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1 1 AGGIORNAMENTO ON LINE Formalità per la convocazione. L assemblea è convocata dall amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo dell adunanza e l elenco delle materie da trattare (2479-bis). L avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società [, diverse dalle società cooperative,] che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell avviso sono definite da leggi speciali. (4) Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell assemblea. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, (5) l assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipa all assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Le parole «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l assemblea» avevano sostituito le parole «L assemblea» ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Ai sensi dell art. 7, D.Lgs. 27/2010, le disposizioni si applicavano alle assemblee il cui avviso di convocazione fosse pubblicato dopo il 31 ottobre Fino a tale data continuavano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del medesimo D.Lgs. 27/2010. Successivamente le parole «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l assemblea è convocata dagli amministratori» sono state così sostituite dalle parole «L assemblea è convocata dall amministratore unico, dal consiglio di amministrazione» ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Le nuove disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio Periodo inserito dall art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Parole soppresse dall art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. La disposizione si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio 2013.

2 AGGIORNAMENTO ON LINE 2 (4) Periodo aggiunto dall art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Ai sensi dell art. 7, D.Lgs. 27/2010, le presenti disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del medesimo D.Lgs. 27/2010. (5) Le parole «previste per la convocazione,» hanno così sostituito la parola «suddette» ai sensi dell art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Ai sensi dell art. 7, D.Lgs. 27/2010, le presenti disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del medesimo D.Lgs. 27/ Seconda convocazione e convocazioni successive. Se all assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall articolo precedente, l assemblea deve essere nuovamente convocata (2376, 2484, n. 6). Salvo che lo statuto disponga diversamente, le assemblee delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, si tengono in unica convocazione alla quale si applicano, per l assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e quarto comma, nonché dell articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e per l assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo. Restano salve le disposizioni di legge o dello statuto che richiedono maggioranze più elevate per l approvazione di talune deliberazioni. Nell avviso di convocazione dell assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell avviso, l assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell articolo 2366 è ridotto ad otto giorni. In seconda convocazione l assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata [dai soci partecipanti], e l assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali. Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di [tanti soci che rappresentino] (4) più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello

3 3 AGGIORNAMENTO ON LINE stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all estero e l emissione delle azioni di cui al secondo comma dell articolo 2351 (5). Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato (6) almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (6). Comma sostituito dall art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Il secondo periodo è stato successivamente così sostituito dall art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. La formulazione del comma sopra riportata si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio 2013, ai sensi dell art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 91/2012. La formulazione del presente comma in vigore prima della modifica disposta dalla lettera a) del comma 1 dell art. 1, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91, e applicabile alle assemblee il cui avviso di convocazione fosse stato pubblicato dopo il 31 ottobre 2010, ai sensi dell art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 27/2010, era la seguente: «Se all assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall articolo precedente, l assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all unica convocazione si applichino, per l assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo». Fino alla data del 31 ottobre 2010 sono state applicate le disposizioni seguenti: «Se i soci partecipanti all assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta dall articolo precedente, l assemblea deve essere nuovamente convocata». Ultimo periodo aggiunto dall art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Il nuovo periodo si applica alle assemblee il cui avviso di pubblicazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio Parole soppresse dall art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Ai sensi dell art. 7, D.Lgs. 27/2010, le presenti disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del medesimo D.Lgs. 27/2010. (4) Parole soppresse dall art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27. Ai sensi dell art. 7, D.Lgs. 27/2010, le presenti disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del medesimo D.Lgs. 27/2010. (5) L espressione «e l emissione delle azioni di cui al secondo comma dell articolo 2351» ha sostituito la precedente «e l emissione di azioni privilegiate» ex art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

4 AGGIORNAMENTO ON LINE 4 (6) L art. 1, comma 4, lett. d), D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, ha sostituito le parole «con la presenza di tanti soci che rappresentino» con le parole «quando è rappresentato» e ha aggiunto infine le parole «, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea». Ai sensi dell art. 7, D.Lgs. 27/2010, le presenti disposizioni si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dalle corrispondenti disposizioni del medesimo D.Lgs. 27/ Assemblee speciali. Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi (2346, 2348), le deliberazioni dell assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie. Quando le azioni o gli strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata la legittimazione all intervento e al voto nella relativa assemblea è disciplinata dalle leggi speciali. Comma aggiunto dall art. 1, comma 3, D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Il presente comma si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio Limiti all emissione. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale (2430) e delle riserve disponibili risultanti dall ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società (2831), sino a due terzi del valore degli immobili medesimi. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere. I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi

5 5 AGGIORNAMENTO ON LINE multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività. (Omissis). Comma inserito dall art. 11, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 (G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, s.o. n. 208), con decorrenza dal 12 gennaio Comma così sostituito dall art. 32, comma 26, D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134). Il testo previgente così recitava: «Il primo e il secondo comma non si applicano all emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati». Comma dapprima aggiunto dall art. 15, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, e successivamente abrogato dall art. 11, comma 1, L. 28 dicembre 2005, n. 262 (G.U. 28 dicembre 2005, n. 301, s.o. n. 208), con decorrenza dal 12 gennaio Assemblea degli obbligazionisti. L assemblea degli obbligazionisti delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (2417, 2418); 2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito; 3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; 5) sugli altri oggetti d interesse comune degli obbligazionisti. L assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti. Si applicano all assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. Quando le obbligazioni sono ammesse al sistema di gestione accentrata la legittimazione all intervento e al voto nell assemblea degli obbligazionisti è disciplinata dalle leggi speciali.

6 AGGIORNAMENTO ON LINE 6 La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può partecipare alle deliberazioni. All assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza. Le parole «dagli amministratori» sono state così sostituite dalle parole «dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di gestione» dall art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. La modifica si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio Ultimo periodo aggiunto dall art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Il presente periodo si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio Comma così sostituito dall art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 18 giugno 2012, n. 91. Il presente periodo si applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1 gennaio Il testo vigore prima della sostituzione così recitava: «All assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i sindaci» ter. Progetto di fusione. L organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l eventuale conguaglio in danaro ; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l amministrazione delle società partecipanti alla fusione. Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate. Il progetto di fusione è depositato per l iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In

7 7 AGGIORNAMENTO ON LINE alternativa al deposito presso il registro delle imprese il progetto di fusione è pubblicato nel sito Internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione. Tra l iscrizione o la pubblicazione nel sito Internet (4) del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime. Ai sensi dell art. 6, comma 2, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, il conguaglio in danaro non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate, o in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile, salvo che la legge applicabile ad almeno una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera ovvero la legge applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera consenta il conguaglio in danaro in misura superiore. L art. 6, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, così recita: «Il progetto comune di fusione transfrontaliera comprende le informazioni di cui all articolo 2501-ter, primo comma, del codice civile. Da esso devono altresì risultare: a) la forma, la denominazione e la sede statutaria della società risultante dalla fusione transfrontaliera oltre che la legge regolatrice di questa e di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera; b) ogni modalità particolare relativa al diritto di partecipazione agli utili; c) i vantaggi eventualmente proposti a favore degli esperti che esaminano il progetto di fusione transfrontaliera e dei membri degli organi di controllo delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera; d) qualora ricorrano i presupposti di cui all articolo 19, comma 1, le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società risultante dalla fusione transfrontaliera; e) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull occupazione; f) le informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società risultante dalla fusione transfrontaliera; g) la data cui si riferisce la situazione patrimoniale o il bilancio di ciascuna delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera; h) se del caso, le ulteriori informazioni la cui inclusione nel progetto comune è prevista dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera; i) la data di efficacia della fusione transfrontaliera o i criteri per la sua determinazione». Comma così sostituito dall art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Il testo precedente così recitava: «Il progetto di fusione è depositato per l iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione». (4) Le parole «o la pubblicazione nel sito Internet» sono state inserite dall art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 22 giugno 2012, n quater. Situazione patrimoniale. L organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige, con l osservanza delle norme sul bilancio d esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferi-

8 AGGIORNAMENTO ON LINE 8 ta ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato nelsito Internet di questa. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione indicato nel primo comma, ovvero, nel caso di società quotata in mercati regolamentati, dalla relazione finanziaria semestrale prevista dalle leggi speciali, purché non riferita ad una data antecedente sei mesi dal giorno di deposito o pubblicazione indicato al primo comma. La situazione patrimoniale non è richiesta se vi rinunciano all unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. La parola «redige» così sostituisce le parole «deve redigere» ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123, che ha anche aggiunto le parole «ovvero pubblicato sul sito Internet di questa». Le parole da «del giorno del deposito o della pubblicazione» fino alla fine del comma così sostituiscono le parole «del giorno del deposito indicato nel primo comma» ai sensi dell art. 1, comma 2, lett. b), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Comma aggiunto dall art. 1, comma 2, lett. c), D.Lgs. 22 giugno 2012, n quinquies. Relazione dell organo amministrativo. L organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione. L organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Ai sensi dell art. 8, comma 1, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, nella relazione di cui al presente articolo devono altresì essere illustrate le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori. Comma aggiunto dall art. 1, comma 3, D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 123.

9 9 AGGIORNAMENTO ON LINE 2501-sexies. Relazione degli esperti. Uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla (4) vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni. Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica. L esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell articolo 64 del codice di procedura civile. Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell articolo La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto (5) di ciascuna società partecipante alla fusione. (6) L art. 9, D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108, così recita: «9. Relazione degli esperti. 1. La relazione di cui all articolo 2501-sexies del codice civile è redatta da uno o più esperti scelti fra i soggetti di cui all articolo 2409-bis, primo comma, del codice civile. Se la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è ammessa alla negoziazione in mercati regolamentati, l esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell apposito albo. 2. Se la società risultante dalla fusione transfrontaliera è una società per azioni o in accomandita per azioni, o società di altro Stato membro di tipo equivalente, l esperto o gli esperti di cui al comma 1 sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera.

10 AGGIORNAMENTO ON LINE La relazione di cui all articolo 2501-sexies del codice civile può essere redatta per tutte le società partecipanti alla fusione transfrontaliera da uno o più esperti indipendenti designati, su richiesta congiunta di tali società, ovvero abilitati, da una autorità amministrativa o giudiziaria in conformità della legge applicabile ad una delle società partecipanti alla fusione transfrontaliera o alla società risultante dalla fusione medesima. L autorità italiana competente alla designazione è il tribunale del luogo in cui ha sede la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera o risultante dalla stessa. Si applica in tal caso il comma 2. La relazione unica contiene le eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legge applicabile alle società partecipanti alla fusione transfrontaliera». La parola «redigono» così sostituisce le parole «devono redigere» ai sensi dell art. 1, comma 4, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Comma sostituito dall art. 5, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. (4) Ultimo periodo così sostituito dall art. 37, comma 32, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo prima della sosostituzione disposta dal D.Lgs. 39/2010 così recitava: «Se la società è quotata in mercati regolamentati, l esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell apposito albo.». (5) Le parole «e i possessori di altri strumenti che attribuiscono il diritto di voto» sono state inserite dall art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 22 giugno 2012, n (6) Comma aggiunto dall art. 1, comma 1, D.Lgs. 13 ottobre 2009, n Ai sensi dell art. 2, comma 1, D.Lgs. 147/2009, le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione septies. Deposito di atti. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni ove redatte indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l amministrazione e la revisione legale ; 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale. (4) I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa. (5)

11 11 AGGIORNAMENTO ON LINE Le parole «ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse,» sono state inserite dall art. 1, comma 5, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Le parole «con le relazioni, ove redatte» così sostituiscono le parole «con le relazioni» ai sensi dell art. 1, comma 5, lett. b), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Le parole «la revisione legale» hanno così sostituito le parole «il controllo contabile» ai sensi dell art. 37, comma 33, D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. (4) Numero così sostituito dall art. 1, comma 5, lett. c), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Il testo precedente così recitava: «le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell articolo 2501-quater». (5) Ultimi due periodi aggiuinti dall art. 1, comma 5, lett. d), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Opposizione dei creditori. La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall ultima delle iscrizioni previste dall articolo bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all iscrizione o alla pubblicazione prevista nel terzo comma dell articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l ultimo comma dell articolo Le parole «o alla pubblicazione» sono state inserite dall art. 1, comma 6, D.Lgs. 22 giugno 2012, n Incorporazione di società interamente possedute. Alla fusione per incorporazione di una società in un altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell articolo 2501-ter, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies. L atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell articolo ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell articolo 2501-septies. I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla

12 AGGIORNAMENTO ON LINE 12 società entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione di cui al terzo comma dell articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell articolo Le parole «le disposizioni dell articolo 2501-ter, terzo e quarto comma, nonché, quanto alla società incorporante, quelle dell articolo 2501-septies» così sostituiscono le parole «le disposizioni dell articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» ai sensi dell art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Le parole «o dalla pubblicazione» sono state inserite dall art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 22 giugno 2012, n bis. Incorporazione di società possedute al novanta per cento. Alla fusione per incorporazione di una o più società in un altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e septies, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. L atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell articolo 2501-septies, e che l iscrizione o la pubblicazione prevista dall articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata. Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell articolo Le parole «degli articoli 2501-quater, 2501-quinquies, 2501-sexies e 2501-septies» così sostituiscono le parole «dell articolo 2501-sexies» ai sensi dell art. 1, comma 8, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Le parole «dell articolo 2501-septies» e le parole «l iscrizione o la pubblicazione prevista» così sostituiscono rispettivamente le parole «dell articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2» e le parole «l iscrizione prevista» ai sensi dell art. 1, comma 8, lett. b), D.Lgs. 22 giugno 2012, n bis. Progetto di scissione. L organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell articolo 2501-ter ed inoltre l esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell eventuale conguaglio in danaro.

13 13 AGGIORNAMENTO ON LINE Se la destinazione di un elemento dell attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell ipotesi di assegnazione dell intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l obbligo di acquisto. Il progetto di scissione è depositato per l iscrizione nel registro delle imprese ovvero pubblicato sul sito Internet della società a norma dell articolo 2501-ter, commi terzo e quarto. Comma così sostituito dall art. 1, comma 9, D.Lgs. 22 giugno 2012, n Il testo precedente così recitava: «Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell ultimo comma dell articolo 2501-ter» ter. Norme applicabili. L organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies. La relazione dell organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa. Si applica alla scissione l articolo 2501-sexies; la situazione patrimoniale prevista dall articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.

14 AGGIORNAMENTO ON LINE 14 Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, primo e secondo comma, 2505-bis e 2505-ter. Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s intendono riferiti anche alla scissione. Le parole «la situazione patrimoniale prevista dall articolo 2501-quater e le relazioni previste dagli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies, non sono richieste» così sostituiscono le parole «la relazione ivi prevista non è richiesta» ai sensi dell art. 1, comma 10, lett. a), D.Lgs. 22 giugno 2012, n La parola «2505» è stata inserita dall art. 24, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n Le parole «primo e secondo comma,» sono state inserite dall art. 1, comma 10, lett. b), D.Lgs. 22 giugno 2012, n Nozione. Con il contratto di associazione in partecipazione l associante attribuisce all associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Qualora l apporto dell associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l unica eccezione nel caso in cui gli associati siano legati all associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Comma aggiunto dall art. 1, comma 28, L. 28 giugno 2012, n. 92.

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