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1 ASSOTELECOMUNICAZIONI ASSTEL Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA IN ORDINE ALLA PROPOSTA DELL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA, APPROVATO CON DELIBERA N. 664/06/CONS. CONTRIBUTO DI ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL 14 maggio 2013 Sede Legale e Operativa: V ia Barberini, Roma Tel.: Fax: Codice Fiscale e - mail: info@asstel.it web: 1

2 CONTRIBUTO DI ASSOTELECOMUNICAZIONI-ASSTEL ALLA CONSULTAZIONE PUBBLICA AVVIATA DALL AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI CON DELIBERA N.668/10/CONS Presentazione di Assotelecomunicazioni-Asstel Assotelecomunicazioni-ASSTEL è l Associazione che, nel sistema di Confindustria, rappresenta la filiera delle telecomunicazioni, ricomprendendo gli Operatori di telecomunicazione fissa, mobile e internet (Gruppi Telecom Italia, Vodafone, WIND, H3G, Fastweb, BT Italia, Tiscali, COLT, Brennercom, Welcome, Retelit, Aemcom, Metroweb), Operatori di sviluppo e implementazione di servizi ICT applicati alle telecomunicazioni, gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione (tra questi Ericsson, Huawei, EI-Towers, Nokia Italia), Servizi alla clientela (Almaviva, Comdata, Sky telecare, e-care, Visiant, Abramo). Nel seguito si riportano le osservazioni condivise da tutti gli aderenti all Associazione interessati in merito alla proposta di modifiche al regolamento recante disposizioni a tutela dell utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, approvato con delibera 664/06/CONS, come formulata da codesta Autorità nei documenti posti in consultazione pubblica con delibera 202/13/CONS. Considerazioni generali In generale, le proposte formulate dall Autorità sembrano discostarsi dall approccio condiviso con gli Operatori durante la fase istruttoria della delibera e non perfettamente in linea con l ambito di applicazione della delibera n. 664/06/CONS che si vuole modificare. Con riferimento al documento per la Consultazione pubblica relativo a Modifiche al Regolamento recante disposizioni a tutela dell utenza in materia di fornitura di servizi di comunicazione elettronica mediante contratti a distanza, approvato con Delibera n. 664/06/CONS (di seguito: il Documento) di cui all allegato B della Delibera 202/13/CONS, pubblicata in data 14 marzo 2013 da 2

3 codesta spettabile Autorità sul proprio sito web per l avvio del relativo procedimento di revisione del Regolamento di cui all allegato A della Delibera 664/06/CONS (di seguito Regolamento), si ritiene esporre di seguito le valutazioni di ordine generale in rappresentanza degli interessi degli Operatori del comparto delle comunicazioni elettroniche. In via preliminare, occorre valutare la logica sistematica che ha segnato l elaborazione del Documento e la proposta delle nuove disposizioni del Regolamento, tenendo in doverosa considerazione il quadro normativo interno e comunitario, nonché lo scenario competitivo e di mercato in cui si collocano. E fuor di dubbio che le modifiche proposte al Regolamento vigente introducono una disciplina generale dei Contratti previsti dall art. 70, commi 1 e 2, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (di seguito CCE), e una disciplina particolare dei Contratti a distanza e dei Contratti negoziati fuori dei locali commerciali con la finalità di fissare regole generali per tutti gli utenti finali, ma tralasciano di considerare che il sistema si regge, in realtà, su due cardini normativi non confondibili, né assimilabili: l uno, il Codice del Consumo, di portata generale; l altro, il CCE, di natura speciale. Ne discende che non sembra coerente prevedere per regolamento una disciplina generale dei Contratti che regolano la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, peraltro attraverso l estensione dell ambito di applicazione delle norme di portata generale del Codice del Consumo, laddove, invece, l art. 70, ai commi 1 e 2, CCE, utilizza il canone della specialità e circoscrive la potestà regolamentare dell AGCOM in coerenza con i principi generali fissati dal CCE stesso, tra cui l applicazione, appunto, delle disposizioni del CCE alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica. Nel modo di procedere del Documento e della proposta di Regolamento risultano, così, sovrapposte norme di legge e norme regolamentari, senza l indispensabile rispetto dei principi generali, gerarchico e della specialità, che denotano inderogabilmente il tema della coerenza dell ordinamento giuridico. Un regolamento predisposto da AGCOM in coerenza con i principi generali e le disposizioni specifiche del CEE per l applicazione delle relative norme dovrebbe, in virtù di quanto stabilito 3

4 anche dalla Legge n. 249/97, sostanziarsi in uno strumento di effettiva portata interpretativa tale da fornire delle "linee guida in grado di garantire le specifiche esigenze dell utenza, sia essa Consumer che Business, che utilizza servizi di comunicazione elettronica, favorendo la concorrenza e le best practices commerciali. In tale senso si rileva l incoerenza normativa di alcune norme contenute nel Regolamento proposto con il richiamato Documento, laddove intendono disciplinare alcuni istituti/principi mutuandoli pedissequamente dal Codice del Consumo, senza che il CCE ne preveda analoga previsione, ovvero regolamentare in maniera differente ambiti già disciplinati inequivocabilmente da norme primarie, così come l inefficacia interpretativa di alcune norme, laddove si considerano applicazione delle norme del CCE limitandosi a ribadire il dettato delle medesime norme richiamate senza disporre particolari prescrizioni. Si coglie, peraltro, l occasione di segnalare, in subordine, come il presente procedimento di consultazione avrebbe dovuto avere la sua ratio nella revisione delle disposizioni previste dalla Delibera 664/06/CONS emanata da codesta Autorità per la tutela dell utenza allo scopo di contrastare il fenomeno delle c.d. attivazioni di servizi mai richiesti. Dalla lettura del Documento si evince invece che - a valle di una precedente fase di consultazione avviata nel mese di gennaio 2012 (cui sono seguite audizioni e l avvio di un tavolo tecnico costituito presso l Autorità con la presenza delle Associazioni dei Consumatori iscritte al CNCU) con l obiettivo di realizzare, anche attraverso l adozione di un codice di autoregolamentazione, l armonizzazione delle normative legate alle attivazioni dei servizi e alle correlate modalità di commercializzazione - ne è stata mutata l impostazione. In particolare, si rappresenta come seppur nell intento di affiancare alle disposizioni prettamente afferenti ai contratti a distanza o conclusi fuori dai locali commerciali una disciplina generalizzata dei contratti tra utenti e fornitori dei servizi dedicata al settore delle comunicazioni elettroniche, sia stata di fatto realizzata una sorta di microregolamentazione in molti passaggi dello schema di regolamentato anche ultronea e farraginosa rispetto alle previsioni delle stesse fonti di natura primaria rappresentate dal CCE e dal Codice del Consumo. Ne è un esempio la proposta di modifica introdotta con l art. 1 ter in tema di trasparenza delle offerte che, invece di precisare ulteriori prescrizioni in cui le informazioni devono essere pubblicate, precisa che la pubblicazione di informazioni deve evitare formulazioni ambigue o che possano indurre in errore gli utenti. 4

5 Relazione con il Codice delle Comunicazioni Preme aggiungere alle precedenti un altra osservazione di carattere generale, particolarmente rilevante dal punto di vista dell inquadramento giuridico della proposta di intervento regolamentare, in particolare sotto il profilo della relazione della Delibera in consultazione con il vigente Codice delle comunicazioni elettroniche. Nella propria attività di regolamentazione del settore infatti, nei casi in cui determina di intervenire in ambiti direttamente già normati dal Codice delle comunicazione elettroniche, Dlgs n. 70 del 28 maggio 2012, l Autorità non può che attenersi alle sue disposizioni finali, art. 220, che precisano i termini entro i quali le disposizioni del Codice possono essere da lei modificate, e con quale grado di autonomia. In particolare, mentre è lasciata ampia facoltà di intervento all Autorità per quanto riguarda gli allegati 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 11 (sentito il Ministero dello Sviluppo Economico), per quanto attiene le disposizioni dell articolato del Codice e gli altri allegati, non è nei poteri dell Autorità procedere a correzioni, modificazioni o integrazioni (art. 220 comma 1). Infatti tali facoltà possono essere esercitate solo direttamente dallo Stato, per legge, secondo i principi direttivi della legge 1 agosto 2002 n.166 previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In sostanza, dunque, su queste materie oggetto della disciplina del Codice, l Autorità può intervenire per quanto riguarda la regolamentazione delle modalità di ottemperanza, ma non di alcuna modifica. D altra parte numerose disposizioni della bozza di provvedimento posto a consultazione sembrano ricadere in questa fattispecie, visti anche gli espressi richiami al Codice indicati nelle considerazioni dell Autorità a corredo del testo proposto. In tutti questi casi l Autorità presume un potere di intervento che spetterebbe in realtà unicamente a un atto di legge e sembra eccedere i propri poteri. A tale atteggiamento corrisponde, viceversa, una minore attenzione alla regolamentazione delle modalità e forme di attuazione degli stessi principi normativi del Codice che, invece, sarebbe stata attesa da una Delibera dell Autorità di settore. In particolare il proposto articolo 1-ter, sulla pubblicazione delle offerte commerciali, lungi dall ottemperare a quanto richiesto all Autorità dal comma 1 dell art.71 del Codice ( L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. ), introduce un nuovo canone, quello della completezza, qualsiasi sia il mezzo utilizzato, a integrazione degli altri (trasparenza, comparabilità, adeguatezza, aggiornamento), non presente nel testo di legge e neanche in quello della Direttiva. 5

6 Quanto all articolo 4-bis, sulla durata dei contratti, il testo messo a consultazione si limita a riproporre il principio espresso dall articolo 80 comma 4-quater del Codice senza invece provvedere, come richiesto dallo stesso articolo, ad agevolare la concreta applicazione di tale principio. Se il Codice, in trasposizione delle nuove Direttive comunitarie, stabilisce che L'Autorità provvede affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non devono imporre un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi. L'Autorità provvede altresi' affinché le imprese offrano agli utenti la possibilità di sottoscrivere un contratto della durata massima di dodici mesi, ci si deve aspettare nel regolamento deliberato dall Autorità una disciplina riguardante le concrete modalità di attuazione di questi principi, sia in considerazione delle concrete situazioni di mercato, sia per fugare ogni dubbio circa le diverse interpretazioni che possono essere formulate. Procedendo diversamente è inevitabile che la mera riapplicazione delle disposizioni del Codice sconti il citato vizio riguardo i poteri dell Autorità. L articolo 4-ter, sulla modifica delle condizioni contrattuali, analogamente non si limita, come prevede l articolo 70 comma 4 del Codice, a specificare la forma delle comunicazioni riguardanti la modifica delle condizioni contrattuali da parte delle imprese. E infatti proposta l imposizione di un nuovo obbligo, quello della giustificazione delle modifiche delle condizioni stesse stabilite dagli operatori. E oltre a ciò, in violazione del generale principio di economia dei mezzi amministrativi, si prevede l adozione obbligatoria e contestuale di numerosi mezzi di comunicazione al cliente laddove anche uno solo di essi sarebbe sufficiente a raggiungere lo scopo di trasparenza richiesto dal Codice. Infine, per quanto riguarda l articolo 2, sulla conclusione dei contratti a distanza, si propone al comma 7 una esplicita modifica dell attuale testo di legge del Codice del consumo, imponendo in ogni caso l obbligo della documentazione contrattuale, laddove lo stesso Codice (art.53) richiede invece la mera consegna della stessa documentazione al cliente. D altra parte, in analogia a quanto previsto dal Codice per quanto concerne la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, l art. 144 del Codice del consumo richiede che ogni modifica, integrazione, deroga o sospensione delle sue disposizioni non possa essere fatta se non attraverso espresse modifiche di legge. Definizione dell ambito di applicazione 6

7 Per quanto riguarda l ambito soggettivo di applicazione delle modifiche proposte, si osserva che l Autorità propone di estendere l ambito di applicazione della delibera 664/06/Cons ai contratti tra operatori ed utenti, fatte salve le disposizioni ove si fa esplicito riferimento ai soli consumatori (cfr. proposta di articolo 1 bis). Fermo restando quanto affermato in premessa, e qualora l Autorità confermi nel provvedimento finale la volontà di adottare una disciplina generalizzata dei contratti si ritiene che l ambito di applicazione del Regolamento dovrebbe riguardare esclusivamente i contratti che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall Operatore. La presente proposta trova solido fondamento: nell introduzione del successivo art. 4 bis comma 2 proposto dall Autorità stessa che conferma la specificazione richiesta di applicare il Regolamento ai c.d. contratti per adesione ; nelle Linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge ; nella normativa comunitaria, che pur non proponendo una precisa distinzione fra il mondo dei consumatori e quello delle imprese, tuttavia nello spirito riconosce chiaramente questa distinzione. In particolare segnaliamo all attenzione dell Autorità: (i) il Considerando 30 della Direttiva Servizio Universale, che recita: 30. [ ] I consumatori dovrebbero beneficiare di un livello minimo di certezza del diritto nelle loro relazioni contrattuali con il proprio fornitore diretto di servizi telefonici, garantita dal fatto che i termini del contratto, le condizioni, la qualità del servizio, le modalità di rescissione del contratto e di cessazione del servizio, le misure di indennizzo e le modalità di risoluzione delle controversie sono precisate nel contratto stesso. Le medesime informazioni dovrebbero figurare nei contratti conclusi tra i consumatori e i fornitori di servizi che non siano fornitori diretti di servizi telefonici. Le misure in materia di trasparenza dei prezzi, delle tariffe e delle condizioni aiuteranno i consumatori ad operare scelte ottimali ed a trarre pieno vantaggio dalla concorrenza ; (ii) fermo restando lo spirito del Legislatore comunitario di garantire protezione al consumatore, in nessuna altra disposizione della Direttiva si fa un richiamo, ad esempio, alle imprese di maggiori dimensioni e - per casi eccezionali - solo le piccole e medie imprese sono soggetti suscettibili di rientrare nell ambito soggettivo di applicazione di questa normativa. Infatti, successivamente, al Considerando 49 della medesima Direttiva, e con tecnica diametralmente opposta a quella che l Autorità intenderebbe adottare nel provvedimento in discussione, allorquando si intende estendere 7

8 alcune discipline previste per i consumatori a categorie diverse di utilizzatori finali (le piccole e medie imprese), ciò è fatto attraverso un riferimento esplicito a tale categoria: 49. È opportuno che la presente Direttiva preveda alcuni elementi di protezione dei consumatori, quali la chiarezza dei termini contrattuali e delle procedure per la risoluzione delle controversie e la trasparenza tariffaria. Essa dovrebbe inoltre incoraggiare l'estensione di tali benefici ad altre categorie di utenti finali, in particolare le piccole e medie imprese. ; (iii) la Direttiva 2009/136/CE è ancora più esplicita nelle modalità con cui la possibilità di estensione di tutela a soggetti diversi dal consumatore può avvenire: non automaticamente, bensì a richiesta e, quindi, previa informativa ai clienti di questa possibilità: 21. Le disposizioni contrattuali dovrebbero applicarsi non soltanto ai consumatori, ma anche ad altri utenti finali, in primo luogo le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI), che possono preferire un contratto studiato per le esigenze del consumatore. Per non imporre inutili oneri amministrativi ai fornitori di servizi e per evitare la complessità legata alla definizione di PMI, le disposizioni contrattuali non dovrebbero applicarsi agli altri utenti finali automaticamente, ma solo su richiesta. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate per informare le PMI di questa possibilità. Poiché, come sopra riportato, è la stessa Direttiva che introduce il concetto di altri utenti finali, ciò significa che sono da considerarsi come tali categorie diverse dai Consumatori (es. le piccole e medie imprese, le grandi imprese), e pertanto la regolamentazione prevista a tutela dei diritti dei consumatori dovrebbe applicarsi esclusivamente a questa categoria di clienti senza alcuna estensione ad altre categorie di utilizzatori finali, che dispongono, invece, di una forza contrattuale tale che non giustificherebbe tale tutela. In aggiunta a quanto indicato sopra, si evidenzia, inoltre, che nel nostro Paese la previsione da parte degli Operatori delle c.d. offerte per adesione valide anche nel segmento degli utilizzatori finali rappresentati dalle piccole e medie imprese, garantisce di per sé che questa categoria di utenti usufruisca già degli stessi benefici di tutela e trasparenza riservate ai consumatori. In contrapposizione a questa modalità contrattuale, alle grandi imprese vengono invece forniti servizi che sono oggetto di personalizzazione e negoziazione diretta con il cliente stesso, il quale dispone di un rilevante contro potere di negoziazione nei confronti del fornitore di servizi. Nei rapporti contrattuali con le imprese si ha: un elevato grado di complessità tecnica e di articolazione geografica dei servizi richiesti dalle imprese, che si traduce in requisiti formulati ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica altrettanto complessi; 8

9 una approfondita conoscenza da parte dei clienti stessi delle caratteristiche tecniche dei servizi disponibili che consente di porsi con un adeguato peso negoziale nella definizione delle condizioni contrattuali di fornitura dei servizi negoziate in maniera bilaterale; la predisposizione di strumenti contrattuali complessi e altamente tutelanti, che a fronte di caratteristiche prestazionali definite, sono corredati da adeguate penali, configurando quindi fattispecie contrattuali che non sono assimilabili ai contratti per adesione. Le norme concepite per garantire un appropriata tutela agli utilizzatori finali/ consumatori, qualora venissero applicate a categorie di utilizzatori finali diverse, non solo non apporterebbero alcun beneficio a tali categorie di utilizzatori, ma introdurrebbero a carico dei fornitori di servizi inutili e onerosi vincoli. Per quanto riguarda invece l ambito di applicazione oggettivo, il Regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente ai contratti per la fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, in coerenza con il Codice CE le cui previsioni sono a fondamento del Regolamento stesso. Infatti, come noto, la fornitura di prodotti come ad es. i terminali, non è soggetta a normativa specifica e settoriale e, pertanto, la disciplina delle condizioni contrattuali dei beni trova già naturale locazione nella normativa di rango primario. Criticità delle disposizioni previste per la cessazione del rapporto contrattuale. Relativamente alla Cessazione del rapporto contrattuale, avuto riguardo alla disposizione che codesta Autorità intenderebbe introdurre all art. 5 comma 3, della Delibera 202/13/CONS, sorgono dubbi rispetto alla compatibilità con l art. 1 comma 3 della legge n.40/2007 ( Legge Bersani). La norma in questione, contenuta nella Delibera in consultazione, prevede che, qualora l utente receda alla scadenza del termine di durata contrattuale di cui all art.4-bis, (tale termine iniziale non può essere superiore a ventiquattro mesi), ovvero successivamente a tale scadenza, l Operatore non può addebitare le spese di cui al comma 2 (ovvero le spese giustificate dai costi sottostanti dell operatore). L art. 1, comma 3, della Legge Bersani consente all Operatore di ottenere dall utente il pagamento dei costi sostenuti a seguito del recesso in ogni caso in cui tale diritto venga esercitato. Il 9

10 Legislatore ha così inteso riconoscere il diritto dell Operatore di recuperare i costi connessi all interruzione del rapporto contrattuale. La stessa AGCOM sostiene che gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli giustificati da costi degli Operatori e richiama le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento secondo criteri di causalità/strumentalità dei costi/ricavi. Tali spese (pertinenti e correlate), proprio perché direttamente connesse all interruzione del rapporto contrattuale, sono dovute tutte le volte in cui l utente receda dal contratto a prescindere dalla sua durata iniziale, da eventuali successivi rinnovi e a prescindere dal momento in cui il recesso è richiesto. Si osservi inoltre che in materia di recesso il Legislatore ha inteso attribuire all Autorità un potere di vigilanza e sanzionatorio sulla corretta attuazione della disciplina e non anche poteri regolamentari. E riconosciuta all AGCOM la facoltà di adottare disposizioni attuative solo in materia di trasparenza delle voci che compongono l offerta commerciale. Tutto ciò si evince dalla lettera dell art. 1, comma 4, della Legge Bersani per cui: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche [ ]. In definitiva la proposta di modifica dell art.5 comma 3 della Delibera 202/13/CONS va al di là di quanto previsto dal Legislatore contrastando con il principio di gerarchia delle fonti. Considerato che l art.1, comma 3 della Legge Bersani, che riconosce la corresponsione agli Operatori di tutte le spese giustificate sostenute in virtù del recesso indipendentemente dal momento in cui quest ultimo viene esercitato, è norma di rango primario, l introduzione di un limite temporale, che riconosce la corresponsione di tali spese esclusivamente nei casi in cui il recesso avvenga prima della scadenza iniziale del contratto da parte di codesta Autorità, determina un illegittima restrizione dell ambito oggettivo di applicazione della norma primaria ad opera di una fonte di rango secondario aggravato dall assenza di uno specifico potere regolatorio in merito. 10

11 Per le ragioni suesposte l art. 5 comma 3 che l Autorità propone di inserire nella Delibera 203/13/CONS appare illegittimo. Criticità delle norme previste per i contratti a distanza Relativamente a quanto proposto dall Autorità in merito all attivazione dei contratti a distanza e al modulo di conferma dell attivazione (cfr. art. 2), Asstel evidenzia che al comma 1 1 si fa ancora riferimento generico all utente, nonostante nelle premesse sia precisato che tale disciplina speciale deve essere riservata ai soli consumatori. In merito alla formulazione del comma 6 2, si desidera sottolineare alcuni aspetti. La proposta, ampiamente discussa nei tavoli di lavoro preliminari, era quella di prevedere a conclusione del Vocal Order, l invio al cliente di un modulo riepilogativo dell offerta. Questa soluzione aveva una doppia valenza, da un lato di maggior tutela del cliente diretto interessato, dell altra di semplificazione delle attività legate al processo di contrattualizzazione a distanza, perché presupponeva l eliminazione dell obbligo per il cliente di restituire la documentazione firmata al nuovo Operatore. In particolare tale previsione era volta a sovrascrivere e, dunque, eliminare il seguente disposto del Regolatore previsto all art. 17, comma 4, della delibera 274/07/CONS: Nel caso di contratti a distanza l Operatore recipient ha l obbligo di trasmettere al cliente un modulo d ordine contenente tutte le informazioni prescritte dalla normativa vigente. Tale modulo è compilato a cura dell utente finale e rimandato prontamente al recipient a comprovare l avvenuto accordo tra le parti. Si auspica, quindi, che venga specificato nel testo del nuovo Regolamento l obbligo di inviare il modulo riepilogativo dell Offerta commerciale a valle del Vocal Order e il contestuale aggiornamento della delibera 274/07/CONS. Ciò in quanto in mancanza di tali modifiche il risultato sarebbe quello di aggravare ulteriormente le attività previste per gli operatori d accesso lasciando 1 <1. 1. Prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza di fornitura di beni e servizi di comunicazione elettronica l Operatore fornisce all utente in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili, tutte le informazioni sugli elementi del contratto che si accinge a concludere elencate nell articolo 70 del Codice> 2 <6. 6. Prima o al più tardi al momento dell inizio dell esecuzione del contratto di fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica concluso a distanza, il titolare dell utenza telefonica deve ricevere per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione, un apposito modulo di conferma del contratto, contenente tutte le informazioni elencate all articolo 70 del Codice. Con il medesimo modulo, l operatore comunica al titolare dell utenza telefonica che, ove ritenga che il servizio non sia stato da lui richiesto, può proporre opposizione, a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti indicati nella stessa informativa, ferma restando la sua facoltà di opporsi in ogni tempo e con qualsiasi mezzo ad una fornitura non richiesta ai sensi dell articolo 3 del presente regolamento.> 11

12 impregiudicati tutti gli obblighi previgenti. Al fine, quindi, di giungere a una soluzione organica e coerente della gestione dei contratti a distanza, si richiede di prevedere, in modo inequivocabile, la rimozione dell obbligo di restituzione della documentazione da parte del cliente per i contratti conclusi tramite conversazione telefonica. La mera adozione di un modulo di conferma, come indicato dal comma 6, appare comunque del tutto superflua se le stesse informazioni (quelle previste dall art 70 del Codice) sono già state comunicate all utente in fase di vendita, a meno che tale requisito non sia ritenuto bloccante al fine di procedere con l attivazione del servizio stesso. Asstel concorda con la precisazione inserita dall Autorità in merito all impossibilità per l Operatore di garantire al consumatore, nel caso di successivo ripensamento, il ripristino automatico della situazione contrattuale precedente. Relativamente, poi, a quanto previsto per l esercizio del diritto di recesso (cfr. art. 2 bis), Asstel concorda con la proposta dell Autorità di estendere il termine per l esercizio del diritto di ripensamento dagli attuali 10 gg. a 14 gg. dalla contrattualizzazione, in linea con quanto previsto dalla Direttiva n. 2011/83/UE le cui misure dovranno essere applicate dagli Stati Membri a decorrere dal 13 giugno Ritiene tuttavia che sia necessario precisare il momento in cui il contratto possa ritenersi concluso, in modo che sia di conseguenza precisato anche il momento a partire dal quale debba decorre il termine per il ripensamento, considerato che l Autorità ha solo informalmente fatto riferimento al momento conclusivo della registrazione del Vocal Order. Inoltre, è indispensabile che tutti gli Operatori di comunicazione elettronica si trovino d accordo nell estendere il periodo utile per esercitare il diritto di ripensamento, al fine di evitare situazioni ibride nelle quali i tempi per inviare la comunicazione i ripensamento potrebbero non coincidere. Si ritiene inoltre necessario che le disposizioni della nuova Delibera 664/06/CONS siano riviste anche in parallelo con le revisioni proposte alla Delibera 274/07/CONS, in quanto quest ultima prevede ancora, fino ad eventuale modifica, l obbligo di invio del modulo di MNP/NP che il cliente deve restituire firmato. In ordine alle disposizioni di cui al comma 5 dell art. 2-bis, si precisa che le stesse si applicano solo nel caso in cui l Operatore recipient dia esecuzione al contratto prima del decorso del termine previsto per il ripensamento senza il previo assenso del consumatore. Quindi, nel caso in cui il 12

13 cliente abbia manifestato il previo assenso al quale abbia fatto poi seguire un ripensamento, l Operatore potrà richiedere i corrispettivi per il servizio erogato fino alla cessazione dello stesso e non sarà tenuto a rimborsare alcuna spesa. 13

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