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1 N /2015REG.PROV.COLL. N /2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello nr del 2014, proposto da ABITAL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Maccari, Gabriele Leondini e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest ultimo in Roma, via F. Confalonieri, 5, contro - il COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni R. Caineri, Fulvia Squadroni e Marcello Clarich, con domicilio eletto presso quest ultimo in Roma, viale Liegi, 32; - TECHNITAL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Fratta Pasini e Daniele Sterrantino, con domicilio eletto presso quest ultimo in Roma, piazzale Flaminio, 19; per l annullamento e/o la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Sezione Seconda, nr. 371/2014 in data 20 marzo Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona e di Technital S.p.a.;

2 Viste le memorie prodotte dalla appellante (in data 14 febbraio 2015) e dalla appellata Technital S.p.a. (in date 7 novembre 2014 e 2 marzo 2015) a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, all udienza pubblica del giorno 24 marzo 2015, il Consigliere Raffaele Greco; Uditi gli avv.ti Leondini e Andrea Reggio d Aci (su delega dell avv. Manzi) per la appellante, l avv. Chiara Carli (su delega dell avv. Clarich) per il Comune di Verona e l avv. Sterrantino per Technital S.p.a.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO La società Abital S.p.a. ha impugnato la sentenza con la quale il T.A.R. del Veneto ha respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, dalla stessa proposto avverso plurimi atti e provvedimenti posti in essere dal Comune di Verona in relazione alla realizzazione dell anello circonvallatorio a nord della città (c.d. Traforo delle Torricelle), opera interessante anche parte di un suolo in proprietà della stessa società istante, ove sorge il suo stabilimento produttivo. L appello è stato affidato ai seguenti motivi in diritto: 1) violazione degli artt. 34 e 35 cod. proc. amm.; erronea declaratoria di improcedibilità delle censure di natura asseritamente procedimentale mosse nei confronti della variante nr. 305 (approvata con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 6 del 24 febbraio 2011); insufficienza e illogicità della motivazione (nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto le predette censure superate a sèguito del recepimento del contenuto della variante nel Piano degli interventi successivamente approvato con delibera consiliare nr. 91 del 23 dicembre 2011); 2) insufficienza e illogicità della motivazione (con riguardo alla reiezione delle doglianze relative alla localizzazione dell opera rispetto alla proprietà della società ricorrente);

3 3) violazione dell art. 28 del d.p.r. 16 dicembre 1992, nr. 495; insufficienza e illogicità della motivazione (in relazione alla reiezione della censura afferente alla previsione, sul suolo di proprietà della istante, di una fascia di rispetto stradale di ampiezza superiore a quella legislativamente prevista); 4) violazione degli artt. 3 e 10 della legge 7 agosto 1990, nr. 241; violazione dell art. 11 del d.p.r. 8 giugno 2001, nr. 327; violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell azione amministrativa; insufficienza e illogicità della motivazione (in relazione alla reiezione dei motivi con i quali era stata lamentata l insufficienza e l illogicità delle controdeduzioni opposte dall Amministrazione alle osservazioni formulate dalla società istante in sede di predisposizione della variante nr. 305); 5) violazione dell art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, e dell art. 153, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163; violazione dei principi di buon andamento e di economicità dell azione amministrativa di cui agli artt. 97 Cost. e 1 della legge nr. 241 del 1990; insufficienza e illogicità della motivazione (in relazione alla reiezione della censura con la quale era stata dedotta l illegittimità della mancata sottoposizione a V.I.A. del progetto dell opera per cui è causa); 6) elusione della sentenza nr. 364 del 2005 del T.A.R. del Veneto; illogicità e insufficienza della motivazione (con riguardo alla reiezione della censura relativa alla violazione del decisumsuindicato, conseguente ad annullamento del diniego opposto dal Comune di Verona ad un progetto di P.I.R.U. a suo tempo presentato dalla società odierna appellante); 7) violazione degli artt. 7 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, 17 e 18 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, nr. 11; insufficienza e illogicità della motivazione (con riguardo alla reiezione delle censure articolate in primo grado in relazione alla partecipazione di consiglieri comunali in posizione di conflitto di interessi alla approvazione del Piano degli interventi); 8) violazione degli artt. 3 e 10 della legge nr. 241 del 1990; violazione dell art. 18

4 della l.r. nr. 11 del 2004; violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza dell azione amministrativa; insufficienza e illogicità della motivazione (in relazione alla reiezione dei motivi con i quali era stata lamentata l insufficienza e l illogicità delle controdeduzioni opposte dall Amministrazione alle osservazioni formulate dalla società istante in sede di predisposizione del Piano degli interventi). Con specifico riferimento al motivo indicatosub 1), la società appellante ha conseguentemente riproposto come segue le censure dichiarate inammissibili dal T.A.R.: a) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; violazione dei principi di buon andamento e di economicità dell azione amministrativa di cui agli artt. 97 Cost. e 1 della legge nr. 241 del 1990 (in relazione al non avere il Comune, prima di adottare la variante urbanistica, atteso il deposito delle conclusioni di un apposita Commissione istituita per valutare l impatto ambientale dell intervento, e al non aver poi recepito le prescrizioni contenute nella relazione di detta Commissione, successivamente depositata); b) violazione dell art. 50 della legge regionale del Veneto 27 giugno 1985, nr. 61 (in relazione alla carenza dei presupposti per il ricorso al procedimento semplificato di variante disciplinato dalla norma testé citata). Si sono costituiti in resistenza il Comune di Verona e la società Technital S.p.a., controinteressata in primo grado in quanto individuata quale esecutrice dell intervento nella procedura di project financing i cui atti erano stati anch essi impugnati dall odierna appellante, entrambi opponendosi con diffuse argomentazioni all accoglimento dell appello e instando per la conferma della sentenza di primo grado. All esito del deposito di memorie con cui le parti hanno insistito nelle rispettive tesi e replicato alle deduzioni avversarie, all udienza del 24 marzo 2015, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO

5 1. L odierna appellante, Abital S.r.l., ha agito in primo grado nella propria qualità di proprietaria di un suolo sito in territorio del Comune di Verona, sul quale sorge il proprio stabilimento produttivo, impugnando dinanzi al T.A.R. del Veneto una molteplicità di atti relativi alla realizzazione dell anello circonvallatorio a nord della città (c.d. Traforo delle Torricelle), destinato a interessare una parte dell anzidetto suolo. 2. Più specificamente, l area suindicata era assoggettata dal vigente P.A.T. comunale, approvato nel 2007, in parte a destinazione commerciale, essendo compresa tra gli ambiti cui attribuire specifiche destinazioni d uso, e per la parte restante al regime delle aree residuali e periurbane interne al sistema insediativo Con avviso pubblicato in data 9 aprile 2008 ai sensi dell art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, il Comune di Verona ha esplicitato la volontà di promuovere la presentazione di proposte diproject financing per la progettazione, realizzazione e gestione del tratto stradale suindicato; all esito della procedura, con deliberazione di Giunta Comunale nr. 152 del 29 maggio 2009, è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta presentata dal r.t.i. con capogruppo Technital S.p.a., individuato quindi come promotore In seguito, è stato pubblicato lo schema di progetto preliminare ai sensi dell art. 11 del d.p.r. 8 giugno 2001, nr. 327, con invito ai proprietari delle aree interessate a far pervenire eventuali osservazioni; la società odierna appellante ha tempestivamente presentato le proprie deduzioni, cui l Amministrazione comunale ha replicato così come a tutte le altre pervenutele con la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 62 del 22 luglio 2010, con la quale è stato anche approvato il progetto preliminare dell opera e contestualmente adottata la variante nr. 305 al vigente strumento urbanistico generale Col ricorso instaurativo del presente giudizio, Abital S.r.l. ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Veneto la delibera consiliare da ultimo richiamata, sostenendone la illegittimità per plurimi motivi.

6 2.3. Nel prosieguo dell iter approvativo della variante urbanistica, la società odierna istante ha presentato ulteriori osservazioni sostanzialmente riproduttive di quelle già formulate avverso il progetto preliminare; dette osservazioni sono state giudicate solo parzialmente accoglibili dall Amministrazione comunale, la quale con la delibera consiliare nr. 6 del 24 febbraio 2011 ha definitivamente approvato la variante de qua Tale ultimo provvedimento è stato a sua volta censurato da Abital S.r.l. con motivi aggiunti, sia per invalidità derivata dai vizi inficianti gli atti già impugnati sia per vizi propri e autonomi, 2.4. La variante nr. 305 è stata poi integralmente recepita nel Piano degli interventi, adottato dal Comune con la deliberazione consiliare nr. 59 dell 8 settembre 2011, ai sensi dell art. 11 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, nr. 11, al fine di dare attuazione alle previsioni del P.A.T. Detto piano è stato approvato con la successiva deliberazione nr. 91 del 23 dicembre 2011, dopo un ulteriore fase partecipativa, all esito della quale sono state disattese le nuove osservazioni formulate dalla società odierna appellante Tali ultimi provvedimenti sono stati gravati con ulteriori motivi aggiunti, sempre nell ambito del medesimo giudizio a suo tempo instaurato dinanzi al T.A.R. del Veneto Per completezza espositiva, occorre poi dar conto del distinto e parallelo procedimento avviato dal Comune di Verona con la deliberazione di Giunta nr. 206 dell 8 luglio 2009, con la quale è stato approvato il bando pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate alla selezione degli immobili nei quali attuare interventi di nuova urbanizzazione e/o di sostituzione e riqualificazione nell ambito del territorio comunale, ai fini del loro successivo inserimento nel Piano degli interventi. In adesione a tale bando, Abital S.r.l. ha presentato una proposta di riqualificazione relativa ai suoli in sua proprietà, ritenuta compatibile con la nuova infrastruttura viaria; su di essa, però, il Comune non risulta essersi pronunciato, limitandosi a

7 respingere le osservazioni contestualmente formulate sul progetto preliminare dell opera Sempre per completezza, e per quanto interessa in questa sede, occorre aggiungere che già nel 2004 la società ricorrente aveva presentato al Comune una proposta di P.I.R.U. relativa al medesimo suolo, sulla quale l Amministrazione si era espressa sfavorevolmente, dichiarandola inammissibile; detta determinazione era stata però annullata dal T.A.R. del Veneto, in accoglimento di ricorso proposto dalla medesima società istante, con la sentenza nr del 2005 (impugnata dal Comune con appello tuttora pendente) Con la sentenza oggetto dell odierna impugnazione, il T.A.R. adìto ha complessivamente respinto le domande attoree, dichiarando inammissibili le censure proposte avverso la procedura di scelta del contraente mediante project financing,improcedibili quelle afferenti a vizi procedimentali relativi alla variante nr. 305 e infondate le residue doglianze. 3. La ricostruzione in fatto della vicenda che occupa, come sopra riportata e desunta dalla documentazione in atti, non risulta contestata dalle parti costituite, per cui, in applicazione dell art. 64, comma 2, cod. proc. amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto del giudizio. 4. Tanto premesso, l appello è infondato e va conseguentemente respinto. 5. Col primo motivo, parte appellante censura la declaratoria di parziale improcedibilità dell impugnativa in relazione alle doglianze a carattere procedimentale formulate avverso gli atti di adozione e approvazione della variante urbanistica nr In particolare, si contesta la correttezza della conclusione del primo giudice secondo cui i denunciati vizi procedimentali sarebbero stati superati per effetto dell integrale recepimento della variante nel successivo Piano degli interventi (anch esso impugnato) sulla base dell affermazione che in parte qua il detto Piano sarebbe atto meramente confermativo della previgente variante, e pertanto ne

8 avrebbe ereditato tutti i vizi. Tale argomentazione non persuade la Sezione, la quale invece reputa di doversi conformare a quanto già affermato, in relazione ad identico motivo d appello mosso in distinto giudizio avverso altra sentenza del T.A.R. veneto relativa alla medesima opera pubblica per cui qui è causa, nella sentenza nr del 20 maggio In tale sede, in particolare si è affermato: È certo che il PI abbia recepito i contenuti della variante 305. Il PI tuttavia non è frutto composito della pregresse varianti, ma autonoma pianificazione, libera (ovviamente nei limiti della discrezionalità) di confermare o modificare scelte compiute in precedenza. Anche ove l opzione sia stata quella di confermare, ciò non toglie che essa sia manifestazione di discrezionalità, atteso che sebbene si tratti sempre del medesimo potere pianificatorio, il decorso del tempo e la sua riedizione, ne fanno, di per sé soli, un diverso episodio governato da proprie regole procedimentali. Non v è pertanto ragione di vagliare il rispetto delle regole di una pianificazione riconducibile all episodio precedente, proprio perché i contenuti sono stati confermati dalla successiva pianificazione. Trattasi di conclusione del tutto condivisibile, dalla quale questo Collegio non ravvisa alcun motivo per discostarsi nella presente sede Alla luce di quanto sopra, se risulta quindi non necessario esaminare le censure ritenute improcedibili dal primo giudice, occorre però rilevare, quanto alla doglianza indicata sub a) nella narrativa in fatto, che per questa la detta improcedibilità investe la sola parte relativa alla mancata attesa della relazione della Commissione nominata con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 137 del 28 aprile 2010 prima dell adozione della variante nr. 305, e non anche quella relativa all asserito mancato recepimento, in sede di approvazione della variante medesima, delle prescrizioni e indicazioni contenute nella relazione preliminare depositata dalla Commissione nel mese di novembre del Quanto a quest ultima parte, per vero, il giudice di prime cure ha esaminato nel merito la censura, limitandosi ad affermare che nella richiamata relazione preliminare

9 erano contenute delle mere raccomandazioni, comunque recepite dall Amministrazione. La Sezione condivide tale avviso, al quale può in ogni caso aggiungersi: - che neanche parte appellante ha contestato che quelle formulate dalla Commissione fossero, appunto, delle semplici raccomandazioni (in coerenza, del resto, con la natura preliminare della relazione in cui erano contenute); - che, come pure sottolineato dal primo giudice, il recepimento di tali raccomandazioni ben poteva essere differito alla fase della successiva progettazione di dettaglio dell intervento; - che parte istante non ha specificamente indicato quali delle predette raccomandazioni sarebbero state a suo dire disattese nel progetto preliminare, e in che modo; - che, in ogni caso, l impatto ambientale dell opera (alla cui verifica era preordinata l istituzione della Commissione de qua) sarebbe stato oggetto di specifica valutazione nella successiva fase di V.I.A., istituzionalmente deputata a tale scopo. 6. Meritevole di reiezione è anche il secondo mezzo, col quale parte istante reitera le proprie doglianze in ordine alle scelte dell Amministrazione sulla localizzazione dell opera rispetto ai suoli in sua proprietà. Al riguardo, va condiviso l avviso del primo giudice secondo cui dette censure impingono il merito di valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla p.a.: secondo il consolidato indirizzo di questa Sezione, infatti, il merito della scelta relativa alla localizzazione di un opera pubblica resta, in linea di massima, sottratto al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, anche se l amministrazione è tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti, e, segnatamente, di quelli sacrificati, e, sotto il profilo dell adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall ubicazione dell opera, le delibere che ne approvano il progetto risultano sicuramente sindacabili (cfr. Cons.

10 Stato, sez. IV, 11 novembre 2014, nr. 5520; in termini, Cons. Stato, sez. IV, 7 novembre 2014, nr. 5484; id., 12 giugno 2009, nr. 3733). Si aggiunge anche che la p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2012, nr. 5492). In giurisprudenza, si giunge quindi ad affermare che il mero rilievo dell assenza, nel provvedimento di localizzazione di un opera pubblica, dell attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, nr. 2246). Tutto ciò premesso, e venendo al caso che qui occupa, è la stessa odierna appellante a non smentire che l Amministrazione abbia apprezzato anche i suoi interessi, ponderandoli con l interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell opera e tenendo conto delle esigenze rappresentate in sede di osservazioni; il che disvela che ciò di cui si duole l istante, in realtà, è il fatto che queste ultime non siano state accolte e condivise nel senso da essa auspicato. In tal modo, però, si sollecita al giudice amministrativo proprio quel riesame di merito delle scelte localizzative della p.a., che si è visto precluso sulla scorta di elementari principi in tema di limiti al sindacato giurisdizionale in subiecta materia: in particolare, e per stare ai principali fra gli aspetti oggetto di censura, l Amministrazione risulta aver fornito un indicazione non manifestamente irragionevole dell impossibilità di soluzioni alternative, mentre, con riguardo alla specifica questione dell accesso alla proprietà della società istante, la risoluzione delle eventuali problematiche è stata espressamente differita alla fase attuativa dell intervento (donde l ultroneità delle doglianze pure riprodotte nell odierno

11 appello - che attengono a profili ipotetici, e non ancora definiti, delle soluzioni che in tale fase potranno essere adottate). 7. Infondato è anche il terzo motivo, col quale è reiterata la censura di violazione dell art. 28 del d.p.r. 16 dicembre 1992, nr. 495, in relazione alla previsione di una fascia di rispetto di mt 20 assegnata alla viabilità urbana secondaria. Infatti, è vero che il comma 2 del citato art. 28 invocato dalla appellante - non prevede, nei centri abitati, alcuna distanza minima per le costruzioni rispetto alle strade di tipo E ed F, ma ciò non vuol dire affatto che lo strumento urbanistico non possa stabilire una fascia di rispetto (essendovi anzi tenuto in virtù della disposizione primaria di cui all art. 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, nr. 285); in sostanza, per le anzi dette tipologie di strade il legislatore non ha imposto limiti minimi cogenti, rimettendo alla valutazione discrezionale del pianificatore la definizione dell ampiezza di tale fascia nei singoli casi. Pertanto, la censura in esame si traduce in una critica all esercizio in concreto di tale discrezionalità, la quale però nella specie, come correttamente rilevato dal primo giudice, appare immune da evidenti profili di erroneità e irragionevolezza, in considerazione dell entità dell opera stradale da realizzare e del prevedibile volume di traffico che la interesserà. 8. Possono poi essere esaminati congiuntamente il quarto e l ottavo dei motivi di appello, sostanzialmente sovrapponibili ed entrambi incentrati sulla asseritamente illegittima reiezione delle osservazioni formulate dalla società istante durante l iter di formazione, rispettivamente, della variante e del successivo Piano degli interventi. Anche tali motivi sono infondati. Ed invero, va innanzi tutto condiviso il richiamo del primo giudice alla consolidata giurisprudenza che qualifica in termini di mero apporto collaborativo le osservazioni presentate dai privati al progetto di strumento urbanistico, per inferirne l insussistenza di un obbligo di puntuale e analitica motivazione per il rigetto di esse, essendo sufficiente che le stesse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli

12 interessi pubblici sottesi alle scelte di pianificazione (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2014, nr. 601; id., 18 novembre 2013, nr. 5460; id., 12 febbraio 2013, nr. 845; id., 11 settembre 2012, nr. 4806; id., 31 maggio 2012, nr. 3263). Il Collegio non ignora l indirizzo, richiamato dalla odierna appellante, secondo cui, allorché l Amministrazione comunale, nel rigettare un osservazione formulata all indirizzo di una scelta pianificatoria consacrata nel documento pubblicato, esplicita le ragioni assunte a sostegno di quest ultima ed i motivi per i quali non intende modificarla, il sindacato giurisdizionale si deve concentrare sulla verifica dell attendibilità di tale motivazione, non potendosi arrestare al preliminare rilievo della natura altamente discrezionale dell opzione censurata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 maggio 2008, nr. 2467); tuttavia, anche in un ipotesi del genere il sindacato giurisdizionale consentito deve mantenersi come risulta proprio dall esame integrale del precedente testé richiamato nei limiti del sindacato di regola ammesso nei confronti delle scelte tecnico-discrezionali riservate alla p.a., e quindi dei manifesti vizi di erroneità, travisamento dei fatti e irragionevolezza. Ciò premesso, nel caso che qui occupa è evidente che parte istante, malgrado l abbondanza di argomentazioni spese, non giunge a dimostrare che si ricada in una di tali ipotesi eccezionali: infatti, le critiche mosse alla motivazione addotta dall Amministrazione comunale a sostegno della reiezione delle osservazioni si risolvono, piuttosto che nell evidenziare un palese travisamento o fraintendimento della realtà dei luoghi ovvero un intrinseca ed evidente irragionevolezza delle scelte compiute, nel riproporre le medesime censure di merito articolate con altri motivi d impugnazione, già esaminati (e sostanzialmente consistenti nel dolersi per il non avere il Comune adottato soluzioni alternative, pure in astratto possibili, meno penalizzanti per gli interessi della stessa società istante). Di conseguenza, le censure qui in esame si traducono in una mera reiterazione delle doglianze, impingenti il merito delle scelte tecnico-discrezionali dell Amministrazione, che sono state esaminate al punto sub 6 che precede, e vanno

13 dunque incontro ai medesimi rilievi in tale sede svolti. 9. Destituito di fondatezza è anche il quinto mezzo, col quale si reitera la doglianza afferente alla mancata sottoposizione a V.I.A. del progetto preliminare dell opera di che trattasi. Al riguardo, non può che convenirsi con le conclusioni del primo giudice che ha ritenuto del tutto corretto l operato dell Amministrazione sul punto, non essendo affatto anomalo che alla V.I.A. si proceda all atto della progettazione definitiva, anziché di quella preliminare; e, anzi, sarebbe illegittimo il contrario, se è vero che contrariamente a quanto assume parte appellante l art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, nr. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, nr. 4, con disposizione di principio non derogabile da parte della legislazione regionale, pone espressamente al livello della progettazione definitiva l adempimento della verifica di impatto ambientale, ove necessario per legge. Né argomenti contrari è dato ricavare dalla speciale disciplina (comunque non applicabile al caso che occupa) dettata dal d.lgs. nr. 163 del 2006 per le grandi infrastrutture e per le opere di interesse strategico nazionale, laddove effettivamente la V.I.A. è anticipata alla fase della progettazione preliminare: infatti, come più volte sottolineato nella giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, tale disciplina speciale in tanto può essere considerata compatibile con la retrostante normativa comunitaria in materia, in quanto essa preveda come in fatto prevede che vi sia necessariamente una rinnovazione della valutazione ambientale in tutti i casi in cui il progetto abbia subìto rilevanti modifiche tra la fase preliminare e quella definitiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 luglio 2005, nr. 3917). I rilievi che precedono sono coerenti, del resto, con le conclusioni che la Sezione ha raggiunto, con riguardo ad analoga censura formulata in relazione alla medesima opera per cui qui è causa, nella già richiamata sentenza nr del Privo di pregio è anche il sesto motivo d appello, con cui viene riproposta in critica alle opposte conclusioni del giudice di prime cure la censura di elusione

14 del decisumriveniente dalla sentenza del T.A.R. del Veneto nr del 2005, con la quale era stato annullato il diniego opposto dal Comune ad un progetto di P.I.R.U. a suo tempo presentato dalla società odierna appellante. Ed invero, in disparte la circostanza che avverso tale sentenza pende tuttora appello proposto dall Amministrazione comunale dinanzi a questo Consiglio di Stato, del tutto condivisibile è l avviso del primo giudice, il quale ha evidenziato come l unico obbligo conformativo scaturente a carico del Comune dal suindicato decisum era quello di riesaminare la proposta di P.I.R.U. e pronunciarsi su di essa, non essendosi in alcun modo il T.A.R. pronunciato sul merito del progetto de quo; pertanto, l eventuale inadempienza a tale obbligo avrebbe al più legittimato la società istante ad attivare il giudizio di ottemperanza, ovvero forse ad agire con lo speciale rito in materia di silenzio-inadempimento, ma non poteva certo precludere all Amministrazione comunale ogni diversa e autonoma determinazione in ordine alle aree interessate dal progetto in questione. In buona sostanza, la posizione della società odierna appellante nella specie era del tutto analoga a quella di chi abbia presentato un istanza per ottenere un titolo ad aedificandum, ed attenda che su di essa il Comune si esprima: come è noto, la mera pendenza di una tale istanza, ed anche l eventuale ritardo dell Amministrazione nell evaderla, non sono di per sé elementi idonei a far sorgere in capo al richiedente alcuna aspettativa qualificata suscettibile di limitare la potestà pianificatoria del Comune sulle aree interessate. 11. Resta da esaminare il settimo motivo di appello, con il quale sono reiterate le censure articolate in primo grado per supposta violazione dell art. 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, in relazione alla posizione di alcuni consiglieri comunali, che a dire della società istante si trovavano in posizione di conflitto d interessi nel voto finale sul Piano degli interventi, e che tuttavia non si sarebbero astenuti da tale voto, ovvero non sarebbero usciti dall aula al momento del voto stesso.

15 Al riguardo, giova precisare che dalla documentazione in atti risulta che il Piano de quo fu approvato per stralci separati, con l astensione dei consiglieri che si trovavano in situazione d incompatibilità in relazione a ciascuna singola porzione, e quindi con un voto finale sull intero strumento urbanistico, al quale parteciparono tutti i consiglieri comunali presenti: una modalità procedurale che, come è noto, questa Sezione ha più volte ritenuto legittima al fine di scongiurare il rischio di impossibilità de facto di pervenire ad approvazione degli strumenti urbanistici, specie nei Comuni di dimensioni medie o piccole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, nr. 3663; id., 22 giugno 2004, nr. 4429). Ciò premesso, il motivo è infondato, dovendo condividersi i rilievi del primo giudice, il quale ha sottolineato innanzi tutto la genericità della doglianza, atteso che parte ricorrente non aveva specificamente individuato i consiglieri in posizione di conflitto di interessi, e tenuto conto dell insegnamento giurisprudenziale secondo cui il soggetto, il quale in sede di ricorso giurisdizionale avverso la deliberazione consiliare deduce la violazione dell obbligo di astensione di cui all art. 78, d.lgs. nr. 267/2000 da parte di alcuni consiglieri comunali, ha il dovere di indicare puntualmente sia i nominativi di coloro che ritiene abbiano partecipato alla discussione in aula e alla votazione finale, violando il dovere di astensione, sia gli elementi sui quali fonda l affermazione che i consiglieri o i loro prossimi congiunti fossero concretamente interessati alla votazione al punto di incidere negativamente sulla validità della deliberazione e sulla serenità degli altri consiglieri comunali (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2012, nr. 351). A fronte di tali piani e lineari rilievi, ha poco pregio l argomentazione logica spesa dalla istante in sede di appello, laddove assume che, poiché dal verbale del Consiglio Comunale risulta che effettivamente alcuni consiglieri si astennero dal voto su alcune porzioni del Piano, se ne desume automaticamente che un certo numero di consiglieri in posizione di incompatibilità doveva esservi, e ciò per un duplice ordine di ragioni:

16 - perché il mancato assolvimento del sopra richiamato onere di specificazione delle posizioni di incompatibilità non può ritenersi supplito da operazioni logicoinduttive, più o meno agevoli che siano, che si reputi rimesse al giudicante; - perché, stante la piena legittimità dell approvazione del Piano per stralci separati, parte ricorrente avrebbe dovuto in ogni caso indicare analiticamente se e quali consiglieri avessero indebitamente partecipato alla discussione o al voto in relazione a porzioni dello strumento cui erano interessati, ciò che pacificamente essa non ha fatto. 12. In conclusione, essendo acclarata l infondatezza di tutti i motivi di impugnazione articolati nell appello, s impone una decisione di reiezione di esso e di integrale conferma della sentenza di primo grado. Le questioni fin qui vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell art. 112 cod. proc. civ., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, nr. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, nr. 7663); gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione, e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 13. In considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità di talune delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l effetto, conferma la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall autorità amministrativa.

17 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2015 con l intervento dei magistrati: Riccardo Virgilio, Presidente Raffaele Greco, Consigliere, Estensore Raffaele Potenza, Consigliere Andrea Migliozzi, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 27/04/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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