Croce Rossa Italiana Provincia Autonoma di Trento Corso Formativo di Base per Volontari

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1 Croce Rossa Italiana Provincia Autonoma di Trento Corso Formativo di Base per Volontari la CROCE ROSSA - la Storia > Henry Dunant - il Movimento Internazionale - i Principi Fondamentali - la Croce Rossa Italiana - le Componenti il DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO - Definizione e Concetti - Genesi e Sviluppo - le Convenzioni - i Crimini di Guerra - i Tribunali Speciali e la Corte Penale Internazionale - l Emblema - la Simbologia Revisione settembre 2009 Istruttore D.I.U.: Riccardo Gozzi 1

2 HENRY DUNANT E LA CROCE ROSSA La Croce Rossa, nata più di 150 anni fa come istituzione umanitaria, originariamente dedita al soccorso dei soldati feriti in guerra, offre protezione ed assistenza agli esseri umani, in osservanza di quanto dettato dai propri Principi Fondamentali e dalle norme del Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati (particolare branca del diritto internazionale). La paternità di quella che oggi è un organizzazione di portata mondiale è da attribuire, pur nel rispetto del precursore italiano Ferdinando Palasciano (ufficiale medico dell esercito borbonico che già nel 1848 aveva sancito il diritto alle cure ed alla protezione dei soldati feriti sui campi di battaglia) all elvetico Jean Henry DUNANT cittadino svizzero, nato a Ginevra (CH) l 8 maggio 1828, educato alla pace ed alla solidarietà dal padre, membro volontario del Comitato di Assistenza ginevrino, e dalla madre, che con sollecitudine si dedicava ad opere di soccorso verso infermi, anziani e bisognosi; nel 1849 aderisce al movimento dei Giovani Cristiani (Jeunes gens chrétiens, organizzazione morale di aspirazione protestante con fini solidaristici) e si adopera nel sociale cercando di alleviare la disperazione degli indigenti. Su esortazione alleviare del padre si orienta nell esercizio di commesso presso una banca di Ginevra ed è per ragioni di lavoro che, il 24 giugno 1859, al rientro da un viaggio di affari nell Africa del Nord, è spettatore in Italia della battaglia di Solferino e San Martino (Lombardia), che vide opposti l esercito franco-piemontese a quello austriaco. Testimone inorridito dallo stato di abbandono dei feriti e dall assenza pressoché totale di personale preposto a portare loro le cure richieste, si prodiga direttamente nell assistenza delle vittime cercando di organizzare, con il curato di Castiglione delle Stiviere, don Lorenzo Barzizza, e con le donne del posto, un gruppo improvvisato di infaticabili soccorritori. Al suo rientro in Svizzera decise di adoperarsi affinché simili circostanze non avessero più a verificarsi e, ripensando a quegli eventi, scrisse e diede alla stampa il libro Souvenir de Solferino ; in esso Dunant non si limitò alla mera cronistoria di quanto aveva visto e vissuto, ma inserì quei concetti che ritenne essenziali al perseguimento del suo ideale: creazione, in ogni Stato, di una società di soccorso, con il compito di organizzare ed addestrare squadre di infermieri volontari da affiancare agli eserciti in campagna; adozione di un simbolo che, sul campo di battaglia, garantisse protezione e neutralità ai feriti ed agli ammalati, ma anche al personale ed al materiale sanitario preposto alla loro cura; stesura di un trattato internazionale, per far si che gli Stati firmatari si obbligassero al rispetto di dette regole. L 8 dicembre 1862 Dunant si associa alla Società ginevrina di Pubblica Utilità che, gestita da un 2

3 gruppo di filantropi, si era assunta il compito di lottare contro il pauperismo ed a favore dello sviluppo dell occupazione e dell educazione delle classi lavoratrici; al proprio interno venne istituita una commissione di lavoro chiamata Comitato Ginevrino di Soccorso per i militari feriti, costituita da cinque componenti: il generale Guillame Henri Dufour, i medici Théodore Maunoir e Louis Appia, il signor Gustave Moynier e da Dunant stesso, con funzioni di segretario. La Commissione (detta anche il Comitato dei Cinque ), sotto la presidenza di Dufour, si adoperò affinché gli Stati nominassero dei rappresentanti per discutere la costituzione delle Società di Soccorso. Il 26 ottobre 1863, i Delegati di sedici Paesi decisero la creazione di Società di Soccorso così come ipotizzate da Dunant. Rimaneva da redigere un trattato internazionale realizzabile solo mediante una conferenza diplomatica e quindi con l opera di un Governo. Pochi mesi dopo il Consiglio Federale Svizzero, fatta propria l idea di Dunant, convocò a Ginevra una Conferenza diplomatica alla presenza dei Plenipotenziari di 12 Stati. Il 22 agosto 1864 venne adottata, con un trattato di soli 10 articoli, la Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna e come simbolo di protezione venne assunto, in omaggio al Paese ospitante ed in particolare al suo cittadino ed ideatore Dunant, una Croce Rossa su fondo bianco (l inverso della bandiera araldica Svizzera). Il Comitato dei cinque, venne commutato in Comitato Permanente nell anno 1867 e nello stesso anno, in occasione della Fiera Internazionale di Parigi, dal 26 al 31 agosto si tenne la prima Conferenza Internazionale delle Società di Soccorso ai militari feriti. Durante questo periodo Dunant, per una cattiva gestione degli affari, cadde in gravi ristrettezze economiche e fu costretto alle dimissioni dall incarico di Segretario del Comitato. Per anni visse a Parigi, lottando contro la miseria come mendicante, ma continuando comunque nella sua missione. Dopo la guerra Franco-Tedesca del , ricordò al Governo Francese la Convenzione di Ginevra e diffuse i principi umanitari in Inghilterra, a Stoccarda, a Strasburgo e a Roma. Nel 1887 si ritirò in un ospedale di Heiden sul lago di Costanza nel Cantone di Appenzell (CH). Solo nel 1895, grazie ad un giornalista che riconobbe in Henry Dunant il fondatore della Croce Rossa, la stampa cominciò ad interessarsi alla Sua persona e nel 1901, ad Oslo, gli venne conferito il premio Nobel per la Pace. Dunant morì il 30 ottobre IL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA La Croce Rossa è oggi un Movimento mondiale, che conta ca. 100 milioni di aderenti (e 186 Società Nazionali), di ogni razza, religione e condizione sociale, uniti dagli stessi ideali di umanità; quella che fino al 1986 è stata la Croce Rossa Internazionale è ora divenuto il Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che risulta così composto: CONFERENZA INTERNAZIONALE COMITATO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA (C.I.C.R.), FEDERAZIONE DELLE SOCIETÀ NAZIONALI DI C.R. E M.L.R. SOCIETÀ NAZIONALI (186) Conferenza Internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa La Conferenza Internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, elemento di coesione tra gli 3

4 Stati e le diverse componenti del Movimento (la cui storia è legata dalle sue origini alla città svizzera di Ginevra), è il massimo organismo deliberante del Movimento Internazionale e si riunisce in media ogni quattro anni. Partecipano alla Conferenza Internazionale: o rappresentanti del C.I.C.R. o rappresentanti della Federazione Internazionale o rappresentanti delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa o rappresentanti degli Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra Alla Conferenza Internazionale partecipano inoltre gli Osservatori, senza diritto di voto: rappresentano organizzazioni governative e non, internazionali e regionali, che mantengono relazioni di lavoro con il Movimento o che hanno particolare attitudine per i problemi umanitari o per il Diritto Umanitario (O.N.U.: A.C.N.U.R. U.N.D.R.O.). Ugualmente invitate a titolo di Osservatori sono le Società non ancora riconosciute. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa: C.I.C.R. Il C.I.C.R. è un istituzione internazionale, indipendente, composta esclusivamente da cittadini svizzeri (25), con sede a Ginevra (CH), finanziato dal governo svizzero, dalle Società Nazionali e da lasciti benefici. Le risorse economiche sono utilizzate esclusivamente per finanziare le sue attività. Gli organi costituenti sono: - Assemblea Generale: riunisce tutti i membri del comitato. Fra questi viene eletto il Presidente con un incarico di quattro anni, rinnovabile; egli rappresenta il C.I.C.R. in campo internazionale. L Assemblea si riunisce circa otto volte in un anno: definisce la politica generale del movimento e sorveglia le sue diverse attività. - Consiglio Esecutivo: si occupa degli affari generali e di ordinaria amministrazione: è composto da un presidente, da un vice presidente, eletti dall Assemblea e da un massimo di cinque membri, che possono anche non far parte dell Assemblea. - Direzione: formata dai direttori dei cinque Dipartimenti del C.I.C.R.: Operazioni, Dottrina e Diritto, Agenzia Centrale Ricerche, Finanze e Amministrazione, Personale. I membri del C.I.C.R. non possono svolgere altre attività al di fuori del Comitato e sono tenuti al massimo riserbo anche dopo il termine del loro mandato. Compiti in tempo di pace: guardiano dei Principi fondamentali di Croce Rossa, il Comitato vigila su di essi e ne favorisce la diffusione; riconosce le Società Nazionali di nuova costituzione, verifica i requisiti necessari a far parte del Movimento, svolgendo la stessa attività di controllo e verifica per le Società strutturate; attiva ed istruisce il Personale; assicura l operatività dell Agenzia Centrale di Ricerche. Compiti in caso di conflitto: in base alle 4 Convenzioni di Ginevra del 1949, si pone come intermediario tra le vittime e gli Stati in guerra in maniera tale che le vittime, siano esse militari o civili, possano godere di protezione ed assistenza; per mezzo dei suoi Delegati visita e si intrattiene senza testimoni con i prigionieri militari e gli internati civili,; raccoglie notizie sugli internati civili e le trasmette alle famiglie; fa da tramite per la corrispondenza tra le famiglie ed i prigionieri, tra gli abitanti di una zona occupata ed i congiunti dall altra parte del fronte; 4

5 organizza e convoglia soccorsi per le popolazioni civili delle zone occupate; controlla, come organizzazione neutrale, umanitaria ed internazionale, che i soccorsi siano distribuiti realmente ai destinatari; offre i suoi uffici per la costituzione di zone di sicurezza e di località sanitarie; esercita il ruolo di sostituto di Potenza protettrice, cioè di quegli Stati neutrali che hanno avuto l incarico di salvaguardare gli interessi delle Potenze belligeranti nel Paese nemico, offre i propri servizi alle parti, in caso di conflitto non internazionale, esercitando in tal caso la facoltà di assumere ogni iniziativa umanitaria, conformemente al suo ruolo di organizzazione neutrale ed indipendente. Il C.I.C.R. ha un metodo di lavoro discreto, riservato, preciso, indipendente. Il suo intervento può essere o meno richiesto ed opera attraverso i propri Delegati e Dipartimenti. I rapporti dei Delegati sono sempre riservati, ma diventano pubblici se un governo, informato della sua inosservanza delle convenzioni, non collabora all azione umanitaria. Le denunce avvengono, ma quasi in sordina: ciò è necessario in ottemperanza al principio di neutralità. L Agenzia Centrale delle Ricerche Nel , durante la guerra Franco-Prussiana, il C.I.C.R. ottenne per la prima volta, da entrambi i belligeranti, le liste dei feriti e dei prigionieri potendo così dare informazioni, ai Governi e alle famiglie, sui dispersi. Così nacque 1 Agenzia Centrale delle Ricerche (ACR) del C.I.C.R. con sede a Basilea. Nel 1877 fu creata l Agenzia di Trieste e nel 1912 un Agenzia fu costituita a Belgrado. Compiti dell ACR sono: ottenere, registrare e trasmettere ai familiari notizie per l identificazione delle vittime; trasmettere la corrispondenza tra i familiari e le vittime, separati dagli avvenimenti; ricercare le persone disperse; rilasciare documenti o attestati (certificati di prigionia, di morte, documenti di viaggio, ecc). Da oltre un secolo l ACR svolge un lavoro immane con metodo di lavoro paziente, tenace, preciso. Gli archivi dell ACR contengono oltre 100 milioni di schede individuali, relative ai conflitti dal 1870 ad oggi. Attraverso di esse possiamo ripercorrere le vicende di altrettanti soldati dispersi e caduti nelle mani del nemico fino alla liberazione o, in alcuni casi, al decesso nei campi di prigionia. Attualmente tutte queste attività sono realizzate a Ginevra e sul posto, in collaborazione con le Società Nazionali: molte dispongono di propri servizi per le ricerche. La Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa Alla fine della prima guerra mondiale, un dirigente della Società Nazionale della Croce Rossa Americana, Henry P. Davidson, pensò di utilizzare l enorme potenziale di uomini e di mezzi messo alla prova durante il conflitto per attività umanitarie in ambito civile e in tempo di pace. A quell epoca pochi Stati avevano un ministero della Sanità e non esisteva alcuna organizzazione internazionale in grado di coordinare azioni di soccorso ad ampio raggio. Davidson, il 5 maggio 1919, organizzò a Parigi una conferenza medica internazionale proponendo di federare le Società Nazionali dei vari Paesi in un istituto paragonabile ad una Società delle Nazioni, al fine di condurre un opera permanente e universale per migliorare la salute, prevenire le malattie e alleviare le sofferenze. Inizialmente aderirono Stati Uniti, Francia, Giappone, Gran Bretagna e Italia. Oggi tutte le Società aderiscono alla Federazione. Venne così costituita la Lega delle Società della Croce Rossa, che dall anno 1991 assunse il nome di Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 5

6 E un organizzazione internazionale, non governativa, con il compito di ispirare, incoraggiare e sostenere in ogni tempo e modo, l azione umanitaria delle Società che ne fanno parte. il suo finanziamento è assicurato dai contributi annuali delle Società Nazionali e dai contributi volontari destinati ai programmi di soccorso e di sviluppo. Gli organi costituenti sono: - Assemblea Generale: composta dalle delegazioni di tutte le Società Nazionali con diritto di voto. E il supremo organo decisionale e si riunisce ogni due anni. - Consiglio Esecutivo: composto dal Presidente della Federazione, da nove vice Presidenti e da sedici Società Nazionali, nominati dall Assemblea. Si riunisce una volta all anno e dà esecuzione alle decisioni dell Assemblea Generale. -Segretariato permanente: riunisce gli uffici amministrativi e tecnici della Federazione, è sottoposto all autorità di un Segretario Generale nominato dall Assemblea Generale, dispone di circa 200 collaboratori di una cinquantina di nazionalità nonché di Delegati Tecnici sul territorio. - Organi Consultivi: composti da quattro commissioni, per lo sviluppo, per i soccorsi, per la gioventù, per i servizi alla comunità. Ogni commissione è composta da 33 Società Nazionali. Compiti della Federazione: è struttura di legame tra le Società Nazionali favorisce la costituzione di nuove Società presta soccorso nei disastri cooperando con l Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite per i soccorsi in caso di catastrofe (UNDRO) presta assistenza ai profughi fuori dalle zone di conflitto come partner operativo dell Alto Commissariato ONU per i Rifugiati (HCR) aiuta le Società Nazionali per il miglioramento della salute della popolazione promuove l educazione sanitaria svolge attività socio-sanitaria per la gioventù incoraggia la diffusione del Codice di etica per il dono e la trasfusione del sangue, approvato nel 1980 dalla Società Internazionale della Trasfusione del Sangue (SITS) diffonde e approfondisce, assieme al C.I.C.R., il DIU e i Principi di Croce Rossa; assiste le Società Nazionali nell attività di diffusione della materia. Le Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa Unità base e punto di forza del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le S.N., create in origine per soccorrere i soldati feriti o malati affiancando la sanità militare, svolgono oggi diverse attività, sia in tempo di pace che in tempo di guerra; la nuova Società, per essere riconosciuta da parte del Movimento, deve soddisfare dieci requisiti basilari: 1. essere costituita sul territorio di uno Stato firmatario delle Convenzioni di Ginevra 2. garantire l uso dell emblema 3. garantire l uso della denominazione 4. garantire il rispetto dei Principi Fondamentali e delle norme del D.I.U. 5. essere unica nello Stato 6. coprire tutto il territorio nazionale 7. essere diretta da un organismo centrale 8. non fare distinzioni di sesso/razza/religione/classe sociale 9. essere riconosciuta dal governo del proprio Paese quale società di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario 10. Disporre di un adeguata organizzazione per far fronte ai compiti previsti in tempo di pace, come in caso di un conflitto armato 6

7 Compiti in tempo di pace: - Attività di soccorso e socio-sanitarie - Predisposizione di mezzi e materiali per intervenire in caso di conflitto o di catastrofe - Addestramento del personale volontario - Partecipazione, in caso di catastrofe, ai soccorsi in Patria e all estero - Divulgazione dell educazione sanitaria - Realizzazione di programmi educativi destinati alla gioventù - Diffusione dei Principi di Croce Rossa e del DIU. Compiti in tempo di guerra: - Soccorso e cura ai feriti e agli ammalati - Assistenza ai Prigionieri di Guerra e agli Internati Civili - Allestimento di ricoveri e distribuzione di viveri e soccorsi alla popolazione - Ricerca dei dispersi attraverso l attivazione di un Agenzia Nazionale di ricerche. PRINCIPI DI CROCE ROSSA I Principi Fondamentali di Croce Rossa costituiscono la dottrina del Movimento ed il legame che unisce le Società Nazionali; enunciati nel corso della XX Conferenza Internazionale (Vienna 1965) con la raccomandazione di darne solenne lettura all apertura di ogni Conferenza Internazionale (di fatto vengono ricordati in occasione di ogni riunione di Croce Rossa di particolare interesse). Su indicazione dell allora vice Presidente del C.I.C.R., Jean S. Pictet, i principi vengono suddivisi in sostanziali, derivati e istituzionali, dato che ognuno deriva dal precedente. UMANITÀ La Croce Rossa si adopera a prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, a far rispettare la persona umana e a proteggere la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli. IMPARZIALITÀ La Croce Rossa non opera alcuna distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica. Essa interviene nel lenire le umane sofferenze dando la priorità ai casi più gravi. 7

8 NEUTRALITÀ Allo scopo di conservare la fiducia di tutti, la Croce Rossa si astiene dal partecipare alle ostilità ed alle controversie di ordine politico, razziale e religioso. INDIPENDENZA La Croce Rossa è indipendente, ausiliaria dei pubblici poteri nelle loro attività umanitarie. E sottoposta alle leggi dei rispettivi Paesi. Le Società Nazionali devono, ciò non di meno, conservare un autonomia che permetta loro di agire sempre sulla base dei principi di C.R. VOLONTARIETÀ La Croce Rossa è un istituzione di soccorso volontaria e disinteressata. UNITÀ In uno stesso Paese non vi può che essere una sola Società di Croce Rossa aperta a tutti e competente ad estendere la sua azione umanitaria all interno del territorio. 8

9 UNIVERSALITÀ La Croce Rossa è un istituzione universale in seno alla quale tutte le società hanno diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente. CROCE ROSSA ITALIANA Il primo "Comitato Milanese dell'associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ai malati in guerra" si costituisce a Milano, ad opera del Comitato Medico Milanese dell'associazione Medica Italiana il 15 giugno 1864, ben due mesi prima della firma della Convenzione di Ginevra, conseguentemente agli ideali enunciati da Ferdinando Palasciano ed Henry Dunant. Questo inizia subito la sua attività sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni, il quale, due mesi dopo la costituzione del Comitato, viene chiamato a Ginevra, insieme ad altri delegati italiani, per riferire su quanto fatto a Milano e quanto sarà intenzione di fare - in avvenire - in favore dei feriti e dei malati in guerra. Il 22 agosto 1864, a Ginevra, anche l Italia sottoscrive la Convenzione di Ginevra. Il giorno 11 dicembre dello stesso anno si tiene, a Milano, un congresso in cui si approva il regolamento del Comitato di Milano come Comitato Centrale per il coordinamento delle attività dei costituendi nuovi comitati. Il 20 giugno 1866 l'italia dichiara guerra all'austria e le prime quattro "squadriglie" di volontari partono alla volta di Custoza. Nel 1872, a seguito dei fatti d arme che portarono all unificazione d Italia, il Comitato Centrale venne trasferito a Roma e nel 1882 l associazione venne eretta ad ente morale. La C.R.I. è oggi un ente privato di interesse pubblico, un associazione di soccorso volontaria - senza fini di lucro - posta sotto l Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Statuti che hanno di volta in volta regolato l esistenza e l attività della Croce Rossa Italiana sono stati emanati nel 1929 (R.D. 21 gennaio 1929 n. 111), 1997 (D.P.C.M. 7 marzo 1997, nr. 110), 2002 (DPCM 5 luglio 2002, nr. 208) e 2005 (D.P.C.M. del 6 maggio 2005, nr. 97); impulso al riordino dell associazione venne dato con D.P.R. 31 luglio 1980 n Lo Statuto definisce i compiti dell'associazione sia in tempo di guerra che in tempo di pace; per quanto concerne i compiti in caso di conflitto armato, la Croce Rossa Italiana, in conformità alle Convenzioni di Ginevra del 49 ed ai loro Protocolli aggiuntivi del '77, "partecipa allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché alle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile, a disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati". Sono invece compiti in tempo di pace: organizzare e svolgere servizio di assistenza socio sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne che internazionali e svolgere i compitidi struttura operativa nazionale di protezione civile; concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale; concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei 9

10 compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato a svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socioassistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Sevizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati; collaborare con le Forze Armate per il servizio di assistenza sanitaria; promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce Rossa; diffondere tra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce Rossa; diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce Rossa Internazionale; collaborare con le Società di Croce Rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa; adempiere a quanto connesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce Rossa alle Società Nazionali; svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali, attinenti alla materia della Croce Rossa. All'Associazione, mediante l'art. 3 dello Statuto, viene riconosciuta, inoltre, la possibilità di essere delegata, mediante convenzione, a gestire con la propria organizzazione il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti e negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; essa può essere delegata, inoltre, mediante concessione dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici, allo svolgimento di altri compiti. Per quanto la Croce Rossa Italiana si poggi su dei valori fondamentali e su una volontà inesauribile di amicizia, fraternità e di generosità essa, per la sua ampiezza, impone però un regolamento preciso, un senso della gerarchia ed un'organizzazione aperta alla partecipazione dei suoi membri. Il funzionamento democratico della Croce Rossa Italiana si caratterizza tramite un organo di deliberazione e controllo che esercita il suo magistero sugli organi esecutivi: tale funzione viene esercitata dall'assemblea Generale. Questa è composta dal Presidente Generale, dal Vice Presidente Generale, dai Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali e dai delegati eletti. Ha il compito di elaborare le linee programmatiche generali dell'associazione, di approvare le modifiche statutarie, elegge il presidente generale, nomina i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale,, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su tutte le altre questioni che il presidente generale ed il consiglio direttivo nazionale ritengono di sottoporle. Compiti in tempo di pace: Soccorso (autostradale/aereoportuale/118) Educazione Sanitaria e Primo Soccorso (scuole / aziende / popolazione) Protezione Civile Divulgazione del D.I.U. (interna/ff.aa./ecc.) Formazione personale (scuole infermieri A.S.V. ecc.) Attività socio-assistenziali interne ed internazionali Compiti in caso di conflitto armato: Soccorso e cura a feriti ed ammalati Assistenza ai Prigionieri di Guerra / Internati Civili Allestimento campi per distribuzione aiuti ai civili Ricerca dei dispersi a mezzo dell A.C.R. Attività sanitario/assistenziale connesse alla Difesa Civile 10

11 IL MUSEO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA Unico nel suo genere, voluto dalla Città di Castiglione delle Stiviere nella persona di Enzo Boletti (primo italiano insignito il 25 novembre 1997 della medaglia di Henry Dunant, la più alta onorificenza del Movimento internazionale di Croce Rossa) venne inaugurato in occasione del centenario del 25 giugno 1959 e donato alla Croce Rossa Italiana. Conserva le memorie che ricordano la nascita e lo sviluppo del Movimento della Croce Rossa. EMBLEMA Nel 1864 i partecipanti alla conferenza che vide la stesura della Convenzione di Ginevra, vollero rendere omaggio ad Henry Dunant ed alla Repubblica Elvetica quale Paese ospitante adottando come simbolo di protezione la CROCE ROSSA in campo bianco; da allora l uso dell emblema ha subito numerose evoluzioni: 1876: I Paesi arabo-musulmani adottano, per motivi pseudo-religiosi, il simbolo della MEZZA LUNA ROSSA in campo bianco (non riconosciuto) (*) 1923: La Persia adotta il simbolo del LEONE E SOLE ROSSI in campo bianco (non riconosciuto) (**) Nel 1929 viene dato riconoscimento (*) alla Mezza Luna Rossa in campo bianco e nel 1949 l art. 38 della I. Convenzione di Ginevra ufficializza (**) i tre simboli in uso e sancisce l esclusione di tutti quelli che, nel corso degli anni, diverse Società Nazionali avevano proposto per contraddistinguersi. Nel 1980 l Iran, con l avvento degli ayatollah, dichiara di rinunciare all uso del Leone e Sole Rossi in campo bianco e nel 1982 la Federa zione decide di fregiarsi del simbolo riportato qui di fianco. Durante la 27.a Conferenza Internazionale, tenutasi nel 1999, su istanza di alcune società nazio nali (Israele Kazakistan) non ancora riconosciute dal Movimento per non aver adottato uno degli emblemi previsti dalle convenzioni, venne affrontato il problema con la creazione di un gruppo 11

12 di studio; negli anni a seguire si arrivò a concepire la creazione di un terzo emblema e nel corso della 28.a Conferenza di fine 2003, dopo svariate proposte, fu scelto il Cristallo Rosso in campo bianco (con evidente volontà di richiamare l analogia tra la purezza del cristallo e gli ideali del Movimento). Tra le particolarità di quest ultimo simbolo vi è quel la di poter essere personalizzato (vedi esempi). La strada per poter arrivare all adozione ufficiale del nuovo emblema è dovuta passare per una serie di adempimenti: I. Stesura del III Protocollo Aggiuntivo, depositato a Ginevra, per la firma e la ratifica, nel dicembre 2005 (il Protocollo è entrato in forza il 14 gennaio 2007); II. Adeguamento di tutti gli strumenti convenzionali (tra cui gli statuti del C.I.C.R. e della Federazione). La società nazionale italiana manterrà inalterata la denominazione Croce Rossa Italiana e l emblema rimarrà la croce rossa in campo bianco, ma la stessa si riserva in caso di operazioni in territori ove la croce rossa potrebbe non essere percepita come emblema neutrale e per aumentare la garanzia di protezione di personale, mezzi e strutture l opzione di utilizzare il cristallo rosso in campo bianco come simbolo di protezione e il cristallo rosso con una piccola croce rossa all interno come emblema di distinzione. USO PROTETTIVO Esso compete in tempo di guerra a tutti gli Stati che hanno ratificato almeno le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed ha lo scopo di assicurare la protezione dei feriti e dei malati e di coloro che li soccorrono. L emblema protettivo deve essere di grandi dimensioni onde risultare visibile a distanza e si può apporre esclusivamente su ospedali, infermerie, formazioni campali, trasporti e personale sanitario. Ogni abuso dell emblema protettivo (atto di perfidia) costituisce una violazione grave del DIU e si configura quale crimine di guerra. USO DISTINTIVO Esso compete, in qualunque tempo, a tutte le Società Nazionali di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa ed ha lo scopo di renderne riconoscibili i beni, i locali, i trasporti ed il personale. L emblema distintivo deve essere di piccole dimensioni per potersi distinguere dall emblema protettivo in tempo di guerra. Ogni altro uso dell emblema della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa, compreso quello commerciale o pubblicitario, è illecito ed i trasgressori sono soggetti, a seconda dei casi e dei diversi ordinamenti giuridici, a sanzioni penali o amministrative. ITALIA Fino al 1999 l uso indebito dell emblema di C.R. era sanzionato dalla legge 30 giugno 1912 n. 740 che configurava gli abusi quali illeciti penali punibili con pena detentiva e pena pecuniaria accessoria; dal 1999 la legge 25 giugno 1999 n. 205 ha depenalizzato la fattispecie che ora si configura come illecito amministrativo punibile con una pena pecuniaria. 12

13 LA SIMBOLOGIA Protezione Civile Beni Culturali Beni Culturali di particolare interesse Installazioni contenenti forze pericolose PW PG Prigionieri di Guerra IC Internati Civili Zone di Sicurezza 13

14 1. INTRODUZIONE DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO Il Diritto Internazionale Umanitario in seguito DIU - (o diritto umanitario) anche chiamato diritto di guerra o diritto dei conflitti armati è l insieme delle regole 1 che in tempo di guerra proteggono le persone che non prendono parte o non prendono più parte alle ostilità. Il DIU afferma come le scelte dei metodi e mezzi di guerra non siano illimitati. Lo scopo principale è quello di limitare e prevenire le sofferenze umane in caso di conflitto. E' doveroso sottolineare che il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati non si occupa né delle ragioni, o torti, che hanno condotto al conflitto armato, né della legittimità, o meno, dell'uso della forza. Anche se superata, si può introdurre la separazione tra due diversi tipi di regole: a) il diritto di Ginevra, cioè il diritto umanitario in senso proprio, che è stato ideato per salvaguardare il personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile; b) il diritto dell Aja o diritto della guerra, che stabilisce i diritti e gli obblighi dei belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limita i mezzi per nuocere al nemico. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977 sono gli strumenti principali del diritto umanitario. Con l adozione dei due Protocolli, che riuniscono i due settori del DIU, la distinzione tra i due tipi di diritti è diventata puramente storica e ha solo valore didattico. Ai fini di estendere la giusta protezione agli individui coinvolti in un conflitto armato, senza, tuttavia, eliminare le possibilità di svolgimento del conflitto stesso, il DIU si basa su alcuni principi, strettamente correlati fra loro: - Principio di proporzionalità e necessità militare - Principio di distinzione - Limitazione delle perdite inutili ed eliminazione delle sofferenze superflue - Principio di Umanità o "Clausola Martens" Procedendo con ordine, secondo il principio di proporzionalità, ogni comandante militare, prima di lanciare un attacco deve valutare che vi sia un vantaggio militare concreto e diretto nell'azione militare, in relazione alle perdite umane e ai danni alla popolazione civile, ai beni culturali e ai beni civili, incidentalmente causati. Si identificano quindi due tipi di proporzionalità: 1. tra necessità militare ed esigenze umanitarie. E lecito condurre le ostilità perseguendo il successo delle operazioni militari, ma non esiste un diritto illimitato nella scelta dei mezzi e dei metodi di guerra; esistono invece limiti ove la necessità delle operazioni militari devono fermarsi di fronte alle esigenze umanitarie. Conseguentemente, l uso di determinate armi è totalmente proibito (es. armi chimiche e batteriologiche) o limitato (es. mine, trappole esplosive, armi incendiarie, armi nucleari). 1 Più precisamente il C.I.C.R. intende, per DIU applicabile nei conflitti armati, l insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificatamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna; per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o dei metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto. 14

15 2. tra vantaggi militari e danni indiretti.poiché la violenza bellica difficilmente ha effetti limitati ai soli obiettivi militari, gli effetti indiretti prodotti dagli attacchi, vale a dire le perdite tra la popolazione civile e le distruzioni di beni di carattere civile, non devono essere sproporzionati ai vantaggi militari con tali attacchi concretamente perseguiti. Non è quindi lecito provocare enormi distruzioni in un centro abitato solo per conseguire risultati di scarsa rilevanza tattico-strategica, bensì occorre che sussista una debita proporzionalità tra le vittime, i danni accidentalmente provocati alla popolazione e l importanza degli obiettivi militari da raggiungere. Evidenziare le differenze fra personale combattente e popolazione civile, fra obiettivo militare e bene (non "obiettivo") civile, fra prigioniero di guerra, internato civile e prigioniero comune, sono regole definite dal principio di distinzione. Mezzi (ad esempio le mine anti-persona e metodi bellici che non rispettano questo principio sono proibiti, pertanto è fatto divieto dirigere operazioni belliche contro beni civili. La violenza bellica non può essere esercitata da chiunque e contro chiunque e qualunque cosa; essa può essere esercitata unicamente dai combattenti legittimi delle Parti belligeranti e solo contro i combattenti e gli obiettivi militari nemici, né può mai essere deliberatamente diretta contro la popolazione ed i beni di carattere civile. Da questa fondamentale regola discendono due differenti manifestazioni del principio di distinzione: a) distinzione personale, tra combattenti e popolazione civile; b) distinzione reale, tra obiettivi militari e beni di carattere civile La limitazione delle sofferenze superflue si traduce nella proibizione d'armi e sistemi d'arma, con munizionamento, o modalità d'impiego, tali da colpire con effetti traumatici eccessivi, così da recare sofferenze inalleviabili al bersaglio (laser accecanti, munizionamento a frammentazione con schegge non rilevabili ai raggi X ). Il principio di umanità è noto come "Clausola Martens", considerato norma del diritto consuetudinario, enuncia "[ ] i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza" Le vittime di guerra o vittime dei conflitti armati Sono considerati vittime di guerra tutte le persone che non hanno mai partecipato ai combattimenti o che hanno cessato di parteciparvi. Dai titoli delle quattro Convenzioni di Ginevra è agevole risalire alle specifiche categorie, che sono: la popolazione civile (IV CG); i feriti (I, II CG); i naufraghi (II); gli ammalati; i caduti; i prigionieri di guerra (III CG); In seguito all'ampliamento del concetto di vittima dei conflitti armati la definizione è stata estesa, mediante specifiche Convenzioni internazionali, anche ad oggetti diversi dalle persone, e precisamente: ai beni culturali; all'ambiente. 15

16 Le Convenzioni di Ginevra sono applicabili ai conflitti armati internazionali ed affermano come le persone che non partecipano più alle ostilità devono essere risparmiate e trattate con umanità. Con la codifica dei Protocolli aggiuntivi del 1977 si completa il quadro della protezione delle vittime grazie al rafforzamento delle regole sulla condotta delle ostilità sia in campo internazionale che non internazionale. I diversi tipi di conflitto: Conflitto armato internazionale: si intende un combat-timento tra forze armate di almeno due Stati oppure conflitti di ordine interno che si internazionalizzato per l intervento, a fianco dei contendenti, di truppe di altri Stati oppure di truppe d interposizione (O.N.U.), per operazioni di peace keeping - peace enforcing (operazioni di mantenimento o ristabilimento con le armi della pace). Conflitto armato non internazionale: si intende un combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra le forze armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati che si combattono tra di loro. Disordini interni: sono caratterizzati da un grave sconvolgimento dell ordine interno risultante da atti di violenza che non possono, tuttavia, essere intesi come conflitti armati e a cui non è quindi possibili applicare le norme del DIU (ad esempio rivolte, scontri tra opposte fazioni o contro l autorità istituzionale). Considerando le disposizioni del II Protocollo, le norme sui conflitti interni sono meno dettagliate a causa di difficoltà nel rafforzare il sistema di protezione in questi casi dovuto alla volontà di non ingerenza negli affari interni daparte degli Stati. Esite, oltre al principio di Umanità formulato nella clausola Martens, un ulteriore norma che sottolinea l imprescindibilità di alcuni diritti da rispettarsi durante il conflitto armato: l art 3 di diritto consuetudinario e quindi non derogabile. L'art. 3 comune alle quattro CG del 1949 viene definito anche "trattato in miniatura", le norme contenute devono essere considerate il livello minimo accettabile. In ogni tipologia di conflitto, restano vietate: - le violenze contro la vita, la salute, gli atti di tortura, le pene corporali e l'omicidio - le pene collettive - la cattura di ostaggi - gli atti di terrorismo - gli oltraggi alla dignità della persona, lo stupro, la prostituzione forzata - la schiavitù - il saccheggio - la minaccia di compiere uno degli atti citati Come abbiamo già più volte sottolineato lo scopo del DIU è quello di limitare le sofferenze causate dalla guerra proteggendo le vittime di entrambi gli schieramenti. Non si considerano in questo ambito le ragioni o la legittimità del ricorso alla forza, ma solo le questioni di carattere umanitario per la protezione di chi non prende o non prende più parte alle ostilità. Non si tratta quindi di norme che vietano l uso della guerra. 16

17 Differenza tra il diritto internazionale umanitario e i diritti umani: Il DIU è molto simile alla legislazione dei diritti umani perché sia l una che l altra consacrano il diritto di ogni essere umano di essere rispettato nella sua integrità fisica e morale nonchè nella sua dignità. Detto questo è bene ricordare come il diritto umanitario atto a ridurre la sofferenza degli individui durante un conflitto armato contenga delle norme molto specifiche rispetto a quanto enunciato nei trattati riguardanti i diritti umani. Più che distinti questi tipi di norme si dicono complementari. Il diritto umanitario si applica in situazioni di conflitto armato mentre i dirtti umani o almeno alcuni di essi, proteggono la persona umana sempre. Esistono delle clausole che autorizzano gli stati, in occasione di grave pericolo a sospendere i diritti dell uomo, fatta eccezione per alcuni diritti fondamentali che devono essere rispettati in ogni circostanza. Si tratta del diritto alla vita, del divieto della tortura, delle pene e dei trattamenti inumani, della schiavitù e dell assoggettamento a servitù. Questi diritti vengono chiamati nocciolo duro e devono essere rispettati in qualsiasi caso. Il contenuto dei diritti umani che si devono rispettare in ogni circostanza tende a convergere verso le garanzie previste dal diritto umanitario, come ad esempio il divieto della tortura (Art. 75 I P e art 6 II P). I combattenti legittimi e i prigionieri di guerra Sono definibili "combattenti legittimi" tutti coloro che, in caso di conflitto armato internazionale, possono accedere allo status di Prigioniero di Guerra, in caso di cattura, perciò: - i membri delle Forze Armate di una Parte in conflitto, delle milizie e dei corpi volontari che fanno parte di queste FF.AA. - i membri delle milizie e degli altri corpi di volontari, dei movimenti di resistenza organizzati, purché adempiano alle seguenti condizioni: abbiano un comando responsabile dei propri subordinati portino un segno distintivo fisso e riconoscibile portino apertamente le armi si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi di guerra Inoltre, secondo il I Protocollo Addizionale del 1977, art. 44, un partecipante al conflitto conserverà lo status di "combattente legittimo" a condizione che: porti apertamente le armi durante ogni fatto d'armi porti apertamente le armi quando esposto alla vista del nemico e mentre prende parte allo spiegamento che precede l'attacco. Non sono considerabili combattenti legittimi le spie, i mercenari e i gruppi terroristici, mentre commandos e forze speciali devono essere ritenuti combattenti e trattati come Prigionieri di Guerra in caso di cattura. Quando un combattente legittimo viene catturato o si arrende, gli viene assegnato lo status di prigioniero di guerra, grazie al quale gode di una serie di protezioni speciali, che gli garantiscono di vivere in una condizione simile a quella delle truppe della Potenza cattrice. Le norme relative al trattamento dei Prigionieri di Guerra si trovano nella III Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare nel Titolo II sono scritti gli articoli relativi alla protezione dei prigionieri, riassumendo questo Titolo della Convenzione, si può definire che: 17

18 devono essere trattati con umanità devono essere protetti contro gli atti di violenza, gli insulti e l'interesse pubblico (perciò non potranno nemmeno essere filmati o fotografati a fini propagandistici, pubblicitari, mediatici ) hanno diritto al rispetto dell'onore e della persona hanno diritto a indossare l'uniforme con relativi gradi, mostreggiature e decorazioni il trattamento dei PG di sesso femminile dovrà essere così favorevole come quello dei PG uomini, né discriminazioni basate sulla razza, sulla religione, sulla nazionalità, sulle opinioni politiche o altre ragioni analoghe, potranno essere tollerate la Potenza detentrice dovrà provvedere gratuitamente al sostentamento e alle cure mediche dei PG I PG, quando interrogati, dovranno dichiarare soltanto nome, grado, data di nascita e numero di matricola. Questi dati sono riportati su una carta d'identità rilasciata dalla Potenza a tutti i soggetti che possono divenire PG nel corso delle ostilità. Nel caso in cui un PG non avesse tale carta d'identità, la Potenza catturatrice avrà il dovere di emettere un documento analogo. Simbolo protettivo dei campi di prigionia e delle aree in cui sono stanziati i prigionieri di guerra sono le lettere "PG" o "PW" dipinte in nero su campo bianco. 2. GENESI e SVILUPPO Sarebbe un errore affermare che la fondazione della Croce Rossa e l adozione della Prima Convenzione di Ginevra nel 1864 abbiano segnato l inizio del processo di edificazione del DIU così come lo conosciamo noi oggi. Come non esiste nessuna società che non abbia un proprio sistema di norme e di regole, così non ci sono mai state guerre senza regole, più o meno precise relative all'inizio, alla condotta e alla fine delle ostilità. In un primo momento esistevano regole non scritte basate sulle consuetudini seguite nei conflitti armati. Successiva mente cominciarono a essere gradualmente elaborati, in modo più o meno dettagliato, trattati bilaterali, che venivano talvolta ratificati dai belligeranti al termine di una battaglia. Inoltre, esistevano dei regolamenti che gli Stati promulgavano per le proprie truppe. Il diritto applicabile nei conflitti armati era, pertanto, limitato sia nello spazio che nel tempo, nel senso che non valeva che per una battaglia o una guerra specifica. Le regole, inoltre, potevano variare in base al luogo, al periodo, alla morale ed alla civiltà. Dal 1864, il DIU contemporaneo si è sviluppato, insieme all'evoluzione dei conflitti, per far fronte, troppo spesso a posteriori, a sempre più pressanti istanze umanitarie conseguenza dello sviluppo degli armamenti e dei nuovi tipi di conflitto. I documenti seguenti rappresentano i trattati più significativi in ordine cronologico di adozione: 1864 Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna; 1868 Dichiarazione di San Pietroburgo (che proibisce l uso di certi proiettili durante la guerra); 1899 Convenzioni dell Aja sul rispetto delle leggi e delle consuetudini della guerra terrestre e sull adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione del 1864; 1906 Revisione e sviluppo della Convenzione del 1864; 1907 Revisione delle Convenzioni dell Aja del 1899 e adozione di nuove Convenzioni; 1925 Protocollo di Ginevra relativo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi batteriologici; 1929 Due Convenzioni di Ginevra: - Revisione e sviluppo della Convenzione di Ginevra del 1906; - Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (nuova); 18

19 1949 Quattro Convenzioni di Ginevra: I Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna; II Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare; III Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; IV Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra; 1954 Convenzione dell Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato; 1972 Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione e stoccaggio di armi batteriolo giche (biologiche) o a base di tossine, e sulla loro distruzione; 1977 Due Protocolli aggiuntivi alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 che rafforzano la protezione delle vittime dei conflitti armati: - internazionali (I Protocollo) - non internazionali (II Protocollo); 1980 Convenzione sul divieto o sulla restrizione dell impiego di alcune armi convenzionali che possono causare danno eccessivo o avere effetti indiscriminati. Comprende: - il Protocollo (I) relativo alle schegge non localizzabili; - il Protocollo (II) sul divieto o sulla limitazione dell impiego di mine, trappole e altri dispositivi; - il Protocollo (III) sul divieto o sulla limitazione dell impiego di armi incendiarie; 1982 Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) anche detta di Montego Bay (Giamaica), entrata in vigore nel 1994 (dopo 60 documento di ratifica); 1993 Convenzione sul divieto della messa a punto, produzione, stoccaggio e uso di armi chimi che, e sulla loro distruzione; 1995 Protocollo sull uso di armi laser accecanti (IV Protocollo [nuovo] alla Convenzione del 1980); 1996 Revisione del Protocollo sul divieto o sulla restrizione dell impiego di mine, trappole esplo sive e altri dispositivi (II Protocollo [emendato] alla Convenzione del 1980); 1997 Convenzione di Ottawa sul divieto di produzione, uso, stoccaggio e trasferimento delle mine antipersona, e sulla loro distruzione; 1998 Statuto della Corte Penale Internazionale; 1999 Protocollo aggiuntivo alla Convenzione dell'aja per la protezione rafforzata dei beni culturali in caso di conflitto armato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo: divieto di impiego di bambini-soldato (in alcuni Paesi si scontra con l obbligatorietà della leva a 16 anni); 2005 III Protocollo Aggiuntivo per l adozione del Cristallo Rosso, nuovo emblema di protezione del personale sanitario e religioso e distinzione del personale e dei mezzi del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa; 2007 Stesura ed apertura alla firma della Convenzione internazionale contro le sparizioni forzate (entrerà in vigore al momento della sottoscrizione della 20.a ratifica); 2008 Approvazione (Oslo) della Convenzione per la messa al bando delle cluster bombs/ /munitions; firma il 2-3 dicembre e poi passaggio alle ratifiche statali. 3. CRIMINI DI GUERRA Per crimine di guerra si intende, in via generale, qualsiasi violazione grave del DIU o, per utilizzare la terminologia tradizionale, una grave infrazione alle leggi o agli usi della guerra, quale che sia la natura del conflitto. Una lista universalmente accettata, sebbene non completa, di crimini di guerra è contenuta nell'art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale. Sono considerati crimini di guerra gli atti commessi ai danni di tutte le persone che non partecipano o che non partecipano più alle ostilità (combattenti feriti, malati, prigionieri di guerra, civili, ecc.). 19

20 Per esempio: o l omicidio intenzionale; o la tortura ed i trattamenti inumani; o il causare intenzionalmente gravi sofferenze; o l apportare gravi danni all integrità fisica e alla salute; o il sottoporre la popolazione civile ad un attacco; o la deportazione e il trasferimento forzoso della popolazione; o l utilizzazione di armi e di metodi di combattimento vietati (armi chimiche, batteriologiche o incendiarie) o l utilizzazione con perfidia dei segni distintivi della croce rossa, della mezzaluna rossa o di altri segni protettivi; o il saccheggio di beni pubblici e privati. Da rilevare che il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia ha riconosciuto che la nozione di crimine di guerra copre anche le violazioni gravi commesse nei conflitti interni, laddove il diritto convenzionale ammette tale nozione solo nei conflitti armati internazionali. Anche lo Statuto della Corte Penale Internazionale contiene un elenco, sebbene incompleto, di crimini di guerra che possono realizzarsi nei conflitti interni. 4. MEZZI DI ATTUAZIONE DEL DIU Nei conflitti armati, questi mezzi sono di tre tipi: a. preventivi, che mirano a concretizzare l obbligo che gli Stati hanno di rispettare il diritto. Per l esattezza i meccanismi preventivi sono: - la diffusione del diritto umanitario; - la formazione di personale qualificato al fine di facilitare l applicazione del diritto umanitario e la designazione di consiglieri giuridici nelle forze armate; - l adozione di provvedimenti legislativi e regolamentari che permettano di assicurare il rispetto del diritto umanitario; - la traduzione dei testi delle convenzioni; b. di controllo, previsti per tutta la durata del conflitto, che permettono di controllare costan temente il rispetto delle disposizioni del diritto umanitario attraverso: - l intervento delle Potenze protettrici o dei loro sostituti; - l azione del CICR; c. sanzionatori, che trovano espressione nell obbligo imposto alle parti in conflitto di prevenire e far cessare tutte le violazioni. Avendo riguardo ai meccanismi di repressione occorre porre in rilievo specialmente: - l obbligo di repressione, da parte dei tribunali nazionali, delle infrazioni gravi considerate crimini di guerra; - la responsabilità penale e disciplinare dei superiori e i doveri che hanno i comandanti militari di reprimere e di denunciare le infrazioni; - la cooperazione giudiziaria tra gli Stati in materia penale. A prescindere dal fatto che i mezzi di repressione sono propri di qualsiasi ordinamento giuridico coerente, essi giocano comunque un ruolo di dissuasione. Esistono altre misure di attuazione che possono rappresentare al tempo stesso mezzi preventivi, di controllo o di repressione; gli ultimi due si collegano principalmente all obbligo degli Stati di far rispettare il diritto umanitario. 20

21 Tali mezzi sono: - la procedura d inchiesta; - la Commissione internazionale di accertamento dei fatti; - le procedure d esame relative all applicazione e all interpretazione delle disposizioni del diritto; - la cooperazione con le Nazioni Unite. Gli sforzi della diplomazia e la pressione dei media e dell opinione pubblica contribuiscono egualmente all attuazione del diritto umanitario. I TRIBUNALI SPECIALI: creati per la prima volta nell immediato dopoguerra del secondo conflitto mondiale, i Tribunali Speciali di Norimberga e di Tokio (istituiti con risoluzioni delle Nazioni Unite), furono chiamati a perseguire gli efferati crimini di guerra perpetrati nel corso di tale conflitto. Esempi temporalmente più vicini a noi sono i tribunali dell Aja (per i fatti dell ex Jugoslavia) e di Arusha Tanzania (per i fatti del Ruanda); questo tipo di istituzione presenta però tre difetti fondamentali: 1 viene generalmente istituita al termine del conflitto; 2 implica limitazioni di ordine temporale (es.: dal. al. oppure dopo il. ); 3 implica sempre limitazioni di ordine geografico (es.: in Ruanda nell ex Jugoslavia ) LA CORTE PENALE INTERNAZIONALE: per ovviare a questi inconvenienti, su attivazione dell Italia, il 17 luglio 1998 è stato firmato ed adottato lo Statuto di Roma, atto fondatore della CPI. La CPI è la prima giurisdizione internazionale a valore universale e, per questo, la prima ad essere stata creata con lo scopo di giudicare l'insieme dei crimini internazionali che potrebbero essere commessi in futuro. Instaurata per mezzo di un trattato, essa è stata messa in atto alfine di promuovere il diritto e per assicurare che i crimini internazionali (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e, una volta definito, crimine d'aggressione) siano repressi e che i loro autori non restino in libertà. Dopo un particolare meccanismo di ratifica, la CPI è entrata in vigore il 1 luglio In effetti, due mesi prima, il 60esimo strumento di ratifica era stato depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Da notare che in quell occasione, dieci Stati hanno deciso di raggiungere la CPI lo stesso giorno. La Corte è il frutto della comunità internazionale. In effetti, centosessanta Stati hanno partecipato alla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite che è sfociata nell'adozione dello Statuto di Roma. Malgrado numerose divergenze e numerose discussioni, negoziazioni e compromessi miranti a promuovere un largo accordo tra tutti i delegati, l'atto finale e lo Statuto hanno potuto essere presentati per l'adozione. Sul totale dei votanti, solo sette Stati si sono opposti allo Statuto di Roma, tra i quali gli Stati Uniti, Israele, la Cina, la Nigeria, il Sudan. 120 Stati hanno votato in favore dell'adozione delle Statuto e 21 si sono astenuti. Nel giugno 2003, è stato nominato il primo procuratore (Luis Moreno Ocampo). Questo ex avvocato di 50 anni, che si è illustrato nella lotta contro la corruzione e contro gli ex generali della giunta argentina, ha prestato giuramento davanti ai 18 giudici della CPI durante una riunione pubblica al Palazzo della pace all'aja (Paesi Bassi). Il Procuratore ha dichiarato che si occuperà prima di tutto delle violazioni che sono state commesse nella Repubblica Democratica del Congo a partire dall'entrata in vigore dello Statuto di Roma. Contrariamente alla Corte Internazionale di Giustizia, principale organo giudiziario del sistema delle Nazioni Unite e che ha per oggetto i litigi tra Stati, la CPI è competente per giudicare gli individui, statuendo sulla loro responsabilità penale, e questo indipendentemente dalla loro qualità ufficiale o gerarchica. Da notare infine che lo Statuto di Roma costituisce un grande progresso nel riconoscimento dei diritti delle vittime dinanzi alla giustizia penale internazionale. In effetti, contrariamente a ciò che succede davanti ai Tribunali Speciali, l'articolo 68 dello Statuto di Roma consacra non solo la loro protezione, ma anche la loro partecipazione e rappresentazione davanti alla Corte. Per la prima volta, le vittime hanno il diritto di partecipare a tutte le tappe della procedura per esprimere i loro punti di vista e presentare le loro domande. Esse possono essere rappresentate da un avvocato. Inoltre, le vittime beneficiano secondo l'articolo 75 dello Statuto, di un diritto di 21

22 riparazione. Per ulteriori informazioni sulla posizione delle vittime davanti alla CPI, è possibile consultare il manuale edito da Reporters sans Frontières. I bambini-soldato La situazione attuale (fonte: Child soldiers Global Report 2008) Allo stato attuale oltre tre quarti degli Stati hanno firmato, ratificato o aderito al Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell infanzia e dell adolescenza concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Nel concreto la ratifica della Convenzione da parte degli Stati si riflette nella riduzione del numero di conflitti in cui i bambini sono direttamente coinvolti (da 27 nel 2004 a 17 alla fine del 2007). Il fenomeno coinvolge almeno 86 Paesi e territori in tutto il mondo e comprende più precisamente l arruolamento illegale da parte di gruppi armati, l arruolamento forzato, da parte delle forze governative, l arruolamento o l utilizzo di bambini nelle milizie o altri gruppi alleati con le forze armate, il loro utilizzo come spie e l arruolamento nell esercito regolare in tempo di pace. La necessità di concedere una protezione speciale ai bambini è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo, nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo; ma la realtà dei bambini-soldato viene denunciata, per la prima volta in una convenzione internazionale, nel 1989 con la Convenzione ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza (entrata in vigore nel 1990), ratificata da tutti i Paesi Membri e dai Paesi candidati ad entrare nelle Nazioni Unite. La Convenzione ha il merito di dare una definizione precisa di fanciullo : < ogni essere umano avente un età inferiore a diciott anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile> e di impegnare gli Stati firmatari a rispettare i diritti enunciati nella Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo attraverso l adozione di tutti i provvedimenti appropriati affinché siano effettivamente tutelati contro ogni forma di discriminazione. In particolare gli artt. 32 e 38 riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale e sanciscono il divieto degli Stati di arruolare nelle loro forze armate persone con età inferiore ai quindici anni. Nel 1998 lo Statuto della Corte Penale Internazionale annovera fra i crimini di guerra il reclutamento o arruolamento di fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali, o la loro partecipazione attiva alle ostilità. (Statuto di Roma art. XXVI). Anche la Millennium Declaration del 2000 si occupa di questo problema, con la dichiarazione esplicita di voler garantire che ai bambini e a tutte le popolazioni civili che soffrono a causa di disastri naturali, genocidi, conflitti armati e altre emergenze umanitarie, venga fornita tutta l assistenza e la protezione necessaria affinché possano riprendere una vita normale quanto prima possibile. La Dichiarazione inoltre chiede agli Stati di incoraggiare la ratifica e la piena attuazione della Convenzione sui Diritti del Bambino e dei suoi Protocolli opzionali sul coinvolgimento dei minori nei conflitti armati e sul commercio di bambini, la prostituzione minorile e la pornografia infantile. Diverse Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell ONU, dal 2001 in poi, affrontano la questione in toni sempre più forti e vincolanti per gli Stati. I dati: Gruppi armati in almeno 24 Paesi sono conosciuti per aver arruolato bambini al di sotto dei 18 anni. Governi che hanno utilizzato bambini soldato nei conflitti tra l aprile del 2004 e l ottobre del 2007: Chad Repubblica Democratica del Congo (RDC) 22

23 Israele Myanmar Somalia Sudan e Sudan del Sud Uganda Yemen Inoltre, in Iraq la Gran Bretagna ha schierato ed esposto alle ostilità ragazzi al di sotto dei 18 anni. Almeno 63 Paesi hanno permesso il reclutamento volontario di bambini nelle loro forze armate. Documenti sui bambini-soldato dal 1989 al Convenzione ONU sui diritti dell infanzia e dell adolescenza (adottata nel 1989 ed entrata in vigore nel 1990), Convenzione 182 dell International Labour Organisation sul divieto del lavoro infantile (20/11/1989) Statuto di Roma della Corte penale Internazionale (17/07/1998) 2000 Protocollo opzionale approvato dall Assemblea delle Nazioni Unite e ratificato dall Italia con Legge 46/ Dichiarazione del Millennio dell ONU Principi di Parigi Conferenza di Parigi sui bambini soldato Le mine antiuomo Il III Protocollo della Convenzione di Ginevra del 1980 sancisce il divieto e la limitazione dell impiego di armi incendiarie (fra cui laser accecanti, mine anticarro e antiuomo). Nel 1997 viene adottata la Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona (siglata nel dicembre 2004 da 152 Stati). La Convenzione trova origine nei seguenti principi (sanciti dal diritto internazionale umanitario bellico): - il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato di ricorrere a metodi o mezzi di combattimento non è illimitato; - la proibizione, durante i conflitti armati, del ricorso ad armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento che possano causare vittime superflue o sofferenze non necessarie; - principio della distinzione tra civili e combattenti. Il I art. della Convenzione di Ottawa determina l obbligo degli Stati firmatari di: a) non usare mine anti-persona; b) non sviluppare, produrre, o in altro modo acquisire, tenere in stock, detenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona; c) non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, in alcun modo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione. Inoltre, l articolo sancisce che ogni Stato Parte dovrà adoperarsi per distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona. Documenti - Le mine antiuomo ( ) 1980 Convenzione di Ginevra vieta armi incendiarie, laser accecanti, mine anticarro e antiuomo Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona (18/09/1997, siglata da 152 Stati nel dicembre 2004) Le bombe a grappolo (cluster bombs) 23

24 Le bombe a grappolo sono armi progettate per essere lanciate e disperdersi su un vasto territorio; conficcandosi nel terreno mantengono tra il 10 e il 30 % di spolette inesplose, che rimangono a terra come mine. La mancata esplosione delle spolette (dovuta perlopiù a malfunzionamenti) viola la regola per cui le parti in conflitto devono sempre distinguere tra la popolazione civile e combattenti, e tra obiettivi militari e obiettivi che non possono essere oggetto di operazioni belliche. Le terribili conseguenze infatti, sono la distruzione e l uccisione indiscriminata di obiettivi non previsti. La preoccupazione dell ONU è quindi quella di proteggere la popolazione civile, tra cui donne e bambini, dall esplosione dei resti delle munizioni a grappolo. La Convenzione sulle cluster bombs del 2008 è uno strumento, giuridicamente vincolante, che vieta l'uso, la produzione, il trasferimento e lo stoccaggio di munizioni a grappolo, e mira a stabilire un sistema di cooperazione che assicuri servizi adeguati di assistenza e di riabilitazione per le vittime e modalità di bonifica delle aree contaminate. L Articolo 1 della citata Convenzione sancisce il divieto per ogni Stato Parte di: - Utilizzare munizioni a grappolo; - Sviluppare, produrre, acquistare diversamente, stock, trattenere o trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo; - Assistere, incoraggiare o indurre nessuno ad impegnarsi in qualsiasi attività divieto di uno Stato contraente ai sensi della presente convenzione. Documenti Cluster Bombs 2008 Cluster bombs convention 24

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