POLIZZA DI ASSICURAZIONE CASO MORTE E INVALIDITA PERMANENTE DIRIGENTI

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1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE CASO MORTE E INVALIDITA PERMANENTE DIRIGENTI La presente polizza è stipulata tra Azienda Regionale Veneto Agricoltura Viale dell Università, Legnaro (PD) C.F./P.I. e Società Assicuratrice Durata del contratto Dalle ore del: Alle ore del: Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31.12

2 SOMMARIO SEZIONE 1 Art.1 Art.2 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 SEZIONE 3 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI Definizioni Identificazione del rischio NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Limiti di età Ingresso e permanenza in assicurazione Capitali assicurati Documentazione sanitaria Premi di assicurazione Documenti prodotti dalla Società Sinistro che colpisca più teste Beneficiari Pagamenti della Società Esclusioni dalla copertura per il caso morte Condizioni che regolano il rischio di invalidità totale e permanente Interpretazione del contratto Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Coassicurazione e delega Clausola Broker Rinvio alle norme di legge SOGGETTI ASSICURATI, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO Elenco Assicurati e somme assicurate Calcolo del premio Riparto di coassicurazione Disposizione finale SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 - Definizioni Assicurazione: Polizza: Il contratto di assicurazione Il documento che prova l'assicurazione;

3 Contraente: Assicurato: Beneficiario: Società: Broker: Premio: Rischio: Sinistro: Indennizzo: Annualità assicurativa o periodo assicurativo: Invalidità permanente: Massimale per sinistro: Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l assicurato stesso. L impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;.affidatario del servizio, ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005. La somma dovuta dal Contraente alla Società. La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato. la massima esposizione della Società per sinistro. Art.2 Identificazione del rischio L'assicurazione di cui al presente contratto è un'assicurazione collettiva monoannuale - rinnovabile di anno in anno alla data riportata in frontespizio - che garantisce la copertura del rischio di morte e di invalidità totale e permanente degli assicurati specificati alla Sezione 3 art.1, sempreché l'evento avvenga prima della scadenza dell'assicurazione. La garanzia comprende anche il rischio di suicidio, con decorrenza immediata dall'ingresso in assicurazione. SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art. 1 Limiti di età Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli appartenenti al gruppo aventi età raggiunta (calcolata in anni interi, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi) alla data della decorrenza o del rinnovo dell'assicurazione, non inferiore a 18 e non superiore a 75. L'assicurazione è limitata al solo caso di morte per età superiori ai 70 anni. L'assicurazione non è rinnovabile nei confronti degli assicurati che abbiano superato i 75 anni di età. Art. 2 Ingresso e permanenza in assicurazione La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 della data di richiesta di assicurazione della Contraente alla Società.

4 La Contraente fornirà alla Società l'elenco degli assicurandi da includere in assicurazione precisando per ciascuno di essi: cognome, nome, sesso, data di nascita e capitale da assicurare. Essa fornirà inoltre ogni tipo di documentazione che fosse richiesta dalla Società per l'inserimento degli assicurandi nella collettiva o per il pagamento delle prestazioni garantite. Non sono assicurabili coloro che risultassero già affetti da invalidità permanente che abbia comportato una riduzione della propria capacità di guadagno, in occupazioni confacenti le normali abitudini, a meno del 50% o avessero già in corso accertamenti a tale scopo - prima del loro ingresso in copertura. La garanzia cessa al momento della comunicazione alla Società da parte della Contraente, la quale indicherà gli estremi della posizione individuale ed il motivo della cessazione della copertura assicurativa. Qualora l'uscita dalla copertura avvenga prima della scadenza annuale, per motivi diversi dall'evento assicurato, la Società restituirà alla Contraente il rateo di premio relativo al periodo sub-annuale per il quale la copertura non è più richiesta, Art. 3 Capitali Assicurati I capitali assicurati all'inizio di ogni anno sulle singole teste sono quelli comunicati dalla Contraente e sono stabiliti in base a quanto contenuto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale. Essi saranno comunque rispondenti a criteri oggettivi uniformi e indipendenti dalla volontà dei singoli assicurati. II capitale massimo assicurabile con il presente contratto, per ogni singolo assicurato, ammonta ad ,00 Art. 4 Documentazione sanitaria Le coperture assicurative saranno assunte senza alcuna formalità di carattere sanitario. Art. 5 Premi di assicurazione L'assicurazione viene prestata dietro pagamento, all'inizio di ciascun periodo assicurativo, di un premio determinato in base ai tassi di premio riportati in Allegato 1 con riferimento all'età raggiunta alla data di d ecorrenza o di rinnovo dell'assicurazione e al relativo capitale assicurato. Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo i premi annui come sopra definiti, in proporzione alla durata della copertura. Qualora il periodo assicurativo sia trascorso senza che si siano verificati eventi coperti da rischio, le assicurazioni dovranno essere considerate estinte e i premi pagati rimarranno acquisiti dalla Società. Art. 6 Documenti prodotti dalla Società La Società rilascerà alla Contraente in occasione di ciascun versamento una quietanza relativa ai premi complessivamente versati accompagnata da un'appendi distinta facente parte integrante del presente contratto nella quale saranno elencati gli assicurati, i relativi capitali ed i premi. Eventuali rilievi sui dati evidenziati nell'appendice distinta dovranno essere comunicati alla Società entro trenta giorni dal ricevimento. In mancanza di rilievi l'appendice-distinta s'intenderà controllata e ritenuta esatta. Art. 7 Sinistro che colpisca più teste L'assicurazione comprende anche il sinistro che colpisca più assicurati a seguito di uno stesso evento accidentale. In tale caso l esposizione massima della Compagnia non potrà superare ,00. Art. 8 Beneficiari Beneficiari delle prestazioni garantite dal presente contratto sono i soggetti previsti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria oppure nel Contratto e/o Accordo e/o Regolamento Aziendale. In mancanza di previsione, beneficiari dell'assicurazione saranno: per il caso di morte, i soggetti indicati dall'assicurato stesso o - in mancanza di designazione - gli eredi testamentari o - in mancanza di testamento

5 - gli eredi legittimi; per il caso di invalidità permanente, l'assicurato stesso. La Contraente comunicherà alla Società la data della morte dell'assicurato. In caso di sopraggiunta invalidità valgono le norme di cui all'art.12. In ogni caso la Contraente fornirà la documentazione atta ad individuare con esattezza i beneficiari dell'assicurazione. Art. 9 Pagamenti della Società Per tutti ì pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa - direttamente o tramite la sua rappresentanza cui è assegnato il contratto - i documenti necessari a verificare l effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto, insieme alla richiesta di liquidazione. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'assicurato, debbono consegnarsi: - certificato di morte; - relazione medica sulle cause del decesso, redatta su apposito modulo, nonché l'ulteriore documentazione di carattere sanitario che venisse richiesta dalla Società (cartelle cliniche, esami medici, ecc.); - eventuale atto notorio dal quale risulti se l assicurato ha lasciato o meno testamento e l'indicazione degli eredi legittimi; - eventuale copia del testamento pubblicato. Per i pagamenti conseguenti ad accertata invalidità dell'assicurato si rimanda all'art. 11 lettera E). Ogni pagamento viene effettuato agli aventi diritto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa richiesta dalla Società, per il tramite della Contraente, presso la sede della Contraente. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso. Art. 10 Esclusioni dalla copertura per il caso morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. E esclusa soltanto la morte causata da: - attività dolosa del beneficiario; - partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi; - uso di veicoli o natanti in competizioni non di regolarità pura; - partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata solo alle condizioni stabilite dal competente Ministero e su richiesta della Contraente; - incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dello equipaggio. Art. 11 Condizioni che regolano il rischio di invalidità totale e permanente A) 1. Si intende colpito da invalidità permanente l'assicurato che, per sopravvenuta infermità o difetto fisico o mentale, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo permanente la propria capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle seguenti misure: - superiore al 66% la capacità lavorativa del Dirigente; ovvero: - a meno del 50% del normale, per gli assicurati che svolgano attività di lavoro subordinato sempreché tale evento abbia comportato la risoluzione del rapporto di lavoro. B) 1. Viene esclusa la copertura dei casi di invalidità causati da: - partecipazione dell'assicurato a fatti di guerra; - incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo. e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio. 2. La copertura viene inoltre esclusa in quei casi in cui l'assicurato abbia in corso pratiche per il riconoscimento dell'invalidità presso l'ente Previdenziale Obbligatorio di appartenenza, prima dell'ingresso in assicurazione e queste si siano poi concluse con esito positivo.

6 C) 1. Verificatasi l'invalidità dell'assicurato, la Contraente o l'assicurato stesso devono farne denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo di lettera raccomandata, specifica certificazione medica attestante il sopravvenuto stato d'invalidità ed il relativo grado (espresso in percentuale, con i criteri di cui al paragrafo A) punto 1, delle presenti Condizioni), nonché la documentazione medica a corredo di tale attestazione; la Società dovrà essere inoltre informata della contestuale esistenza di una pratica di riconoscimento dell'invalidità avviata presso l'ente Previdenziale Obbligatorio di appartenenza dell'assicurato. 2. La Società si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata di cui sopra. 3. Nei casi in cui l'invalidità sia stata riconosciuta dall'ente Previdenziale Obbligatorio di appartenenza dell'assicurato, si intenderà riconosciuta anche ai fini del presente contratto purché: - l'età dell'assicurato non sia superiore ai 70 anni; - la denuncia sia stata comunicata alla Società entro 60 giorni dall'avvenuto riconoscimento da parte dell'ente Previdenziale Obbligatorio. 4. Il decesso dell'assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato d'invalidità. 5. Ai fini della determinazione del capitale assicurato si fa riferimento alla prestazione garantita al momento della denuncia, di cui al punto 1 del presente paragrafo, o a momento della denuncia presentata all Ente Previdenziale Obbligatorio di appartenenza dell'assicurato in seguito alla quale tale Ente abbia riconosciuto l'invalidità. D) 1. A richiesta della Società, la Contraente e l'assicurato - sotto pena di decadenza di ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità - sono obbligati: - a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Società per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'assicurato; - a fornire tutte le prove che dalla Società fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l invalidità. 2. La Società si riserva comunque il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia. E) 1. Il pagamento del capitale assicurato verrà eseguito in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di riconoscimento dell'invalidità purché alla Società sia pervenuta tutta la documentazione necessaria ad eseguire il pagamento, decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori. Non sono comunque imputabili alla Società ritardi ad essa non ascrivibili. F) 1. Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Società, la Contraente o, su sua delega, l'assicurato hanno facoltà - entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione - di promuovere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione della Società, la decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dalla Contraente, o su sua delega, dall'assicurato ed il terzo scelto di comune accordo tra le parti. 2. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente dell'ordine dei Medici avente ubicazione ove risiede la Contraente; qualora la Contraente abbia delegato l'assicurato nella scelta del medico, la scelta del terzo medico - in caso di mancato accordo - sarà demandata al Presidente dell'ordine dei Medici avente sede ove risiede l'assicurato. 3. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore senza formalità di procedura. 4. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). 5. Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

7 G) 1. Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata di cui al paragrafo C) punto 1, la Contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione assicurativa dell'assicurato per il quale è in corso l'accertamento dell'invalidità, mentre la Società si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate; se "invalidità è riconosciuta dalla Società o dal Collegio Arbitrale di cui al paragrafo F), il pagamento del suddetto premio cessa definitivamente e la Società corrisponde le prestazioni garantite; se l'invalidità non viene invece riconosciuta la Contraente è tenuta a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità aumentati degli interessi di reintegro valuta, nella misura di cui alle Condizioni di Assicurazione. Art.12 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art.13 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.14 - Coassicurazione e delega L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art.15 - Clausola Broker Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l esecuzione del presente contratto ivi compreso il pagamento dei premi dell assistenza e della consulenza del broker incaricato ai sensi dell articolo 109 lett. B) del D.Lgs 209 del 7/9/2005. Il nominativo del broker verrà comunicato a seguito della selezione che Veneto Agricoltura espleterà. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell Assicurato dal broker incaricato. Art.16 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8 SEZIONE 3 SOGGETTI ASSICURATI, SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 Elenco Assicurati e somme assicurate L assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza, per le persone qui di seguito evidenziate e per i massimali indicati. Prog. Assicurato Sesso Data Nascita Età Capitale 1 Corrado Callegari m 06/09/ ,91 2 Terrabujo Carlo m 01/09/ ,91 3 Borella Elia m 07/02/ ,91 4 Censori Alessandro m 16/10/ ,91 5 Berto Paola f 28/10/ ,91 6 Disegna Luigino m 15/07/ ,91 7 Doldo Francesco m 22/06/ ,91 8 Norido Franco m 12/01/ ,91 9 Rossi Silvia f 04/09/ ,91 10 Spolaor Dino m 01/05/ ,91 11 Tealdo Emma f 08/04/ ,91 12 Mezzalira Giustino m 04/02/ ,91 13 Correale Santacroce Federico m 01/03/ ,91 14 Vita Domenico m 09/12/ ,91 15 Giannini Michele m 09/07/ ,91 Totali ,70 Art.2 Calcolo del premio Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella scomposizione del premio rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati. Prog. Assicurato Sesso Data Nascita Età Capitale Tasso Premio 1 Corrado Callegari m 06/09/ ,91 2 Terrabujo Carlo m 01/09/ ,91 3 Borella Elia m 07/02/ ,91 4 Censori Alessandro m 16/10/ ,91 5 Berto Paola f 28/10/ ,91 6 Disegna Luigino m 15/07/ ,91 7 Doldo Francesco m 22/06/ ,91 8 Norido Franco m 12/01/ ,91 9 Rossi Silvia f 04/09/ ,91 10 Spolaor Dino m 01/05/ ,91 11 Tealdo Emma f 08/04/ ,91 12 Mezzalira Giustino m 04/02/ ,91 13 Correale Santacroce m 01/03/ ,91 Federico 14 Vita Domenico m 09/12/ ,91 15 Giannini Michele m 09/07/ ,91 Totali ,70 Scomposizione del premio: Premio annuo imponibile Imposte TOTALE

9 Art.3 Riparto di coassicurazione Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate: Società Agenzia Percentuale di ritenzione Art.4 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ

10 ALLEGATO N. 1 ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO IN CASO DI MORTE E INVALIDITA TOTALE E PERMANENTE Età Tasso per mille Età Tasso per mille N.B Per il sesso femminile viene utilizzata la tariffa maschile con un ringiovanimento di 2 anni.

11 SCHEDA DI OFFERTA POLIZZA DI ASSICURAZIONE CASO MORTE E INVALIDITA PERMANENTE DIRIGENTI Si intende integralmente richiamato ed accettato il capitolato di polizza di assicurazione Caso Morte e Invalidità Permanente Dirigenti precedentemente riportato. La Società dichiara di presentare offerta : (selezionare solo l opzione scelta) Singolarmente In Associazione Temporanea d Impresa In Coassicurazione Con le seguenti Società Assicuratrice e con le quote percentuali rispettivamente indicate : Denominazione Società Mandataria/Delegataria Mandante/Coassicuratrice Mandante/Coassicuratrice Mandante/Coassicuratrice Percentuale di Ritenzione (%) Età anni N. Assicurati Sesso Capitali Assicurati Premio Netto F , F ,91 TOTALE FEMMINE ,73 Età anni N. Assicurati Sesso Capitali Assicurati Premio Netto M , M , M , M , M , M , M , M ,91 TOTALE MASCHI ,90 Premio annuo imponibile.= Imposte.= TOTALE.= In caso di impresa singola: DATA TIMBRO E FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE FORNITO DEI POTERI NECESSARI In caso di ATI o di coassicurazione:

12 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall art. 37 del D.Lgs. 163/2006. DATA TIMBRO E FIRMA MANDATARIA/DELEGATARIA TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE TIMBRO E FIRMA MANDANTE/COASSICURATRICE

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