REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

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1 PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/13607 di prot. del , in vigore dal , adeguato e aggiornato con nota del Servizio Personale n di prot. del )

2 CAPO I Aspetti fondamentali Art.1 - Premesse, oggetto del regolamento e competenza 1. Il regolamento: è parte dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art.89 del D.lgs. n.267/2000, T.U. Enti Locali; è adottato e modificato dalla Giunta Provinciale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale; fino a diversa disciplina, individuata dalla contrattazione collettiva di comparto, è applicabile ai lavoratori dell'ente a tempo indeterminato e determinato non appartenenti all'area dirigenziale, fatto salvo il capo IV concernente i provvedimenti cautelari che riguarda lavoratori e dirigenti e la responsabilità di questi ultimi, ai sensi dell'art.21 del D.lgs.n.165/2001, per il mancato esercizio del potere di controllo del personale subordinato circa il rispetto dei doveri d'ufficio, come previsto dall art.3, commi 2 e 3; dispone altresì, ad integrazione e in conformità della legge e dei contratti collettivi, sulla responsabilità disciplinare, sul procedimento sanzionatorio e relativa competenza, sui provvedimenti cautelari e sull impugnazione delle sanzioni. 2. Il lavoratore che contravviene ai propri obblighi, compresi quelli recati dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o violi le norme disciplinari contenute nel contratto nazionale di lavoro, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in rapporto alla gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, subisce le sanzioni disciplinari previste dal contratto di lavoro ferme rimanendo le responsabilità: penale, civile ed amministrativo-contabile riguardanti la generalità dei pubblici dipendenti. 3. Competente ad applicare la sanzione disciplinare del rimprovero verbale o scritto è il Dirigente di vertice responsabile della struttura organizzativa (ora settore) ove il lavoratore opera e che può avvalersi di un funzionario amministrativo del proprio settore per l'istruttoria del procedimento. 4. Al suddetto Dirigente spetta la prerogativa dell'avvio dell'azione disciplinare, ad eccezione delle fattispecie di cui al successivo art.3, commi 4 e Per le sanzioni superiori al rimprovero scritto è competente, ai sensi dell art.55 del D.Lgs.n.165/2001, l'ufficio Procedimenti Disciplinari, individuato nell'ambito del Servizio Personale e formato da un funzionario del Servizio Personale, con funzioni istruttorie del procedimento, e dal Dirigente del Servizio Personale che commina la sanzione, con proprio provvedimento motivato, in 2

3 veste di titolare della funzione giudicante, nel rispetto dell impostazione dicotomica (istruzione - giudizio) che trova suo fondamento nel vigente sistema costituzionale. 6. In caso di vacanza il Dirigente del Servizio Personale è sostituito dal Direttore Generale o da altro Dirigente del Settore giuridico Istituzionale. 7. Quando l'ufficio Procedimenti Disciplinari è chiamato a trattare questioni proposte dal Dirigente del Servizio Personale per fatti riferiti a dipendenti del relativo servizio oppure in caso di suo impedimento, incompatibilità o conflitto d'interesse, lo stesso è sostituito dal Direttore Generale o da altro Dirigente del Settore Giuridico Istituzionale. 8. Il Dirigente del Servizio Personale o del settore interessato nel designare il funzionario istruttore deve previamente verificare che egli offra garanzia di imparzialità, esperienza amministrativa e adeguata preparazione giuridica e fino al termine del procedimento non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le sue funzioni. 9. L individuazione del funzionario istruttore è comunicata al lavoratore. 10. Il funzionario istruttore, qualora ritenga che il caso abbisogni di ulteriori approfondimenti, può procedere all audizione del lavoratore, di testi e consulenti nonché richiedere informazioni, relazioni ed atti ad uffici dell amministrazione, che sono tenuti a fornirli con la massima sollecitudine. 11. L ufficio é altresì competente nei casi in cui i responsabili dei settori e dei servizi segnalino l esistenza di comportamenti di lavoratori per i quali sia ravvisabile la necessità di interventi di sostegno psico-socio-assistenziale allo scopo di assicurare un supporto alla persona e prevenire l insorgenza di situazioni comportanti provvedimenti disciplinari o recidive in comportamenti non conformi ai doveri del lavoratore. Art. 2 - Codice di comportamento e Codice disciplinare 1. All'atto della stipula del contratto individuale di assunzione, al lavoratore è consegnato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 28 novembre 2000 ed il Codice disciplinare contenuto nel Titolo IV, " Disposizioni Disciplinari", del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Regioni Enti locali, del 22 gennaio Il Dirigente del Servizio Personale e gli altri Dirigenti di settore adottano ogni opportuna forma di pubblicità dei codici rivolta ai lavoratori già in servizio. 3

4 CAPO II Procedimento disciplinare Art. 3 - Obbligo di denuncia, azione disciplinare, astensione e ricusazione 1. Nel caso di fatti disciplinarmente rilevanti, constatati o comunque conosciuti dal Segretario Generale o da altri dirigenti diversi dal Dirigente di settore dove il lavoratore incolpato è assegnato, dovranno essere direttamente e tempestivamente comunicati a quest'ultimo Dirigente per gli opportuni accertamenti. 2. Quest'ultimo, nell'esercizio dei poteri decisionali spettanti in materia organizzativa e gestionale, potrà anche valutare di non attivare la procedura disciplinare a fronte di dettagliata motivazione scritta, ma ne potrà comunque assumere ogni possibile conseguenza sotto il profilo della responsabilità personale per il cattivo andamento, ai sensi dell'art.21 del D.lgs n.165/2001, della gestione del personale. 3. Parimenti tale responsabilità sarà tenuta in considerazione qualora la mancata attivazione della procedura disciplinare sia da ricondurre all'inerzia, all'eccessivo lassismo, all imprudenza e all imperizia del Dirigente. 4. E' competenza esclusiva e obbligatoria del Dirigente del Servizio Personale iniziare e concludere, d'ufficio o su segnalazione del Dirigente di Settore preposto, il procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore sospeso cautelarmente dall'impiego, poiché colpito da misura restrittiva della libertà personale, ai sensi dell'art.27, primo comma, del Contratto collettivo di lavoro comparto Regioni Enti Locali, del 22 gennaio E' competenza esclusiva del Dirigente del Servizio Personale avviare e terminare il procedimento nei confronti dei lavoratori degli uffici posti alle dirette dipendenze degli amministratori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite. 6. L astensione o la ricusazione dell organo competente ad emettere il provvedimento disciplinare, del funzionario istruttore e del consulente, qualora nominato, sono disciplinate dalle relative disposizioni del codice di procedura civile e le cause che le determinano, a titolo non esaustivo, sono le seguenti: interesse personale nel procedimento o se il lavoratore è debitore o creditore nei loro confronti, del coniuge o di parenti ed affini fino al quarto grado; se hanno dato consigli o manifestato pareri sull oggetto del procedimento fuori dall esercizio delle loro funzioni; grave inimicizia con il lavoratore o con il coniuge o parenti ed affini entro il quarto grado, se il coniuge o parenti entro il quarto grado sono parte offesa dalla mancanza disciplinare o ne sono gli autori; quando hanno reso testimonianza a carico nel processo penale connesso con quello disciplinare. 4

5 7. L istanza di ricusazione adeguatamente motivata è proposta dall incolpato o dal suo patrocinante entro due giorni prima della scadenza del termine quindicinale per l audizione o dal ricevimento della designazione del consulente: al Dirigente del Servizio Personale per le cause riguardanti i dirigenti di settore ed i relativi funzionari istruttori e consulenti, ed al Direttore Generale, se nominato, o ad altro Dirigente del Settore Giuridico Istituzionale per le cause concernenti il Dirigente del Servizio Personale ed il relativo funzionario istruttore e consulente, i quali, entro quindici giorni, si pronunciano sull istanza in via definitiva, sentito il ricusato, ed in caso di accoglimento provvedono alla surroga dei soggetti ricusati. 8. Il rigetto dell istanza può essere impugnato esclusivamente con il provvedimento che commina la sanzione. 9. I soggetti ricusabili hanno in ogni caso il dovere di promuovere la loro sostituzione, secondo le modalità di cui al presente articolo, anche quando non venga avanzata l istanza del lavoratore. 10. La ricusazione sospende il procedimento fino alla sua decisione. Art. 4 - Accertamenti e contestazioni 1. Le sanzioni del rimprovero scritto, della multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione, della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, del licenziamento con o senza preavviso, non possono essere adottate senza la preventiva contestazione scritta d'addebito al lavoratore. 2. Il Dirigente che rilevi o al quale è comunicata un'infrazione a carico di un dipendente assegnatogli e ritenga che la stessa sia sanzionabile con rimprovero verbale o scritto, provvede alla contestazione di addebito entro e non oltre 20 giorni, dalla data in cui è venuto a conoscenza del fatto, (intesa come precisa individuazione temporale, spaziale, modale e dell autore), del soggetto incolpato e della condotta tenuta in relazione all'evento. 3. Nel caso in cui il Dirigente di settore reputi sia applicabile il rimprovero verbale la contestazione è mossa in forma orale. 4. Qualora il Dirigente di Settore ravvisi che l'applicazione di una sanzione non sia di sua competenza, anche nel corso del procedimento disciplinare già avviato con la contestazione, entro cinque giorni, segnala il fatto all'ufficio Procedimenti Disciplinari, presso il Servizio Personale, dandone comunicazione al lavoratore interessato, ed il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio. 5. Il suddetto termine è di natura perentoria e in caso di mancata comunicazione entro il medesimo si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione. 6. La segnalazione deve essere in forma scritta e circostanziata e deve contenere gli elementi del fatto di cui al precedente comma 2. 5

6 7. Il Dirigente del Servizio Personale, su proposta del funzionario addetto all'istruttoria, può acquisire dal Dirigente interessato ulteriori chiarimenti e documentazione. 8. Qualora la segnalazione non contenga gli elementi di cui al precedente comma 2, oppure giunga fuori termine, (abrogata l'alinea "senza valide giustificazioni")il Dirigente del Servizio Personale, su proposta del funzionario istruttore, archivia il procedimento per impossibilità di procedere alla contestazione di addebito e quindi garantire il diritto alla difesa del lavoratore. 9. Il provvedimento è inviato al lavoratore interessato e sarà tenuto in evidenza agli effetti dell accertamento della responsabilità dirigenziale di cui all art.3, comma Quando la natura degli accertamenti richiede l ausilio di conoscenze specialistiche il Dirigente competente designa un collaboratore esperto nella materia in veste di consulente, eventualmente esterno all ente in mancanza di idonee professionalità. 11. L individuazione del consulente è comunicata al lavoratore. 12. La contestazione a firma del Dirigente competente è consegnata dallo stesso o dal funzionario istruttore direttamente al dipendente che ne rilascia ricevuta in calce oppure, non potendo ricorrere a tale mezzo, viene trasmessa in plico sigillato raccomandato con avviso di ricevimento tramite messo notificatore o servizio postale; copia della contestazione è inviata per conoscenza al Dirigente che ha promosso l'azione disciplinare. 13. Ove la consegna a mano o la raccomandata venga rifiutata, o restituita dal Servizio postale con dichiarazione di impossibilità di recapito, vale la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 del Codice Civile. 14. In particolare la contestazione deve esporre la necessaria specificità e concretezza degli addebiti, da riferirsi a fatti precisati temporalmente e spazialmente ben individuati al fine di consentire al lavoratore di prefigurarsi, in modo attendibile, la sanzione che potrebbe essergli in concreto inflitta, allo scopo altresì di poter ponderare l'opportunità di addivenire al patteggiamento della stessa. 15. La contestazione deve contenere l avvertenza che il lavoratore può inviare memorie difensive scritte, il nominativo del funzionario istruttore e del consulente, se designati. 16. Il lavoratore può nominare un proprio consulente di fiducia; della nomina deve essere informato l Ufficio Procedimenti Disciplinari. 17. Nel caso in cui, nel corso del procedimento, emergano nuovi elementi che integrano gli estremi di una diversa infrazione dovrà provvedersi a una nuova contestazione di addebiti. 6

7 Art. 5 - Audizione e applicazione della sanzione 1. Il lavoratore ha a disposizione un periodo di tempo di quindici giorni lavorativi, dal ricevimento della contestazione, per presentarsi a sua difesa, davanti al soggetto procedente o inviare memorie e, qualora l'audizione non avvenga oppure nulla sia inviato, decorrerà il successivo termine quindicinale per l'eventuale applicazione della sanzione. 2. Per gravi motivi il lavoratore può domandare al soggetto procedente, senza che ciò ne obblighi l accoglimento, la proroga del termine per l audizione, per una sola volta e per non oltre quindici giorni lavorativi. 3. Il deposito di giustificazioni scritte presso il soggetto procedente è considerato come rinuncia all'audizione, salvo che il lavoratore esprima esplicitamente per iscritto la volontà di essere sentito. 4. L'audizione si svolge in forma non pubblica e durante la stessa il lavoratore espone oralmente o presenta per iscritto le proprie ragioni e può farsi assistere dal proprio difensore. 5. Il funzionario istruttore o il Dirigente competente danno lettura della contestazione e possono rivolgere domande concernenti i fatti e le relative circostanze oggetto del procedimento. 6. Dell'audizione è redatto apposito verbale a cura del funzionario istruttore, immediatamente sottoscritto da tutti gli intervenuti; l'eventuale rifiuto opposto dal lavoratore o dal suo difensore è riportato in calce al verbale. 7. Il Dirigente competente, in base agli accertamenti istruttori ed alle giustificazioni addotte decide, con provvedimento motivato, se comminare la sanzione oppure disporre l'archiviazione dandone comunicazione all'interessato con le stesse modalità previste per la contestazione, al preposto Dirigente e al servizio personale per la presa nota. 8. La sanzione della multa, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione e del licenziamento non possono essere eseguite prima che siano trascorsi venti giorni dal ricevimento del relativo provvedimento da parte del lavoratore. Art.6. - Patteggiamento 1. Il Dirigente competente può valutare di proporre all'incolpato di patteggiare la sanzione prima della sua esecuzione con la riduzione della stessa, ferma restando la tipologia, fino ad un massimo della metà; solo il richiamo scritto è derubricato a richiamo orale e il licenziamento non può essere patteggiato. 2. La proposta di patteggiamento, nei limiti di cui al precedente comma, può essere presentata dal lavoratore al Dirigente che ha emanato la sanzione, entro venti giorni da quando ne ha avuto notizia; nel frattempo la sanzione inflitta, ad eccezione del rimprovero scritto, rimane sospesa. 7

8 3. Il suddetto Dirigente decide l accoglimento o il rigetto comunicandolo per iscritto al lavoratore entro i successivi quindici giorni. 4. La sanzione patteggiata dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'interessato o accettata per iscritto entro il termine suddetto; in tal caso non è più impugnabile. Art.7 - Diritto alla riservatezza e garanzie 1. Per tutti gli atti formali, in partenza ed in arrivo, riguardanti i procedimenti disciplinari è utilizzato il protocollo riservato, tenuto dal Direttore Generale o, in sua assenza dal Segretario; è escluso il ricorso al protocollo Generale. 2. Gli atti formali dei procedimenti disciplinari comunicati ai lavoratori dovranno essere contenuti in busta chiusa, munita di avviso di ricevimento. 3. Il lavoratore, o il suo patrocinante delegato per iscritto, può visionare gli atti istruttori del procedimento che lo riguardano, estraendone copia nei termini del regolamento provinciale sull'accesso alla documentazione amministrativa. 4. Il rimprovero verbale non viene menzionato nel fascicolo personale del lavoratore, tranne quando venga irrogato a seguito di riduzione di sanzione superiore. 5. Il Dirigente di settore di assegnazione del lavoratore annota, per due anni in apposito registro, i rimproveri verbali inflitti ai fini della recidiva. Gli atti relativi al procedimento sono custoditi, a cura dell'addetto all'istruttoria, in un armadio dotato di chiusura. Art. 8 - Rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare deve essere avviato, mediante contestazione e convocazione a difesa, anche nel caso in cui sia connesso con procedimento penale per gli stessi fatti rilevati disciplinarmente ed é sospeso con provvedimento del Dirigente competente fino alla sentenza definitiva. 2. La sospensione è altresì disposta quando la connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. 3. Il procedimento penale che impone la sospensione del procedimento disciplinare, fatta salva la sospensione di cui al comma seguente, va individuato nel momento propriamente processuale che inizia con l esercizio dell azione penale e con la relativa assunzione della qualità di imputato del lavoratore al quale è attribuito il reato (ad es. richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pubblico Ministero). 4. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente deve iniziare il procedimento disciplinare ed inoltrare la denuncia penale; il procedimento rimarrà sospeso fino alla sentenza 8

9 definitiva; analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento penale già avviato; il dirigente competente all'inoltro della denuncia penale è il dirigente della struttura di massima dimensione al quale il lavoratore incolpato è assegnato. 5. comma abrogato. Art. 9 - Rapporti tra giudizio disciplinare e cessazione dal servizio 1. La cessazione dal servizio nell Ente, per qualunque causa, determina la conclusione del procedimento disciplinare in corso, che può continuare solo per gli eventuali effetti sul trattamento di quiescenza. Art.10 - Estinzione del procedimento 1. Il procedimento si estingue se non si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della contestazione. 2. Il termine finale al quale far riferimento è quello della data di emanazione del provvedimento sanzionatorio da parte del soggetto competente. 3. Il procedimento estinto non può essere rinnovato e dello stesso non è fatto cenno nel fascicolo personale. 4. L estinzione provoca la decadenza della sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare. Art.11 - Riapertura del procedimento 1. Il procedimento può essere riaperto dal lavoratore colpito dalla sanzione o dai soggetti beneficiari del trattamento di quiescenza a lui spettante, in caso di decesso del medesimo, qualora sopravvengano nuove prove od elementi tali da ipotizzare l applicazione di una sanzione di minor entità o il proscioglimento dell addebito. 2. La relativa richiesta è inoltrata al Dirigente del Servizio Personale che decide in merito, entro venti giorni dalla ricezione. 3. Con il provvedimento di riapertura può essere disposta la sospensione della sanzione inflitta ed i relativi effetti; la riapertura può determinare solo il proscioglimento o una nuova punizione più lieve di quella comminata e comporta, se ricorre la circostanza, l erogazione degli assegni fissi e continuativi non percepiti, escluse le indennità riferite ad attività particolari o per 9

10 prestazioni straordinarie legate all effettiva presenza in servizio, salva la deduzione dell assegno alimentare. 4. Il procedimento di riapertura si svolge secondo le regole previste per il procedimento disciplinare in quanto applicabili. 5. Il diniego alla riapertura può essere impugnato con i mezzi di cui al seguente capo. Art. 12 Riabilitazione 1. Il rimprovero, la multa e la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi, non producono alcun effetto decorsi due anni dall emanazione del provvedimento sanzionatorio da parte del soggetto competente. CAPO III Impugnazione delle sanzioni Art Impugnazione 1. Le sanzioni disciplinari, per le quali non è stata stabilita la riduzione, possono essere impugnate dal lavoratore, anche a mezzo di procuratore o dell associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato: deferendo la decisione all arbitro unico secondo le modalità previste dal CCNQ del 24 luglio 2003; avanti il giudice del lavoro, previo tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell art.65 del D.Lgs.n.165/ L impugnativa deve in ogni caso essere inoltrata perentoriamente entro venti giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento sanzionatorio o dal ricevimento del rifiuto del patteggiamento. Scaduto inutilmente tale termine la sanzione diventa definitiva 3. Le sanzioni impugnate rimangono sospese fino alla conclusione delle suddette procedure, salvo il caso di rinuncia all arbitro unico da parte del lavoratore per mancato accordo sulla designazione dell arbitro. Art L arbitro unico 10

11 1. La designazione dell arbitro e la sua eventuale sostituzione per ricusazione, qualora sorteggiato, sono di competenza del Presidente della Provincia, su indicazione del Dirigente del Servizio Personale. 2. Le cause di ricusazione sono contemplate dal codice di procedura civile e dal precedente articolo 3 3. La richiesta del lavoratore di ricorrere all arbitro unico deve essere indirizzata al Dirigente del Servizio Personale e presentata al protocollo riservato dell amministrazione entro il termine di cui all articolo precedente e contenere una sintetica descrizione dei fatti e delle ragioni dell impugnazione. 4. Le procedure arbitrali, le modalità ed i relativi termini, nonché il gravame del lodo sono disciplinati dal CCNQ del 24 luglio Art La conciliazione 1. L istanza di conciliazione è indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e per conoscenza al Dirigente del Servizio Personale e presentata al protocollo riservato dell amministrazione entro il termine di cui all art. 13, comma 2, e deve contenere: l ente di appartenenza e la sede di lavoro; il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla procedura; l esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni che supportano l impugnazione, la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina a un'organizzazione sindacale. 2. Il Dirigente del Servizio Personale predispone l istruttoria formale contenente le proprie proposte da sottoporre al Presidente, che valuterà in via definitiva la richiesta, avvalendosi della collaborazione del proprio funzionario istruttore e, se del caso, anche del Dirigente che ha comminato la sanzione. 3. Nel caso di rigetto dell istanza il Presidente delega il rappresentante dell ente in seno al collegio di conciliazione e il soggetto dotato del potere di conciliare, quest ultimo di norma in persona del Dirigente del Servizio Personale. 4. Non è consentito riunire in capo al delegato alla conciliazione anche il ruolo di componente del collegio, trattandosi di diverse funzioni riferite a soggetti distinti. 5. Coloro che si trovano nelle ipotesi di ricusazione previste dall art.3 non possono ne rappresentare l amministrazione in seno al collegio ne essere titolari del potere di conciliare ed il Presidente provvede alla loro sostituzione, su indicazione del Direttore Generale, se nominato, o del Dirigente del Servizio Personale o di altro Dirigente del Settore Giuridico Istituzionale, in caso di causa riguardante il Dirigente del Servizio Personale. 11

12 6. Il titolare del potere di conciliare può richiedere all ente, qualora lo reputi opportuno in relazione alla complessità della controversia, l assistenza legale anche in sede di comparizione avanti il collegio di conciliazione. 7. Se non si raggiunge l accordo tra le parti il rappresentante dell amministrazione nel collegio formula la proposta definitiva di conciliazione secondo le direttive ricevute dal Presidente e chiede che la stessa venga messa ai voti con le relative precisazioni a verbale 8. Per le parti non regolate dal presente articolo si fa riferimento alla normativa in materia. CAPO IV Provvedimenti cautelari Art Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Laddove si riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può essere disposto, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio. 4. La sospensione viene adottata dal Dirigente del Servizio del Personale, su proposta o sentito il Dirigente della struttura cui è assegnato il lavoratore. 5. Per il personale di area dirigenziale la sospensione, in concomitanza della procedura di recesso, è disposta e motivata dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, se nominato, per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. Art Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 12

13 1. Il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'art.27, commi 1 e 4, del CCNL del , è adottato dal Dirigente del Servizio Personale, il quale adotta altresì i provvedimenti di cui all'art.27, commi 2 e 3, sempre del CCNL del , su proposta o sentito il Dirigente responsabile della struttura cui è assegnato il dipendente. 2. Per il personale di area dirigenziale la sospensione, in concomitanza della procedura di recesso, è disposta e motivata dal Presidente, su proposta del Direttore Generale, se nominato. Art Trasferimento d ufficio a seguito di rinvio a giudizio, collocamento in aspettativa o disponibilità 1. Quando il lavoratore è sottoposto a giudizio per i delitti indicati dall art.3 della L. n.97/2001, il Dirigente del servizio personale, su indicazione del preposto Dirigente, deve trasferirlo ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, mantenendogli tuttavia inquadramento, mansioni, prospettive di carriera ed attribuendogli funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza oppure disporne il collocamento in aspettativa o disponibilità. 2. Per il personale dell area dirigenziale dispone in tal senso Il Presidente, su indicazione del Direttore Generale, se nominato. CAPO V Norme transitorie e finali Art Entrata in vigore ed abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno in cui diventa esecutiva la relativa deliberazione di adozione. 2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni della Provincia di Pavia con il medesimo incompatibili. 13

14 INDICE CAPO I Aspetti fondamentali Art. 1 - Premesse, oggetto del regolamento e competenza Art. 2 - Codice di comportamento e Codice disciplinare CAPO II Procedimento disciplinare Art. 3 - Obbligo di denuncia, azione disciplinare, astensione e ricusazione Art. 4 - Accertamenti e contestazioni Art. 5 - Audizione e applicazione della sanzione Art. 6 - Patteggiamento Art. 7 - Diritto alla riservatezza e garanzie Art. 8 - Rapporti tra procedimento penale procedimento disciplinare Art. 9 - Rapporti tra giudizio disciplinare e cessazione dal servizio Art.10 - Estinzione del procedimento Art.11 - Riapertura del procedimento Art.12 - Riabilitazione 14

15 CAPO III Impugnazione delle sanzioni Art Impugnazione Art L arbitro unico Art La conciliazione CAPO IV Provvedimenti cautelari Art Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare Art Sospensione cautelare in caso di procedimento penale Art Trasferimento d ufficio a seguito di rinvio a giudizio, collocamento in aspettativa o disponibilità CAPO V Norme transitorie e finali Art Entrata in vigore ed abrogazioni 15

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