DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE E DI ATTIVI SOTTOSTANTI I CONTRATTI UNIT LINKED. Roma, 28 febbraio 2007

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1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI A COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE E DI ATTIVI SOTTOSTANTI I CONTRATTI UNIT LINKED RELAZIONE DI PRESENTAZIONE PER LA PUBBLICA CONSULTAZIONE Roma, 28 febbraio 2007 L evoluzione dei mercati finanziari ha comportato lo sviluppo di nuovi strumenti di investimento non contemplati al tempo dell approvazione delle Direttive comunitarie in materia assicurativa e delle relative norme di recepimento sulle attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione. La discesa strutturale dei tassi d interesse, conseguente all introduzione dell euro, ha ridotto nel tempo la redditività degli investimenti in strumenti a reddito fisso ampiamente utilizzati dal settore assicurativo italiano. In ragione di tali innovazioni l Autorità ritiene opportuno, anche al fine di accrescere la flessibilità operativa delle imprese di assicurazione, rivedere le categorie degli investimenti ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, ovvero i limiti quantitativi e qualitativi previsti, nel rispetto del principio di prudenza che caratterizza la regolamentazione del settore assicurativo, a tutela del consumatore. Le modifiche introdotte, oltre a migliorare attraverso l arricchimento dell offerta la concorrenzialità del mercato, appaiono in linea con le aperture realizzate da altre Autorità europee anche in settori contigui a quello assicurativo. Peraltro il progetto comunitario di riforma del sistema di solvibilità delle imprese di assicurazione (c.d. Solvency II) tenderà a rivisitare l attuale impostazione di vigilanza, basata su rigorosi limiti qualitativi e quantitativi direttamente attribuiti ai singoli investimenti, in direzione di un approccio sempre più orientato sul criterio di patrimonializzazione in funzione del profilo di rischiosità delle singole imprese, ivi compresa l esposizione ai rischi da investimento, analogamente a quanto già previsto per il settore bancario da Basilea II. In base alla nuova disciplina, le imprese potranno destinare a copertura degli impegni tecnici anche le tipologie di attivi appartenenti alla nuova macroclasse denominata Investimenti Alternativi. In particolare, sono ora ammissibili nei limiti sottoindicati: - le quote di OICR non armonizzati aperti di diritto comunitario fino a concorrenza del limite dell intera macroclasse, pari al 10% delle riserve tecniche da coprire; - sempre nell ambito e nei limiti della nuova macroclasse, le quote di fondi riservati e di fondi speculativi di diritto comunitario nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire e con l ulteriore limite di concentrazione per singolo fondo pari all 1%. Ai fini della ammissibilità a copertura delle riserve tecniche, gli attivi della nuova macroclasse concorrono inoltre nei limiti previsti dalla vigente disciplina per gli investimenti azionari e per quelli non quotati. A tal fine: - gli OICR non armonizzati aperti sono assimilati agli investimenti azionari o a quelli obbligazionari, in funzione dell investimento in esso prevalente;

2 - i fondi riservati e i fondi speculativi sono invece sempre assimilati ad investimenti azionari non quotati. In relazione ai fondi immobiliari, il cui mercato appare in costante crescita, è stato elevato il limite massimo di investimento ammissibile dal 5% al 10%. Infine, in relazione ai contratti unit linked, ed in particolare a quelli collegati a fondi interni, è stato elevato al 6% il limite massimo di indicizzazione delle prestazioni agli hedge fund; ciò attraverso l incremento dal 10% al 20% del limite previsto per gli OICR non armonizzati aperti detenuti dal fondo interno di investire in altri OICR. Resta fermo il divieto di investimento diretto in fondi riservati e in fondi speculativi. Le nuove disposizioni sugli attivi a copertura delle riserve tecniche e i relativi prospetti (solo quelli modificati) sono inseriti sul sito dell ISVAP ( per la pubblica consultazione. ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 Osservazioni e commenti devono essere inviati all Autorità entro il 23 marzo 2007 al seguente indirizzo di posta elettronica: provvedimentoattivi@isvap.it. Le osservazioni pervenute verranno pubblicate nel sito dell Autorità, con indicazione del mittente. I nuovi tracciati record per la trasmissione dei dati all Autorità saranno resi disponibili all atto dell emanazione del Provvedimento definitivo.

3 PROVVEDIMENTO N. DEL Disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell assicurazione diretta - modifiche al Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, al Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999, al Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999, nonché alle Circolari ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e n. 577/D del 30 dicembre L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 approvativo del Codice delle Assicurazioni Private ed in particolare l articolo 9 e l articolo 354, comma 4; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell assicurazione diretta sulla vita; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita; VISTO il Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999, con il quale, tra l altro, sono stati definiti i prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita da allegare al bilancio di esercizio; VISTO il Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999, con il quale, tra l altro, sono stati definiti i prospetti delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita da allegare al bilancio di esercizio; VISTO il Provvedimento ISVAP n del 4 marzo 2004, con il quale, tra l altro, sono stati modificati i prospetti trimestrali delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita; VISTO il Provvedimento ISVAP n del 16 settembre 2005, con il quale, tra l altro, sono stati modificati i prospetti trimestrali delle attività assegnate a copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta diversa dall assicurazione sulla vita; 1

4 VISTA la Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002, nella parte in cui prevede disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di cui all articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; VISTA la Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005, concernente le disposizioni in materia di sistema dei controlli interni e gestione dei rischi; CONSIDERATA la necessità di emanare nuove disposizioni in materia di tipologie di attivi da destinare alla copertura delle riserve tecniche dei rami vita e danni; Dispone ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 Art. 1 (Definizioni) 1. Ai fini del presente Provvedimento si intendono per: a) fondo comune di investimento : il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo, sia aperto che chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote; b) società di investimento a capitale variabile (Sicav): la società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l offerta al pubblico di proprie azioni; c) fondo aperto : il fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo; d) fondo chiuso : il fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate; e) Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): i Fondi comuni di investimento e le Sicav; f) OICR armonizzati : i fondi comuni e le Sicav rientranti nell ambito di applicazione della direttiva 85/611 CEE e successive modificazioni ed integrazioni; g) OICR aperti non armonizzati : gli OICR diversi da quelli armonizzati; h) fondi immobiliari : i fondi comuni che investono esclusivamente o prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, secondo quanto previsto dall articolo 12-bis del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni; i) fondi riservati : i fondi aperti e chiusi la cui partecipazione è riservata ad investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni; j) fondi speculativi ; i fondi il cui patrimonio è investito in beni, anche diversi da quelli previsti per i fondi di investimento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'italia, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni; k) investitori qualificati : i soggetti di cui all articolo 1, comma 1, lettera h) del decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 24 maggio 1999, n. 228 e successive modificazioni ed integrazioni; l) organo amministrativo : il Consiglio di amministrazione ovvero, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, il Consiglio di gestione. 2

5 Art.2 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996) 1. L articolo 1, comma 1 del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996 è modificato come segue: ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 a) alla categoria A) INVESTIMENTI, dopo la classe: A4.5) Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro è aggiunta la seguente macroclasse: A5) Investimenti alternativi La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in fondi riservati ed in fondi speculativi. Tali OICR sono ammessi qualora siano autorizzati all offerta in Italia ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero, qualora non autorizzati all offerta in Italia, se insediati in Paesi dell Unione Europea e se rispettano comunque le condizioni per il rilascio dell autorizzazione stabilite dalla Banca d Italia, ai sensi dell articolo 42 del medesimo d.lgs 58/1998. In tale ultimo caso, l organo amministrativo con apposita delibera individua l unità organizzativa deputata a verificare, prima di procedere all iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all ISVAP entro 15 giorni dalla relativa approvazione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall impresa. Alle comunicazioni trimestrali all ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d Italia per il rilascio dell autorizzazione, ai sensi dell articolo 42 del d.lgs 58/1998. Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività: A5.1a) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. A5.1b) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario. La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l investimento prevalente. A5.2a) Quote di fondi riservati. A5.2b) Quote di fondi speculativi. I fondi riservati ed i fondi speculativi sono ammessi direttamente o indirettamente nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L esposizione verso un singolo fondo non potrà comunque eccedere l 1% delle riserve tecniche da coprire. Le classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 35% della macroclasse A3) Titoli di capitale e altri valori assimilati. ; b) nella macroclasse A3) Titoli di capitale e altri valori assimilabili, le parole: Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche 3

6 da coprire sono sostituite dalle parole: Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle successive classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 35% delle riserve tecniche da coprire. ; c) nella classe A4.5) Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro, il limite massimo di ammissibilità per la copertura delle riserve tecniche è elevato dal 5% al 10%. 2. All articolo 2, comma 1, punto ii) del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, l espressione, A1.3) ed A3.1b). è sostituita dall espressione:, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b).. 3. Il Modello 1 ed i relativi allegati A e B, nonché i modelli 2 e 3 previsti dall articolo 6 del Provvedimento ISVAP n. 147 del 30 gennaio 1996, come modificati dall articolo 2, comma 1, del Provvedimento ISVAP n del 4 marzo 2004, sono sostituiti dai modelli e dai relativi allegati uniti al presente Provvedimento. ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 Art.3 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996) 1. L articolo 1, comma 1 del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996 è modificato come segue: a) alla categoria A) INVESTIMENTI, dopo la classe: A4.4) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro è aggiunta la seguente macroclasse A5) Investimenti alternativi La macroclasse comprende gli investimenti in azioni o quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in fondi riservati ed in fondi speculativi. Tali OICR sono ammessi qualora siano autorizzati all offerta in Italia ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero, qualora non autorizzati all offerta in Italia, se insediati in Paesi dell Unione Europea e se rispettano comunque le condizioni per il rilascio dell autorizzazione stabilite dalla Banca d Italia, ai sensi dell articolo 42 del medesimo d.lgs 58/1998. In tale ultimo caso, l organo amministrativo con apposita delibera individua l unità organizzativa deputata a verificare, prima di procedere all iscrizione tra gli attivi a copertura delle riserve tecniche, la sussistenza delle condizioni sopraindicate e stabilisce le procedure volte ad accertare la permanenza delle stesse. La delibera è trasmessa all ISVAP entro 15 giorni dalla relativa approvazione e le verifiche effettuate risultano dalla documentazione interna conservata dall impresa. Alle comunicazioni trimestrali all ISVAP relative alla copertura delle riserve tecniche è allegata la dichiarazione di conformità dello schema di funzionamento degli OICR aperti non armonizzati, dei fondi riservati e dei fondi speculativi, alle condizioni stabilite dalla Banca d Italia per il rilascio dell autorizzazione, ai sensi dell articolo 42 del d.lgs 58/1998. Tali attività sono ammesse nel limite massimo complessivo del 10% delle riserve tecniche da coprire. La macroclasse è composta dalle seguenti classi di attività: A5.1a) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario. 4

7 A5.1b) Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario. La classe accoglie anche le quote di OICR aperti non armonizzati per cui non è possibile determinare con certezza l investimento prevalente. A5.2a) Quote di fondi riservati. A5.2b) Quote di fondi speculativi. ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 I fondi riservati ed i fondi speculativi sono ammessi direttamente o indirettamente nel limite massimo complessivo del 5% delle riserve tecniche da coprire. L esposizione verso un singolo fondo non potrà comunque eccedere l 1% delle riserve tecniche da coprire. La classe di attività A 5.1a) concorre nel limite massimo complessivo dell 85% della macroclasse A1) Titoli di debito e altri valori assimilati. Le classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b) concorrono nel limite massimo complessivo del 25% della macroclasse A3) Titoli di capitale e altri valori assimilati. ; b) nella macroclasse A1) Titoli di debito e altri valori assimilabili, le parole: Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo dell 85% delle riserve tecniche da coprire sono sostituite dalle parole: Tali attività, unitamente a quelle incluse nella successiva classe di attività A.5.1a), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 85% delle riserve tecniche da coprire. ; c) nella macroclasse A3) Titoli di capitale e altri valori assimilabili, le parole: Tali attività sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire sono sostituite dalle parole: Tali attività, unitamente a quelle incluse nelle successive classi di attività A.5.1b), A5.2a) e A5.2b), sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 25% delle riserve tecniche da coprire. ; d) nella classe A4.4) Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno Stato membro, il limite massimo di ammissibilità per la copertura delle riserve tecniche è elevato dal 5% al 10%. 2. All articolo 2, comma 1, punto ii) del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, l espressione, A1.3) ed A3.1b). è sostituita dall espressione:, A1.3), A3.1b), A5.2a) ed A5.2b). 3. Il Prospetto trimestrale delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche ed il relativo allegato A, di cui all articolo 5 del Provvedimento ISVAP n. 148 del 30 gennaio 1996, come modificato dall articolo 4 del Provvedimento ISVAP n del 16 settembre 2005, sono sostituiti dal modello e dal relativo allegato uniti al presente Provvedimento. Art. 4 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999) 1. Il Modello 1 ed i relativi allegati A e B, previsti dall articolo 1 del Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999, sono sostituiti dal modello e dai relativi allegati uniti al presente Provvedimento. Art. 5 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999) 1. Il Prospetto contenente l indicazione delle attività assegnate alla chiusura dell esercizio alla copertura delle riserve tecniche ed il relativo allegato A, previsti dall articolo 1 del Provvedimento ISVAP n del 31 marzo 1999, sono sostituiti dal prospetto e dal relativo allegato uniti al presente Provvedimento. 5

8 ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n. 576 Art. 6 (Modifiche alla Circolare ISVAP n. 577/D del 30 dicembre 2005) 1. All articolo 15, paragrafo 15.2 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, dopo le parole: ammontare della massima perdita potenziale. aggiungere le parole: La predetta valutazione dei rischi ha particolare riguardo agli investimenti in quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, in quote di fondi riservati ed in quote di fondi speculativi (investimenti alternativi). 2. All articolo 15, paragrafo 15.3 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In relazione alla valutazione dei rischi correlati agli investimenti alternativi di cui al paragrafo 15.2, dovranno essere indicati i criteri ed i metodi utilizzati per la misurazione dell esposizione al rischio nonché la periodicità dell effettuazione degli stress test di cui al successivo articolo 16 al fine di valutare l impatto sulla situazione finanziaria di eventuali andamenti sfavorevoli di tali strumenti finanziari. 3. All articolo 19, paragrafo 19.1 della Circolare ISVAP n. 577/D del 2005, dopo le parole: per gli eventuali adeguamenti aggiungere:. Alla relazione è allegata una nota riepilogativa dei risultati degli stress test effettuati ai fini della valutazione dei rischi derivanti dagli investimenti alternativi di cui all articolo 15, paragrafo 15.2;. Art. 7 (Modifiche alla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002) 1. Nella Sezione 3, paragrafo 2 Limiti alla gestione degli investimenti, il sesto periodo è sostituito dal seguente: Il fondo interno assicurativo non può essere investito in parti di OICR non armonizzati aperti il cui patrimonio sia investito, in misura superiore al 20% delle attività, in parti di altri OICR. Il fondo interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR armonizzato per un valore superiore al 25% del totale delle attività, né può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato aperto per un valore superiore al 10% del totale delle attività. In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati aperti non possono complessivamente superare il 30% del totale delle attività del fondo. Qualora il patrimonio del fondo venga investito in depositi presso Banche del gruppo di appartenenza dell impresa, le condizioni praticate al fondo devono essere almeno equivalenti a quelle applicate dalla Banca medesima alla propria clientela primaria.. Art. 8 (Abrogazioni) 1. Sono abrogati: a) l articolo 2, comma 1, del Provvedimento ISVAP n del 4 marzo 2004; b) l articolo 4 del Provvedimento ISVAP n del 16 settembre Art. 9 (Pubblicazione) 1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell ISVAP ed è reso disponibile sul sito internet dell Autorità. 6

9 Art. 10 (Entrata in vigore) 1. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano a decorrere dal trimestre. ISVAP - Istituto di Diritto Pubblico - Legge 12 Agosto 1982, n

10 MODELLO 1 Società PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI AGLI ARTT. 24 E 30, COMMA 4, DEL D. LGS. 174/95 Esercizio

11 RISERVE TECNICHE Riserve tecniche (a) 1 - Cessioni legali (b) 3 Riserve tecniche da coprire (a)-(b) 9 Consistenza alla chiusura del trimestre (valori in euro) Consistenza alla chiusura del trimestre precedente DESTRIZIONE ATTIVITA' A INVESTIMENTI A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili A.1.1a Titoli emnessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato; Limiti massimi Consistenza alla chiusura del trimestre Consistenza alla chiusura del trimestre precedente Valori % Valori % A.1.1b Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato; A.1.2a A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenete alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno; A.1.4 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito; 20% A.1.6 Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zoana A; A.1.7 Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n.43; Sub-totale A.1.6+A % A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; Totale A A.2 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali; 20% A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato; A.3.1b Quote della Banca d'italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.3.2 Warrant negoziati in un mercato regolamentato; 3% A.3.3 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.3.4 Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato; 5% Totale A A.4 Comparto immobiliare A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche: A.4.2 Beni immobili concessi in leasing; 10% A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare; da riportare

12 A.4.4 riporto Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti; A.4.5 Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno stato membro. 10% Totale A.4 40% A.5 Investimenti alternativi A.5.1a Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario; A.5.1b Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario; A.5.2a Fondi riservati; A.5.2b Fondi speculativi; Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b 5% totale A.5 10% Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b 35% TOTALE A B CREDITI B.1 Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare; B.2 Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare; B.3.1 Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; B.3.2 Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; B.4 Anticipazioni su polizze; B.5 Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento; 5% B.6 Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie; 5% TOTALE B C ALTRI ATTIVI C.1 Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento; C.2 Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio; Sub-totale C.1+C.2 5% C.3 Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare; C.4 Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare; C.5 Interessi reversibili; 5% TOTALE C TOTALE B + C- C.3 25% D Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie; 15% E Altre categorie di attivo autorizzate dall'isvap ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. 174/95; TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b 10%

13 Società PROSPETTO TRIMESTRALE DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE (ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175) Esercizio

14 (valori in euro) RISERVE TECNICHE Riserve tecniche da coprire al DESTRIZIONE ATTIVITA' A INVESTIMENTI A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili A.1.1a Titoli emnessi o garantiti da Stati appartenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazion internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato; Limiti massimi Consistenza alla chiusura del trimestre Consistenza alla chiusura del trimestre precedente Valori % Valori % A.1.1b Titoli emnessi o garantiti da Stati appartenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazion internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato; A.1.2a A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenete alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno; A.1.4 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito; 20% A.1.6 Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A; A.1.7 Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n.43; Sub-totale A.1.6+A % A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; Totale A A.2 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti territoriali; 20% A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato; A.3.1b Quote della Banca d'italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.3.2 Warrant negoziati in un mercato regolamentato; 3% A.3.3 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.3.4 Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato; 5% Totale A A.4 Comparto immobiliare A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche; A.4.2 Beni immobili concessi in leasing; 10% A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare; 64 da riportare

15 riporto A.4.4 Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno stato membro; 10% Totale A.4 40% A.5 Investimenti alternativi A.5.1a Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario; A.5.1b Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario; A.5.2a Fondi riservati; A.5.2b Fondi speculativi; Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b 5% totale A.5 10% Sub-totale A.1+A.5.1a 85% Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b 25% TOTALE A B CREDITI B.1 Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare; B.2 Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare; B.3.1 Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; B.3.2 Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; B.4 Crediti derivanti da salvataggio o surrogazione; 3% B.5 Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento; 5% B.6 Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie; 5% TOTALE B C ALTRI ATTIVI C.1 Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento; C.2 Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitament documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio; Sub-totale C.1+C.2 5% C.3 Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nei limiti del 90 per cento del loro ammontare; C.4 Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare; TOTALE C TOTALE B + C- B.1 25% D Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie; 15% E Altre categorie di attivo autorizzate dall'isvap ai sensi dell'art. 27, comma 5, del d.lgs. 175/95; TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA Sub-totale A.1.1b+ A.1.2b + A A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b 10%

16 MODELLO 1 Società PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE (ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174) Esercizio

17 RISERVE TECNICHE Alla chiusura dell'esercizio (valori in euro) Alla chiusura dell'esercizio precedente Riserve tecniche (a) 1 - Cessioni legali (b) 3 Riserve tecniche da coprire (a)-(b) DESTRIZIONE ATTIVITA' A INVESTIMENTI A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili A.1.1a Titoli emnessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato; Limiti massimi Consistenza alla chiusura dell'esercizio Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente Valori % Valori % A.1.1b Titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato; A.1.2a A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenete alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno; A.1.4 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito; 20% A.1.6 Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A; A.1.7 Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n.43; Sub-totale A.1.6+A % A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche; Totale A A.2 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti locali territoriali; 20% A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato; A.3.1b Quote della Banca d'italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.3.2 Warrant negoziati in un mercato regolamentato; 3% A.3.3 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.3.4 Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato; 5% Totale A A.4 Comparto immobiliare A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche; A.4.2 Beni immobili concessi in leasing; 10% A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare; da riportare

18 A.4.4 riporto Quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi il cui patrimonio immobiliare sia costituito per non meno del 90% da immobili alienati dallo Stato o da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali o loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti; A.4.5 Quote di altri fondi comuni di investimento immobiliare chiusi situati in uno stato membro; 10% Totale A.4 40% A.5 Investimenti alternativi A.5.1a Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto obbligazionario; A.5.1b Quote di OICR aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE che investono prevalentemente nel comparto azionario; A.5.2a Fondi riservati; A.5.2b Fondi speculativi; Sub-totale A.5.2a+A.5.2.b 5% totale A.5 10% Sub-totale A.3+A.5.1b+A.5.2a+A.5.2.b 35% TOTALE A B CREDITI B.1 Crediti verso riassicuratori al netto delle partite debitorie, comprese le quote di riserve tecniche a loro carico, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare; B.2 Depositi e crediti al netto delle partite debitorie presso le imprese cedenti, debitamente documentati, fino al 90% del loro ammontare; B.3.1 Crediti nei confronti di assicurati, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; B.3.2 Crediti nei confronti di intermediari, al netto delle partite debitorie, derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione, nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di 3 mesi; B.4 Anticipazioni su polizze; B.5 Crediti d'imposta, definitivamente accertati o per i quali sia trascorso il termine prescritto per l'accertamento; 5% B.6 Crediti verso fondi di garanzia al netto delle partite debitorie; 5% TOTALE B C ALTRI ATTIVI C.1 Immobilizzazioni materiali, strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, nel limite del 30 per cento del valore di bilancio rettificato del relativo fondo di ammortamento; C.2 Immobilizzazioni materiali, non strumentali all'esercizio dell'impresa, diverse dai terreni e dai fabbricati, debitamente documentati, nel limite del 10 per cento del valore di bilancio; Sub-totale C.1+C.2 5% C.3 Provvigioni di acquisizione da ammortizzare nel limite del 90 per cento del loro ammontare; C.4 Ratei attivi per canoni di locazione nel limite del 30 per cento del loro ammontare; C.5 Interessi reversibili; 5% TOTALE C TOTALE B + C- C.3 25% D Depositi bancari, depositi presso altri enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato dalla competente autorità di vigilanza a ricevere depositi, al netto delle partite debitorie; 15% E Altre categorie di attivo autorizzate dall'isvap ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.lgs. 174/ TOTALE GENERALE ATTIVITA' A COPERTURA Sub-totale A.1.1b + A.1.2b + A A.3.1b + A.5.2a + A.5.2b 10%

19 Società PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA COPERTURA DELLE RISERVE TECNICHE (ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175) Esercizio

20 RISERVE TECNICHE Alla chiusura dell'esercizio. (valori in euro) Alla chiusura dell'esercizio precedente Riserve tecniche da coprire 5 6 DESTRIZIONE ATTIVITA' A INVESTIMENTI A.1 Titoli di debito e altri valori assimilabili A.1.1a Titoli emnessi o garantiti da Stati appartenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazion internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, negoziati in un mercato regolamentato; Limiti massimi Consistenza alla chiusura dell'esercizio Consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente Valori % Valori % A.1.1b Titoli emnessi o garantiti da Stati appartenti alla zona A, ai sensi della direttiva n. 2000/12/CE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazion internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri, non negoziati in un mercato regolamentato; A.1.2a A.1.2b Obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; Obbligazioni od altri titoli assimilabili non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato appartenete alla zona A, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.1.3 Altre obbligazioni o titoli assimilabili, diversi da quelli indicati ai punti precedenti, purchè con scadenza residua inferiore all'anno; A.1.4 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.1.5 Pronti contro termine, con obbligo di riacquisto e di deposito dei titoli presso un istituto di credito; 20% A.1.6 Accettazioni bancarie effettuate o rilasciate da istituti di credito aventi la sede legale in uno Stato appartenente alla zona A; A.1.7 Cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n.43; Sub-totale A.1.6+A % A.1.8 Ratei attivi per interessi su titoli idonei alla copertura delle riserve tecniche Totale A A.2 Mutui e prestiti fruttiferi garantiti da ipoteche o da garanzie bancarie o assicurative, o da altre idonee garanzie prestate da enti territoriali; 20% A.3 Titoli di capitale e altri valori assimilabili A.3.1a Azioni negoziate in un mercato regolamentato; A.3.1b Quote della Banca d'italia, quote di società cooperative ed azioni, non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società aventi la sede legale in un Stato appartenente alla zona A, il cui bilancio sia stato certificato da almeno 3 anni da parte di una società di revisione debitamente autorizzata; A.3.2 Warrant negoziati in un mercato regolamentato; 3% A.3.3 Quote in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM); A.3.4 Quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, situati in uno Stato membro, negoziate in un mercato regolamentato; 5% Totale A A.4 Comparto immobiliare A.4.1 Terreni, fabbricati e diritti immobiliari di godimento, per le quote libere da ipoteche; A.4.2 Beni immobili concessi in leasing; 10% A.4.3 Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50 per cento del capitale sociale aventi ad oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso o per uso industriale o commerciale o per l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili assunto in proporzione alla quota di capitale sociale detenuto ed al netto delle passività complessivamente iscritte nel bilancio della società immobiliare; 64 da riportare

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