RAPPORTO PER LA RICHIESTA DI UNA DEROGA ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL ART. 5 (DIRETTIVA 2009/147/CE) PER CACCIARE LO STORNO COMUNE

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1 RAPPORTO PER LA RICHIESTA DI UNA DEROGA ALLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL ART. 5 (DIRETTIVA 2009/147/CE) PER CACCIARE LO STORNO COMUNE (Sturnus vulgaris) NELL AMBITO DELL ART (C) DELLA STESSA DIRETTIVA INQUADRAMENTO BIOLOGICO Lo Storno è comune e ampiamente distribuito in Europa, migratore e/o parzialmente migratore in tutto il suo areale, con una popolazione stimata di di esemplari adulti in Europa (BirdLife International, scheda della specie sul web) e con un trend decrescente nella parte più settentrionale della suo areale orientale (più Francia e Turchia asiatica). Per quest ultimo motivo è stato inserito tra le specie classificate SPEC 3. Le sue popolazioni sono stabili o in aumento nel Sud e nell Est dell Europa. Lo Storno non è stato incluso tra le specie cacciabili nella prima versione della Direttiva Uccelli (79/409 CEE), ma nel 1994 (94/24/CE) è stato aggiunto alla lista di cui all allegato II/2 ed è, così, divenuto legalmente cacciabile in Portogallo, Spagna, Francia e Grecia. Da allora, all elenco dei Paesi nei quali è permessa la caccia allo Storno si sono aggiunti: Ungheria, Malta e Cipro (trattato di adesione, 2003), Bulgaria e Romania (UE Direttiva 2006/105/CE). Di tutti i Paesi del Mediterraneo, nei quali la caccia ricreativa allo Storno è una tradizione profondamente radicata nella cultura delle popolazioni rurali, solo l Italia rimane esclusa. Infatti l Italia non è riuscita a produrre tempestivamente la documentazione scientifica necessaria per richiedere il suo inserimento nell allegato II/2 insieme con i Paesi di cui sopra. Così i cacciatori italiani hanno perso l opportunità di avere lo Storno nella lista delle specie cacciabili. Questa anomalia è stata riconosciuta nel documento recentemente redatto da ISPRA (Andreotti, Serra e Spina 2011, Lo Storno, Sturnus vulgaris, in Italia: analisi e considerazioni circa l inserimento della specie nella lista delle specie di selvaggina cacciabili ai sensi della direttiva 2009/147/ CE allegato II/2). In questo rapporto ISPRA dice che non ci sono motivi per cui lo Storno non dovrebbe essere spostato nella lista di cui all allegato II/2 (Direttiva 2009/147/CE), visto che le condizioni in Italia sono uguali a quelle negli altri Paesi nei quali questo spostamento è già stato realizzato. *** 1

2 Pertanto, le considerazioni richiamate dal predetto documento consentono di valutare la sussistenza delle condizioni obiettive che permettono di cacciare lo Storno, per ora solo ex art. 9.1 lett. c) dir. 147/2009, a causa di meri motivi formali e legislativi europei, e sono qui riassunte in via esemplificativa, in assenza di aspetti di criticità, in riferimento all abbondanza della specie in Italia, allo stato di conservazione della popolazione e all entità del prelievo (base tecnica scientifica Rapporto ISPRA 2011). 1) L Italia è collocata in un area di transito e svernamento in riferimento al contesto europeo, per cui il prelievo avviene: a) su popolazioni numerose e meno vulnerabili rispetto ad altre meno abbondanti e/o situate in posizioni marginali all areale; b) su popolazioni che si trovano in condizioni ambientali ottimali e, dunque, meglio capaci di sopportare il prelievo venatorio. 2) L Italia ha una presenza di popolazioni nidificanti in buono stato di conservazione per il favorevole incremento demografico e per la significativa espansione dell areale. E così deve dirsi per le popolazioni estere che raggiungono la nostra penisola. 3) L Italia offre un sistema di caccia puntuale (in occasione dell applicazione del sistema in deroga solo da appostamento e col divieto di introduzione all interno dei cosiddetti dormitori), con oltre il 20% del territorio protetto anche rilevante ai fini agro-silvo-pastorali, per condizioni ottimali durante la stagione di caccia. 4) L Italia ha una situazione ambientale parimenti idonea a quella degli altri Stati membri dell Unione Europea dove la caccia allo Storno è già permessa. 5) L Italia è un Paese raggiunto dalle stesse popolazioni dello Storno che transitano o nidificano negli altri Stati interessati della medesima normativa che ora si richiede di introdurre, per motivi esclusivamente formali-legislativi, in via di deroga. 6) L Italia attuerebbe un prelievo venatorio di molto inferiore (v. sub. 5) a quello registrato negli altri Stati membri dell Unione Europea. 7) L Italia non viene ad incidere in alcun modo sulla conservazione delle altre specie protette, con particolare riferimento alle azioni intraprese presso quest ultima. *** 2

3 Sulla base di queste considerazioni, così presentate in via esemplificativa, nonché del rapporto ISPRA/febbraio 2011, si può concludere, in piena onestà intellettuale, che il prelievo della specie Storno rappresenta una sostanziale omogeneità gestionale per quanto riguarda l area geografica dell Europa mediterranea. Per cui, sulla base anche di altri dati di natura equipollente, ricavabili negli Stati membri dell Unione Europea interessati al prelievo della specie Storno, si può concludere di consentire l applicazione, in attesa dell inserimento nell All. II/2 Dir. n. 2009/147/CE, anche della applicazione della deroga ex art. 9.1 lett. c) della medesima Direttiva. L Italia chiederà l inserimento dello Storno comune nell Allegato II/2 ma, come misura temporanea per porre fine alla discriminazione subita dai cacciatori italiani, consentirà una deroga ai sensi dell articolo 9.1.c della direttiva 2009/147/CE. Tale deroga deve essere letta tenendo presente il fatto che tutte le condizioni necessarie per consentire la caccia ricreativa allo Storno in Italia sono già soddisfatte e lo Storno potrebbe quindi già oggi essere spostato nella lista di cui all allegato II/2 della succitata Direttiva. Inoltre, i dati raccolti sulla caccia in deroga allo Storno saranno utili per meglio valutare il suo futuro inserimento nell elenco dell Allegato II/2. Come misura temporanea, l Italia intende perciò emanare una deroga alla disposizione di cui all art. 5 (Direttiva 2009/147/CE) per cacciare lo Storno, Sturnus vulgaris, alle condizioni previste all art. 9.1 lett. c). MANCANZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE Come si è detto sopra, in Italia la caccia allo Storno (e ad altri passeriformi) ha una lunga tradizione. Nei tempi antichi i Passeriformi sono stati una fonte ampiamente sfruttata e prontamente disponibile di proteine animali per le popolazioni rurali. Al giorno d oggi non sono più una risorsa importante come cibo per i cacciatori, ma i Passeriformi cacciabili sono ancora abitualmente consumati dai cacciatori con le loro famiglie o gli amici in piatti della tradizione durante banchetti. Di solito i passeriformi sono cacciati da capanni permanenti o temporanei, con o senza l uso di uccelli da richiamo vivi. Senza deroga è impossibile per i cacciatori italiani abbattere gli Storni e utilizzarli come ingrediente 3

4 principale nelle tradizionali ricette. La Corte di Giustizia Europea nella sua sentenza nella causa C- 182/02 ha confermato che la caccia ricreativa può costituire un impiego misurato ai fini dell art lett. c) (Guidance Document on Hunting, ). Per garantire l uso giudizioso dello Storno in Italia, si terrà conto delle ricerche in corso sulla situazione delle popolazioni residenti e sulla migrazione. Ciò contribuirà a fornire una guida quando verranno fissati i futuri carnieri annuali e per valutare se la caccia allo Storno in Italia consenta il mantenimento delle popolazioni a un livello soddisfacente. Ove possibile sarà cercata la collaborazione tra cacciatori, gli istituti di ricerca e le stazioni di inanellamento. METODI, STAGIONE, REGOLE E CONTROLLI La caccia sarà consentita con il fucile (calibro 12 o inferiore), con massimo tre colpi, da capanni permanenti o temporanei, con o senza l uso di richiami vivi. La stagione sarà fissata dal 1 ottobre al 30 novembre. Il permesso sarà concesso soltanto ai cacciatori che hanno scelto il metodo di caccia di cui sopra, quale scelta esclusiva, nel momento in cui si raccolgono i carnet de chasse. Questo è un meccanismo di controllo obbligatorio ai sensi dell art della legge italiana sulla caccia (157/1992). Nel carnet de chasse il cacciatore registra i giorni di caccia (non più di 3 su 5 in una settimana, con silenzio venatorio nazionale il martedì e venerdì) e il carniere giornaliero. Nella domanda di permesso per la caccia allo Storno, il cacciatore dovrà comunicare non più di tre località nelle quali intenda posizionare il suo capanno (questo per aiutare gli agenti incaricati della vigilanza a monitorare la caccia in deroga). Insieme con il carnet de chasse, i cacciatori riceveranno una scheda sul quale registrare il carniere di Storni. In questo modulo il cacciatore registrerà ogni Storno abbattuto non appena sarà raccolto, scrivendo la data della giornata. Nella legge italiana sulla caccia (157/92) esistono già disposizioni che richiedono alle Regioni/Provincie di pubblicare, distribuire e raccogliere i carnet de chasse e di produrre una relazione al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (articolo 33, legge 157/92). Le Regioni e le Province hanno questa responsabilità, insieme a quella di pubblicare il calendario venatorio (entro il 15 giugno di ogni anno, art Legge 157/92) e di controllare i cacciatori e le attività di caccia sul campo. 4

5 NUMERO DI CACCIATORI Nel primo anno si calcola, a partire dai dati sul numero di cacciatori depositati presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali MIPAF, che circa di loro richiederanno il permesso di cacciare gli Storni. Il modulo per la raccolta dei dati verrà messo a disposizione dalle autorità Provinciali. Tutti i cacciatori italiani sono titolari di una licenza di caccia e dovranno comunicare alle autorità le località nelle quali intendono cacciare gli Storni. Per ottenere una licenza di caccia in Italia i candidati devono superare un esame scritto e colloqui con esperti su cinque materie: legge venatoria, armi e munizioni, zoologia e biologia della fauna selvatica (incluso il riconoscimento specie), ecologia ed agricoltura, pronto soccorso (art. 22 Legge 157/92). Così essi sono ben addestrati a riconoscere la specie. CARNIERE ANNUALE PICCOLE QUANTITA BirdLife International (2011) nella scheda della Specie Sturnus vulgaris (scaricato da il 01/07/2011), per la popolazione dello Storno fornisce una cifra complessiva di di individui maturi. Si può supporre che circa un terzo di questi sorvolerà l Italia durante la migrazione post-riproduttiva (quindi circa di individui maturi). Nel Guidance Document on Hunting, la stima della mortalità annuale dello Storno è di circa il 60%. Nello stesso documento si definisce piccola quantità l 1% della mortalità annuale per le specie in stato di cattiva conservazione e il 5% per quelle in buono stato di conservazione (no concern). Nel caso dello Storno abbiamo applicato un fattore di correzione del 3% della mortalità annuale totale. Da un semplice calcolo [( x60/100) x 3 = ] si arriva ad un carniere totale annuale di Storni, corrispondente alla Piccola Quantità. Poiché ci aspettiamo che cacciatori chiederanno il permesso di cacciare gli Storni, arriviamo ad un carniere individuale annuo di 36 capi. Naturalmente negli anni successivi tale valore sarà ricalcolato partendo dal numero reale di cacciatori che faranno domanda per questo permesso. Nella Legge Italiana (157/92) sulla caccia è previsto un limite di carniere giornaliero per i passeriformi migratori, che è di 20 o 30 capi a seconda delle leggi regionali. 5

6 Lo Storno europeo farà parte di questo limite, condividendo così la pressione di caccia con le altre specie. Come già si fa oggi, al termine della giornata di caccia il cacciatore registrerà sul carnet de chasse, nella riga riservata agli uccelli migratori, il numero totale di Storni abbattuti in quel giorno, che si sommerà a quello degli altri Passeriformi cacciabili, fino ad un massimo complessivo di 20 o 30 individui (vedi sopra per la spiegazione). RAPPORTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA L Italia produrrà un rapporto annuale alla Commissione Europea circa la caccia allo Storno comune sotto il regime di deroga. RISULTATI UTILI Ulteriori vantaggi dell'apertura di una stagione di caccia allo Storno potranno essere: mitigazione delle insoddisfazioni e dei conflitti circa i danni alle colture agricole; prevenzione dei problemi di salute pubblica derivanti dai dormitori urbani di questa specie; riduzione della pressione di caccia generale in quanto ci sarà una specie di più nell elenco di quelle cacciabili. 11 luglio 2011 FACE Italia 6

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