrediente»: qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti; «denominazione dell alimento» è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva. 8

9 ELENCO DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE ARTICOLO 9 Reg UE 1169/2011 ELENCO DELLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE ARTICOLO 10 Reg UE 1169/2011 INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI PER TIPI/CATEGORIE SPECIFICI DI ALIMENTI Sono obbligatorie le seguenti indicazioni: a) la denominazione dell alimento (legale/usuale/ descrittiva) b) l elenco degli ingredienti All. VI, VII, VIII c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (l/cl/ml/kg/g) All. IX e) la quantità netta dell alimento All. VIII f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza All. X g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego h) il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare di cui all articolo 8, paragrafo 1 i) il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26 j) le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo l) una dichiarazione nutrizionale NB) l indicazione del lotto rimane obbligatoria in virtù della Direttiva CEE 396/1989 All. III - Alimenti imballati in taluni gas - Alimenti contenenti edulcorati - Alimenti contenenti acido glicirrizico e suo sale di ammonio - Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta - Alimenti con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fotostanolo - Carni, preparazione a base di carni e prodotti non trasformati a base di pesce congelati data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta 9

10 QUANDO NON SERVE L ELENCO DEGLI INGREDIENTI ARTICOLO 19 REG UE 1169/2011 OMISSIONE DELL ELENCO DEGLI INGREDIENTI Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco degli ingredienti: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi b) le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale caratteristica; c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti; d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi e) Gli alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell alimento: i) sia identica alla denominazione dell ingrediente; oppure ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell ingrediente 10

11 ALLERGENI E QUANTITATIVI ARTICOLO 21 ETICHETTATURA DI ALCUNE SOSTANZE/PROVOCANO ALLERGIE/INTOLLERANZE ART. 18 ELENCO INGREDIENTI a) FIGURARE UN ORDINE (DECRESCENTE) NELL ELENCO INGREDIENTI CON RIFERIMENTO CHIARO ALLA DENOMINAZIONE DELLA SOSTANZA O PRODOTTO VEDI ALL. II b) FIGURARE ATTRAVERSO UN TIPODI CARATTERE CHIARAMENTE DISTINTO DAGLI ALTRI INGREDIENTI INDICATI, PER DIMENSIONI, STILE O COLORE DI SFONDO c) IN MANCANZA DI ELENCO INGRDIENTI DEVONO ESSERE MENZINOATI CON «CONTIENE» ELENCO INGREDIENTI IN ORDINE DECRESENTE DI PESO COSI COME REGISTRATI AL MOMENTO DEL LORO USO NELLA FABBRICAZIONE PRECISAZION NELL ALL. VII E RICHIESTA QUANDO TALE INGREDIENTE: - FIGURA NELLA DENOMINAZIONE DELL ALIMENTO/ASSOCIATO DAL CONSUMATORE - E EVIDENZIATO IN ETICHETTA CON PAROLE, IMMAGINI/GRAFICA - E ESSENZIALE PER CARATTERIZZARE UN ALIMENTO E DISTINGUERLO CON ALTRI DEROGHE NELL ALL. VIII - ART. 22 INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI 11

12 PAESE D ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA ARTICOLO 26 REG UE 1169/2011 PAESE D ORIGINE O LUOGO DI PROVENIENZA ATTENZIONE. E obbligatoria: a) nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza; b) per le carni di cui all All. XI REG.UE 1337/2013 carni suine, ovine, caprine, volatili dal c) quando i paese d origine o il luogo di provenienza è indicato e non è lo stesso del suo ingrediente primario: lo stesso è da indicare o da indicare diverso da quello dell alimento Entro il la Commissione presenterà al Parlamento EU e Consiglio relazioni anche per: - Altri tipi di carni, - Latte - Latte usato come ingrediente - Alimenti no trasformati - Prodotti a base di ingrediente unico ingredienti che rappresentano + del 50% di un alimento Reg. 2913/92 art. 24 : «paese di origine»: paese in cui è avvenuta l ultima trasformazione o lavorazione sostanziale 12

13 TABELLA NUTRIZIONALE DAL ELEMENTI OBBLIGATORI VALORE ENERGETICO GRASSI - DI CUI ACIDI GRASSI SATURI CARBOIDRATI - DI CUI ZUCCHERI PROTEINIE SALE NON SI APPLICA L OBBLIGO DELLA TABELLA: - AGLI ALIMENTI DI CUI ALL. V - BEVANDE CON CONTENUTO DI ALCOOL SUPERIORE A 1,2% IN VOLUME - INTEGRATORI ALIMENTARI - ACQUE MINERALI 13

14 PRESENTAZIONE INDICAZIONI OBBLIGATORIE Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati appaiono direttamente sull imballaggio o su un etichetta a esso apposta In modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell All. IV, è pari o superiore a 1,2 mm Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm 2, l altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari o superiore a 0,9 mm 14

15 ETICHETTA: NOVITA determinate dimensioni NEI CARATTERI LEGGIBILITA (carattere, spaziatura, spessore, colore, proporzioni contrasti) LINGUA COMPRENSIBILE AL CONSUMATORE SI A PIU LINGUE ALLERGENI: evidenziati e distinti dagli altri ingredienti STATO FISICO DEL PRODOTTO: in polvere, ricongelato, liofilizzato ecc., irradiato, carne ricomposta, pesce ricomposto, carni macinate magre All. VI le INFORMAZIONI VOLONTARIE non devono indurre in errore il consumatore STESSO CAMPO VISIVO : - denominazione dell'alimento, - quantità netta - quantità e titolo alcolometrico (quando presente) 15

16 RISTORANTI, PASTIFICI, PASTICCERIE, MACELLERIE.COSA FARE? INFORMAZIONI DA DARE Art. 44 REG. UE 1169/2011 Ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta - è obbligatoria l indicazione degli ALLERGENI!! INFORMAZIONI DA RICEVERE ART REG. UE 1169/2011 UNICHE NORME B2B Gli operatori del settore alimentare devono trasmettere tutte le INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI non preimballati di modo che possano essere date ai consumatori finali + LE ALTRE INDICAZIONI PREVISTE DALL ART. 16 D. LGS. 109/92: denominazione vendita, ingredienti, modalità conservazione, data scadenza per paste fresche, titolo alcolometrico, %glassatura.su CARTELLI DA TENERE BEN IN VISTA/RECIPIENTI/ COMPARTI? Gli operatori del settore alimentare devono trasmettere (preimballaggio, etichette, documenti commerciali inviati prima o contemporaneamente alla consegna) tutte le INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUGLI ALIMENTI preimballati di modo che possano essere date ai consumatori finali. 16

17 NORME PARALLELE REGOLAMENTO UE 178/2002 sulla sicurezza alimentare REGOLAMENTI UE 852 e 853/2004 sull igiene dei prodotti alimentari e prodotti di origine animale REGOLAMENTO UE 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (con modifiche) CLAIMS NUTRIZIONALI (ES. leggero, a basso contenuto di..a ridotto contenuto di ) NORMATIVE SPECIFICHE PER MATERIA (alcuni esempi) - Reg. UE 29/2012 olio d oliva - Reg. 1760/2000 per le carni bovine + D.M Reg. 1237/2007 e s.i.m.+ Reg. 543/2008 carni di pollame - Reg. UE 1337/2013 paese di origine o luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili in vigore dal D. Lgs. 178/2003 in attuazione Dir. 36/2000 sui prodotti a base di cacao e cioccolato - D. Lgs. 151/2004 in attuazione Dir. 112/2001 per i succhi di frutta - D. Lgs. 179/2004 e s.i.m. in attuazione Dir. 110/2001 miele - Reg. 1234/2007 e s.i.m. per i prodotti lattiero caseari, L. 169/1989, D.M. 27/05/ Reg. 557/2007 per le uova - Regg. 1493/1999, 753/2002, 1493/1999, 316/2004, 512/2005 per il vino - L. 325/1958, L.586/1962 s.i.m. per il riso 17

18 ARRIVEDERCI E GRAZIE PER L ATTENZIONE Avv. Ylenia Miglioranzo STUDIO LEGALE MIGLIORANZO studiolegale@miglioranzo.it 18

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