TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA

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1 Settore Risorse umane, salute e sicurezza TUTELA E SOSTEGNO DELLA MATERNITA E DELLA PATERNITA Riferimenti normativi: Legge 53/2000; D.Lgs. 151/2001 Ccnl Dpr 1026/76 - D.Lgs. 119/11 D.Lgs. 5/2012 DURANTE LA GRAVIDANZA 1) Permessi retribuiti per esami prenatali: possono essere richiesti per accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l orario di lavoro, per il tempo della loro effettuazione. (art. 14 D.Lgs. 151/01); La dipendente deve presentare apposita istanza al Dirigente del proprio Settore (corredata, per la prima richiesta, dal certificato medico attestante la condizione di gestante) e successivamente la relativa documentazione attestante la data e l orario di effettuazione degli esami. 2) Astensione anticipata dal lavoro per maternità (art. 17, comma 2 lett. a, D.Lgs. 151/01 art. 15 D.Lgs. 5/2012) La dipendente deve farne richiesta all'asl della sua residenza, che successivamente emetterà il relativo decreto sulla base di accertamento medico. All atto della ricezione della domanda corredata dalla necessaria documentazione, l'asl rilascerà ricevuta in duplice copia, una delle quali dovrà essere inviata al datore di lavoro a cura della dipendente. Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro, anche se emesso in data successiva, decorre dalla data di inizio dell astensione dal lavoro. CONGEDO DI MATERNITA a) Periodo normale: il congedo (ex maternità obbligatoria) inizia 2 mesi prima della data presunta del parto, si estende a tutto il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva se questa è successiva alla data presunta. Prosegue quindi per i 3 mesi successivi al parto (si veda sez. dopo il parto ) (art. 16 D.Lgs. 151/01). b) Parto prematuro: i giorni non fruiti del congedo di maternità precedenti alla data presunta del parto si aggiungono ai 3 (o 4) mesi successivi al parto stesso. c) Flessibilità: La legge assegna alla lavoratrice la scelta di posticipare l'inizio del congedo di maternità. La madre, pertanto, può ritardare l'astensione dal lavoro fino ad 1 mese prima della data presunta del parto, spostando il periodo non fruito al

2 periodo successivo al parto stesso che, pertanto, potrà essere prolungato fino a 4 mesi (art. 20 D.Lgs. 151/01). La dipendente deve, in questo caso, presentare specifica richiesta corredata dal certificato del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. Tale attestazione dovrà essere confermata dal medico competente della Provincia ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Il periodo di flessibilità dell astensione obbligatoria può andare da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese. Quando questo sia stato già accordato ai sensi delle disposizioni di cui sopra, la lavoratrice, sulla base di un'autonoma valutazione della propria situazione, per fatti sopravvenuti (ad esempio per l'insorgere di un periodo di malattia), può decidere se interrompere o meno il periodo di flessibilità dell'astensione obbligatoria (ampliando quindi il periodo di astensione ante partum inizialmente richiesto), e quindi, di fatto, viene superato il giudizio precedentemente espresso nella certificazione del medico specialista ed in quella del medico competente. Nella suddetta ipotesi, la flessibilità consisterà nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di congedo di maternità non godute prima della data presunta del parto che sono state considerate oggetto di flessibilità. Il trattamento economico in tutti i suddetti casi è pari al 100% della retribuzione. INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA (artt. 16 e 19 D.Lgs. 151/01 DPR 1026/76 art. 2 D.lgs. 119/11) 1) L interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, che si verifica entro il 180 giorno dall inizio della gestazioni si considera aborto e l assenza è considerata a tutti gli effetti come malattia determinata da gravidanza; tale assenza non viene computata nel periodo massimo previsto dalla normativa contrattuale per la conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto). 2) L interruzione della gravidanza dopo il 180 giorno dall inizio della gestazione è considerata parto e dà quindi diritto ai tre mesi di congedo di maternità. 3) Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180 giorno dall inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla loro salute. (disposizione prevista dall art. 2 Dlgs 119/11). L inizio della gestazione viene stabilito convenzionalmente in 300 giorni prima della data presunta del parto stabilita nel certificato medico. DOPO IL PARTO CONGEDO DI MATERNITA E DI PATERNITA

3 (artt. 16 e 28 D.Lgs. 151/01 art. 17 CCNL 14/9/2000) Il congedo è pari a tre mesi (o quattro, se si è usufruito del mese di flessibilità ) decorrenti dal giorno successivo alla data del parto. Entro 30 giorni la dipendente è tenuta a presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla nascita del figlio ai sensi del DPR 445/2000. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post partum e la parte di periodo ante partum, eventualmente non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. (art. 17 CCNL 14/9/2000). Il diritto a tre mesi di congedo dopo il parto (o al periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice) spetta al padre, con attività lavorativa in atto, nella ipotesi di decesso della madre ovvero di grave infermità, che renda impossibile l assistenza al minore, oppure di abbandono del bambino da parte della madre o affidamento esclusivo al padre. Il padre deve fare richiesta corredata di documenti attestanti le suddette condizioni. CONGEDO PARENTALE (art.32 D.Lgs. 151/01) Durata dei periodi di congedo parentale a) periodi individuali (fruiti da parte di uno dei due genitori) a.1) madre: non superiore a 6 mesi a.2) padre (anche se la madre non è lavoratrice): non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 qualora eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuato o frazionato non inferiore a 3 mesi; a.3) genitore solo : 10 mesi (la condizione di genitore solo si verifica nel caso di morte dell altro genitore, di abbandono del figlio o di affidamento esclusivo ad un solo genitore, nel caso di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore); b) periodi complessivi (fruiti da parte di entrambi i genitori): periodo massimo complessivo tra i due genitori: 11 mesi (10 mesi se la madre è lavoratrice autonoma) Il congedo può essere usufruito contemporaneamente e il padre lo può utilizzare anche durante i tre mesi di congedo maternità della madre e/o durante la fruizione dei riposi orari di quest ultima (art. 32 D.Lgs. 151/01). In caso di parto gemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo spettanti ai sensi della vigente normativa, come sopra riportata. La richiesta di congedo da parte del dipendente deve pervenire al Dirigente del Settore di appartenenza almeno 15 giorni prima dell inizio dell assenza. Modalità fruizione Può essere fruito in modo continuato o frazionato. I periodi di assenza per congedo, in caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni non lavorativi e festivi che ricadano all interno degli stessi.

4 Tale modalità di computo (intesa nel senso di comprensività anche dei giorni non lavorativi) trova applicazione anche in caso di fruizione frazionata nel caso in cui il lavoratore non effettui una effettiva ripresa lavorativa. La fruizione del congedo in modo frazionato può avvenire a giorni, ma non a ore. Il congedo parentale non rientra nel cumulo di aspettative previsto dall art. 14, c. 1, CCNL Il congedo parentale non può essere fruito da un genitore quando l altro stia contestualmente fruendo del congedo straordinario dei due anni di cui all art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/01 (assistenza di un soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 L. 104/92). Su richiesta può essere interrotto in caso di malattia del genitore. Tempo di fruizione in relazione all età del bambino: - fino agli 8 anni del bambino (figlio naturale di lavoratore/trice dipendente) Trattamento economico: (artt. 32 e 34 D.Lgs. 151/01; art. 17 CCNL ) a) 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell ambito del periodo massimo di sei mesi, fruiti da entrambi i genitori, entro il terzo anno di vita del bambino, b) 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli di reddito, entro i primi 3 anni di vita del bambino. I mesi fruiti al 30% non sono utili per la maturazione delle ferie e incidono sulla 13^ mensilità c) per gli ulteriori periodi (oltre il sesto mese) e comunque per i periodi successivi al terzo anno di vita del bambino e sino all ottavo: 30% della retribuzione se il reddito del richiedente non è superiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria (definita anno per anno); se il reddito è superiore, il richiedente ha diritto al congedo parentale ma non alla indennità. Congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare In caso di parto gemellare o plurigemellare, ciascuno dei genitori ha diritto a fruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti dall art. 32 d.lgs. 151/2001 (fino a sei mesi per la madre, fino a sette mesi per il padre, nel limite massimo complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori). RIPOSI GIORNALIERI (art. 39 e 40 D.Lgs. 151/01) La lavoratrice madre ha diritto, dopo la fruizione del periodo di astensione obbligatoria, e fino al compimento del 1 anno di vita del bambino (che coincide con il giorno antecedente quello della nascita) a: a) 2 ore di riposo giornaliero se l orario di lavoro è uguale o superiore a 6 ore; trattasi di due periodi di riposo di 1 ora ciascuno che possono essere cumulati giornalmente ma non suddivisi in frazioni superiori o inferiori all ora. b) 1 ora di riposo giornaliero se l orario di lavoro è inferiore alle 6 ore. Il padre lavoratore ha diritto ai riposi nelle seguenti ipotesi: a) affidamento del minore al solo padre

5 b) decesso o grave infermità della madre c) rinuncia da parte della madre lavoratrice dipendente; d) quando la madre non abbia la qualifica di dipendente (lavoratrice autonoma, imprenditrice, coltivatrice diretta, parasubordinata, libera professionista, casalinga ecc.) In tal caso il padre fruisce dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre non abbia chiesto di fruire ininterrottamente dopo tale periodo del congedo parentale. Il numero delle ore spettanti al padre è determinato sempre in relazione al suo orario di lavoro. Il padre non può fruire dei riposi giornalieri qualora la madre avente diritto non se ne avvalga in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es: aspettative, permessi non retribuiti, pause lavorative nei contratti di part time verticale). Parto plurimo I periodi di riposo spettanti sempre nel primo anno di vita dei bambini sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre lavoratore (art. 41 D.Lgs 151/2001). CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO (artt. da 47 a 52 D.Lgs. 151/2001; art. 17 CCNL art. 7 D.L. 179/2012) Entrambi i genitori possono usufruire, alternativamente, dei congedi per malattia del bambino: a) nei primi tre anni di vita del bambino dopo il periodo di congedo per maternità: senza limiti temporali; b) dal quarto anno di vita e sino all ottavo anno: 5 giorni l anno per ciascuno dei genitori e per ciascun figlio. Trattamento economico - i primi trenta giorni di malattia del figlio computati complessivamente per entrambi i genitori, fruiti dopo aver esaurito il congedo di maternità sono retribuiti per intero; i trenta giorni retribuiti spettano per ogni anno di vita fino al terzo anno, (art. 17 CCNL ), facendo riferimento alla data di nascita del figlio; - i periodi successivi ai primi trenta giorni non sono retribuiti; - i cinque giorni all anno di cui alla precedente lett. b) non sono retribuiti. La dipendente deve inviare al Dirigente di riferimento la richiesta di astensione dal lavoro allegando il certificato di malattia del figlio rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. E' fatto obbligo al dipendente di comunicare al medico le proprie generalità, all'atto della compilazione del certificato per il figlio, al fine di poter fruire del congedo medesimo.

6 La lavoratrice è tenuta a presentare una dichiarazione ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 attestante che l altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto. La malattia del figlio comportante il ricovero ospedaliero, debitamente documentata, a richiesta del genitore interrompe la fruizione delle eventuali ferie in godimento (art. 47 comma 4 D.Lgs. 151/01). Nei casi di fruizione dei congedi per malattia del figlio non trovano applicazione le disposizioni legali e contrattuali sul controllo della malattia del lavoratore.

7 ADOZIONE E AFFIDAMENTO (Legge 903/1977) CONGEDO DI MATERNITA /PATERNITA (D.Lgs. 151/01 artt. 26,27,31,36 Legge n. 244 finanziaria 2008 art. 2 commi D.L. 179/12) Il congedo di maternità spetta per un periodo massimo di cinque mesi anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore. - Adozione nazionale: il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; - Adozione internazionale: il congedo può essere fruito prima dell ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all estero richiesto per l incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva: la durata complessiva è di cinque mesi e può essere fruito anche entro i cinque mesi successivi all ingresso del minore in Italia. Il congedo di cui sopra, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta alle medesime condizioni al lavoratore. Il congedo di paternità spetta al padre lavoratore, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, quando si verifica una delle seguenti condizioni: decesso o grave infermità della madre; abbandono; affidamento esclusivo. La lavoratrice che per il periodo di permanenza all estero non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità può fruire di un congedo non retribuito senza diritto ad indennità. Tale congedo spetta, alle medesime condizioni al lavoratore. L ente autorizzato che ha ricevuto l incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all estero della lavoratrice. - Affidamento: il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall affidamento, per un periodo massimo di tre mesi. CONGEDO PARENTALE (D.Lgs 151/01 art. 36 L , art. 2, comma 455) - Adozione o affidamento: il congedo può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l età del minore, entro otto anni dall ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

8 I periodi di durata del congedo sono gli stessi che competono ai genitori biologici. Trattamento economico: *0 100% della retribuzione per i primi 30 giorni, nell ambito del periodo massimo di sei mesi, fruiti da entrambi i genitori, entro tre anni dall ingresso del minore in famiglia; *1 30% della retribuzione per i successivi 5 mesi, senza vincoli di reddito, entro 3 anni dall ingresso del minore in famiglia. I mesi fruiti al 30% non maturano le ferie e incidono sulla 13^ mensilità *2 per i periodi richiesti oltre i tre anni dall ingresso, e sino agli otto, (anche, ad esempio il primo mese) nonchè i periodi di congedo ulteriori rispetto ai sei mesi, ancorchè fruiti entro i primi tre anni dall ingresso del minore in famiglia: 30% della retribuzione se il reddito del richiedente non è superiore a 2,5 volte l importo del trattamento minimo di pensione a carico dell assicurazione generale obbligatoria (definita anno per anno); se il reddito è superiore il richiedente ha diritto al congedo parentale ma non alla indennità. Congedo parentale in caso di adozione gemellare o plurigemellare La disciplina del congedo parentale in caso di parto gemellare o plurigemellare trova applicazione anche nel caso di adozioni o affidamenti (anche non fratelli) il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. PERIODI DI RIPOSO (Art. 45 D.Lgs. 151/01 Sentenza Corte Costituzionale n. 104 del ) Le disposizioni in materia di riposi ( per allattamento ) si applicano anche alle madri o ai padri adottivi o affidatari, nel rispetto delle stesse regole dei genitori biologici, entro il primo anno dell ingresso del minore in famiglia. Trattamento economico: 100% della retribuzione CONGEDI PER MALATTIA DEL BAMBINO (artt. 47 e 50 Dlgs. 151/01 art. 17 CCNL ) Entrambi i genitori (adottivi o affidatari) possono usufruire, alternativamente, dei congedi per malattia del bambino: e) fino a sei anni di vita del bambino: senza limiti temporali f) da sei a otto anni : 5 giorni l anno per ciascuno dei genitori o affidatari e per ciascun figlio; g) se l affidamento o l adozione riguarda un bambino tra i sei e i dodici anni (all atto dell adozione o dell affidamento) il congedo per malattia può essere usufruito entro i primi tre anni dall ingresso in famiglia alle condizione stabilite dalla precedente lett. b) (5 giorni l anno) Trattamento economico: - i primi trenta giorni di malattia del figlio computati complessivamente per entrambi i genitori, fruiti dopo aver esaurito il congedo di maternità sono retribuiti per intero; i trenta giorni retribuiti spettano per ogni anno di vita fino al terzo anno (art. 17 CCNL );

9 - i periodi successivi ai primi trenta giorni non sono retribuiti; - i cinque giorni all anno di cui alle precedenti lett. b) e c) non sono retribuiti. Il dipendente deve inviare al Dirigente di riferimento la richiesta di astensione dal lavoro allegando il certificato di malattia del figlio, rilasciato dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato. E' fatto obbligo al dipendente di comunicare al medico le proprie generalità, all'atto della compilazione del certificato per il figlio, al fine di poter fruire del congedo medesimo. Il lavoratore è tenuto a presentare una dichiarazione ai sensi dell art. 47 del DPR 445/2000 attestante che l altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l altro genitore non ne abbia diritto. La malattia del figlio comportante il ricovero ospedaliero, debitamente documentata, a richiesta del genitore interrompe la fruizione delle eventuali ferie in godimento (art. 47 comma 4 D.Lgs. 151/01). Nei casi di fruizione dei congedi per malattia del figlio non trovano applicazione le disposizioni legali e contrattuali sul controllo della malattia del lavoratore.

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