VADEMECUM DEL PESCATORE

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1 VADEMECUM DEL PESCATORE

2 VADEMECUM DEL PESCATORE

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4 Cari amici pescatori, sono lieto di presentare la nuova versione del Vademecum del Pescatore. E un aggiornamento della precedente edizione proposto senza il libretto segna-catture, già distribuito nel corso dell anno. Si è pensato di tenere separate le due brochure per ragioni di praticità e di risparmio. Il segna-catture infatti non dovrebbe essere soggetto a cambiamenti nei prossimi 2 o 3 anni mentre uno strumento di informazione diretta come il Vademecum soggetto ai mutamenti della normativa, necessita di essere ristampato più di frequente. Rispetto alla versione precedente il nuovo Vademecum viene proposto unendo tra loro argomenti simili, prima sparsi nei vari capitoli. È stata aggiornata la normativa, includendo le varie determinazioni adottate dalla Consulta sulla Pesca negli ultimi anni e dal Commissariato Italiano per la pesca nelle acque italosvizzere. Mi auguro che questa guida, nella sua nuova veste, possa esservi ancora più utile della precedente, che già aveva raccolto ampi consensi divenendo un manuale di facile consultazione nella pratica piscatoria, fedele compagna delle belle giornate trascorse a pescare in mezzo alla natura del nostro territorio. buona continuazione! Bruno Specchiarelli Assessore all Agricoltura - Caccia - Pesca 5

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6 1. LA LICENZA DI PESCA DOCUMENTI PER IL RILASCIO L esercizio della pesca nelle acque interne della provincia di Varese è disciplinata dalla Legge Regionale n. 31 del e relativo Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003 e s.m.i. L esercizio della pesca nel lago Maggiore, fiume Tresa e lago Ceresio è disciplinata dalla Legge n. 530 del Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la pesca nelle acque italo - svizzere. Le licenze di pesca nelle acque interne della provincia sono: di tipo A che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell art. 11 del RR. 9/2003. Ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio. di tipo B che autorizza la pesca dilettantistica. Ha validità di anni 10 (dieci) dalla data di rilascio. Per ottenere la licenza di tipo B occorre presentarsi agli sportelli di Piazza Libertà 1 - Varese muniti della seguente documentazione: a) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale di euro 22,72 effettuato sul c.c.p. n intestato alla Regione Lombardia - Tassa di concessione per la pesca - Servizio Tesoreria - Via Pirelli Milano; b) ricevuta del versamento di Euro 10,00 sul c.c.p. n intestato alla Provincia di Varese - Ufficio Pesca - Piazza Libertà Varese - in- 7

7 dicando la seguente causale: Licenza di pesca ; c) n. 1 (una) foto tessera di data recente; d) n. 2 (due) marche da bollo da Euro cadauna (una da apporre sulla domanda e una sulla licenza di pesca); e) Fotocopia carta d identità o patente di guida e codice fiscale. f) Versamento di Euro 30,00 sul c.c.p. n intestato a F.I.P.S.A.S - Sezione di Varese - Via Speri della Chiesa n Varese qualora si intenda pescare nelle acque con diritto esclusivo FIPSAS. La domanda potrà essere anche inoltrata tramite il servizio postale; in tal caso la licenza verrà spedita. La licenza di pesca dilettantistica di tipo B è rilasciata dalla Provincia di residenza e ogni anno deve essere rinnovata mediante versamento di Euro 22,72 sul bollettino regionale. Esiste un permesso turistico di pesca dilettantistica, con validità di 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l esercizio della pesca in tutte le acque della provincia di Varese. Consiste nella sola ricevuta del versamento effettuato dal titolare in misura di Euro 5,00 sul c.c.p. n intestato alla Provincia di Varese - Ufficio Pesca. è valido esclusivamente sul territorio della provincia di Varese, per i soli residenti in Italia. Per poter pescare nelle acque con diritto esclusivo F.I.P.S.A.S., occorre effettuare il versamento di Euro 7,00 sul c.c.p. n intestato a F.I.P.S.A.S. Sezione di Varese - Via Speri della Chiesa n Varese con causale: Permesso turistico pesca acque interne. Il versamento è valido per 15 giorni. Anche questo permesso vale per i soli residenti in Italia. 8 di tipo D per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi ed i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo B. Ha validità di mesi 3 (tre) dalla data del rilascio. Consiste in un autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Varese (art. 1, lettera m), comma 7 del R.R. n. 4 del

8 Occorrente: 2 marche da bollo da Euro14,62, una foto formato tessera e fotocopia di un documento d identità. Per il rilascio occorre presentarsi direttamente agli sportelli della Provincia di Varese - Ufficio Pesca. Non sono tenuti all obbligo della licenza, i minori di anni 13 (tredici) purchè esercitino la pesca in Lombardia con l uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. La sola tassa di concessione regionale per l esercizio della pesca dilettantistica di tipo B con l uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami, non è dovuta per i cittadini residenti nel territorio italiano nei seguenti casi: - età inferiore ai 18 (diciotto) anni (la tassa non è dovuta fino al compimento del 18 anno di età; per la validità della licenza dopo il compimento del 18 anno è necessario il versamento della tassa anche per le licenze rilasciate prima del giorno del compimento del 18 anno); - età superiore ai 65 (sessantacinque) anni (la tassa è dovuta fino al compimento del 65 anno; pertanto dovrà essere versata anche da quei soggetti per i quali il termine di validità della licenza cade dopo il compimento del 65 anno). - portatori di handicap fisico di cui all art. 3 della L. n. 104/1992 che esercitino la pesca con l uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza di pesca non è possibile rilasciare un duplicato del documento, bensì è necessario il rilascio di una nuova licenza, a seguito di presentazione della domanda completa della documentazione prescritta e sopra elencata. Gli ultra 65 enni esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa, possono esercitare la pesca con l uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. 9

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10 2. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE DELLA PROVINCIA AI SENSI DELL ART. 137 DELLA L.R. n 31/2008 SULLA PESCA Ai fini della pesca le acque della Provincia di Varese sono così classificate: TIPOLOGIA ACQUE DI TIPO A ACQUE DI TIPO B ACQUE DI TIPO C CORPO IDRICO LAGO MAGGIORE LAGO CERESIO LAGO DI VARESE LAGO DI COMABBIO LAGO DI MONATE Tutte le acque che non sono classificate né di tipo A né di tipo C LAGO DI GHIRLA, fino alla diga di regolazione LAGO DI GANNA LAGO DELIO LAGO DI BRINZIO FIUME BARDELLO FIUME OLONA, a valle del ponte di Vedano FIUME TRESA TORRENTE ACQUANEGRA CANALE BRABBIA FONTANILE DI SAN GIACOMO FIUME TICINO, asta principale, rami collegati e canali 11

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12 3. DISPOSIZIONI PER LA PESCA NELLE ACQUE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO - ELVETICA: LAGO MAGGIORE, LAGO CERESIO, FIUME TRESA ( - legislazione acque italiane) Il lago Maggiore, il lago Ceresio ed il fiume Tresa sono soggetti alle disposizioni della Convenzione Italo-Elvetica sulla pesca approvata con Legge n. 530 del , in quanto acque internazionali. Il posto di pesca spetta al primo occupante. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si posizionino a una distanza di rispetto di almeno dieci metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. Si invita inoltre il pescatore che intenda esercitare la propria attività in acque con diritti esclusivi, ad uniformarsi sui regolamenti emanati dalla F.I.P.S.A.S. o dal proprietario della riserva di pesca. 13

13 3.1 PESCARE NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE dal confine svizzero fino a Sesto Calende vecchia ferreria Occorrente: licenza di pesca di tipo B, inoltre: - Tessera FIPSAS dal confine svizzero fino a Monvallina. - Da Monvallina a Ispra occorre il permesso del proprietario (02/ ). - Da Ispra fino a Ranco zona libera Quassa. - Ranco e Angera uso civico. Per i non residenti occorre il permesso. - Lisanza zona libera. La pesca da riva è consentita durante l arco delle 24 ore; da barca è consentita da un ora prima dell alba ad un ora dopo il tramonto. Dal 1 gennaio 2012 è in vigore il nuovo regolamento per la pesca nelle acque soggette alla Convenzione Italo-elvetica. 14 Attrezzi di pesca consentiti: Attrezzi di pesca consentiti: Canna con o senza mulinello: Consentita la pesca con un massimo di 2 canne con non più di 10 ami. Da riva per tutto l arco delle 24 ore. Da barca è vietata da un ora dopo il tramonto a un ora prima dell alba. Lanzettera: Proibita. Bilancino: proibito fino a nuovo provvedimento della Commissione Nassetta: Misura minima 6-8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm. Bottiglia Gli Attrezzi sopra elencati, e cioè nassetta e bottiglia, con l esclusione di lanzettera e bilancino sempre vietati, sono permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca, alborella esclusa. Le altre specie vanno

14 immediatamente rilasciate in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e Lugano, è sempre vietato. Guadino: Diametro variabile, da usare solo per estrarre dall acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti. Molagna: Attrezzo consentito per la pesca alla trota, con un massimo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo, proibita durante il periodo di divieto della Trota ( 26/09-20/12). Tirlindana: Attrezzo consentito per la pesca al Salmerino, Luccio, Persico, Agone, con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo. Canna usata alla traina sino ad un massimo di 6 canne per imbarcazione. Durante il divieto della trota è consentito un numero massimo di due canne senza downrigger per imbarcazione. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 metri. Cavedanera: Proibita durante il periodo di divieto della Trota; durante il periodo di divieto del Pesce persico, è consentito l uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m. Consentita con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo. Consentito l uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è sei. Gli attrezzi della categoria Tirlindana sono proibiti da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima dello spuntare del sole. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l' attrezzo stesso PESCA ALL ALBORELLA La pesca all alborella, nelle acque del lago Maggiore, è sempre vietata. A norma dell art.5 del Regolamento di applicazione in vigore dal , non è consentito l utilizzo e la detenzione di pesci vivi da utilizzare quale esca che non appartengano alla comunità ittica del Lago Maggiore e di Lu- 15

15 gano o di qualsivoglia specie soggetta a specifiche misure protettive o restrittive. Ne consegue che è vietato l utilizzo della alborella come esca viva e anche la sua detenzione PESCA ALL AGONE - VIETATA (ord. 05/08 commissario italo svizzera) Ogni anno il commissario emette ordinanza per regolamentare la pesca all agone. Contattare l ufficio Pesca della Provincia di Varese ZONE DI DIVIETO DI PESCA E TUTELA ITTICA LAGO MAGGIORE "La Bozza (ord. 07/88) zona costiera a canneto nei territori comunali di Brebbia e di Ispra. Dal fronte del canneto, la pesca dilettantistica è vietata per una profondità di 20 m, mentre la pesca professionale per 50 m. "La Bruschera" (ord. 04/07) in Comune di Angera nell'insenatura comprendente l'isolino Partegora. Nell oasi è consentita unicamente la pesca con una sola canna per pescatore, con o senza mulinello, esclusivamente da riva. Foce del Fiume Tresa (ord. 06/06) con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami; Foce del Torrente Giona (ord. 06/06) divieto di pesca permanente nel tratto compreso tra la foce nel lago Maggiore e la seconda briglia a monte del museo, per una lunghezza di circa 340 m LIMITI DI CATTURA NEL LAGO MAGGIORE (ord. 04/99) n. 10 capi al giorno complessivi di salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui soltanto 5 trote; n. 25 capi al giorno di persico; 16

16 3.2 PESCARE NELLE ACQUE DEL LAGO CERESIO Occorrente: licenza di pesca di tipo B acque libere da diritti esclusivi di pesca. La pesca da riva è consentita durante l arco delle 24 ore, da barca è consentita da un ora prima dell alba ad un ora dopo il tramonto. Lanzettera: Proibita. Bilancino: consentito con le limitazioni contenute nella tabella 4, punto 8.1 e note 6 e 7 del Regolamento di Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque Italo-Svizzere del Nassetta: Misura minima 6-8 mm, altezza massima 50 cm, diametro massimo 25 cm. Bottiglia Gli Attrezzi sopra elencati, e cioè nassetta, bottiglia e bilancino, con l esclusione della lanzettera, sono permessi esclusivamente per la cattura del "pesce bianco" da esca, alborella esclusa. Le altre specie vanno immediatamente rilasciate in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca che non appartengono alla comunità ittica dei laghi Maggiore e Lugano, è sempre vietato. Guadino: Diametro variabile, da usare solo per estrarre dall acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti. Molagna: Attrezzo consentito per la pesca alla trota, con un massimo di 20 esche, artificiali o naturali, per attrezzo, proibita durante il periodo di divieto della Trota (26/09-20/12). Tirlindana: Attrezzo consentito per la pesca al Salmerino, Luccio, Persico, Agone, con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo. Canna usata alla traina sino ad un massimo dii 6 canne per imbarcazione. Durante il divieto della trota è consentito un numero massimo di 17

17 due canne senza downrigger per imbarcazione. Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 metri. Cavedanera: Proibita durante il periodo di divieto della Trota; durante il periodo di divieto del Pesce persico, è consentito l uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m. Consentita con un massimo di 8 esche, naturali o artificiali, per attrezzo. Consentito l uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è sei. Gli attrezzi della categoria Tirlindana sono proibiti da un'ora dopo il tramonto ad un' ora prima dello spuntare del sole. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l' attrezzo stesso PESCA ALL ALBORELLA: VIETATA La pesca all alborella, nelle acque del lagoceresio, è sempre vietata. A norma dell art.5 del Regolamento di applicazione in vigore dal , non è consentito l utilizzo e la detenzione di pesci vivi da utilizzare quale esca che non appartengano alla comunità ittica del Lago Maggiore e di Lugano o di qualsivoglia specie soggetta a specifiche misure protettive o restrittive. Ne consegue che è vietato l utilizzo della alborella come esca viva e anche la sua detenzione ZONE DI DIVIETO DI PESCA E TUTELA ITTICA LAGO CERESIO Canneto di Lavena a Ponte Tresa (ord. 06/88) nel Comune di Lavena Ponte Tresa, dall'inizio dello stretto di Lavena (Stabile Vecchia Filanda), fino al termine (Stabile Crotto del Bagat). Dal fronte del canneto è vietata la pesca dilettantistica, sia da riva che da natante, per una profondità di 20 metri dal fronte del canneto; è inoltre vietata la pesca professionale per una profondità di 30 metri dal fronte del canneto e gli attrezzi dovranno essere posti perpendicolarmente rispetto al fronte del canneto stesso (ord. Commissario italo Elvetico n. 06/88). 18

18 3.2.3 PERIODI DI DIVIETI DI PESCA E MISURE MINIME CONSENTITE SUL LAGO MAGGIORE E SUL LAGO CERESIO PERIODO DI DIVIETO MISURE SPECIE Inizia e termina MINIME alle ore cm Trota nel Lago 26/09-20/12 30 Salmerino 15/11-24/01 25 Coregone Lavarello 15/11-24/01 30 Coregone Bondella 15/11-24/01 25 Coregone sp. 15/11-24/01 30 Luccio nel Lago Maggiore 15/03-30/04 40 Luccio nel Lago Ceresio 15/03-30/04 45 Persico 01/04-31/05 18 Persico Trota 01/05-30/06 20 Lucioperca 01/04-31/05 40 Carpa 01/06-30/06 30 Agone Sempre vietato 20 Tinca 01/06-30/06 25 Pigo 01/05-31/05 Non c è misura Barbo 15/05-15/06 Non c è misura Alborella Sempre vietata Anguilla Non c è periodo 40 19

19 3.2.4 MODALITÀ DI PESCA VIETATE È vietato pasturare con la larva di mosca carnaria ad eccezione della zona sperimentale individuata con ordinanza n 07/09 del Commissariato Italoelvetico. È vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive nonché della corrente elettrica. È pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio a onde. Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca. È vietato catturare i pesci con le mani. Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca. È vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, degli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso. Nello stretto di Lavena è comunque consentita la pesca con l uso della sola canna, evitando qualsiasi ostacolo fisso che possa impedire il libero transito dei pesci. È vietata la pesca a strappo. Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari. Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea. 20

20 3.3 PESCARE NEL FIUME TRESA - ACQUA DI TIPO C Occorrente: licenza di pesca di tipo B con regolare versamento della Tassa di Concessione Governativa. Acque libere da Diritti Esclusivi di Pesca dal Ponte della Dogana in comune di Lavena Ponte Tresa fino al Ponte di Ferro in località Biviglione, in comune di Luino; Da tale ponte fino alla foce nel lago Maggiore è Diritto Esclusivo F.I.P.S.A.S. e pertanto è necessario aver provveduto al versamento della quota F.I.P.S.A.S. La pesca sul fiume Tresa è consentita tutto l anno. Attrezzi di pesca consentiti: Su tutto il fiume, compresa la Diga di Creva, la pesca è consentita con il solo utilizzo di una canna, armata con un massimo di 5 ami da terra. È vietata la pesca da natante. Dal Ponte della Dogana fino alla chiusa di regolazione è consentito l uso anche degli attrezzi della categoria Cattura di pesci da esca. Il bilancino È consentito con le limitazioni contenute nella tabella 4, punto 8.1 e note 6 e 7 del Regolamento di Applicazione della Convenzione per la pesca nelle acque Italo-Svizzere del La pesca notturna è permessa con una sola canna per pescatore, armata con un massimo di 5 ami dal Ponte della Dogana fino alla chiusa di regolazione. La pesca notturna è inoltre consentita, limitatamente per anguille e bottatrici, nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della Diga di Creva fino al Ponte di Ferro in località Biviglione e nel bacino artificiale stesso. Su tutto il fiume è vietata la pasturazione e l impiego come esca di sangue o di uova di pesce di qualsiasi tipo. È consentito l uso del cagnotto o larva di mosca carnaria ma ne è vietata la pasturazione. 21

21 Limiti di catture: le catture massime consentite per pescatore, per giornata sono costituite da massimo 3 capi di salmonidi nonché 5 kg di altre specie, fatta eccezione per il Gardon PESCA ALL ALBORELLA: VIETATA La pesca all alborella, nelle acque del Tresa è sempre vietata, secondo i contenuti della ordinanza n 2/12 del Commissariato italiano per la Convenzione Italo-svizzera sulla pesca. A norma dell art.5 del Regolamento di applicazione in vigore dal , non è consentito l utilizzo e la detenzione di pesci vivi da utilizzare quale esca che non appartengano alla comunità ittica del Lago Maggiore e di Lugano o di qualsivoglia specie soggetta a specifiche misure protettive o restrittive. Ne consegue che è vietato l utilizzo della alborella come esca viva e anche la sua detenzione ZONE DI DIVIETO DI PESCA E TUTELA ITTICA: Divieto di pesca nel tratto Argine Lungo Tresa - Piazza Europa - Piazza Mercato (ord. 03/09) Foce del Fiume Tresa (ord. 06/06) ma con possibilità di pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna armata con non più di 5 ami; Divieto di pesca dal Ponte della Dogana (ord. Comunale n. 97/09) PERIODI DI DIVIETO Nel tratto di fiume a monte dello sbarramento della Diga di Creva e nel bacino artificiale stesso valgono i divieti di pesca del lago Ceresio; Nel tratto a valle della Diga di Creva fino alla foce valgono i divieti del lago Maggiore. I periodi di divieto iniziano alle ore del primo giorno e cessano alle dell ultimo giorno.

22 Il periodo di divieto della trota (qualsiasi specie) è fissato dal 30/09 al 15/03 per l intero fiume, vale a dire dal Ponte della Dogana di Ponte Tresa fino alla foce nel lago Maggiore MISURE MINIME CONSENTITE SUL FIUME TRESA Trote 22 Salmerini 25 Coregoni 30 Luccio 45 Persico 18 Persico trota 20 Lucioperca 40 Carpa 30 Tinca 25 Anguilla 40 Barbo 20 Pigo 20 23

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24 4. DISPOSIZIONI PER LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO B L.R. 31/ RELATIVO REGOLAMENTO PIANO ITTICO PROVINCIALE PER LA PESCA Sono acque di tipo B, tutti i torrenti e fiumi ad esclusione di quelli qui di seguito elencati: fiume Bardello, fiume Olona a valle del Ponte di Vedano, torrente Acquanegra, canale Brabbia, fontanile di San Giacomo, fiume Ticino (asta principale, rami collegati e canali). Le acque sopra elencate sono di tipo C. Nelle acque di tipo B non è consentita la pesca da natante. 25

25 4.1 PESCARE NEI TORRENTI 26 Occorrente: licenza di pesca di tipo B - Tessera FIPSAS. Attrezzi consentiti: È consentita la pesca esclusivamente da riva con una sola canna armata con un massimo di tre esche, naturali o artificiali, per pescatore. Il divieto di pesca nelle acque di tipo B inizia un ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre e termina un ora prima dell alba dell ultima domenica di febbraio, rispettando comunque i periodi di divieto delle singole specie, riportati nello schema sottostante. È vietato: utilizzare o detenere larva di mosca carnaria; pasturare in qualsiasi forma; pescare dai ponti; Quantità massima consentita di pesce per giornata di pesca a pescatore: a) n. 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini e carpione, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di: - 1 capo di Trota Marmorata; - 2 capi di Temolo; - 3 capi di Carpione; b) 2 capi di Luccio c) Fino ad un massimo di n. 25 capi di Pesce Persico (Decreto n. 11 del ); d) 500 g. complessivi per Alborella, Vairone, Triotto (Piano Ittico cap. 18.4) e) 5 kg di pesce complessivi, comprese le specie di cui alle lettere precedenti;

26 4.2 MISURE MINIME E PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE ACQUE DI TIPO B SPECIE PERIODO DI DIVIETO MISURE MINIME cm Trota marmorata 1 domenica di ottobre / ultima di febbraio 40 Trota fario 1 domenica di ottobre / ultima di febbraio 22 Trota iridea 1 domenica di ottobre / ultima di febbraio 18 Coregoni 1 domenica di ottobre / ultima di febbraio 30 Persico 1-4 / Luccio Ultima domenica di febbraio 60 / 15-4 Tinca 1-5 / Carpa 1-5 / Barbo 1-5 / Pigo 1-4 / Alborella 1-5 / Cavedano 1-5 / Savetta 1-4 / Vairone 1-4 / Persico 1-4 / Triotto 1-5 / Persico trota 15-4 / Lucioperca 15-3 / Salmerino alpino 1 domenica di ottobre / ultima di febbraio 30 27

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28 5. DISPOSIZIONI PER LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO C L.R. 31/ RELATIVO REGOLAMENTO PIANO ITTICO PROVINCIALE PER LA PESCA Sono acque di tipo C: lago di Ghirla fino alla diga di regolazione, lago di Ganna (Zona di divieto di pesca), lago Delio, lago di Brinzio (diritto esclusivo di pesca), fiume Bardello, fiume Olona - tratto a valle del ponte di Vedano Olona fino al confine con la provincia di Milano, fiume Tresa, torrente Acquanegra, canale Brabbia, fontanile di San Giacomo, fiume Ticino (asta principale, Rami collegati e canali). La pesca in queste acque è aperta tutto l anno. 29

29 5.1 PESCARE NEL FIUME TICINO (ASTA PRINCIPALE, RAMI COLLEGATI E CANALI) ACQUA DI TIPO C Occorrente: - Licenza di pesca - Tessera FIPSAS / Tessera APS Crippa - rivolgersi ogni mercoledì sera dalle alle presso la sede di Via Albania n. 19 a Somma Lombardo. Per conoscere il proprietario del diritto di pesca contattare i due gestori del fiume Ticino. - Tessera ARCI PESCA limitatamente al canale industriale, contattare il Presidente dell Arci Pesca al 347/ La pesca da natante è consentita dall uscita dal lago Maggiore fino a Porto della Torre. Attrezzi consentiti: tirlindana o timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali; bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 montata su palo di manovra, di maglia non inferiore a 10 mm, consentita esclusivamente da riva; un utilizzo massimo di tre canne lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole, artificiali o naturali occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai 10 m. Sul fiume Ticino valgono le misure minime, i periodi di divieto e i limiti di cattura del lago di Varese. È consentita la pesca all Alborella. 30

30 5.1.1 ZONE DI DIVIETO DI PESCA NEL FIUME TICINO Fiume Ticino Diga della Miorina: in Comune di Golasecca, tratto da 770 m a monte (in corrispondenza del confine comunale tra Golasecca e Sesto Calende) della diga della Miorina, fino a 500 m a valle della stessa. Diga di Porto della Torre: dal cancello a valle dell incubatoio F.I.P.S.A.S. alla diga di Porto della Torre, per una lunghezza di circa 300 m. Diga di Crocetta del Pan Perduto: in Comune di Somma Lombardo, per 100 m a valle. Canale Industriale Tratto di circa 300 m a monte della centrale dell ENEL di Vizzola Ticino sino alla confluenza con il ramo principale (Decreto n. 19 del 24/04/2007) Tratto di circa 150 m a valle della centrale ENEL di Vizzola Ticino (Decreto n. 62 del 12/09/2007) Scaricatore del Canale Industriale Presso la spiaggia in Località Maddalena, intero canale per una lunghezza di circa 860 m. Bacino di carico dei canali Villoresi e Industriale Intero bacino di carico delle opere di presa consortili del Panperduto in Comune di Somma Lombardo, a partire dai 50 metri a monte della presa (Decreto n. 25 del 16/02/2009) 31

31 5.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL LAGO DI GHIRLA ACQUA DI TIPO C 32 Le norme che seguono sono integrative e di tipo restrittivo rispetto al quadro regionale e provinciale che resta comunque vigente ed al quale bisogna riferirsi per quanto non espressamente riportato: è consentito l uso di un massimo di due canne; non è consentito l uso del bilancino; è consentita la detenzione e l uso della pastura per un massimo di 500 g. costituita esclusivamente da mais e da sfarinati e da loro derivati (es. polenta); è vietata la pesca a fondo con sfarinati, mais e boiles durante il periodo di riproduzione della Carpa (1 maggio - 30 giugno); è consentita la pesca notturna esclusivamente alle seguenti specie ittiche: Anguilla, Bottatrice, Tinca, Siluro, Pesce gatto e Carassio; Vietato l uso di qualunque tipo di imbarcazione compreso il ciambellone o belly - boat, per svolgere l attività di pesca ( Decreto n. 11 del ); sul lago di Ghirla la pesca alla Carpa (carpfishing - Delibera di Giunta Provinciale n. 251del ) diurna da riva, è possibile su tutto il bacino senza il supporto dell imbarcazione e nel rispetto della vigente normativa; Per quanto riguarda i limiti di cattura giornaliera si prevedono: un (1) solo Luccio di misura non inferiore a 60 cm con prelievo consentito esclusivamente dal 1 maggio al 30 settembre; otto (8) Persici di misura non inferiore a cm 18; tre (3) Trote di misura non inferiore a cm 30. Sulla base dell andamento delle specie ittiche la Giunta Provinciale può modificare le disposizioni sopra riportate.

32 5.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PESCA NEL LAGO DI VARESE (ACQUA DI TIPO A) L.R. 31/ R.R. 9/2003 E PIANO ITTICO PROVINCIALE Occorrente: Licenza di Pesca Tessera FIPSAS per pescare da riva Tessera Cooperativa Pescatori Lago Varese per pescare da imbarcazione - Via Pescatori 3 - Calcinate del Pesce - Varese - tel: 0332/ Attrezzi consentiti: Ogni pescatore può utilizzare fino a tre canne, con o senza mulinello, armate con un solo amo, esca unica (Decreto Provinciale 36/2008), occupando uno spazio operativo massimo di 10 m. La pesca notturna è consentita solo da riva esclusivamente alle seguenti specie ittiche: Anguilla, Bottatrice, Tinca, Carpa, Siluro, Pesce gatto e Carassio. Limiti di Catture per giornata: a) n. 6 capi complessivi di salmonidi (Trote di tutte le specie, Salmerini e Carpione, ad eccezione dei Coregoni) col limite tassativo di: - 1 capo di Trota Marmorata; - 2 capi di Temolo; - 3 capi di Carpione; a) 2 Lucci; b) 25 capi di Persico; c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie sopra indicate; d) 500 g. complessivi di Vairone e Triotto; È vietata la pesca all Alborella; È vietato detenere sia per la pastura che per esca, più di 500 gammi di larva di mosca carnaria; È vietato l uso di esca viva (pesciolino vivo) durante le ore notturne (Decreto n. 87 del 28/12/2009). È vietato l uso del sangue solido. 33

33

34 5.3.1 PERIODI DI DIVIETO E MISURE MINIME NELLE ACQUE DEI LAGHI DI VARESE, COMABBIO E MONATE E FIUME TICINO SPECIE PERIODO DI DIVIETO MIS. MIN. cm Trota marmorata 1 domenica di ottobre e ibridi / ultima di febbraio 40 Trota fario 1 domenica di ottobre / ultima di febbraio 22 Trota iridea Sempre consentita 18 Trote autoctone e salmerino alpino nei laghi sub-alpini / Coregoni / Persico 01-4 / Luccio 01-2 / Tinca 01-5 / Carpa 01-5 / Barbo 01-5 / Anguilla Sempre consentita 50 Pigo 01-4 / Alborella 01-5 / Cavedano 01-5 / Savetta 01-4 / Vairone 01-4 / Triotto 01-5 / Persico trota 15-4 / Lucioperca 15-3 /

35 5.3.2 ZONA DI PROTEZIONE E TUTELA ITTICA CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA NEL LAGO DI VARESE Lago di Varese Foce Tinella Gavirate Tratto prospiciente la foce del torrente Tinella 150 m a monte e 100 m a valle, per una profondità di 100 m. 36

36 5.3.3 LA PESCA ALLA CARPA SUL LAGO DI VARESE (Delibera di Giunta Provinciale n. 251 del ) È possibile la pesca alla Carpa da riva, diurna o notturna, senza ausilio di imbarcazione, su tutto il litorale del lago di Varese, ad esclusione del periodo di divieto dal 1 maggio al 30 giugno, con tre canne. Pescando da riva senza l ausilio della barca occorrono la licenza di pesca tipo B in regola con i relativi versamenti e il permesso rilasciato dalla F.I.P.S.A.S. La pesca alla Carpa con l uso dell imbarcazione è consentita da un ora prima del tramonto ad un ora dopo l alba, esclusivamente nelle zone indicate, ad esclusione dell area di pesca notturna alla Carpa compresa tra la località Pizzo di Bodio e la località Pizzo di Cazzago che viene interdetta alla pratica di Carpfishing nel periodo che va dal al di ogni anno, al fine di tutelare l attività di pesca professionale. Con l uso dell imbarcazione si può raggiungere la postazione di pesca per la pasturazione, per portare le esche sul luogo di pesca e per il recupero del pesce allamato. È vietato l uso dell ecoscandaglio. Per la pesca con l uso dell imbarcazione occorrono: licenza di pesca di tipo B con i relativi versamenti, il permesso F.I.P.S.A.S. da riva e il permesso per l uso dell imbarcazione, annuale e nominativo, rilasciato dalla Cooperativa Pescatori Lago di Varese. La pasturazione dovrà essere segnalata da un gavitello portante i dati del pescatore. La superficie delle aree in figura ha una base di 50 m misurati lungo la riva del Lago per una estensione pari a 200 m verso il centro del Lago. 37

37 5.4 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PESCA NEI LAGHI DI MONATE E COMABBIO L.R. 31/ R.R. 9/2003 E PIANO ITTICO PROVINCIALE PER LA PESCA ACQUE DI TIPO A Le acque di questi laghi sono di diritto esclusivo della Società I Due Laghi. La pesca è consentita solo da riva, ai pescatori in possesso della regolare licenza di tipo B e residenti nei rispettivi comuni rivieraschi. La pesca notturna è consentita alle sole specie ittiche: Anguilla, Bottatrice, Tinca, Carpa, Siluro, Pesce gatto e Carassio. Attrezzi consentiti: Massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami, con esche naturali o artificiali, occupando uno spazio massimo di 10 m. Limiti di pesca: 2 capi di Luccio misura minima 60 cm; 25 capi di Pesce Persico misura minima 18 cm; 4 capi di Persico Trota misura minima 30 cm; 2 capi di Lucioperca misura minima 40 cm; Vietata la pesca dell alborella nel lago di Monate. I periodi di divieto e le misure minime sono uguali a quelle del lago di Varese. 38

38 5.5 ULTERIORI MISURE PROVINCIALI INTEGRATIVE ALLA L.R. N. 31 del E R.R. N. 9 DEL Le presenti misure integrative sono contenute all interno del vigente Piano Ittico della Provincia di Varese: la pesca professionale è consentita unicamente nelle acque di tipo A; la pesca da natante è consentita unicamente nelle acque di tipo A e nel fiume Ticino dalla sua uscita dal lago Maggiore fino a Porto della Torre; la pesca notturna è consentita esclusivamente alle seguenti specie: Anguilla, Bottatrice, Tinca, Carpa, Siluro, Pesce gatto e Carassio; è vietato il rilascio delle seguenti specie: Siluro, Pesce gatto e Carassio; il pescatore, che cattura esemplari appartenenti a tali specie è dunque obbligato a trattenerli; la misura della maglia della Bilancia o Bilancella, di 1,5 m di lato, non deve essere inferiore a mm 10 e l utilizzo di tali strumenti è consentito esclusivamente da riva; l utilizzo del ciambellone o belly-boat come supporto per l attività di pesca è equiparato alla pesca da barca e pertanto se ne considera vietato l uso ovunque sia vietata la pesca da barca; laddove è consentita la pesca da imbarcazione, l uso del ciambellone o belly- boat è sottoposto ad autorizzazione del proprietario del Diritto Esclusivo di pesca; È vietato: usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica; gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica; collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca in tutti i corpi idrici; 39

39 40 usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato; pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale; pescare con le mani; pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge; pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia; pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche; usare il sangue solido come esca; per la pesca nelle acque di tipo A e C è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a 500 gammi di larva di mosca carnaria; usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca; pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio; collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti; abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze; usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote; manovrare paratie a scopo di pesca; detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso; durante l esercizio della pesca da natante, non è consentito l uso dell ecoscandaglio.

40 PESCA SUBACQUEA Nella provincia di Varese non ci sono tratti di acque pubbliche ove è consentita la pesca subacquea. 5.7 SPECIE OGGETTO DI PARTICOLARE TUTELA Ai sensi dei contenuti del Piano Ittico, è vietato pescare le seguenti specie ittiche: Temolo (Thymallus thymallus) Lasca (Chondrostoma genei) Barbo canino (Barbus meridionalis) Scazzone (Cottus gobio) Lampreda padana (Lethenteron zanandreai) Cobite comune (Cobitis taenia) Cobite mascherato (Sabanejewia larvata) Ghiozzo padano (Padogobius martensii) Panzarolo (Orsinigobius punctatissimus) Inoltre ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 357/97 è vietata la cattura delle specie Storione comune acipenser sturio e Storione cobice acipenser naccarii ad ogni stadio di sviluppo. 41

41 5.8 ZONE DI PROTEZIONE E TUTELA ITTICA CON DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA Oltre alle zone di divieto di pesca e di tutela ittica riportate per ogni acqua, sono presenti altre zone con divieto di pesca: Torrente Tarca, in Comune di Cadegliano Viconago, in Località Viconago tratto dal primo sbarramento artificiale posto a monte del ponte della Strada Provinciale n. 30 per circa 250 m a valle. Torrente Chiesone, in Comune di Mesenzana nel tratto compreso tra il ponte sulla Strada Provinciale n. 54 ed il ponte di via Pianazzo per una lunghezza di 970 m. Torrente Margorabbia, sul confine comunale tra Luino e Germignaga, tratto compreso tra la confluenza con il Tresa e la prima briglia a monte, per una lunghezza di circa 200 m. Torrente Boggione e i suoi affluenti, in Comune di Valganna e Cugliate Fabiasco dal monumento ai caduti, sito in Ghirla, fino all'attraversamento della strada Marzio - Boarezzo, per km 2 di lunghezza. Torrente Tinella, a Groppello di Gavirate, nel tratto compreso dalla cascatella subito a valle della Ditta Roverplast, fino all'immissione nel lago di Varese, per una lunghezza di m Roggia di Rialto, a Cerro di Laveno Mombello, nel tratto compreso tra il numero civico 7 di via Buonarroti, fino alla foce nel lago Maggiore, per una lunghezza di circa 400 metri. Rio Brivola, nel Comune di Brinzio, dalla fuoriuscita del laghetto di Brinzio (ponte di Via Piave - Località Lavatoio) fino alla confluenza con il torrente Valmolina, per una lunghezza di m 980. Torrente Valmolina, nel Comune di Brinzio, dalla sorgente fino alla confluenza con il Rio Brivola, per una lunghezza di m Torrente Viganella, nel Comune di Gemonio tra il Ponte della Statale di Besozzo e Gemonio ed il Ponte del Museo Salvini per una lunghezza di circa 600 metri. 42

42 Torrente Bevera, sul confine comunale tra Varese e Cantello, tratto compreso tra il ponte sulla strada per Cantello e la cascina posta più a nord, per una lunghezza di circa 1250 metri. Torrente Acquanegra ed affluente Barona, Travedona: dal ponte di Via Giovanni XXIII al ponte di via Trevisani a Monate. Lago di Biandronno, Intero bacino. Torrente Lisascora, in Comune di Cunardo e limitrofi Intero corso. Torrente Trallo, tratto dal ponte di via Bagattini in Comune di Brusimpiano fino alla foce per una lunghezza di circa 500 m. Fosso Tenore, in Comune di Albizzate. Oasi Boza in comune di Cassano Magnago - divieto di pesca nell area naturalistica (Decreto n. 86 del ). 43

43

44 5.9 ZONE PROTETTE DA ALTRE NORME Oltre alla Provincia, altri soggetti prevedono regolamentazioni e divieti dell attività alieutica in provincia di Varese; essi sono di seguito elencati con indicazione dei vincoli posti. Parco Regionale del Campo dei Fiori È vietato l esercizio della pesca: Lago di Ganna Torbiera di Carecc Torbiera Pau Majur Riserva Naturale Parziale del Monte Campo dei Fiori, sono vietate le introduzioni di specie estranee; Lago di Brinzio, nella zona di maggior tutela - Zona A - sono vietati ripopolamenti e reintroduzioni e l attività alieutica è consentita ai soli aventi diritto ai sensi del vigente diritto esclusivo di pesca di proprietà del Comune di Brinzio; Riserva Naturale Orientata della Martica-Chiusarella; Cascata del Pesegh; Forre della Valganna - Valfredda; Laghetto Motta d Oro. Riserva Naturale Palude Brabbia Nel Canale Brabbia la pesca è vietata nei tratti compresi nelle zone A e B della Riserva Naturale Palude Brabbia (tranne nel tratto che va immediatamente a valle del ponte della Strada Provinciale n. 36 sul Canale sino al confine nord della Riserva); l esercizio dell attività alieutica è consentito nel solo corso incluso in zona C della Riserva, ai sensi della D.G.R. 18 ottobre 2002 n. 7/10706 (Piano di Gestione), e cioè nella porzione di asta compresa tra il ponte sopra citato e la foce dello stesso nel lago di Varese. La pesca è consentita, con le stesse modalità, anche nel laghetto della Fornace, in Comune 45

45 di Cazzago, ove è consentito pescare con due sole canne, da terra e senza alcuna forma di pasturazione. In tutta la porzione rimanente della Riserva Naturale, l attività alieutica è vietata. Parco del Ticino Ai sensi della L.R. 31/2002 l esercizio della pesca è vietato nelle seguenti zone (Delibera Giunta Regionale n. 7/5983): Zona A (zone naturalistiche integrali); Zona B1 (zone naturalistiche orientate); Zona B2 (zone naturalistiche di interesse botanico-forestale); Zona B3 (zone di rispetto della zona naturalistica perifluviale). Tali zone non comprendono l asta principale del Ticino e i canali collegati. 46

46 5.10 PESCA A MOSCA CON CODA DI TOPO N. Corpo idrico Localizzazione 1 Torrente Margorabbia Tratto compreso fra il Ponte di Grantola e il supermercato Standa in Comune di Mesenzana 2 Fiume Ticino Tratto di circa 2 km lungo l ansa di Castelnovate Nei tratti esclusivi per la pesca a mosca l attività può essere svolta esclusivamente con la tecnica a coda di topo, con amo singolo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato e con un massimo di tre mosche; in tali zone è obbligatorio il rilascio del pesce pescato con ogni accorgimento utile al minor danno possibile e il pescatore non può detenere con sé pesci pescati in altre zone. 47

47 5.11 ACQUE INTERESSATE DA DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA LAGO MAGGIORE Quasi tutta la parte del lago Maggiore situata in provincia di Varese è soggetta a diritti esclusivi di pesca, gestiti in gan parte dalla F.I.P.S.A.S. come evidenzia la cartina. Per poter esercitare la pesca nelle acque interessate da diritti esclusivi occorrono i seguenti documenti: F.I.P.S.A.S. oltre alla licenza di pesca, con relativi versamenti, occorre la tessera F.I.P.S.A.S.. Rivolgersi alla F.I.P.S.A.S. di Varese - tel aperta dal lunedì al venerdì dalle ore alle ore e dalle ore alle ore Girolo dal torrente Monvallina alla ex discoteca Diva - consentita la pesca esclusivamente da riva senza permesso del proprietario. Brughera Dalla ex discoteca Diva all attacco del traghetto del porto vecchio di Ispra per la pesca da riva occorre la licenza di pesca, con i relativi versamenti e il permesso del proprietario che viene rilasciato dall Ufficio Turistico di Ispra, dal Guardiapesca della Riserva o dalla Societá (telefono 02/ ). È vietata la pesca da natante. Quassa Zona libera - occorre solo la licenza di pesca, con i relativi versamenti. Uso Civico di Ranco e Angera Per i non residenti nei Comuni di Ranco ed Angera, oltre alla licenza di pesca B con relativi versamenti, occorre il permesso della proprietà. Per ottenere il permesso giornaliero ci si può rivolgere a: Comune di Angera, Comune di Ranco, bar del lungo Lago di Angera, Motonautica Angerese e Cantiere nautico Moretto di Angera. 48

48 ALTRE ACQUE Lago di Brinzio e Rio Brivola oltre alla licenza di pesca con relativi versamenti, occorre essere in possesso della tessera di socio, che viene rilasciata dalla Associazione Pescatori Dilettanti di Brinzio con sede presso il Club Brinziese - Via Sasselli a Brinzio. Laghi di Comabbio e di Monate sono di proprietà della Società I Due Laghi di Milano. Laghi di Ganna e Ghirla sono di proprietà della Provincia di Varese. Nel lago di Ganna la pesca è vietata in quanto riserva naturale, mentre nel lago di Ghirla vedi indicazioni sopra riportate. Lago di Varese, Canale Brabbia e fiume Bardello (fino al ponte della Strada Provinciale n. 50) sono di proprietà della Cooperativa Pescatori del Lago di Varese. Occorre la licenza di pesca con relativi versamenti. La pesca da barca sul lago di Varese è gestita dalla Cooperativa Pescatori (i permessi vanno richiesti presso Nicolini Gianni - Via Pescatori, 23 - Calcinate - Tel ). La pesca da riva è gestita dalla F.I.P.S.A.S. Torrente Giona è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso. Torrente Valmolinera è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso. Roggia Molinara in Comune di Germignaga è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso. Fiume Margorabbia è di proprietà della F.I.P.S.A.S. il tratto compreso dal Ponte di Molino d'anna (Comune di Montegrino) alla confluenza con il fiume Tresa (Comune di Germignaga). Torrente Colmegna è di proprietà della F.I.P.S.A.S. per tutto il suo corso. Fiume Tresa - vedi fiume Tresa. 49

49 Fiume Olona Dal Ponte di Vedano in Comune di Vedano Olona fino al confine con la provincia di Milano, per un tratto di circa 25 km, è in concessione alla F.I.P.S.A.S. di Varese. Il tratto comprende i Comuni di Vedano Olona, Lozza, Castiglione Olona, Gornate Olona, Castelseprio, Lonate Ceppino, Cairate, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Solbiate Olona, Gorla Minore, Olgiate Olona, Marnate e Castellanza. In tutto il tratto si effettua la pesca NO KILL con obbligo di reimmissione del pescato. Fiume Ticino - vedi fiume Ticino. APS Crippa F.I.P.S.A.S. 50

50 6. NORME GENERALI DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione, nelle acque Italo - Elvetiche: È vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità. Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedano estirpazioni di piante acquatiche e palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di Legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante della Commissione Italo - Svizzera sulla pesca. Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto". 51

51

52 7. NORME DI TUTELA DEI GAMBERI AUTOCTONI Il nostro Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes = A. italicus) è protetto dalla recente L.R. n.10/2008, che all articolo 3 riporta testualmente: Su tutto il territorio regionale è vietata l uccisione, la cattura, il trasporto e la detenzione a qualsiasi fine dei gamberi di Fiume autoctoni (genere Austropotamobius). Pertanto la pesca della specie in questione è vietata su tutto il territorio provinciale. Diverso è il discorso per le altre due specie di gamberi non autoctoni presenti in provincia, e cioè il Gambero rosso della Luisiana (Procambarus clarkii) che frequenta anche le acque correnti, e il Gambero americano (Orconectes limosus) legato ai laghi, entrambe non tutelate da alcuna normativa. Il Decreto Provinciale n. 90 del regolamenta la cattura dei gamberi alloctoni. È consentito, al di fuori delle acque soggette alla Convenzione italo-elvetica, e cioè Laghi Ceresio e Verbano e Fiume Tresa, la cattura e la raccolta dei Gamberi alloctoni denominati Gambero rosso della Luisiana (Procambarus clarkii) e Gambero americano (Orconectes limosus) con il solo ausilio delle mani, eventualmente guantate, essendo precluso l utilizzo di ogni altro strumento, evitando ogni azione che possa compromettere il substrato di fondo (sollevamento pietre, sommovimenti di ghiaia, etc.) ed i canneti; È vietata la cattura di tali gamberi nei corpi idrici sottoposti a tutela ittica o, comunque, nelle aree ove questa pratica possa arrecare disturbo alla fauna selvatica anche omeoterma; È inoltre vietata la cattura di Gamberi dopo il tramonto e, comunque, nelle ore notturne; È vietata la reimmissione nelle acque dei gamberi catturati e/o raccolti. In aggiunta le due specie sopra riportate sono comprese nell allegato D alla L.R. n.10/2008 Lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento e eradicazione inserimento che ne attesta la loro pericolosità ecologica. 53

53 8. LE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE PROTETTE IN PROVINCIA DI VARESE LAMPREDA PADANA - Lampetra zanandreai Dimensioni: l adulto non supera i 20 cm di lunghezza. Habitat: acque correnti pedemontane di elevata qualità. Distribuzione in provincia: torrenti Bevera, Lanza, Monvallina, Lenza, Margorabbia, Cavo Diotti. 54

54 LASCA - Chondrostoma genei Dimensioni: gli adulti non superano i 25 cm di lunghezza. La specie é endemica dei fiumi dell Italia Settentrionale. Habitat: acque correnti di fiumi e canali a fondo sassoso o sabbioso. Distribuzione in provincia: la distribuzione di questa specie, per altro rara o rarissima nelle nostre acque, non è ancora stata ben definita, essendo comunque relegata all asta principale del Ticino. 55

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