UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Dipartimento Trattamento Economico del Personale

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1 USG 246 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Dipartimento Trattamento Economico del Personale Servizio Trattamento di Quiescenza OGGETTO: Decorrenza trattamenti di quiescenza a seguito delle novità introdotte dal D.R. n 78 del 31/05/2010, convertito con modifiche nella Legge n 122 del 30/07/2010. Con riferimento alle novità introdotte dalla Legge di cui all oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune delucidazioni in merito alla decorrenza dei trattamenti pensionistici, anche a seguito delle più recenti Note Divulgative e Circolari emanate dall INPDAP, volte a chiarire ed illustrare più dettagliatamente i diversi risvolti e le diverse innovazioni determinate dal sopraccitato intervento legislativo. Si precisa come lo scrivente Servizio sia ancora in attesa di ulteriori precisazioni in merito all applicabilità delle modifiche ed innovazioni introdotte dalla Legge in esame ad alcune particolari fattispecie e casistiche dei trattamenti di quiescenza, con riferimento alle quali l INPDAP ha annunciato l emanazione, entro la fine dell anno, di ulteriori Circolari. Alla presente, pertanto, seguiranno, a cura dello scrivente Servizio, ulteriori note informative, nonché l aggiornamento della modulistica e delle dispense in materia, attualmente disponibili sul sito internet dell Ateneo sezione Intranet, anche a seguito delle realizzazione di una nuova sezione intranet interamente dedicata al Servizio Trattamento di Quiescenza. Anzitutto, si ritiene opportuno evidenziare fin d ora ( sebbene la questione venga esaminata dettagliatamente nell ambito di ciascuna sezione della presente circolare facente riferimento ad determinata tipologia di trattamento pensionistico ) come l art.12, comma 1, della Legge in esame, preveda, per i lavoratori dipendenti, l accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico ( vecchiaia, anzianità di servizio, limiti di servizio ) decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti ( cosiddetta finestra mobile ). La nuova disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011. Conseguentemente nei confronti di coloro che maturano i sopra menzionati requisiti minimi entro il 31/12/2010, continuano a trovare applicazione le finestre di accesso al trattamento di quiescenza previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei prescritti requisiti. PENSIONI DI VECCHIAIA PER LE DONNE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. La legge n 122/2010 ha elevato, con decorrenza dal 01/01/2012, il requisito anagrafico per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia ( ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età ) per donne nella P.A., portandolo a 65 anni, rispetto ai 61 anni previsti attualmente e richiesti fino al 31/12/2011. Nel caso in cui le lavoratrici abbiano maturato i prescritti requisiti contributivi ed anagrafici anteriormente al 01/01/2012, è necessario distinguere, ai fini della decorrenza del Via Balbi, Genova tel. 010 / FAX TELEX UNIVGE I C.F

2 pensionamento di vecchiaia, le diverse fattispecie in relazione alla normativa vigente alla data di maturazione di detti requisiti : al 31/12/2009, se maturato il requisito anagrafico prescritto di 60 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo di 20 anni, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza immediata, dal giorno successivo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto già superata la finestra di accesso prevista dalla normativa previgente; al 31/12/2010, se maturato il requisito anagrafico prescritto di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo di 20 anni, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza secondo le finestre previste dalla normativa vigente alla data di maturazione dei prescritti requisiti : POSSESSO DEI REQUISITI ENTRO ACCESSO AL PENSIONAMENTO 1 TRIMESTRE luglio TRIMESTRE ottobre TRIMESTRE gennaio TRIMESTRE aprile 2011 al 31/12/2011, se maturato il requisito anagrafico prescritto di 61 anni, congiuntamente al requisito contributivo minimo di 20 anni, il trattamento pensionistico di vecchiaia ha decorrenza secondo quanto previsto dall art.12, comma 1, della Legge in esame, quindi trascorsi 12 mesi dalla data di effettiva maturazione dei prescritti requisiti ( finestra mobile ). DECORRENZA PENSIONI DI VECCHIAIA REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011 Dal Al Decorrenza della pensione 1 Gennaio Gennaio Febbraio Febbraio Febbraio Marzo Marzo Marzo Aprile Aprile Aprile Maggio Maggio Maggio Giugno Giugno Giugno Luglio Luglio Luglio Agosto Agosto Agosto Settembre Settembre Settembre Ottobre Ottobre Ottobre Novembre Novembre Novembre Dicembre Dicembre Dicembre Gennaio 2013 Ovviamente per gli anni successivi al 2011, la decorrenza delle pensioni, per ciascun mese, seguirà la medesima cadenza risultante da tale tabella illustrativa.

3 Tabella riepilogativa e di confronto : Nuove regole previste dalla Legge n 122/2010 Periodo Età anagrafica Limiti di età previsti dalla previgente normativa Età Periodo anagrafica Dal 1 Gennaio 2010 al 31/12/ anni Dal 2010 al anni Dal 2012 al anni Dal 1 Gennaio 2012 in poi 65 anni Dal 2014 al anni Dal 2016 al anni Dal anni Si ricorda come il limite minimo contributivo per le pensioni di vecchiaia ( 20 anni ) è derogabile in alcuni specifici casi, a favore del precedente minore limite pari a 15 anni : - per chi ha maturato almeno un giorno contributivo entro il 31/12/1992 presso l INPDAP ( ad es. come dipendente UNIGE ), oppure presso qualsiasi altra gestione previdenziale, purché valutata, tramite computo o ricongiunzione, nella Cassa trattamenti pensioni statali. Resta confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo ( pensione di anzianità ), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità. A titolo esemplificativo, si riporta il caso di una lavoratrice con 61 anni di età maturati al 31/03/2011. La decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia dovrebbe decorrere dal 01/04/2012 (quindi trascorsi 12 mesi dalla data di effettiva maturazione dei prescritti requisiti - finestra mobile ). Tuttavia, in applicazione dell art.12, comma 1, della Legge in esame, qualora la stessa lavoratrice abbia già maturato al 31/12/2010 i requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità ( nella fattispecie quota anni di età e 35 anni di contribuzione), la decorrenza della pensione di vecchiaia può avvenire già dal 01/07/2011, ovvero nel rispetto della finestra di accesso prevista per la pensione di anzianità di servizio di seguito riportata : PERIODO MATURAZIONE REQUISITI REQUISITI ACCESSO AL PENSIONAMENTO 01/07/ /12/ /07/2011 Si precisa, altresì, come l elevazione dei limiti di età per le pensioni di vecchiaia per le lavoratrici nella Pubblica Amministrazione, introdotte dalla Legge n 122/2010, non modifica in alcun modo le attuali regole per le pensioni di anzianità di servizio e per limiti di servizio ( 40 anni di anzianità contributiva ) applicabili tanto alle lavoratrici quanto ai lavoratori delle P.A., ferma restando l applicazione, per coloro che maturano i requisiti minimi per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011, della sopra menzionata finestra mobile. Con riferimento a ciò, si evidenzia come l art.1, comma 9, della Legge n 243 del 2004, tuttora in vigore, stabilisca come fino al 2015 le donne lavoratrici possano andare in pensione con la vecchia regola dei 57 anni di età anagrafica e dei 35 anni di contribuzione, purché optino per il trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo della pensione con il sistema contributivo,

4 introdotte dal D.Lgs. n 335/1995, ferma restando l applicazione, per coloro che maturano tali requisiti minimi per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011, della sopra menzionata finestra mobile. PENSIONI DI VECCHIAIA PER GLI UOMINI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. La Legge n 122/2010 nulla modifica in merito ai requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalla normativa vigente per l accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia ( 65 anni di età e 20 anni di contribuzione ), ferma restando l applicazione, per coloro che maturano i requisiti minimi per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011, della sopra menzionata finestra mobile. Il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue al raggiungimento dei sopraccitati limiti anagrafici e contributivi, nel rispetto delle seguenti finestre programmate di accesso : Resta anche in questo frangente confermato che nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo ( pensione di anzianità ), la pensione di vecchiaia, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità ( si veda l esempio riportato nel paragrafo precedente con la sola differenza del requisito anagrafico maturato al 31/03/2011, sostituendo il riferimento ai 61 anni con quello ai 65 anni di età, trattandosi, in questo caso, di lavoratori uomini ). DISPOSIZIONI COMUNI A UOMINI E DONNE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI PENSIONI DI VECCHIAIA. Per espressa previsione normativa: Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedano requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all art.2 del D.Lgs. n 165 del 30/04/1997 ( es. personale docente e ricercatore nelle Università, magistrati ecc. ). Per tali categorie di personale sussiste, quindi, la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia con limiti di età superiori agli attuali 65 anni per gli uomini e 61 anni per le donne, fermo restando che qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga successivamente al compimento del sessantacinquesimo / sessantunesimo anno di età, il relativo trattamento pensionistico è comunque determinato in base alle disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia ( art.10, comma 1, D.Lgs. n 165 del 1997).

5 Più specificatamente le categorie di personale interessate da tale previsione normativa, in ambito universitario sono: - professori ordinari ( limite di età 70 anni + ulteriori due anni in caso di accoglimento, da parte dell Ateneo, della richiesta opzionale di proroga, c.d. biennio Amato ); - professori associati con opzione Legge n 230/2005 c.d. Legge Moratti ( limite di età 68 anni + ulteriori due anni in caso di successivo accoglimento, da parte dell Ateneo, della richiesta opzionale di proroga, c.d. biennio Amato ); - ricercatori universitari nel solo caso di avvenuto accoglimento, da parte dell Ateneo, della richiesta opzionale di proroga, c.d. biennio Amato ( limite di età 67 anni ). Inoltre, sulla base di quanto sopra esposto, le nuove disposizioni introdotte in materia di accesso al pensionamento dalla Legge n 122/2010 non trovano applicazione nel caso in cui, a prescindere dal fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro in età superiore ai 65/61 anni avvenga dopo il 01/01/2011, i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia ( 65 anni di età ed almeno 20 anni di contribuzione ), applicabili a tale fattispecie ai sensi del D.Lgs. n 165 del 1997, siano stati maturati dal docente / ricercatore interessato entro 31/12/2010. PENSIONI DI ANZIANITA ( riferite a personale femminile e maschile sia tecnico amministrativo che docente e ricercatore). Anche in materia di trattamenti pensionistici di anzianità, la cosiddetta finestra mobile si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011. Nulla cambia per quanto concerne il previgente regime disciplinante i requisiti anagrafici e contributivi minimi prescritti per l accesso alla pensione di anzianità. PERIODO LAVORATORI DIPENDENTI Dal Al Somma età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica + anzianità contributiva 1 Luglio Dicembre oppure Gennaio Dicembre oppure Gennaio oppure DECORRENZA PENSIONI DI ANZIANITA CON MENO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE REQUISITI MATURATI DAL 01/01/2011 Dal Al Decorrenza della pensione 1 Gennaio Gennaio Febbraio Febbraio Febbraio Marzo Marzo Marzo Aprile Aprile Aprile Maggio Maggio Maggio Giugno 2012

6 1 Giugno Giugno Luglio Luglio Luglio Agosto Agosto Agosto Settembre Settembre Settembre Ottobre Ottobre Ottobre Novembre Novembre Novembre Dicembre Dicembre Dicembre Gennaio 2013 Per quanto concerne le date di decorrenza delle pensioni di anzianità a fronte della maturazione dei requisiti entro il 31/12/2010, citate nella tabella di cui sopra, si precisa come esse derivino dalle finestre programmate introdotte dalla Legge n 247 del 2007, in vigore dal 01/01/2008, di cui si riporta il relativo estratto : PERIODO MATURAZIONE REQUISITI REQUISITI ACCESSO AL PENSIONAMENTO 01/01/ /06/ /01/ /07/ /12/ /07/2011 Si ricorda, altresì, che le nuove disposizioni introdotte dalla Legge n 122/2010 ( finestra mobile ) non si applicano ai lavoratori che hanno maturato i requisiti minimi per il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, entro il 31/12/2007 ( Legge n 449 del 1997 ), nonché a coloro che hanno maturato tali requisiti dal 01/01/2008 al 31/12/2010 ( Legge n 247 del 2007 ). Nel primo dei due casi sopra evidenziati le lavoratrici / i lavoratori continueranno a poter conseguire la pensione di anzianità secondo la normativa sopra menzionata, nel rispetto delle seguenti finestre di accesso : PERIODO MATURAZIONE REQUISITI REQUISITI 57 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure, in alternativa, 39 anni di contribuzione maturati fino al III trimestre compreso 57 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure, in alternativa, 39 anni di contribuzione maturati nel IV trimestre ACCESSO AL PENSIONAMENTO Immediato / finestra aperta Immediato / finestra aperta Nel secondo caso, invece, le lavoratrici / i lavoratori continueranno a poter conseguire la pensione di anzianità secondo la normativa sopra menzionata, nel rispetto delle seguenti finestre di accesso : PERIODO MATURAZIONE REQUISITI REQUISITI ACCESSO AL PENSIONAMENTO 01/01/ /06/ anni di età e 35 anni di contribuzione Immediato / finestra aperta

7 01/07/ /12/ anni di età e 35 anni di contribuzione Immediato / finestra aperta 01/01/ /06/ anni di età e 35 anni di contribuzione Immediato / finestra aperta 01/07/ /12/2009 Immediato / finestra aperta 01/01/ /06/ /01/ /07/ /12/ /07/2011 PENSIONI PER LIMITI DI SERVIZIO ( anzianità contributiva pari a 40 anni ). La Legge n 122/2010 nulla modifica in merito al requisito contributivo pari a 40 anni, il cui raggiungimento consente alla lavoratrice / al lavoratore di accedere al trattamento pensionistico per limiti di servizio. Anche in materia di trattamenti pensionistici per limiti di servizio, la cosiddetta finestra mobile si applica ai soggetti che maturano il requisito minimo per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011. Ne consegue che, qualora il dipendente abbia maturato il requisito di 40 anni di contribuzione entro il 31/12/2010, l accesso al trattamento pensionistico, ai sensi della Legge n 247 del 2007, rispetterà le seguenti finestre programmate di uscita ( nella fattispecie riferite al 2010, come anno di maturazione del requisito): POSSESSO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO (40 anni) ENTRO 1 TRIMESTRE TRIMESTRE 2010 DECORRENZA PENSIONE 1 LUGLIO 2010 (Se l interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno) 1 OTTOBRE 2010 (Se l interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre) 1 gennaio 2011 con età inferiore a 57 anni 1 gennaio 2011 con età inferiore a 57 anni 3 TRIMESTRE GENNAIO TRIMESTRE APRILE 2011 Sono esclusi dall assoggettamento a tali finestre coloro i quali, pur avendo maturato solo nel 2010 il requisito di 40 anni di contribuzione, abbiano altresì conseguito i requisiti previgenti al (57 anni di età e 35 di contribuzione, 39 anni di contribuzione). Analogamente i dipendenti che hanno maturato il requisito di 40 anni di contribuzione entro il 31/12/2009, e che risultano tutt ora in servizio, non sono più soggetti al rispetto di alcuna finestra

8 programmata, potendo conseguentemente accedere al trattamento pensionistico per limiti di età in un qualsiasi momento ( finestra aperta ). Come si evince da tale tabella, la cosiddetta finestra mobile si applica ai soggetti che maturano il requisito minimo per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011. Tuttavia, in conformità con quanto detto precedentemente nella sezione dedicata alle pensioni di vecchiaia, nei casi in cui il diritto al pensionamento sia stato acquisito anteriormente, ancorché a diverso titolo ( pensione di anzianità ), la pensione per limiti di servizio, in base ai requisiti della normativa vigente, ha la decorrenza correlata alla data di maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici minimi prescritti per la pensione di anzianità. ADEGUAMENTO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE PER LA GENERALITA DEI LAVORATORI. In via generale, da una prima lettura dell art.12, commi da 12-bis a 12-quiquies, della Legge n 122/2010 si evince che, a decorrere dal 01/01/2015, dovranno essere adeguati i requisiti anagrafici di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi. Gli adeguamenti di cui sopra verranno aggiornati con cadenza triennale mediante decreto direttoriale del Ministero dell Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanarsi almeno 12 mesi prima della data di decorrenza di ciascun adeguamento. In sede di prima applicazione (01/01/2015), l incremento dei requisiti in vigore, pari all incremento della speranza di vita accertato dall ISTAT in relazione al triennio precedente di riferimento, non potrà essere superiore a tre mesi. Non si procederà ad alcun aggiornamento nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita. PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO FINO ALLA DECORRENZA DELLA PENSIONE. La Legge n 122 del 2010 preveda, per i lavoratori d ipendenti, l accesso alle varie tipologie di trattamento pensionistico ( vecchiaia, anzianità di servizio, limiti di servizio ) decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti ( cosiddetta finestra mobile ). La nuova disposizione si applica ai soggetti che maturano i requisiti minimi per l accesso al pensionamento con decorrenza dal 01/01/2011.

9 Al fine di garantire un adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli artt.3 e 38 della Costituzione, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, il Legislatore ha stabilito che le Amministrazioni e gli enti datori di lavoro mantengono in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età o di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico. Come già accennato nelle premesse, a brevissimo termine si provvederà alla pubblicazione di ulteriori circolari informative, a cura del Servizio Trattamento di Quiescenza, in materia di trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ( TFR/TFS ), ed, in particolare, per quanto concerne modalità e termini per il calcolo ed il pagamento del TFR/TFS dal 01/01/2011, la relativa disciplina derogatoria, i riscatti di periodi o servizi utili ai fini della liquidazione, nonché la tassazione dei trattamenti in oggetto, tenuto anche delle delucidazioni recentemente fornite dall INPDAP in materia e di quelle che ancora devono pervenire dall Istituto, sia attraverso la pubblicazione, entro l anno, di specifiche circolari e note divulgative, sia attraverso la risposta a precisi quesiti posti dalla scrivente Amministrazione. Tenuto conto dei rilevanti carichi di lavoro gravanti sul Settore Previdenza e Quiescenza, connessi al puntuale rispetto dei numerosi e prioritari adempimenti amministrativo contabili relativamente ai pensionamenti programmati per l anno in corso e per i primissimi mesi del 2011 ed ai correlati calcoli dei trattamenti di fine servizio, si invitano le SS.LL., qualora necessitassero di ulteriori informazioni e chiarimenti in merito a quanto esposto, sia di carattere generale, sia di carattere specifico e personale, ad inviare i propri quesiti esclusivamente via alla casella di struttura quiescenza@unige.it. Gli Uffici competenti provvederanno a fornire gli opportuni chiarimenti, compatibilmente con il prioritario assolvimento dei sopra menzionati adempimenti amministrativo contabili, attraverso la pubblicazione di note divulgative di carattere generale, tramite l invio di di risposta oppure fissando specifici appuntamenti con i diretti interessati nel caso ciò risultasse necessario per affrontare casi particolari. Distinti saluti. MP/GG/CM Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Marcenaro Per informazioni : quiescenza@unige.it

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