DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 9 marzo n. 189

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1 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SER- VIZIO ALIMENTAZIONE 9 marzo n. 189 Proposta di riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata Primitivo di Manduria Dolce Naturale. Pubblicazione. L anno 2009 addì 9 del mese di marzo in Bari, nella sede del Servizio Alimentazione presso l Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 45/47 - Bari Il dirigente ad interim dell Ufficio Alimentazione e Associazionismo Nicola Anna Rutigliani, sulla base dell istruttoria espletata dal responsabile della P.O. n. 18 Marchi di qualità, vigilanza e controllo Agr. Lillo Angelo Raffaele e Dr.ssa Marina Bello funzionario istruttore in servizio presso l Ufficio Alimentazione e Associazionismo, riferisce: Vista la Legge n. 164 del 10 Febbraio 1992 recante la Nuova disciplina delle Denominazioni di Origine dei Vini ; Considerato che gli articoli 8 e 10 della citata Legge n. 164/92, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con Decreto del Ministro dell Agricoltura e delle Foreste; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini ; Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 Riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata del vino Primitivo di Manduria ; Visto il Decreto 30 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 189 del 16 agosto 2007, con il quale è stato conferito al Consorzio Primitivo di Manduria l incarico di vigilanza ai sensi dell art. 19, comma1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la nota del 12 maggio 2008 del Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria, acquisita agli atti di questo Assessorato al prot. n. 28/10541 del 27 maggio 2008 con la quale il suddetto Consorzio ha presentato istanza di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita per il vino Primitivo di Manduria dolce naturale ; Visto che con la stessa nota il Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria ha trasmesso all Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari, copia della documentazione prevista dalla normativa vigente a corredo della richiesta di riconoscimento compresa la proposta di disciplinare di produzione; Vista la nota del 18 febbraio del Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria, acquisita agli atti di questo Assessorato al prot. n del 29/02/2009 con la quale il suddetto Consorzio ha trasmesso la proposta di disciplinare modificato per il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Primitivo dolce naturale ; Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale istituito con DGR n. 1938/05 del 24/02/2009; Considerato che l iter istruttorio da parte del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini prevede la pubblicazione della proposta di disciplinare di riconoscimento e/o di modifica dei disciplinari dei vini D.O. sul Bollettino Ufficiale della Regione competente per territorio; PROPONE di: rendere nota, a mezzo della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, la proposta di disciplinare per il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Primitivo di Manduria dolce naturale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di consentire la presentazione, da parte degli interessati, di osservazioni e controdeduzioni avverso la proposta, nei termini e nei modi di legge; ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODI- FICHE ED INTEGRAZIONI:

2 5022 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori di spesa potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell adozione dell atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie. Il funzionario istruttore Dr.Marina Bello Il Responsabile della P.O. n. 18 Agr. Lillo Angelo Raffaele Il Dirigente a.i. Ufficio Alimentazione e Associazionismo Nicola Anna Rutigliani IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE VISTA la proposta del dirigente ad interim dell Ufficio Alimentazione e Associazionismo; VISTA la L.R. n.7/97 e la D.G.R. n.3261/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa; DETERMINA di prendere atto e di condividere la proposta formulata del dirigente ad interim dell Ufficio Alimentazione e Associazionismo, che qui si intende integralmente richiamata; (proposta di riconoscimento ed il relativo disciplinare, di cui all allegato n. 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, della Denominazione di Origine Controllata e Garantita Primitivo dolce naturale presentata dal Consorzio di Tutela Primitivo di Manduria ); di incaricare l Ufficio Associazionismo e Alimentazione di trasmettere il presente provvedimento all Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia per la pubblicazione sul BURP; di precisare che avverso alle proposte di modifica del disciplinare allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso possono essere presentate, da parte degli interessati, osservazioni e controdeduzioni, nei termini e nei modi di legge; di incaricare l Ufficio Alimentazione e Associazionismo di trasmettere il presente provvedimento, una volta pubblicato sul BURP, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, unitamente al parere della Regione; Il presente atto, composto di n.3 facciate, ed è redatto in un unico originale e di n. 1 allegato, composto da 4 fogli. Copia conforme all originale sarà trasmessa alla Segreteria della Giunta Regionale, copia all Assessore alle Risorse Agroalimentari, copia all Ufficio proponente. Non sarà trasmesso all Area Programmazione e Finanze-Servizio Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili. Il Dirigente a.i. del Servizio Alimentazione Dr. Giuseppe Mauro Ferro

3 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del ALLEGATO N 1 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE» Art. 1 La denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria» accompagnata dalla specificazione «Dolce Naturale» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» è riservata al vino ottenuto esclusivamente da uve del vitigno «Primitivo» provenienti da vitigni aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: 100% Primitivo. Art Le uve di cui all'art. 2 devono essere prodotte nella zona appresso indicata: in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano. Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino, fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località

4 5024 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove la delimitazione era iniziata. In provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna. 2. Tutti i vigneti della varietà «Primitivo», regolarmente iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Primitivo di Manduria» in data antecedente alla approvazione del presente disciplinare, se in possesso dei requisiti stabiliti nello stesso, possono essere iscritti nell'albo della denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale». Art. 4. I vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale» devono rispondere, per condizioni ambientali di coltura, a quelle tradizionali della zona di produzione e comunque devono essere atti a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.496; le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono: l'alberello pugliese, il cordone speronato, la spalliera mono o bivalente che dovranno garantire al capo a frutto una altezza dal suolo non superiore a metri uno. E' consentita l'eventuale irrigazione al solo fine di soccorso. Vietata ogni pratica di forzatura. Ogni pratica colturale dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche delle uve (che dovranno essere vendemmiate in qualsiasi modo, mature o leggermente surmature, integre e sane) e del vino. La produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale» è consentita la produzione del vino"primitivo di Manduria dolce naturale" esclusivamente se proveniente dalla prima fruttificazione (grappoli), escludendosi espressamente quella proveniente dalle "femminelle"(racemi). La resa massima di uva ammessa per la produzione della tipologia del vino "Primitivo di Manduria dolce naturale" non deve essere superiore a q.li 70,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, La tolleranza massima di detti limiti di resa non può superare il 20%, oltre il quale tutta la produzione decade dalla denominazione. Tale esubero della resa del 20% non può essere

5 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del commercializzato come vino DOCG, ma può rientrare, ove ne sussistano le condizioni, in una DOC e/o IGT corrispondenti su rivendicazione espressa dal produttore. Art Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art Alla vendemmia, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale» un titolo alcolometrico naturale minimo di 16 di cui effettiva almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi. 3. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità' e/o di ventilazione forzata. 4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Non e' consentita nessuna pratica di arricchimento. 5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 60% pari ad una resa massima di 42 ettolitri per ettaro. 6. Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale» per tutto il prodotto. 7. E' consentita la vinificazione e/o l'affinamento in botti di legno. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: - colore: rosso intenso, con sfumature tendenti al granato; - odore: ampio con ricchezza di sensazioni complesse e specifico sentore di prugna; - sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce - il residuo zuccherino non deve essere inferiore a 50 grammi per litro; - gradazione alcolica minima complessiva per cento 16 - acidità totale minima : 5 per mille; - estratto non riduttore minimo g/l 30.

6 5026 Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 43 del Art. 7. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale» non può essere immesso al consumo prima del 1 giugno dell anno successivo a quello di produzione delle uve. Art In etichetta è vietata ogni altra qualificazione aggiuntiva non prevista dal disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «riserva», «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «classico», e similari. 2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria. 3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni di fattorie e vigneti purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. 4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce naturale» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. 5. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro a forma di bottiglia di volume nominale fino a litri 0,75. E' altresì ammesso l'uso di recipienti speciali quali: Magnum (litri 1,50), Doppio magnum (litri 3,00), Jéroboam (litri 5,00). Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,25 è consentito anche l'uso del tappo a vite. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Ad interim (Dr. Giuseppe Mauro Ferro)

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