Protocollo Generale ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA (*) ABBATTIMENTO / SPOSTAMENTO ALBERI
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- Gennara Ferrari
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1 MODELLO (Stroncone) Protocollo Generale Bollo ALBERI ,62 AL COMUNE DI STRONCONE (Provincia di Terni) A R E A U R B A N I S T I C A - A S S E T T O D E L T E R R I T O R I O - S E R V I Z I S E R V I Z I O E D I L I Z I A E U R B A N I S T I C A ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA (*) ABBATTIMENTO / SPOSTAMENTO ALBERI PER UN INTERVENTO DI (barrare ciò che interessa) Opere di abbattimento e spostamento degli alberi previste dall'art. 13 della Legge Regionale 19 novembre 2001 n. 28 (Testo unico regionale per le foreste): - Abbattimento alberi censiti - AB - - Spostamento alberi censiti- SP - Il Sottoscritto : Cognome/Nome Residente nel Comune di: Via/Piazza/Voc./Loc. num. Civico Codice Fiscale: Telef. NOTE (riservato all ufficio) avente titolo alla presentazione dell istanza, in qualità di (1) del terreno situato nel Comune di Stroncone Loc./voc./P.zza: foglio catastale n. particelle nn. CHIEDE ai sensi dell art. 13 della L.R. 28/2001 IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE / NULLA OSTA (*) PER (3).....L'ABBATTIMENTO DI ALBERI CENSITI -... LO SPOSTAMENTO DI ALBERI CENSITI
2 L'autorizzazione viene richiesta ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28/01 per i seguenti motivi (3): per evitare il danneggiamento ad opere esistenti sia pubbliche che private; per compromissione dello stato vegetativo; per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità; altro :. ; Il Nulla Osta viene richiesto ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28/01 e dell art. 108 del R.R. 07/02 per gli alberi morti; ed interessa i seguenti alberi sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 12 della L.R. 28/01, ed elencati nell allegato U al R.R. n. 07/02: a- N. Specie : d- N. Specie : b- N. Specie : e- N. Specie : c- N. Specie : f- N. Specie : A tal fine, IL SOTTOSCRITTO, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, D I C H I A R A, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000*, 1) che ha titolo alla presentazione dell istanza in quanto (4) del terreno sul quale sono radicati gli alberi in oggetto, e che è censito catastalmente al Foglio Particella/e nel Comune di Stroncone; 2) che il suddetto terreno sulla base del vigente P.di F. è classificato come zona (5)...; D I C H I A R A, inoltre che si impegna ad effettuare il reimpianto, nei modi che verranno indicati, sul terreno di proprietà del richiedente sito nel Comune di Stroncone e censito catastalmente al Foglio.. Particella/e.. in zona/via/voc... ; che si impegna ad effettuare il reimpianto su di un terreno di proprietà del Comune di Stroncone secondo le modalità indicate dall'amministrazione Comunale stessa; che l area oggetto della presente istanza (6) sottoposta a vincoli (7)...; che l area oggetto della presente istanza. (6) interessata da concessioni o autorizzazioni edilizie valide alla data odierna (8)...; Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata. (luogo, data) Il Richiedente Ai sensi dell art. 38 del D.P.R. 445/00, la richiesta è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante.
3 SPAZIO A DISPOSIZIONE PER ULTERIORI DATI Richiedente:...c.f.:... Richiedente:...c.f.:... ALTRE INFORMAZIONI UTILI : (9).. ALLEGATI ALLA ISTANZA DI ABBATTIMENTO/SPOSTAMENTO ALBERI N. 2 planimetrie catastali 1:2000 con l'indicazione delle piante per le quali si richiede l'autorizzazione; N. 2 planimetrie catastali 1:2000 con l'indicazione della zona nella quale si intende effettuare il reimpianto; Copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento del richiedente; N. 1 marca da bollo ( 14,62) (da allegare alla successiva autorizzazione). N. fotografie della zona oggetto di intervento con l indicazione delle alberature da spostare/abbattere. Altro Note: (*) Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi dell art. 12, comma 2, della L.R. 28/2001, l autorizzazione all abbatimento è sostituito dal nulla osta; (1) Nel caso che la domanda sia presentata da più richiedenti, nel presente spazio dovrà essere indicato un solo nominativo rappresentativo mentre la domanda dovrà essere firmata da tutti i richiedenti; in tal caso l indicazione dei dati anagrafici e dei codici fiscali degli altri richiedenti dovrà essere inserita nello spazio a disposizione per ulteriori dati ; (2) specificare se proprietario, titolare del diritto di superficie, concessionario di beni demaniali, enfiteuta, usufruttuario, titolare di altri diritti reali per trasformazioni che rientrino nel contenuto del proprio diritto; (3) barrare la casella corrispondente alla descrizione di interesse per l'intervento; (4) sottoscrivere se trattasi di proprietario, titolare di diritto reale di godimento o autorizzato dal proprietario.nel caso sia titolare di diritto reale di godimento va specificato il tipo di diritto; (5) indicare in quale Zona Omogenea (come definita dall'art. 2 del D.M. 02/04/1968: A, B, C D o F) ricade l'area interessata; (6) sottoscrivere la formula è o non è ; (7) in caso di sussistenza di vincoli specificarne il tipo; (8) in caso affermativo indicarne gli estremi; (9) indicare altre notizie eventualmente utili, quali i riferimenti ad eventuali precedenti (n licenza o conc. edil., ordinanza di sospensione lavori, ingiunzione di ripristino, demolizione d ufficio o altro) che possano interessare la presente pratica.
4 ALLEGATO "U" Regolamento Regionale 17/12/2002, N. 7: Elenco specie arboree tutelate 1) Abete bianco Abies alba Miller 23) Pino domestico Pinus pinea L. 2) Acero campestre Acer campestre L. 24) Platano occidentale Platanus hybrida Brot. 3) Acero minore Acer monspessulanum L. 25) Platano orientale Platanus orientalis L. 4) Aceri gruppo Acer opalus Auct. 26) Pioppo cipressino Populus pyramidalis Roz. opalo 5) Acero riccio Acer platanoides L. 27) Ciliegio spontaneo Prunus avium L. 6) Acero montano Acer pseudoplatanus L. 28) Cerro Quercus cerris L. 7) Ippocastano Aesculus hippocastanum L. 29) Cerrosughera Quercus crenata Lam. * 8) Carpino bianco Carpinus betulus L. 30) Farnetto Quercus frainetto Ten. 9) Carpino orientale Carpinus orientalis Miller 31) Leccio Quercus ilex L. 10) Castagno Castanea sativa Miller 32) Roverella Quercus pubescens Willd. 11) Bagolaro Celtis australis L. 33) Farnia Quercus robur L. 12) Cedro Cedrus spp. * 34) Rovere Quercus petraea Liebl. 13) Cipresso comune Cupressus sempervirens L. 35) Sughera Quercus suber L. 14) Faggio Fagus sylvatica L. 36) Sorbo montano Sorbus aria (L.) Crantz. 15) Frassino maggiore Fraxinus excelsior L. 37) Sorbo degli Sorbus aucuparia L. * uccellatori 16) Frassini ossifillo Fraxinus oxycarpa Bieb. 38) Sorbo comune Sorbus domestica L. * 17) Noce comune Juglans regia L. * 39) Ciavardello Sorbus torminalis (L.) Crantz. * 18) Maggiociondolo Laburnum anagyoides 40) Tasso Taxus baccata L. Medicus 19) Gelso bianco Morus alba L. 41) Tiglio selvatico Tilia cordata Miller 20) Gelso nero Morus nigra L. 42) Tiglio nostrale Tilia plathyphyllos Scop. 21) Pino d'aleppo Pinus halepensis Mill. 43) Olmo montano Ulmus glabra Hudson 22) Pino marittimo Pinus pinaster Aiton 44) Olmo campestre Ulmus minor Miller * Specie tutelate solo nelle zone di tipo A, B, C, D, ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali.
5 RIFERIMENTI NORMATIVI *Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. NORME ESPLICATIVE SULLA PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA (Legge Regionale 19 novembre 2001, n. 28 Regolamento Regionale 17 dicembre 2002, n. 7) Legge Regionale 28/2001: Art. 3. (Funzioni e compiti in materiale forestale): 3. sono trasferiti agli enti competenti per territorio: (Comunità Montane): g) il rilascio delle autorizzazioni all abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli art. 13 e 14, quando gli stessi alberi e le stesse specie non ricadono nelle zone indicate al comma 4; h) l autorizzazione all impianto di talune specie arboree secondo quanto indicato all art. 15; 4. È trasferito ai Comuni il rilascio dell autorizzazione di cui alla lett. g) del comma 3, quando gli alberi e le specie erbacce ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D e F di cui al D.M. 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L autorizzazione è subordinata al parere della Comunità Montana competente per territorio da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta. Art. 12. (Alberi sottoposti a tutela): 1. Al regolamento è allegato l elenco delle specie arboree sottoposte a tutela. 2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell art. 5, sono censiti dall Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità: a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento; b) sono parte essenziale e eculiare di un complesso paesaggistico tradizionale; c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero. 3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall entrata in vigore della presente legge. 5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell art. 5. Art. 13. (Abbattimento e spostamento degli alberi): 1. L abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità. 2. L abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità. 3. L abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell elenco di cui al comma 1 dell art. 12, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell atto di autorizzazione stesso. 5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi. 6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all articolo 3 comma 3, lett. g) e comma 4. Art. 48. (Sanzioni): 1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni. 2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
6 a) da euro 52 a euro 520 (pari a L e L ) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri; b) da euro 80 a euro 800 (pari a L e L ) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri; c) da euro 105 a euro (pari a L e L ) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri; d) da euro 260 a euro (pari a L e L ) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri; e) da euro 520 a euro (pari a L e L ) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri. 15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L e L ) e l ente autorizzante provvede d ufficio al reimpianto a spese dell inadempiente. 17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante. Art. 49. (Norme transitorie): 3. Fino all approvazione del censimento di cui all art. 12, comma 3, sono piante censite quelle di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n del 18 aprile 1991, n del 2 luglio 1991 e n del 19 novembre N.B.: - la deliberazione della Giunta Regionale n del 18 aprile 1991 recante L.R /1987 ad. 11. Approvazione del censimento delle piante ricadenti nei comprensori delle Comunità montane Alto Chiascio, Monte Subasio, Monti del Trasimeno, Monti Martani, e del Serano, Alto Tevere Umbro e Valle del Nera, Monte S.Pancrazio, Valnerina, Comuni di Torgiano, di Porano e di Sangemini, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 5 giugno 1991; - la deliberazione della Giunta Regionale n del 2 luglio 1991 recante L.R. 49/1987 ad. Li terzo comma. Integrazione elenchi delle piante censite, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 31 luglio 1991; - la deliberazione della Giunta Regionale n del 6 novembre 2002 recante legge Regioanle 28/01 Modifica censimento degli alberi di cui alle deliberazioni n. 6299/91 e n /91, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 29 novembre Regolamento Regionale 7/2002 Art (Razionali operazioni colturali): 1. Ai sensi dell articolo 13, comma 3, della l.r. 28/2001, sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali: a) gli interventi di spalcatura, potatura, capitozzatura e sgamollo se realizzati in conformità all articolo 106 del presente regolamento; b) la ceduazione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se possiedono età superiore ai dieci anni e se effettuate in conformità all articolo 11 del presente regolamento; c) il diradamento degli alberi nel caso di contatto delle chiome e comunque di intensità non superiore al cinquanta per cento del numero di alberi; d) il taglio di alberi singoli, non costituenti gruppi o filari, nei pascoli e terreni agrari. Art (Norme transitorie): 8. Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi del l articolo 12, comma 2, della l.r. 28/2001 l autorizzazione all abbattimento è sostituito dal nulla osta. Il parere di cui all articolo 3, comma 4, della l.r. 28/2001 è rilasciato entro trenta giorni lavorativi. Nel caso di abbattimento di alberi senza l autorizzazione l ente competente per territorio prescrive il reimpianto ai sensi dell articolo 48, comma 4, della l.r. 28/2001, stabilendo modalità, tempi e quantità ai sensi dell articolo 13, comma 4, della l.r. 28/2001.
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