INTRODUZIONE NORMATIVA D.

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1 PREMESSA Questa nota, non esaustiva di tutto quanto previsto dalle norme vigenti, reca alcune indicazioni sulla gestione della maternità di assegniste di ricerca, riferite alla casistica più frequente. Per situazioni rare o particolari si invita a contattare direttamente l Ufficio contratti di ricerca e CEL di APOS. INTRODUZIONE NORMATIVA Il D. Lgs. n 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità. Il Decreto stabilisce i periodi nei quali è prevista l astensione obbligata dal lavoro e la loro durata, fissando inoltre i motivi e le condizioni che possono prolungare l obbligatorietà dell astensione, nonché i periodi di congedo parentale. In particolare l art. 64 e i successivi decreti attuativi (DM 4/4/2002 e 12/7/2007) prevedono per le Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che la tutela della maternità avvenga nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. L art. 22 co. 6 della L. 240/2010 stabilisce che dall anno 2011 vengano applicate agli assegni di ricerca di cui all art. stesso, le disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007, e prevede un integrazione da parte dell'università per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, dell'indennità corrisposta dall'inps ai sensi dell'articolo 5 del decreto di cui sopra, fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca. Il D.M. 439/2011 (Riparto FFO 2011) ha destinato ad integrazione dell indennità corrisposta dall INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, tenuto conto del numero di assegniste di cui all art. 22 della L 240/2010 che iniziano o completano il periodo di astensione nel Con D.R. n. 416 del 19/4/2011 è stato emanato il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, che richiama all art. 10 quanto previsto dalla norma nazionale e all art. 13 disciplina i casi di sospensione dell'assegno di ricerca: 1. L attività oggetto dell assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità o infortunio. Gli assegnisti sono tenuti a comunicare al Direttore della struttura il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate. 2. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. 3. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l indennità corrisposta dall INPS è integrata fino a concorrenza dell intero importo dell assegno rapportato alle relative mensilità. Il Consiglio della struttura può prevedere di estendere la sospensione del rapporto per maternità, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione del fondo. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 12/4/2011, ha esteso il diritto all integrazione di cui sopra anche alle assegniste che hanno stipulato un contratto ai sensi della previgente normativa. Nella medesima seduta il Consiglio ha destinato a copertura dell integrazione per l anno 2011.

2 I PERIODI DI ASTENSIONE PER MATERNITA Si possono distinguere in periodi di astensione obbligata (congedo di maternità) e astensione facoltativa (congedo parentale). I periodi di astensione obbligata a loro volta possono suddividersi in: 1. Congedo di maternità: Se la gravidanza decorre regolarmente e se l attività svolta e l ambiente di lavoro non espone a rischi particolari è previsto un periodo di astensione obbligata dal lavoro, che comprende i 2 mesi precedenti e i 3 mesi successivi al parto. In questo caso l assegnista presenta alla struttura, entro la fine del settimo mese di gestazione, un certificato medico rilasciato da un ginecologo privato e/o convenzionato con il S.S.N., con l indicazione della data presunta del parto. L assegnista è in pre-parto fino al giorno del parto compreso; è considerato pre-parto anche l eventuale periodo fra la data presunta e la data effettiva del parto. Entro 30 giorni dal parto presenta sia alla struttura che alla cassa previdenziale certificato o autocertificazione di nascita del figlio. E altresì in post parto per i tre mesi successivi al parto. In caso di parto prematuro i giorni non goduti prima del parto sono obbligatoriamente aggiunti al periodo di post-parto. L assegnista, presenta domanda di indennità di maternità alla sede provinciale INPS di residenza, in caso di esclusiva iscrizione alla gestione separata, o alla cassa previdenziale alla quale è iscritta (nel caso non sia iscritta alla sola gestione separata), allegando il certificato medico specialistico con la data presunta del parto e, a parto avvenuto, presentando il certificato di nascita del figlio o idonea autocertificazione. La presentazione alla struttura di fotocopia della domanda prodotta all INPS (o ad altra cassa) e della documentazione ad essa allegata è sufficiente per l accettazione. 2. Flessibilità del congedo di maternità: Sempre entro il termine del 7 mese di gestazione, pena l irricevibilità della domanda, l assegnista può chiedere di rimanere in servizio fino all ottavo mese di gestazione. In questo caso ha diritto ad 1 mese di pre-parto e a 4 mesi di post-parto. L accoglimento della domanda è condizionata dall attestazione che tale opzione non pregiudichi la salute della gestante e del nascituro. L'attestazione deve essere effettuata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato e dal medico del Lavoro dell Università (vedere indirizzo e numeri del Servizio di Medicina del lavoro nei contatti). La richiesta va fatta, per chi è iscritta in via esclusiva alla gestione separata, alla sede provinciale INPS (provincia di residenza), allegando il certificato del ginecologo del SSN (o convenzionato con esso) con l indicazione della data presunta del parto e che la permanenza in servizio oltre il 7 mese non pregiudica la salute della gestante e del nascituro e il certificato del medico competente dell Ateneo che non vi sono ostative alla flessibilità (Servizio di Medicina del Lavoro). La presentazione alla struttura di fotocopia della domanda prodotta all INPS (o ad altra cassa) e della documentazione ad essa allegata è sufficiente per l accettazione. 3. Astensione anticipata e/o posticipata del congedo di maternità L astensione obbligata può essere estesa per i seguenti motivi: 1. Qualora vi siano gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza (maternità anticipata per gravidanza a rischio). I periodi (possono essere più di uno nel corso della gestazione anche intervallati da periodi di ripresa di attività) sono stabiliti, su istanza dell assegnista, dalla Direzione Prov.le del Lavoro (sede provinciale di residenza) con provvedimento definitivo emanato entro 7 giorni dal ricevimento della domanda documentata. L assegnista deve astenersi subito da qualsiasi attività in attesa del provvedimento della DPL, che dovrà consegnare in copia alla struttura e unire alla richiesta di indennità di maternità da presentare alla cassa previdenziale di iscrizione.

3 2. Qualora le condizioni di lavoro siano pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino e la lavoratrice non possa essere spostata ad altra mansione (maternità anticipata e/o prolungata per lavoro a rischio). Il Direttore della struttura valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, siano esse gestanti, puerpere o in allattamento. Vanno considerati i rischi da esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici nonché le mansioni svolte e le condizioni di lavoro (rischi ergonomici, di postura). L assegnista non può in alcun modo, anche se in periodi limitati o occasionali, svolgere i lavori espressamente vietati dalla norma (tabelle A, B e C del D.L.vo 151/01). Il Direttore informa per iscritto l assegnista sulla valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate. L assegnista firma per avvenuta presa visione ed accettazione. Qualora non sia possibile eliminare i fattori di rischio e non si individuino provvedimenti sufficienti a garantire la sicurezza e la salute, l assegnista verrà allontanata dal lavoro mediante un provvedimento di interdizione anticipata emanato dalla Direzione Provinciale del Lavoro. 3. Il divieto di lavoro può essere anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto in presenza di rischi per la gestante e il nascituro in relazione all avanzato stato di gravidanza e alle attività svolte. L art. 17 comma 1 del D.Lgs. 151/01 prevede, qualora le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione all avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli, che l astensione obbligata sia anticipata a tre mesi dalla data del presunta del parto. L anticipazione del divieto è disposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, sulla base di accertamento medico rilasciato dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, su istanza che può essere prodotta sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro. Rientrano in questa ipotesi le seguenti tipologie di rischio: pendolarismo videoterminalisti, così come definiti dal D.Lgs. 81/08, senza possibilità di ridurre i tempi di utilizzo del VDT, postazione di lavoro fissa per almeno 2/3 dell orario di lavoro, postazione di lavoro angusta. Il Congedo parentale L assegnista può usufruire, a richiesta, di uno o più periodi frazionati di congedo parentale (astensione facoltativa) fino ad un massimo di tre mesi entro l anno di vita del bambino. Questi periodi sono indennizzati su istanza dell assegnista dall INPS (per le assegniste iscritte in via esclusiva alla gestione separata) o da altra cassa previdenziale. Non sono altresì soggetti, contrariamente a quelli di astensione obbligata, all integrazione dell assegno, prevista dall art. 22 co. 6 della l:240/10 a carico dell Ateneo. Quindi nei predetti periodi si sospende l assegno e non si provvede ad alcuna integrazione. E altresì prevista la proroga del contratto. DIRITTO ALL INTEGRAZIONE DELL INDENNITA DI MATERNITA Hanno diritto all integrazione le assegniste iscritte alla gestione separata INPS, per le quali ci sia stato il versamento di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile per maternità. Il diritto all integrazione decorre a far data dal 29 gennaio Non è pertanto, al momento, dovuta integrazione dell assegno quando: non sia stato riconosciuto il diritto all erogazione dell indennità da parte dell INPS (le 3 mensilità di cui sopra); l assegnista riceva l indennità di maternità da cassa previdenziale diversa dall INPS; l aspettativa obbligata per maternità sia stata goduta integralmente prima del 29/1/2011. ATTORI COINVOLTI NEL PROCESSO - CHI FA CHE COSA 1. L assegnista di ricerca: comunica il proprio stato di gravidanza alla struttura appena ne viene a conoscenza e presenta certificazione medica con la data presunta del parto entro la data di inizio del periodo di astensione obbligata (due mesi dalla data presunta del parto certificata).

4 se desidera avvalersi della flessibilità deve produrre sempre entro la fine del settimo mese di gestazione l apposito certificato del S.S.N. oltre al parere favorevole del servizio di medicina del lavoro. se iscritta alla gestione separata, presenta domanda di indennità di maternità alla sede provinciale dell INPS di residenza per il periodo di astensione obbligata (pre-parto e postparto ed eventualmente per i periodi di astensione anticipata e posticipata riconosciuti dalla Direzione Prov.le del Lavoro di residenza dell assegnista) con flessibilità o meno. consegna alla struttura copia dell istanza presentata all INPS e l autorizzazione al trattamento dei dati di liquidazione dell indennità di maternità assieme ad un suo documento di riconoscimento in corso di validità. nei periodi di astensione obbligata interrompe qualsiasi attività riconducibile all assegno. nel caso sia iscritta ad altra cassa previdenziale è necessario che comunichi alla struttura e all Ufficio Contratti di ricerca e cel l indennità ricevuta dalla propria cassa prev.le. presenta alla struttura autocertificazione o certificato di nascita del bambino entro 30 gg dall evento. 2. La struttura che ha in gestione la liquidazione dell assegno (Cia) e la scheda dell assegnista (applicativo assegni di ricerca): acquisisce tutta la documentazione relativa alla gravidanza. determina i periodi di astensione per maternità sulla base dei documenti ricevuti, li comunica per iscritto all assegnista e li inserisce nella scheda dell assegnista, provvedendo al suo invio. interrompe l erogazione dell assegno nel periodo di maternità e ne riprende l erogazione al rientro in servizio dell assegnista. vigila sul rispetto della sospensione dell attività dell assegnista inserisce i periodi effettivi di astensione per maternità nella scheda dell assegnista e provvede al suo invio. trasmette all Ufficio contratti di ricerca e cel l autorizzazione al trattamento dei dati di liquidazione dell assegnista. ricevuti i dati di liquidazione dell INPS, accerta in bilancio, nei confronti dell Amministrazione Centrale, il totale della spesa da sostenere. provvede alla liquidazione all assegnista a concorrenza dell importo dell assegno per il periodo di maternità obbligata. 3. L Ufficio Contratti di ricerca e CEL di APOS fornisce supporto alle strutture su normativa e gestione maternità. richiede alla sede regionale INPS di Bologna l ammontare delle indennità corrisposte alle assegniste, trasmettendo contestualmente l autorizzazione dell assegnista al trattamento dei dati di liquidazione. trasferisce alle strutture e al Settore Contabilità Ricerca di ARAG i dati acquisiti dall INPS e li comunica al Miur. provvede alla denuncia di proroga dell assegno al Cip. 4. Il Settore contabilità ricerca di ARAG fornisce supporto alle strutture sugli aspetti contabili relativi alla liquidazione dell integrazione. trasferisce alle strutture quanto necessario ai fini dell applicazione della norma. 5. La sede regionale INPS di Bologna acquisisce l autorizzazione al trattamento dei dati di liquidazione dell assegnista. verifica l avvenuta liquidazione da parte della sede provinciale INPS di residenza dell assegnista. certifica all Ufficio Contratti di ricerca e cel le somme erogate all assegnista per i periodi di maternità per tutte le sedi provinciali italiane.

5 6. Il MIUR provvede alla ripartizione fra gli Atenei della quota di FFO 2011 destinata all integrazione dell indennità corrisposta dall INPS sulla base dei dati trasmessi per le maternità di assegniste con contratto stipulato ai sensi della L. 240/10 art. 22. Norme di riferimento: 1. L. 449/97 ed in particolare l'art. 51 comma 6, che ha istituito gli Assegni di Ricerca e l art. 59, co. 16, che prevede che è dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell onere derivante dall estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare; 2. Linee direttrici della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000 (scaricabili al sito sulle linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonchè dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio) 3. D.Lgs. 151/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela a sostegno della maternità e paternità, in particolare gli artt. 17, 22 e 64 eabelle A, B e C 4. D.M. 4/4/2002 di attuazione dell'art. 80, comma 12, della L. 23 dicembre 2000, n Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335; 5. L. 296/ articolo 1 comma 788 (congedo parentale per iscritti alla gestione separata con diritto all indennità di maternità) e art, 1, co. 791, che prevede emanazione di un D.M. che disciplini l applicazione degli artt. 17 e 22 del D.L.vo 151/01 poi concretizzato nell emanazione del D.M. 12/7/ D.M. 12/7/2007 Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335; 7. Circolare INPS n. 137del 21/12/2007; 8. D.Lgs 9/04/2008 n. 81 di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i lavoratori e le lavoratrici autonomi o subordinati o ad essi equiparati; 9. L. 240/2010 art. 22 che prevede dall anno 2011 l applicazione agli assegni delle disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 e integrazione dell'università per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, dell'indennità corrisposta dall'inps ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca; 10. D.R. n. 416 del 19/4/ Regolamento assegni di ricerca ed in particolare gli artt. 10, co. 1, e 13, commi 1, 2 e 3; 11. Delibera del CdA del 12/4/2011 Per contatti: Ufficio Contratti di ricerca e cel Apos Settore Didattica e contratti Piazza Verdi, Bologna Tel. 051/ Fax 051/ apos.contrattiricercaecel@unibo.it Settore contabilità ricerca Arag Largo Trombetti, Bologna Tel. 051/ Fax: 051/ arag.contabilitaricerca@unibo.it

6 Servizio di Medicina del lavoro, di prevenzione e protezione e di fisica sanitaria: Via Palagio Palagi, Bologna Per appuntamenti contattare i numeri: Tel. 051/ Organigramma disponibile alla pagina: Sedi provinciali sul territorio italiano delle Direzioni Provinciali del Lavoro: la modulistica è scaricabile nel sito della direzione provinciale cercata in modulistica on-line Sedi provinciali INPS sul territorio italiano: per conoscere sede competente orari e giorni di ricevimento per scaricare la modulistica e le istruzioni per la presentazione della domanda di indennità in ricerca scrivere maternità dall elenco selezionare il modulo con codice SR01 denominato Domanda di indennità per congedo di maternità/paternità per tutte le categorie di lavoratori (astensione obbligatoria)

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