Il Possesso. OPERA FORENSIS

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1 Il Possesso Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 31 maggio 18 settembre 2012, n L'azione di reintegrazione non è proponibile nei confronti dell'ente erogatore dell'energia elettrica nei casi di interruzione della stessa mediante il distacco dei fili conduttori o altra operazione materiale, in quanto in tali casi si potrà esercitare solo l azione contrattuale di inadempimento. Invece, nella fattispecie in cui ciò che viene in discussione non è né la erogazione dell'energia elettrica, né quella dell'acqua in quanto tali, da parte degli enti erogatori del servizio, ma la incidenza della sospensione della erogazione di energia e acqua in una casa di civile abitazione, non da parte dell'ente erogatore, ma da parte di un terzo (nella specie, da parte della promittente venditrice), sarà esperibile, da parte del promissario acquirente in qualità di detentore qualificato dell immobile, l azione di reintegrazione ex art c.c. È noto, del resto, che gli impianti volti a dotare un'abitazione di acqua ed energia elettrica sono indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell'appartamento, intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini e lo sviluppo delle moderne concezioni in tema di igiene. Fatto. Con ricorso in data 12 agosto 1999, P.A., assumendo di essere in possesso dell'appartamento sito in (omissis), in forza di contratto preliminare di vendita stipulato con la. s.r.l., agiva in giudizio per la reintegrazione del possesso di cui asseriva aver subito lo spoglio ad opera della promissaria venditrice. Quest'ultima, sosteneva il ricorrente, avendo richiesto inutilmente la restituzione del bene per un suo asserito inadempimento, aveva proceduto arbitrariamente e violentemente a privarlo di tale possesso mediante distaccamento della rete elettrica e recisione delle tubature idriche centrali. Notificato il ricorso, la s.r.l. non si costituiva. Con ordinanza del 3 settembre 1999 il giudice istruttore, sulla base di una sommaria cognizione, valutata la sussistenza dello spossessamento - ritenuto concretato anche da un atto idoneo a diminuire o a rendere meno comodo l'esercizio del possesso - e riconosciuta l'urgenza, disponeva in via cautelare la reintegrazione del P. nel possesso dell'immobile in questione. All'atto dell'instaurazione del giudizio di merito il P., oltre alla reintegrazione, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e biologici subiti in conseguenza del comportamento di controparte, la quale nelle more del giudizio aveva perseverato in comportamenti intimidatori procedendo ad impedire la fruizione del servizio fognario. Costituitasi, la s.r.l. eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del giudice adito e la nullità del procedimento per difetto di notificazione del ricorso introduttivo e, nel merito, rilevava che gli allacciamenti ai servizi erano solo provvisorie utenze di cantiere delle quali, pertanto, il P. non aveva il possesso. 1

2 Ritenute infondate le eccezioni pregiudiziali, il Tribunale di Tempio Pausania, con sentenza del 4 febbraio 2003, rigettava la domanda di reintegrazione ritenendo non configurabile un possesso di acqua ed energia elettrica in capo all'attore, non avendo questi stipulato alcun contratto di somministrazione. Reputava altresì mancante ogni prova in ordine alla lamentata interruzione del servizio fognario. Avverso tale sentenza P.A. proponeva appello dinnanzi alla Corte di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari, rilevando, in particolare, che il Tribunale era incorso nell'errore logico-giuridico di confondere la parte col tutto, confondendo l'azione per la reintegrazione nel possesso dell'appartamento con quella per la reintegrazione nel possesso delle forniture elettriche, fognarie ed idriche. La società appellata si costituiva chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale dolendosi della compensazione delle spese processuali. Con sentenza depositata il 16 marzo 2005, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava tanto il gravame principale quanto quello incidentale. LA NOTA. La sentenza oggetto d esame offre un percorso interpretativo in merito all istituto del possesso che, passando attraverso la definizione dell istituto medesimo, attraverso la differenza tra il possesso e la detenzione, approderà, infine, nell approfondimento delle azioni poste a tutela dell istituto oggetto d esame, e in modo particolare, dell azione della reintegra ex art c.c. Nell ordinamento giuridico vigente il possesso è disciplinato dall art e ss. c.c. e, richiamando il primo comma di quest ultimo, può essere definito come il potere di fatto su una cosa che si manifesta, non solo in un attività corrispondente all esercizio della proprietà, ma anche di qualsiasi altro diritto reale. E bene, prima di tutto, distinguere il possesso dalla proprietà, sottolineando che quest ultima è una situazione di diritto, a differenza del possesso che è, invece, una situazione di fatto, definizione, questa, molto frequente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza. Invero, il possesso non è conseguenza automatica della titolarità del diritto, ma è esercizio concreto di un potere, attività effettiva espletata sia dal titolare del diritto (possesso come esercizio del diritto: ius possidendi), sia da chi non è titolare del diritto (puro possesso). In entrambe le ipotesi si ha un factum possessionis, che prescinde dalla circostanza che esso sia attuato dal titolare di un diritto; dal factum sorge lo ius possessionis, cioè il diritto di possedere e di invocare la tutela possessoria. Oggetto di tale diritto è la cosa considerata non in sé e in forma esclusiva, ma ellitticamente nel senso delle utilità che può offrire, variabili secondo le circostanze; ciò spiega anche la possibilità, in relazione ad una medesima cosa, di una contemporanea esistenza di più possessi sia pure di diverso contenuto. 2

3 Dunque, il possesso anche se definito come una situazione di fatto non è certo giuridicamente irrilevante; infatti l art ss c.c., non soltanto lo definisce, ma ne prevede anche una meticolosa disciplina: il nostro codice, infatti, tutela i diritti del possessore e regola il loro esercizio. All impossessamento di fatto, senza che si abbia un diritto di impossessarsi, segue una situazione cosi detta di fatto giuridicamente rilevante. Elementi costitutivi del possesso, secondo la dottrina tradizionale e la giurisprudenza dominante, sono due, uno oggettivo e l altro soggettivo. Il primo si identifica con il corpus possessionis, ovverosia nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Il secondo si identifica con l animus possidendi, ovverosia l intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale, che non esclude la consapevolezza del possessore di non aver alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l animus possidendi consiste unicamente nell intento di tenere la cosa come propria mediante l attività corrispondente all esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui. Particolare rilevanza riveste quest'ultimo elemento, l'elemento soggettivo, perché è da questo che riusciamo a distinguere il possesso dalla detenzione, la quale può essere definita come una sorta di possesso minore. Per individuare la differenza tra possesso e detenzione occorre un indagine in merito allo stato soggettivo che caratterizza il potere materiale che si esercita sulla cosa nel senso che, mentre il possesso, come detto, presuppone la volontà di comportarsi come titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, la detenzione è carente di questo requisito soggettivo in quanto presuppone l altruità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Caratteristica fondamentale, ed elemento costitutivo della detenzione, è l animus detinendi che si differenzia dall animus possidendi in quanto il detentore, diversamente dal possessore, esercita il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler tenere la cosa come titolare di un diritto reale, ma per ragioni diverse, come per ragioni di amicizia, o perché è un conduttore, e cosi via. In presenza, dunque, di un titolo giustificativo di una situazione di fatto di tipo possessorio, qualora il titolo sia costitutivo di un diritto personale di godimento, si avrà la detenzione, qualora il titolo sia costitutivo di un diritto di proprietà o di altro diritto reale, si avrà il possesso. Si avrà possesso anche in mancanza di titolo in forza della presunzione di cui all art c.c. primo comma. Un ulteriore differenza riguarda la detenzione qualificata e la detenzione non qualificata. La prima è esercitata nell'interesse proprio, come accade, ad esempio, per il conduttore; la seconda è esercitata nell'interesse altrui, come accade, ad esempio, per il depositario. L art.1141 c.c. al secondo comma, ammette che la detenzione possa mutarsi in possesso, fenomeno questo detto interversione del possesso. Il mutamento dovrebbe avvenire nel momento in cui il detentore agisca con l'animus del possessore, ma da solo questo elemento non è sufficiente; sono infatti necessari atti esteriori che diano 3

4 riconoscibilità al mutamento dell'animus, e il secondo comma dell'art li riconosce in due ipotesi. La prima è l ipotesi in cui un terzo essendo possessore del bene, trasferisca il possesso al detentore o il corrispondente diritto; la seconda è l ipotesi in cui il detentore manifesta al possessore la sua volontà di acquisire il possesso del bene. Invero, l interversione del possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificatamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducono nell inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, ovvero si traducano in meri atti di esercizio del possesso. Venendo ora alla sentenza oggetto d esame, è bene precisare che, coma ha più volte affermato anche la Suprema Corte, la condizione del promissario acquirente, esercitando un potere di fatto sull immobile che ha ricevuto in consegna alla stipula del preliminare di compravendita e che egli conserva anche dopo che il previsto contratto definitivo non è stato stipulato, si configura come detenzione qualificata e non come possesso utile ad usucapionem. Tale ultima osservazione è fondamentale in quanto, il detentore qualificato, al pari del possessore, ha titolo per esperire l azione di reintegrazione ex art secondo comma c.c., come nel caso della recentissima sentenza in commento, dove il promissario acquirente detentore qualificato aveva subito uno spoglio ad opera della promissaria venditrice, mediante il distaccamento, violento e arbitrario, della rete elettrica e idrica. Il possesso, quindi, è tutelato nel nostro ordinamento con le azioni di reintegrazione e manutenzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 1168 e 1170 c.c. La ratio di tale tutela va ricercata nell interesse collettivo, al fine di garantire il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento o clandestino, e di molestia, e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerato di per sé un valore meritevole di tutela. Le azioni a difesa del possesso, dette azioni possessorie, sono, come innanzi accennato, l azione di reintegrazione ex art c.c. e l azione di manutenzione ex art c.c. La prima spetta sia al possessore che al detentore qualificato, che sia stato violentemente e clandestinamente, ovvero con l uso della forza o con minacce e di nascosto dal possessore, spossessato di una cosa mobile o immobile. Può essere esercitata entro un anno dallo spoglio, o se questo è stato clandestino, dalla sua scoperta e consente al possessore spogliato di ottenere, sulla semplice notorietà del fatto in sé dello spoglio, 4

5 la reintegrazione del possesso, ossia l ordine rivolto dal giudice all autore dello spoglio di restituire la cosa al possessore. La seconda azione, invece, riguarda solo i beni immobili e le universalità di mobili ed ha un duplice campo di applicazione: spetta al possessore che sia stato molestato, ossia impedito, ostacolato, nel possesso della cosa o, secondo un altra espressione, che abbia subito turbative del possesso; spetta, inoltre, al possessore che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino. Può essere esercitata, anche qui, entro un anno dalle turbative o dallo spoglio e mira ad ottenere, nel primo caso, un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie e, nel secondo, la restituzione della cosa. Alla luce delle considerazioni di cui innanzi, e venendo alla sentenza oggetto d esame, risulta lapalissiano il diritto di P.A., promissario acquirente e quindi detentore qualificato dell immobile, di esperire l azione di reintegrazione in quanto era stato violentemente e clandestinamente privato della fornitura elettrica e idrica. Infine, è bene sottolineare, che tale azione è giustificata dal fatto che lo spoglio avveniva ad opera della promissaria venditrice e non ad opera dell ente somministrante; in tal caso, infatti, il promissario acquirente avrebbe dovuto esperire un azione contrattuale di inadempimento, non potendosi concretamente configurare una situazione di autonomo possesso dell utente sull energia elettrica fornitagli in base a contratto di somministrazione. Bibliografia Francesco Galgano Istituzioni di diritto privato, CEDAM Pietro Perlingieri Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italocomunitario delle fonti, Edizioni Scientifiche Italiane Cassazione Civile , n Cassazione Civile , n Cassazione Civile , n Cassazione Civile , n Cassazione Civile , n Cassazione Civile , n Nicola Comite p.avv. del foro di Vallo della Lucania 5

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