LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

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1 Delibera n Applicazione di sanzioni amministrative nei confronti del sig. Elio Cosimo Catania ai sensi degli artt. 187-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ( TUF ); VISTO il regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con propria delibera n del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; VISTA la propria delibera n del 21 giugno 2005, recante disposizioni organizzative e procedurali relative all applicazione di sanzioni amministrative, e successive modificazioni; VISTO l articolo pubblicato sul quotidiano Il Messaggero, in data 31 luglio 2013, a firma del sig. [ omissis ], dal titolo Telecom si prepara a nuove svalutazioni e sottotitolo Domani cda sui 6 mesi rettifiche fino a 2 miliardi Bernabé medita l aumento, in cui si divulgavano, tra l altro, informazioni non ancora pubbliche afferenti ad aspetti di particolare rilevanza nella gestione di Telecom Italia S.p.A.; VISTA la nota del 4 marzo 2014, notificata il successivo 14 marzo, con la quale la Divisione Mercati Ufficio Abusi di Mercato ha contestato, ai sensi dell art. 187-septies del TUF, al sig. Elio Cosimo Catania la violazione dell art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF, per avere egli comunicato al giornalista [ omissis ], in data 30 luglio 2013, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell ufficio, le informazioni privilegiate, di cui era in possesso in ragione della sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente del Comitato per il Controllo e i Rischi di Telecom Italia S.p.A. e dell esercizio di tali funzioni, riguardanti, rispettivamente, la necessità, a giudizio di Franco Bernabé, di un aumento di capitale per Telecom Italia S.p.A. e l organizzazione di un incontro con i consiglieri per il giorno successivo allo scopo, probabilmente, di discutere con loro tale argomento, e la necessità di effettuare una svalutazione dell avviamento iscritto nel bilancio consolidato della predetta società in occasione dell approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 in misura prossima a 2 miliardi di euro; CONSIDERATO che con la medesima nota del 4 marzo 2014 il sig. Catania è stato, altresì, reso edotto della facoltà di presentare deduzioni difensive entro il termine di trenta giorni dalla notifica delle stessa; VISTA la nota del 18 marzo 2014 con cui sono state accolte le istanze di accesso agli atti e di proroga del termine per la presentazione delle deduzioni formulate dal sig. Catania con nota del 14 marzo 2014; VISTO il verbale di acceso agli atti del 21 marzo 2014; 1

2 ESAMINATA la nota del 16 aprile 2014, con la quale il sig. Catania ha formulato le proprie deduzioni difensive; VISTA la nota del 13 giugno 2014 con cui è stata rigettata l istanza con cui il sig. Catania, in data 14 maggio 2014, ha chiesto di poter accedere alla documentazione non ostesa in occasione del citato accesso del 21 marzo 2014; VISTA la nota del 24 settembre 2014, con la quale la Divisione Mercati, Ufficio Abusi di Mercato, ha trasmesso all Ufficio Sanzioni Amministrative, unitamente al Fascicolo Istruttorio, la Relazione istruttoria, nella quale ha ritenuto che le deduzioni presentate non fossero idonee a superare l addebito contestato; VISTA la nota del 26 settembre 2014, ricevuta dal sig. Catania nella medesima data, con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha comunicato al medesimo l avvio della parte istruttoria per la decisione relativa al presente procedimento, trasmettendo allo stesso copia della sopra richiamata Relazione istruttoria e rendendolo edotto della facoltà di presentare memorie scritte e documenti integrativi nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta nota; VISTE le note del 7, 16 ottobre e 18 novembre 2014, con cui sono state accolte le richieste di accesso agli atti e di differimento del termine di presentazione delle deduzioni difensive integrative formulate dal sig. Catania; ESAMINATA la nota del 14 novembre 2014 con cui il sig. Catania ha formulato le proprie argomentazioni difensive integrative; ESAMINATA la Relazione dell Ufficio Sanzioni Amministrative del 9 febbraio 2014, con la quale lo stesso Ufficio - tenuto conto delle risultanze procedimentali e della posizione difensiva complessivamente rappresentata dagli interessati nel corso dell intero procedimento - ha espresso considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione contestata ed ha formulato conseguenti proposte in merito alla quantificazione delle relative sanzioni amministrative; VISTA la delibera Consob n del 29 maggio 2015, recante le Modifiche al regolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 130 dell 8 giugno 2015 ed entrata in vigore il successivo 9 giugno 2015; VISTO, in particolare, l art. 2, comma 2, della citata delibera n del 29 maggio 2015, il quale prevede che, per i procedimenti sanzionatori per i quali la fase istruttoria si è conclusa prima della entrata in vigore della medesima delibera, sono confermate le determinazioni assunte dalla Commissione al fine di consentire ai destinatari delle lettere di contestazione la conoscenza della relazione finale dell'ufficio Sanzioni Amministrative, comprensiva della parte relativa alla determinazione della sanzione, e l'esercizio delle connesse facoltà difensive; VISTE le note del 14 maggio 2015 e del 3 giugno 2015 con le quali all interessato è stata trasmessa copia della relazione con cui l Ufficio Sanzioni Amministrative ha formulato alla Commissione proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata ed alla specifica determinazione della sanzione; ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal sig. Catania con nota del 1 luglio 2015; 2

3 VISTA la Relazione Integrativa del 13 novembre 2015 predisposta dall Ufficio Sanzioni Amministrative su richiesta della Commissione, avente ad oggetto specifici aspetti attinenti la valutazione delle controdeduzioni scritte presentate dalla parte con la citata nota del 1 luglio 2015; VISTA la nota del 13 novembre 2015 con la quale, all interessato, è stata trasmessa copia della predetta Relazione Integrativa; ESAMINATE le ulteriori controdeduzioni scritte presentate dal sig. Catania con nota dell 11 dicembre 2015 in replica alla Relazione Integrativa; RITENUTA, sulla base delle risultanze istruttorie, definitivamente accertata la violazione da parte del sig. Elio Cosimo Catania dell art. 187-bis, comma 1, lettera b), del TUF, per avere egli comunicato al sig. [ omissis ], in data 30 luglio 2013, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell ufficio, le informazioni privilegiate, di cui era in possesso in ragione della sua qualità di membro del Consiglio di Amministrazione e di Presidente del Comitato per il Controllo e i Rischi di Telecom Italia S.p.A. e dell esercizio di tali funzioni, riguardanti, rispettivamente, la necessità, a giudizio di Franco Bernabé, di un aumento di capitale per Telecom Italia S.p.A. e l organizzazione di un incontro con i Consiglieri per il giorno successivo allo scopo, probabilmente, di discutere con loro tale argomento, e la necessità di effettuare una svalutazione dell avviamento iscritto nel bilancio consolidato della medesima società in occasione dell approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2013 in misura prossima a 2 miliardi di euro; ciò avuto riguardo, tra l altro, a quanto segue: - risulta comprovato, dal tenore di due telefonate intercorse tra il sig. Catania e il sig. [ omissis ] in data 30 luglio 2013, che il primo ha riferito al giornalista le informazioni privilegiate sopra richiamate; - entrambe le predette informazioni risultano riconducibili al novero delle informazioni privilegiate, presentando tutte le caratteristiche richieste dall art. 181 del TUF; VISTO l art. 187-bis del TUF, il quale punisce l abuso di informazioni privilegiate con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo euro ,00 a massimo euro ,00, aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l entità del prodotto o del profitto conseguito dall illecito, essa appaia inadeguata anche se applicata nel massimo; VISTO l art. 187-quater, comma 1, del TUF, ai sensi del quale l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per abuso di informazioni privilegiate comporta, inoltre, l applicazione della sanzione interdittiva accessoria della perdita dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari, e per gli esponenti aziendali di società quotate, l incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni; VISTO l art. 11 della L. n. 689/1981, ai sensi del quale Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche ; 3

4 CONSIDERATO che, con riferimento alla gravità obiettiva della violazione posta in essere, assumono rilevanza i seguenti elementi: - il sig. Catania era, all epoca dei fatti, componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, nonché Presidente del Comitato per il Controllo e i Rischi e del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di Telecom Italia S.p.A.; - la comunicazione di informazioni privilegiate ha riguardato due circostanze attinenti ad aspetti di particolare rilevanza nella gestione di Telecom Italia S.p.A.; - in seguito alla pubblicazione delle predette informazioni privilegiate le azioni di Telecom Italia ord. hanno subito un ribasso pari a - 4,06% e le azioni di Telecom Italia risp. hanno subito un ribasso pari a 5,04%; RITENUTI, con riferimento alla gravità soggettiva della violazione posta in essere, sussistenti i presupposti per imputare al sig. Catania l illecito contestato quantomeno a titolo di colpa atteso che in ragione della posizione rivestita e del proprio profilo professionale - sebbene tali elementi non siano sufficienti a deporre nel senso di una trasmissione delle informazioni intenzionale e consapevole del loro carattere privilegiato - egli avrebbe dovuto tenere un comportamento adeguato prestando una particolare attenzione alla quantità ed alla qualità delle informazioni trasmesse nel corso delle conversazioni telefoniche intercorse tra lo stesso sig. Catania ed il sig. [ omissis ]; SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenuti nell Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati; D E L I B E R A: Al sig. Elio Cosimo Catania, nato a Catania il 5 giugno 1946 e residente a [ omissis ], sono applicate le seguenti sanzioni: - sanzione amministrativa pecuniaria di euro ,00, ai sensi dell art. 187-bis, comma 1, lett. b), del d.lgs. 58/1998, della quale è contestualmente ingiunto il pagamento; - sanzione amministrativa accessoria, ai sensi dell art. 187-quater, comma 1, del d.lgs. 58/1998, per un periodo di mesi due. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante modello F23, reperibile presso qualsiasi concessionario della riscossione, banca o agenzia postale, del quale ad ogni buon conto si allega alla presente delibera fac-simile precompilato. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell adempimento, ai sensi dell articolo 27, comma 6, della Legge n. 689 del 1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. 4

5 Dell avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione alla Consob, attraverso l invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. La presente delibera è notificata all interessato e pubblicata, per estratto, nel Bollettino della Consob. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Corte d Appello competente per territorio ai sensi dell art 187-septies, comma 4, del d.lgs. n. 58/ dicembre 2015 IL PRESIDENTE Giuseppe Vegas 5

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